Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2015 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 28 gennaio 2015
Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. (Delibera n. 15/2015).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «legge obiettivo»), che - all'art. 1, come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 - ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma predisposto secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, detto Programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico sia dotato del «Codice unico di progetto» (CUP) per le finalita' previste dalla legge 17 marzo 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita' del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), istituito presso questo Comitato ai sensi dell'art. 1, comma 5, di detta legge;
Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso nell'art. 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l'art. 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006 - come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 - che demanda a questo Comitato di definire, sulla base delle linee guida indicate dal CCASGO, i contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e repressione della criminalita', che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche e' tenuto a stipulare con gli organi competenti, e di definire altresi' lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, agli articoli 3 e 6, detta disposizioni in termini di adempimenti antimafia, prevedendo la tracciabilita' dei flussi finanziari a carico di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese e a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, disponendo - tra l'altro - che gli strumenti di pagamento riportino il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il CUP, e stabilendo le relative penali;
Visto il regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 ai sensi del quale tutte le banche dovevano sostituire, entro il 1° febbraio 2014, le procedure nazionali dei servizi di bonifico al dettaglio e di addebito diretto (RID) sino ad allora utilizzate con le equivalenti procedure europee, avvalendosi in particolare, per i pagamenti, del bonifico SEPA;
Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del menzionato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (rubricato «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»), il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalita' e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera di questo Comitato n. 45/2011 di cui appresso, tra l'altro demandando a questo Comitato di aggiornare le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera da adottarsi ai sensi del suddetto art. 176;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa, e viste le ulteriori delibere adottate da questo Comitato ai sensi del citato art. 11 della legge n. 3/2003, tra cui in particolare la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informatici, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 281/2011), con la quale questo Comitato, tra l'altro:
ha approvato la relazione conclusiva del gruppo di lavoro incaricato di seguire la sperimentazione del monitoraggio finanziario di cui all'art. 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sperimentazione avviata con le delibere 27 marzo 2008, n. 50 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2008 supplemento ordinario), e 18 dicembre 2008, n. 107 (Gazzetta Ufficiale n. 61/2009), su parte della tratta T5 della metro C di Roma;
ha preso atto, altresi', che le attivita' svolte e i risultati ottenuti con detta sperimentazione - poi estesa alla «Variante di Cannitelio» con delibera 13 maggio 2010, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 216/2010 supplemento ordinario) - erano stati utilizzati per l'elaborazione del «progetto C.A.P.A.C.I.» (Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts), ammesso a cofinanziamento dalla Commissione europea e conclusosi in data 2 settembre 2014;
ha disposto, con riferimento alle due infrastrutture strategiche sopra citate, che la sperimentazione proseguisse in sede di attuazione del suddetto progetto C.A.P.A.C.I., con l'obiettivo di mettere a punto alcuni applicativi informatici, tra cui in particolare quello concernente un sistema di warning automatico, dettando criteri e procedure analoghi a quelli adottati per la precedente fase di sperimentazione;
ha previsto la possibilita' di estendere ad altro intervento, da individuare successivamente, la suddetta sperimentazione;
Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2012), con la quale questo Comitato ha dettato linee guida per la stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia di cui al menzionato art. 176, demandando, tra l'altro, la tenuta dell'anagrafe degli esecutori alla stazione appaltante, consentendo alla stessa di delegare le relative funzioni al contraente generale o concessionario, che vi attende sotto la vigilanza della stazione appaltante stessa, e disponendo l'obbligo di conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilita' recate dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni nelle more della definizione delle direttive sul monitoraggio finanziario, nonche' prevedendo l'assunzione - da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera - dell'obbligo di adeguarsi alle suddette direttive sui monitoraggio finanziario che questo Comitato medesimo avrebbe dettato per la fase a regime;
Considerato che il progetto C.A.P.A.C.I. e' stato esteso al progetto «Grande Pompei», giusta protocollo stipulato in data 6 febbraio 2013, e alla linea M4 della metropolitana di Milano, con protocollo stipulato in attuazione a quanto previsto al punto 4.10 della delibera 9 settembre 2013, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n. 128/2014);
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 1/2015 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al programma delle infrastrutture strategiche di cui all'11° allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2013;
Vista la nota 12 dicembre 2014, n. 12/12/CCASGO 2014, con la quale il coordinatore dei CCASGO ha trasmesso, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, il documento licenziato nella seduta del 17 novembre 2014 dal CCASGO stesso, recante «Sistema monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, schema di linee-guida», finalizzato ad aggiornare le modalita' del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 90/2014, art. 36;
Preso atto che tale documento, tra l'altro:
puntualizza la portata della succitata norma sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo, riportando - per quanto concerne quest'ultimo aspetto - la definizione della filiera;
individua, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo (allegato A, a sua volta corredato di due sub-allegati, I e II), gli obblighi che debbono assumere tutte le imprese della filiera, cioe' le imprese comunque coinvolte nella progettazione e realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata, i quali consistono principalmente:
nell'obbligo di accendere uno o piu' conti «dedicati» in via esclusiva all'opera considerata,
nell'obbligo di effettuare tutti i pagamenti, salve le eccezioni puntualmente indicate in detto prototipo, tramite bonifici SEPA sui quali riportare il CUP nell'ambito di una stringa alfanumerica di individuazione del pagamento e delle relative causali,
nell'obbligo di rilasciare agli intermediari finanziari presso cui sono accesi i suddetti conti dedicati una «lettera di manleva», che li autorizzi a trasmettere al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) le informazioni del pari specificate nel prototipo in discorso,
nell'obbligo di alimentare la citata «anagrafe degli esecutori»;
individua altresi', tramite il menzionato prototipo di protocollo operativo, le sanzioni applicabili in caso di inosservanza ai suddetti obblighi, delineando il procedimento per l'applicazione delle sanzioni stesse;
identifica le informazioni, che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere, tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale del consorzio Customer to business interaction (CBI) www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dallo stesso CBI a supporto dei consorziati;
prevede che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra;
reca indicazioni circa la linea d'azione che debbono adottare le imprese titolari di conti correnti presso intermediari bancari non aderenti al Consorzio CBI;
rileva l'opportunita' che al monitoraggio dei flussi informativi provveda apposito gruppo di lavoro istituito presso il DIPE e del quale prospetta la possibile composizione;
prevede che alla gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato, venga preposto il DIPE, specificando le amministrazioni e gli altri soggetti ai quali rendere immediatamente accessibili le informazioni contenute in detta banca dati e prevedendo la stipula di protocolli d'intesa per regolare l'accesso da parte di altre amministrazioni ed organismi interessati;
Rilevato che lo schema di linee guida e i relativi allegati non recano distinzioni circa la nazionalita' delle imprese interessate e quindi gli obblighi e gli adempimenti sopra descritti devono intendersi riferiti a tutti gli operatori economici coinvolti, indipendentemente dalla nazionalita';
Ritenuto, con l'occasione, di fornire piu' puntuali indicazioni in merito ai versamenti che gli aggiudicatari della realizzazione di infrastrutture strategiche sono tenuti ad effettuare in base al disposto del citato art. 36, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014;
Tenuto conto dell'esame della proposta effettuato ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2013, n. 62);
Vista la nota 28 gennaio 2015, n. 422-P, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato;
Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, che fa sua la richiesta del coordinatore del CCASGO;

