Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 11 maggio 2015, n. 82
Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneita' delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), e 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177;
Visto il decreto del Ministro della difesa 21 ottobre 2003, concernente lo svolgimento da parte del Ministero della difesa dei corsi per la formazione del personale addetto alla ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi e il rilascio dei relativi brevetti;
Visto il «codice dell'ordinamento militare» di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;
Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni;
Vista la proposta formulata dalla commissione di esperti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 177 del 2012;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere favorevole, con osservazioni e condizioni, del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2014;
Ritenuto non opportuno recepire l'osservazione concernente l'espunzione dell'articolo 3, comma 1, in quanto risulterebbe altrimenti non immediatamente chiara e percepibile la materia disciplinata dal presente regolamento, anche in considerazione dell'avvenuta cancellazione dal testo del preambolo della descrizione dei contenuti delle norme cui esso da' attuazione;
Ritenuto invece di recepire le altre osservazioni e condizioni poste nel predetto parere, e in particolare la condizione concernente la determinazione delle classifiche di iscrizione attraverso una modifica di quelle originariamente proposte, in modo da aumentarne il numero e ridurre il differenziale di valore tra esse esistente;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 17 marzo 2015;
Sentiti i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Adotta
il seguente decreto:
Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) ordigni bellici inesplosi: gli ordigni esplosivi residuati bellici;
b) ordigni esplosivi: le munizioni contenenti esplosivi, materiali di fissione o fusione nucleare o agenti biologici o chimici. Di essi fanno parte le bombe e le testate esplosive, i missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieria, i mortai, i razzi e le armi portatili, le mine, i siluri e le cariche di profondita', le cariche di demolizione, i fuochi pirotecnici, le bombe a grappolo e i razzi in contenitori, gli ordigni a cartuccia o carica propulsiva, gli ordigni esplosivi azionati elettricamente;
c) residuato bellico: l'ordigno esplosivo o parte di esso che e' stato innescato, spolettato, armato o altrimenti preparato per essere messo in opera e che e' stato sparato, sganciato, lanciato, proiettato o posto in maniera tale da costituire un pericolo per le operazioni, le installazioni e il personale, nonche' il materiale che rimane inesploso per cattivo funzionamento o per difetto di fabbricazione o per qualsiasi altro motivo;
d) albo: l'elenco delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici riconosciute in possesso dei requisiti tecnico-economici per operare nel settore della bonifica preventiva e sistematica dei citati ordigni;
e) imprese: le persone fisiche o giuridiche, o gli enti senza personalita' giuridica, che svolgono professionalmente attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi;
f) B.C.M.: bonifica terrestre di campi minati;
g) bonifica terrestre: le attivita' connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi interrati, nonche' giacenti nei luoghi occulti;
h) bonifica subacquea: le attivita' connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi situati nel mare territoriale, o in acque interne, e comunque sommersi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), del codice dell'ordinamento militare, l'attivita' di disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti e' assicurata esclusivamente da personale specializzato delle Forze armate.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 1°
ottobre 2012, n. 177 (Modifiche al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per
la bonifica degli ordigni bellici), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2012, n. 244:
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e i rischi derivanti dal
possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei
cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo
89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati
da attivita' di scavo";
b) all'articolo 91 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"2-bis. Fatta salva l'idoneita' tecnico-professionale
in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal
datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione
del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici
inesplosi rinvenibili durante le attivita' di scavo nei
cantieri e' eseguita dal coordinatore per la progettazione.
Quando il coordinatore per la progettazione intenda
procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e'
collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare
un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 104, comma 4-bis. L'attivita' di bonifica
preventiva e sistematica e' svolta sulla base di un parere
vincolante dell'autorita' militare competente per
territorio in merito alle specifiche regole tecniche da
osservare in considerazione della collocazione geografica e
della tipologia dei terreni interessati, nonche' mediante
misure di sorveglianza dei competenti organismi del
Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute";
c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: "di
cui all'allegato XI," sono inserite le seguenti: "con
specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri
interessati da attivita' di scavo,";
d) all'articolo 104 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai
sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in
possesso di adeguata capacita' tecnico-economica, che
impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti
per l'espletamento delle attivita' relative alla bonifica
sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo
istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneita'
dell'impresa e' verificata all'atto dell'iscrizione
nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali";
e) all'allegato XI, dopo il punto 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio
di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un
ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di
scavo";
f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b)
e' inserita la seguente:
"b-bis) al rischio di esplosione derivante
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attivita' di scavo".
2. L'albo di cui al comma 4-bis dell'articolo 104 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal
comma 1, lettera d), del presente articolo, e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto,
sulla base di una proposta formulata da una commissione di
cinque esperti designati dai medesimi Ministri della
difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno,
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento
dell'idoneita' delle imprese ai fini dell'iscrizione al
medesimo albo, nonche' per le successive verifiche
biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui
al periodo precedente non e' corrisposto alcun emolumento,
indennita' o rimborso di spese.
3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo,
acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della
pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui
al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che
riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno
antecedente la data di entrata in vigore del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire
l'attivita' le imprese gia' operanti ai sensi delle
medesime disposizioni.».
- Il decreto del Ministro della difesa 21 ottobre 2003,
concernente lo svolgimento da parte del Ministero della
difesa dei corsi per la formazione del personale addetto
alla ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni
bellici inesplosi e il rilascio dei relativi brevetti, non
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prescrive che il predetto
Ministero provveda alla formazione di: dirigenti tecnici,
con compiti di progettazione, organizzazione e direzione
dei lavori; assistenti tecnici, con compiti di
coordinamento esecutivo pratico dell'attivita' di ricerca,
sorveglianza e tenuta dei documenti di cantiere;
rastrellatori, con compiti di esecuzione pratica delle
attivita' di ricerca. Oltre al personale dipendente dal
Ministero della difesa, a tali corsi e' ammesso anche
personale dipendente da ditte specializzate nel settore,
purche' in possesso dei prescritti requisiti fisici e
munito di specifica assicurazione contro gli infortuni. Ai
frequentatori dei corsi che superino un apposito esame,
viene rilasciato un brevetto attestante la specializzazione
conseguita, valido per due anni e rinnovabile, che puo'
essere revocato in caso di gravi negligenze o inadempienze.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
nell'ordinamento militare), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
Esso e' stato successivamente modificato dal decreto
legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante codice dell'ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005,
n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2012,
n. 60.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno
2010, n. 140. Esso e' stato successivamente modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012,
n. 40 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, concernente il Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2012, n. 87.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, come
modificato prima dall'articolo 11 della legge 5 febbraio
1999, n. 25, e poi dall'art. 72 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 22 (Servizio di distruzione delle scorte di mine
antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non
contrassegnati, nonche' di bonifica da ordigni esplosivi
residuati bellici). In vigore dal 26 febbraio 2014 - 1. Il
Ministero della difesa esercita le seguenti competenze:
a) in materia di distruzione delle scorte di mine
antipersona:
1) provvede a distruggere l'arsenale di mine
antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze
armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e
comunque non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile
tramite importazione fino a una quantita' non superiore al
numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n.
374, destinata esclusivamente all'addestramento in
operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie
a scopo di sminamento e di distruzione delle mine;
2) provvede, altresi', a distruggere le mine
antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli
altri detentori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29
ottobre 1997, n. 374;
b) in materia di armi chimiche:
1) comunica al Ministero degli affari esteri, ai
fini delle dichiarazioni iniziali e successive
all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della
Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione,
immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro
distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio
1993, e dalla parte IV dell'annesso sulle verifiche alla
convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente
indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero
abbandonate gia' raccolte nel centro di stoccaggio in
attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete
rinvenute in aree sotto il suo diretto controllo, nonche'
quelli relativi ai composti chimici della tabella I,
contenuta nell'«annesso sui composti chimici» alla
convenzione, detenuti per le attivita' non proibite dalla
convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle
squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per
le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per
la difesa NBC;
2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico
interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione
delle armi chimiche di cui al punto 1 della presente
lettera, secondo le procedure, le modalita' e le scadenze
previste nelle disposizioni della convenzione e del citato
annesso, e fornisce, su richiesta delle autorita'
competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso
alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e
alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle
obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale;
c) in materia di distruzione degli esplosivi non
contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n.
420:
1) procede alla distruzione degli esplosivi non
contrassegnati;
2) definisce con proprio provvedimento i profili
procedurali nonche' gli enti, stabilimenti o reparti
incaricati di svolgere l'attivita' di distruzione;
c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi
residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali a legislazione vigente:
1) provvede all'organizzazione del servizio e alla
formazione del personale specializzato;
2) esercita le funzioni di vigilanza sulle
attivita' di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo
precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a
spese dei soggetti interessati, mediante ditte che
impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1),
e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia
l'esecuzione dell'attivita', anche ai sensi degli articoli
91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 2, della
legge 1° ottobre 2012, n. 177; (15)
3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale
incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del
numero 2);
4) esegue direttamente o mediante appalto alle
ditte di cui al numero 2) le attivita' di ricerca,
individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha
in uso;
5) svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento,
quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli
ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale
specializzato di Forza armata;
6) svolge l'attivita' di cui al numero n. 5) sotto
il coordinamento dei prefetti competenti per territorio,
cui e' rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a
tutela della pubblica incolumita'.
2. Con il decreto interministeriale di cui all'
articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374:
a) e' stabilita la disciplina della distruzione delle
scorte di mine antipersona con modalita' che tengano
presenti anche le esigenze di tutela ambientale;
b) e' individuato, altresi', l'ufficio competente
nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della
difesa;
c) e' istituito un registro ove riportare i
quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle
Forze armate, nonche' di quelle consegnate ai sensi del
comma 1, e le date e le modalita' della loro distruzione, e
annotare, altresi', le denunce fatte ai sensi dell'articolo
4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374.
3. Con il decreto interministeriale di cui all'
articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420,
e' definita la disciplina relativa alle attivita'
procedurali e le modalita' di distruzione degli esplosivi
non contrassegnati.».
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Istituzione dell'albo delle imprese specializzate
nella bonifica da ordigni bellici inesplosi

1. Presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio - e' istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, del quale e' data pubblicita' sul sito web istituzionale del medesimo Ministero.
2. L'iscrizione all'albo e' condizione per l'esercizio dell'attivita' di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed e' disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle capacita' tecnico-economiche dell'impresa.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n.
177 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' attraverso le quali e' tenuto e aggiornato l'albo di cui all'articolo 2, e in particolare i criteri e le condizioni per l'iscrizione delle imprese nel medesimo albo, nonche' i casi di sospensione e cancellazione dallo stesso, al fine di garantire il possesso da parte delle imprese operanti nel settore della bonifica da ordigni bellici inesplosi delle necessarie capacita' tecnico-economiche, in relazione alla tipologia e all'entita' delle opere di bonifica da realizzare.
 
Art. 4

Categorie e classifiche di iscrizione

1. Le imprese sono iscritte in un unico elenco secondo le categorie di attivita' di cui al comma 2 e classificate secondo il valore dell'importo delle attivita' eseguibili di cui al comma 3.
2. Le categorie di iscrizione al presente albo sono cosi' individuate:
a) bonifica terrestre (B. TER);
b) bonifica subacquea (B. SUB);
c) bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondita'.
3. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo delle attivita' eseguibili:
I. fino a 50.000 euro;
II. fino a 250.000 euro;
III. fino a 500.000 euro;
IV. fino a 1.000.000 euro;
V. fino a 2.500.000 euro;
VI. fino a 4.000.000 euro;
VII. oltre 4.000.000 euro.
Ai soli fini della quantificazione del fatturato che l'impresa deve dimostrare di possedere per comprovare il rispetto del requisito di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'importo della classifica VII (illimitato) e' convenzionalmente stabilito in euro 10.000.000.
4. L'iscrizione abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire le attivita' di bonifica per le categorie di iscrizione e per un importo massimo complessivo corrispondente alla classifica riconosciuta, incrementata di un quinto.
 
Art. 5

Comitato tecnico consultivo

1. Presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio, e' istituito un Comitato tecnico consultivo, composto da un rappresentante del Ministero della difesa, con funzioni di presidente, e dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, che esprime parere tecnico, obbligatorio e vincolante, in ordine all'adozione dei provvedimenti di iscrizione nell'albo, di mantenimento della stessa in sede di verifica biennale, di sospensione, di cancellazione, di modifica della categoria o della classifica di iscrizione. I componenti del Comitato, designati dai rispettivi Ministeri, sono nominati con determinazione del direttore della Direzione dei lavori e del demanio.
2. Ai componenti del Comitato tecnico, di cui al comma 1, non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.
 
