Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 febbraio 2015, n. 41
Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e in particolare il comma 5, nella parte in cui prevede che le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza», ai sensi del quale l'ammissione alla frequenza di uno dei corsi tra il corso superiore di polizia tributaria e il corso superiore di stato maggiore esclude la possibilita' dell'ammissione alla frequenza dell'altro;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, gli articoli 19, comma 2 e 57;
Visto l'articolo 751, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del quale presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze e' svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonche' ufficiali delle Forze armate estere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il proprio decreto 1° aprile 2004, n. 125, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria»;
Ritenuto di modificare le disposizioni regolamentari vigenti, allo scopo di rendere maggiormente selettivo il concorso per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria, nonche' di adeguare l'attivita' didattica alle piu' moderne tecniche di formazione dirigenziale;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 marzo 2014;
Considerato pero', in ordine alle osservazioni formulate dall'Alto Consesso, che il corso rivolto ai capitani in avanzamento non ha natura valutativa ai fini della promozione al grado di maggiore e ha subito, nel tempo, una contrazione nella durata tale da non suggerirne la valorizzazione nell'ambito del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria;
Ritenuto, inoltre, che le modalita' di valutazione del profitto dei frequentatori del corso superiore di polizia tributaria debbano ispirarsi ai moderni canoni della formazione dirigenziale, creando un clima piu' favorevole all'apprendimento e alla crescita professionale;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-5899/UCL del 23 giugno 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita' del corso superiore di polizia tributaria