Delibera:
1. Aggiornamento modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio
finanziario.
1.1. Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario relativo alle infrastrutture strategiche vengono aggiornate come indicato nel documento «Sistema monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, Schema di linee-guida», licenziato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 17 novembre 2014, che, unitamente agli allegati, viene accluso alla presente delibera per farne parte integrante.
1.2. Il documento di cui al punto precedente, allegati inclusi, viene ridenominato «Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO)».
1.3 Le linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere di cui ai punti precedenti sono riferite a tutte le imprese della filiera, intesa quale novero dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e di realizzazione delle opere. Le linee guida de quo sono da applicare anche alle imprese estere della filiera.
1.4. Per le procedure a evidenza pubblica avviate successivamente alla data di pubblicazione della presente delibera, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante provvedera' a comunicare al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e al CCASGO l'esito della gara stessa e a trasmettere il protocollo operativo per il monitoraggio finanziario sottoscritto con l'aggiudicatario. 2. Gruppo di lavoro.
2.1. E' istituito, presso il DIPE, apposito gruppo di lavoro per l'espletamento dei compiti individuati dalla delibera di questo Comitato n. 45/2011 e, piu' in generale, di tutti i compiti connessi all'attuazione della presente delibera. Detto gruppo di lavoro e' costituito da 2 rappresentanti designati dal DIPE, 1 rappresentante designato dalla Direzione investigativa antimafia del Ministero dell'interno, 1 rappresentante designato dalla Segreteria tecnica del CCASGO, 1 rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana, 1 rappresentante designato dal consorzio Customer to business interaction, 2 rappresentanti dei gestori informatici della banca dati.
2.2. I lavori del gruppo sono diretti dal DIPE, che ne organizza la struttura, prevedendone all'occorrenza una articolazione in sottogruppi per l'espletamento di specifiche incombenze, e ne assicura le funzioni di segreteria. 3. Versamenti a carico degli aggiudicatari.
3.1. Le risorse di cui all'art. 36, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, vengono versate annualmente dai soggetti aggiudicatari, nel mese di gennaio di ciascun anno, sino alla messa in esercizio degli interventi. I versamenti relativi all'esercizio 2015 devono essere effettuati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera.
3.2. Le risorse di cui al punto precedente devono essere imputate al capitolo dello stato di previsione dell'entrata, in corso di istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di capo X, n. 3694 (entrate di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri), art. 19, cosi denominato: «Versamenti delle somme derivanti dall'attuazione dell'art. 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, da parte dei soggetti aggiudicatari nella quota percentuale stabilita dall'art. 36, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, da riassegnare con le modalita' e per le finalita' di cui al medesimo comma 5».
Roma, 28 gennaio 2015

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
con funzioni di Presidente
Padoan Il segretario
Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2015 Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1759
 
