Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2015 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4
Testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 38), recante: «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Esenzione dall'IMU dei terreni montani
e parzialmente montani

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
(( a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; ))
b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
(( 1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. ))
2. (( L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche )) nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.
4. Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtu' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014 (( nonche' per gli anni successivi )), resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. (( Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU. )) Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, (( per l'anno 2014, )) e' autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. (( Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015. ))
(( 5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facolta' con proprio regolamento. ))
6. E' abrogato il comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.
7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarieta' comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento. 9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarieta' comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.
(( 9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del comma 1-bis, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al secondo periodo.
9-ter. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilita' dell'Imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilita' nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'Imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
9-quinquies. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 7 (Esenzioni). - 1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalla province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge
27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.
73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta
eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici,
che restano comunque assoggettati all'imposta
indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile,
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita'
di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985,
n. 222.
(Omissis).».
- L'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002),
individua le isole minori ai fini dell'adozione urgente di
misure di salvaguardia ambientale e sviluppo
socio-economico.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia
di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale). - 1. Ai
fini dell'applicazione della normativa statale, e'
Imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale,
in possesso di conoscenze e competenze professionali ai
sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17
maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attivita' agricole
di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in
qualita' di socio di societa', almeno il cinquanta per
cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi
dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del
proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni
genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennita' e le
somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche,
ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore
agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da
lavoro. Nel caso delle societa' di persone e cooperative,
ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta
dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di
conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e
reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire
ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo
professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci
lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita'
svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei
predetti requisiti di conoscenze e competenze
professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far
acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di
imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che
operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato
regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al
presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei
requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facolta'
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di
svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute
necessarie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali,
anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori
agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale
oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita'
agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un
socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la
qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b);
c) nel caso di societa' di capitali o cooperative,
quando almeno un amministratore che sia anche socio per le
societa' cooperative sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo
professionale puo' essere apportata da parte
dell'amministratore ad una sola societa'.
4. All'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni
tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in
qualita' di imprenditore agricolo professionale determina
la decadenza dalle agevolazioni medesime.
5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita'
svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di
capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come
redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini
del presente articolo, e consentono l'iscrizione del
soggetto interessato nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, anche ove socio di societa' di persone o
cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali,
deve iscriversi nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di
cooperative si applica l'art. 1, comma 3, della legge 3
aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore
agricolo professionale si applicano anche ai soggetti
persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza
di riconoscimento della qualifica alla Regione competente
che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano
iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro
ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza
di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle
regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso
dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la
decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e
l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di
comunicazione delle informazioni relative al possesso dei
requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione
vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si
intende riferito all'imprenditore agricolo professionale,
come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n.
153, e successive modificazioni, e' abrogato.».
- Il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' riportato nelle note
al comma 1.
- Si riporta il testo vigente del comma 8-bis dell'art.
13 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - 1.-8. (Omissis).
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.».
(Omissis).».
- Il testo della circolare del Ministero delle finanze
n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1993, reca: «Imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.). Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 -
Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.».
- Il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e' citato nelle note al comma 1.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284
del 6 dicembre 2014, reca: «Esenzione dall'IMU, prevista
per i terreni agricoli, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.».
- L'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
citato nelle note al comma 1.
- Il testo del comma 5-bis dell'art. 4 del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento), abrogato dalla presente legge,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 22
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 22 (Riduzione delle spese fiscali). - 1.
(Omissis).
2. Il comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e
dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a
decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione
di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base
dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva
indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto
decreto, non ricadano in zone montane o di collina, e'
riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di
cui al presente comma deve derivare un maggior gettito
complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a
decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior
gettito, come risultante per ciascun comune a seguito
dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, e'
operato, per i comuni delle regioni a statuto ordinario e
delle regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura
prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del
comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' per la
compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei
quali ricadono terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e
inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai
quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28
novembre 2014 e' citato nelle note al comma 4.
- Si riportano i testi vigenti dei commi 128 e 129
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013):
«128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di
recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe "D", nonche' per i maggiori gettiti ICI
di cui all'art. 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da 40 a
45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il
Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a
firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del
responsabile finanziario, che attesta la necessita' di
rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la
stabilita' degli equilibri di bilancio, procede
all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa
tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi
recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla
stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato ai fini della successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui
l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o
in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno,
l'ente e' tenuto a versare la somma residua direttamente
all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione
dell'adempimento al Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo vigente del comma 17 dell'art. 13
del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201:
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - 1.-16. (Omissis).
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione siciliana e della regione Sardegna variano in
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
base derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con
le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del
predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al
precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione
del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4
milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante:
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
- 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La
medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche all'Imposta
municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di
Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n.
3, e all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della
provincia autonoma di Trento, istituita con legge
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente):
«Art. 1 (Principi generali). - 1. (Omissis).
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
(Omissis).».
- La legge della provincia autonoma di Bolzano del 23
aprile 2014, n. 3, reca: «Istituzione dell'Imposta
municipale immobiliare (IMI).».
 
(( Allegato 0A ))

(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
(( Art. 1 bis
Sospensione di adempimenti e versamenti
tributari nell'isola di Lampedusa

1. In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e' prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalita' e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 12-octies
dell'art. 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario):
«Art. 23 (Altre disposizioni di carattere finanziario
ed esigenze indifferibili). - 1.-12-septies. (Omissis).
12-octies. In considerazione del permanere dello stato
di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli
adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonche' dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, prevista dall'art. 23, comma 44,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura
fino al 31 dicembre 2014.
(Omissis).».
 
Art. 2
Disposizioni finanziarie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati; b) il comma 25 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' abrogato e l'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, (( ad eccezione del comma 1-bis, valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 )), si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1;
b) quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
(( c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro; ))

d) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
(( 2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Il testo dei commi 13 e 14 dell'art. 5 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea), abrogati dalla presente
legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2014, n. 144.
- Il testo del comma 25 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2015), abrogato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n.
300, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 4-octies dell'art. 11
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta). - 1.-4-septies. (Omissis).
4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente
articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli
precedenti, per i soggetti che determinano il valore della
produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e'
ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo
per il personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi
1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente
articolo.».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1.-4. (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 49
del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66:
«Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.
(Omissis).
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del Conto
del patrimonio generale dello Stato; a tal fine, le
Amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati.».
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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