1. Il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, ha la finalita' di preparare gli ufficiali frequentatori a ricoprire incarichi connotati da elevata complessita' gestionale e organizzativa, in relazione alla particolarita' del contesto istituzionale, alla dimensione della struttura e al livello di responsabilita'.
2. Il superamento del corso superiore costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del T.U. delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo
della Guardia di finanza)e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
La legge 24 ottobre 1966, n. 887 (Avanzamento degli
ufficiali della Guardia di finanza) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274. Si riporta il
testo vigente dell'art. 5:
«Art. 5. - 1. Il corso superiore di polizia tributaria
provvede all'alta qualificazione professionale degli
ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di
finanza, mediante il perfezionamento e il completamento
della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini
dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato
maggiore o di elevato impegno, anche in ambito
internazionale, che richiedono la soluzione di problemi
complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse
umane e organizzative.
2. Alla frequenza del corso superiore di polizia
tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i
tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori
di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente
con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti
colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo
dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al
concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici
dell'ufficiale.
3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli
ufficiali superiori:
a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio,
calcolato a ritroso dal termine di scadenza della
presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o
equivalente;
b) non devono essere, al termine di scadenza della
presentazione delle domande, imputati in procedimenti
penali per delitto non colposo, ne' sottoposti a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una
sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
c) devono essere in possesso di una laurea in
discipline giuridiche o economiche.
4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per
piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo
di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi
al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato
idoneo e classificato nella graduatoria di merito in
soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla
valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede
apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda
della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere
suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza.
5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del
corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per
l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo
programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i
relativi programmi sono approvati con determinazione del
Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.".
Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78) e' pubblicato
nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale 26
marzo 2001, n. 71. Si riporta il testo vigente dell'art.
57:
«Art. 57 (Disciplina del corso superiore di polizia
tributaria). - 1. L'art. 5, della legge 24 ottobre 1966, n.
887, come modificato dall'art. 1 della legge 3 maggio 1971,
n. 320, e dall'art. 3, comma 209, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e' sostituito dal seguente:
1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede
all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del
ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante
il perfezionamento e il completamento della loro
preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento
di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato
impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la
soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella
gestione delle risorse umane e organizzative.
2. Alla frequenza del corso superiore di polizia
tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i
tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori
di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente
con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti
colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo
dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al
concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici
dell'ufficiale.
3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli
ufficiali superiori:
a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio,
calcolato a ritroso dal termine di scadenza della
presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o
equivalente;
b) non devono essere, al termine di scadenza della
presentazione delle domande, imputati in procedimenti
penali per delitto non colposo, ne' sottoposti a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una
sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
c) devono essere in possesso di una laurea in
discipline giuridiche o economiche.
4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per
piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo
di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi
al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato
idoneo e classificato nella graduatoria di merito in
soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla
valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede
apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda
della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere
suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza.
5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del
corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per
l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo
programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i
relativi programmi sono approvati con determinazione del
Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione
del titolo di Scuola di polizia tributaria non sono piu'
previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso
Superiore che verra' bandito in data successiva all'entrata
in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' abrogata la tabella 2 allegata alla
legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge
3 maggio 1971, n. 320.».
La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214. Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3:
«Art.17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
La legge 3 maggio 1971, n. 320 (Modifiche alla legge 24
ottobre 1966 numero 887, sull'avanzamento degli ufficiali
del Corpo della guardia di finanza) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1971, n. 145. Si riporta il
testo vigente dell'art. 4, secondo comma:
«Art. 4 (Omissis). - L'ammissione alla frequenza di uno
dei due corsi previsti nella tabella n. 2 allegata, anche
se verificatasi precedentemente alla entrata in vigore
della presente legge, esclude la possibilita'
dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.».
Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68
(Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78) e' pubblicato nel Supplemento ordinario n. 59 alla
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
La legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e
della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento
delle Forze di polizia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il testo vigente
dell'art. 4:
«Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo
della guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando
l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti
del Corpo in relazione al riordino della pubblica
amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia
economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e
dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni
organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche,
nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo
ordinamento tributario ed ai compiti di natura
economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza
all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi
mediante riordino dei ruoli normale, speciale e
tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la
non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi
ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze
organiche del restante personale. Tale revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed
avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il
numero delle promozioni annue per ciascun grado,
l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo
d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere,
l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i Generali
di corpo d'armata e di divisione, equiparando
correlativamente anche quello del Comandante generale in
carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita'
del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti
gradi; conseguentemente verranno assicurati la
sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il
mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad
attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino
della normativa relativa ai provvedimenti di stato,
realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il
personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze
operative ed al nuovo modello organizzativo previsto
dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta
qualificazione, della disciplina del Corso superiore di
polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il
graduale passaggio dalla vigente normativa a quella
adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8.».
Si riporta il testo vigente dell'art. 19, comma 2, del
citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69:
«Art. 19 (Elementi di giudizio. Documentazione
caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed
obbligatori). - (Omissis).
2. Il superamento del Corso Superiore di Polizia
Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e
successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo
per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad
altri corsi o titoli acquisiti.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.
106. Si riporta il testo vigente dell'art. 751, comma 1:
«Art. 751 (Corso superiore di stato maggiore
interforze) In vigore dal 9 ottobre 2010
1. Presso l'Istituto superiore di stato maggiore
interforze e' svolto il corso superiore di stato maggiore
interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza nonche' ufficiali delle
Forze armate estere.
(Omissis).».
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica) e' pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1997, n. 302. Si riporta il testo vigente
dell'art. 27, commi 3 e 4:
«Art. 27 (Disposizioni in tema di personale
dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del
Consiglio dei ministri). - (Omissis).
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli
articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con
contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra
che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo
e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei
seguenti criteri:
a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al
pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo
conto anche del livello funzionale delle altre
amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti
territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza
locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni
omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace
ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei
Comandi e Reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con
il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi'
previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi
e Reparti individuati e quelle previgenti.».
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
1º aprile 2004, n. 125 (Regolamento concernente la
individuazione delle finalita', degli obiettivi,
dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali
per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2004, n. 112.
Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 4,
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 19, comma 2, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2
Obiettivi del corso superiore di polizia tributaria

1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1, il corso superiore di polizia tributaria si pone gli obiettivi di:
a) sostenere ciascun frequentatore nello sviluppo delle proprie potenzialita', attraverso un percorso di studi, ricerche ed esperienze tesi ad arricchire le capacita' professionali, comportamentali e gestionali necessarie per l'assunzione degli incarichi di destinazione;
b) affermare e consolidare i valori e la cultura della Guardia di finanza, rafforzando nei partecipanti il patto con l'istituzione ed il senso di appartenenza e fedelta';
c) elevare la capacita' di attivazione dei processi di miglioramento ed innovazione delle strategie e delle tecniche utilizzate per il perseguimento delle finalita' istituzionali della Guardia di finanza. A tale fine, nell'ambito del corso superiore di polizia tributaria sono realizzate iniziative di generazione di nuove conoscenze e l'apertura nei confronti del mondo scientifico, accademico e militare, nonche' della societa' civile, sia a livello nazionale che internazionale. A seguito di apposite convenzioni con atenei stipulate ai sensi della normativa vigente, le attivita' didattiche seguite durante la frequenza del corso superiore di polizia tributaria possono dare titolo al riconoscimento di crediti formativi al fine del conseguimento di master universitari.
 