Allegato

CCASGO
Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere
SISTEMA MONITORAGGIO FINANZIARIO
DELLE GRANDI OPERE, MGO
SCHEMA DI LINEE-GUIDA
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001).
Approvazione di aggiornate linee guida in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 163/2006.
Art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. A) Premessa. 1. Art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
L'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha disposto che il controllo dei flussi finanziari relativi alla realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi venga attuato secondo le modalita' e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
E' previsto inoltre che, dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, le stazioni appaltanti debbono adeguare gli atti generali di propria competenza alle modalita' di monitoraggio finanziario previste dalla citata delibera CIPE, nonche' alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera che il medesimo organismo e' chiamato ad adottare.
Sempre l'art. 36, al comma 2, contiene una disposizione transitoria volta a estendere, entro sei mesi dalla predetta data, ai contratti stipulati anteriormente, le modalita' di controllo dei flussi finanziari alle indicazioni della citata delibera n. 45 del CIPE e della successiva che il CIPE intendera' adottare.
Si tratta di un complesso di disposizioni volte a rafforzare la cornice di sicurezza, trasparenza e legalita' del sistema di realizzazione degli appalti relativi alle grandi opere, disposizioni che costituiscono un'evoluzione del modello gia' introdotto con le norme in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 attraverso meccanismi di cui si dira' piu' in dettaglio nel prosieguo.
Al fine di un migliore inquadramento del sistema MGO (Monitoraggio delle grandi opere), relativo al monitoraggio finanziario degli investimenti per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, e' opportuno ripercorrere le fasi che, nel corso del tempo, hanno portato all'adozione delle recenti misure di cui al decreto-legge in argomento. 2. Quadro generale di riferimento.
Come e' noto, l'art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici) attribuisce al CIPE il compito di definire i contenuti degli accordi in materia di sicurezza, nonche' di prevenzione e repressione della criminalita', sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO).
A tal fine, con delibera n. 58 del 3 agosto 2011, il CIPE ha approvato l'atto di indirizzo formulato dal CCASGO, ai sensi del cennato art. 176.
Per quanto concerne, in particolare, il monitoraggio finanziario, le cennate linee guida prevedevano, nel testo approvato dal CIPE, che i pagamenti relativi ai contratti, subcontratti e subappalti sarebbero stati soggetti alle norme del monitoraggio finanziario secondo i criteri di carattere generale che sarebbero stati fissati dal CIPE stesso.
Con le medesime linee guida veniva, altresi', confermato che, nelle more dell'adozione della cennata delibera, sarebbe proseguita la sperimentazione di monitoraggio finanziario, prevista per alcune infrastrutture dalla citata delibera CIPE n. 45/2011, mentre, per tutte le opere non rientranti nella cennata sperimentazione, avrebbero continuato a trovare applicazione le ordinarie procedure di tracciamento finanziario di cui alla legge n. 136/2010. B) Fase di sperimentazione.
Il progetto del sistema MGO e' stato avviato nel 2008 da un gruppo di lavoro che riuniva fra gli altri, oltre alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della programmazione e della politica economica (DIPE), e al Ministero dell'interno (CCASGO), anche il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il consorzio CBI di ABI e che ha iniziato a lavorare sui dati relativi alla realizzazione di una parte di una tratta della metro C di Roma e poi della variante di Cannitello, opera propedeutica al Ponte sullo Stretto di Messina.
I risultati ottenuti hanno fatto ritenere opportuno completare il progetto, specie per la messa a punto di un sistema di warning, completamento che e' stato proposto, per il cofinanziamento, agli uffici della Commissione europea dal CCASGO.
La positiva risposta della commissione ha dato luogo al progetto C.A.P.A.C.I. (Creation of Automatic Procedures Against the Criminal Infiltration in public contracts), avviato nel settembre 2012 e completato a settembre 2014.
Il CIPE ha via via approvato le varie fasi sopra sintetizzate con le delibere 27 marzo 2008, n. 50, 18 dicembre 2008, n. 107, 13 maggio 2010, n. 4 e 5 maggio 2011, n. 45.
Il sistema MGO, e in particolare il progetto C.A.P.A.C.I., prevedeva che la sperimentazione sulle singole opere oggetto di monitoraggio avrebbe dovuto discendere dalla stipula di «protocolli operativi», complementari rispetto agli accordi di legalita' antimafia previsti dall'art. 176 del Codice dei contratti, fondati quindi sul reciproco consenso ad avvalersi di tale procedura di controllo sul flusso finanziario da parte di tutti i soggetti contraenti e di quelli facenti parte della filiera degli operatori economici interessati alla realizzazione dell'opera.
Le disposizioni contenute in tali accordi prevedevano l'obbligo per i soggetti della filiera di inserire, nei contratti e subcontratti, la cosiddetta «clausola di monitoraggio» e l'impegno ad apporre su tutte le fatture e i bonifici di pagamento il CUP (Codice unico di progetto) richiesto per l'opera in questione.
Nel periodo conclusivo del progetto C.A.P.A.C.I. (giugno 2014) hanno cominciato a pervenire alla banca dati del sistema MGO anche informazioni relative al Grande progetto Pompei (il cui protocollo operativo e' stato firmato nel febbraio 2013) e alla metropolitana M4 di Milano (il cui protocollo operativo e' stato firmato a maggio 2014).
La citata delibera CIPE 45 del 2011 individuava gli architravi del sistema di monitoraggio nella creazione di:
un database contenente le informazioni sugli estratti conto e sulle transazioni elettroniche dei singoli operatori e, in particolare, le notizie sui pagamenti individuali della «filiera delle imprese» (vedi la definizione di filiera riportata alla successiva lettera C), paragrafo 1.2);
un sistema di alert o di avvisi per la rilevazione/segnalazione di comportamenti insoliti o anomali.
Sempre nella delibera erano poi individuati gli strumenti necessari al sistema per conseguire gli obiettivi di controllo sui flussi, e cioe':
l'obbligo di apertura e di utilizzo di un conto corrente dedicato in via esclusiva all'opera pubblica da parte di tutti i soggetti, compresi stazione appaltante (che non sia amministrazione pubblica) e contraente generale o concessionario, che devono rilasciare alla propria banca una «lettera di manleva» per autorizzare ciascun istituto a trasmette i dati del conto corrente al DIPE, come di seguito indicato;
l'obbligo di procedere in genere ai pagamenti tramite bonifici on-line, conformi allo standard XML SEPA (sistema di pagamento area euro), allora non ancora obbligatorio;
l'apposizione sul bonifico SEPA del CUP all'interno di una stringa alfanumerica di individuazione del pagamento e delle sue causali MGO (vedi allegato I);
