Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 luglio 2015
Attivita' svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli NAS Carabinieri.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, recante «Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, e successive modificazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» ed in particolare gli articoli 6 e 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto l'articolo 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e successive modificazioni, recante «Interventi a sostegno dell'agricoltura», con cui e' disposto che, ai fini dei controlli sulle forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali puo' avvalersi del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri;
Visto l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», con cui e' disposto che l'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane;
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986, recante «Attuazione del disposto dell'art. 11, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e vendita dei cosmetici», con cui e' disposto che gli uffici territoriali competenti a richiedere le informazioni previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sono, tra gli altri, i Nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1987, n. 2;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1987, e successive modificazioni, recante «Programma sistematico di interventi miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande», e, in particolare, l'allegato in cui, per la realizzazione di forme di collaborazione e coordinamento nell'ambito della programmazione degli interventi dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sono richiamati i nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri tra gli organismi incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1987, n. 165;
Visti gli articoli 55, 56, 57, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), 329 e 347 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a), e dall'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, segnatamente alle attivita' di vigilanza e controllo nelle materie relative alla produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti, nonche' al trattamento di tossicodipendenti, alle ispezioni e prelievi di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici in cui si producono, si conservano in deposito, si commercializzano e si consumano le predette sostanze e negli scali aeroportuali, marittimi, ferroviari e sui mezzi di trasporto in genere;
Visto l'articolo 4, comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», con cui sono attribuiti ai carabinieri dei nuclei antisofisticazioni e sanita' compiti di controllo delle prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare»;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi»;
Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 con cui e' disposto che il Ministro della sanita' interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza in materia di controllo di qualita';
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con cui e' disposto che il Ministro della sanita', nell'esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, del sopra citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene con i propri uffici e si avvale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e del personale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;
Visto l'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con cui e' disposto che il Ministro della sanita' si avvale dei nuclei specializzati dell'Arma dei carabinieri per la repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, recante «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati», che annovera tra gli organi di vigilanza anche i nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri;
Visto il regolamento (CE) 27 gennaio 1997, n. 258/97 recante «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e successive modificazioni, recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205»;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n.332, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro»;
Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 2001, recante «Definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialita' medicinali nel mercato nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2001, n. 124;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, e successive modificazioni, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, S.O.;
Visto l'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 2002, recante «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche», con cui e' disposto che l'attivita' di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme dell'ordinanza e' svolta anche dal personale del Comando carabinieri per la sanita', funzionalmente dipendente dal Ministero della salute, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2002, n. 114;
Visto l'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», con cui e' disposto che le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri da cui dipendono funzionalmente per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;
Visti i regolamenti (CE) datati 29 aprile 2004, n. 852/2004 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari», n. 853/2004 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale», n. 854/2004 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano» e n. 882/2004 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali»;
