Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 febbraio 2015
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03);
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche all'aeroporto di Reggio Calabria;
Visto l'art. 4, commi 206 e 207, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha previsto l'impegno di spesa per finanziare la continuita' territoriale di 12 aeroporti tra cui l'aeroporto di Reggio Calabria;
Visto il verbale della riunione del 13 luglio 2005 tenutasi presso gli uffici di diretta collaborazione dell'allora Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti on. Mario Tassone, in base al quale l'impegno di spesa sopra indicato e' stato ripartito tra gli aeroporti interessati, decidendo di riservare all'aeroporto di Reggio Calabria la somma di 4 milioni di euro;
Visto il decreto ministeriale n. 427 del 13 dicembre 2011 con il quale e' stato concesso alla compagnia aerea Alitalia - CAI S.p.A. il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Reggio Calabria-Torino Caselle e viceversa in esclusiva e per la durata di due anni sulla base di una compensazione finanziaria massima di € 583.077,00 per ciascuno dei due anni di esercizio secondo il regime onerato disciplinato dal decreto ministeriale n. 108 del 23 marzo 2011;
Vista la nota della regione Calabria n. 0179589 del 29 maggio 2014 con la quale si chiede al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la delega ad indire la conferenza di servizi per l'individuazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Reggio Calabria ed i principali aeroporti nazionali;
Vista la delega conferita con nota n. 23145 del 13 giugno 2014 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Vice Presidente della regione Calabria - dottoressa Antonella Stasi -, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la conferenza di servizi al fine di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con l'aeroporto di Reggio Calabria in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto il decreto n. 114 del 12 novembre 2014 con il quale il Presidente della Giunta regionale indice la conferenza di servizi per individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Reggio Calabria;
Vista la nota della regione Calabria n. 358876/SIAR del 13 novembre 2014 che convoca la conferenza di servizi di cui sopra per il giorno 20 novembre 2014, con possibile prosecuzione dei lavori in data 21 novembre 2014;
Viste le risultanze della conferenza di servizi sopra citata, che si e' tenuta a Roma presso la sede della regione Calabria il giorno 20 novembre 2014 e presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo il giorno 21 novembre 2014 e che ha definito i parametri su cui articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da Reggio Calabria per Pisa e Bologna;
Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale delle popolazioni che insistono nel bacino di utenza dell'Aeroporto dello Stretto attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Reggio Calabria e gli scali di Pisa e Bologna;

Decreta:

Art. 1

Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.
 

ALLEGATO TECNICO
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio
Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna e viceversa

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano, in conformita' alle decisioni assunte in sede di Conferenza di servizi tenutasi nei giorni 20 e 21 novembre 2014 rispettivamente presso la sede della regione Calabria e presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Roma, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte di seguito indicate. 1. Rotte onerate
Reggio Calabria-Pisa e viceversa,
Reggio Calabria-Bologna e viceversa.
Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento. 2. Requisiti richiesti
L'E.N.A.C. verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:
essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro;
dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta' o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche;
impegnare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilita' civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
applicare ai voli onerati il «Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it 3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico 3.1. In termini di numero di frequenze
Le rotte sotto indicate devono essere operate almeno con la seguente frequenza:
Rotta: Reggio Calabria-Pisa:
2 voli settimanali per tutto l'anno.
Tra il primo ed il secondo volo settimanale devono intercorrere almeno due giorni.
Rotta: Pisa-Reggio Calabria:
2 voli settimanali per tutto l'anno.
Tra il primo ed il secondo volo settimanale devono intercorrere almeno due giorni.
Rotta: Reggio Calabria-Bologna:
2 voli settimanali per tutto l'anno.
Tra il primo ed il secondo volo settimanale devono intercorrere almeno due giorni.
Rotta: Bologna-Reggio Calabria:
2 voli settimanali per tutto l'anno.
Tra il primo ed il secondo volo settimanale devono intercorrere almeno due giorni.
I giorni della settimana e gli orari nei quali verranno operati i voli dovranno essere specificati dal vettore al momento dell'accettazione del servizio onerato e sono successivamente modificabili con preventiva approvazione dell'ENAC, sentita la regione Calabria. 3.2. In termini aeromobili utilizzabili, capacita' offerta e servizi offerti
Il servizio aereo di linea sulle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna e viceversa dovra' essere effettuato con aeromobili di capacita' non inferiore a 100 posti per tutto l'anno.
L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
I vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo, nonche' ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella carta dei diritti dei passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento. 3.3. In termini di tariffe
a) le tariffe (senza restrizioni e non contingentate) massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:


