Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 15 luglio 2015
Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica.


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Vista la comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C332/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 novembre 2013;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8 febbraio 2013, adottato ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica;
Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, al fine di ridefinire in modo complessivo, sia sotto il profilo della forma che del contenuto, le predette modalita' tecniche, con l'obiettivo di migliorare in modo rilevante il funzionamento, l'efficacia e la trasparenza delle stesse;
Sentita la Conferenza permenente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 7 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: «decreto legislativo», le modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per «film» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;
b) per «lungometraggio» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, il film di durata pari o superiore a 75 minuti;
c) per «opera prima» si intende un lungometraggio realizzato da un regista che non abbia mai realizzato opere, di tale tipologia, che abbiano ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano usciti in sala cinematografica in un Paese estero; per «opera seconda» si intende un lungometraggio realizzato da un regista che abbia gia' realizzato non piu' di un'opera, di tale tipologia, la quale abbia ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o sia uscita in sala cinematografica in un Paese estero;
d) per «cortometraggio» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo, il film di durata inferiore a 75 minuti, ad esclusione di quelli con finalita' esclusivamente pubblicitarie;
e) per «film riconosciuto di interesse culturale» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, il film di nazionalita' italiana che corrisponde a un interesse culturale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenta anche significative qualita' culturali o artistiche o eccezionali qualita' spettacolari;
f) ai soli fini del rispetto dei limiti d'intensita' degli aiuti di Stato previsti dall'Unione europea, per «film difficili» si intendono: 1) le opere cinematografiche prime e seconde; 2) i documentari; 3) i cortometraggi; 4) gli altri film che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia prevista all'art. 8 del decreto legislativo, d'ora in avanti: «Commissione per la cinematografia», nell'articolazione di quest'ultima prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 10 febbraio 2014 recante «Disposizioni per la composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema», incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzati nel raggiungere un pubblico vasto, sulla base di specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario; tra detti parametri la Commissione tiene conto della eventuale partecipazione al film in quota proprietaria da parte di produttori che non siano indipendenti ai sensi della successiva lettera s);
g) per «film realizzati da giovani autori» si intendono i film definiti alle precedenti lettere b), c) e d) realizzati da registi che, alla data di presentazione della richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale prevista all'art. 4 del presente decreto, non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e per i quali il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia;
h) per «film realizzati da giovani produttori» si intendono i film definiti alle precedenti lettere b) e d) prodotti da imprese di produzione cinematografica, iscritte nell'elenco delle imprese prevista all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo, il cui rappresentante legale, ovvero la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, abbiano, alla data di presentazione della richiesta del riconoscimento dell'interesse cultural un'eta' anagrafica inferiore ai 35 anni;
i) per «sceneggiatura originale» si intende una sceneggiatura di particolare rilievo culturale o sociale, idonea alla realizzazione di film di lungometraggio, che non sia frutto di adattamento di altra opera dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
j) per «film di animazione» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, il lungometraggio definito alla lettera b) ovvero il cortometraggio definiti alla lettera d), con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e supporto;
k) per «film per ragazzi» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo, il film cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica, giudicato tale dalla Commissione per la cinematografia sulla base di specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
l) per «film indipendente», si intende il film in cui la quota dei diritti di proprieta', in capo ad una o piu' imprese di produzione indipendente, come definite nella lettera s) del presente comma, sia pari ad almeno il sessanta per cento;
m) per «film di ricerca», si intende il film dotato di caratteristiche estetiche e artistiche innovative o sperimentali, giudicato tale dalla Commissione per la cinematografia sulla base di specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
n) per «film con elevate potenzialita' commerciali», si intende il film concepito, strutturato e orientato ad un'ampia platea di pubblico e, in quanto tale, fortemente attrattivo per rilevanti investimenti di risorse finanziarie, giudicato tale dalla Commissione per la cinematografia sulla base di specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
o) per «film realizzato in coproduzione maggioritaria italiana», si intende il film nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprieta' del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione di nazionalita' italiana secondo quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche, ovvero, quando del caso, secondo quanto previsto nella compartecipazione autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo;
p) per «film realizzato in coproduzione minoritaria italiana», si intende il film nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprieta' del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione non di nazionalita' italiana, e in cui le imprese di produzione di nazionalita' italiana detengano una quota non inferiore a quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche, ovvero, quando del caso, nella compartecipazione autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo;
q) per «progetto filmico», si intende l'opera cinematografica in fase di realizzazione; la quale deve ritenersi, ai fini del presente decreto, terminata, con contestuale passaggio allo stato di film, in coincidenza con il momento della richiesta del nulla osta per la proiezione in pubblico;
r) per «impresa di produzione cinematografica» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo, l'impresa di produzione cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia; ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attivita';
s) per «impresa di produzione cinematografica indipendente», s'intende l'impresa di produzione, come definita nella lettera r) del presente comma, che eserciti l'attivita' di produzione in forma esclusiva o prevalente e che: 1) non sia controllata da o collegata a emittenti televisive; 2) per un periodo di tre anni non destini almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente;
t) per «impresa di distribuzione cinematografica indipendente», si intende l'impresa di distribuzione cinematografica con sede legale e domicilio fiscale in Italia, valendo la medesima clausola di reciprocita' prevista alla lettera r) del presente comma, che non sia controllata da o collegata a emittenti televisive nazionali o internazionali;
u) per «impresa di esportazione cinematografica» si intende l'impresa di distribuzione cinematografica con sede legale e domicilio fiscale in Italia, valendo la clausola di reciprocita' prevista alla lettera r) del presente comma, che commercializza all'estero i diritti di sfruttamento dei film;
v) per «costo di produzione» del film si intende il costo complessivo di realizzazione della copia campione, ossia del master del film;
w) per «costo di distribuzione» del film si intende l'insieme delle spese di distribuzione in Italia e delle spese di distribuzione all'estero del film;
x) per «costo industriale» del film si intende la somma del costo di produzione e del costo di distribuzione, come definiti nelle lettere v) e w) del presente comma;
y) per «costi ammissibili» del film si intendono le configurazioni di costo, come definite nelle lettere v) e w) del presente comma, con le limitazioni e specificazioni determinate da un apposito decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e la Commissione per la cinematografia; e' stabilito, in ogni caso, che:
1) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili nell'ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5% del costo di produzione, e purche' siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera cinematografica per la quale si richiede il beneficio;
2) i costi del personale di produzione e i costi sopra la linea, come definiti nella lettera z) del presente comma, non possono superare una percentuale del costo complessivo dell'opera cinematografica definita nel decreto previsto dalla presente lettera y);
3) il compenso per la produzione («producer fee») e le spese generali dell'impresa non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili, ciascuna delle due voci, al massimo al 7,5% del costo complessivo di produzione;
z) per «costi sopra la linea» del film si intendono i costi relativi al compenso per il regista, al compenso per gli attori principali, alle spese per il soggetto e la sceneggiatura compresa l'acquisizione dei diritti, come specificati e dettagliati nel decreto previsto nella lettera y) del presente comma;
aa) per «contributo alla copertura del costo industriale» del film si intende il contributo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo per i progetti di film riconosciuti di interesse culturale;
bb) per «contributo alla distribuzione» del film e «contributo all'esportazione» del film si intendono i contributi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo per i film riconosciuti d'interesse culturale ai quali sia stato rilasciato il nulla osta per la proiezione in pubblico.
 
Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Contributi a favore delle attivita'
di produzione e distribuzione

1. I contributi per le attivita' di produzione previsti dall'art. 13 del decreto legislativo sono riservati ai progetti filmici:
a) per i quali l'impresa di produzione abbia presentato alla direzione generale cinema, con le modalita' indicate all'art. 5, comma 1, del presente decreto, la denuncia di inizio lavorazione prevista dall'art. 20 del decreto legislativo;
b) che ottengano il riconoscimento della nazionalita' italiana, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo;
c) che ottengano il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo.
2. I contributi alle attivita' di distribuzione in Italia, previsti dall'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo, sono riservati ai film riconosciuti di interesse culturale ed ai quali e' stato assegnato il contributo alla copertura del costo industriale e che abbiano ottenuto:
a) la nazionalita' definitiva, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo;
b) il nulla osta alla proiezione in pubblico, previsto dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni;
c) l'ammissione ai benefici di legge, prevista dall'art. 9 del decreto legislativo.
3. I contributi per le attivita' di esportazione, previsti dall'art. 14, commi 1 e 3, del decreto legislativo, sono riservati ai film riconosciuti di interesse culturale che abbiano ottenuto:
a) la nazionalita' definitiva, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo;
b) il nulla osta alla proiezione in pubblico, previsto dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni;
c) l'ammissione ai benefici di legge, prevista dall'art. 9 del decreto legislativo.
4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo stabilisce, con proprio decreto annuale, sentita la sezione cinema della Consulta per lo spettacolo prevista all'art. 1 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 10 febbraio 2014 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispetto ai film indicati all'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d):
a) le tipologie di film, fra quelle definite all'art. 1, comma 2, lettere da g) a p), alle quali, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, assegnare il riconoscimento dell'interesse culturale e dunque deliberare eventualmente i contributi disciplinati nel presente decreto, nonche', per la valutazione finalizzata al riconoscimento dell'interesse culturale, per quali di esse debba essere previsto il criterio relativo alla qualita' dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiature nonche' degli altri parametri indicati all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo;
b) l'importo complessivo disponibile, per l'esercizio finanziario, in relazione a ciascuna tipologia di film ai sensi della lettera a);
c) eventuali ulteriori e specifici requisiti in merito a ciascuna tipologia di film da sostenere con particolare riferimento alle modalita' tecniche relative ai film in coproduzione definiti all'art. 1, comma 2, lettere o) e p).
 
