Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2015 (vai al sommario)
LEGGE 15 giugno 2015, n. 90
Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.
 
Allegato

TRATTATO IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, d'ora in avanti denominati «Parti Contraenti»;
Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale;
Interessati ad assicurare che l'assistenza giudiziaria in materia penale tra le Parti Contraenti si realizzi in modo rapido ed efficace, in conformita' con i principi del diritto internazionale;
Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Ambito dell'assistenza giudiziaria

1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale per l'accertamento ed il perseguimento dei reati, in conformita' con le disposizioni del presente Trattato e le rispettive legislazioni nazionali.
2. Tale assistenza comprende, in particolare:
a) la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari;
b) l'acquisizione di atti e documenti o, se cosi' richiesto, l'informazione sul loro contenuto;
c) l'assunzione di testimonianze e di interrogatori;
d) l'effettuazione di perizie;
e) le altre attivita' di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di ispezioni, di esami di luoghi e persone, di perquisizioni e di accertamenti documentali;
f) il sequestro e la confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato;
g) la trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
h) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti affinche' compaiano volontariamente dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente;
i) qualsiasi altra forma di assistenza, in conformita' con le finalita' di questo Trattato, sempre che non contrasti con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto.
3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di ordini restrittivi della liberta' personale ne' l'esecuzione di pene o misure coercitive.
4. Al compimento degli atti richiesti possono essere presenti rappresentanti dell'Autorita' competente dello Stato Richiedente, che comunichera' i nomi e le cariche dei suoi rappresentanti con ragionevole anticipo rispetto alla data dell'esecuzione della richiesta di assistenza giuridica al fine di consentire la predisposizione di tutti gli atti necessari al riguardo.
5. Il presente Trattato non autorizza le Autorita' competenti dello Stato Richiedente ad esercitare la giurisdizione o altre funzioni riservate esclusivamente alle Autorita' dello Stato Richiesto in conformita' alla sua legislazione nazionale.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.
 
Art. 2.
Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il fatto per cui si procede e' previsto come reato anche dalla legislazione nazionale dello Stato Richiesto.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 29.020 a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
Rifiuto o rinvio dell'assistenza giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata nei seguenti casi:
a) quando l'esecuzione della domanda sia contraria alla legislazione nazionale dello Stato Richiesto o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato o sia contraria agli obblighi internazionali dello Stato Richiesto;
b) quando il reato per cui si procede e' punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato Richiesto;
c) quando il reato per il quale si procede e' considerato dalla legislazione dello Stato Richiesto come reato esclusivamente militare o come reato politico o come reato connesso a un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
d) se lo Stato Richiesto ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, religione, sesso, nazionalita', lingua, opinioni politiche o condizioni personali o sociali costituiscano il fondamento della domanda di assistenza o che la situazione della persona nei cui confronti si procede possa risultare pregiudicata da una qualsiasi di tali considerazioni;
e) se nei confronti della persona contro cui si procede e' gia' stata emessa una sentenza definitiva per lo stesso fatto dallo Stato Richiesto, sempre che la persona non si sia sottratta, se condannata, all'esecuzione della pena;
f) se lo Stato Richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda di assistenza possa arrecare pregiudizio alla propria sovranita', alla propria sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali essenziali;
g) se la domanda di assistenza non rispetta i requisiti di cui al presente Trattato.
2. L'assistenza puo' essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce con un'indagine o un giudizio penale in corso nello Stato Richiesto. Questo Stato, comunque, puo' proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a determinate condizioni.
3. Se lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria ne informa immediatamente lo Stato Richiedente, motivando il rifiuto o il rinvio.
4. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. Se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' tenuto a rispettarle.
5. Il segreto bancario o tributario non puo' essere utilizzato come argomento per rifiutare l'assistenza giudiziaria.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 giugno 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 
Art. 4.
Esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria

1. All'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria si procede in conformita' con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto e secondo le disposizioni del presente Trattato.
2. L'assunzione delle prove richieste e la loro trasmissione allo Stato Richiedente sono effettuate in tempi brevi.
3. Se lo Stato Richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato Richiesto lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.
 
Art. 5.
Immunita' e Prerogative

1. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione e' risolta dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso l'Autorita' Centrale.
2. Se la persona invoca immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione e' data comunicazione attraverso le rispettive Autorita' Centrali, affinche' le autorita' competenti dello Stato Richiedente decidano al riguardo.
 
Art. 6.
Riservatezza e limiti nell'impiego delle informazioni

1. Gli Stati mantengono la riservatezza riguardo alla domanda di assistenza e agli atti relativi.
2. Lo Stato Richiedente non utilizza alcuna informazione, atto o documento ottenuti nell'esecuzione del presente Trattato per finalita' diverse da quelle specificate, a meno che non richieda il consenso dello Stato Richiesto, il quale puo' concedere o rifiutare, in tutto o in parte, quanto richiesto.
 