===================================================
| Tratta |Tariffa massima|
+=================================+===============+
| Reggio Calabria-Pisa o vv. | € 60,00 |
+---------------------------------+---------------+
| Reggio Calabria-Bologna o vv.  | € 60,00 |
+---------------------------------+---------------+

Le tariffe indicate sono al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.
Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate, nei limiti di quanto in precedenza indicato, hanno diritto alle tariffe sopra descritte.
Su tutti i voli dovra' essere applicata una franchigia bagagli da stiva non inferiore a 20 kg indipendentemente dalla tipologia del passeggero AD o CHD).
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
b) Le tariffe massime di cui sopra verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalita':
1) entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procedera' al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio-31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrera' dall'inizio della stagione aeronautica estiva;
2) ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, sulla base della variazione della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte oggetto della presente imposizione si fissa invariabilmente pari al 18,00%.
Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari 636,91 €/tonnellata metrica, e verra', pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.
Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.
Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.
L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano le rotte. 3.4. In termini di continuita' e regolarita' dei servizi.
I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) garantire il servizio per almeno un periodo di 12 mesi consecutivi;
b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore;
c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale delle popolazioni che insistono nel bacino di utenza dell'Aeroporto dello Stretto.
Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:
condizioni meteorologiche pericolose;
chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
problemi di sicurezza;
scioperi;
casi di forza maggiore.
Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo. 4. Presentazione dell'accettazione
I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive.
Al fine di consentire l'ordinata operativita' della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione dovra' essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare. Detta dichiarazione dovra' essere corredata da un programma operativo rispondente a quanto previsto nella presente imposizione di oneri ed in particolare dall'indicazione dell'orario dei voli e dei giorni della settimana in cui saranno operati i collegamenti.
In fase di prima applicazione le accettazioni dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno precedente l'entrata in vigore dei presenti oneri di servizio.
I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovra' ammontare a:
per la rotta Reggio Calabria-Pisa e viceversa: € 14.761,00
per la rotta Reggio Calabria-Bologna e viceversa: € 15.630,00
La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);
b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a:
per la rotta Reggio Calabria-Pisa e viceversa: € 44.285,00
per la rotta Reggio Calabria-Bologna e viceversa: € 46.890,00
Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformita' delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.
Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale delle popolazioni che insistono nel bacino di utenza dell'Aeroporto dello Stretto.
 
Art. 2

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 1° agosto 2015.
 
Art. 4

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
 
Art. 5

Ai sensi dell'art. 16, par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di due anni tramite gare pubbliche. Tali gare e i relativi bandi saranno conformi al disposto dell'art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008, nonche', nel caso in cui ricorra la necessita' di aggiudicare la singola gara con una sola offerta valida, al disposto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17, par. 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 6

L'E.N.A.C. e' incaricato di esperire le gare di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo dei bandi di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresi' di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare e agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 7

Con successivi decreti del direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene concesso ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna e viceversa, e vengono altresi' approvate le convenzioni tra l'E.N.A.C. ed i medesimi vettori per regolamentare tale servizio.
I decreti di cui al comma precedente sono sottoposti agli organi competenti per il controllo.
 
Art. 8

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it

Roma, 6 febbraio 2015

Il Ministro: Lupi
 
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