la veicolazione della ricevuta di pagamento al DIPE insieme agli estratti conto giornalieri di ciascun conto corrente dedicato. In sostanza, l'acquisizione da parte del DIPE delle informazioni relative agli estratti conto e all'esito delta singola operazione di bonifico si realizza via rete interbancaria attraverso un apposito focal point scelto dal consorzio CBI dell'ABI;
la realizzazione di un applicativo finalizzato a prelevare giornalmente dal suddetto focal point i dati dei bonifici e gli «estratti conto» e a caricarli in una banca dati DIPE per conservarli, analizzarli, metterli a confronto e renderli disponibili al gruppo di lavoro;
la «rendicontazione» al gruppo di lavoro che sovrintende alle operazioni di monitoraggio; tale gruppo si occupa delle analisi delle informazioni via via acquisite in banca dati, anche al fine di individuare eventuali errori e relative cause; informazioni che sono messe poi a disposizione delle amministrazioni e degli enti che partecipano al monitoraggio;
un corretto circuito informativo fra DIPE e stazione appaltante o contraente generale o concessionario, al fine di attivare e verificare i meccanismi pattizi per il corretto adempimento, da parte degli operatori economici della filiera, delle procedure di monitoraggio finanziario e per l'invio al DIPE della «anagrafe» dei fornitori e delle sue variazioni (vedi allegato II). C) Fase a regime.
Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, concernente le «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si pone ora come momento evolutivo della progettualita' connessa al monitoraggio finanziario della spesa pubblica per le opere strategiche, concludendo la fase sperimentale e aprendo l'ordinario percorso del monitoraggio della spesa nel settore delle grandi opere.
Il decreto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 144 del 24 giugno 2014 - estende i criteri di monitoraggio, contenuti nella delibera CIPE n. 45 del 2011, a tutte le infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo un aggiornamento degli indirizzi sino ad oggi elaborati, che consenta l'acquisizione di dati, tempestivi e affidabili, sui flussi finanziari (incassi e pagamenti) delle imprese interessate ai lavori e i criteri operativi di intervento necessari.
Sul piano della trasparenza dei comportamenti e dell'assunzione delle rispettive responsabilita', l'esperienza acquisita con i protocolli operativi sino ad oggi sperimentati su talune grandi opere e' evidentemente necessaria per contribuire a mettere a punto l'emanando provvedimento del CIPE, in base alle esigenze dettate dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 90/2014.
In tale prospettiva, la delibera del CIPE dovra' contenere principi di carattere generale, volti a orientare l'applicazione delle procedure di monitoraggio finanziario, unitamente a prescrizioni di carattere piu' tecnico. 1. Campo di applicazione.
1.1. Portata della norma.
La norma, come esposto, estende il monitoraggio finanziario a tutte le opere di cui alla parte II titolo III capo IV del Codice dei contratti pubblici, cioe' a tutte le infrastrutture strategiche, e pone la copertura degli oneri di gestione del sistema di monitoraggio a carico delle risorse derivanti dall'applicazione dell'aliquota forfettaria prevista al comma 20 del citato art. 176 del medesimo Codice, aliquota destinata all'attuazione di idonee misure di prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e che il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara in misura ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.
Le direttive sul monitoraggio finanziario sono quindi applicabili, tra l'altro, agli interventi della cui realizzazione sia responsabile il concessionario, anche qualora quest'ultimo assuma - a sua volta - la posizione di soggetto aggiudicatore. Sono pero' da considerare stazioni appaltanti, soggette alle disposizioni riportate al punto 1.2 per le amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, anche le societa' concessionarie a totale partecipazione pubblica, cui incombe espletare anche gli adempimenti concernenti il procedimento sanzionatorio.
1.2. La «filiera».
Secondo gli indirizzi espressi dalla soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici, ora confluita nell'Autorita' nazionale anticorruzione, nella determina del 7 luglio 2011, per «filiera» si intende il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario nei termini indicati al precedente punto 1.1, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attivita' collaterali; a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegati alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o subcontratti. Sono altresi' comprese nella «filiera» le societa' affidatarie infragruppo della societa' concessionaria.
Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attivita' di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioe' prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l'opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non e' dedicato.
Rientra comunque nella filiera ed e' quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilita' delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).
Non rientra ovviamente nella filiera l'amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava pero' l'obbligo, anche ai sensi del comma 6-bis dell'art. 161 del Codice dei contratti pubblici, di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE.
1.3. Indennita' di esproprio.
E' sottoposto a monitoraggio finanziario anche il pagamento delle indennita' di esproprio per il quale il documento approvato con la richiamata delibera CIPE n. 58/2011 prevedeva l'obbligo di seguire le procedure di tracciabilita'.
Il pagamento delle indennita' di esproprio rientra tra le causali di cui al quadro A dell'allegato I al presente documento, cioe' tra i pagamenti da effettuare a favore di «conti non dedicati».
Se l'incarico di procedere agli espropri viene affidato, compatibilmente con la vigente normativa, ad altra impresa, quest'ultima e' considerata, a tutti gli effetti, parte della «filiera». 2. Principi generali.
2.1. Accensione C/C presso istituti aderenti a CBI.
Il monitoraggio finanziario fa perno sul principio dell'apertura obbligatoria, da parte di ciascun operatore della filiera, di uno o piu' conti correnti dedicati in via esclusiva ai singoli progetti. In particolare l'operatore economico della filiera dovra':
a) servirsi di uno o piu' conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera: e' prevista, cioe', l'accensione, da parte delle imprese e degli altri operatori economici che partecipano alla realizzazione dell'opera, di uno o piu' appositi conti correnti, postali o bancari, dedicati in via esclusiva all'opera (cd. «conti dedicati»), sui quali dovranno essere registrati tutti e solo i movimenti finanziari connessi all'esecuzione dei contratti ed eventuali operazioni di giroconto/girofondo; non sara' piu' possibile, pertanto, usufruire di uno stesso conto, sia pure «dedicato», per piu' progetti, dovendo, viceversa, essere destinato uno o piu' conti correnti ad hoc per ciascuna singola opera, individuata da apposito CUP; naturalmente tale effetto potra' ottenersi anche attraverso l'utilizzazione di un conto gia' esistente purche', da una certa data, non vi confluiscano piu' operazioni finanziarie che abbiano motivazioni non coerenti con l'intervento monitorato;
