Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 marzo 2015, n. 30
Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «TUF»);
Visto in particolare l'articolo 39 del TUF, sostituito dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani;
Visto l'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che disciplina i fondi istituiti con apporto di beni immobili;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, che in attuazione del previgente articolo 37 del TUF, determina i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
Visto l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236, recante definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del TUF;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 dicembre 2014;
Vista la nota del 22 gennaio 2015, prot. n. 2096, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 20 febbraio 2015;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente regolamento s'intendono per:
a) «Testo Unico della Finanza (TUF)»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
b) «Testo Unico Bancario (TUB)»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) «Oicr»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera k), del TUF;
d) «Oicr aperto»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-bis), del TUF;
e) «Oicr chiuso»: l'Oicr diverso da quello aperto;
f) «Oicr italiani»: gli Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l, del TUF;
g) «fondo»: il fondo comune di investimento come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), del TUF;
h) «Sicav»: la societa' di investimento a capitale variabile come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del TUF;
i) «Sicaf»: la societa' di investimento a capitale fisso come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del TUF;
l) «OICVM italiani»: gli Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del TUF;
m) «FIA»: l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;
n) «FIA italiano»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), del TUF;
o) «FIA italiano riservato»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-quater), del TUF;
p) «investitori professionali»: i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonche' coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF;
q) «FIA italiani immobiliari»: i fondi e le Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri;
r) «partecipazioni in societa' immobiliari»: le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;
s) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del TUF o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo;
t) «sistema multilaterale di negoziazione»: il sistema multilaterale di negoziazione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE;
u) «gestore»: uno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del TUF;
v) «Sgr»: la societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF;
z) «gestione di portafogli»: il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-quinquies, del TUF.
2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel TUF.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 39 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, sostituito dall'art. 4,
comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44:
«Sezione III
Disposizioni comuni
Art. 39 (Struttura degli Oicr italiani). - 1. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i
criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani
con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote o azioni;
c) alla forma aperta o chiusa e alle modalita' di
partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza
di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale
ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da
seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
e) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono
essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni,
sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le categorie di investitori non professionali nei
cui confronti e' possibile commercializzare quote di FIA
italiani riservati, secondo le modalita' previste dall'art.
43;
b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti
periodici che le societa' di gestione del risparmio
redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese
commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del
rendiconto e dei prospetti periodici;
c) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato delle quote dei fondi;
d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti
indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c), numero 5).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi):
«Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni
immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative
indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti
reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per
oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati
esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da
societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d),
e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e
8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di
gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno
dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini
della presente disposizione, nell'individuazione del
soggetto controllante non si tiene conto delle
partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui
all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del
tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di
integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non
sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con
apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che
hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore
al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita'
derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti
apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
comportino un investimento non superiore al 30 per cento
dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'art.
8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere
redatta e depositata al momento dell'apporto con le
modalita' e le forme indicate nell'art. 2343 del codice
civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai
commi 1 e 4 dell'art. 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in
deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al
comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di
gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla
data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un
numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le
quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto
oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui
redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e
delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
apportati a norma del comma 1 di importo complessivo
superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
conferenza di servizi di cui all' art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
dell' art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di
servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.
Qualora nelle conferenze non si pervenga alle
determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della
mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente
convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni
effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto
termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu'
di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione
degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti
chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove
non risultino compatibili con il termine di cui al
precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire
di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
conferenza nel procedimento di approvazione del progetto
non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo,
ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione
delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici,
nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi
istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
all' art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le
quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali
possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all' art. 35
della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 ,
nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni
immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali
territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione.".
Il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economia 24 maggio 1999, n. 228 (Regolamento
recante norme per la determinazione dei criteri generali
cui devono essere uniformati i fondi comuni di
investimento), abrogato dal presente regolamento, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1999, n. 164.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 37 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 37 (Regolamento del fondo). - 1. Il regolamento
di ciascun fondo comune di investimento definisce le
caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento,
indica il gestore e il depositario, definisce la
ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i
rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti
al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e
le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e
della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le
modalita' di liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli
investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti
medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri
valori in cui e' possibile investire il patrimonio del
fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi
e dei risultati della gestione nonche' le eventuali
modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della
societa' di gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle
provvigioni spettanti alla societa' di gestione del
risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalita' di pubblicita' del valore delle quote
di partecipazione;
i) se il fondo e' un fondo feeder.
3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA
riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in
assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione
del gestore. L'assemblea e' convocata dal consiglio di
amministrazione della societa' di gestione anche su
richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5
per cento del valore delle quote in circolazione e le
deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti
all'assemblea. Il quorum deliberativo non puo' in ogni caso
essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le
quote in circolazione.
4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi
diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni,
valutandone in particolare la completezza e la
compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi
degli articoli 36 e 37.
5. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in
base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di
investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il
regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati
in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende
approvato quando la Banca d'Italia non adotta un
provvedimento di diniego nel termine dalla medesima
preventivamente stabilito."
- Si riporta il testo vigente dell'art. 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge,
con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 15 luglio
2011, n. 111:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare). - 1. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' costituita una societa' di
gestione del risparmio avente capitale sociale pari ad
almeno un milione di euro per l'anno 2012, per
l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di
partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi
promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche
in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ed altri enti pubblici
ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti
enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio
patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita'
di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2013. La pubblicazione del
suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il
capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
primo periodo del presente comma e' detenuto interamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi
istituiti dalla societa' di gestione del risparmio
costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 , ed da altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai
sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero
trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con
le procedure dell' art. 58 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 , nonche' quelli trasferiti ai sensi
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 . Tali
apporti o trasferimenti devono avvenire sulla base di
progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con
delibera dell'organo di governo dell'ente, previo
esperimento di procedure di selezione della Societa' di
gestione del risparmio tramite procedure di evidenza
pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione
anche soggetti privati secondo le modalita' di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . Nel caso dei
beni individuati sulla base di quanto previsto dall' art.
3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 ,
la domanda prevista dal comma 4, dell' art. 3 del citato
decreto legislativo puo' essere motivata dal trasferimento
dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. E'
abrogato l' art. 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85 . I soggetti indicati all' art. 4, comma 1 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 ,
possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'
art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , per gli enti
pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli
anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione
delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
del piano di impiego di cui al precedente periodo e'
destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all' art. 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all' art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 , e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in
favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio
di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche'
l' art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85 .
6. All'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 , dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis.
In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare
dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la
destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all' art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 , e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati
ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86 , e gli articoli 1 , 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 .
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato
s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile .
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle
finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
di proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il
processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora
inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e
sviluppo del territorio. Le azioni della societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere
trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio.
Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e
l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima
utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di
spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
periodo del comma 1 dell' art. 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183 , sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione del risparmio o delle societa', per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni della
societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente
articolo.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all' art. 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall' art. 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27 . Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all' art. 4
del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 ,
disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con
le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al
presente comma possono conferire beni anche i soggetti di
cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con
apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
all' art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 , anche in deroga all'obbligo di allegare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni
urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli
immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali
trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata
alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del
debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a
spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui all'
art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410 , uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'art. 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono
attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono
assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 . Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli
strumenti previsti dall'art. 33-bis, rientrano nella
disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del
supporto tecnico specialistico della societa' Difesa
Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo
gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
applicano comunque le disposizioni di cui all' art. 4 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , e
successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9,
10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e
del successivo art. 33-bis, sono svolte da quest'ultima a
titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con le
parti interessate.
8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono
soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.».
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
11 novembre 2011, n. 236 (Definizione ed individuazione dei
clienti professionali pubblici, criteri di identificazione
dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere
trattati come clienti professionali e relativa procedura di
richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2012, n. 56.
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
Per il riferimento al testo del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni vedasi
nelle Note alle premesse.
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni recante «Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010 ;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall' art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010 , del regolamento (UE) n.
1094/2010 , del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all' art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 , del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' art. 107 del
T.U. bancario , autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale
variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio
dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,
in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE ;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE , costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE ;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE , costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013; (40)
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto , autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall' art. 100 , comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all' art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all' art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252 ;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio
approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un
fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una
capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare
inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi
i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell' art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012 , concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
(Omissis).».
La direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive
2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 1095/2010 e' pubblicato nella GU L 174, del 1°
luglio 2011.
- Si riporta il testo vigente dei commi 2-quinquies e
2-sexies dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 58
del 1998:
«Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 01 - 2-quater.
(Omissis).
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento i clienti professionali privati
nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i
criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su
richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 63
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 63 (Autorizzazione dei mercati regolamentati). -
(Omissis).
2. La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un
elenco, curando l'adempimento delle disposizioni
comunitarie in materia, e approva le modificazioni del
regolamento del mercato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 67
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 67 (Riconoscimento dei mercati). - 1. La CONSOB
iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'
art. 63 , comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai
sensi dell'ordinamento comunitario.
(Omissis).».
La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE
e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GU L
145 del 30 aprile 2004.
- Si riporta il testo vigente del comma 5-quinquies
dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 1 (Definizioni). - 1- 5-quater. (Omissis).
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
(Omissis).».
 
