Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 luglio 2015
Istituzione di un elenco nazionale dei valutatori addetti alle visite di verifica dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA).


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani», e successive modificazioni;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sul documento «Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano il 25 marzo 2015 (rep. atti n. 58/CSR), di seguito «accordo»;
Visti in particolare il punto 3 del predetto accordo nonche' il punto 5 del relativo allegato A, che prevedono, fra l'altro, l'istituzione da parte del Ministero della salute, con proprio decreto, di un elenco nazionale di valutatori specificamente qualificati per le visite di verifica per i centri di PMA, indicando i criteri per l'inserimento e per la permanenza dei valutatori nell'ambito dell'elenco, nonche' le modalita' e la periodicita' di aggiornamento dello stesso da parte del Centro nazionale trapianti;
Sentito il Centro nazionale trapianti;

Decreta:

Art. 1
Istituzione dell'elenco nazionale di valutatori addetti alle visite
di verifica dei centri di PMA

1. Ai sensi del punto 3 dell'accordo, e' istituito l'elenco nazionale dei valutatori addetti alle visite di verifica dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 191/2007.
2. Il Centro nazionale trapianti (CNT) provvede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 1 nonche' al suo aggiornamento di norma con cadenza biennale. A tal fine, il CNT cura la formazione e il continuo aggiornamento dei valutatori, nonche' verifica il mantenimento delle loro competenze, in conformita' alle indicazioni fornite dagli organismi europei.
3. Il CNT provvede alla formazione del primo elenco nazionale alla conclusione del primo corso di formazione previsto dall'allegato A dell'accordo.
4. Nell'elenco di cui al comma 1 e' riportata la situazione di ogni iscritto in ordine al percorso formativo specifico svolto e alle attivita' di verifica effettuate.
 
Art. 2

Criteri di inserimento e permanenza nell'elenco

1. Il CNT cura l'inserimento e la permanenza dei valutatori nell'elenco di cui all'art. 1 secondo i criteri di cui rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'appendice 3 dell'accordo.
 
Art. 3

Sospensione temporanea e cancellazione dall'elenco

1. Il mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 2 comporta la sospensione temporanea dall'elenco di cui all'art. 1. In tali casi il CNT comunica alla regione o provincia autonoma interessata l'avvenuta sospensione per il mancato rispetto dei predetti requisiti. La regione o la provincia autonoma interessata fornisce al CNT, entro trenta giorni dalla comunicazione, gli elementi di valutazione per la permanenza o la cancellazione definitiva del valutatore dall'elenco.
2. In caso di motivate e documentate situazioni di salute, personali o lavorative, di un valutatore gia' iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, la regione o la provincia autonoma di appartenenza ne da tempestiva comunicazione al CNT ai fini della conseguente sospensione temporanea. Per la revoca della sospensione temporanea, la regione o la provincia autonoma invia specifica richiesta al CNT, che valuta l'eventuale necessita' di un aggiornamento delle competenze del valutatore.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le richieste di cancellazione definitiva dall'elenco devono essere comunicate tempestivamente al CNT dalla regione o provincia autonoma di appartenenza del valutatore interessato.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Le attivita' previste dal presente decreto sono effettuate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 31 luglio 2015

Il Ministro: Lorenzin
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone