Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 luglio 2015, n. 140
Regolamento recante criteri e modalita' di concessione alle agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione, e successive modifiche e integrazioni;
Viste, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo I, Capo 0I, del predetto decreto legislativo, introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonche' l'articolo 24, il quale prevede che, in relazione alle precitate disposizioni del Titolo I, Capo 0I, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fissa con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo;
Visto, altresi', l'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, che, tra l'altro, attribuisce alla societa' Sviluppo Italia S.p.a. (ora Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia) il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19 gennaio 2005, e, in particolare, l'articolo 4, relativo all'istituzione di un apposito fondo rotativo per la gestione dei mutui agevolati concessi dalla suddetta Societa' a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che da' facolta' alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attivita' proprie della societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche;
Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica, al punto 2.1.1, la predetta Agenzia quale «ente strumentale dell'amministrazione centrale»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 215/2015, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 4634 del 26 febbraio 2015;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) «decreto legislativo n. 185/2000»: il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
d) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
e) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
maggio 1999, n. 118, con le modifiche apportate dall'art.
1, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 263, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, e dall'art.
78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302:
«Art. 45 (Riforma degli incentivi all'occupazione e
degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di
lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di
soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e'
delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile
2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi
dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli
incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con
particolare riguardo all'esigenza di migliorarne
l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse
misure degli interventi, eliminando duplicazioni e
sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei
risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento
lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione
degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari
delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo
periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario
di integrazione salariale da consistente lasso di tempo,
lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento
dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati
alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
di disagio con revisione e razionalizzazione del
collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione
del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro e con valorizzazione degli strumenti di
informatizzazione;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle
diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale
femminile nelle diverse aree del Paese;
5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione
dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensita' della misura degli
incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni,
nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per
il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che
prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a
valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di
lavoro con contenuto formativo in conformita' con le
direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto
previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera
a);
c) previsione di misure per favorire forme di
apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante
nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un
triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di
finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro,
non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza
diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello
strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, il sistema
formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con
quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i
3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle
caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al territorio
di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un
sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire
mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei
principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)
e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare
l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al
fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini
e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione
degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e
strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione
professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero
nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo
attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per
rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita'
nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59 e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469;
g) razionalizzazione nonche' estensione degli
istituti di integrazione salariale a tutte le categorie
escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione
professionale, superando la fase sperimentale prevista
dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi
istituti di integrazione salariale, con previsione della
costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con
apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresi'
conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione
collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di
due anni, della possibilita' per i coltivatori diretti
iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in
relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di
collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il
terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative
relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro,
la copertura da rischi da responsabilita' civile,
infortunio o morte e il versamento di un contributo di
solidarieta' a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti;
i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali
in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da
rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le
categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di
copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione
dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per i
lavoratori interessati, di partecipare a corsi di
orientamento e di formazione, anche condizionando
l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
l) previsione di norme, anche di natura
previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a
tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di
contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche
attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di
riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo
conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in
ogni caso criteri di automaticita', e degli ammortizzatori
sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni
regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento
della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore
speditezza all'azione amministrativa;
n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici
delle normative e delle disposizioni in materia di
incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al
fine di consentire la piu' agevole conoscibilita' delle
stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti,
anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione
femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi
di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti e tenuto conto dei criteri che saranno
determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione
delle imprese al finanziamento delle spese per
ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di
istituti di integrazione salariale e di altri
ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio,
dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo
unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito
dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di
pubblica utilita' o in lavori socialmente utili finanziati
dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale
attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato,
commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante
l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non
coperti da alcuna contribuzione.».
- Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
(Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2000, n. 156. Il predetto decreto legislativo e'
stato modificato dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111, e successivamente
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
febbraio 2014, n. 43.
- L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145 e' intervenuto sulle previsioni del Titolo I
(Incentivi a favore dell'autoimprenditorialita') del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, introducendo in
tale Titolo un nuovo Capo 0I (Misure in favore della nuova
imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e
dell'erogazione dei servizi) e apportando modifiche
conseguenti al Titolo III. Di seguito si riporta il testo