b) trasmettere alla stazione appaltante - che, ai sensi della citata delibera CIPE n. 58/2011, e' legittimata a delegare la costituzione, la gestione e l'alimentazione di tale piattaforma informatica al contraente generale o al concessionario, che vi attende sotto la vigilanza della Stazione appaltante stessa - gli elementi identificativi del contratto e l'IBAN del proprio conto corrente (per la preparazione e l'aggiornamento della cosiddetta «anagrafica delle imprese», vedi allegato II): la stazione appaltante o il soggetto come sopra delegato invia detti elementi al DIPE;
c) utilizzare il bonifico elettronico Single Euro Payments Area (SEPA) per effettuare tutti i pagamenti, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste ed indicate nel prototipo di protocollo di cui al successivo punto 3, inserendo in detti bonifici l'apposita stringa alfanumerica obbligatoria, e non utilizzare altri sistemi di pagamento, quali le Ri.Ba.;
d) autorizzare la banca ove e' radicato il proprio conto corrente dedicato, con apposita «lettera di manleva», a trasmettere al focal point di CBI, per il successivo inoltro alla banca dati presso il DIPE, le informazioni relative agli estratti conto giornalieri e ai bonifici emessi.
Gli standard tecnici CBI relativi alle suddette funzioni del focal point, nonche' le regole applicative appositamente introdotte sui flussi, indispensabili al fine di consentire la corretta riconciliazione tra le rendicontazioni e i dati dei bonifici relativi alle disposizioni sottoposte a monitoraggio, sono indicati nel documento tecnico pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema a supporto dei consorziati nel 2009.
Comportamenti anomali o abuso dell'operativita' del conto dedicato sono oggetto di avvisi per gli operatori del sistema, sia per una valutazione sui finanziamenti pubblici, sia per riscontrare possibili anomalie, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali.
2.2. Accensione C/C presso istituti non aderenti a CBI.
Nei casi in cui l'impresa, per il conto corrente dedicato, utilizzi intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI, dovra' operare rispettando le misure riportate alle lettere a), b) e c) del punto 2.1, segnalando la sua scelta al gruppo di lavoro di cui al successivo punto 4, che provvedera' a fornirle le istruzioni necessarie, comunicando - tra l'altro - le modalita' di trasmissione delle informazioni concernenti i bonifici e gli estratti conto. 3. Prescrizioni di carattere operativo.
A) Come esposto in premessa, l'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo «le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalita' di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonche' alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3» del medesimo articolo.
Pertanto, tutti i bandi di gara pubblicati successivamente alla data di efficacia dell'adottanda delibera (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) dovranno prevedere, a pena di nullita' assoluta del relativo contratto, l'impegno dell'aggiudicatario ad assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera e dovranno stabilire che a tal fine i concorrenti alleghino alla propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione, del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato sub A alle presenti linee guida e corredato dagli allegati 1 e 2.
Il suddetto prototipo reca le prescrizioni di carattere tecnico che disciplinano i criteri che le imprese devono seguire, soprattutto per gli aspetti finanziari, e che rappresentano un'esplicitazione dei principi generali di cui al precedente punto 2, in parte gia' presenti nella menzionata delibera n. 45/2011. Include, tra gli obblighi a carico dell'aggiudicatario, quello di inserire nei contratti che il medesimo stipulera' apposita clausola con cui la controparte, del pari a pena di nullita' assoluta del contratto, assume i medesimi obblighi, nonche' l'obbligo di verificare che nei contratti stipulati da tutte le altre imprese della filiera (intesa l'espressione nel senso chiarito al precedente punto C 1.2) sia inserita analoga clausola. Il menzionato prototipo definisce altresi' le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza agli obblighi assunti con il protocollo operativo e delinea il procedimento per l'applicazione di tali sanzioni.
B) Con riferimento agli intermediari finanziari le prescrizioni, che anche in tal caso rappresentano in gran parte un'esplicitazione dei principi generali di cui al precedente punto 2, riguardano:
B.1) l'adeguamento, da parte degli istituti di credito che non abbiano ancora proceduto in tal senso, delle «interfacce» informatiche al fine di semplificare l'inserimento dei dati utili al sistema di monitoraggio finanziario;
B.2) l'impegno degli intermediari finanziari a trasmettere al «focal point»:
a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti dedicati: in particolare - posto che l'impresa deve compilare correttamente il bonifico SEPA indicando nello spazio dedicato alla causale la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia, pertanto il CUP dell'intervento, la causale MGO e il codice IBAN del conto addebitato - il flusso conterra', oltre agli estremi del conto corrente dedicato addebitato e al nome dell'ordinante, la data di esecuzione, l'importo, il soggetto beneficiario con il corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN e BIC in caso di beneficiario estero), nonche' il CUP e la causale MGO;
b) gli estratti conto giornalieri relativi ai suddetti conti dedicati, da cui si potranno desumere anche le movimentazioni finanziarie, in accredito di detti conti dedicati, provenienti da conti non dedicati e i pagamenti disposti da detti conti verso conti non dedicati. 4. Gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi informativi e
banca dati MGO.
4.1. Gruppo di lavoro.
Ai compiti individuati nella piu' volte richiamata delibera n. 45/2011 e, in linea piu' generale, al monitoraggio dei flussi informativi provvede apposito gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), struttura di supporto al CIPE, e composto da rappresentanti del DIPE stesso, che dirige i lavori del gruppo, della D.I.A., della segreteria tecnica del C.C.A.S.G.O., del consorzio CBI dell'ABI e dei gestori informatici della banca dati.
Alle riunioni del gruppo possono essere invitati, per gli specifici progetti seguiti, anche i rappresentanti dei soggetti firmatari dei protocolli di legalita' antimafia e di altre amministrazioni ed istituzioni e ulteriori soggetti il cui intervento si rilevi opportuno. Possono inoltre essere invitati a partecipare, per l'esame di problematiche di particolare rilevanza, rappresentanti di tutti gli altri soggetti istituzionali interessati dalla realizzazione del sistema stesso (quali Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Autorita' nazionale anticorruzione, Banca d'Italia/UIF).
4.2. Banca dati MGO.
Il DIPE, cui viene affidato il ruolo di gestione e manutenzione della banca dati, resta impegnato a mettere a disposizione le informazioni contenute in detta banca dati, configurata come sito web ad accesso riservato, al Ministero dell'interno - CCASGO e Direzione investigativa antimafia e - per quanto di competenza - ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alle stazioni appaltanti, ai contraenti generali o ai concessionari.
