Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 agosto 2015
Revoca del Consiglio di amministrazione della «I.B.I.S. - Societa' cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma n. 2;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di supplemento di verifica straordinaria concluso il 12 maggio 2014 e del successivo verbale di accertamento concluso in data 2 ottobre 2014 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale, cui all'art. 2545-sexiesdecies c.c. nei confronti della cooperativa I.B.I.S. - Societa' coperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;
Tenuto conto che dalle citate risultanze ispettive e' emerso che l'ente, iscritto all'Albo nazionale delle societa' cooperative nella sezione delle cooperative a mutualita' prevalente, con atto a rogito del notaio Pietro Mazza, in data 30 maggio 2013, aveva deliberato la perdita volontaria dei requisiti di mutualita' prevalente, sopprimendo le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c.;
Preso atto che con assemblea del 7 maggio 2014 la cooperativa aveva approvato il bilancio straordinario, verificato senza rilievi da parte della societa' di revisione TREVOR s.r.l. ma non aveva ottemperato alla prescrizione di effettuare la devoluzione del patrimonio risultante dal bilancio straordinario, ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.;
Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 28 settembre 2005 a tenore del quale «la soppressione delle clausole mutualistiche statutarie, in una cooperativa a mutualita' prevalente, concretizza la fattispecie di cui all'art. 17 della legge n. 388/2000, con conseguente immediato obbligo di devoluzione del patrimonio sociale» e che tale orientamento e' stato, peraltro, condiviso dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 6153/2006 del 13 febbraio 2006;
Considerato che la cooperativa era stata diffidata dagli ispettori a provvedere alla variazione dell'iscrizione nella sezione a mutualita' non prevalente dell'Albo delle societa' cooperative e ad effettuare la devoluzione del patrimonio risultante dal bilancio straordinario;
Tenuto conto che in sede di accertamento gli ispettori hanno riscontrato che l'ente non aveva ottemperato alle prescrizioni della diffida e precisamente non aveva provveduto alla variazione dell'iscrizione nella sezione a mutualita' non prevalente dell'Albo delle Societa' cooperative ne' ad effettuare la devoluzione del patrimonio risultante dal bilancio straordinario;
Considerato che nel giudizio conclusivo gli ispettori prendevano atto che il legale rappresentante dichiarava che l'ente non possedeva le risorse economiche per poter effettuare il versamento ma che avrebbe potuto assolvere all'obbligo rateizzando l'importo, con cio' implicitamente accogliendo la contestazione degli ispettori.
Vista la nota ministeriale n. 0066517 inviata via PEC in data 12 maggio 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-sexiesdecies c.c.;
Vista la nota pervenuta a mezzo pec in data 25 giugno 2015 con la quale il rappresentante legale della cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto con le quali rappresentava che la mancata devoluzione del valore effettivo del patrimonio come risultante dal bilancio straordinario non concreta i presupposti della irregolarita' di gestione e che solo la trasformazione in societa' lucrativa comporta l'obbligo della devoluzione del valore effettivo del patrimonio risultante dal bilancio straordinario;
Considerato che tali controdeduzioni, che si basano su argomentazioni destituite da fondamenti giuridici, non fanno mutare l'orientamento di questa Direzione generale;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 luglio 2015 favorevole in merito all'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «I.B.I.S. - Societa' coperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma (RM), C.F. 97005000589, costituita in data 27 novembre 1941 e' revocato.
 
Art. 2

L'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma il 26 luglio 1978 (C.F. LNEGPP78L26H501M) ed ivi domiciliato, via Antonino Pio n. 65, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematich evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 5 agosto 2015

Il direttore generale: Moleti
 
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