Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 febbraio 2015
Deroga alle disposizioni di cui al decreto 10 gennaio 2013, n. 20, concernente «Norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruote, nonche' procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione».


IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e personale

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 75, in materia diaccertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20, concernente «Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruote, nonche' procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013 e, nello specifico, l'art. 10, comma 2, che dispone: «Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 maggio 2014, n. 84, concernente «Regolamento recante il differimento del termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20»;
Visto il parere n. 56/2015 del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, il quale, nell'adunanza del 12 febbraio 2015, si e' espresso nel senso che la previsione di deroga in argomento non puo' essere disciplinata, allo stato attuale, con norma regolamentare e che permane in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilita' di provvedere con atto amministrativo di carattere generale alla deroga in argomento;
Considerata l'opportunita', in relazione all'attuale congiuntura economica ed alla conseguente contrazione del mercato di settore, di prevedere in via eccezionale una deroga per la commercializzazione sul territorio nazionale delle ruote giacenti in magazzino, prodotte ed importate entro il 30 novembre 2014;

Decreta:

Art. 1

In relazione alla necessita' di smaltire le scorte di magazzino dei sistemi ruota prodotti ed importati entro il 30 novembre 2014, ad oggi legittimamente presenti sul territorio dell'Unione europea, in via eccezionale, detti sistemi potranno essere commercializzati in Italia entro e non oltre il 30 settembre 2015. Si deroga, pertanto, esclusivamente per i sistemi ruota sopraindicati, a quanto stabilito dall'art. 10 comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 gennaio 2013, n. 20, modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 maggio 2014, n. 84.
 
Art. 2

L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 e' limitata ai costruttori di sistemi ruote riconosciuti idonei alla produzione in serie dalla direzione generale per la Motorizzazione o da un centro prova autoveicoli.
I costruttori dei sistemi, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, presentano domanda di deroga alla direzione generale per la Motorizzazione per la messa in commercio, sul territorio nazionale, delle ruote da loro stessi prodotte.
La domanda precisa le ragioni tecniche ed economiche che la giustificano e contiene l'elenco dei tipi di ruota, individuati per codice ruota, denominazione commerciale e misura, ed i relativi quantitativi presenti sul territorio dell'Unione europea per i quali e' richiesta la deroga.
La direzione generale per la Motorizzazione predispone un elenco dei costruttori che hanno richiesto ed ottenuto la deroga, di cui al precedente art. 1.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 24 febbraio 2015

Il capo Dipartimento: Fumero
 
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