Art. 6

Ufficio per la tenuta dell'albo

1. Ai fini della tenuta dell'albo e per il coordinamento delle attivita' istruttorie e di verifica connesse all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione delle imprese, il Ministero della difesa provvede ad istituire, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, uno specifico ufficio presso il Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio, adottando a tal fine le adeguate misure organizzative di carattere compensativo.
2. L'ufficio albo svolge, inoltre, attivita' di supporto in favore del Comitato tecnico di cui all'articolo 5.
 
Art. 7

Verifiche e ispezioni

1. Le attivita' istruttorie di verifica e ispettive volte ad accertare il possesso da parte delle imprese dei previsti requisiti vengono effettuate dalle competenti articolazioni del Ministero della difesa in relazione alle peculiarita' della specifica categoria di iscrizione, con il coordinamento dell'Ufficio di cui all'articolo 6.
 
Art. 8

Requisiti d'ordine generale

1. Non sono iscrivibili all'albo le imprese:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o sussiste una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero e' pendente il procedimento per l'applicazione di una delle citate misure di prevenzione, salvo quanto previsto dai commi 3 e 6 del medesimo articolo 67; il divieto opera quando la causa che lo determina riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio e in materia tributaria e finanziaria; e' comunque causa di non iscrivibilita' la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18, nonche' per reati finanziari; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa'. Il divieto in ogni caso non opera quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno commesso gravi infrazioni motivatamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e) che, secondo motivata valutazione dell'amministrazione militare che ha impartito le relative prescrizioni tecniche, hanno agito con dolo o colpa grave nell'esecuzione delle attivita' di bonifica affidate, o hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono, gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
g) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, o ai fini dell'eventuale rilascio dell'attestazione SOA;
h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilite; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
2. L'impresa che richiede l'iscrizione attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il richiedente non e' tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione.

Note all'art. 8:
- L'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 aprile
1942, n. 81, aggiunto dall'articolo 33, comma 1, lettera
h), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fa
riferimento al caso del concordato preventivo con
continuita' aziendale.
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226:
«Art. 6 (Tipologia delle misure e loro presupposti). -
1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano
pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere
applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto,
ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di
soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di
residenza o di dimora abituale o in una o piu' Province.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non
sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica
puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale».
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta delle
parti). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono
chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella
misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta».
- Si riporta, per la parte di interesse, il testo
dell'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 30 aprile 2004, n. L 134:
«Art. 45 (Situazione personale del candidato o
dell'offerente). - 1. E' escluso dalla partecipazione ad un
appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con
sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice
e' a conoscenza, per una o piu' delle ragioni elencate qui
di seguito:
a) partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione
comune 98/773/GAI del Consiglio;
b) corruzione, quale definita rispettivamente
all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997
ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune
98/742/GAI del Consiglio;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) riciclaggio dei proventi di attivita' illecite,
quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE
del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' illecite.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 10, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100:
«Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture). - 1. (Omissis).
10. E' istituito il casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso
l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5
disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, nonche' le modalita' di
funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio,
prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e
gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti
scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di
conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti,
nonche' un archivio per la pubblicazione di massime tratte
da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni
urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di
rapporti di lavoro a tempo parziale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2002, n. 225, e convertito,
con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 22 novembre
2002, n. 266:
«Art. 2 (Norme in materia di appalti pubblici). - 1.
(Omissis).
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano
convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di
regolarita' contributiva».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
 
