Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2015 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 20 febbraio 2015
Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, revoca e finalizzazione di risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Delibera n. 21/2015).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa", e in particolare l'art. 9, che prevede contributi per la realizzazione di alcune tipologie di interventi di trasporto rapido di massa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante "Devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", e visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 1, commi 304 e 305, ha istituito il "Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale", con una dotazione di complessivi 353 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2010, di cui il 50 per cento per gli interventi di cui al citato art. 9 della legge n. 211/1992 (trasporto rapido di massa);
Visto il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, concernente "disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie", convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che, nel prevedere all'art. 5 riduzioni di autorizzazioni di spesa, nell'allegato ha azzerato la dotazione del suddetto Fondo;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 63, commi 12 e 13, ha ripristinato le risorse ridotte con il citato decreto-legge n. 93/2008;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32:
ai commi da 2 a 4 individua le tipologie di finanziamenti revocabili;
al comma 6 stabilisce che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e da iscrivere in bilancio affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ("Fondo revoche");
al comma 6-bis prevede che le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul medesimo "Fondo revoche";
al comma 7 prevede che questo Comitato stabilisca la destinazione delle risorse che affluiscono al "Fondo revoche" per la realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)", come modificato dall'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale prevede:
che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per accelerare gli interventi per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane in aree urbane, il CIPE individui, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211 e quelli da revocare ai sensi, tra l'altro, del citato decreto-legge n. 112/2008, che, alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilita', non fossero stati affidati con apposito bando di gara;
che le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'art. 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Fondo revoche) e sono finalizzate da questo Comitato con priorita' per la metrotranvia di Milano-Limbiate e per quelle di Padova e di Venezia;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni", la quale prevede:
all'art. 1, comma 5, che, in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le citta' metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla stessa legge;
all'art. 1, comma 12, che le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la citta' metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103, sono costituite alla data di entrata in vigore della stessa legge nel territorio delle province omonime;
all'art. 1, comma 16, che il 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno;
all'art. 1, comma 44, che, a valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, alla citta' metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla citta' metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo, nonche', ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, ulteriori funzioni fondamentali;
all'art. 1, comma 47, che spettano alla citta' metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia;
Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 91 (G.U. n. 120/2012), con la quale questo Comitato, per la realizzazione dei nuovi interventi di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ha approvato il programma d'interventi finanziato nel limite delle risorse disponibili di cui al citato art. 63 del decreto legge n. 112/2008, tenendo conto dei criteri di gestione della graduatoria delle opere finanziabili esposti nella stessa delibera n. 91/2011;
Vista la delibera 18 marzo 2013, n. 25, con la quale, tra l'altro, l'intervento del comune di Bologna denominato "Metrotranvia di Bologna: opere di completamento lotto "stazione FS-P.zza Maggiore'", e' stato espunto dal programma d'interventi approvato con la citata delibera n. 91/2011 e gli interventi finanziabili del programma stesso sono stati individuati come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

Viste le note 13 febbraio 2015, n. 5731 e n. 5907, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato, e inviato la relativa relazione istruttoria, dell'argomento "Revoca e finalizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164: interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa - legge n. 211/1992 e ss.mm.ii. - legge n. 133/2008";
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:
che per i seguenti interventi sussistono le condizioni di revocabilita' previste dall'art. 1, comma 88, della citata legge n. 147/2013:

Parte di provvedimento in formato grafico

che, in applicazione del citato art. 1, comma 88, ultimo periodo, della legge n. 147/2013, le risorse da revocare devono essere finalizzate da questo Comitato, con priorita', tra l'altro, per la metrotranvia di Milano-Limbiate;
che la citta' metropolitana di Milano e' il soggetto proponente della suddetta metrotranvia;
Considerato che, ai sensi della sopra citata legge n. 56/2014, art. 1, la citta' metropolitana di Milano e' subentrata il 1° gennaio 2015 in tutti i rapporti, attivi e passivi, della ex provincia di Milano, e ne esercita le funzioni, ivi incluse quelle relative alla metrotranvia di Milano-Limbiate;
Considerato che, trattandosi di somme in perenzione amministrativa le quali, secondo le regole contabili, possono essere reiscritte in bilancio solo in favore del creditore per la finalita' originaria, l'importo di 58.934.983,20 euro, da riassegnare alla Citta' metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano) per la realizzazione dell'intervento relativo alla metrotranvia Milano-Limbiate, quale intervento prioritario di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 147/2013, sara' reiscritto sul pertinente capitolo di bilancio, senza transitare nel Fondo revoche di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 20 febbraio 2015, n. 839, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Gli interventi sottoelencati sono da revocare ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Secondo le priorita' di utilizzo indicate all'ultimo periodo della norma sopra citata, l'importo di euro 58.934.983,20 e' finalizzato, previa reiscrizione sul pertinente capitolo di bilancio, alla realizzazione dell'intervento "Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale Milano Comasina - deposito Varedo", il cui soggetto proponente, coincidente con il soggetto aggiudicatore, e' la citta' metropolitana di Milano.
Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: Renzi
Il Segretario del CIPE: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1167
 
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