Art. 7.
Notificazione di atti

1. Lo Stato Richiesto notifica senza ritardo tutti i documenti che gli sono trasmessi a tal fine.
2. La domanda volta alla notificazione di atti e' trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui gli atti devono essere espletati.
3. Lo Stato Richiesto attesta l'esecuzione della notificazione per mezzo di un documento di consegna, datato e firmato dal destinatario, o per mezzo di una dichiarazione dell'Autorita' competente dello stesso Stato Richiesto che da' atto del fatto, della data e della forma di notificazione e consegna.
 
Art. 8.
Trasmissione di Atti

1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, lo Stato Richiesto ha la facolta' di trasmetterne copie autenticate, salvo che lo Stato Richiedente chieda gli originali.
2. I documenti e gli atti originali trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto non appena possibile, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.
 
Art. 9.
Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato.
2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato.
3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.
4. Nell'applicare il presente articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.
 
Art. 10.
Comparizione di persone
nel territorio dello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto acquisisce nel suo territorio, in conformita' con la sua legislazione nazionale, le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti, gli atti, i documenti, le cose e le altre prove menzionate nella domanda di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.
2. Previa domanda dello Stato Richiedente, l'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto, in conformita' alla propria legislazione, informa l'Autorita' Centrale dell'altro Stato della data, dell'ora e del luogo in cui si realizzera' l'assunzione della testimonianza o della prova.
3. Al fine di eseguire la domanda di assistenza giudiziaria, l'Autorita' Competente dello Stato Richiesto avverte, mediante citazione, la persona di cui si richiede la presenza perche' sia sentita o presenti documenti o cose, procedendo con le stesse modalita' che adotta per le indagini o i giudizi secondo la propria legislazione nazionale.
4. La persona da ascoltare e' coadiuvata in caso di necessita' da un interprete e puo' avvalersi della facolta' di non rispondere che sia eventualmente prevista dalla legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente.
5. Lo Stato Richiedente adempie ad ogni condizione concordata con lo Stato Richiesto relativamente ai documenti o cose che questo gli consegni, ivi compresa la tutela del diritto di terzi su tali documenti e cose.
 
Art. 11.
Comparizione di persone nel territorio
dello Stato Richiedente

1. Quando lo Stato Richiedente richiede la comparizione, in qualita' di testimone, parte offesa, persona sottoposta a procedimento penale, perito, di una persona che si trova nel territorio dello Stato Richiesto, per il compimento di atti processuali dinanzi alle Autorita' competenti di esso Stato Richiedente, lo Stato Richiesto invita la persona a comparire secondo la domanda di assistenza giudiziaria formulata.
2. La persona, quando si trova nel territorio dello Stato Richiedente, gode delle seguenti garanzie:
a) non si applichera' nessuna misura coercitiva o sanzione nel caso in cui essa non compaia dinanzi all'Autorita' competente;
b) non sara' processata, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale dallo Stato Richiedente per qualsiasi fatto delittuoso commesso precedentemente alla sua partenza dal territorio dello Stato Richiesto. Tuttavia, sara' responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale che renda. Tale garanzia non si applica se la persona, essendo libera di abbandonare il territorio dello Stato Richiedente, non lo abbandona entro un periodo di trenta giorni dopo che le sia stato comunicato ufficialmente che la sua presenza non e' piu' necessaria ovvero se, essendo partita, fa rientro volontariamente nel territorio dello Stato Richiedente;
c) non sara' obbligata a rendere dichiarazioni in altri procedimenti diversi da quello cui si riferisce la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Lo Stato Richiesto informa la persona da trasferire mediante una citazione che deve contenere l'indicazione delle garanzie di cui al paragrafo che precede e l'informazione che le spese del trasferimento saranno a carico dello Stato Richiedente.
4. Lo Stato Richiesto non puo' applicare sanzioni ne' adottare alcuna misura coercitiva nei confronti della persona che non compaia in ottemperanza alla citazione.
 
Art. 12.
Comparizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o perito dalle Autorita' competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo puo' chiedere che l'audizione sia effettuata mediante videoconferenza.
2. La comparizione mediante videoconferenza puo' essere altresi' richiesta per l'interrogatorio di persone sottoposte a procedimento penale in conformita' alla legislazione dello Stato Richiesto. In questo caso il difensore puo' essere presente o nel luogo in cui si trova la persona che compare o dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente, nel qual caso deve poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
3. La comparizione mediante videoconferenza viene sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata e' detenuta nel territorio dello Stato Richiesto, nella misura delle possibilita' tecniche dello Stato Richiesto.
4. Le spese per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente allo Stato Richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunzi in tutto o in parte al rimborso.
 