dell'art. 2, comma 1, precitato:
«Art. 2 (Misure in materia di nuove imprese e di
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e
fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI). -
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) prima dell'art. 1, sono inserite le seguenti
parole: "Capo 0I, Misure in favore della nuova
imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e
dell'erogazione dei servizi";
b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni del
presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il
territorio nazionale la creazione di micro e piccole
imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o
femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori
condizioni per l'accesso al credito.
Art. 2 (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle
agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui
agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero,
della durata massima di 8 anni e di importo non superiore
al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei
limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
minore ("de minimis") e delle eventuali successive
disposizioni comunitarie applicabili modificative del
predetto regolamento.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti
dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio
speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da
realizzare.
Art. 3 (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare
delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:
a) costituite da non piu' di dodici mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la
classificazione contenuta nell'Allegato I al regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per
oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione,
da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero
da donne.
Art. 4 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con
il decreto di cui all'art. 24 e fatti salvi le esclusioni e
i limiti previsti dal regolamento e dalle relative
disposizioni modificative di cui all'art. 2, comma 1, le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a
1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei
settori dell'industria, dell'artigianato, della
trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione
di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel
commercio e nel turismo, nonche' le iniziative relative
agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il
predetto decreto.
Art. 4-bis (Risorse finanziarie disponibili). - 1. La
concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e'
disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo
previsto dall'art. 4 del decreto 30 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio
2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti
dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente
decreto. Le predette disponibilita' possono essere
incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla
programmazione nazionale e comunitaria.";
c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;
d) all'art. 9, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "di cui all'art. 3" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al presente Capo";
2) al comma 2 e al comma 3, le parole: "di cui
all'art. 2", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: "di cui al comma 01";
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del
presente Capo possono assumere la forma di contributi a
fondo perduto e di mutui a tasso agevolato.";
e) all'art. 23, comma 1, prima delle parole: "Alla
societa' Sviluppo Italia S.p.a.", sono inserite le
seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del
presente articolo";
f) al comma 2 dell'art. 23 dopo le parole: "della
programmazione economica" sono inserite le seguenti:
"relativamente al Titolo II del presente decreto e con il
Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro
della coesione territoriale e il Ministro dell'economia e
delle finanze, relativamente al Titolo I del presente
decreto";
g) all'art. 23, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il
seguente:
"4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al
Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e successive modificazioni.";
h) all'art. 24, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del
Titolo I, nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo
II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle
agevolazioni previste nel presente decreto. Per gli
interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi termini, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze."».
- Si riporta il testo del Capo 0I del Titolo I del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, coordinato con
le modifiche apportate dal precitato art. 2, comma 1, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145:
«Capo 0I (Misure in favore della nuova
imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e
dell'erogazione dei servizi)
Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni del
presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il
territorio nazionale la creazione di micro e piccole
imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o
femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori
condizioni per l'accesso al credito.
Art. 2 (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle
agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui
agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero,
della durata massima di 8 anni e di importo non superiore
al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei
limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
minore ("de minimis") e delle eventuali successive
disposizioni comunitarie applicabili modificative del
predetto regolamento.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti
dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio
speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da
realizzare.
Art. 3 (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare
delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:
a) costituite da non piu' di dodici mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la
classificazione contenuta nell'Allegato I al regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per
oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione,
da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero
da donne.
Art. 4 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con
il decreto di cui all'art. 24 e fatti salvi le esclusioni e
i limiti previsti dal regolamento e dalle relative
disposizioni modificative di cui all'art. 2, comma 1, le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a
1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei
settori dell'industria, dell'artigianato, della
trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione
di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel
commercio e nel turismo, nonche' le iniziative relative
agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il
predetto decreto.
Art. 4-bis (Risorse finanziarie disponibili). - 1. La
concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e'
disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo
previsto dall'art. 4 del decreto 30 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio
2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti
dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente
decreto. Le predette disponibilita' possono essere
incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla
programmazione nazionale e comunitaria.».
- Si riporta il testo dei vigenti artt. 23 e 24 del
citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
«Art. 23 (Disposizioni di attuazione). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo alla
societa' Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
e' affidato il compito di provvedere alla selezione ed
erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e
all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative
presentate ai fini della concessione delle misure
incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma
1, la societa' Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita
convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica relativamente al
Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello
sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione
territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente al Titolo I del presente decreto, entro il
sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente
decreto.
3. La societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a
stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari
delle misure previste dal presente decreto.
3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere
autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad
effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere
sulle risorse del fondo di cui all'art. 27, comma 11, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di
cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui
al presente decreto. Alle predette operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle
predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per
essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente
decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi
suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli
18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6,
8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono
essere modificati con delibera del CIPE.
4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al
Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e successive modificazioni.».
«Art. 24 (Criteri e modalita' per la concessione delle
agevolazioni). - 1. Il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del
Titolo I, nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo
II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle
agevolazioni previste nel presente decreto.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli
18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 30 novembre 2004 (Criteri e modalita' di concessione da
parte di Sviluppo Italia S.p.a. degli incentivi a favore
dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego previsti dal
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in attuazione
dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2005, n. 14,
prevede all'art. 4:
«Art. 4 (Conto corrente di tesoreria). - 1. Per la
gestione dei mutui a tasso agevolato relativi alle misure
previste dalla normativa richiamata nelle premesse
finanziate a valere sul menzionato Fondo di cui all'art.
27, comma 11, della legge 27 dicembre 1999, n. 488, e'
istituito un fondo rotativo depositato su un apposito conto
corrente infruttifero intestato a Sviluppo Italia presso la
Tesoreria centrale dello Stato.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma
4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n.
238. Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto:
«Art. 2. - 1. La categoria delle microimprese, delle
piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente
definita PMI) e' costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50
milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce
piccola impresa l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce
microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei
commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due
devono sussistere.
5. Ai fini del presente decreto:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del
conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice
civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che
comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti
e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita'
ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi
sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e
delle altre imposte direttamente connesse con il volume
d'affari;
b) per totale di bilancio si intende il totale
dell'attivo patrimoniale;
c) per occupati si intendono i dipendenti
dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti
nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da
forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza,
fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione
straordinaria.
6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di
cui al comma 7:
a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono
quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato
precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della
contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il
fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata
e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base
del prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto
con i criteri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformita' agli
articoli 2423 e seguenti del codice civile;
b) il numero degli occupati corrisponde al numero di
unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile
di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno,
mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in
considerazione e' quello cui si riferiscono i dati di cui
alla precedente lettera a).
7. Per le imprese per le quali alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione non e' stato
approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o
dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata la
prima dichiarazione dei redditi, sono considerati
esclusivamente il numero degli occupati ed il totale
dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.».
«Art. 3. - 1. Ai fini del presente decreto le imprese
sono considerate autonome, associate o collegate secondo
quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e
4.
2. Sono considerate autonome le imprese che non sono
associate ne' collegate ai sensi dei successivi commi 3 e
5.
3. Sono considerate associate le imprese, non
identificabili come imprese collegate ai sensi del
successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente
relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad
una o piu' imprese collegate, il 25% o piu' del capitale o
dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25%
puo' essere raggiunta o superata senza determinare la
qualifica di associate qualora siano presenti le categorie
di investitori di seguito elencate, a condizione che gli
stessi investitori non siano individualmente o
congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
a) societa' pubbliche di partecipazione, societa' di
capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone
fisiche esercitanti regolare attivita' di investimento in
capitale di rischio che investono fondi propri in imprese
non quotate a condizione che il totale investito da tali
persone o gruppi di persone in una stessa impresa non
superi 1.250.000 euro;
b) universita' o centri di ricerca pubblici e privati
senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di
sviluppo regionale;
d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale
inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione
sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o piu' imprese,
ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo
patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale
o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di
difformita' si prende in considerazione la piu' elevata tra
le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate
immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente
medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica
la percentuale piu' elevata. Ai fini della determinazione
dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente,
devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi
alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a
meno che i loro dati non siano stati gia' ripresi tramite
consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono
quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso
di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai
conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei
quali l'impresa e' ripresa tramite consolidamento.
5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali
esiste una delle seguenti relazioni:
a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto,
in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di
esercitare un'influenza dominante, quando la legge
applicabile consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con
altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di
voto.
6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione
sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o piu' imprese,
i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti
dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese
direttamente o indirettamente collegate all'impresa
richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero
non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa
richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e
del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio
di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere
aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali
imprese associate alle imprese collegate - situate
immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno
che tali dati non siano stati gia' ripresi tramite i conti
consolidati in proporzione almeno equivalente alle
percentuali di cui al comma 4.
7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o
collegate all'impresa richiedente e' effettuata con
riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione sulla base dei dati in possesso della societa'
(ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze
del registro delle imprese.
8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma
3, un'impresa e' considerata sempre di grande dimensione
qualora il 25% o piu' del suo capitale o dei suoi diritti
di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un
ente pubblico oppure congiuntamente da piu' enti pubblici.
Il capitale e i diritti di voto sono detenuti
indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti
per il tramite di una o piu' imprese.
9. L'impresa richiedente e' considerata autonoma nel
caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in
modo tale che risulti impossibile determinare da chi e'
posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere
in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o
collegate.».
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L
187.
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 (relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del
24 dicembre 2013. Tale Regolamento, in vigore dal 1°
gennaio 2014, ha sostituito il Regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del L 379 del
28 dicembre 2006.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 5, del
decreto legislativo 9 gennaio 1991, n. 1 (Riordino degli
enti e delle societa' di promozione e istituzione della
societa' «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1999, n. 7, come sostituito
dall'art. 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2000, n. 11,
e poi modificato dal comma 463 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2006, n. 299:
«Art. 2. - (Omissis).
5. Con apposite convenzioni sono disciplinati i
rapporti con le amministrazioni statali interessate, utili
per la realizzazione delle attivita' proprie della societa'
Sviluppo Italia, nonche' delle attivita' a queste
collegate, strumentali al perseguimento di finalita'
pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di
affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla
medesima societa'. Il contenuto minimo delle convenzioni e'
stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie locali.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
nonche' per i regolamenti dell'Unione europea n. 651/2014 e
n. 1407/2013, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 185/2000, i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui al Capo 0I del Titolo I del medesimo decreto legislativo, volte a sostenere nuova imprenditorialita', in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Note all'art. 2:
- Per il Capo 0I del Titolo I e l'art. 24 del citato
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 3
Risorse finanziarie