Art. 3

Richiesta di riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria e
definitiva

1. La richiesta di riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria, da presentare con le modalita' previste all'art. 5, comma 1, del presente decreto, contestualmente o successivamente alla denuncia di inizio lavorazione, contiene:
a) la dichiarazione che il film e' destinato prioritariamente alla fruizione nelle sale cinematografiche; tale previsione non si applica ai cortometraggi;
b) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo, e se richiesto, per il riconoscimento dell'interesse culturale secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo, nonche' eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli.
2. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati dal direttore generale cinema, successivamente alla delibera della Commissione per la cinematografia, per i progetti filmici riconosciuti di interesse culturale.
3. Il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e' revocato qualora non siano piu' sussistenti i requisiti preventivamente dichiarati. L'impresa di produzione che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana per il proprio progetto filmico e' tenuta a comunicare alla Direzione generale cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.
4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della copia campione, all'atto della richiesta di nulla osta per la proiezione in pubblico del film, le imprese di produzione, per i film per i quali non siano intervenuti provvedimenti di revoca ai sensi del comma 3 del presente articolo, presentano alla Direzione generale cinema, con le modalita' previste all'art. 5, comma 1, del presente decreto, richiesta di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana.
5. I provvedimenti di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana sono adottati dal direttore generale cinema. I film che ottengono tale qualifica vengono iscritti in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale cinema.
 
Art. 4
Riconoscimento dell'interesse culturale

1. La richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale e' presentata, con le modalita' previste all'art. 5, comma 1, del presente decreto, dal legale rappresentante dell'impresa di produzione, contestualmente o successivamente alla richiesta di riconoscimento della nazionalita' provvisoria.
2. Il riconoscimento dell'interesse culturale e' effettuato con provvedimento del direttore generale cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia, sulla base della documentazione tecnica e finanziaria presentata.
3. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura, al cast tecnico-artistico, al preventivo, al piano finanziario o all'assetto produttivo, l'impresa di produzione e' tenuta a darne tempestivamente comunicazione alla Direzione generale cinema, con apposita richiesta presentata con le modalita' indicate nell'art. 5, comma 1, del presente decreto. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla valutazione della Commissione per la cinematografia, che riesamina il progetto filmico ed esprime il proprio parere ai fini del provvedimento del direttore generale cinema di conferma o revoca del riconoscimento dell'interesse culturale ed eventualmente di rideterminazione del contributo assegnato. Non sono ammissibili variazioni effettuate posteriormente alla data di richiesta del nulla osta di proiezione in pubblico, salvo casi eccezionali, da autorizzare da parte della sezione consultiva per i film della Commissione per la cinematografia, in sede di verifica della rispondenza sostanziale dell'opera realizzata rispetto al progetto filmico riconosciuto di interesse culturale.
 
Art. 5
Disposizioni comuni per la presentazione della denuncia di inizio
lavorazione e delle altre richieste e istanze

1. La denuncia di inizio lavorazione, le richieste di nazionalita' italiana provvisoria e definitiva, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale, la richiesta del contributo alla copertura del costo industriale previsto dall'art. 13 del decreto legislativo, la richiesta del contributo per lo sviluppo di sceneggiature originali, prevista all'art. 9, comma 1, del presente decreto nonche' le richieste del contributo alla distribuzione e del contributo all'esportazione previsti dall'art. 14 del decreto legislativo, sono presentate per via telematica alla Direzione generale cinema, utilizzando la modulistica disponibile nel sito web istituzionale. Nella medesima modulistica e' elencata la documentazione amministrativa, tecnica e finanziaria che, a pena di inammissibilita', deve essere allegata.
2. Le istanze relative alla richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale, alla richiesta di contributo alla copertura del costo industriale e alla richiesta di contributo per lo sviluppo di sceneggiature originali devono essere corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, secondo gli importi previsti in un apposito decreto adottato dal direttore generale cinema entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e secondo le modalita' indicate nella modulistica al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 6
Attribuzione del contributo alla copertura
del costo industriale

