Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 14 aprile 2015
Norme per lo svolgimento, per l'anno scolastico 2014/2015, degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate. (Prot. n. 214).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita', e in particolare, l'articolo 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'articolo 3, comma 3, lettera a), che ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, e in particolare l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l'articolo 252, comma 8, ai sensi del quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 1 del 2007, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 13;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 settembre 1998, n. 358, concernente regolamento recante norme per la costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte dei corsi sperimentali del previgente ordinamento;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, concernente regolamento recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente regolamento recante le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che, tra l'altro, ha abrogato l'articolo 2 del decreto n. 139 del 2003;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della terza prova scritta, «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita', e in particolare l'articolo 1-bis, comma 6;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010;
Visto l'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del Diploma di esame di Stato italiano e del Diploma di Baccalaureat francese;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, con cui vengono dettate norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui e' attuato il Progetto ESABAC, per lo svolgimento dell'esame di Stato ESABAC con il rilascio del doppio diploma italiano e francese;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 39, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2014/2015;
Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni, in via eccezionale, per l'anno scolastico 2014/2015, per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali del previgente ordinamento - ancora funzionanti ad esaurimento nell'anno scolastico 2014/2015 - gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, nonche' nelle classi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, solo per l'anno scolastico 2014/2015, nelle more di un progressivo allineamento ai nuovi ordinamenti, lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, nonche' nelle classi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
 
Art. 2
Candidati esterni

1. I candidati esterni non possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali serali del previgente ordinamento. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, esclusivamente nei corsi diurni sui programmi relativi ai nuovi ordinamenti con riferimento alle discipline del quinto anno.
2. Nei corsi quadriennali sperimentali di nuovo ordinamento autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, attesa la peculiarita' di tali corsi i candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato; non e' ammessa l'ammissione agli esami di Stato con abbreviazione di un anno per merito.
3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove e' attivato il c.d.«Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica.
 
Art. 3
Validita' dei diplomi dei corsi sperimentali

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 39, che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2014/2015, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale del nuovo e del vecchio ordinamento, sono indicati i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.
2. I diplomi conseguiti al termine dei corsi sperimentali del previgente ordinamento autorizzati ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e confermati dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 234 del 2000, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari del previgente ordinamento.
3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, hanno valore pari a quelli che si conseguono al termine dei corsi ordinari riferiti ai percorsi di cui al vigente ordinamento.
 
Art. 4
Documento del Consiglio di classe

1. Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe, previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonche' alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
 
Art. 5
Aree disciplinari

1. Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 - tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse limitatamente ai corsi del previgente ordinamento - i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto n. 358 del 1998.
 
Art. 6
Adempimenti preliminari delle Commissioni

1. Nelle scuole statali e paritarie, in cui si svolgono i corsi sperimentali, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
a) esame del documento del Consiglio di classe, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
b) riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;
c) esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
 
Art. 7
Prove d'esame

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni del previgente e del nuovo ordinamento le prove vertono sulle discipline, i relativi programmi di insegnamento e, a seconda della tipologia del nuovo ordinamento, le linee guida e le indicazioni nazionali.
2. Per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2014/2015, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio sono indicate nel decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 39; le altre materie attribuite ai commissari interni sono individuate dal Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 6 del 2007, che individua le modalita' e i termini dell'affidamento delle materie ai commissari interni ed esterni.
3. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
4. Per l'anno scolastico 2014/2015, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.
5. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento della secondo prova scritta, si terra' conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 1 del 29 febbraio 2015, che porta a conoscenza gli elementi caratterizzanti la struttura della seconda prova scritta e trasmette il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 39 del 2015, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta e l'affidamento delle discipline ai commissari esterni.
6. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale sperimentale del previgente ordinamento presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensi' in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'articolo 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, citato nelle premesse. Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio. Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il Presidente della Commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame. L'esito della prova di strumento e' riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'articolo 13 del Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.
7. Per l'anno scolastico 2014/2015, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica che, sulla base del Patto formativo individuale o che in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti siano stati esonerati nella classe terminale dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonche' il colloquio.
8. Per l'effettuazione delle prove d'esame degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), si fa rinvio alle disposizioni che saranno impartite con l'ordinanza ministeriale, recante norme e istruzioni sugli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2014/2015.
 
Art. 8
Progetto sperimentale ESABAC

1. Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, al fine di conseguire, ai sensi dell'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, il Diploma di Baccalaureat sono previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.95, che regola gli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui e' attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).
2. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC, attesa la peculiarita' del corso di studi in questione (articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 95 del 2013).
 
Art. 9
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei corsi di ordinamento.
Roma, 14 aprile 2015

Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro foglio n. 2240
 
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