Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 13 maggio 2015
Sanzioni sul materiale soggetto a deposito legale.


IL DIRETTORE GENERALE
delle biblioteche e istituti culturali

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 recante «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico»;
Visto l'art. 5 della legge sopra citata, rubricato «numero di copie e soggetti depositari» ed in particolare, i commi 1 e 3, lettera f);
Visto l'art. 7 della legge medesima, rubricato «Sanzioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, concernente il «Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico»;
Visti l'art. 42 del suddetto Regolamento che prevede la costituzione di una Commissione con compiti consultivi, di controllo e di monitoraggio dell'attuazione della legge n. 106 del 2004 e i successivi artt. 43, 44 e 45 relativi rispettivamente alle sanzioni amministrative e alla procedura di accertamento dell'inadempimento del deposito legale;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2007 che ha istituito la Commissione sul deposito legale;
Visti gli esiti dell'indagine svolta dalla Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali sull'andamento del deposito legale nelle biblioteche pubbliche statali e in quelle regionali;
Visto il decreto del Direttore generale 5 giugno 2013 con il quale e' stato costituito il Gruppo di lavoro con il compito di individuare una procedura applicabile dalle biblioteche statali per l'attivita' sanzionatoria prevista dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 352 del 2006, che possa essere utilizzata anche dalle Regioni;
Considerate le risultanze cui e' pervenuto il Gruppo di lavoro suddetto nelle sedute del 2 luglio, 26 settembre e 27 novembre 2013, e del 5 marzo e 19 giugno 2014;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale», in particolare il Capo I «Sanzioni amministrative».

Decreta:

Art. 1

La Biblioteca nazionale centrale che rileva l'inadempienza da parte del soggetto obbligato al deposito legale invia la diffida di cui all'art. 44 comma 1 del D.P.R. n. 252/2006 utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione generale, calcolando l'ammontare della sanzione in base al valore commerciale dei documenti ed al numero di copie non depositate (fino a due per ciascun documento).
 
Art. 2

Nel caso di volume privo di valore commerciale dichiarato si fara' riferimento all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.
 
Art. 3

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della diffida, la Biblioteca trasmette il processo verbale di accertamento dell'inadempimento alla Direzione generale di settore.
Nel caso in cui, entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della diffida, il soggetto obbligato abbia adempiuto alla diffida, la Biblioteca, preso atto dell'adempimento tardivo, trasmette il processo verbale di accertamento dell'inadempimento alla Direzione generale, con la sanzione ridotta di un terzo rispetto all'importo inizialmente calcolato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge n. 689/1981 e dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006.
 
Art. 4

Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Il versamento andra' effettuato con bollettino in conto entrate dello stato di previsione delle entrate del Ministero del Tesoro, Tabella 01 - cap. 3680 - Capo 29.
 
Art. 5

Nell'eventualita' che, entro gli stessi tempi, il soggetto obbligato presenti eventuali memorie o controdeduzioni, la Biblioteca ne prende atto e le esamina nel merito. Qualora il soggetto obbligato dimostri di essere in regola, l'istituto procede all'archiviazione del caso.
 
Art. 6

Qualora la Biblioteca valuti non soddisfacenti le controdeduzioni, comunica gli esiti all'Ufficio contenzioso della Direzione generale, che procede all'ingiunzione nei confronti dell'evasore comunicandogli l'ammontare della sanzione dovuta, stabilito dalla Biblioteca in base ai criteri di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006, e comunicandogli inoltre le modalita' per il versamento, insieme all'obbligo di consegna degli esemplari mancanti agli istituti depositari, ai sensi dell'art. 44, comma 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
 
Art. 7

Entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento dell'ingiunzione, il soggetto obbligato e' tenuto a pagare la sanzione ed a consegnare gli esemplari dovuti agli istituti depositari, esibendo alla Biblioteca che ha redatto il processo verbale copia delle ricevute del pagamento e del deposito legale effettuato.
 
Art. 8

Il soggetto obbligato, qualora non ritenga di dover procedere al pagamento della sanzione, impugna il provvedimento di ingiunzione presso il Giudice di pace.
 
Art. 9

Qualora la sentenza confermativa della sanzione passi in giudicato, l'Ufficio contenzioso della Direzione generale trasmette la documentazione relativa all'ingiunzione all'organo competente, per l'esecuzione forzata (pagamento sanzione), e ingiunge all'evasore di consegnare gli esemplari dovuti agli istituti depositari.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2015

Il direttore generale: Rummo
 
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