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 185/2000. Alle medesime agevolazioni possono essere, altresi', destinate risorse aggiuntive regionali attraverso la stipula di apposite intese tra il Ministero e la Regione interessata.
2. Il Soggetto Gestore provvede al monitoraggio delle risorse disponibili, ai fini della relativa informativa al Ministero, con cadenza almeno semestrale.

Note all'art. 3:
- Per l'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 30 novembre 2004 e l'art. 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 4
Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni, nonche', fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento, sono svolti dal Soggetto gestore, che a tal fine, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, stipula con il Ministero, sentito il Ministro delle economia e delle finanze e il Ministro della coesione territoriale, un'apposita convenzione con cui sono regolati i reciproci rapporti. Con la predetta convenzione sono, altresi', definiti gli obblighi informativi a carico del Soggetto gestore, necessari al monitoraggio delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni.
2. Gli oneri derivanti dalla convenzione prevista dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite del corrispettivo gia' previsto nella convenzione relativa alla gestione delle misure di cui al Titolo I, Capi I, II e IV del decreto legislativo n. 185/2000, ridotto in misura non inferiore al 20 per cento.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 23, comma 2, del citato decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, si veda nelle note alle
premesse.
I Capi I (Misure in favore della nuova
imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e
dei servizi alle imprese), II (Misure in favore della nuova
imprenditorialita' nel settore dei servizi) e IV (Misure in
favore delle cooperative sociali) del Titolo I del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono stati abrogati
dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 febbraio 2014, n. 43.
 
