Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 maggio 2015
Individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi ferroviari di competenza regionale e locale.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
Visti, in particolare, l'art. 30, che dispone che ogni Stato membro designi uno o piu' organismi responsabili dell'applicazione del regolamento stesso, e l'art. 32, che fa carico agli Stati membri di definire il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni stabilite dal citato regolamento, individuando le fattispecie sanzionabili, l'entita' delle sanzioni, le procedure per l'applicazione, introducendo, altresi', oneri informativi a favore dei passeggeri e diritti specifici in occasione di ritardi, soppressioni di treni e mancate coincidenze e statuendo, inoltre, una serie di disposizioni per le persone con disabilita' e per le persone a mobilita' ridotta;
Visto il decreto legislativo del 17 aprile 2014, n. 70, recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento n. 1371/2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 103 del 6 maggio 2014;
Visto l'art. 3 del citato decreto n. 70 del 2014, che individua l'organismo di controllo, di cui all'art. 30 del richiamato regolamento, nell'Autorita' di regolazione dei trasporti, assegnandole in via esclusiva la competenza per lo svolgimento delle funzioni relative all'applicazione del regolamento medesimo, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri;
Visto, altresi', l'art. 4 che stabilisce che ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo all'impresa ferroviaria, trascorsi trenta giorni dalla presentazione puo' presentare un reclamo all'organismo di controllo per presunte infrazioni al citato regolamento n. 1371/2007;
Visto, in particolare, il comma 5 del predetto art. 4 che dispone che, per i servizi di competenza regionale e locale, i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni, le quali provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, all'Autorita' di regolazione dei trasporti con periodicita' mensile;
Visto il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario emanato dall'Autorita' di regolazione dei trasporti in data 4 luglio 2014, ed in particolare l'art. 3, comma 4, che prevede che le norme relative alla presentazione del reclamo all'Autorita' si applicano anche ai reclami inoltrati dalle competenti strutture regionali, come individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Viste le indicazioni fornite dalle singole regioni, che hanno individuato le strutture competenti ad espletare le suddette funzioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1

1. Sono individuate le seguenti strutture regionali deputate a ricevere i reclami per i servizi di competenza regionale e locale, a seguito di presunte infrazioni al regolamento (CE) n. 1371/2007, secondo le specifiche disposizioni procedurali contenute nel decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70:
a) regione Abruzzo: dipartimento trasporti, mobilita', turismo e cultura - viale Bovio n. 425 - 65124 Pescara;
b) regione Basilicata: dipartimento ambiente, territorio, infrastrutture, opere pubbliche e trasporti - ufficio trasporti - corso Garibaldi n. 139 - 85100 Potenza;
c) regione Calabria: dipartimento infrastrutture - settore trasporti - via Mole' n. 79 - 88100 Catanzaro;
d) regione Campania: direzione generale per la mobilita' - centro direzionale is. c3 - 80143 Napoli;
e) regione Emilia-Romagna: servizio ferrovie - viale Aldo Moro n. 30 - 40125 Bologna;
f) regione Friuli-Venezia Giulia: direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, universita' - servizio mobilita' - via Giulia n. 75/1 - 34126 Trieste;
g) regione Lazio: direzione regionale territorio, urbanistica, mobilita' e rifiuti - area trasporto ferroviario e ad impianti fissi - viale del Tintoretto n. 432 - 00147 Roma;
h) regione Liguria: dipartimento trasporti, porti, lavori pubblici ed edilizia - settore trasporti - via D'Annunzio n. 111 - 16100 Genova;
i) regione Lombardia: direzione generale infrastrutture e mobilita' -piazza Citta' di Lombardia n. 1 - 20124 Milano;
l) regione Marche: viabilita' regionale e gestione del trasporto - via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona;
m) regione Molise: direzione area quarta - servizio mobilita' - ufficio gestione servizi ferroviari ed impianti fissi - viale Elena n. 1 - 86100 Campobasso;
n) regione Piemonte: direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica. Settore A18-240 - servizi di trasporto pubblico - corso Stati Uniti n. 21 - 10128 Torino;
o) regione Puglia: ufficio controllo e regolarita' esercizio trasporto pubblico locale c/o servizio programmazione e gestione del trasporto pubblico locale - via G. Gentile n. 52 - 70126 Bari;
p) regione Sardegna: direzione generale dell'assessorato regionale dei trasporti - via XXIX Novembre 1847 n. 41 - 09123 Cagliari;
q) regione Sicilia: assessorato delle infrastrutture e della mobilita' - dipartimento delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti - servizio 4 - trasporto ferroviario regionale - via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo;
r) regione Toscana: direzione generale politiche mobilita', infrastrutture e trasporto pubblico locale;
s) regione Umbria: ambito di coordinamento: territorio, infrastruttura e mobilita' - piazza Partigiani n. 1 - 06121 Perugia;
t) regione Valle D'Aosta: dipartimento trasporti aeroporto e ferrovie - 32, loc. Autoport - 11020 Pollein (Aosta);
u) regione Veneto: dipartimento riforma settore trasporti - sezione mobilita' - ufficio ferroviario - Calle Priuli Cannareggio n. 99 - 30121 Venezia;
v) provincia autonoma di Bolzano: agenzia provinciale per la mobilita' - via Renon n. 10/d - 39100 Bolzano;
z) provincia autonoma di Trento: servizio trasporti pubblici - piazza Dante n. 15 - 38122 Trento.
2. Le regioni trasmettono, con periodicita' mensile, all'Autorita' di regolazione dei trasporti i reclami di cui al comma 1, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.
 
Art. 2

1. I reclami possono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica e posta ordinaria. Ogni regione pubblica sul proprio sito internet tutti gli indirizzi cui trasmettere i reclami, ogni indicazione utile alla presentazione degli stessi, inclusa la modulistica da utilizzare, nonche' eventuali cambi di competenza dell'ufficio, di denominazione o di indirizzo indicati nel presente decreto, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.
2. Per i servizi di competenza regionale e locale, ogni regione e' tenuta, altresi', a dare ampia diffusione alle procedure relative all'iter di segnalazione di presunte infrazioni al regolamento europeo da parte delle imprese ferroviarie.
Roma, 29 maggio 2015

Il Ministro: Delrio
 
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