Art. 2
Obblighi informativi per gli OICVM italiani

1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, la Sgr, per ciascun fondo che gestisce, e la Sicav redigono:
a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione dell'OICVM e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni;
b) la relazione annuale, da pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dell'OICVM, con periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.
2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono pubblicati nelle forme indicate nel regolamento del fondo o nello statuto della Sicav e sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti devono essere tenuti a disposizione del pubblico nel sito internet e nella sede della societa'.
3. L'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico nella sede del depositario e nelle succursali del medesimo indicate nel regolamento o nello statuto.
 
Art. 3
Obblighi informativi per i FIA italiani

1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, la Sgr, la Sicav e la Sicaf redigono, per ciascun FIA gestito o commercializzato nell'Unione:
a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del FIA e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni;
b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del FIA, con periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.
2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.
3. Se il FIA e' tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, sono fornite agli investitori su richiesta solo le informazioni supplementari.
4. Il regolamento o lo statuto dei FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 12 prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla Consob in materia di pubblicita' per operazioni di offerta al pubblico, le forme di pubblicita':
a) delle relazioni di stima;
b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;
c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previste dall'articolo 11, comma 3, lettera b).
5. Gli atti e le informazioni di cui al comma 4, lettere b) e c), possono essere rese disponibili al pubblico anche per estratto.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 154-ter del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 154-ter (Relazioni finanziarie). - 1. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo
comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalita'
previste dalla Consob con regolamento, la relazione
finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio
di esercizio o, per le societa' che abbiano adottato il
sistema di amministrazione e controllo dualistico, il
bilancio di esercizio, nonche' il bilancio consolidato, ove
redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione
prevista all'art. 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi previste
dall'art. 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile,
in luogo del bilancio di esercizio, e' pubblicato, ai sensi
del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio.
La relazione di revisione redatta dal revisore legale o
dalla societa' di revisione legale nonche' la relazione
indicata nell'art. 153 sono messe integralmente a
disposizione del pubblico entro il medesimo termine.
1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data
dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364,
secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice
civile, intercorrono non meno di ventuno giorni.
1-ter. In deroga all'art. 2429, primo comma, del codice
civile il progetto di bilancio di esercizio e' comunicato
dagli amministratori al collegio sindacale e alla societa'
di revisione, con la relazione sulla gestione, almeno
quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma
1.
2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo
semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi
l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una
relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio
semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla
gestione e l'attestazione prevista dall' art. 154-bis ,
comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato
del revisore legale o della societa' di revisione legale,
ove redatta, e' pubblicata integralmente entro il medesimo
termine.
3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2,
e' redatto in conformita' ai principi contabili
internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita'
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 . Tale
bilancio e' redatto in forma consolidata se l'emittente
quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine e'
obbligato a redigere il bilancio consolidato.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene
almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono
verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro
incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a
una descrizione dei principali rischi e incertezze per i
sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni
quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la
relazione intermedia sulla gestione contiene, altresi',
informazioni sulle operazioni rilevanti con parti
correlate.
5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come
Stato membro d'origine pubblicano, entro quarantacinque
giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di
esercizio, un resoconto intermedio di gestione che
fornisce:
a) una descrizione generale della situazione
patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e
delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;
b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle
operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento
e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale
dell'emittente e delle sue imprese controllate.
6. La Consob, in conformita' alla disciplina
comunitaria, stabilisce con regolamento:
a) le modalita' di pubblicazione dei documenti di cui
ai commi 1, 2 e 5;
b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione
delle relazioni finanziarie;
c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni
rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
d) le modalita' di applicazione del presente articolo
per gli emittenti quote di fondi chiusi.
7. Fermi restando i poteri previsti dall' art. 157 ,
comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i
documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al
presente articolo non sono conformi alle norme che ne
disciplinano la redazione, puo' chiedere all'emittente di
rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla
pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
ripristinare una corretta informazione del mercato.».
 
