Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 15 luglio 2015
Procedure e modalita' per il riconoscimento e la valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche.


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali dell'8 febbraio 2013, recante "Composizione e attivita' della Commissione per la cinematografia, nonche' modalita' di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche", e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 10 febbraio 2014, recante "Disposizioni relative alla composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso le Direzioni generali per il Cinema e lo Spettacolo dal vivo";
Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2013, e successive modificazioni, con un nuovo provvedimento, recante tra l'altro, apposite disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento dell'interesse culturale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalita' di riconoscimento e valutazione dell'interesse culturale in esso contenute;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 7 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1
Presentazione, pubblicazione e procedura di esame
delle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale

1. L'istanza di riconoscimento della qualifica di interesse culturale e la documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, (d'ora in avanti: decreto legislativo), e dalla specifica disciplina di dettaglio, devono essere trasmesse per via telematica. La consegna delle istanze cartacee puo' avvenire soltanto secondo le modalita' indicate nel provvedimento previsto nel comma 3.
2. Entro venti giorni lavorativi dal termine di presentazione delle istanze, e' reso pubblico, nel sito web della Direzione generale Cinema (d'ora in avanti: Direzione generale) l'elenco provvisorio dei progetti presentati con l'indicazione dell'impresa di produzione, degli autori del progetto filmico, della richiesta di contributo, del costo industriale e dell'incidenza dell'aiuto di stato richiesto sul preventivo presentato.
3. Nel rispetto dei termini previsti all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, e di quanto previsto all'art. 5 e 6 del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 10 febbraio 2014, con decreto del Direttore generale Cinema sono comunicate il numero e le date delle sessioni deliberative della Commissione, i termini perentori entro cui, in relazione a ciascuna seduta deliberativa, devono essere presentate le relative istanze e sono stabilite le ulteriori modalita' di presentazione delle istanze, la documentazione da allegare e la data a decorrere dalla quale esse sono accettate esclusivamente in modalita' telematica. Il calendario delle sedute di audizioni dell'autore e del produttore e' reso noto, tramite pubblicazione nel sito web della Direzione generale, con almeno quindici giorni di anticipo. Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti quale formale convocazione. Entro la data dell'audizione, e' data facolta' di ritirare il progetto per sottoporlo alla successiva sessione deliberativa, senza il pagamento di ulteriori spese istruttorie. Sono sottoposte alla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo (d'ora in avanti: Commissione) unicamente le istanze complete, che presentino tutti gli elementi richiesti dalla normativa e che siano pervenute entro i termini di presentazione previsti dalla legge.
4. Non sono ammesse alla seduta deliberativa della Commissione le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale per i lungometraggi e le opere prime e seconde presentate da imprese di produzione che non abbiano un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto di almeno 40.000,00 euro o, nel caso si tratti di cortometraggi, di almeno 10.000,00 euro. Qualora si renda necessario l'adeguamento del capitale sociale dell'impresa ai minimi indicati, esso deve essere effettuato e comunicato entro cinque giorni dalla data dell'audizione. In caso contrario, l'istanza non potra' essere sottoposta al parere della Commissione. Qualora l'istanza venga presentata da due o piu' imprese in associazione produttiva, i requisiti relativi al capitale sociale minimo e al patrimonio netto devono essere posseduti da tutte le imprese interessate.
5. Nella medesima sessione deliberativa e in relazione alla specifica tipologia di film, l'impresa di produzione non puo' presentare istanza di contributo per piu' di un progetto filmico. Nel caso, uno dei due progetti, scelto dall'impresa, e' rinviato alla seduta successiva.
6. Prima della seduta deliberativa, l'Istituto gestore del Fondo per le attivita' cinematografiche (d'ora in avanti: Istituto gestore), comunica alla Direzione generale la posizione di ogni singola impresa in relazione a qualsiasi eventuale precedente finanziamento o contributo a valere su fondi dello Stato, nonche' notizie in merito allo stato di avanzamento dei lavori dei progetti gia' beneficiari di contributo. La Direzione generale si riserva, inoltre, di consultare i dati e le informazioni contenuti nel Registro delle imprese. Qualora l'Istituto gestore verificasse situazioni di insolvenza o comunque di gravi irregolarita' rispetto ai finanziamenti o contributi statali pregressi, ovvero qualora emergessero dall'esame del predetto Registro situazioni ostative alla concessione del contributo, il progetto filmico non potra' essere oggetto di deliberazione.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

I premi (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, nonche' ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.
Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma e Toronto.
Sono prese in considerazione le candidature come finalisti (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Parte di provvedimento in formato grafico

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinema - Vision du Reel di Nyon, Cinema du Reel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia, nonche' ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.
Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, IDFA - International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinema - Vision du Reel di Nyon, Cinema du Reel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia. Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.
All'interno dei parametri, il termine «film» puo' intendersi sia come «film di lungometraggio» che come «film di cortometraggio». Deve trattarsi, comunque, di film a contenuto documentaristico.

