Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 giugno 2015
Tariffe e modalita' tecniche relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero presenti in acque internazionali e per l'attivita' ispettiva di monitoraggio delle stesse.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visti i regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 ed 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 concernenti l'igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine animale nonche' i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e sui mangimi e sugli alimenti in relazione alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, recante la disciplina dei controlli in materia di sicurezza alimentare e di applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e successive modificazioni, recante la disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 2009», in particolare l'art. 48:
commi da 1 a 3, secondo cui: «il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani» (comma 1); «gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'Allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194» (comma 2); «sono altresi' a carico degli operatori tutti gli oneri derivanti dall'esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di attivita' di verifica ispettiva di monitoraggio» (comma 3);
comma 4, che demanda ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia, la determinazione «sulla base del costo effettivo del servizio» delle «tariffe per le attivita' di cui al comma 3 e le relative modalita' di versamento»;
Ritenuto pertanto che occorre dare attuazione al predetto art. 48, commi 3 e 4;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare l'art. 30, comma 5, relativamente alla riassegnazione delle somme;

Decreta:

Art. 1
Disposizioni generali

1. Il presente decreto stabilisce le tariffe relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute, di seguito «Ministero», per le ispezioni finalizzate al riconoscimento rese a richiesta e utilita' degli operatori interessati, nonche' per le attivita' di verifica ispettiva di monitoraggio, di iniziativa del Ministero, delle navi officina e delle navi frigorifero che si trovano in acque internazionali, di seguito «navi».
2. Fermo restando le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e successive modificazioni, di seguito «d.lgs. n. 194 del 2008», per le prestazioni di cui al comma 1 si applicano le tariffe riportate nell'Allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le tariffe dell'Allegato I sono aggiornate, ogni due anni con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 194 del 2008 e in particolare, l'art. 4, comma 2 del medesimo decreto relativamente ai controlli supplementari da effettuarsi a seguito della notifica del sistema di allarme rapido di cui all'art. 50, regolamento (CE) n. 178/2002.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Riconoscimento

1. Gli operatori interessati al riconoscimento provvedono al pagamento degli oneri di cui all'Allegato A, sezione 7, del d.lgs. n. 194 del 2008 e delle tariffe di cui all'Allegato I del presente decreto per l'attivita' ispettiva finalizzata al riconoscimento secondo le modalita' previste dall'art. 6.
2. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. La visita e' effettuata entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla ricezione dell'istanza.
3. Nel provvedimento di riconoscimento definitivo e' indicata la frequenza delle successive verifiche ispettive di monitoraggio, che puo' variare da un sopralluogo ogni cinque anni sino a un sopralluogo all'anno.
4. Per le navi riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente decreto il Ministero dispone i controlli ufficiali secondo la frequenza di cui al comma 3.
 
Art. 3
Verifiche ispettive di monitoraggio

1. Il Ministero comunica agli operatori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, la necessita' di procedere alle ispezioni. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione gli operatori versano le tariffe dovute secondo le modalita' previste dall'art. 6. La visita sara' effettuata dopo la presentazione dell'attestazione di pagamento; in caso di mancato pagamento il Ministero avvia il procedimento di decadenza del riconoscimento.
 
Art. 4
Durata della missione

1. Le missioni durano ordinariamente tre giorni. In tal caso, si applicano le tariffe di cui alla Tabella A dell'Allegato I. Per ciascun giorno successivo al terzo, fino ad un massimo di cinque giorni, si applicano le tariffe di cui alla Tabella B dell'Allegato I.
2. La missione e' effettuata da due unita' di personale del Ministero.
 
Art. 5
Versamento tariffe

1. Le somme relative alle tariffe di cui agli articoli 1 e 3, sono versate dagli operatori interessati al capo XX - capitolo n. 2583 - dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato, mediante bonifico intestato alla competente Tesoreria provinciale dello Stato riportando nella causale del versamento il riferimento all'art. 2 o all'art. 3 del presente decreto per la quale lo stesso viene effettuato.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate mediante uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, per la copertura dei costi relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della salute ai sensi del presente decreto.
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 3 giugno 2015

Il Ministro della salute: Lorenzin
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
 
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