Gazzetta n. 132 del 10 giugno 2015 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 3 giugno 2015
Individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato.


IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n.410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprieta' dello Stato;
Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;
Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprieta' dello Stato;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1

Sono di proprieta' dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5

Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
 
Art. 6

Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprieta' dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2015

Il direttore: Reggi
 
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