Art. 9

Requisiti di ordine speciale

1. Sono requisiti d'ordine speciale in base ai quali e' operata l'attribuzione della categoria e della classifica:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata direzione tecnica;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) personale qualificato;
e) idoneita' tecnica pregressa.
2. Il livello di capacita' economica e finanziaria e' dimostrato attraverso:
a) referenze rilasciate da istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) fatturato, riferito al quinquennio fiscale antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore a 1,5 volte l'importo della classifica di iscrizione richiesta.
3. Il fatturato di cui al comma 2, lettera b), e' dimostrato, da parte delle ditte individuali e dalle societa' di persone, attraverso le dichiarazioni annuali IVA e le relative ricevute di presentazione, mentre da parte delle societa' di capitali, mediante i bilanci riclassificati in conformita' delle direttive europee e le relative note di deposito.
4. Il requisito della capacita' di direzione tecnica e' ritenuto soddisfatto solo nel caso in cui sia presente nell'organico almeno un direttore tecnico in possesso della qualifica di dirigente tecnico B.C.M., ovvero tale qualifica sia posseduta dal titolare dell'impresa individuale o da uno dei soci di societa' di persone.
5. L'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e' valutata in base alla disponibilita' dei dispositivi e mezzi specificati negli allegati «A», «B» e «C» nelle quantita' ivi indicate in relazione alle singole classifiche. I predetti allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
6. L'attrezzatura tecnica indicata negli allegati «A», «B» e «C», valutabile ai fini della qualificazione, e' esclusivamente quella di cui l'impresa dispone a titolo di proprieta' o locazione finanziaria, circostanza della quale dovra' essere prodotta prova documentale.
7. Le risorse di personale qualificato sono valutate con riguardo alla presenza in organico delle professionalita' indicate negli allegati «A», «B» e «C», secondo le dotazioni ivi specificate in relazione alle singole classifiche.
8. Ai fini della valutazione delle risorse di personale qualificato l'impresa istante produce copia conforme all'originale del Libro unico del lavoro.
9. Le imprese che richiedono l'iscrizione nella categoria bonifiche terrestri devono possedere un sistema di qualita' aziendale conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000. Le imprese che richiedono l'iscrizione nella categoria bonifica subacquea e bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondita' devono rispettare la norma UNI 11366, inerente la sicurezza e la tutela della salute nelle attivita' subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria.
10. L'idoneita' tecnica pregressa e' ritenuta sussistente se vengono accertate le seguenti condizioni:
a) esecuzione di servizi di bonifica da ordigni bellici, realizzati nel quinquennio antecedente alla domanda di iscrizione e ascrivibili alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione, per un valore complessivo non inferiore all'importo della classifica richiesta, comprovati mediante certificati di buona esecuzione delle prestazioni da parte dei committenti o analoghe attestazioni;
b) esecuzione di un unico servizio di bonifica da ordigni bellici, ovvero di due o tre servizi, realizzati nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione e ascrivibili alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione, comprovati mediante certificati di buona esecuzione delle prestazioni da parte dei committenti o analoghe attestazioni, di importo rispettivamente non inferiore al venticinque per cento, al quaranta per cento e al cinquanta per cento dell'importo della classifica richiesta.
11. I servizi di cui al presente decreto sono utilizzati ai fini della iscrizione all'albo soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa aggiudicataria, affidataria o subappaltatrice.
12. Le imprese che presentano istanza per l'iscrizione alla classifica I non sono tenute a dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettera b), e 10.
13. Costituisce, altresi', condizione per l'iscrizione all'albo la produzione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, della dichiarazione con la quale la medesima impresa assume l'impegno a sottoscrivere, in relazione alle singole commesse che le vengono affidate, polizze assicurative per responsabilita' civile verso terzi per l'attivita' di bonifica, con massimale commisurato al rischio dell'intervento.

Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230.
 
Art. 10

Iscrizione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

1. Le imprese stabilite in altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, presentano la documentazione, richiesta per l'iscrizione ai sensi del presente decreto, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita' al testo originale in lingua madre. Il personale preposto alla direzione tecnica e quello per il quale e' richiesta una specifica professionalita' tecnica, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e d), dovra' essere in possesso delle qualifiche di cui agli allegati «A», «B» e «C».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 47 (Operatori economici stabiliti in Stati
diversi dall'Italia). - 1. Agli operatori economici
stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea,
nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo
sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4
dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di
diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali
siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano
la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di
reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime
condizioni richieste alle imprese italiane.
(Omissis).».
 
Art. 11

Procedimento di iscrizione

1. L'impresa che intende ottenere l'iscrizione all'albo inoltra, anche a mezzo posta elettronica certificata - PEC, specifica istanza all'ufficio albo del Ministero della difesa secondo il modello pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa. L'istanza deve essere corredata da autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalla quale risulti che nell'oggetto delle attivita' e' ricompresa la bonifica da ordigni bellici inesplosi.
2. Il procedimento per l'iscrizione all'albo deve concludersi nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine, l'istanza stessa si intende rigettata. In caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, il termine e' sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'Amministrazione e l'adempimento da parte dell'istante. Tale sospensione non puo' comunque superare complessivamente i novanta giorni.
3. L'iscrizione all'albo determina l'attribuzione della qualifica di impresa specializzata ai fini dell'effettuazione dell'attivita' di bonifica preventiva e sistematica di cui all'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 177 del 2012. Tale idoneita' e' soggetta a verifica biennale previa istanza dell'impresa da presentare, secondo le modalita' di cui al comma 1, almeno novanta giorni prima della scadenza biennale. La mancata presentazione dell'istanza implica rinuncia all'iscrizione e comporta la cancellazione dall'albo.
4. Il legale rappresentante dell'impresa iscritta e' tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ufficio albo di ogni variazione relativa alla proprieta', al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese, ovvero della fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo ivi inclusa la locazione di azienda.
5. L'impresa puo' chiedere variazioni con riguardo alla categoria o alla classifica di iscrizione di cui all'articolo 4, fornendo documentazione relativa al possesso dei requisiti di capacita' tecnica ed economica che danno titolo alla modifica richiesta.

Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazz. Uff. 30
aprile 2008, n. 101, S.O., e' stato modificato
dall'articolo 1 della legge n. 177 del 2012, riportato
nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Obbligo d'informazione da parte delle imprese

1. Le imprese iscritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento, la perdita di uno dei requisiti di ordine generale nonche' la perdita o la riduzione di uno dei requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 8 e 9, comma 1, lettere a), b). c) e d), a mezzo posta elettronica certificata - PEC ai fini delle determinazioni di cui agli articoli 13 e 14.
 
Art. 13

Sospensione

1. L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo puo' essere sospesa per un periodo di tempo, da un minimo di tre mesi a un massimo di dodici mesi, nei seguenti casi:
a) inadempienza all'obbligo di informazione di cui all'articolo 12;
b) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' delle norme inerenti l'assicurazione relativa agli infortuni sul lavoro;
c) accertata violazione, di non rilevante gravita', delle norme tecniche di esecuzione dell'attivita' di bonifica emanate dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 22, comma, 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010;
d) venir meno in modo significativo di uno dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d).
2. La sospensione puo' essere revocata quando l'impresa dimostra che sono cessate le cause che la hanno determinata. La decisione sull'istanza di revoca della sospensione e' assunta entro trenta giorni.

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'articolo 22, comma, 1, lettera
c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010, si veda
nelle note all'articolo 1.
 
Art. 14

Cancellazione

1. La cancellazione delle imprese dall'albo e' disposta nei seguenti casi:
a) cessazione di attivita';
b) richiesta di cancellazione presentata dall'impresa interessata;
c) accertata non veridicita' delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione o del mantenimento della stessa;
d) perdita di uno dei requisiti d'ordine generale di cui all'articolo 8, fatta eccezione per le procedure concorsuali per le quali sia consentita la prosecuzione dell'attivita' di impresa, richiesti per l'iscrizione all'albo;
e) dolo o colpa grave nell'esecuzione delle prestazioni;
f) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio e in materia tributaria e finanziaria, nonche' sentenza passata in giudicato di condanna non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
g) reiterata violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' delle norme inerenti l'assicurazione relativa agli infortuni sul lavoro;
h) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle vigenti disposizioni in materia ambientale;
i) reiterata o grave violazione delle norme tecniche di esecuzione dell'attivita' di bonifica emanate dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 22, comma, 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010;
j) mancata presentazione dell'istanza di verifica biennale, di cui all'articolo 11, comma 3.
2. Nei casi di sospensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e d), se la ditta entro il termine del periodo di sospensione non produce prova di aver sanato la causa che ha dato luogo al provvedimento, si procede d'ufficio alla cancellazione dall'albo.

Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 22, comma, 1, lettera
c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010, si veda
nelle note all'articolo 1.
 
Art. 15

Procedimento di sospensione e cancellazione dall'albo

1. I provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14 sono preceduti dalla comunicazione da parte del dirigente responsabile alle imprese dei fatti addebitati, corredata dalle relative motivazioni, con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, eventualmente corredate da documentazione. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni, ovvero nel caso in cui le stesse non sono accolte, e' disposta la sospensione o la cancellazione dall'albo.
2. Avverso il provvedimento di sospensione o cancellazione dall'albo e' ammesso l'esperimento degli ordinari ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
3. L'impresa nei cui confronti e' stata disposta la cancellazione dall'albo puo' presentare domanda di reiscrizione non prima di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di cancellazione.
 
Art. 16

Tutela della riservatezza

1. I dati acquisiti nell'ambito dell'attivita' di tenuta dell'albo sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
 
Art. 17

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le attivita' previste dal presente regolamento sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Roma, 11 maggio 2015

Il Ministro della difesa: Pinotti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2015 Difesa, foglio n. 1374
 
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