Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013 che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione dell'8 novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 7 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera t) le parole: "detiene o gestisce" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce o controlla";
b) la lettera ff) e' sostituita dalla seguente: "ff) 'operatore aereo amministrato dall'Italia':
1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia; viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non e' piu' considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia' per il periodo di riferimento successivo;
3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;";
c) dopo la lettera ff) sono inserite le seguenti: "ff-bis) 'anno di riferimento': ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numero 2), per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nella Comunita' dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006:
f-ter) 'periodo di riferimento': ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numeri 2) e 3), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013;".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo e' l'organo deliberante del Comitato; per l'istruttoria delle attivita' di cui al presente articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria Tecnica.";
b) al comma 4, dopo la lettera o) e' inserita la seguente: "o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q);";
c) il comma 6 e' soppresso;
d) al comma 8:
1) dopo le parole: "da nove membri" sono inserite le seguenti: "di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto";
2) dopo le parole: "tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ", compreso il presidente,";
3) dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico", sono inserite le seguenti: ", compreso il vicepresidente,";
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I membri con funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni.";
e) il comma 9 e' soppresso;
f) al comma 10 le parole: "composta da ventitre' membri" sono sostituite dalle seguenti: "composta da ventidue membri.";
g) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. I curricula dei membri del Consiglio direttivo di cui al comma 8 e della Segreteria tecnica di cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";
h) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento disciplina in particolare le audizioni dei soggetti interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni, nonche' i lavori della Segreteria tecnica in gruppi istruttori.";
i) al comma 12 le parole: "Il Comitato di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio direttivo di cui al comma 8";
l) al comma 13 le parole: "Il Comitato di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio direttivo";
m) al comma 15 le parole: "del predetto Comitato e" sono soppresse;
n) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
"15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera i).
15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa durata, in modo da garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.".
3. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff).
2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attivita' di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione.".
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1, secondo e terzo periodo, le parole: "anno di riferimento", sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo".
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, lettera c), numeri 1), 2) e 3), le parole: "anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo".
6. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, prima delle parole: "La messa all'asta" sono inserite le seguenti: "A decorrere dall'anno 2013,".
7. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 4, ultimo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
8. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 3, le parole: "ha facolta' di comunicare al Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "comunica al Comitato".
9. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1 le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze".
10. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantita' stabilita con deliberazione del Comitato, sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.".
11. All'articolo 36 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La sanzione di cui al comma 6 si applica anche alle quote di biossido di carbonio emesse e non monitorate in conseguenza di omissioni o false informazioni in applicazione dell'articolo 16.";
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce le informative e le comunicazioni ai sensi degli articoli 16, 24, comma 3, 25 e 26 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita' di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.";
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione risultino false o non veritiere il gestore dell'impianto e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita' di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.";
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui al comma 9, verificate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, risultino incongruenti, il gestore dell'impianto e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita' di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.";
e) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'articolo 38, comma 4, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso, ciascun anno, rispetto a quelle determinate con la metodologia, approvata dalla Commissione europea, di cui al comma 5 del medesimo articolo 38. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.
10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni di cui all'articolo 38 e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, qualora ometta di:
a) inviare il Piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;
b) comunicare al Comitato il Piano di monitoraggio aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identita' del gestore, ampliamenti o riduzioni della capacita' produttiva dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonche' modifiche significative al sistema di monitoraggio da valutarsi conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 601/2012;
c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno.";
f) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: "13-bis. Gli operatori aerei, soggetti alla disciplina di cui al presente decreto legislativo, eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana, anche ai fini dell'individuazione della competenza territoriale di cui al comma 12.".
12. All'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che applicano le misure di cui ai commi 3 e 4.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), esclusi ai sensi del medesimo comma che, in uno degli anni del periodo 2013-2020, emettono piu' di 25000 tCO2eq.rientrano nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e non possono essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica e' fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a).";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis). Allorche' un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, le quote assegnate a norma dell'articolo 21 sono rilasciate a decorrere dall'anno del rientro.";
d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "su base biennale" sono inserite le seguenti: "a partire dal 30 giugno 2015";
13. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole: "I costi delle attivita' di cui", sono inserite le seguenti: "all'articolo 4, comma 4, lettera o-bis),".
14. All'Allegato I "Categorie di attivita' relative alle emissioni di gas serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del punto 1 e' inserito il seguente: "01. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto.";
b) il punto 3 e' sostituito dal seguente: "3. Se una unita' serve per un'attivita' per la quale la soglia non e' espressa come potenza termica nominale totale, la soglia espressa come capacita' di produzione di tale attivita' e' prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nel campo di applicazione del presente decreto.".

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 4 giugno
2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi'
recita:
«Art. 1.(Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - (Omissis).
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione
della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
aprile 2013, n. 79.
La direttiva 2009/29/CE [Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra - Testo rilevante ai fini del SEE), e'
Pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.
La direttiva 2003/87/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio ), e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003,
n. L 275.
Il regolamento (UE) n. 389/2013 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 3 maggio 2013, n. L 122.
La decisione n. 280/2004/CE (Decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella
Comunita' e per attuare il protocollo di Kyoto) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.
La decisione n. 406/2009/CE (Decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati
membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al
fine di adempiere agli impegni della Comunita' in materia
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro
il 2020) e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L
140.
Il regolamento (UE) n. 920/2010 (Regolamento della
Commissione che adotta il programma di moduli ad hoc, per
gli anni dal 2013 al 2015, per l'indagine per campione
sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98
del Consiglio - Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 17 marzo 2010, n. L 67.