Art. 4
Oggetto dell'investimento

1. Il patrimonio dell'Oicr puo' essere investito in una o piu' delle categorie dei seguenti beni:
a) strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato;
b) strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato;
c) depositi bancari di denaro;
d) beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri;
e) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'Oicr;
f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicita' almeno semestrale.
2. Il patrimonio dell'Oicr e' investito nelle categorie di beni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento nonche' dei criteri, dei divieti, e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio, nonche' delle altre disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del TUF.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 01-03. (Omissis).
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;
b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di
investimento extracomunitarie, delle SGR, nonche' degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del Testo unico bancario, delle banche
italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della
clientela;
c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a
oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all'attivita' di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA
riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione
ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria
massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita'
e l'integrita' del mercato finanziario;
3) gli schemi tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni
di Oicr;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della
valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio
dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o
azioni.
(Omissis).».
 
Art. 5
Ammissione alle negoziazioni

1. Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav o della Sicaf specifica se per le quote del fondo o per le azioni e' prevista la negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione e, in caso positivo, indica il termine entro il quale deve essere effettuata la richiesta di ammissione dell'Oicr alla negoziazione.
 
Art. 6
Durata

1. Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav o della Sicaf fissa il termine di durata dell'Oicr in coerenza con la natura degli investimenti. Nel caso di un fondo il termine non puo' in ogni caso essere superiore al termine di durata del gestore.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli Oicr chiusi non puo' essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all'articolo 11, comma 2.
 
Art. 7
OICVM italiani

1. Il patrimonio degli OICVM italiani e' investito nei beni previsti dalla direttiva 2009/65/CE, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del TUF, in attuazione delle disposizioni dell'UE in materia di OICVM.
2. Gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente nella forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav.

Note all'art. 7:
La direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e'
pubblicato nella GU L 302 del 17.11.2009.
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del
d.lgs. n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4.
 
Art. 8
FIA italiani aperti

1. I FIA italiani possono essere istituiti in forma aperta se il relativo patrimonio e' investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del TUF:
a) nei beni previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c);
b) nei beni indicati dall'articolo 4, comma 1, lettera b), in misura non superiore al 20 per cento.
2. L'investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di Oicr aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite del 20 per cento di cui al comma 1, lettera b).

Note all'art. 8:
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note
all'art. 4.
 
Art. 9
Modalita' di partecipazione e di rimborso
per gli Oicr italiani aperti

1. La sottoscrizione degli Oicr aperti ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o delle azioni o, nel caso in cui il regolamento o lo statuto dell'Oicr lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato e per i quali i volumi di negoziazione siano rilevanti e la frequenza degli scambi sia tale da consentire la formazione di prezzi significativi.
2. Il regolamento o lo statuto dell'Oicr prevedono che il rimborso del valore delle quote o delle azioni avvenga con periodicita' almeno quindicinale per gli OICVM e almeno annuale per i FIA italiani aperti. Il calcolo del valore delle quote o delle azioni ha luogo con la medesima frequenza ed e' comunque effettuato in occasione dell'emissione di nuove quote o azioni.
3. I partecipanti all'Oicr aperto hanno diritto di chiedere il rimborso delle quote o delle azioni secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento del fondo, o dallo statuto della Sicav e dalla documentazione d'offerta. Il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del gestore. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento o dallo statuto, il diritto al rimborso puo' essere sospeso dal gestore per un periodo non superiore ad un mese. Della sospensione il gestore informa tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob.
4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un OICVM italiano che commercializza dette quote in altri Stati membri dell'UE, il gestore informa della sospensione anche le autorita' di vigilanza di tali Stati.
 
