Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 maggio 2015
Individuazione dei criteri per la designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali e centrale.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita;
Visto il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, concernente la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Visto l'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo il quale prevede che un componente effettivo ed uno supplente di ciascuna delle sezioni delle commissioni censuarie locali siano scelti dal Presidente del Tribunale competente fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei comuni della provincia autonoma di Bolzano;
Visto l'art. 7, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 198 del 2014 il quale dispone che fanno parte di ciascuna sezione della commissione censuaria centrale due componenti e i relativi supplenti designati dall'ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
Acquisita l'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del23 aprile 2015;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1 Il presente decreto disciplina i criteri per la designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dei componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, di seguito «decreto legislativo».
 
Art. 2
Designazione dei componenti
delle commissioni censuarie locali

1. Le designazioni dei componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali sono effettuate fra i dipendenti di ruolo dei comuni che ricadono nell'ambito territoriale di competenza della commissione stessa, in possesso della laurea di ingegneria, architettura, statistica, economia, agronomia, o lauree equivalenti, o del diploma di geometra, perito edile, agrotecnico, o diplomi equivalenti, ovvero fra soggetti che svolgono o abbiano svolto attivita' di coordinamento o di supporto tecnico degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, edilizia o tributaria, presso i medesimi comuni o le loro forme associative.
2. Le designazioni sono effettuate previa consultazione degli enti locali interessati e garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei comuni della provincia autonoma di Bolzano.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, l'ANCI, per ciascuna sezione di ogni commissione censuaria locale, designa almeno quattro componenti dotati di esperienza professionale coerente con le competenze della sezione stessa e comunica le designazioni al Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la rispettiva commissione censuaria locale, dandone notizia al direttore regionale richiedente. Il Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la rispettiva commissione censuaria locale opera la scelta di un componente effettivo e di uno supplente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo.
4. Le comunicazioni sono effettuate, di norma, tramite PEC.
 
Art. 3
Designazione dei componenti
della commissione censuaria centrale

1. Le designazioni dei componenti della commissione censuaria centrale sono effettuate fra professori universitari, fra dipendenti comunali con qualifica dirigenziale, o fra esperti in materia di catasto, di economia, di estimo rurale ed urbano o di statistica ed econometria.
2. Entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate, l'ANCI, per ciascuna sezione della commissione censuaria centrale, designa due componenti effettivi e due componenti supplenti dotati di esperienza professionale coerente con le competenze della sezione stessa e comunica le designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La comunicazione e' effettuata, di norma, tramite PEC.
 
Art. 4
Requisiti e cause di incompatibilita'

1. I soggetti designati ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto devono possedere i requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legislativo.
2. Per i soggetti designati non devono sussistere cause di incompatibilita' di cui all'art. 11 del decreto legislativo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2015

Il Ministro: Padoan
 
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