Visto il Piano nazionale integrato ai fini del regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, che annovera tra gli organi nazionali incaricati dell'attuazione anche il Comando carabinieri per la tutela della salute;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», ed in particolare gli articoli 112-quater, 142-bis, 142-ter e 142-quinquies, introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, con cui sono stati conferiti al Comando carabinieri per la tutela della salute compiti ispettivi e di intelligence in materia di vendita on-line di farmaci da parte di farmacie ed altri esercizi commerciali autorizzati; lotta alla contraffazione farmaceutica, nell'ambito del Sistema nazionale anti-falsificazione; informazioni sulle attivita' di anti-falsificazione farmaceutica, e partecipazione alla conferenza dei servizi per garantire la sicurezza dei medicinali;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, e successive modificazioni, recante «Riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia», che riserva al Comando carabinieri per la tutela della salute le attivita' di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanita', igiene e sofisticazioni alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2006, n. 193;
Visto il decreto del Direttore generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute 7 agosto 2006, recante «Revoca delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e divieto di immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003», sulla cui applicazione sono incaricati di vigilare i Nuclei (N.A.S.) del Comando carabinieri per la tutela della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 agosto 2006, n. 191;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero della salute e l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 12 febbraio 2007, in cui si prevede la possibilita', da parte dell'Autorita' medesima, di avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute nell'ambito delle attivita' ispettive;
Vista la determinazione 4 aprile 2007 del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che annovera il Comando carabinieri per la tutela della salute nel "Gruppo di Lavoro" deputato alla valutazione dell'entita' e della tipologia del fenomeno contraffazione farmaceutica in Italia nonche' al rafforzamento della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni inerenti al fenomeno della contraffazione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia»;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2007, recante «Pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni», con cui il Comando carabinieri per la tutela della salute e' incaricato di vigilare sulla regolarita' dei messaggi pubblicitari effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi fonici, attivando, in caso di infrazione, le procedure dirette all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente per la violazione dell'articolo 201 delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, e successive modificazioni e delle ulteriori disposizioni che disciplinano la pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2007, n. 179;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonche' requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008, recante «Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute», come modificato dal decreto del Ministro della difesa 28 ottobre 2009, recante «Istituzione del Nucleo dei carabinieri antisofisticazioni (N.A.S.) di Foggia», e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5 che, tra l'altro, attribuiscono al Comando carabinieri per la tutela della salute competenze nei settori della profilassi internazionale, della sanita' marittima e di frontiera, dei vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati nonche' dell'assistenza sanitaria ospedaliera, dell'igiene della sanita' pubblica e della polizia veterinaria, della tracciabilita' farmaceutica e del monitoraggio delle confezioni di medicinali all'interno del sistema distributivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2009, n. 102;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», in relazione al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e agli articoli 4, comma 2, lettera q), e 5, comma 5, del menzionato decreto ministeriale 26 febbraio 2008, con cui e' attribuita al Comando carabinieri per la tutela della salute la vigilanza integrata nei luoghi di lavoro ai fini del miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nonche', su richiesta del Ministro della salute, la facolta' di procedere ad ispezioni e verifiche e ad impartire prescrizioni;
Vista la determinazione 30 aprile 2008 del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che annovera il Comando carabinieri per la tutela della salute nel "Gruppo IMPACT Italia" costituito sul modello della Task Force Internazionale per la lotta alla contraffazione dei medicinali dell'Organizzazione Mondiale per la Sanita';
Visto l'articolo 2, comma 5, del provvedimento 8 aprile 2009, n. 67/CSR della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome «Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di accordo recante: "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013". (Rep. atti n. 67/CSR)», che dispone l'inserimento, nella relazione presentata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali alla Commissione Europea ed ai singoli Stati membri dell'Unione europea, dei risultati delle attivita' del Comando carabinieri per la tutela della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103;
Visto l'Accordo 29 ottobre 2009, n. 181/CSR, recante «Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH)», che stabilisce il concorso del Comando carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) nelle attivita' di controllo dirette a garantire la sicurezza chimica, atteso che il Ministero della salute e' stato individuato quale autorita' competente ad assicurare gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2009, n. 285,