Sulla base di specifici protocolli di intesa le informazioni sono rese accessibili al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Direzione nazionale antimafia e all'Autorita' nazionale anticorruzione: ogni protocollo dovra' riportare la specifica delle persone legittimate ad accedere alla banca dati e le informazioni di interesse.
In base alle indicazioni fornite dalle varie amministrazioni interessate il gruppo di lavoro provvedera' a redigere ed aggiornare l'elenco puntuale e nominativo, specifico per ogni CUP/progetto, delle persone abilitate - a vario titolo e misura - ad accedere alla banca dati e relativa reportistica. L'accesso sara' personalizzato, con la fornitura di userid e password strettamente personali, ed ogni utente si deve impegnare a cancellare le proprie userid e password quando si sia esaurita la sua funzione in MGO, segnalando tali attivita' al DIPE. 5. Relazione del gruppo di lavoro.
Alla scadenza del 1° anno dalla pubblicazione della delibera di cui al comma 3 dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 il gruppo di lavoro sottoporra' al CIPE, tramite il DIPE, una relazione sull'attuazione delle linee guida, segnalando eventuali criticita' in modo che il Comitato possa valutare l'opportunita' di emanare ulteriori direttive, integrative o modificative. D) Disciplina transitoria.
Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 90/2014, il decreto stesso prevede che le modalita' di controllo dei flussi finanziari vengano adeguate alle indicazioni della delibera n. 45/2011 entro 6 mesi. La norma non definisce le modalita' dell'adeguamento a tali prescrizioni ne' le modalita' di adeguamento alle ulteriori prescrizioni CIPE.
Analoga problematica si pone per i contratti che siano stati sottoscritti medio tempore o che vengano sottoscritti dopo la pubblicazione della delibera CIPE sulla base di bandi di gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in questione: il comune denominatore e' infatti rappresentato dal fatto che all'epoca di pubblicazione del bando le modalita' di controllo dei flussi finanziari dovevano essere stabilite in via pattizia, sia pure in attuazione delle direttive CIPE, nell'ambito dei protocolli di legalita' previsti dal citato art. 176 del Codice dei contratti pubblici.
E' peraltro da sottolineare che il soggetto aggiudicatario era tenuto a partecipare alla stipula di protocolli del genere sin dal luglio 2007 allorche', con l'art. 3 del decreto legislativo n. 113 del 31 di detto mese, e' stato integrato il comma 3, lettera e), del menzionato art. 176. E' da aggiungere che, secondo la determina n. 4 dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici in data 10 ottobre 2012 e secondo il provvedimento dell'Autorita' nazionale anticorruzione in data 2 settembre 2014, il protocollo di legalita' costituisce documento da produrre all'atto di presentazione dell'offerta si che la mancata accettazione di tale protocollo puo' rappresentare causa di esclusione dalla gara (vedi anche art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e sent. Cons. giust. amm. della regione Sicilia - sez. giurisd. 2 settembre 2014, n, 490, nonche' sentenze Cons. Stato 8 maggio 2012, n. 2657, e 9 settembre 2011, n. 5066). Al riguardo e' altresi' da aggiungere che - come accennato al punto 2 della premessa - il CIPE, nella delibera 3 agosto 2011, n. 58, ha recepito le linee guida formulate dal CCASGO in tema di stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia e, in tale contesto, ha disposto l'obbligo di conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilita' recate dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more della definizione delle direttive sul monitoraggio finanziario, ma ha altresi' esplicitamente previsto l'assunzione - da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera - dell'obbligo di adeguarsi alle suddette direttive che il CIPE medesimo avrebbe dettato per la fase a regime.
In altri termini il soggetto aggiudicatario doveva recepire, nel contesto del protocollo di legalita', le indicazioni formulate dal CIPE sulla base delle linee guida elaborate dal CCASGO.
Cio' premesso, nell'ambito della categoria sopra enucleata (contratti stipulati sulla base degli esiti di gare bandite prima della pubblicazione dell'adottanda delibera CIPE) puo' effettuarsi una distinzione a seconda che gli aggiudicatari abbiano sottoscritto (o fossero tenuti a sottoscrivere in base alle previsioni della lex specialis di gara) o meno il protocollo di legalita' con cui si sono impegnati a rispettare le direttive che il CIPE avrebbe impartito ai sensi del richiamato art. 176 del Codice dei contratti pubblici. 1. Stipula di protocollo di legalita' con obbligo di adeguarsi a
direttive CIPE.
Nel caso all'esame a carico della stazione appaltante grava l'obbligo di stipulare con il soggetto aggiudicatario - entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE - apposito protocollo operativo secondo il citato prototipo accluso alle presenti linee guida - da adeguare secondo le indicazioni di cui alle note 8, 9 e 12 del prototipo stesso - e di trasmettere, entro sette giorni dalla stipula, copia di detto protocollo al CCASGO ed al DIPE.
Qualora non si addivenga alla stipula del protocollo per fatto imputabile all'aggiudicatario, il soggetto aggiudicatore, considerate le circostanze del caso concreto e tenuto conto dello stato di esecuzione del contratto, assume le conseguenti determinazioni di competenza, anche ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento. 2. Mancata stipula di protocollo di legalita' con obbligo di
adeguarsi a direttive CIPE.
Nel caso in cui gli aggiudicatari non abbiano a suo tempo sottoscritto il protocollo di legalita' o abbiano sottoscritto protocolli che non includano il menzionato obbligo di conformarsi alle direttive CIPE sul monitoraggio finanziario, va previsto, a carico della stazione appaltante, l'obbligo di stipulare con il soggetto aggiudicatario - entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE - apposito protocollo operativo secondo il citato prototipo accluso alle presenti linee guida, modificato come sopra indicato, e di trasmettere, entro sette giorni dalla stipula, copia di detto protocollo al CCASGO ed al DIPE.
Qualora non si addivenga alla stipula del protocollo per fatto imputabile all'aggiudicatario, soggetto aggiudicatore, considerate le circostanze del caso concreto e tenuto conto dello stato di esecuzione del contratto, valuta se e quali misure adottare, rendendole note alla prefettura competente, al CCASGO e al DIPE. 3. Verifiche delle prefetture.
In entrambe le fattispecie sopra considerate prefetto competente per territorio procedera' a vigilare che gli adempimenti previsti vengano assolti in termini per tutte le infrastrutture strategiche rientranti nell'ambito di sua competenza e la cui realizzazione sia affidata ad imprese che si trovino nella situazione rappresentata. Nell'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula del protocollo entro il termine indicato, il prefetto, dopo essersi attivato per superare le eventuali criticita' del caso e dopo aver valutato le motivazioni addotte dal soggetto aggiudicatore a giustificazione della mancata stipula, ne da' comunicazione al CCASGO e al DIPE.