Art. 5
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese:
a) costituite in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative;
b) la cui compagine societaria e' composta, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;
c) costituite da non piu' di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel regolamento GBER nonche' nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.
2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data, ovvero entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che intendano costituire una nuova societa'.
4. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente regolamento le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attivita' analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Note all'art. 5:
- Per il regolamento dell'Unione europea n. 651/2014 e
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile,
come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 2003, n. 17 e successivamente modificato dall'art.
8 del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2004, n.
305:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
 
Art. 6
Iniziative ammissibili

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi:
a) alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
c) al commercio e al turismo;
d) alle attivita' riconducibili anche a piu' settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile, riguardanti:
1) la filiera turistico-culturale, intesa come attivita' finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonche' al miglioramento dei servizi per la ricettivita' e l'accoglienza;
2) l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.
2. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui al comma 1, lettera a) e' costituita da qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.
3. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, il Soggetto gestore puo' autorizzare una proroga non superiore a sei mesi.
4. Il Ministro dello sviluppo economico puo' emanare direttive volte a stabilire specifiche priorita' di intervento nell'ambito delle attivita' e dei settori di cui al comma 1. L'eventuale emanazione delle predette direttive deve in ogni caso avvenire con un congruo anticipo temporale rispetto al provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 9, in materia di apertura dei termini e modalita' di presentazione delle domande.

Note all'art. 6:
- Per il il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 7
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese necessarie alle finalita' del programma di investimento sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
2. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) suolo aziendale;
b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto;
g) consulenze specialistiche.
 
Art. 8
Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al settantacinque per cento della spesa ammissibile.
2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso.
3. Il finanziamento agevolato e' assistito dalle garanzie previste dal codice civile acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare per un valore non superiore all'importo del finanziamento concesso, nonche' da privilegio speciale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000.
4. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, lettera g), del presente regolamento, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessita' di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.

Note all'art. 8:
- Per il il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9
Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'apertura dei termini e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it, ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Con il medesimo provvedimento sono fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese.
4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3, e 5
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
«Art. 2 (Modalita' di attuazione). - (Omissis).
3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie
previste dalla legge. Il soggetto competente comunica
tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento
delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui
richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da
essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili
ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente
comunica la data dalla quale e' possibile presentare le
relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni
prima del termine iniziale.
(Omissis).»
«Art. 5 (Procedura valutativa). - 1. La procedura
valutativa si applica a progetti o programmi organici e
complessi da realizzare successivamente alla presentazione
della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti
dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno
antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria,
a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il
soggetto competente comunica i requisiti, le modalita' e le
condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e
3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio
delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2,
comma 3.
2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati
partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse
disponibili, i termini iniziali e finali per la
presentazione delle domande. La selezione delle iniziative
ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata,
nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei
parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a sportello e' prevista
l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande, nonche' la
definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura
quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e
alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita'
all'attivita' istruttoria. Ove le disponibilita'
finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande
presentate, la concessione dell'intervento e' disposta
secondo il predetto ordine cronologico.
4. La domanda di accesso agli interventi e' presentata
ai sensi dell'art. 4, comma 3, e contiene tutti gli
elementi necessari per effettuare la valutazione sia del
proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto
l'intervento.
5. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il
perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole
normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del
richiedente, la tipologia del programma e il fine
perseguito, la congruita' delle spese sostenute. Qualora
l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita'
tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa
e' svolta con particolare riferimento alla redditivita',
alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la
copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla
gestione, nonche' la sua coerenza con gli obiettivi di
sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano
volti a realizzare, ampliare o modificare impianti
produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione
dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio
a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attivita'
istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e
non oltre sei mesi dalla data di presentazione della
domanda.».
 