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto l'articolo 1 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Modalita' attuative delle misure previste a carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e delle farmacie in caso di mancato rispetto delle quote di spettanza di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77», che attribuisce anche al Comando carabinieri per la tutela della salute - Nucleo antisofisticazioni e sanita' - la funzione di segnalare all'AIFA le violazioni in materia di riduzione del prezzo al pubblico dei farmaci, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2010, n. 3;
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante «Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli», con cui il Ministero della salute esercita le funzioni di autorita' di vigilanza competente in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprieta' chimiche dei giocattoli, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto superiore di sanita';
Visto il decreto del Ministro della salute 14 febbraio 2012, recante «Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attivita' sportive», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2012, n. 70;
Visto il Protocollo operativo in materia di controlli ai medicinali per uso umano, concordato in data 17 dicembre 2012, tra il Ministero della salute, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ed il Comando carabinieri per la tutela della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 recante il regolamento per il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», che all'articolo 1, comma 4, stabilisce che le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015, recante «Composizione del Comitato tecnico sanitario di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44» e, in particolare, la scheda h), relativa alla composizione della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 «Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale»;
Visto l'articolo 2 del Protocollo d'intesa concernente la «Cooperazione nell'attivita' di assistenza ai migranti sbarcati nel territorio nazionale nell'ambito di flussi non programmati di ingresso», sottoscritto in data 21 novembre 2014 dai Ministri dell'interno, della salute e della difesa, con cui e' stabilito che il Ministero della salute possa avvalersi, per le finalita' dell'intesa, anche degli enti dallo stesso vigilati nonche' del Comando carabinieri per la tutela della salute;
Visto l'Accordo quadro di collaborazione tecnico-operativa tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comando carabinieri per la tutela della salute, sottoscritto in data 9 febbraio 2015, in materia antidoping nello sport di elite anche a cura degli ispettori investigativi antidoping del citato Comando carabinieri;
Vista l'Intesa attuativa dell'accordo quadro di collaborazione tecnico-operativo tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comando carabinieri per la tutela della salute, sottoscritta in data 6 maggio 2015;
Vista la determinazione 25 maggio 2015 del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che annovera il Comando carabinieri per la tutela della salute nella Task Force nazionale permanente anti-falsificazione farmaceutica, di cui al citato decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17;
Considerato che il Comando carabinieri per la tutela della salute e' posto alle dipendenze funzionali del Ministero della salute ai fini delle attivita' di vigilanza e controllo nelle materie disciplinate dalle sopracitate disposizioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 58, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, come modificato dal decreto ministeriale 3 novembre 2011, recante «Equipollenza dei diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base», che attribuisce al personale dell'ex-Comando antidroga e dell'ex-Comando antisofisticazioni e sanita' transitato nel Comando Carabinieri per la tutela della salute, con il grado minimo di brigadiere, le funzioni di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui al citato decreto ministeriale 58/1997, ai soli fini istituzionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2000, n. 191;
Visto l'allegato 1 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 recante «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», riportante gli "Atti salvati pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970", che, non contemplando tra le singole disposizioni che restano in vigore l'articolo 17 della citata legge n. 441 del 1963, sancisce l'abrogazione della figura dell'ispettore sanitario;
Considerata la persistente necessita' di continuare ad assicurare al personale del Comando carabinieri per la tutela della salute, attesa l'alta specializzazione acquisita, i poteri necessari a svolgere vigilanza e controlli amministrativi nel settore degli alimenti e bevande e nelle altre correlate materie di competenza del Ministero della salute, regolamentate dalle norme sopra richiamate;
Ritenuto che detti poteri debbano essere esercitati esclusivamente ai fini istituzionali durante il periodo di servizio presso il Comando stesso ovvero presso le dipendenti articolazioni periferiche;
Ritenuto che lo svolgimento delle menzionate funzioni di vigilanza e controllo debba essere comunque subordinato alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento;
Atteso che il Comando carabinieri per la tutela della salute opera sull'intero territorio nazionale, anche sulla scorta delle direttive del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1

1. Ferme restando le attribuzioni stabilite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, citato in premessa, gli ufficiali e i marescialli non compresi nelle previsioni del decreto ministeriale 3 novembre 2011, anch'esso richiamato in premessa, che sono in servizio presso il Comando carabinieri per la tutela della salute o presso le articolazioni periferiche dipendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano in via amministrativa la vigilanza e il controllo nelle seguenti materie regolamentate dalle norme citate in premessa, con interventi operativi a tutela dell'interesse nazionale:
a) produzione, vendita, etichettatura, presentazione e pubblicita' delle sostanze alimentari e bevande, inclusi i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, gli integratori alimentari, i nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari;
b) forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, a richiesta del Ministero per le politiche agricole e forestali;
c) prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
d) produzione e vendita di cosmetici e cosmetovigilanza;
e) prodotti agro-alimentari, nell'ambito della programmazione degli interventi miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande;
f) produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti, trattamento dei tossicodipendenti, ispezioni e prelievi di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici in cui si producono, si conservano in deposito, si commercializzano e si consumano le predette sostanze ad azione stupefacente e psicotropa e negli scali aeroportuali, marittimi, ferroviari e sui mezzi di trasporto in genere;
g) prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno del Servizio sanitario nazionale;
h) dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro e dispositivi medici impiantabili attivi;
i) produzione, commercializzazione e utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
l) raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
m) biocidi e presidi medico-chirurgici;
n) temporanea carenza di medicinali nel mercato nazionale, presso strutture di produzione e distribuzione di farmaci;
o) assistenza sanitaria e ospedaliera e appropriatezza delle prestazioni sanitarie;
p) requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
q) destinazione d'uso di materie prime e semilavorati;
r) applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico, nonche' requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali farmaci;
s) sicurezza alimentare, segnatamente all'igiene dei prodotti alimentari, degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano e di prodotti destinati all'alimentazione animale, nonche' salute e benessere degli animali;
t) attuazione del Piano nazionale integrato sulla sicurezza alimentare;
u) vendita on-line di farmaci da parte di farmacie ed altri esercizi commerciali autorizzati, lotta alla contraffazione farmaceutica, nell'ambito del Sistema nazionale anti-falsificazione, informazioni sulle attivita' di anti-falsificazione farmaceutica, partecipazione alla conferenza dei servizi per garantire la sicurezza dei medicinali, nonche' contrasto all'introduzione nella catena di fornitura legale dei medicinali falsificati, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco;
v) contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ambito sanitario, su attivazione della competente Autorita';
z) tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con interventi di vigilanza integrata; ai fini del miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
aa) messaggi pubblicitari dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi fonici;
bb) profilassi internazionale, sanita' marittima, aerea e di frontiera;
cc) produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, medicinali e gas medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati;
dd) campionamenti dei farmaci autorizzati con procedure nazionale e comunitaria (EDQM), in attuazione dei piani di controllo annuali;
ee) igiene, sanita' pubblica e polizia veterinaria;
ff) tracciabilita' farmaceutica e monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo;
gg) informazione scientifica sui farmaci;
hh) tutela della salute umana durante le emergenze di carattere sanitario;
ii) sicurezza chimica;
ll) violazioni in materia di riduzione del prezzo al pubblico dei farmaci a carico di aziende farmaceutiche, grossisti e farmacie;
mm) rischi sulla salute connessi alle proprieta' chimiche dei giocattoli;
nn) lotta al doping d'intesa con la Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute e con il Comitato olimpico nazionale italiano;
oo) cooperazione nell'attivita' di assistenza ai migranti sbarcati nel territorio nazionale nell'ambito di flussi non programmati di ingresso, su attivazione del Ministero della salute.
2. Gli ufficiali e i marescialli di cui al comma 1 esercitano, esclusivamente ai fini istituzionali, le funzioni amministrative enunciate nel medesimo comma, nelle more della frequenza del corso di aggiornamento teorico e pratico di cui all'articolo 2, da concludere entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E' esonerato dalla frequenza del corso di cui al comma 2 il personale in servizio presso il Comando carabinieri per la tutela della salute o presso le articolazioni periferiche dipendenti in possesso di un titolo di laurea di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, o ad esso equipollente ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2000, ovvero di correlata laurea specialistica, nonche' il personale in servizio compreso nelle previsioni del decreto ministeriale 3 novembre 2011.
 
Art. 2

1. Il corso di aggiornamento di cui all'articolo 1 comma 2, della durata minima di 300 ore, e' pianificato dal Ministero della salute di concerto con il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Agli oneri di formazione di cui al comma 1 si provvede secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, citato in premessa.
 
Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2015

Il Ministro: Lorenzin
 
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