Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 luglio 2015
Emissione di carte-valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non piu' in valuta nazionale, bensi' con un segno convenzionale corrispondente al prezzo pro tempore del servizio.


IL DIRETTORE GENERALE
per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali
del Ministero dello sviluppo economico
di concerto con
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio"; come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013 che, all'art. 3, comma 1, prevede che la societa' concessionaria del servizio postale universale notifichi all'Autorita' le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dei prezzi e che tali variazioni non siano soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorita' che, tuttavia, puo' inibire la loro applicazione in caso di violazione della normativa nazionale e regolamentare vigente;
Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di stabilita' 2015) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale" che reintroduce, nell'ambito degli invii di posta non massiva rientranti nel servizio postale universale, una distinzione tra gli "invii di posta prioritaria" e gli "invii di corrispondenza ordinaria", caratterizzati da diversi obiettivi medi di recapito, delegando all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di individuare, nell'ambito della determinazione delle tariffe di posta prioritaria e degli altri servizi universali, soluzioni che consentano la maggiore flessibilita' nello stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico;
Visto l'art. 8, comma 3.2.2, della Convenzione Postale Universale che prevede la possibilita' per i Paesi membri dell'Unione di emettere carte-valori postali recanti simboli o scritte in luogo dell'indicazione del valore in valuta nazionale;
Vista la comunicazione con la quale, in data 4 maggio 2015, Poste Italiane S.p.A. ha rappresentato l'opportunita' di procedere alla emissione di francobolli corrispondenti alle principali nuove voci tariffarie per il servizio di posta prioritaria, recanti una indicazione di valore facciale espressa non piu' in valuta nazionale, bensi' con un segno convenzionale corrispondente al prezzo pro tempore del servizio, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare l'accumulo di giacenze di carte-valori recanti importi nominali non piu' corrispondenti a tariffe vigenti e di disporre di carte-valori sempre utilizzabili nel tempo, senza dover ricorrere ad emissioni di nuovi francobolli ordinari per ogni variazione delle tariffe;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico prot. n. 13217 del 4 giugno 2015, con la quale e' stato chiesto di predisporre un decreto di carattere generale da emanare con il concerto della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze che autorizzi l'emissione di carte valori postali recanti un'indicazione di valore facciale espressa non piu' in valuta nazionale, bensi' con un segno convenzionale corrispondente al prezzo pro-tempore del servizio in vigore ai sensi della vigente normativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";
Ritenuta l'opportunita' di autorizzare per il futuro l'emissione di carte-valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non piu' in valuta nazionale, bensi' con un segno corrispondente al prezzo pro-tempore del servizio;

Decreta:

E' autorizzata l'emissione di carte-valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non piu' in valuta nazionale, bensi' con un segno convenzionale corrispondente al prezzo pro-tempore del servizio in vigore ai sensi della vigente normativa.
Limitatamente al servizio di posta prioritaria, sono autorizzati i seguenti segni convenzionali:
A = tariffa per l'interno del primo scaglione di peso, formato "piccolo standard"
Azona1 = tariffa per l'estero del primo scaglione di peso, formato normalizzato, zona 1
Azona2 = tariffa per l'estero del primo scaglione di peso, formato normalizzato, zona 2
Azona3 = tariffa per l'estero del primo scaglione di peso, formato normalizzato, zona 3.
Le carte-valori postali recanti, in luogo del valore facciale espresso in valuta nazionale, i segni convenzionali di cui al presente decreto sono vendute ai rispettivi prezzi corrispondenti alle tariffe vigenti di cui al comma precedente. L'aggio previsto per i rivenditori e' calcolato sui medesimi prezzi, applicati al momento dell'acquisto da parte dell'ufficio postale designato.
Le carte-valori postali di cui al presente decreto hanno validita' illimitata per l'accesso al servizio postale universale in ragione dell'importo corrispondente al prezzo del servizio vigente al momento della spedizione dell'invio.
Nel caso di soppressione delle tariffe di cui al comma 2 del presente decreto, le carte-valori postali recanti i corrispondenti codici convenzionali conservano validita' postale illimitata in ragione dell'ultimo importo vigente.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2015

Il Direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali
del Ministero dello sviluppo economico
Lirosi
Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
Prosperi
 
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