1. Contestualmente alla richiesta dell'interesse culturale, l'impresa di produzione puo' richiedere l'attribuzione del contributo alla copertura del costo industriale, previsto dall'art. 13 del decreto legislativo.
2. I contributi sono concessi alle imprese di produzione che abbiano un capitale sociale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a:
a) 40.000,00 euro nel caso della produzione di lungometraggi riconosciuti di interesse culturale;
b) 10.000,00 euro nel caso della produzione di cortometraggi.
3. Prima di ciascuna sessione deliberativa, il gestore del Fondo previsto all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo, d'ora in avanti denominato «Gestore», fornisce alla Direzione generale cinema una dettagliata informativa in merito alla situazione delle imprese di produzione beneficiarie di precedenti finanziamenti e contributi a valere sul Fondo. Un progetto presentato da un'impresa in relazione alla quale siano emerse irregolarita', tempestivamente comunicate alla Commissione dall'istituto gestore del fondo o dall'amministrazione, non puo' essere sottoposto all'esame della Commissione per la cinematografia fino a quando l'impresa non sani le irregolarita' stesse.
4. Il contributo alla copertura del costo industriale non puo' eccedere i seguenti parametri:
a) per i lungometraggi di interesse culturale ai quali non venga attribuita la qualifica di film difficile, il contributo non puo' superare il 35% del costo industriale e, comunque, non puo' eccedere l'importo di 1.500.000,00 euro. Per i lungometraggi a cui e' stata attribuita la qualifica di film difficile il contributo non puo' superare l'80% del costo industriale;
b) per le opere prime e seconde, il contributo non puo' superare l'80% del costo industriale, e l'importo del contributo non puo' comunque superare 750.000,00 euro;
c) per i cortometraggi, il contributo non puo' superare 40.000,00 euro;
d) per le sceneggiature originali, il contributo non puo' superare 35.000,00 euro.
5. Per i film realizzati in regime di coproduzione, il contributo viene determinato in base alla sola quota italiana del film.
6. Con decreto annuale del direttore generale cinema vengono definiti i criteri da rispettare in merito alle modalita' di distribuzione ed esportazione dei progetti filmici per i quali e' richiesto il contributo. Tali criteri tengono conto della tipologia di progetto filmico, con particolare attenzione ai documentari e ai film di animazione. Devono essere, inoltre, previsti criteri specifici per le coproduzioni e per le compartecipazioni. Con provvedimento del direttore generale cinema, su parere conforme della Commissione per la cinematografia, puo' essere concesso l'esonero dal rispetto dei criteri previsti dal decreto indicato al primo periodo per i soggetti che ne facciano esplicita richiesta.
7. Le deliberazioni di contributo per ciascun esercizio finanziario non possono complessivamente superare le risorse disponibili per il medesimo esercizio finanziario.
8. Il contributo alla copertura del costo industriale puo' essere destinato alternativamente o congiuntamente alla copertura delle spese di produzione, di distribuzione o esportazione, sulla base del progetto complessivo di produzione, distribuzione e esportazione del film sottoposto al parere della Commissione per la cinematografia.
9. L'importo del contributo assegnabile e' deliberato dal direttore generale cinema, previa valutazione della Commissione per la cinematografia. La delibera e' trasmessa al gestore.
10. Il produttore deve spendere nel territorio italiano un importo pari ad almeno il 160% del contributo concesso, con riferimento ai film di lungometraggio previsti al presente art. 6, comma 4, lettera a), primo periodo, eccettuati i casi di coproduzione minoritaria italiana, e pari ad almeno il 100% del contributo con riferimento:
a) ai film di lungometraggio previsti all'art. 6, comma 4, primo periodo, realizzati in coproduzione minoritaria italiana;
b) ai film di lungometraggio dichiarati difficili previsti all'art. 6, comma 4, lettera a), secondo periodo; alle opere prime e seconde e per i cortometraggi previsti all'art. 6, comma 4, lettere b) e c).
11. Nel caso in cui l'impresa di produzione abbia speso nel territorio italiano un importo di contributo inferiore a quello richiesto dal precedente comma, il contributo stesso e' rideterminato in modo da determinare il rispetto delle percentuali di spesa ivi previste. Su parere conforme della Commissione per la cinematografia, con provvedimento del direttore generale cinema possono essere concesse deroghe per casi eccezionali, debitamente documentati e motivati dall'impresa interessata.
 