Il regolamento (UE) n. 1193/2011 (Regolamento della
Commissione che istituisce un registro dell'Unione per il
periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i
periodi di scambio successivi, relativi al sistema di
scambio delle quote di emissioni dell'Unione conformemente
alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della
Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 - Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 29
novembre 2011, n. L 315.
il regolamento (UE) n. 1123/2013 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 9 novembre 2013, n. L 299.
il regolamento (UE) n. 421/2014 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2014, n. L 129.

Note all'art. 1:
Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia' citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto valgono le seguenti definizioni:
a) 'ampliamento sostanziale della capacita': aumento
significativo della capacita' installata iniziale di un
sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti:
1) si registrano una o piu' modifiche fisiche
identificabili relative alla sua configurazione tecnica e
al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione
di una linea di produzione esistente;
2) il sottoimpianto puo' funzionare ad una capacita'
superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacita'
installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;
3) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si
riferiscono, raggiunge un livello di attivita'
considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione al
sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di
emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il
5 per cento del numero annuo preliminare di quote di
emissioni assegnate a titolo gratuito per questo
sottoimpianto prima delle modifiche;
b) «attivita' di attuazione congiunta», di seguito JI:
un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti
incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'art. 6
del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive
adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
c) «attivita' di meccanismo di sviluppo pulito», di
seguito CDM: un'attivita' di progetto approvata da una o
piu' parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi
dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni
successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo
di Kyoto;
d) «attivita' di progetto»: attivita' finalizzata alla
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui
alle lettere b) e c) o realizzata a norma di accordi
sottoscritti tra la Comunita' e i Paesi terzi o di
decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della
Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili
per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;
e) «autorita' nazionale competente»: autorita'
designata per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE e
della decisione 2011/278/CE, di cui all'art. 4;
f) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»:
l'autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 13;
g) «combustione», l'ossidazione di combustibili,
indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia
termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e
altre attivita' direttamente connesse, compreso il lavaggio
dei gas di scarico;
h) «Comitato»: il comitato di cui all'art. 4, comma 1;
i) «credito»: unita' rilasciata a seguito della
realizzazione di attivita' di riduzione delle emissioni
diversa da quelle di cui alle lettere b) e c), realizzate a
norma di accordi sottoscritti tra la Comunita' e i Paesi
terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti
della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e
ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema
comunitario;
l) «decisione di assegnazione (2008-2012)»: decisione
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro dello sviluppo economico, approvata
con decreto interministeriale 28 febbraio 2008, di cui al
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13
dicembre 2008;
m) «deliberazione n. 24/2011»: deliberazione n. 24 del
30 giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la
gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, e successive modificazioni, recante la ricognizione
delle comunicazioni dei dati relativi alle
tonnellate-chilometro ai fini dell'assegnazione a titolo
gratuito delle quote di emissioni di CO2;
n) «deliberazione n. 22/2011»: deliberazione n. 22 del
1° giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la
gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, e successive modificazioni, recante disciplina
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per
gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni;
o) «disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione
delle emissioni»: disposizioni adottate dal Comitato
conformemente ai criteri di cui all'allegato IV e
all'allegato V e delle disposizioni emanate dalla
Commissione ai sensi dell'art. 14 della direttiva
2003/87/CE;
p) «disposizioni sulle verifiche»: disposizioni
adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui
all'allegato III e delle disposizioni emanate dalla
Commissione ai sensi dell'art. 15 della direttiva
2003/87/CE;
q) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli
operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009
della Commissione del 5 agosto 2009, come modificato dai
regolamenti (UE) n. 82/2010 della Commissione del 28
gennaio 2010, n. 115/2011 della Commissione del 2 febbraio
2011, n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011, e
successivi aggiornamenti, adottati ai sensi dell'art.
18-bis, comma 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;
r) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a
effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o
il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una
delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I,
dei gas specificati in riferimento all'attivita'
interessata;
s) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato II
e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali
che di origine antropica, che assorbono e riemettono
radiazioni infrarosse;
t) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un
impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico
determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del
medesimo;
u) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE
S.p.A.;
v) «impianto»: un'unita' tecnica permanente in cui sono
svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato I e altre
attivita' direttamente associate che hanno un collegamento
tecnico con le attivita' svolte nel medesimo sito e che
potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
z) «impianto di produzione di elettricita'»: un
impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha
prodotto elettricita' ai fini della vendita a terzi e nel
quale non si effettua alcuna attivita' elencata
all'allegato I diversa dalla attivita' ivi indicata come
«Combustione di carburanti in impianti di potenza termica
nominale totale superiore a 20 MW»;
aa) «livello di attivita' iniziale»: il livello di
attivita' utilizzato per calcolare l'assegnazione al
sottoimpianto a norma dell'art. 9 o, se del caso, dell'art.
18 della decisione 2011/278/UE della Commissione del 27
aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme
dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di
assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi
dell'art. 10-bis della direttiva 2003/87/CE;
bb) «misure comunitarie per l'assegnazione»: la
decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011
che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione
ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione
gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'art. 10-bis
della direttiva 2003/87/CE;
cc) «nuovo entrante»:
1) l'impianto che esercita una o piu' attivita'
indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione
ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il
30 giugno 2011;
2) l'impianto che esercita per la prima volta
un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi
dell'art. 37;
3) l'impianto che esercita una o piu' attivita'
indicate all'allegato I o un'attivita' inclusa nel sistema
comunitario ai sensi dell'art. 37, che ha subito un
ampliamento sostanziale della capacita' dopo il 30 giugno
2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in
questione;
dd) «operatore aereo»: la persona che opera un
aeromobile nel momento in cui e' esercitata una delle
attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel
caso in cui tale persona non sia conosciuta o non
identificata dal proprietario dell'aeromobile, il
proprietario stesso dell'aeromobile;
ee) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un
operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico
servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di
passeggeri, merci o posta;
ff) 'operatore aereo amministrato dall'Italia':
1) l'operatore aereo in possesso di una licenza
d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC);
2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al
numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio
valida rilasciata da un altro Stato Membro, le cui
emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo,
stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior
parte attribuibili all'Italia; viene fatto salvo il caso in
cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto
operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili
all'Italia, per cui non e' piu' considerato 'operatore
aereo amministrato dall'Italia' per il periodo di
riferimento successivo;
3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai
numeri 1) e 2) e non in possesso di una licenza d'esercizio
valida rilasciata da uno Stato Membro, le cui emissioni
provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per
i primi due anni del periodo di riferimento precedente,
siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;
ff-bis) 'anno di riferimento': ai fini della
definizione di cui alla lettera ff), numero 2), per gli
operatori aerei che hanno iniziato ad operare nella
Comunita' dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di
esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che
decorre dal 1° gennaio 2006;
f-ter) 'periodo di riferimento': ai fini della
definizione di cui alla lettera ff), numeri 2) e 3), il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre
2012, e ciascuno dei successivi periodi di otto anni a
partire dal 1° gennaio 2013;
gg) «organismo di accreditamento nazionale»:
l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi
del regolamento (CE) n. 765/2008;
hh) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;
ii) «piano di monitoraggio delle emissioni»: documento
contenente le modalita' per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni rilasciate per le attivita'
elencate all'allegato I;
ll) «piano di monitoraggio delle
tonnellate-chilometro»: documento contenente le modalita'
per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi
alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto
aereo elencate all'allegato I;
mm) «parte inclusa all'allegato I della UNFCCC»: una
parte elencata all'allegato I alla convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha
ratificato il Protocollo di Kyoto, come indicato all'art.
1, paragrafo 7, del Protocollo medesimo;
nn) «Protocollo di Kyoto»: Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato
con legge 1° giugno 2002, n. 120;
oo) «quantita' di emissioni»: quantita' di emissioni
misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
pp) «quota di emissioni»: il diritto di emettere una
tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un
periodo determinato, valido unicamente per rispettare le
disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente
al medesimo;
qq) «Registro nazionale»: banche dati in formato
elettronico istituito ai sensi dell'art. 6 della decisione
280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
rr) «Registro dell'Unione»: banche dati in formato
elettronico istituito ai sensi dell'art. 20 della direttiva
2003/87/CE;
ss) «regolamento sulle aste»: regolamento (UE) n.
1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010, relativo
ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita
all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a
norma della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunita';
tt) «regolamenti sui registri»: regolamento (UE) n.
920/2010 e regolamento (UE) n. 1193/2010;
uu) «riduzione delle emissioni certificate» (CER):
un'unita' rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Protocollo
di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della
convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
vv) «riserva speciale»: quantita' di quote di emissioni
da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire
da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori
aerei di cui art. 8, comma 1;
zz) «sottoimpianto»: un sottoimpianto oggetto di un
parametro di riferimento di prodotto oppure un
sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di
calore oppure un 'sottoimpianto oggetto di un parametro di
riferimento di combustibili' oppure un «sottoimpianto con
emissioni di processo»;
aaa) «sottoimpianto oggetto di un parametro di
riferimento di prodotto»: i materiali in ingresso (input),
i materiali in uscita (output) e le emissioni
corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per
il quale all'allegato I delle misure comunitarie per
l'assegnazione e' stato stabilito un parametro di
riferimento;
bbb) «sottoimpianto oggetto di un parametro di
riferimento di calore»: gli input, gli output e le
emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro
di riferimento di prodotto, legati alla produzione di
calore misurabile o all'importazione da un impianto o
un'altra entita' inclusi nel sistema per lo scambio di
quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione o ad
entrambe:
1) consumato nei limiti dell'impianto per la produzione
di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa
da quella utilizzata per la produzione di elettricita') per
il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del
consumo per la produzione di elettricita', o;
2) esportato verso un impianto o un'altra entita' non
inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di
gas ad effetto serra dell'Unione ad eccezione
dell'esportazione per la produzione di elettricita';
ccc) «sottoimpianto oggetto di un parametro di
riferimento di combustibili»: gli input, gli output e le
emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro
di riferimento di prodotto, legati alla produzione,
mediante combustione di combustibili, di calore non
misurabile consumato per la produzione di prodotti o la
produzione di energia meccanica (diversa da quella
utilizzata per la produzione di elettricita', per il
riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del
consumo per la produzione di elettricita', ivi compresa la
combustione in torcia;
ddd) «sottoimpianto con emissioni di processo»: le
emissioni di gas a effetto serra, di cui all'allegato II,
diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti
di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di
cui all'allegato I delle misure comunitarie per
l'assegnazione, o le emissioni di biossido di carbonio
prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di
riferimento di prodotto, di cui all'allegato I delle misure
comunitarie per l'assegnazione, a seguito di una delle
attivita' di seguito elencate e le emissioni derivanti
dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato
risultante dalle attivita' seguenti ai fini della
produzione di calore misurabile, calore non misurabile o
elettricita', a condizione di sottrarre le emissioni che
sarebbero state generate dalla combustione di una quantita'
di gas naturale equivalente al tenore di energia
tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente
ossidato oggetto della combustione:
1) la riduzione chimica o elettrolitica di composti
metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali
secondari;
2) l'eliminazione di impurita' dai metalli e dai
composti metallici;
3) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di
quelli legati alla depurazione di gas di combustione;
4) le sintesi chimiche nelle quali il materiale
contenente carbonio partecipa alla reazione, per una
finalita' primaria diversa dalla generazione di calore;
5) l'impiego di additivi o materie prime contenenti
carbonio per una finalita' primaria diversa dalla
generazione di calore;
6) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi
metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio
e i fosfati;
eee) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente»:
una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una
quantita' di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato
all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di
riscaldamento planetario;
fff) «unita' di riduzione delle emissioni» (ERU):
un'unita' rilasciata ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di
Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione
UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
ggg) «UNFCCC»: convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio
1994, n. 65;
hhh) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato
ai sensi dell'art. 35.».
Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4. (Autorita' nazionale competente). - 1. E'
istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come
definite all'art. 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha
sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto
logistico e organizzativo.
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da un
Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. Il
Consiglio direttivo e' l'organo deliberante del Comitato;
per l'istruttoria delle attivita' di cui al presente
articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria
Tecnica.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di
autorita' nazionale competente.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di
cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:
a) determinare, ai sensi dell'art. 21, comma 1,
l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di
applicazione del presente decreto e le quote preliminari
eventualmente assegnate a titolo gratuito;
b) notificare alla Commissione, ai sensi dell'art. 21,
comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari
eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla
lettera a);
c) deliberare, ai sensi dell'art. 21, comma 3,
l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi
nell'elenco di cui alla lettera a);
d) determinare l'assegnazione di quote agli impianti
nuovi entranti ai sensi dell'art. 22;
e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e annuale
di quote da assegnare per il periodo di riferimento a
ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il
quale e' stata inoltrata la domanda alla Commissione a
norma dell'art. 7, comma 3;
f) definire le modalita' di presentazione da parte del
pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla lettera
a);
g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra, di cui all'art. 13;
h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra ai sensi dell'art. 15, comma 1, e
aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'art. 16;
i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e
il Piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro' e
loro aggiornamenti;
l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'art. 23, una
parte delle quote assegnate a titolo gratuito;
m) impartire disposizioni all'amministratore del
registro di cui all'art. 28;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di
verifica e di predisposizione del relativo attestato
conformemente a quanto previsto all'allegato III e dalla
decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli
operatori aerei che hanno violato gli obblighi di
restituzione di quote di emissione a norma dell'art. 32;
o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista di
operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche
dell'elenco degli operatori aerei di cui all'art. 3, comma
1, lettera q);
p) adottare eventuali disposizioni interpretative in
materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei
principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla
decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
q) definire i contenuti e le modalita' per l'invio
della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra ai sensi dell'art. 14, comma 2;
r) definire le modalita' per la predisposizione e
l'invio della dichiarazione di cui all'art. 34, sulla base
dei contenuti minimi di cui all'allegato V;
s) definire, ai sensi dell'art. 29, la tipologia e la
quantita' di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli
impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il
periodo 2013-2020;
t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la
relazione di cui all'art. 11 e alla Commissione europea la
relazione di cui all'art. 40;
u) svolgere attivita' di supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
attraverso la partecipazione, con propri componenti
all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre
riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti
l'applicazione del Protocollo di Kyoto;
v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai sensi
dell'art. 34, comma 3;
z) emanare apposite disposizioni per il trattamento
degli operatori aerei che interrompono l'attivita'
conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui
registri;
aa) revocare l'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra ai sensi dell'art. 17;
bb) definire i contenuti e le modalita' per l'invio
delle informazioni in caso di modifica dell'impianto ai
sensi dell'art. 16, comma 1;
cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare
lo scambio di informazioni di cui all'art. 18;
dd) definire i contenuti e le modalita' per la
comunicazione della cessazione di attivita' di cui all'art.
24, della cessazione parziale di attivita' di cui all'art.
25 e della riduzione sostanziale di capacita' di cui
all'art. 26;
ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da
assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale
o riduzione sostanziale di capacita' ai sensi dell'art. 20,
commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la
revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo
annuo rivisto ai sensi dell'art. 21, comma 4;
ff) definire, ai sensi dell'art. 22, i contenuti e le
modalita' per l'invio della domanda di assegnazione di
quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti
nuovi entranti, valutare l'eleggibilita' della richiesta,
determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e
comunicare il medesimo alla Commissione europea;
gg) avanzare, ai sensi dell'art. 27, comma 1,
richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione
dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un
rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio;
hh) valutare, ai sensi dell'art. 31, le richieste di
rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le
emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale,
verificare la conformita' rispetto alle misure di
attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 24-bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in
merito al rilascio e, in caso di accoglimento della
richiesta, rilasciare le quote o i crediti;
ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare
la cancellazione delle quote;
ll) applicare il presente decreto ad attivita' e a gas
a effetto serra che non figurano all'allegato I
conformemente a quanto stabilito all'art. 37, nonche'
richiedere alla Commissione europea l'adozione di un
regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni per le attivita' e i gas serra in oggetto;
mm) dare attuazione alle disposizioni per l'esclusione
di impianti di dimensioni ridotte di cui all'art. 38;
nn) dare attuazione a tutte le restanti attivita'
previste dal presente decreto salvo diversamente indicato.
5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la
promozione e l'orientamento con riferimento al settore
privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete
diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per
fornire adeguati punti di riferimento al sistema
industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione
concertata a beneficio del sistema-Paese, le attivita'
pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari
delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
di formazione, per l'assistenza nella creazione delle
necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di
procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per
la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita'
funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di
progetti specifici corrispondenti alle priorita' di
sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
6. (Soppresso).
