Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2015 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 7 luglio 2015, n. 99
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2015), convertito, senza modificazioni, dalla legge 4 agosto 2015, n. 117 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.".

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.


Art. 1

Partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea nel
Mediterraneo centromeridionale

1. E' autorizzata, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui alla decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015.
2. All'operazione militare di cui al comma 1 si applicano:
a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, all'articolo 3, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e agli articoli 3, 5, comma 1, lettere b) e c) , e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15;
b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies , del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 26.000.000 per l'anno 2015, si provvede:
a) quanto a euro 19.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) quanto a euro 7.000.000, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

La decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio
2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea
nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED), e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L
122 del 19 maggio 2015. La rettifica della decisione e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L
130 del 28 maggio 2015.
Il testo dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche'
proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20
aprile 2015, e' il seguente:
«4. Al personale impiegato nelle attivita' di cui
all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle missioni di cui agli
articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la
retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in
deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n.
231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2,
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario
di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo
9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
171 del 2007.».
Il testo dell'articolo 3, comma 8, della legge 3 agosto
2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il seguente:
«8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.».
Il testo degli articoli 3, 5, comma 1, lettere b) e c),
e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451
(Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione
italiana ad operazioni militari internazionali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2002, e' il seguente:
«Art. 3. Trattamento assicurativo e pensionistico - 1.
Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18
maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall' articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n.
417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della
legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
le disposizioni in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15
luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927,
n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti
dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta
in servizio si applica l'articolo 4 -ter del decreto-legge
29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato
dall'articolo 3 -bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n.
294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto
2001, n. 339.»
«Art. 5. Disposizioni varie - 1. Al personale che
partecipa alle operazioni internazionali di cui
all'articolo 1:
a) (Omissis).;
b) non si applicano le disposizioni in materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze
operative.»
«Art. 13. Norme di salvaguardia del personale - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato
d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore
del concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».
Il testo dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 (Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
26 febbraio 2009, e' il seguente:
«Art. 5. Disposizioni in materia penale - 1. Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.».
Il testo degli articoli 4, commi 1-sexies e 1-septies,
e 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152
(Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo 3 sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 31 dicembre 2009, e' il seguente:
«Art. 4. Disposizioni in materia penale
(Omissis).
1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.»
«Art. 5. Disposizioni in materia contabile - 1. Per
esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al
presente decreto, in presenza di situazioni di necessita' e
urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i
competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di
finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso
le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato,
possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere
attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali
sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di
addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.».
Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e' il
seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
Il testo dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il seguente:
«11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.».
 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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