Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 giugno 2015
Modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n. 204;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Considerata l'esigenza di assicurare alle imprese proponenti dei programmi di sviluppo relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la possibilita' di richiedere l'applicazione delle disposizioni previste dai predetti Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020;
Considerata, altresi', l'esigenza di assicurare che l'erogazione delle agevolazioni previste dal predetto decreto ministeriale 9 dicembre 2014 avvenga, indipendentemente dalla forma in base alla quale vengono concesse le agevolazioni stesse, con la medesima tempistica sia per quanto riguarda il finanziamento agevolato, sia per quanto riguarda l'eventuale contributo in conto impianti;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 9 dicembre 2014

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, e' modificato come segue:
a) all'art. 5, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'ammissibilita' dei singoli progetti, tale limite minimo deve essere rispettato da tutti i progetti di cui ai Titoli II, III e IV del presente decreto facenti parte del programma di sviluppo»;
b) all'art. 11, il comma 2 e' abrogato;
a) all'art. 11, comma 3, le parole «Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa» sono sostituite dalle seguenti «Il finanziamento agevolato, il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa»;
b) all'art. 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La prima erogazione del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa puo' avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30 per cento dell'agevolazione concessa. A tal fine, solo per il contributo in conto impianti e per il contributo alla spesa, deve essere presentata un'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero»;
c) all'art. 13, comma 5, dopo le parole «a carico dell'Agenzia» sono inserite le seguenti «, nel caso in cui sia prolungato nel tempo o ripetuto per un numero significativo di iniziative,»;
d) all'art. 14, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Le agevolazioni a favore dei progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere altresi' concesse, su esplicita richiesta del soggetto proponente, sulla base delle disposizioni e nelle aree del territorio nazionale previste dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, previa notifica e successiva approvazione dell'aiuto ad hoc da parte della Commissione europea»;
e) all'art. 15, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La spesa ammissibile e' calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese di cui all'art. 11, comma 7, al netto degli interessi»;
f) all'art. 29, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La spesa ammissibile e' calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese di cui all'art. 11, comma 7, al netto degli interessi»;
g) all'art. 34, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per le istanze non decadute ai sensi del comma 1, nel caso in cui sia necessario avviare la procedura di notifica dell'aiuto ad hoc prevista all'art. 14, commi 8 e 8-bis, i soggetti proponenti, fermo restando l'avvenuta destinazione delle risorse ove gia' intervenuta, devono presentare all'Agenzia una specifica domanda di concessione delle agevolazioni contenente tutte le informazioni necessarie all'avvio della procedura di notifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 2605
 
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