Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 luglio 2015
Contributo in conto interessi in favore di comuni, province e citta' metropolitane.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»;
Visto, in particolare, il comma 540 dell'art. 1, che recita testualmente: «Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalita' e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.»;
Considerato che il contributo in conto interessi di cui all'art. 1, comma 540, della legge n. 190 del 2014, e' erogato dal Ministero dell'interno in favore dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento, sotto forma di mutuo presso istituti di credito autorizzati, per spese di investimento nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016;
Ritenuto che per spese di investimento sono da intendersi quelle riportate all'art. 3, comma 18, legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004);
Rilevato l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Acquisito il parere, con osservazioni, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 12 marzo 2015;
Ritenuto, nella determinazione delle modalita' e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi, di aderire, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate, alle osservazioni della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto del 25 marzo 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2015) di approvazione di analogo provvedimento a firma del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;
Ritenuto che, in applicazione del richiamato disposto di cui comma 540, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di determinazione delle modalita' e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi deve assumere la forma di decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Modello di certificazione

1. E' approvato il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.
2. Il modello attesta l'importo degli interessi annui e degli eventuali interessi di pre-ammortamento riferiti al solo anno 2015, dovuti sulle operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, sulla base del piano di ammortamento vigente alla data di sottoscrizione dell'operazione di indebitamento. Per le operazioni di indebitamento regolate a tasso variabile l'importo degli interessi annui, qualora non sia quantificato in modo certo, dovra' essere determinato sulla base del tasso di interesse contrattuale vigente alla data della trasmissione del modello.
3. La quantificazione del contributo annuale e degli interessi di pre-ammortamento, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sara' assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute il contributo e' assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale, ovvero sulla base dei criteri di riparto che saranno oggetto di accordo nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
4. Il contributo annuale in conto interessi, che viene erogato dall'anno 2016 e fino all'anno 2020 e, comunque, non oltre la durata del piano di ammortamento, si consolida nell'importo certificato nel modello trasmesso nelle modalita' e nei termini indicati al successivo art. 2, salvo quanto previsto dal precedente comma 3. Qualsiasi variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata nelle stesse modalita' indicata al successivo art. 2, per consentire la rideterminazione del contributo annuo che non puo' essere superiore agli oneri in conto interesse a carico dell'ente.
5. Il contributo annuale in conto interessi viene erogato dall'anno 2016 e fino all'anno 2020 in due soluzioni di pari importo entro il mese di aprile e ottobre di ogni anno.
6. Il contributo sugli interessi di pre-ammortamento riferiti all'anno 2015 e' erogato in due soluzione di pari importo entro il mese di aprile ed ottobre 2016, congiuntamente al contributo annuale in conto interessi attribuito nel medesimo anno.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modalita' e termini di trasmissione

1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province e le citta' metropolitane, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12:00 del 31 marzo 2016, trasmettono la certificazione di cui all'art. 1, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico finanziario.
 
Art. 3
Istruzioni e specifiche

1. La certificazione dovra' essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito modello A allegato al presente decreto, che sara' messo a disposizione ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane sul sito istituzionale web della direzione centrale della finanza locale, esclusivamente dal 1° marzo 2016 alle ore 12:00 del 31 marzo 2016.
2. Il modello eventualmente trasmesso con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 2.
3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nel modello gia' trasmesso telematicamente comporta la non validita' dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2.
4. E' facolta' dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal comma 1.
 
Art. 4
Verifica certificato

1. Il Ministero dell'interno, per il tramite delle competenti Prefetture - UTG, e' autorizzato a procedere alla verifica a campione di quanto attestato dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane ai fini del contributo di cui al presente decreto.
 
Art. 5
Abrogazione

Il decreto ministeriale del 25 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2015, e' da intendersi abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2015

Il Ministro dell'interno: Alfano

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan
 
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