Art. 7
Erogazione del contributo alla copertura
del costo industriale

1. La stipula dell'atto di erogazione del contributo e' subordinata, a pena di decadenza del contributo stesso, alla presentazione al gestore e al contestuale invio alla Direzione generale cinema, da parte dell'impresa di produzione, di tutta la documentazione necessaria. Rispetto alla data del provvedimento di attribuzione del contributo alla copertura del costo industriale, la presentazione deve avvenire entro:
a) dodici mesi per i lungometraggi di interesse culturale e per le opere di giovani autori, nel caso in cui si tratti di opera terza o successiva;
b) diciotto mesi per le opere prime e seconde e per i cortometraggi.
2. In particolare, ai fini della stipula e' richiesta la presentazione del piano finanziario che attesti la copertura del costo di produzione e del costo di distribuzione del film, come definiti nell'art. 1, comma 2, lettere v) e w), del presente decreto. Ai fini della copertura del costo industriale del film, l'impresa di produzione puo' effettuare le prevendite ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film in Italia e all'estero, ad essa attribuiti secondo quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonche' sottoscrivere accordi di coproduzione e compartecipazione in Italia e all'estero, fatto salvo quanto previsto nell'art. 8, comma 3, del presente decreto.
3. La stipula dell'atto di erogazione deve avvenire entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione.
4. A pena di decadenza del contributo, entro dodici mesi dalla stipula, l'impresa di produzione beneficiaria documenta al gestore, anche mediante autocertificazione, di aver effettuato almeno il 60% delle riprese e di aver sostenuto almeno il 60% delle spese incluse nel costo industriale del film. In caso di coproduzioni o compartecipazioni, tali percentuali si intendono riferite alla quota italiana. Su parere conforme della Commissione per la cinematografia, con provvedimento del direttore generale cinema possono essere concesse deroghe per casi eccezionali e per determinate categorie di film quali documentari e film di animazione, dietro motivata e documentata richiesta dell'impresa.
5. La stipula dell'atto di erogazione previsto al comma 1 e', altresi', subordinata alla verifica dell'avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell'impresa di produzione, degli atti di acquisto dei diritti di utilizzazione economica dell'opera filmica. Nel caso dei contributi alla sola produzione, e' inoltre necessario presentare copia del contratto di distribuzione del film, che deve rispettare i requisiti previsti dal decreto del direttore generale cinema previsto all'art. 6, comma 6, del presente decreto.
6. Il gestore procede all'erogazione previo controllo della corrispondenza dei documenti presentati alle singole voci inserite nel piano finanziario, nonche' previa verifica degli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di esito negativo del controllo e della verifica, il gestore ne da' comunicazione alla Direzione generale cinema per il riesame della Commissione per la cinematografia, alla luce delle variazioni eventualmente apportate dall'impresa di produzione. Ne' la predetta comunicazione, ne' il riesame comportano interruzione del termine previsto al comma 1.
7. Con decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono definiti lo schema di contratto di erogazione del contributo e la documentazione da acquisire a tale scopo.
8. I contributi sono erogati a stati di avanzamento, nell'entita', secondo la scansione temporale e nel rispetto dei presupposti indicati nella tabella A allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. L'amministrazione si riserva di trattenere la parte di contributi necessaria alla realizzazione di una copia dell'opera in formato digitale ai fini del deposito presso la Cineteca nazionale, prevista all'art. 24 del decreto legislativo, salvo che l'impresa non documenti di aver effettuato in proprio tale adempimento.
9. Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del film, i costi a consuntivo possono essere oggetto di accertamento da parte di societa' di certificazione di bilancio legalmente riconosciute, scelte dal gestore, iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Con riferimento ai soli cortometraggi, l'accertamento e' affidato al gestore. Nei contratti di compartecipazione, associazione in partecipazione, coproduzione, service e affini, relativi al film oggetto del contributo, stipulati dal beneficiario con societa' italiane o estere, deve essere prevista, a pena di decadenza dal contributo medesimo, una clausola con la quale la controparte e' obbligata a produrre la documentazione necessaria alla verifica dei costi. Le relative modalita' applicative sono demandate ad un apposito decreto del direttore generale cinema, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Nell'ipotesi in cui l'impresa di produzione abbia rifiutato di presentare la documentazione richiesta o tenuto comportamenti palesemente ostruzionistici, ovvero abbia autocertificato il falso, ovvero abbia occultato ricavi di spettanza propria o dello Stato, ferme restando le altre sanzioni gia' previste dalla legge, il contributo concesso e' revocato e non sara' possibile per l'impresa stessa, nonche' per i suoi amministratori, presentare istanze volte ad ottenere contributi previsti nel decreto legislativo per i successivi cinque anni.
11. Il contributo ottenuto da un'impresa di produzione per la realizzazione di un progetto filmico non puo' essere ceduto a terzi. Non sono ammessi subentri di diversa impresa nel progetto per il quale e' stato concesso il contributo. Eventuali associazioni produttive instauratesi successivamente alla concessione del contributo sono ammesse, previa istruttoria dell'amministrazione che valuta la sussistenza, in capo alla societa' associata, di tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo e dal presente decreto. L'amministrazione valuta, inoltre, la coerenza del nuovo piano produttivo con le disposizioni contenute nel decreto legislativo e nel presente decreto. In ogni caso, l'impresa beneficiaria del contributo deve possedere almeno il cinquantuno per cento dei diritti del film. In caso di co-produzioni o compartecipazioni tale percentuale e' riferita alla quota italiana del film.
 
Art. 8
Attribuzione quota diritti allo Stato e restituzioni per film
beneficiari di contributi alla copertura del costo industriale del
film