Art. 3
Bando di concorso

1. Al corso superiore di polizia tributaria accedono i vincitori di un concorso per titoli ed esami, indetto annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza ed al quale possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 e che, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, non siano titolati «Istituto superiore di stato maggiore interforze» ovvero frequentatori del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il bando, che viene pubblicato sul foglio d'ordini della Guardia di finanza, stabilisce il numero dei posti a disposizione, i singoli titoli valutabili e il relativo punteggio, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, i programmi di esame, le modalita' di svolgimento delle prove di esame e le cause di esclusione dal concorso per motivi verificatisi dopo l'ammissione ovvero di revoca del giudizio di idoneita' prima dell'inizio del corso.
2. Al corso superiore di polizia tributaria possono partecipare, previe intese con le amministrazioni interessate, ufficiali di altre Forze armate e di polizia, nonche' rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, anche internazionali, sulla base di modalita' stabilite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Note all'art. 3:
Per il testo dell'art. 5, della legge 24 ottobre 1966,
n. 887, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge 3
maggio 1971, n. 320, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'art. 751, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Fasi concorsuali

1. Il concorso di cui all'articolo 3 si articola nelle seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli;
b) prove di esame.
 
Art. 5
Valutazione dei titoli

1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di trenta punti, calcolati sino al centesimo, sono le qualita' morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale.
2. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualita' e doti di cui al comma 1 vengono valorizzati:
a) i giudizi complessivi espressi nella documentazione caratteristica, fino a un massimo di 10 punti;
b) l'esito del corso di formazione o del concorso di ammissione al servizio permanente, fino a un massimo di 5 punti;
c) l'esito dell'avanzamento al grado di maggiore, fino a un massimo di 5 punti;
d) le qualita' fisiche, morali, di carattere e professionali, nonche' le doti intellettuali e di cultura, risultanti dal libretto personale dell'ufficiale, fino a un massimo di 10 punti.
 
Art. 6
Prove di esame

1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria consistono in:
a) una prova scritta in materia di diritto tributario;
b) una prova scritta in materia di tecnica professionale;
c) una prova orale in materia di diritto tributario;
d) una prova orale in materia di tecnica professionale;
e) una prova di lingua inglese.
2. La prova scritta di cui al comma 1, lettera b), consiste nella redazione di atti relativi ad un caso pratico di esecuzione dei compiti di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza.
3. Ogni membro con diritto di voto della commissione giudicatrice di cui all'articolo 7 attribuisce a ciascun candidato, per ognuna delle prove di cui al comma 1, un punteggio in trentesimi.
4. Il punteggio conseguito da ciascun candidato per ognuna delle prove di esame di cui al comma 1 e' determinato calcolando sino al centesimo la media aritmetica dei punteggi di cui al comma 3.
5. Ciascuna delle prove di esame di cui al comma 1 e' superata dal candidato che abbia conseguito almeno diciotto trentesimi. Sono ammessi alle prove orali e di lingua inglese i candidati che abbiano superato entrambe le prove scritte.
6. Al termine delle prove di esame la commissione di cui all'articolo 7, dopo aver espletato le procedure di cui ai commi 3 e 4, calcola per ogni candidato, sino al centesimo:
a) il punteggio complessivo delle prove scritte, costituito dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) il punteggio complessivo delle ulteriori prove, costituito dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere c), d) ed e).
 