Parte di provvedimento in formato grafico

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, Cartoons on the bay, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati, nonche' ai seguenti premi: David di Donatello, Nastri d'Argento, Academy Awards, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.
Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, Cartoons on the bay, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati.
Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: David di Donatello, Nastri d'Argento, Academy Awards, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.
All'interno dei parametri, il termine "film" e' da intendersi come "film di lungometraggio". Tabella D 1) LUNGOMETRAGGI
a) Valutazione della qualita' artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura (discrezionale) - art. 4, comma 3
punteggio massimo attribuibile 45 (quarantacinque) punti; sufficienza con punti 27 (ventisette);
b) Valutazione della qualita' tecnica del film intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche (discrezionale) - art. 4, comma 4
punteggio massimo attribuibile 10 (dieci) punti; sufficienza con punti 6 (sei);
c) Valutazione della coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico intesa come qualita', completezza e realizzabilita' del progetto produttivo (discrezionale) - art. 4, comma 5
punteggio massimo attribuibile 15 (quindici) punti; sufficienza con punti 9 (nove);
d) Criterio automatico di valutazione previsto all'art. 8, comma 2, lettera d) del d. lgs. 28-2004 - art. 4, comma 6
punteggio massimo attribuibile 30 (trenta) punti 2) OPERE PRIME E SECONDE E CORTOMETRAGGI
a) Valutazione della qualita' artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura - art. 5, comma 3
punteggio massimo attribuibile 50 (cinquanta) punti; sufficienza con punti 30 (trenta)
b) Valutazione della qualita' tecnica del film intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche - art. 5, comma 4
punteggio massimo attribuibile 20 (venti) punti; sufficienza con punti 12 (dodici)
c) Valutazione della coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico intesa come qualita', completezza e realizzabilita' del progetto produttivo - art. 5, comma 5
punteggio massimo attribuibile 30 (trenta) punti; sufficienza con punti 18 (diciotto)
 
Art. 2
Ripresentazione dei progetti non approvati
e nuova audizione

1. Un progetto non riconosciuto di interesse culturale, ovvero al quale non sia stato assegnato il contributo, non puo' essere ripresentato nella sessione deliberativa immediatamente seguente.
2. La Commissione puo' rinviare alla seduta successiva, anche se appartenente all'esercizio finanziario seguente, un progetto filmico che necessiti di ulteriori approfondimenti istruttori, ai fini di una esaustiva valutazione del progetto medesimo.
3. Qualora un progetto venga rinviato dalla Commissione alla successiva sessione deliberativa, anche se appartenente all'esercizio finanziario seguente, la Commissione medesima, valutata l'eventuale documentazione integrativa, puo' procedere ad una nuova audizione del regista e del rappresentante della produzione.
 
Art. 3
Menzione riconoscimento dell'interesse culturale
nei titoli di testa del film

1. I film riconosciuti di interesse culturale devono riportare, nei titoli di testa, sia il logo ufficiale del Ministero, sia la menzione, ben visibile, "Film riconosciuto di interesse culturale con contributo economico del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale cinema" o "Film riconosciuto di interesse culturale dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale cinema".
 
Art. 4
Modalita' di valutazione dell'interesse culturale
- film cui si applica il criterio automatico di valutazione

1. Le istanze per la valutazione dell'interesse culturale per le tipologie di film cui si applica il criterio previsto all'art. 8, comma 2, lettera d) del decreto legislativo, relativo alla qualita' dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonche' alla valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie, d'ora in avanti: criterio automatico di valutazione, sono valutate dalla Commissione sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, lettere a), b), c), e d). Le tipologie di film cui si applica il criterio automatico di valutazione sono appositamente individuate nel provvedimento annuale del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsto dal decreto ministeriale attuativo degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo.
2. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, previsto all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quarantacinque per cento sul punteggio complessivo.
3. Alla qualita' tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, previsto all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo.
4. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita' del progetto produttivo, previsto all'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo.
5. Per le tipologie di film cui si applica secondo quanto previsto nel precedente comma 1, al criterio automatico di valutazione previsto all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio e' calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle B e C possono essere utilizzate in alternativa alla tabella A, rispettivamente per la valutazione dei film a contenuto documentaristico e di animazione, a richiesta delle imprese che presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale.
6. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale Cinema, gli indicatori e i parametri utili per le valutazioni discrezionali indicate nei precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale presentate dalle imprese di produzione interessate sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relative ai parametri ed agli indicatori di cui alle allegate tabelle A, B e C.
8. Entro quattro giorni lavorativi dall'audizione dell'autore e del produttore possono essere apportate variazioni al progetto ai fini del criterio automatico di valutazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo.
 
Art. 5
Modalita' di valutazione dell'interesse culturale
- film cui non si applica il criterio automatico di valutazione

1. Le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale dei film cui non si applica il criterio automatico di valutazione sono valutate dalla Commissione sulla base dei criteri previsti all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, lettere a), b), c).
2. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, previsto all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il cinquanta per cento sul punteggio complessivo.
3. Alla qualita' tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, previsto all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il venti per cento sul punteggio complessivo.
4. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita' del progetto produttivo, previsto all'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo.
5. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale Cinema, gli indicatori e i parametri utili per le valutazioni discrezionali indicate nei precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
 
Art. 6
Modalita' di valutazione dell'interesse culturale
a attribuzione del contributo - disposizioni comuni

1. In ciascuna seduta deliberativa viene redatto un elenco dei progetti esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Il contributo e' attribuito a quei progetti che, nell'ambito della medesima seduta, hanno ottenuto la valutazione complessiva piu' elevata. Il numero dei progetti filmici riconosciuti in ciascuna seduta non puo' comunque dar luogo ad un importo complessivo di contributi superiore alle risorse di attuale verificata disponibilita'.
2. Ai progetti filmici cui si applica il criterio di valutazione automatica, su proposta del Presidente della Commissione, sono assegnati i punteggi sulla base della tabella D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Sono riconosciuti di interesse culturale quei progetti filmici che abbiano ottenuto, in ciascuno dei parametri di valutazione di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo, un punteggio pari almeno alla sufficienza e, relativamente al solo parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), un punteggio parziale minimo di 36 punti nel caso dei film cui si applica il criterio di valutazione automatica ovvero di 40 punti nel caso di film cui non si applica il criterio di valutazione automatica.
 
Art. 7
Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e trova applicazione dalla seduta deliberativa successiva alla sua entrata in vigore.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, e successive modificazioni, e' abrogato.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 15 luglio 2015

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3209
 
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