1. Al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per conto dello Stato, viene attribuita, a scopo di garanzia, la titolarita' di una quota dei diritti di sfruttamento del progetto filmico da realizzare, rappresentata dal rapporto tra il contributo alla copertura del costo industriale complessivamente concesso ed il costo industriale del film medesimo. Tale quota e' determinata preventivamente in base al costo indicato nella richiesta di contributo ed in via definitiva in base al costo definito in sede di consuntivo.
2. All'impresa di produzione e' attribuito comunque l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico del film anche per la quota definita nel comma 1 del presente articolo; l'impresa provvede a corrispondere allo Stato la quota di proventi di spettanza di quest'ultimo, secondo quanto indicato nei commi seguenti.
3. Al fine di salvaguardare l'effettivita' del diritto, da parte dello Stato, alla restituzione del contributo erogato, il direttore generale cinema, con proprio decreto, adottato entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Commissione per la cinematografia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, puo' stabilire limitazioni in merito alla negoziazione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film con soggetti terzi che l'impresa di produzione pone in essere ai sensi di quanto previsto nell'art. 7, comma 3, del presente decreto. In particolare, possono essere previsti limiti massimi negli importi delle provvigioni che le imprese di produzione riconoscono a terzi per le attivita' di distribuzione nei vari canali di sfruttamento economico del film medesimo e ulteriori limiti e vincoli rispetto a clausole contrattuali che siano, in base ad elementi chiari, precisi e concordanti in relazione alle prassi di mercato, idonei a ridurre la quota di proventi di spettanza dello Stato.
4. Una volta che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento e di utilizzazione economica del film abbiano consentito la copertura del costo industriale a carico dell'impresa di produzione, allo Stato e' corrisposta la parte percentuale dei proventi corrispondente alla propria quota di diritti di sfruttamento del film stesso, fino alla concorrenza di quanto erogato.
5. Ai soli fini di quanto previsto nel comma 4, i proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film concorrono prioritariamente, rispetto ai proventi di spettanza dello Stato, al rimborso degli eventuali apporti, al netto del beneficio fiscale, alla realizzazione dell'opera effettuati da investitori esterni ai sensi dell'art. 1, comma 325, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa di produzione e l'investitore esterno abbiano antecedentemente pattuito un meccanismo di recupero, a favore di quest'ultimo, a valere soltanto su specifiche tipologie di diritti di sfruttamento, lo Stato e' posposto all'investitore esterno unicamente in relazione ai proventi derivanti da tali diritti.
6. Laddove i proventi netti versati allo Stato non abbiano raggiunto, alla scadenza dei cinque anni dalla data di prima erogazione, almeno il 30% del contributo complessivamente erogato, l'impresa di produzione provvede a corrispondere quanto occorre al raggiungimento di detta soglia, continuando, di conseguenza, a gestire la quota di diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica attribuita allo Stato, fermo restando l'obbligo di corrispondere a quest'ultimo la quota parte di proventi ad esso spettante fino a concorrenza del contributo erogato.
7. Nel caso in cui i proventi netti versati allo Stato non abbiano raggiunto, alla scadenza dei cinque anni, il 30% del contributo erogato e l'impresa di produzione non abbia corrisposto, entro 120 giorni dal compimento del quinquennio, quanto necessario a raggiungere detta soglia, i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del film sono interamente attribuiti allo Stato fino all'integrale recupero del contributo erogato. Una volta avvenuto l'integrale recupero del contributo erogato da parte dello Stato, i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del film rientrano definitivamente nella piena disponibilita' dell'impresa di produzione.
8. Con esclusivo riguardo alle opere filmiche finanziariamente sostenute, ai sensi del decreto legislativo, a partire dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2014, una volta che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzazione economica del film abbiano consentito la copertura del costo industriale a carico dell'impresa di produzione, allo Stato sono corrisposti «pro quota» gli ulteriori proventi, secondo il rapporto previsto al comma 1 del presente articolo, fino alla concorrenza del contributo erogato.
9. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per conto dello Stato, affida la gestione dei diritti disciplinata al comma 6 del presente articolo e con i limiti ivi previsti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
10. Con cadenza annuale, il gestore comunica alla Direzione generale cinema l'entita' dei proventi netti di competenza dello Stato, incassati a seguito dello sfruttamento da parte dell'impresa di produzione, ovvero direttamente versati al gestore da quest'ultima.
 
Art. 9
Attribuzione del contributo per lo sviluppo
di sceneggiature originali

1. Le imprese iscritte negli elenchi previsti all'art. 3 del decreto legislativo possono presentare, entro il termine indicato con decreto del direttore generale cinema da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalita' previste all'art. 5, comma 1, istanze alla Direzione generale cinema per la concessione di contributi destinati a incentivare lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali, come definite all'art. 1, comma 2, lettera i) del presente decreto. L'impresa di produzione dichiara, nella richiesta, di essere titolare dei diritti di utilizzazione del soggetto.
2. Non sono ammesse istanze per progetti tratti da sceneggiature relative a progetti filmici per i quali sia gia' stata presentata denuncia di inizio lavorazione.
3. Il direttore generale cinema delibera sulle istanze, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia.
4. Una quota pari al 20% del contributo e' destinata all'autore della sceneggiatura.
5. Il contributo destinato all'impresa di produzione e' revocato in caso di mancata presentazione della denuncia di inizio lavorazione del correlativo film entro due anni dalla data di erogazione del contributo, e successiva presentazione della richiesta di nulla osta alla proiezione in pubblico entro ulteriori due anni. Con provvedimento del direttore generale cinema, su parere conforme della Commissione per la cinematografia, possono essere concesse deroghe, per comprovate esigenze di carattere tecnico e produttivo, ai termini previsti nel presente comma.
6. Nell'ipotesi in cui il corrispondente progetto filmico sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia ottenuto il contributo alla copertura del costo industriale, tale contributo e' diminuito di una somma pari al contributo erogato ai sensi del presente articolo.
 
Art. 10
Contributo per la distribuzione in Italia
di film di interesse culturale

1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, per agevolare la distribuzione in sala cinematografica di film di interesse culturale a cui e' stato assegnato il contributo per la copertura del costo industriale, alle imprese di distribuzione cinematografica indipendenti, come definite all'art. 1, comma 2, lettera t), del presente decreto, iscritte negli elenchi previsti all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi in misura proporzionale agli ingressi realizzati nell'anno precedente sul territorio nazionale da film riconosciuti di interesse culturale distribuiti dalla medesima impresa.
2. I contributi previsti nel comma 1 sono finalizzati alla distribuzione di film riconosciuti di interesse culturale e che abbiano fruito della contributo alla copertura del costo industriale.
3. Possono accedere ai contributi le imprese di distribuzione che, nell'anno solare precedente, abbiano distribuito almeno un film di interesse culturale, per un incasso minimo in sala non inferiore a 100.000,00 euro.
4. Nel computo degli ingressi previsto nel comma 1, sono riconosciute le seguenti maggiorazioni:
a) del 20% per i film difficili;
b) del 30% per i film la cui prima uscita in sala sia avvenuta fra il 1° giugno e il 31 agosto;
c) del 10% per i film che abbiano ottenuto i riconoscimenti nazionali e internazionali individuati in un apposito decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso si verifichino due o tutte le condizioni indicate nelle lettere a), b) e c), le percentuali di aumento dell'importo vengono sommate.
5. Con decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Commissione per la cinematografia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definiti la modulistica e la documentazione necessaria a corredare l'istanza, i termini e la tempistica, le spese di distribuzione ammissibili ai fini del comma 2, l'incidenza percentuale del contributo erogato rispetto a tali spese, la documentazione necessaria atta a comprovarle, il termine entro cui deve essere realizzato l'investimento e le ulteriori specificazioni tecniche ritenute idonee a garantire il migliore impatto dei contributi erogati.
6. Il contributo e' vincolato alla distribuzione nell'arco dell'anno solare in corso di un numero minimo di film riconosciuti di interesse culturale, pari al numero di film distribuiti nell'anno precedente e su cui e' stato calcolato l'importo del contributo, secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
7. Il contributo a favore di film distribuiti da piu' di un distributore indipendente e' liquidato in favore di uno solo dei distributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo e' effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri codistributori.
8. Ai fini del contributo previsto nel presente articolo, assumono rilevanza, sia con riferimento agli ingressi previsti nel comma 1 sia per la quantificazione del contributo previsto al comma 2, esclusivamente gli investimenti e i connessi costi sostenuti effettivamente dal distributore indipendente e per i quali non sia previsto contrattualmente, in modo diretto ovvero indiretto, l'addebito di costi di distribuzione all'impresa di produzione cinematografica.
9. La Direzione generale cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi disciplinati nel presente articolo. La Direzione generale cinema puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione prevista all'art. 5 del presente decreto, con particolare riferimento alla previsione del comma 8 del presente articolo. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.
 
Art. 11
Contributo per l'esportazione
di film di interesse culturale

1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, per agevolare l'esportazione di film riconosciuti di interesse culturale, alle imprese di esportazione, come definite all'art. 1, comma 2, lettera u), del presente decreto, iscritte negli elenchi previsti all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale ai quali e' stato rilasciato il nulla osta per la proiezione in pubblico nei tre anni precedenti. Tali contributi sono erogati in misura proporzionale al valore delle cessioni di diritti per lo sfruttamento di film di interesse culturale prodotti negli ultimi cinque anni, sottoscritte nell'anno solare precedente dalla stessa impresa di esportazione, nonche' agli ingressi realizzati in sala all'estero dai medesimi film. Possono accedere ai contributi le imprese di esportazione che, nell'anno solare precedente, abbiano venduto all'estero diritti di sfruttamento per almeno un film riconosciuto di interesse culturale, per un valore complessivo delle transazioni effettuate non inferiore a 50.000,00 euro. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili tra le imprese di esportazione che posseggano i requisiti necessari, il valore della cessione dei diritti incide per l'80%, mentre gli ingressi realizzati in sala incidono per il 20%.
2. Nel computo del valore delle transazioni e degli ingressi previsti al comma 1, sono riconosciute le seguenti maggiorazioni:
a) del 20% per i film difficili;
b) del 30% per i film usciti in sala in almeno tre Paesi e che abbiano ottenuto un incasso complessivo all'estero non inferiore a 500.000 euro;
c) del 10% per i film che abbiano ottenuto i riconoscimenti nazionali e internazionali individuati in un apposito decreto del Direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso si verifichino due o tutte le condizioni indicate nelle lettere a), b) e c), le percentuali di aumento dell'importo vengono sommate.
I contributi previsti al comma 1 sono finalizzati all'esportazione di film riconosciuti di interesse culturale prodotti negli ultimi tre anni, e devono essere destinati all'investimento effettuato dall'impresa per sostenere le spese di esportazione.
3. Con decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Commissione per la cinematografia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definiti la modulistica e la documentazione necessaria a corredare l'istanza, i termini e la tempistica, le spese di distribuzione ammissibili ai fini del comma 3, l'incidenza percentuale del contributo erogato rispetto a tali spese, la documentazione necessaria atta a comprovarle, il termine entro cui deve essere realizzato l'investimento e le ulteriori specificazioni tecniche ritenute idonee a garantire il migliore impatto dei contributi erogati.
4. Il contributo e' vincolato alla sottoscrizione di transazioni, nell'anno solare in corso, per un valore complessivo pari almeno a quello dichiarato nell'anno precedente e su cui e' stato calcolato il contributo stesso, secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
5. Ai fini dell'erogazione del contributo, l'impresa di esportazione presenta, con le modalita' previste all'art. 5, comma 1, del presente decreto, apposita richiesta alla Direzione generale cinema entro il 15 febbraio dell'anno in corso. In particolare, la relativa modulistica contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e' corredata da:
a) l'elenco dei film di interesse culturale prodotti negli ultimi cinque anni e distribuiti nell'anno solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima proiezione in sala, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;
b) il totale degli incassi lordi realizzati dai film indicati alla lettera a) nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
c) l'elenco dei riconoscimenti ricevuti dal film, previsti all'art. 11, comma 2, lettera c) del presente decreto;
d) i contratti di cessione diritti sottoscritti in relazione ai film indicati alla lettera a) del presente comma, e a consuntivo entro il 30 gennaio dell'anno successivo, dei film di interesse culturale per i quali vengono effettuate transazioni nell'anno di riferimento.
6. Il contributo a favore di film realizzati in regime di codistribuzione e' liquidato in favore di uno solo dei codistributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo e' effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri codistributori.
7. Ai fini del contributo previsto nel presente articolo, assumono rilevanza, sia con riferimento al valore delle transazioni e ingressi previsti nel comma 1, sia per la quantificazione del contributo previsto al comma 2, esclusivamente gli investimenti e i connessi costi sostenuti effettivamente dall'esportatore e per i quali non sia previsto contrattualmente, in modo diretto ovvero indiretto, l'addebito di costi di promozione e distribuzione estera all'impresa di produzione cinematografica.
8. La Direzione generale cinema esamina le richieste e provvede all'assegnazione dei contributi disciplinati con il presente articolo. La Direzione generale cinema puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione prevista all'art. 5 del presente decreto. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.
 