____
MINISTERO DELL'INTERNO

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere
PROTOCOLLO OPERATIVO

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO
.........................
(CUP ....................................)

Tra:
................. (nota 1), nella persona di ..............., che sottoscrive il presente protocollo nella qualita' di (nota 2);
................. (nota 3) nella persona di ............... (nota 2), sig. ..................;
Premesso:
che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalita' e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che per i contratti gia' stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;
che nella seduta del ............... il CIPE, su proposta del CCASGO, ha emanato, con la delibera n. ...... adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalita' del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:
individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;
identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati (nota 4);
prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra (nota 4);
procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che e' composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;
prevedendo che il DIPE - che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato - renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A. e - per quanto di competenza - ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alla stazione appaltante o al contraente generale o concessionario (nota 5);
che (nota 6) (di seguito «Opera») e' incluso/a nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;
che il progetto preliminare dell'opera e' stato approvato dal CIPE con delibera n. ...... del .................. (Gazzetta Ufficiale n. .../......) e che il progetto definitivo e' stato approvato con delibera n. ..... del ........ (Gazzetta Ufficiale n. .../......) (nota 7) (nota 8), tutto cio' premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate, concordano sul fatto

Convengono:
Art. 1.
Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

Art. 2.
Conti dedicati

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all'opera le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o piu' conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all'opera stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo.
2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all'opera (nota 9) ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera stessa eventuali conti gia' attivati e a trasmettere alla stazione appaltante (nota 10), per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalita' della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.
Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvedera' ad informare il DIPE.
3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario non a totale partecipazione pubblica, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attivita' collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella «filiera» anche le societa' affidatarie infragruppo della societa' concessionaria.
Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attivita' di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioe' prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l'opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non e' dedicato.
Rientra comunque nella filiera ed e' quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilita' delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).
Non rientra ovviamente nella filiera l'amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava pero' l'obbligo di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE (nota 11).
Eventuali incertezze operative sulla riconducibilita' di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.
4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6) e 7).
5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.
6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purche' effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilita', fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: piu' specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non solo di modesta entita', ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o piu' dipendenti: la causale da indicare e' A10 «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».
8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato puo' essere movimentato solo:
con giroconti/girofondi,
per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,
per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;
per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque all'intervento,
per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Art. 3.
Lettera di manleva

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, si impegnano altresi' ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva», gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE (nota 4):
(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonche' la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:
il CUP dell'intervento,
la causale MGO (di cui all'allegato 1),
il codice IBAN del conto addebitato;
(b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.
2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente punto 2.2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.
Nei successivi cinque giorni l'impresa provvedera' ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio

Art. 4.
Procedure di alimentazione dei dati

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla stazione appaltante (nota 10) gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia gia' istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalita', i dati mancanti.
Il soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE.
Le imprese di cui sopra si impegnano altresi' ad informare tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.
2. La stazione appaltante (nota 1) provvedera' a informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emettera', segnalando CUP, data, nome e IBAN della societa'/impresa beneficiaria e importo. Dara' altresi' comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento.

Art. 5.
Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario

1. L'impresa aggiudicataria s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinche' l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.
2. In particolare l'impresa aggiudicataria si adoperera' affinche' tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori (nota 12) analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire - a loro volta - le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.
3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessita' di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilita' a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio sub contraente o fornitore.

Art. 6.
Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.
In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verra' irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.
Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:
a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:
la mancata acquisizione della disponibilita' di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, punto 2 o il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo termine;
il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;
l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato;
b) la mancata acquisizione della disponibilita' di conto corrente o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2.2 ed il termine previsto alla precedente lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;
c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;
d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;
e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si e' proceduto a dare le preventive comunicazioni;
f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.
Le suddette violazioni, se ripetute per piu' di due volte, comportano - previa diffida della stazione appaltante (nota 1) ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione e' associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.
Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovra' essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comportera' la nullita' dell'atto.
2. Il soggetto aggiudicatore (nota 1) pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera a) del 3° comma e del 4° comma del punto 6.1.
La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato punto 6.1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi delle attivita' di monitoraggio secondo un programma che la stazione appaltante, sentito il contraente generale o il concessionario (nota 5), sottoporra' all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.
Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, la stazione appaltante (nota 1) rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.

Art. 7.
Il procedimento sanzionatorio

Il contraente in bonis che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte e' incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, al contraente generale o concessionario, alla Direzione investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.
La stazione appaltante invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da detta stazione appaltante che, sentiti i rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente in bonis, ai suoi danti causa, al contraente generale o concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia le proprie decisioni.
Se la sanzione irrogabile e' la penale prevista alle lettere da b) a f) del precedente punto 6.1, la stazione appaltante trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione dell'istruttoria. Il contraente generale o concessionario tratterra', a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila della specifico filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e cosi' via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta cosi' nella disponibilita' della stazione appaltante, cui e' affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilita' separata.
La stazione appaltante ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e dovra' dare evidenza, nel quadro economico dell'opera, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.
Se la sanzione applicabile e' la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma, della lettera a) del comma 3 o del 4° comma del punto 6.1 e se la stazione appaltante, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente punto, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente in bonis, previa comunicazione della decisione della stazione appaltante effettuata, oltre allo stesso contraente in bonis, al contraente generale o concessionario e alla Direzione investigativa antimafia con lettera raccomandata con AR (nota 13).

Art. 8.
Vigilanza

La stazione appaltante (nota 1) vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni, ed e' responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.

