Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 marzo 2015
Revoca e riassegnazione alla regione Basilicata delle risorse ripartite dal decreto 28 dicembre 2012, in materia di realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;
Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;
Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di tali strutture e che prevede la possibilita' per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche;
Visto, altresi', il comma 2, del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, a integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, e 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il comma 6 del citato art. 3-ter, che autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013 e stabilisce che «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione ... all'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro - previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - e' stata applicata proporzionalmente la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;
Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro e' stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211/2011:
esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;
esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;
Dato atto che il su indicato decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla regione Basilicata la somma di euro 1.252.091,28 e all'art. 1, comma 2 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;
Preso atto che con deliberazione di giunta regionale della Basilicata n. 1398 del 29 ottobre 2013 e' stato approvato il programma per l'utilizzo di quota parte delle risorse ripartite dal citato decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, che assegna alla regione Basilicata la somma di € 542.991,50 per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato «Struttura sanitaria alternativa all'OPG per soggetti sottoposti a misura di sicurezza ai sensi dell'art. 3-ter della legge n. 9/2012 nel comune di Montemilone - ASP di Potenza», e riserva una quota pari a € 709.099,78, per la realizzazione di interventi che saranno successivamente proposti dalla regione Basilicata volti a incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e a favorire misure alternative all'internamento;
Preso atto che la regione Basilicata si e' avvalsa della facolta' di modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato art. 3-ter, comma 6, del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni;
Preso atto che la regione Basilicata con deliberazione di giunta regionale n. 1216 del 7 ottobre 2014 approva il programma, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 1.252.011,28, per la realizzazione dei seguenti interventi:
1) «Ristrutturazione di un edificio ex casa mandamentale ubicata in localita' Tinchi del comune di Pisticci, da adibire a struttura sanitaria residenziale per utenti psichiatrici autori di reato - ASL di Matera», per un importo a carico dello Stato di € 931.500,00;
2) «Centro diurno - Ristrutturazione di una parte di fabbricato del P.O. di Lauria, gia' sede di CSM nel comune di Lauria - ASL di Potenza», per un importo a carico dello Stato di € 320.511,28;
Acquisito, verbale prot. n. 152207248 del 12 gennaio 2015, il parere espresso dagli uffici competenti delle Direzioni generali della programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base delle disposizioni e dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, da quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;
Acquisito, prot. n. 8266 del 3 febbraio 2015, il concerto tecnico finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro della salute del 24 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2014, n. 198, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato, dott. Vito De Filippo;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato e' delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi alla materia di sanita' penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Decreta:

Art. 1

Il decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 e' revocato per le motivazioni di cui in premessa.
 
Art. 2

E' approvato il programma di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1216 del 7 ottobre 2014 della Basilicata, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 1.252.011,28, per la realizzazione dei seguenti interventi:
1) «Ristrutturazione di un edificio ex casa mandamentale ubicata in localita' Tinchi del comune di Pisticci, da adibire a struttura sanitaria residenziale per utenti psichiatrici autori di reato - ASL di Matera», per un importo a carico dello Stato di € 931.500,00;
2) «Centro diurno - Ristrutturazione di una parte di fabbricato del P.O. di Lauria, gia' sede di CSM nel comune di Lauria - ASL di Potenza», per un importo a carico dello Stato di € 320.511,28.
 
Art. 3

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonche' le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 200,5 n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, e 23 dicembre 2014, n. 190, e' assegnata alla regione Basilicata la somma di € 1.252.011,28 per la realizzazione dei due interventi di cui all'art. 2.
2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.
 
Art. 4

1. La regione Basilicata trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione dei due interventi di cui all'art. 2.
2. La regione Basilicata da' comunicazione al Ministero della salute dell'indizione delle gare di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2015

Il Sottosegretario di Stato: De Filippo
 
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