Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 122
Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati";
Visto l'articolo 4, comma 1, della citata legge 6 maggio 2015, n. 52, che delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge 6 maggio 2015, n. 52, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge 6 maggio 2015, n. 52;
Visto l'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della citata legge 6 maggio 2015, n. 52, che dispone che la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Vista la proposta presentata il 27 giugno 2015 dalla Commissione prevista dall'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 52 del 2015, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2015;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Collegi plurinominali

1. I collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente decreto legislativo.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in
materia di elezione della Camera dei deputati) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2015, n. 105.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della
legge 6 maggio 2015, n. 52:
«1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, un decreto legislativo per la determinazione dei
collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna
circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai
sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente
legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio
nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono
costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione
Molise e' costituita in un unico collegio plurinominale;
b) i collegi plurinominali sono costituiti in
ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo
dei quozienti interi e dei piu' alti resti in proporzione
al numero di seggi ad essa assegnati secondo la
ripartizione effettuata ai sensi dell'art. 56 della
Costituzione. La popolazione di ciascun collegio puo'
scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della
circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in
difetto;
c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale
di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneita'
economico-sociale e delle caratteristiche
storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di
ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso
comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non
possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei
comuni che, per le loro dimensioni demografiche,
comprendano al loro interno piu' collegi. In quest'ultimo
caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in
collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei
collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei
deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella
presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di
collegi;
d) sulla base di quanto stabilito dall'art. 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, come sostituito dall'art. 2, comma 3, della presente
legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma
all'estensione territoriale di una provincia, come
delimitata alla data di entrata in vigore della presente
legge, o e' determinato per accorpamento di province
diverse, purche' contermini; nel caso di province di
dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante
accorpamento dei territori dei collegi uninominali
stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536,
per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove
presenti, i comuni compresi in altra provincia:
e) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il
criterio della continuita' territoriale di cui alla lettera
c), il territorio del collegio puo' essere determinato
anche in deroga al principio dell'accorpamento dei
territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e, in subordine, al
criterio direttivo di cui alla lettera d) riferito
all'estensione territoriale della provincia;
f) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol
sono determinati, in base ai principi e criteri direttivi
enunciati all'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277,
otto collegi uninominali assicurando che il territorio di
nessun collegio sia compreso in piu' di una circoscrizione
provinciale;
g) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei
collegi plurinominali e' costituito in modo da favorire
l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione
della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'art. 26
della legge 23 febbraio 2001, n. 38.».
- Si riporta la Tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139,
S.O., come sostituita dalla legge 6 maggio 2015, n. 52:
«Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati.
(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei
deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

Tabella A
(art. 1, comma 2)


|=========================================================|
| CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI |
|=====================|===================================|
| Circoscrizione | Sede dell'Ufficio centrale |
| | circoscrizionale |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1) Piemonte | Torino |
|---------------------|-----------------------------------|
| 2) Valle d'Aosta/ | Aosta |
| Valle'e d'Aoste | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 3) Lombardia | Milano |
|---------------------|-----------------------------------|
| 4) Trentino-Alto | Trento |
| Adige/Südtirol | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 5) Veneto | Venezia |
|---------------------|-----------------------------------|
| 6) Friuli Venezia | Trieste |
| Giulia | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 7) Liguria | Genova |
|---------------------|-----------------------------------|
| 8) Emilia-Romagna | Bologna |
|---------------------|-----------------------------------|
| 9) Toscana | Firenze |
|---------------------|-----------------------------------|
| 10) Umbria | Perugia |
|---------------------|-----------------------------------|
| 11) Marche | Ancona |
|---------------------|-----------------------------------|
| 12) Lazio | Roma |
|---------------------|-----------------------------------|
| 13) Abruzzo | L'Aquila |
|---------------------|-----------------------------------|
| 14) Molise | Campobasso |
|---------------------|-----------------------------------|
| 15) Campania | Napoli |
|---------------------|-----------------------------------|
| 16) Puglia | Bari |
|---------------------|-----------------------------------|
| 17) Basilicata | Potenza |
|---------------------|-----------------------------------|
| 18) Calabria | Catanzaro |
|---------------------|-----------------------------------|
| 19) Sicilia | Palermo |
|---------------------|-----------------------------------|
| 20) Sardegna | Cagliari .». |
|=====================|===================================|


- Il testo dell'art. 2, comma 2, capoverso 1-bis della
legge 6 maggio 2015, n. 52 e' riportato in nota all'art. 3.
- Il testo dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n.
277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1993, n. 183,
e' riportato in nota all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 della
citata legge 6 maggio 2015, n. 52:
«2. Ai fini della predisposizione dello schema del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale
di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto
nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci
esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione
e' chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.».
 
Tabella A

Collegi plurinominali
Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella B

Collegi uninominali Trentino-Alto Adige/Südtirol
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Sezioni elettorali riguardanti piu' collegi plurinominali

1. Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi plurinominali si intendono assegnate al collegio plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
 
Art. 3
Collegi uninominali della circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol

1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della legge 6 maggio 2015, n. 52, i collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, e stabiliti in numero di otto, sono riportati nella Tabella B allegata al presente decreto legislativo.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, capoverso
1-bis della citata legge 6 maggio 2015, n. 52:
«2. All'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. La
circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'art.
7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di
seggi spettante alla circoscrizione e' attribuita con il
metodo del recupero proporzionale, secondo le norme
contenute nel titolo VI del presente testo unico".».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 4 agosto
1993, n. 277:
«Art. 7. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 , un decreto legislativo per la determinazione dei
collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza
del relativo bacino territoriale e di norma la sua
omogeneita' economico-sociale e le sue caratteristiche
storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo
il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I
collegi, di norma, non possono includere il territorio di
comuni appartenenti a province diverse, ne' dividere il
territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno
piu' collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il
comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito
del comune medesimo o della medesima citta' metropolitana
istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 . Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella
presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di
collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio puo' scostarsi
dalla media della popolazione dei collegi della
circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o
in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della
popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, per il numero dei collegi uninominali
compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare
attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone
in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute,
gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione
sono giustificati non oltre il limite del quindici per
cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi
uninominali compresi in ogni circoscrizione e' determinato
dal prodotto, con arrotondamento all'unita' superiore
qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50,
ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione diviso per 100.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto
legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni
formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una
Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta
dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che
la presiede, e da dieci docenti universitari o altri
esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione
e' chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni
dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle
province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni
della Commissione di esperti, prima della sua approvazione
da parte del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alle
Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo
schema si discosti dalle proposte della Commissione di
esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il
parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello
schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere
parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla
pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una
relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora
gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. Il Governo e' delegato altresi' ad adottare, entro
lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo
con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni
strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente
legge.
6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e
la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del
comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne
avverta la necessita', la Commissione formula le
indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri
di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti
delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei
collegi elettorali in Italia e all'estero si procede
altresi', con norme di legge, nel caso di modifica
costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari
o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del
voto da parte degli italiani all'estero.».
 
Art. 4
Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 agosto 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Boschi, Ministro per le riforme
costituzionali e per i rapporti con
il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 
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