Gazzetta n. 113 del 18 maggio 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 maggio 2015
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti attuatori degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 249).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: «Ordinanza di protezione civile finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 160 del 21 marzo 2014, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti attuatori degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.»;
Considerato che l'art. 1 della sopra citata ordinanza n. 160/2014, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2014, la vigenza di alcune contabilita' speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni;
Viste le note, rispettivamente, n. 66531 del 19 dicembre 2014 del Soggetto attuatore della regione Emilia Romagna, n. 81 del 30 dicembre 2014 del Soggetto attuatore della regione Campania, n. 7840 dell'8 gennaio 2015 del Soggetto attuatore della regione Lazio e n. 1 del 26 gennaio 2015 del Soggetto attuatore della Regione Calabria, con cui viene rappresentato che sussistono tuttora pagamenti sospesi a causa di inadempienze amministrative, di sequestri cautelari da parte della Procura della Repubblica e di contenziosi in atto;
Vista la nota n. 1 del 14 gennaio 2015 con cui il Soggetto attuatore del centro di Mineo, nel comunicare che al 31 dicembre 2014 ha concluso le attivita' solutorie di propria competenza, segnala che nella contabilita' speciale al medesimo intestata sono rimaste somme per euro 126,34;
Ravvisata, quindi, la necessita' di prorogare il termine del mantenimento di alcune contabilita' speciali intestate ai Soggetti attuatori delle regioni Campania, Emilia-Romagna e Lazio, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, onde evitare ulteriori rallentamenti delle procedure di liquidazione delle somme dovute e scongiurare i conseguenti contenziosi;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Per consentire l'espletamento delle attivita' solutorie di rispettiva competenza, i Soggetti attuatori, delle regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Lazio, nominati dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, titolari delle contabilita' speciali n. 5620, n. 5607, n. 5615 e n. 5598, sono autorizzati a mantenere aperte le predette contabilita' fino al 31 dicembre 2015.
 
Art. 2

1. Il Soggetto attuatore del centro di Mineo, titolare della contabilita' speciale n. 5633, provvede a versare la somma di euro 126,34 all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno. All'esito della sopra citata attivita', il Soggetto attuatore trasmette al medesimo Dipartimento una relazione conclusiva delle attivita' espletate, corredata della rendicontazione delle spese sostenute, cosi come presentata alla ragioneria territoriale competente, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La lettera d) del comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012 e' abrogata.
3. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012 e' cosi sostituito: «6. A seguito della chiusura delle contabilita' speciali intestate ai soggetti attuatori le risorse residue vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'interno.».
 
Art. 3

1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.»
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2015

Il Capo del Dipartimento
Curcio
 
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