Art. 13.
Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'articolo 12, non e' possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facolta' di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorita' competente dello Stato Richiedente affinche' renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, sulla base di un preventivo accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.
2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito a condizione che:
a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;
b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione;
c) la persona detenuta vi acconsenta, nel caso si debba procedere al suo interrogatorio.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.
4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, e' cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorita' dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attivita' di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorita' Centrali dei due Stati.
6. Per gli effetti di questo articolo restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
 
Art. 14.
Protezione di Persone Citate o Trasferite
alla Parte Richiedente

Quando sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio.
 
Art. 15.
Scambio di informazioni sui procedimenti penali

Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta, le informazioni sui procedimenti penali, i precedenti penali e le condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.
 
Art. 16.
Scambio di informazioni sulla legislazione

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore o che erano precedentemente in vigore e sulle procedure giudiziarie in uso nei rispettivi Paesi.
 
Art. 17.
Trasmissione di sentenze e certificati penali

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.
2. I certificati penali necessari all'Autorita' giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale vengono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorita' competenti dello Stato Richiesto.
 
Art. 18.
Domande di assistenza

1. L'assistenza e' fornita su domanda scritta dello Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto da' luogo immediatamente all'esecuzione della domanda di assistenza non appena la riceve via fax, posta elettronica o altro analogo mezzo di trasmissione telematica. Lo Stato Richiedente trasmette l'originale della domanda entro i dieci giorni successivi. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente degli esiti dell'esecuzione della domanda di assistenza soltanto dopo aver ricevuto l'originale della domanda stessa.
3. La domanda deve indicare:
a) l'Autorita' competente che formula la richiesta di assistenza;
b) i dati dell'indagine e del giudizio a cui si riferisce la richiesta e i dati identificativi della persona nei cui confronti si procede;
c) gli atti il cui compimento e' richiesto;
d) la descrizione dei fatti materia di indagine o di giudizio;
e) le disposizioni penali applicabili al caso;
f) qualsiasi altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti e, in particolare, l'identita' e, se possibile, il luogo in cui si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;
g) le forme e le modalita' particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, oltre alle generalita' delle Autorita' e delle parti private che possano prendervi parte;
h) il termine entro il quale lo Stato Richiedente considera piu' opportuno che la domanda di assistenza sia eseguita;
i) l'eventuale richiesta che rappresentanti delle Autorita' competenti dello Stato Richiedente siano presenti al compimento degli atti richiesti.
4. La domanda di assistenza contiene anche, nella misura possibile, le informazioni su:
a) il nome completo, la data di nascita, il domicilio, il numero di telefono delle persone alle quali deve essere effettuata una notificazione e il loro rapporto con l'indagine o il giudizio in corso;
b) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire o ispezionare;
c) l'ubicazione e la descrizione dei beni da sequestrare o confiscare;
d) le domande da formulare al testimone o al perito;
e) qualsiasi altra informazione che possa essere utile per lo Stato Richiesto nell'esecuzione della domanda di assistenza.
5. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della domanda non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni.
 
Art. 19.
Modalita' di trasmissione

1. Le domande di assistenza giudiziaria sono inoltrate attraverso le Autorita' Centrali dei rispettivi Stati.
2. L'Autorita' Centrale per la Repubblica italiana e' il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale. L'Autorita' Centrale per gli Stati Uniti Messicani e' la Procuraduria General de la Republica, Subprocuraduria Juridica y de Asuntos Internacionales, Direccion General de Extradiciones y Asistencia Juridica.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale tramite il canale diplomatico.
 
Art. 20.
Lingua

Le domande di assistenza giudiziaria nonche' gli atti e i documenti allegati devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto e dovranno recare la firma e il timbro dell'Autorita' competente dello Stato Richiedente.
 
Art. 21.
Spese

Restano a carico dello Stato Richiesto le spese da questo sostenute per la prestazione dell'assistenza, salvo quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, e dall'articolo 12, paragrafo 4, del presente Trattato.
 
Art. 22.
Rapporti con altri strumenti internazionali

Il presente Trattato si applica fatte salve quelle disposizioni che risultino piu' favorevoli e siano contenute in altri strumenti internazionali bilaterali o multilaterali vigenti tra le Parti Contraenti e le eventuali disposizioni piu' favorevoli di assistenza giudiziaria in materia penale che vengano stabilite nella legislazione nazionale degli Stati.
 
Art. 23.
Altri Strumenti di Cooperazione

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici e ai trattati internazionali a cui le parti aderiscono.
 
Art. 24.
Soluzione di controversie

1. Le Autorita' Centrali dei due Stati, su proposta di uno di essi, svolgeranno consultazioni in materia di interpretazione o applicazione delle disposizioni del Trattato.
2. Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante consultazione tra le Autorita' Centrali.
3. Qualora esse non raggiungano un accordo, la controversia sara' risolta mediante consultazione per via diplomatica.
 
Art. 25.
Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sara' parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno dopo la data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' il corso delle procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati in relazione ai quali si richiede l'assistenza sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Roma, il 28 luglio duemilaundici, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana degli Stati Uniti Messicani


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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