Art. 9.
Efficacia e durata del protocollo

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'opera, sino al collaudo definitivo.
Data e firme

____
NOTE

1. Inserire gli estremi della stazione appaltante o - ai sensi del punto C 1.1 della delibera ex art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 - della concessionaria, se a totale partecipazione pubblica.
2. Indicare la carica rivestita nell'ambito dell'impresa.
3. Inserire la denominazione del soggetto aggiudicatario.
4. Nell'eventualita' che l'impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI segnalera' la sua scelta al gruppo di lavoro, che provvedera' a fornire le istruzioni necessarie.
5. Se la realizzazione dell'opera non e' affidata a contraente generale ne' a concessionario non rientrante nella fattispecie di cui alla nota 1, i richiami sono da considerare riferiti all'appaltatore.
6. Specificare l'intervento oggetto del protocollo ed indicare il relativo CUP, nonche' l'eventuale articolazione in lotti contrassegnati da CUP diversi.
7. Depennare la parte che non interessa e citare eventuali delibere CIPE concernenti altri aspetti quale il parziale finanziamento dell'opera.
8. Nei protocolli stipulati con riferimento a contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014 inserire, nelle premesse:
a) che .................. (vedi precedente nota 3) e' risultato aggiudicatario della gara per la realizzazione e gestione della suddetta opera sulla base di gara indetta il ............. ed ha sottoscritto il relativo contratto in data ...............;
b) che in data tra la prefettura di ..................., ................. e l'aggiudicatario e' stato stipulato il protocollo di legalita' previsto dal menzionato art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (se tale stipula e' intervenuta).
9. Nei protocolli concernenti i contratti di cui alla precedente nota 8 prevedere che l'apertura del conto/dei conti dedicati o la conversione dei conti esistenti in conti dedicati in via esclusiva all'opera debba avvenire entro trenta giorni dalla stipula del protocollo (che dovra' intervenire, ai sensi della disciplina transitoria di cui alle linee guida approvate ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera stessa) e comunque prima che vengano effettuate ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta stipula.
10. Citare, in luogo della stazione appaltante, il contraente generale o il concessionario, se abilitato alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori ai sensi della delibera n. 58/2011: di seguito, nello schema si fa riferimento al «soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori.
11. Stralciare la parte in corsivo se la stazione appaltante non e' un'amministrazione pubblica.
12. Nei protocolli di cui alla precedente nota 8 inserire, all'art. 5, comma 2, rigo 4°, dopo le parole «nei subcontratti e nei contratti con fornitori», l'inciso «anche in essere e ancora attivi».
13. Se ricorre la fattispecie di cui alla nota 1, le funzioni della stazione appaltante vengono svolte dal concessionario a totale partecipazione pubblica, mentre - in assenza della figura del contraente generale e del concessionario di cui alla precedente nota - le comunicazioni loro riferite sono effettuate all'appaltatore.
Qualora l'intervento venga realizzato mediante ricorso alla finanza di progetto, senza alcuna forma di contribuzione pubblica neanche tramite assegnazione di «misure di defiscalizzazione» o riconoscimento di «credito d'imposta», gli adempimenti della stazione appaltante in tema di valutazione delle infrazioni sanzionabili con penali e di applicazione delle penali stesse, secondo la procedura delineata nel prototipo di protocollo, sono effettuati dall'aggiudicatario, che provvedera' a versare i relativi importi sul proprio conto corrente, facendone oggetto di contabilita' separata e destinandoli secondo le indicazioni del prototipo stesso.

____
MINISTERO DELL'INTERNO

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere
PROTOCOLLO OPERATIVO
ALLEGATI TECNICI
Allegato 1

Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA
Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati


=================================================
| Codice | Causale |
+=============+=================================+
| |Stipendi (emolumenti a dirigenti |
|1A |e impiegati) |
+-------------+---------------------------------+
|1B  |Manodopera (emolumenti a operai) |
+-------------+---------------------------------+
|1C |Personale distaccato |
+-------------+---------------------------------+
| |Spese generali (cancelleria, |
| |fotocopie, abbonamenti, |
| |pubblicita', canoni per utenze e |
|1D |affitti) |
+-------------+---------------------------------+
| |Immobilizzazioni (cespiti |
| |ammortizzabili all'atto |
|1E |dell'acquisto) |
+-------------+---------------------------------+
| |Consulenze generiche (legali, |
| |amministrative, tributarie e |
|1F |tecniche) |
+-------------+---------------------------------+
| |Gestori e fornitori di pubblici |
|1G |servizi |
+-------------+---------------------------------+
|1H |Espropri (pagamento indennizzi) |
+-------------+---------------------------------+
|1M |Giroconti e girofondi |
+-------------+---------------------------------+
| |Costituzione dei fondi cassa per |
| |piccole spese giornaliere di |
|1N |cantiere |
+-------------+---------------------------------+
|1O |Pagamenti per interferenze |
+-------------+---------------------------------+
|1P |Factor e cessione crediti (*) |
+-------------+---------------------------------+

Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati


=========================================================
| Codice | Causale |
+=============+=========================================+
|2A |Committenti (affidatari e subaffidatari) |
+-------------+-----------------------------------------+
|2B |Affidamenti lavori |
+-------------+-----------------------------------------+
|2C |Scavo e movimento terra |
+-------------+-----------------------------------------+
|2D |Smaltimento terra |
+-------------+-----------------------------------------+
|2E |Smaltimento rifiuti |
+-------------+-----------------------------------------+
| |Servizi di ingegneria, architettura e |
| |altri specifici esclusivamente dedicati |
|2F |all'opera monitorata |
+-------------+-----------------------------------------+
|2G |Noleggi a freddo |
+-------------+-----------------------------------------+
|2H |Noleggi a caldo |
+-------------+-----------------------------------------+
|2M |Forniture di ferro |
+-------------+-----------------------------------------+
|2N |Forniture di calcestruzzo/cemento |
+-------------+-----------------------------------------+
| |Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, |
|2O |materiale da cantiere in genere) |
+-------------+-----------------------------------------+
| |Altre forniture specifiche esclusivamente|
|2P |dedicate all'opera monitorata |
+-------------+-----------------------------------------+
|2R |Trasporti (tutti) |
+-------------+-----------------------------------------+
|2S |Guardiania |
+-------------+-----------------------------------------+
|2T |Mensa cantiere |
+-------------+-----------------------------------------+
|2U |Pulizie cantiere |
+-------------+-----------------------------------------+
| |Altre spese di cantiere a fronte di |
|2V |esigenze prevedibili |
+-------------+-----------------------------------------+
___
(*) Il pagamento dell'impresa «cliente» alla societa' factor o all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della societa' di factor e dell'istituto di credito all'impresa «fornitrice» avviene verso conti correnti dedicati.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone