Gazzetta n. 160 del 13 luglio 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 2015, n. 104
Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, nonche' il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa 7 gennaio 2013, n. 19;
Visto il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare gli articoli 44, 310 e 537-ter;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE, e in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a);
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e in particolare gli articoli 420, 422, 424 e 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, recante il regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo n. 208 del 2011, e in particolare l'articolo 3, comma 1;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 27/2015, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 gennaio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana:
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «accordi internazionali»: gli accordi vigenti in materia di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico - militare nel settore della difesa, conclusi dall'Italia con uno o piu' Stati esteri;
b) «intese internazionali»: protocolli, memorandum, intese, o altri documenti comunque denominati, posti in essere dal Ministero della difesa con uno o piu' Stati esteri, discendenti dagli accordi di cui alla lettera a);
c) «attivita' di supporto tecnico-amministrativo»: qualsiasi attivita' di assistenza tecnica, ingegneristica, logistica, manutentiva, addestrativa, formativa, amministrativa, legale, nonche' di coordinamento della contrattualistica e degli aspetti connessi alla gestione finanziaria, anche nella fase di pianificazione e definizione dell'esigenza e del relativo impatto sui costi, discendente dagli accordi o dalle intese internazionali;
d) «rimborso dei costi»: qualsiasi entrata compensativa dei costi sostenuti dal Ministero della difesa per lo svolgimento delle attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
e) «Segretariato generale»: il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del Ministero della difesa;
f) «Segretario generale»: il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti;
g) «industria nazionale»: le imprese iscritte nel Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese (R.N.I.) operanti nel settore dei materiali di armamento, istituito presso il Segretariato generale, di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare;
h) «materiali di armamento»: i materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o dei corpi armati o di polizia.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento
delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di
lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa
e della sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 216 del
20 agosto 2009.
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali d'armamento), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. Detta legge e' stata
ampiamente modificata ed integrata per effetto del decreto
legislativo 22 giugno 2012, n. 105 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante
nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e
transito dei materiali di armamento, in attuazione della
direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalita' e le
condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di
prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive
2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di
prodotti per la difesa), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 luglio 2012, n. 169.
- Il decreto interministeriale 7 gennaio 2013, n. 19
(Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n.
185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22
giugno 2012, n. 105), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 marzo 2013, n. 53.
- Si riporta il testo degli articoli 44, 310 e 537-ter
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
nell'ordinamento militare), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106:
«Art. 44. (Registro nazionale delle imprese). - 1.
Presso il Segretariato generale della Difesa, e' istituito
il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese
operanti nel settore della progettazione, produzione,
importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario,
intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque
connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise
secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere
accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi
aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9
luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono
essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative
contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione,
importazione, transito, trasferimento intracomunitario e
intermediazione di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene
luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi
restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18
aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale sono
corredate della documentazione necessaria a comprovare
l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita'
indicate nel regolamento, su cui per tale parte e'
acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e
del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono
presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi
hanno interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti
soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le societa' di
persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del
legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei
suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da
un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le societa' di capitali, purche' legalmente
costituite in Italia e ivi esercitanti attivita'
concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla
legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei
soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti
fini, purche' cittadini italiani o di Paesi legati
all'Italia da un trattato per la collaborazione
giudiziaria;
c) per i consorzi di imprese costituiti con la
partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro
nazionale, l'assenza di condizioni ostative di cui al comma
8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti
soggettivi di cui alla lettera b) per il legale
rappresentante del consorzio.
5. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i
consorzi industriali promossi a seguito di specifiche
intese intergovernative o comunque autorizzati dai
competenti organi dello Stato italiano.
6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al
Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui
al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento
della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione
o l'estinzione dell'impresa.
7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione:
a) le imprese dichiarate fallite;
b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione,
decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31
maggio 1965, n. 575;
c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4,
lettere a) e b), sono stati definitivamente riconosciuti
come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai
sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o
sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952,
n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della legge 9 luglio
1990, n. 185;
d) le imprese i cui legali rappresentanti sono stati
condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di
commercio illegale di materiali di armamento;
e) le imprese che, in violazione del divieto di cui
all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono
con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle
amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla
cessazione del loro servizio attivo.
8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7,
lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la
cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto
del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di
cui al comma 1.
9. Se e' rimosso l'impedimento alla iscrizione,
l'impresa puo' ottenere l'iscrizione stessa o, se
cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli
impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio
possono esercitare le normali attivita' nei limiti delle
autorizzazioni concesse e in corso di validita', a
eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non
possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.
11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale
di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della
difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato,
e composta da un rappresentante del Ministero degli affari
esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e
del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti
funzioni:
a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma 4
in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;
b) provvede alla revisione triennale del registro;
c) fa rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini
dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al
registro;
d) formula un parere al Ministro per la cancellazione e
la sospensione dal registro.
12. Le modalita' per l'iscrizione al registro e le
norme relative al funzionamento della commissione, sono
disciplinate nel regolamento.
13. Per l'iscrizione nel registro nazionale gli
interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella
misura e con le modalita' stabiliti con decreto del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
il cui contributo si riferisce."
«Art. 310. (Cessione di beni mobili a titolo oneroso) -
1. Il regolamento, secondo le procedure di modifica da esso
previste, individua, nell'ambito delle pianificazioni di
ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo
delle Forze armate, i materiali e i mezzi suscettibili di
alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme
sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della
legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. L'alienazione puo' avere luogo anche nei confronti
delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare,
eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento
predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della
relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
3. Ai fini del contenimento dei costi per
l'ammodernamento, l'amministrazione della difesa, nel
rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di
materiali d'armamento, puo' procedere a permute o vendite
di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.
4. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e
dal comma 4 dell'articolo 311, per la dichiarazione di
fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro
alienazione, cessione e prestito si applicano le
disposizioni del regolamento.».
«Art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i
materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale):
- 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi,
delle norme e delle procedure in materia di esportazione di
materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n.
185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, puo' svolgere per conto di altri Stati
esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di
reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie
articolazioni, attivita' di supporto tecnico-amministrativo
per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti
dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e
per le correlate esigenze di sostegno logistico e
assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti
e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi.
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli
affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e'
definita la disciplina esecutiva e attuativa delle
disposizioni di cui al presente articolo.
3. Le somme percepite per il rimborso dei costi
sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo
619.».
- Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno
2010, n. 140. Esso e' stato successivamente modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012,
n. 40 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, concernente il Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2012, n. 87.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 49 (Regolamento per la disciplina delle attivita'
del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e
forniture militari, a norma dell' articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante
attuazione della direttiva 2009/81/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2013, n. 110.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 44 del codice dell'ordinamento
militare, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 9
luglio 1990, n. 185:
«Art. 2. (Materiali d'armamento). - 1. Ai fini della
presente legge, sono materiali di armamento quei materiali
che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e
di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per
un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono
classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e
relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
al comma 3;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso
militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente
costruiti per uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti
appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di
quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo
1;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e
fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente costruiti
per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite
per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle
armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per
uso militare.
3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere
nelle categorie di cui al comma 2, e' individuato anche con
riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato
alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni.
L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento
dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari
da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze
e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione
della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche'
agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.
4. Ai fini della presente legge sono considerati
materiali di armamento:
a) ai soli fini dell'esportazione e dei trasferimenti
verso altri Stati dell'Unione europea, le parti di ricambio
e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma
2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
b) limitatamente alle operazioni di esportazione,
trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea e
transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di
documentazione e d'informazione necessari alla
fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui
al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione
di licenze per la fabbricazione fuori del territorio
nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a)
del comma 4.
6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per
la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero,
quando non sia gia' stata autorizzata contestualmente al
trasferimento di materiali di armamento, e' soggetta
esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa,
sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno,
entro trenta giorni dalla data dell'istanza, purche'
costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente
autorizzato.
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e
materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di
proprieta' del committente, sia in Italia sia all'estero,
che comportino, per l'intervento di imprese italiane,
variazioni operative a fini bellici del mezzo o del
materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della
presente legge.».
 
Art. 2
Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, recante disposizioni in materia di
cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.
2. Ai sensi del citato articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, alle attivita' di cui al presente regolamento si applicano i principi, le norme e le procedure di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, ivi comprese le procedure attinenti alle trattative, ai controlli e al monitoraggio. Restano altresi' fermi gli obblighi previsti dalla legge n. 185 del 1990 per le imprese iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, nonche' le competenze dell'autorita' nazionale di cui all'articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo. 537-ter del codice
dell'ordinamento militare, si veda nelle note alle
premesse.
- Per la legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo l'articolo 44 del codice
dell'ordinamento militare, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis, comma 1, della
citata legge 9 luglio 1990, n. 185:
«Art. 7-bis (Ministero degli affari esteri - Unita'
per le autorizzazioni dei materiali d'armamento - UAMA) -
1. L'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento
(UAMA) del Ministero degli affari esteri e' individuata
quale autorita' nazionale competente per il rilascio delle
autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento
e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per
gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente
legge. L'UAMA e' diretta da un funzionario della carriera
diplomatica di grado non inferiore a Ministro
plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri.
L'UAMA si avvale anche di personale di altre
Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale
militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato
al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30.
1- bis. (Omissis).».
 
Art. 3
Autorizzazione ministeriale

1. Il Segretario generale, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, richiede al Ministro della difesa l'autorizzazione a svolgere, ogni volta che ne faccia richiesta uno Stato estero con il quale sussistono accordi internazionali di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attivita' di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione, da parte dello Stato estero, di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze armate, e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi.
2. Se lo Stato estero richiede supporto di carattere logistico, formativo, addestrativo e di assistenza tecnica, il Segretariato generale acquisisce l'accordo delle Forze armate interessate allo svolgimento di tali attivita' prima di richiedere l'autorizzazione al Ministro.
3. Quando ravvisa l'opportunita' di svolgere l'attivita' di cui al comma 1, il Ministro della difesa rilascia la richiesta di autorizzazione d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Il Segretario generale, ricevuta l'autorizzazione di cui al comma 1, predispone con la competente autorita' dello Stato estero l'intesa che disciplina lo svolgimento, da parte del Ministero della difesa, per conto dello Stato estero, delle attivita' tecnico-amministrative richieste. Il Segretario generale sottoscrive l'intesa con la competente autorita' dello Stato estero dopo aver acquisito su di essa il nulla osta del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5. La cessione del materiale in uso alle Forze armate puo' essere effettuata nello stato in cui il materiale si trova, ovvero previo ricondizionamento o riconfigurazione dello stesso, secondo la disciplina di cui all'articolo 310 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 420, 422, 424 e 427 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 310 del codice
dell'ordinamento militare, si veda nelle note alle
premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 420, 422 e 427 del
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare:
«Art. 420. (Cessione dei materiali) - 1. I materiali
possono essere ceduti a pagamento, previa autorizzazione
della competente autorita' logistica centrale in cui sono
determinate le modalita' dei prezzi di cessione, tenendo
conto dei prezzi di mercato, nonche' delle speciali norme
vigenti in materia per quanto concerne le armi. Il
pagamento ha luogo per contanti all'atto del prelevamento.
2. La cessione di materiali ad altre amministrazioni
dello Stato e' consentita solo se, per ragioni di urgenza o
per altre motivate esigenze, tali amministrazioni non
possano provvedere direttamente.
3. La cessione ad altre amministrazioni pubbliche,
anche estere, e a privati e' consentita per ragioni urgenti
di interesse pubblico di natura militare o in occasione di
operazioni di soccorso per pubbliche calamita' o per
ragioni di politica internazionale; in tali casi, lo
scarico contabile dei materiali avviene immediatamente,
indipendentemente dal pagamento. La cessione gratuita dei
materiali puo' essere autorizzata secondo le disposizioni
vigenti in materia.
4. La cessione e', altresi', consentita allorche'
ricorra un interesse tecnico, scientifico o industriale,
anche indiretto, per le Forze armate. In tali casi lo
scarico dei materiali avviene secondo le istruzioni emanate
dalla competente autorita' logistica centrale.
5. Le cessioni tra i diversi servizi delle Forze armate
sono regolarizzate con passaggio di carico e, se cio' non
risulta possibile, pareggiate attraverso compensazioni
finanziarie interforze che costituiscono titolo per lo
scarico contabile da parte del consegnatario cedente.
6. Le somme riscosse in conseguenza delle cessioni a
pagamento costituiscono proventi riassegnabili».
«Art. 422. (Individuazione dei materiali eccedenti le
esigenze delle Forze armate e procedimento di
alienazione) - 1. I materiali e i mezzi che
l'amministrazione della difesa puo' alienare, anche in
deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato,
nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono
ricompresi nell'articolo 424.
2. Le modificazioni all'elenco di cui all'articolo 424
sono effettuate con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta
degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, determina nell'ambito
dell'elenco di cui all'articolo 424, i mezzi e i materiali
esuberanti, o comunque non piu' rispondenti alle esigenze
della difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le
quantita' da alienare. La determinazione quantitativa del
Capo di stato maggiore della Difesa tiene luogo della
dichiarazione di fuori uso per qualsiasi causa e di ogni
atto o procedimento propedeutico o successivo a essa
connesso.
4. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al
comma 1, provvedono le direzioni generali competenti per
materia, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della
legge 9 luglio 1990, n. 185.
5. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto
o in via di definizione, le Direzioni generali ovvero gli
organi logistici di vertice delle Forze armate o il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri verificano la
possibilita' di alienare il materiale ai sensi
dell'articolo 310, comma 2, del codice, sulla base di
prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi
e materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere
gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le
risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente
comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo
dovuto dall'amministrazione della difesa in relazione a
contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti
gia' stipulati con le imprese acquirenti.
6. Salvo il caso di cui al comma 5, ai fini del
contenimento della spesa relativa al conseguimento degli
obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo delle
Forze armate, i proventi derivanti dalle alienazioni sono
versati in entrata del bilancio dello Stato.
7. In deroga alle norme vigenti sulla contabilita'
generale dello Stato, i mezzi e i materiali possono essere
alienati mediante licitazione privata nello stato in cui si
trovano o previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui due gare
successive siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati
motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero
deserte o nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi la
procedura di cui al comma 5, le alienazioni sono effettuate
a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa.
8. L'alienazione in economia ha luogo previa
acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in
seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel
mero sgombero a titolo non oneroso. L'acquirente e' tenuto
a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del
ritiro dei materiali alienati. Se l'alienazione consiste
nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la
cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non
d'armamento, deve essere prioritariamente accordata, da
parte degli organi logistici di vertice delle Forze armate
e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, a
organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre
amministrazioni pubbliche, che ne fanno esplicita
richiesta. In caso di infruttuosita' delle trattative, allo
sgombero del materiale provvede l'amministrazione
imputandone la spesa alla pertinente unita' previsionale di
base.
9. Le disposizioni del presente articolo e
dell'articolo 423 si applicano anche ai materiali e mezzi
che, alla data di entrata in vigore del presente articolo e
dell'articolo 423, siano gia' stati dichiarati fuori uso
per cause tecniche o per normale usura. Per la loro
alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti
esperimenti di vendita che si siano conclusi
infruttuosamente.
10. I mezzi e i materiali di cui al comma 1, utilizzati
a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari
all'estero, se ne risulta non conveniente il rimpatrio in
relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati
nelle localita' in cui si trovano, su disposizione degli
ispettorati/comandi logistici di Forza armata. A seguito di
un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti
materiali possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze
armate estere, ad autorita' locali, a organizzazioni
internazionali non governative o a organismi di
volontariato e di protezione civile, prioritariamente
italiani, ivi operanti.
11. In tutte le procedure di cui al presente articolo
nella fissazione del prezzo di vendita si tiene conto dei
prezzi di mercato, ove esistenti».
«Art. 427. (Cessioni e prestiti a Forze armate
estere) - 1. Le cessioni e i prestiti di materiali nonche'
le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate
estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli
accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi
interessati.».
- L'art. 424 del testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare elenca le
tipologie di beni eccedenti le esigenze delle Forze armate
che possono essere alienati secondo il procedimento di cui
all' articolo 422 sopra riportato.
 
Art. 4
Attivita' del Segretariato generale

1. Sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, il Segretariato generale, tramite le proprie articolazioni ed eventualmente avvalendosi anche dell'Agenzia di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, svolge per conto dello Stato estero richiedente l'attivita' di supporto tecnico-amministrativo curando, se richiesto dallo Stato estero e nei limiti di quanto stabilito nella medesima intesa, anche gli aspetti di gestione finanziaria dell'intera operazione di acquisto.
2. L'attivita' di supporto tecnico-amministrativo e' svolta sulla base della richiesta dello Stato estero interessato nei limiti e secondo le modalita' disciplinate dagli accordi o dalle intese internazionali, e puo' implicare lo svolgimento delle funzioni connesse con le procedure di selezione del contraente, nonche' il coordinamento della contrattualistica per tutte le fasi dei procedimenti, ad esclusione delle trattative commerciali.
3. Il Segretariato generale porta a conoscenza dell'industria nazionale, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, l'esigenza rappresentata dallo Stato estero e le modalita' con cui intende soddisfarla, con specifico riferimento agli aspetti industriali della richiesta.
4. Quando lo Stato estero richiede lo svolgimento delle funzioni connesse con la selezione del contraente, le relative procedure sono svolte in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 48 del citato codice
dell'ordinamento militare:
«Art. 48. (Agenzia industrie difesa) - 1. L'Agenzia
industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, con personalita' giuridica di diritto pubblico, e'
posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed e'
organizzata in funzione del conseguimento dei suoi
specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo
dell'Agenzia e' quello di gestire unitariamente le
attivita' delle unita' produttive e industriali della
difesa indicate con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali
e umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura
stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento,
nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei
principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto
applicabili.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 2013, n. 49, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5
Quantificazione dei costi

1. Il Segretariato generale provvede a quantificare i costi che il Ministero della difesa sostiene per il soddisfacimento della richiesta dallo Stato estero, previa acquisizione dai competenti organi delle Forze armate dei dati riferiti alle attivita' di natura logistica, formativa, addestrativa e tecnica, ove richieste.
2. Quando la richiesta dello Stato estero concerne l'acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale in uso alle Forze armate, il Segretariato generale provvede altresi' a quantificare, con il supporto degli organi tecnici di Forza armata, il controvalore dei materiali oggetto dell'operazione, nonche' delle eventuali operazioni di ricondizionamento e riconfigurazione degli stessi.
3. Nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite, tra l'altro, le modalita' attraverso le quali lo Stato estero provvede al rimborso dei costi sostenuti dal Ministero della difesa e al versamento del controvalore dei materiali in uso alle Forze armate, come quantificati ai sensi dei commi 1 e 2.
 
Art. 6
Riassegnazione dei fondi

1. Le somme percepite per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente regolamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.
2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato secondo le procedure di cui al citato articolo 619, su proposta del Segretariato generale e del Capo di stato maggiore della difesa, si provvede alla ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 619 del citato codice
dell'ordinamento militare:
«Art. 619. (Fondi in conto capitale e di parte corrente
per la riallocazione di funzioni svolte presso
infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate
per la consegna all'Agenzia del demanio) - 1. Per le
finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti,
nello stato di previsione del Ministero della difesa, un
fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui
dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in
relazione alle esigenze di realizzazione del programma di
cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto
capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle
attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del
demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora
in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4
dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti
fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro
della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si
applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo
stato di previsione del Ministero della difesa.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui
all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte
corrente istituito nello stato di previsione del Ministero
della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione
del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.».
 
Art. 7
Informazione al Parlamento

1. Delle attivita' di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del presente regolamento e' data informazione al Parlamento nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata
legge 9 luglio 1990, n. 185:
«Art. 5. (Relazione al Parlamento) - 1. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una
relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle
operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni
svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito
di concessione di licenza globale di progetto, di
autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione
generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo
governativo di riferire analiticamente alle Commissioni
parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30
giorni dalla sua trasmissione.
2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della
difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del
commercio con l'estero, per quanto di rispettiva
competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di cui
alla presente legge al Presidente del Consiglio dei
ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al
Parlamento di cui al comma 1.
3. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere
indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori
monetari - degli oggetti concernenti le operazioni
contrattualmente definite indicandone gli stati di
avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e
transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di
servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni
previste dalla presente legge. La relazione dovra'
contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle
autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle
autorizzazioni stesse per violazione della clausola di
destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e
15 nonche' l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o
cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.
La relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi
sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione
dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le
autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a
programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime
della licenza globale di progetto.
3-bis. (Omissis).».
 
Art. 8
Clausola di neutralita' finanziaria

1. Le attivita' di cui al presente decreto sono svolte dal Ministero della difesa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi', 6 maggio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Pinotti, Ministro della difesa

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della Cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015, foglio n. 1454
 
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