7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono
trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto
alle funzioni del Comitato stesso e dichiarano la
insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione
della nomina. Essi sono tenuti a comunicare
tempestivamente, al Ministero o all'ente designante, ogni
sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A
seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente
provvede alla sostituzione dell'esperto.
8. Il Consiglio direttivo e' composto da nove membri di
comprovata esperienza nei settori interessati dal presente
decreto, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, compreso il
presidente, tre dal Ministro dello sviluppo economico,
compreso il vicepresidente,e tre, con funzioni consultive,
rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro per le politiche europee e dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per
l'espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio
direttivo e' integrato da due membri con funzioni
consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per
l'espletamento dei compiti inerenti le attivita' di
trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio
direttivo e' integrato da tre membri nominati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due
appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno diritto
di voto e non sono considerati ai fini del quorum
costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. I
membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro
anni.
9. (Soppresso).
10. La Segreteria tecnica e' composta da ventidue
membri di elevata qualifica professionale, con comprovata
esperienza in materia ambientale e nei settori interessati
dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria
tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei
membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo
economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente, due membri dall'ISPRA, due dal
Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, due dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.
10-bis. I curricula dei membri del Consiglio direttivo
di cui al comma 8 e della Segreteria tecnica di cui al
comma 10 sono resi pubblici sul sito del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. Le modalita' di funzionamento del Comitato di cui
al comma 1 sono definite in un apposito regolamento da
approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la
costante operativita' e funzionalita' del Comitato stesso
in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso
deve adottare ai sensi del presente decreto. Il regolamento
disciplina in particolare le audizioni dei soggetti
interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del
Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei
relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni,
nonche' i lavori della Segreteria tecnica in gruppi
istruttori.
12. Il Consiglio direttivo di cui al comma 8 opera
collegialmente, previo un tempestivo inoltro di avviso di
convocazione a ciascun componente. Le deliberazioni sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti e di esse viene data adeguata informazione ai
soggetti interessati.
13. La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio
direttivo puo' istituire, gruppi di lavoro ai quali possono
partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti
operanti in ambito economico, sociale e ambientale
maggiormente rappresentativi.
14. Per le attivita' di cui al comma 5 il Consiglio
direttivo si puo' avvalere, di un gruppo di lavoro
costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro
presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
di lavoro programmatico da approvarsi da parte del
Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
annuale dell'attivita' svolta.
15. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti dei gruppi di lavoro di cui ai
commi 13 e 14 non spetta alcun emolumento, compenso, ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai
membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle
aste ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettera i).
15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei
rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa
durata, in modo da garantire l'invarianza dei saldi di
finanza pubblica.».
Il testo del comma 1 dell' art. 7 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia' citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 7. (Modalita' per l'assegnazione delle quote di
emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei
amministrati dall'Italia). - 1. L'operatore aereo
amministrato dall'Italia, che intende beneficiare delle
quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito,
presenta domanda al Comitato. La domanda e' corredata dai
dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita'
di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte
dall'operatore aereo stesso nell'anno di controllo,
monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio
e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di
monitoraggio delle «tonnellate-chilometro», come approvato
dal predetto Comitato, nonche' verificati da un
verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 35. Per i periodi successivi a quello che ha
inizio il 1° gennaio 2013, la domanda e' presentata almeno
21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si
riferisce e l'anno di controllo e' l'anno civile che si
conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la
domanda si riferisce.
(Omissis).».
Il testo dei commi 1 e 3 dell' art. 8 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia' citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 8. (Modalita' per l'assegnazione delle quote di
emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito
agli operatori aerei amministrati dall'Italia). - 1. A
partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1°
gennaio 2013 puo' accedere alla riserva speciale
determinata con la decisione di assegnazione della
Commissione europea, adottata ai sensi dell'art. 3-sexies,
paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE,
l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in
una delle seguenti condizioni:
a) inizia ad esercitare un'attivita' di trasporto aereo
di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale
il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle
tonnellate-chilometro ai sensi della deliberazione n.
24/2011 o dell'art. 7, comma 3, in relazione al
corrispondente periodo di riferimento e la cui attivita'
non e' una continuazione integrale o parziale di
un'attivita' di trasporto aereo esercitata in precedenza da
un altro operatore aereo;
b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono
aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra
l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i
dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della
deliberazione n. 24/2011 o dell'art. 7, comma 3, in
relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il
secondo anno civile del periodo in questione e la cui
attivita' non e' una continuazione integrale o parziale di
un'attivita' di trasporto aereo esercitata in precedenza da
un altro operatore aereo.
(Omissis).
3. La domanda di cui al comma 2 e' predisposta
conformemente alle modalita' stabilite dal Comitato con
propria deliberazione e contiene almeno le seguenti
informazioni:
a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro,
monitorati e verificati conformemente alle disposizioni
sulle verifiche, per le attivita' di trasporto aereo
elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo
amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del
periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;
b) le prove che i criteri di ammissibilita' ai sensi
del comma 1 sono soddisfatti;
c) nel caso degli operatori aerei amministrati
dall'Italia di cui al comma 1, lettera b):
1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro
registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di
controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi
alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n.
24/2011 o dell'art. 7, in relazione al corrispondente
periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale
periodo;
2) l'aumento in termini assoluti delle
tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in
questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati
trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai
sensi della deliberazione n. 24/2011 e dell'art. 7, in
relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il
secondo anno civile di tale periodo;
3) la quantita', in termini assoluti, eccedente la
percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle
tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in
questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati
trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai
sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'art. 7, in
relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno
civile di tale periodo.
(Omissis).».
Il testo del comma 1 dell' art. 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia' citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 19. (Messa all'asta delle quote). - 1. A
decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della quantita'
di quote determinata con decisione della Commissione
europea, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della
direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle
aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile
per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone
in essere a questo scopo tutte le attivita' necessarie,
propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle
finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di
trattenere le risorse necessarie per il pagamento del
Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e
agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.
(Omissis).».
Il testo del comma 4 dell' art. 24 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia' citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 24. (Comunicazione della cessazione di
attivita'). - (Omissis).
4. Il Comitato puo' estendere il periodo di cui al
comma 1, lettera d), di sei mesi fino ad un massimo di 18
mesi, purche' il gestore sia in grado di dimostrare che non
puo' riprendere l'attivita' entro i sei mesi a causa di
circostanze eccezionali, imprevedibili e che sfuggono al
suo controllo. A tale fine il gestore trasmette la
documentazione a supporto dell'estensione entro sei mesi
dall'interruzione delle attivita' di cui all'allegato I.»
Il testo del comma 3 dell' art. 25 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia' citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 25. (Comunicazione della cessazione parziale di
attivita'). - (Omissis).
3. Il gestore di un impianto che abbia cessato
parzialmente le sue attivita' comunica al Comitato nella
forma e con le modalita' da esso stabilite:
a) se il livello di attivita' del sottoimpianto di cui
al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attivita'
superiore al 50 per cento rispetto al livello di attivita'
iniziale;
b) se il livello di attivita' del sottoimpianto di cui
al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attivita' di
oltre il 25 per cento rispetto al livello di attivita'
iniziale.
(Omissis).».
Il testo del comma 1 dell' art. 26 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 26. (Comunicazione della riduzione sostanziale di
capacita'). - 1. Si considera che un impianto sia stato
oggetto di riduzione sostanziale della capacita' nel caso
di una o piu' modifiche fisiche che determinano una
riduzione sostanziale della capacita' installata iniziale
di un sottoimpianto e del suo livello di attivita' la cui
entita' comporta una delle seguenti conseguenze:
a) ad una riduzione di almeno il 10 per cento rispetto
alla capacita' installata iniziale del sottoimpianto prima
della modifica;
b) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si
riferiscono, raggiunge un livello di attivita'
considerevolmente inferiore che comporta ad una riduzione
di assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre
50.000 quote di emissioni l'anno, che rappresentano almeno
il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di
emissioni assegnate a titolo gratuito per questo
sottoimpianto prima delle modifiche.
(Omissis).».
Il testo dell' art. 29 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 29. (Uso di crediti, CERs ed ERUs utilizzabili
nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in
vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti
climatici). - 1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
restituzione per l'anno 2012, i gestori degli impianti
possono utilizzare CERs e ERUs fino alla quantita'
stabilita dalla decisione di assegnazione (2008-2012).
2. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
restituzione per l'anno 2012, gli operatori aerei
amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs/ERUs fino
al 15 per cento della quantita' di quote che sono tenuti a
restituire per quell'anno.
3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli
impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli
operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare
crediti, CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi
sanciti dall'art. 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della
direttiva 2003/87/CE e fino alla quantita' stabilita con
deliberazione del Comitato, sulla base di quanto stabilito
dallo stesso art. 11-bis e, in particolare, dalle misure
adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso
articolo.
4. Ai fini della determinazione dei crediti di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n.
72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111,
spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo
2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride
carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della
riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di
assegnazione (2008-2012), l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i
gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo
di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di
assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla
luce della impossibilita' dell'utilizzo degli stessi.».
Il testo dell' art. 36 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 36. (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita
un'attivita' elencata all'allegato I, ad eccezione delle
attivita' di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui
all'art. 13, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per
ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente
emessa in mancanza di autorizzazione di 100 euro, nonche'
di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di
trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantita' di
quote di emissione pari:
a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in
atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantita' di
quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel
caso in cui il gestore abbia beneficiato di assegnazione di
quote a titolo gratuito;
b) alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di
autorizzazione, nel caso in cui il gestore non abbia
beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.
2. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al
comma 1 il Comitato procede ad effettuare una stima
conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in
assenza di autorizzazione di cui alle lettere a) e b),
tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di
cui dispone.
3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non
presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui
all'art. 10, comma 1, e' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per
ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente
emessa e non monitorata, di 100 euro, nonche' di un
ammontare corrispondente al costo di acquisto e di
trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantita' di
quote di emissione pari:
a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in
atmosfera e non monitorate e la quantita' di quote che
sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui
l'operatore aereo amministrato dall'Italia abbia
beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;
b) alle emissioni rilasciate in atmosfera e non
monitorate, nel caso in cui l'operatore aereo amministrato
dall'Italia non abbia beneficiato di assegnazione di quote
a titolo gratuito.
4. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al
comma 3, il Comitato procede ad effettuare una stima
conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera e non
monitorate di cui alle lettere a) e b), del medesimo comma
tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di
cui dispone.
5. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione
alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo
amministrato dall'Italia che, entro il 31 marzo di ogni
anno, non presenta la comunicazione di cui all'art. 34,
verificata secondo quanto stabilito all'art. 35, o che
renda dichiarazione falsa o incompleta e' soggetto, salvo
che il fatto costituisca reato, ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
6. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione
alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo
amministrato dall'Italia che, entro il 30 aprile di ogni
anno, non restituisce quote di emissioni nella quantita' di
cui alla comunicazione prevista all'art. 34 o nella
quantita' pari alla stima conservativa di cui all'art. 34,
comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria, per ogni quota non restituita di 100 euro.