Art. 7
Commissione giudicatrice e graduatoria

1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli articoli 5 e 6, e' nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa e' presieduta dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia di finanza, da un colonnello del Corpo e da un professore universitario in diritto tributario. Per lo svolgimento della prova di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), la commissione e' integrata da un esperto di lingua inglese. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza.
2. Prima di procedere all'esame dei titoli posseduti dai candidati e alla somministrazione delle prove di esame, la commissione giudicatrice definisce, in appositi verbali, i criteri cui attenersi nelle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6.
3. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito attribuiti con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6.
4. La graduatoria generale di merito del concorso e' formata in base alla media aritmetica, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui all'articolo 5, il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a) e il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera b). E' data precedenza in graduatoria, a parita' di voto, al concorrente piu' elevato in grado. In caso di ulteriore parita' prevale il candidato con maggiore anzianita' relativa.
5. La graduatoria generale e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.
 
Art. 8
Sede

1. Il corso superiore di polizia tributaria si svolge presso la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza.
2. Ciascun corso e' contraddistinto da un numero d'ordine progressivo.
 
Art. 9
Programma didattico

1. Il corso superiore di polizia tributaria si svolge secondo il calendario e le prescrizioni contenute nel programma didattico, approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
2. Il programma didattico si articola in specifici ed autonomi moduli formativi e in esperienze applicative esterne, tendenti allo sviluppo dei contenuti delle aree di cui all'articolo 10. Per ciascun modulo formativo e esperienza applicativa esterna sono indicati i relativi obiettivi didattici, i contenuti, le modalita' didattiche, la durata e la tipologia di docenza.
 
Art. 10
Aree didattiche

1. Per la realizzazione delle finalita' e degli obiettivi di cui al Titolo I, il corso superiore di polizia tributaria e' strutturato secondo una combinazione equilibrata di competenze, capacita' gestionali e manageriali che attengono alla sfera istituzionale della Guardia di finanza.
2. A tale scopo, il programma didattico di cui all'articolo 9 prevede le seguenti aree didattiche:
a) competenze di base, tra le quali rientrano l'approfondimento delle lingue straniere e delle capacita' informatiche, destinate a completare il bagaglio di conoscenze e abilita' funzionali a una proficua frequenza del corso;
b) comportamenti organizzativi, con il fine di sviluppare nei partecipanti atteggiamenti e capacita' individuali necessari per affrontare problematiche o situazioni organizzative complesse;
c) competenze manageriali, destinate a dotare i frequentatori delle conoscenze, capacita' ed abilita' di natura gestionale, organizzativa, relazionale e strategica necessarie per ricoprire con successo un ruolo di gestore di risorse di qualsiasi natura;
d) competenze professionali, destinate ad arricchire le conoscenze e le esperienze conseguite dagli ufficiali nel corso della carriera, con riferimento ai settori di intervento istituzionale della Guardia di finanza.
 
Art. 11
Metodologie didattiche

1. Per la realizzazione del programma didattico di cui all'articolo 9 vengono utilizzate metodologie basate sulla valorizzazione del discente come soggetto attivo del processo di apprendimento, al fine di stimolarne partecipazione e coinvolgimento e facilitare lo scambio di esperienze e l'interazione linguistica, anche mediante lo svolgimento di attivita' didattiche in lingua straniera.
2. Nello sviluppo dei moduli formativi sono previste modalita' articolate su:
a) lezioni tradizionali in aula;
b) testimonianze di esperti;
c) riflessioni guidate, discussioni di casi di studio, sperimentazione, esercitazioni e simulazioni;
d) studio e ricerca individuale e di gruppo.
3. Nel programma didattico sono previsti anche moduli dedicati allo sviluppo di esperienze applicative esterne, quali:
a) progetti di studio e approfondimento sul campo, su specifiche tematiche afferenti alle aree didattiche di cui all'articolo 10, presso strutture della Guardia di finanza od altri organismi nazionali ed internazionali;
b) stage presso lo Stato Maggiore del Comando Generale;
c) viaggi di studio internazionali per l'approfondimento di specifiche tematiche afferenti ad un ambito applicativo.
 
Art. 12
Direttore del corso

1. Direttore del corso e' il comandante della Scuola di polizia tributaria.
2. Al direttore del corso e' affidato il compito di:
a) garantire la rispondenza del corso alle finalita' e obiettivi di cui al Titolo I;
b) assicurare l'integrazione didattica ed organizzativa tra il corso superiore di polizia tributaria, le altre attivita' della scuola e della Guardia di finanza, le istituzioni nazionali ed internazionali;
c) contribuire all'affermazione dell'immagine e del ruolo del corso come istituzione di alta formazione e laboratorio di sviluppo di know how;
d) garantire elevati standard di qualita' del programma formativo;
e) formulare, per ciascun corso, la proposta di programma didattico e quella relativa al corpo docente.
3. Il direttore del corso, avvalendosi anche del comandante del corso di cui all'articolo 13, o di altro ufficiale della Scuola di polizia tributaria, garantisce il coordinamento della progettazione didattica di dettaglio elaborata da ciascun docente nell'ambito dell'area didattica di competenza.
 
Art. 13
Comandante del corso

1. Il comandante del corso, sulla base degli indirizzi espressi dal direttore, ha il compito di garantire:
a) la corretta gestione del percorso formativo pianificato, sia dal punto di vista della didattica, che da quello dei servizi di supporto;
b) la realizzazione di iniziative tese a migliorare la qualita' del servizio formativo in ogni suo aspetto, con riferimento a ciascun modulo didattico ed esperienza applicativa esterna;
c) il monitoraggio costante del funzionamento del servizio formativo e della efficacia dei processi di apprendimento;
d) l'orientamento ed il sostegno professionale ai partecipanti al corso, attraverso attivita' di indirizzo e tutoraggio;
e) il funzionamento dei servizi e sussidi didattici di pertinenza del corso.
 
Art. 14
Docenti

1. Il corpo docente del corso superiore di polizia tributaria e' approvato dal Comandante Generale della Guardia di finanza ed e' costituito da figure, sia interne alla Guardia di finanza che esterne, selezionate sulla base della rilevanza dell'esperienza maturata sia sotto l'aspetto professionale che formativo. In particolare, i docenti devono possedere sperimentata padronanza nella gestione dei processi di apprendimento, nell'uso di metodologie didattiche attive, nel governo delle dinamiche di gruppo.
2. Di norma, l'incarico viene affidato a docenti universitari, ufficiali in servizio permanente effettivo nella Guardia di finanza ed in altre Forze armate con grado non inferiore a colonnello e gradi equiparati, dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, magistrati, dirigenti delle amministrazioni dello Stato, esperti esterni alle amministrazioni dello Stato particolarmente qualificati.
3. Per ciascun modulo formativo viene incaricato un docente titolare, il quale puo' avvalersi, per una parte del programma da svolgere, di non piu' di due docenti aggiunti, designati su sua indicazione. Per la trattazione di argomenti specifici e' altresi' possibile fare ricorso a testimonianze qualificate.
 
Art. 15
Valutazione durante la frequenza del corso

1. Nel corso di ciascun anno accademico, i frequentatori effettuano e illustrano oralmente o con relazione scritta:
a) studi e ricerche sulle materie oggetto di insegnamento, assegnati e valutati dal docente titolare della disciplina su cui vertono;
b) lavori monografici inerenti a specifiche tematiche, da svolgere singolarmente o in gruppo, assegnati e valutati dal direttore del corso.
2. A ognuno dei lavori di cui al comma 1, lettere a) e b), e' attribuito uno dei seguenti giudizi, sinteticamente motivato: ottimo, molto buono, buono, sufficiente, insufficiente.
 
Art. 16
Prova orale

1. Al termine del ciclo di lezioni di ciascun anno di corso ha luogo un esame finale orale, a carattere interdisciplinare, sulle materie indicate, annualmente, con determinazione del Comandante Generale tra quelle oggetto di insegnamento.
 
Art. 17
Commissione di esame

1. La commissione giudicatrice per la valutazione dell'esame di cui all'articolo 16 e' nominata annualmente con determinazione del Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza. La stessa e' presieduta dal direttore del corso e composta dal comandante del corso e dagli insegnanti titolari delle materie oggetto di esame. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Scuola di polizia tributaria.
2. In caso di impedimento dei membri titolari, il Generale ispettore per gli istituti di istruzione nomina, con propria determinazione, i sostituti, che sono scelti:
a) per gli ufficiali della Guardia di finanza, tra i parigrado in servizio permanente effettivo;
b) per gli insegnanti titolari, tra i rispettivi insegnanti aggiunti.
 
Art. 18
Valutazione dell'esame finale orale

1. Al termine della prova di esame di cui all'articolo 16 la commissione attribuisce a ciascun frequentatore uno dei giudizi indicati all'articolo 15, comma 2.
2. Al termine di ogni seduta la commissione di esame compila il verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione del giudizio da ciascuno riportato, che viene immediatamente comunicato agli interessati.
3. La prova di esame e' superata qualora il frequentatore riporti un giudizio non inferiore a sufficiente.
 
Art. 19
Commissione giudicatrice e valutazione finale

1. Al termine di ciascun anno di corso, una commissione giudicatrice presieduta dal Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza e composta dal direttore e dal comandante del corso, tenendo conto degli esiti delle attivita' didattiche di cui all'articolo 15 e della prova di esame di cui all'articolo 16, attribuisce a ogni frequentatore un giudizio complessivo.
2. Al termine del biennio, la commissione giudicatrice di cui al comma 1, tenendo conto dei giudizi complessivi espressi al termine di ciascun anno, attribuisce a ogni frequentatore un giudizio finale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 viene attribuito a ciascun frequentatore uno dei giudizi di cui all'articolo 15, comma 2, sinteticamente motivato. E' dichiarato idoneo il frequentatore che abbia riportato un giudizio non inferiore a sufficiente.
4. Ai componenti della commissione giudicatrice di cui al comma 1 non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese.
 
Art. 20
Impedimento a sostenere l'esame

1. I frequentatori che, per giustificato motivo, non possono sostenere la prova di esame di cui all'articolo 16 sono ammessi dal presidente della commissione di esame a effettuarla in data successiva, ma non oltre trenta giorni rispetto a quella stabilita.
 
Art. 21
Assenza dalla prova di esame

1. Ai frequentatori che si ritirano durante la prova di esame di cui all'articolo 16 o che non si presentano alla stessa senza giustificato motivo e' attribuito il giudizio di insufficiente.
 
Art. 22
Rinvio dal corso

1. Sono rinviati dal corso gli ufficiali che:
a) presentano dichiarazione scritta di rinuncia al corso;
b) sono «non idonei» ai sensi degli articoli 18, comma 3, 19, comma 3, e 21;
c) nel caso di cui all'articolo 20, non sostengono l'esame entro il termine di trenta giorni;
d) in sede di documentazione caratteristica redatta per la frequenza del corso non riportano un giudizio almeno pari a «nella media» o equivalente;
e) non frequentano, in ciascun anno di corso, per un periodo di tempo superiore a novanta giorni complessivi.
2. Il provvedimento di rinvio e' adottato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza ed e' notificato all'ufficiale interessato.
3. Nei casi previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, se l'impedimento o l'assenza e' dovuto a giustificati motivi, gli ufficiali possono chiedere con documentata istanza diretta al Comandante Generale della Guardia di Finanza, che provvede con propria determinazione, di essere ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso immediatamente successivo.
4. Gli ufficiali rinviati dal corso non possono partecipare ai successivi concorsi per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria.
 
Art. 23
Esclusione dal corso

1. Sono esclusi dal corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali ai quali, durante la frequenza del corso, e' irrogata una sanzione disciplinare di stato ovvero una sanzione disciplinare di corpo non inferiore alla consegna di rigore.
2. Il provvedimento e' adottato, con propria determinazione, dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
3. Gli ufficiali esclusi non possono partecipare ai successivi concorsi per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria.
 
Art. 24
Titoli e brevetti

1. Agli ufficiali che hanno superato il corso superiore di polizia tributaria a norma dell'articolo 19, comma 3:
a) e' conferito il titolo «Scuola di polizia tributaria» con autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza;
b) e' rilasciato uno speciale diploma a firma del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 25
Documentazione caratteristica

1. La documentazione caratteristica nei confronti dei frequentatori dei corsi e' compilata in ossequio alle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 26
Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2004, n. 125, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 27 del presente regolamento.

Note all'art. 26:
Per il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1º aprile 2004, n. 125, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 27
Decorrenza

1. Le disposizioni del Titolo III si applicano a partire dal corso superiore che avra' inizio nell'anno accademico di entrata in vigore del presente regolamento. Per i corsi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo III del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 26.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 febbraio 2015

Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 803
 
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