Art. 10
Istruttoria delle domande
e criteri di valutazione

1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attivita' prevista dal piano d'impresa;
b) capacita' dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
c) introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;
d) potenzialita' del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing;
e) sostenibilita' economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili.
2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda e' attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, con il quale il Ministero fornisce, altresi', le ulteriori indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni.
3. Le domande di agevolazione, complete dei dati richiesti, sono istruite in tempo utile perche' possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della stessa.
4. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla sua conclusione, l'esito dell'istruttoria di cui al comma 1 al soggetto che ha presentato domanda, richiedendo contestualmente l'eventuale ulteriore documentazione necessaria, anche ai fini della successiva verifica tecnica sulla funzionalita' del programma di investimento e sulla pertinenza e congruita' delle spese indicate in domanda. La verifica tecnica deve essere conclusa entro trenta giorni dalla data della citata comunicazione ovvero dal completamento della documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'ammissione alle agevolazioni.
5. Nel caso di esito negativo delle attivita' istruttorie, la domanda e' rigettata previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda
inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».
 
Art. 11
Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 10, comma 3, con il soggetto beneficiario, con il quale:
a) sono recepite le spese ammesse e l'ammontare delle agevolazioni, eventualmente rideterminate sulla base della verifica sul programma di investimento indicato dal soggetto richiedente nella domanda di agevolazione;
b) sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il Soggetto gestore e il beneficiario, ivi inclusi i termini per la realizzazione del programma di investimento e gli obblighi di mantenimento dei beni e dell'attivita' oggetto di agevolazione, nonche' gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di revoca ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.
2. L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non piu' di tre stati di avanzamento lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non puo' essere inferiore al venticinque per cento dei costi ammessi. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in relazione a due o tre SAL, l'ultima erogazione non puo' essere inferiore al dieci per cento dei costi ammessi.
3. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire entro i termini individuati dal contratto di finanziamento di cui al comma 1 in relazione alla durata del programma di investimento. I predetti termini non potranno, in ogni caso, essere superiori a trenta mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il predetto termine di trenta mesi e' aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata.
4. L'ultima erogazione e' effettuata a seguito di un accertamento presso l'unita' produttiva da parte del Soggetto gestore, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento, e previo ricalcolo delle agevolazioni spettanti sulla base dell'esito delle verifiche sulle spese effettivamente sostenute. Il Soggetto gestore provvede a richiedere all'impresa beneficiaria le somme erogate ed eventualmente non spettanti sulla base di quanto precisato con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2.
5. Per ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata idonea documentazione, relativa all'attivita' svolta e alle spese sostenute, comprensiva delle fatture quietanziate.
6. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria di richiedere al Soggetto gestore l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, non superiore al venticinque per cento, su presentazione di idonea garanzia, alle modalita' e condizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, e nel contratto di finanziamento di cui al comma 1.
7. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi 5 e 6, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalita' stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, e previa stipula di un'apposita convenzione tra il Ministero, il Soggetto gestore e l'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto del finanziamento agevolato da parte del Soggetto gestore e della quota a carico dell'impresa beneficiaria.
 
Art. 12
Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del regolamento de minimis.

Note all'art. 12:
- Per il citato Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 13
Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;
b) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento di cui all'articolo 6, comma 3, e all'articolo 11, comma 3, salvo i casi di forza maggiore;
c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
d) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 14;
g) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso;
h) negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento.
 
Art. 14
Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalita' definite con il provvedimento del Ministero di cui all'articolo 9, comma 2.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 185/2000, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente regolamento sulla base degli elementi forniti dal Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 luglio 2015

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3043

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
«Art. 26 (Disposizioni generali). - 1. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
presenta annualmente al Parlamento una relazione
sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal
presente decreto.».
 
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