All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso,
l'obbligo per il gestore di restituire quote di emissioni,
non piu' tardi del 30 aprile dell'anno successivo, nella
quantita' di cui alla comunicazione prevista all'art. 34 o
nella quantita' pari alla stima conservativa di cui
all'art. 34, comma 3. Il Comitato rende pubblico il nome
del gestore che ha violato l'obbligo di restituzione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica anche alle
quote di biossido di carbonio emesse e non monitorate in
conseguenza di omissioni o false informazioni in
applicazione dell'art. 16.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore
dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di
gas ad effetto serra che non fornisce le informative e le
comunicazioni ai sensi degli articoli 16, 24, comma 3, 25 e
26 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota
indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il
valore medio della quota di biossido di carbonio nel
quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino
ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.
All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso,
l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale
di cui all'art. 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
389/2013 una quantita' di quote di emissione pari alle
quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di
cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo
di restituzione delle quote.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in
cui le informazioni di cui all'art. 7 delle misure
comunitarie per l'assegnazione risultino false o non
veritiere il gestore dell'impianto e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000
euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente
rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio
della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da
gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di
100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della
violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore
di trasferire nel conto unionale di cui all'art. 53,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita'
di quote di emissione pari alle quote indebitamente
rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in
caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione
delle quote.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in
cui le informazioni di cui al comma 9, verificate ai sensi
delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, risultino
incongruenti, il gestore dell'impianto e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000
euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente
rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio
della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da
gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di
100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della
violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore
di trasferire nel conto unionale di cui all'art. 53,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita'
di quote di emissione pari alle quote indebitamente
rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in
caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione
delle quote.
10-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione dell'art. 38, comma 4, e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000
euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di
biossido di carbonio emessa in eccesso, ciascun anno,
rispetto a quelle determinate con la metodologia, approvata
dalla Commissione europea, di cui al comma 5 del medesimo
art. 38. All'accertamento della violazione consegue, in
ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la
restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in
eccesso.
10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il
gestore dell'impianto di ridotte dimensioni di cui all'art.
38 e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1000 euro a
5000 euro, qualora ometta di:
a) inviare il Piano di monitoraggio entro 30 giorni
dalla formale richiesta del Comitato;
b) comunicare al Comitato il Piano di monitoraggio
aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche
dell'identita' del gestore, ampliamenti o riduzioni della
capacita' produttiva dell'impianto superiori al 20 per
cento, modifiche alla natura e al funzionamento
dell'impianto nonche' modifiche significative al sistema di
monitoraggio da valutarsi conformemente ai principi di cui
all'art. 15 del regolamento (UE) n. 601/2012;
c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno.
11. Il verificatore che abbia rilasciato attestati di
verifica per informazioni risultate false o non veritiere o
non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per
ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in
eccesso alle emissioni dichiarate e verificate. In
relazioni a tali fattispecie, inoltre, l'organismo di
accreditamento nazionale applichera', nel rispetto dei
propri regolamenti e delle linee guida internazionali
pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di
particolare gravita', la revoca dell'accreditamento.
12. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
irrogate dal Comitato ed al procedimento si applicano per
quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. La sanzione per le emissioni in eccesso rispetto
alle quote assegnate a partire dal 1° gennaio 2013 e'
adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.
13-bis. Gli operatori aerei, soggetti alla disciplina
di cui al presente decreto legislativo, eleggono domicilio
nel territorio della Repubblica italiana, anche ai fini
dell'individuazione della competenza territoriale di cui al
comma 12.».
Il testo dell' art. 38 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38. (Esclusione di impianti di dimensioni ridotte
subordinata all'adozione di misure equivalenti). - 1. A
richiesta dell'interessato il Comitato puo' escludere dal
sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione
di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE:
a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009,
2010 hanno comunicato al Comitato di cui all'art. 3-bis del
decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a
norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso Comitato
inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente;
b) gli impianti che, nel caso svolgano l'attivita' di
combustione di carburanti in impianti di potenza termica
nominale totale superiore a 20 MW di cui all'allegato I,
hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW,
escluse le emissioni da biomassa;
c) gli impianti termici asserviti a strutture
ospedaliere che applicano le misure di cui ai comma 3 e 4.
2. Gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b),
esclusi ai sensi del medesimo comma che, in uno degli anni
del periodo 2013-2020, emettono piu' di 25000
tCO2eq.rientrano nel sistema comunitario per lo scambio
delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui
alla direttiva 2003/87/CE e non possono essere oggetto di
ulteriore esclusione. La verifica e' fatta sulla base della
comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6,
lettera a).
2-bis). Allorche' un impianto rientra nuovamente nel
sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione
di gas a effetto serra, le quote assegnate a norma
dell'art. 21 sono rilasciate a decorrere dall'anno del
rientro.
3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma 1, in
ciascuno degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere
a titolo gratuito una quantita' di emissione determinata:
a) applicando la metodologia basata sui parametri di
riferimento e sui livelli di attivita' storica di cui
all'art. 10-bis della direttiva 2003/87/CE e di cui alla
decisione 2011/278/UE, ad esclusione dell'applicazione del
fattore di correzione transettoriale di cui all'art.
10-bis, paragrafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE, in
conformita' a quanto stabilito all'allegato VI;
b) oppure applicando la metodologia basata su una
riduzione lineare annuale delle emissioni tale che, al
2020, la quantita' di emissioni che l'impianto puo'
emettere a titolo gratuito non sia superiore al -21 per
cento rispetto alle emissioni dell'impianto relative
all'anno 2005 verificate da un verificatore indipendente,
ai sensi della delibera 24/2010 del Comitato di cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006.
4. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del
comma 1 emette una quantita' di emissioni superiore a
quella determinata ai sensi della metodologia indicata
nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla
Commissione europea, per ciascuna tonnellata di emissioni
eccedenti, il gestore dell'impianto in questione
corrisponde all'erario il prezzo medio della quota relativo
all'anno precedente determinato dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas con riferimento all'andamento
dei prezzi delle quote sui mercati europei, in conformita'
a quanto stabilito all'allegato VII, oppure, a sua scelta,
restituisce una corrispondente quantita' di quote di
emissione valide per il periodo di riferimento in
questione. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA
per le emissioni in eccesso avviene su base biennale a
partire dal 30 giugno 2015. Nel caso in cui l'impianto
escluso ai sensi del comma 1 emette una quantita' di
emissioni inferiore a quella determinata ai sensi della
metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed
approvata dalla Commissione europea, la differenza resta
nella disponibilita' del gestore al fine dell'emissione a
titolo gratuito.
5. Il gestore dell'impianto che rispetta i requisiti di
cui al comma 1 si avvale della possibilita' di esclusione
attraverso richiesta ai sensi della deliberazione n.
12/2012 del Comitato di cui all'art. 3-bis del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Nella richiesta il
gestore indica, tra le metodologie di cui al comma 3,
quella scelta per la determinazione della quantita' di
emissione che puo' essere emessa a titolo gratuito in
ciascuno degli anni 2013-2020.
6. Per il gestore dell'impianto escluso ai sensi del
comma 1 permane l'obbligo di:
a) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun
anno civile dall'impianto che gestisce e comunicare tali
emissioni debitamente verificate al Comitato;
b) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche
dell'identita' del gestore;
c) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche
alla natura o al funzionamento dell'impianto;
d) comunicare al citato Comitato ampliamenti o
riduzioni di capacita' superiori al 20 per cento della
capacita' produttiva al fine di permettere allo stesso
Comitato la revisione della quantita' di emissione che
possono essere emesse a titolo gratuito di cui al comma 3.
7. Al fine dell'attuazione del comma 6, il Comitato
emana disposizioni semplificate basate sui seguenti criteri
minimi:
a) la modifica di cui al comma 6, lettera d), comporta
la revisione della quantita' di emissione che possono
essere emesse a titolo gratuito a partire dall'anno
successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo;
b) al fine del monitoraggio e della comunicazione
annuale di cui al comma 6, lettera a), sono applicati i
principi contenuti nelle disposizioni sul monitoraggio e
sulla comunicazione delle emissioni;
c) la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a),
puo' essere svolta da un verificatore accreditato con
attivita' «fuori sito»;
d) nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del
comma 1 e' caratterizzato da emissioni annuali medie
verificate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000
tonnellate, la verifica annuale di cui al comma 6, lettera
a), puo' essere effettuata dal Comitato;
e) ogni anno un campione casuale costituito dal 5 per
cento degli impianti esclusi ai sensi del comma 1 e'
soggetto a verifica «in sito» da parte di un verificatore
accreditato;
f) l'impianto escluso ai sensi del comma 1 puo'
richiedere la cancellazione dal Registro di cui all'art.
28, previo nulla osta della Commissione europea;
g) e' facolta' del Comitato istituire un registro degli
impianti esclusi a norma del presente articolo.
8. Ai fini dell'invio alla Commissione europea
dell'elenco degli impianti di cui all'art. 21, comma 2,
l'elenco degli impianti esclusi approvato con delibera del
Comitato di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n.
216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12 del 2012,
vale quale elenco degli impianti esclusi di cui al comma
1.».
Il testo del comma 2 dell' art. 41 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia' citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 41. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).
2. I costi delle attivita' di cui all'art. 4, comma 4,
lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art.
10, commi 3 e 4, all'art. 13, all'art. 15, comma 1,
all'art. 16, all'art. 21, all'art. 22, comma 4, all'art.
23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, sono a carico degli
operatori interessati, secondo tariffe e modalita' di
versamento da stabilire con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico.
Il testo dell'Allegato I 41 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, gia' citato nelle note alle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:

«Allegato I

Categorie di attivita' relative alle emissioni di gas
serra rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto
01. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per
la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi
prodotti e processi e gli impianti che utilizzano
esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto.
1. I valori limite riportati di seguito si riferiscono
alle capacita' produttive. Qualora varie unita' rientranti
nella medesima attivita' siano svolte in uno stesso
impianto, si sommano le capacita' di tali unita'.
2. In sede di calcolo della potenza termica nominale
totale di un impianto al fine di decidere in merito alla
sua inclusione nel campo di applicazione del presente
decreto legislativo, si sommano le potenze termiche
nominali di tutte le unita' tecniche che ne fanno parte e
che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali
unita' possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di
caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni,
inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a
combustibile, unita' di «chemical looping combustion»,
torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici.
Le unita' con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW
e le unita' che utilizzano esclusivamente biomassa non sono
prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unita'
che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle
che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o
di arresto. Tuttavia nel caso in cui l'impianto ricade nel
campo di applicazione del presente decreto legislativo
anche le unita' con una potenza termica nominale inferiore
ai 3 MW e le unita' che utilizzano esclusivamente biomassa
devono essere oggetto di domanda o di aggiornamento
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e le
loro emissioni monitorate.
3. Se una unita' serve per un'attivita' per la quale la
soglia non e' espressa come potenza termica nominale
totale, la soglia espressa come capacita' di produzione di
tale attivita' e' prioritaria per la decisione in merito
all'inclusione nel campo di applicazione del presente
decreto.
4. Quando in un impianto si supera la soglia di
capacita' di qualsiasi attivita' prevista nel presente
allegato, tutte le unita' in cui sono utilizzati
combustibili, diverse dalle unita' per l'incinerazione di
rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse
nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.
(Omissis).».
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 luglio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Delrio, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone