Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 18 marzo 2015
Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2008, n. 48; 16 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2009, n. 27; 3 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303; 13 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2013, n. 1; 11 dicembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2013, n. 303;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 agosto 2010, n. 196;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 31 ottobre 2013, n. 2013/635/UE, «che modifica le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE e 2007/25/CE per quanto riguarda i periodi della loro applicazione», con cui la Commissione, oltre a ravvisare l'opportunita' di mantenere le misure di protezione e sorveglianza adottate sin dal 2005 per far fronte al rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' linea asiatica, ha fatto presente che una valutazione esterna della rete di reazione di emergenza dell'Unione, "Evaluation of the EU rapid response network, crisis management and communication capacity regarding certain transmissible animal diseases" effettuata nel 2012, ha dimostrato che gli Stati membri ritengono pertinenti ed efficaci le misure di protezione adottate a livello dell'Unione in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria;
Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;
Considerato che a livello internazionale l'influenza aviaria e' ancora diffusa e che pertanto e' necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
Rilevato in particolare:
che dall'inizio del mese di novembre 2014 sono stati confermati alcuni focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' sottotipo H5N8 in Europa, che hanno interessato la Germania, il Regno Unito, l'Olanda e l'Ungheria;
che nel mese di dicembre 2014 e' stato confermato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5N8 presso un'azienda di tacchini da carne appartenente ad una filiera che opera su tutto il territorio nazionale;
che nonostante l'infezione non si sia estesa ad altri allevamenti, anche in forza dei provvedimenti immediatamente adottati dal Ministero della salute, i virus influenzali aviari ad alta patogenicita' possono determinare epidemie di ingente gravita' con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;
Vista la Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815 del 30 gennaio 2015 recante l'approvazione dei programmi nazionali e il relativo finanziamento per l'anno 2015 e, in particolare, il finanziamento previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
Viste le previsioni di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'art. 26 del Regolamento (UE) 1169/2011, relativamente all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni dei codici di nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI del medesimo Regolamento, tra cui «Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105»;
Ritenuto pertanto non piu' necessario confermare le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernenti le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste;
Ritenuto necessario altresi', nelle more dell'emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento in materia di sanita' animale di disciplina delle misure di biosicurezza, di confermare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria, introdotte con l'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, anche in considerazione della persistente circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicita' negli allevamenti della filiera avicola rurale e della catena di produzione industriale, dal 2007 ad oggi, che hanno interessato le regioni ad elevata vocazione avicola;
Acquisito il parere del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2014, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2014, n. 198;

Ordina:

Art. 1

1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 3, 4 e 5 sono abrogati;
b) all'art. 5-bis:
1) al comma 1, le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 29 novembre 2013, n. 2013/722/UE recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria, approvato con Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815 del 30 gennaio 2015, recante l'approvazione dei programmi nazionali e il relativo finanziamento per l'anno 2015 e, in particolare, del contributo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
c) all'allegato A, capitolo «Requisiti strutturali degli allevamenti»:
1) al paragrafo 2, lettera a), dopo la parola «mobili)» sono aggiunte le seguenti: «e apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei; l'azienda deve essere dotata di una zona, chiaramente identificata, per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei visitatori. Dalla zona di parcheggio non deve essere direttamente accessibile l'area di governo degli animali»;
2) al paragrafo 2, lettera c) dopo la parola «industriale» sono inserite le seguenti: «di riproduttori, galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e tacchini da carne».
 
Art. 2

1. L'efficacia dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza e' prorogata fino al 31 dicembre 2016 a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2015

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
De Filippo

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 1283
 
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