Art. 12
Restituzione dei finanziamenti deliberati
fino al 31 dicembre 2006

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 1150, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la presente disposizione si applica ai film che abbiano ricevuto finanziamenti dallo Stato, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, ovvero ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni, deliberati antecedentemente al 31 dicembre 2006.
2. Le imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione cinematografica, come definite nell'art. 1, comma 2, lettere da s) a u) del presente decreto, hanno facolta' di estinguere la propria situazione debitoria, verificata al 31 dicembre 2006, rispetto al finanziamento dei film previsti nel comma 1, secondo il meccanismo stabilito nella apposita tabella B allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il debito e' estinto nel caso in cui venga versato quanto previsto, a seconda dei casi, dalla predetta tabella B. Diversamente, la titolarita' dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film viene trasferita a scopo di garanzia, sino all'integrale estinzione del finanziamento, in capo allo Stato, che ne affida la gestione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Nel caso in cui vi siano piu' imprese titolari dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico della medesima opera cinematografica, ciascuna di esse, in accordo con le altre imprese, e' titolata a esercitare la facolta' prevista nel presente articolo. Nel caso di impossibilita' di esercizio di detta facolta' ovvero nei casi in cui non sia possibile identificare, per qualsiasi altro motivo, il titolare dei medesimi diritti, accertati dall'amministrazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film e' esercitata dallo Stato con le modalita' indicate al comma 2, ultimo periodo, sino all'integrale estinzione del finanziamento o dei finanziamenti concessi, secondo i meccanismi previsti, in relazione alle singole fattispecie, dalle disposizioni di riferimento per la loro concessione. Per i film finanziati fino al 5 febbraio 2004, nel caso in cui vi sia stato anche un autonomo finanziamento alla distribuzione e all'esportazione, ciascuna delle imprese ammesse ad esercitare la facolta' prevista nel presente articolo puo' estinguere la complessiva situazione debitoria del film, maggiorando di una somma forfetaria del 10% l'importo risultante dalla tabella B.
4. Nel caso di coproduzioni e compartecipazioni, il soggetto interessato, in prima istanza, dalla procedura di estinzione del debito disciplinata nel comma 2, e' il coproduttore o compartecipante maggioritario, che la attiva anche in nome e per conto del coproduttore o compartecipante minoritario. Nel caso in cui l'impresa di produzione, o il coproduttore o compartecipante maggioritario, previo interpello da parte dell'amministrazione, o, ove necessario, tramite Istituto Luce Cinecitta' s.r.l., non aderisca alla procedura di estinzione del debito, l'amministrazione medesima interpella il coproduttore o compartecipante minoritario.
5. Per i film distribuiti in sala in Italia dopo il 31 dicembre 2005, la procedura di estinzione e' attivata entro sessanta giorni dalla data di verifica della situazione debitoria, come accertata al dodicesimo mese successivo alla data di prima uscita in sala. In ogni caso, la procedura non puo' applicarsi ai film distribuiti in sala in Italia dopo il 31 dicembre 2011.
6. Ai fini dell'estinzione prevista nel comma 2, sono presi in considerazione, per i film distribuiti in sala in Italia entro il 31 dicembre 2005, i contratti di erogazione del finanziamento stipulati entro il 31 dicembre 2006. Per i film distribuiti in sala in Italia a partire dal 1° gennaio 2006, valgono i contratti di erogazione stipulati entro 12 mesi dalla data di prima uscita.
7. Con decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Commissione per la cinematografia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalita' tecniche e applicative di dettaglio del presente articolo.
 
Art. 13
Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le richieste gia' presentate, alla data indicata al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013 recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica, afferenti l'esercizio finanziario 2015, sono esaminate e valutate ai sensi del presente decreto.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale della Direzione generale cinema del decreto previsto dall'art. 2, comma 4, le imprese di produzione che abbiano gia' presentato richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9, 12 e 16 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013 hanno facolta' di rimodulare la richiesta, in conformita' alle disposizioni del presente decreto.
4. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore, il presente decreto sostituisce integralmente il citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 15 luglio 2015

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3210
 
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