Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» o «Etschtaler».



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del decreto legisaltivo n. 61/2010;
Visto il D.P.R. 24 marzo 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 23 luglio 1975 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Valdadige» o «Etschtaler» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il D.M. 30 novembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione della denominizione di Origine Controllata «Valdadige» o «Etschtaler», cosi' come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il D.M. 7 marzo 2014 pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Provincia autonoma di Trento, dal Consorzio di Tutela Vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Valdadige» o «Etschtaler» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato D.M. 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione, espresso dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Veneto ugualmente interessate alla modifica della DOC interregionale in questione;
Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del giorno 15 luglio 2015 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Valdadige» o «Etschtaler».
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDADIGE» O «ETSCHTALER».

L'art. 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valdadige» o «Etschtaler» e' sostituito cosi' come segue:

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
Sono ammesse le forme di allevamento a pergoletta trentina e le forme a spalliera.
E' esclusa ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

===================================================================== | | Produzione massima |  Titolo alcolometrico | |  Vitigni | uva ton/ha |volumico naturale minimo| +=====================+====================+========================+ |  Bianco |  15 |  9,5 | +---------------------+--------------------+------------------------+ |  Rosso |  15 |  10 | +---------------------+--------------------+------------------------+ |  Rosato |  15 |  9,5 | +---------------------+--------------------+------------------------+ |  Pinot bianco |  15 |  9,5 | +---------------------+--------------------+------------------------+ |  Pinot grigio |  15 |  9,5 | +---------------------+--------------------+------------------------+ |  Chardonnay |  15 |  9,5 | +---------------------+--------------------+------------------------+ |  Schiava |  15 |  9,5 | +---------------------+--------------------+------------------------+

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando il imiti resa uva/vino di cui trattasi.
 
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