Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 aprile 2015
Costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali e diritti reali immobiliari, nonche' conferire o trasferire anche il patrimonio immobiliare delle Universita' statali.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);
Visto, in particolare, il comma 8-ter dell'art. 33 il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge n. 351/2001»), la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari, e che ai predetti fondi possono, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato o diritti reali immobiliari, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinano, altresi', le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote;
Visto il comma 7 dell'art. 33 che prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1, 3 e 4 del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare la parte II, titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di OICR italiani;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 recante il "Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani";
Considerato che, per promuovere la costituzione dei Fondi di cui al citato comma 8 -ter dell'art. 33, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Societa' Investimenti Immobiliari Italiani Societa' di Gestione del Risparmio per azioni (di seguito «InvImIt SGR S.p.A.»), costituita, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio 2013, n. 125, ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all'art. 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 ottobre 2013;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del giorno 1° dicembre 2014 con la quale l'Universita' degli Studi di Bari ha preso atto delle caratteristiche del patrimonio immobiliare da apportare all'istituendo Fondo immobiliare "i3 - Universita'";
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli Studi di Bari in data 19 dicembre 2014, con la quale e' stato approvato il verbale della riunione del 3/4 novembre 2014 in cui e' stato deciso di avviare la costituzione di una Commissione per valutare il conferimento di alcuni cespiti all'istituendo Fondo immobiliare "i3 - Universita'";
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Societa' InvImIt SGR S.p.A. del 23 dicembre 2014 che ha istituito, tra gli altri, il Fondo immobiliare denominato "i3 - Universita'", con l'approvazione del relativo regolamento di gestione;
Considerata l'opportunita' di procedere alla costituzione di un Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali nonche' diritti reali immobiliari, cui potranno essere conferiti o trasferiti, ai sensi del comma 8 ter dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, anche immobili di proprieta' di altri enti pubblici, incluse le Universita' statali, ovvero societa' interamente partecipate da tali soggetti;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e' avviata la procedura di costituzione del Fondo comune di investimento immobiliare denominato "i3 - Universita'", cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali e diritti reali immobiliari, nonche' conferire o trasferire anche immobili ricompresi nel patrimonio immobiliare da reddito di altri enti pubblici, incluse le Universita' statali, ovvero societa' interamente partecipate da tali soggetti.
2. Le modalita' di costituzione del patrimonio del fondo, di partecipazione, le caratteristiche del fondo, riguardanti il patrimonio immobiliare delle Universita' statali, le modalita' di sottoscrizione delle quote da effettuarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le caratteristiche delle quote emesse a fronte dei conferimenti risultano disciplinate nel Regolamento di gestione del Fondo i3 - Universita', istituito da InvImIt SGR S.p.A.
3. InvImIt SGR S.p.A., anche ai sensi del comma 8-ter del citato art. 33: a) gestisce, con oneri a condizioni di mercato, il fondo costituito ai sensi del presente decreto; b) provvede alla selezione delle parti terze, ivi inclusi, se del caso, soggetti cui affidare l'eventuale attivita' di collocamento delle quote emesse.
4. Con successivo decreto verranno conferiti o trasferiti al fondo di cui al comma 1, previa individuazione da parte dell'Agenzia del demanio, uno o piu' immobili di proprieta' dello Stato.
5. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 22 aprile 2015

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1137
 
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