Gazzetta n. 125 del 1 giugno 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Comunicato relativo all'adozione del decreto Presidente del Consiglio dei ministri n. 3 del 19 maggio 2015, concernente il «Regolamento che modifica i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1/2011, n. 4/2012, n. 1/2012 e 6/2009».



In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 maggio 2015, n. 3 e' stato adottato il «Regolamento che modifica il DPCM 23 marzo 2011, n. 1, il DPCM 26 ottobre 2012, n. 4, il DPCM 20 luglio 2012, n. 1 ed il DPCM 12 giugno 2009, n. 6».
Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il 10 giugno 2015.
Si riporta di seguito il testo dell'art. 45, comma 2, del DPCM n. 1/2011 - cosi' come modificato dall'art. 6 del presente decreto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2011, n. 78:

«Art. 45.
Doveri particolari

1. (Omissis).
2. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio di cui devono essere assunte le dichiarazioni nel corso di un procedimento giudiziario sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri se ritengono che il loro esame o il loro interrogatorio o ogni altro atto giudiziario cui sono chiamati abbia ad oggetto fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato a norma del regolamento emanato ai sensi dell'art. 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ai sensi della normativa vigente.».
 
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