Art. 10
FIA italiani chiusi e modalita' di partecipazione

1. Sono istituiti in forma chiusa i FIA italiani il cui patrimonio e' investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del TUF, nei beni previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), e f), ovvero nei beni indicati alla lettera b) dello stesso comma, diversi dalle quote o dalle azioni di Oicr aperti, in misura superiore al 20 per cento.
2. Il patrimonio del FIA e' raccolto, secondo le modalita' stabilite dal regolamento o dallo statuto, mediante una o piu' emissioni di quote o azioni di eguale valore unitario. Il regolamento o lo statuto del FIA disciplina le modalita' concernenti le emissioni successive alla prima.
3. Le azioni o quote del FIA chiuso sono sottoscritte entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dagli articoli 43 e 44 del TUF e dalle relative norme di attuazione. In caso di offerta al pubblico, il termine decorre dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del TUF.
4. Il regolamento o lo statuto del FIA puo' prevedere i casi in cui e' consentita una proroga del termine di sottoscrizione di cui al comma 3 non superiore a 12 mesi al fine di completare la raccolta del patrimonio.
5. Una volta terminato il periodo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale proroga di cui al comma 4, se risulta che il patrimonio del FIA e' stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento o nello statuto, il gestore puo' decidere di ridimensionare il FIA, in conformita' alle previsioni del regolamento o dello statuto del FIA stesso. Nel caso in cui il patrimonio del FIA sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta, il gestore puo' decidere di aumentarne il patrimonio del FIA, in conformita' alle previsioni del regolamento o dello statuto del FIA stesso. Tali decisioni sono tempestivamente comunicate dal gestore alla Banca d'Italia.
6. I partecipanti a un FIA chiuso o a un suo eventuale comparto versano un importo corrispondente al valore delle quote o delle azioni sottoscritte; tale importo puo' essere costituito da crediti certi, liquidi ed esigibili detenuti nei confronti del fondo. I partecipanti a un FIA riservato possono altresi' sottoscrivere le quote o le azioni del FIA riservato o di un suo comparto mediante conferimento di beni in natura o di crediti.
7. I versamenti relativi alle quote o azioni sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento o nello statuto del FIA. Nel caso di FIA riservati, i versamenti possono essere effettuati in piu' soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta del gestore in base alle esigenze di investimento del FIA medesimo.

Note all'art. 10:
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note
all'art. 4.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 43 e 44
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 43 (Commercializzazione di FIA riservati). - 1.
La commercializzazione di FIA e' l'offerta, anche
indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle
quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori
residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE.
2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle
azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE
gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in
Italia e la commercializzazione in uno Stato dell'UE
diverso dall'Italia, nei confronti di investitori
professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE
e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE
autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla
Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca
d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i
documenti ivi allegati.
3. La notifica contiene:
a) la lettera di notifica, corredata del programma di
attivita' che individua il FIA oggetto della
commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;
b) il regolamento o lo statuto del FIA;
c) l'identita' del depositario del FIA;
d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe
a disposizione degli investitori ai sensi dell'art. 6,
comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina
attuativa;
e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR master
se l'OICR oggetto di commercializzazione e' un OICR feeder;
f) se rilevante, l'indicazione dello Stato dell'UE
diverso dall'Italia in cui le quote o azioni del FIA
saranno commercializzate;
g) le informazioni sulle modalita' stabilite per
impedire la commercializzazione delle quote o azioni del
FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine,
il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a
disposizione degli investitori prevedono che le quote o le
azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei
confronti di investitori professionali.
4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, se non
sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal
ricevimento della notifica:
a) comunica alla Sgr o al GEFIA non UE che puo' avviare
la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del
FIA oggetto della notifica. Nel caso di commercializzazione
in Italia di un FIA UE, la comunicazione e' effettuata
anche nei confronti dell'autorita' competente dello Stato
d'origine del FIA;
b) trasmette all'autorita' competente dello Stato
dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA non UE
intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica
che include la documentazione prevista dal comma 3 e
l'attestato di cui al comma 5. La Consob informa
tempestivamente il gestore dell'avvenuta trasmissione del
fascicolo di notifica.
Il gestore non puo' avviare la commercializzazione
prima della ricezione di tale comunicazione.
5. La Banca d'Italia esprime la propria intesa sui
profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma
3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA
oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno
Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, la Banca
d'Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il
gestore e' autorizzato a gestire il FIA oggetto di
notifica.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con
regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma
2.
7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e
dei documenti indicati nel comma 3, il gestore comunica
tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della
relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non e'
possibile pianificare, non appena esse intervengono. La
Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le
informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla
stessa allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono disporre il divieto
della modifica.
8. La commercializzazione in Italia, a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'art. 39, delle quote o azioni di
FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA
UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dell'UE
diverso dall'Italia, e' preceduta da una notifica alla
Consob da parte dell'autorita' dello Stato membro di
origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La
Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le
informazioni contenute nella notifica e i documenti alla
stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o
azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto
nell'art. 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la Banca
d'Italia, definisce con regolamento la procedura per la
notifica prevista dal presente comma.
9. Le disposizioni del presente articolo relative alle
Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai
FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i
propri patrimoni.»
«Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati). -
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis,
37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o
azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di
investitori di cui all'art. 43, e' preceduta da una
notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA
oggetto di commercializzazione.
2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente
documentazione:
a) il prospetto destinato alla pubblicazione;
b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di
commercializzazione;
c) il documento contenente le ulteriori informazioni da
mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi
dell'art. 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle
relative disposizioni di attuazione, da cui risulta
l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno
o piu' investitori o categorie di investitori.
3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a
commercializzare agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA
indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della medesima quando e' verificata la
completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle
informazioni contenute nella documentazione allegata alla
lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la
commercializzazione agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima
della ricezione della comunicazione.
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la
procedura per la notifica prevista dal comma 1.
5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che
commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le
relative azioni o quote nei confronti di investitori al
dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia
nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti
nelle categorie di investitori cui possono essere
commercializzati i FIA italiani riservati, presentano
istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa
con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e
c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le
seguenti condizioni:
a) i gestori hanno completato le procedure previste
dall'art. 43;
b) gli schemi di funzionamento e le norme di
contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA
sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;
c) la disciplina del depositario di FIA e' equivalente
a quella applicabile ai FIA italiani non riservati;
d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente
trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu'
investitori o categorie di investitori ai sensi dell'art.
35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni
dell'UE vigenti che disciplinano la materia;
e) il modulo organizzativo adottato assicura in Italia
l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori in
conformita' alle disposizioni regolamentari dettate dalla
Consob, sentita la Banca d'Italia;
f) le informazioni da mettere a disposizione degli
investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano
complete, coerenti e comprensibili.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle
negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati
ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni
previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III,
capo I, e le relative norme di attuazione.
8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista
dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui
offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica
prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini
e per gli effetti dell'art. 94, comma 1, e la verifica
della completezza, coerenza e comprensibilita' delle
informazioni contenute nel documento di cui al comma 2,
lettera c), e' effettuata nel corso della procedura
prevista dall'art. 94-bis, comma 2. La comunicazione
prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento di
approvazione del prospetto.
9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri
previsti dagli articoli 8 e 10 nei confronti degli
organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi
gestori.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 94
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 94 (Prospetto d'offerta). - 1. Coloro che
intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano
preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte
aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle
quali l'Italia e' Stato membro d'origine e per le offerte
aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli
strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva
comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato
alla pubblicazione. Il prospetto non puo' essere pubblicato
finche' non e' approvato dalla Consob. Nel caso di offerta
al pubblico di quote o azioni di Oicr chiusi per le quali
l'Italia e' lo Stato membro d'origine, il prospetto e'
pubblicato quando si e' conclusa la procedura prevista
dall'art. 43 o dall'art. 44 e dalle relative disposizioni
di attuazione.
(Omissis).».
 
Art. 11
Modalita' di rimborso dei FIA italiani chiusi

1. Le quote o le azioni di FIA italiani chiusi sono rimborsate ai partecipanti secondo le modalita' indicate nel regolamento o nello statuto alla scadenza del termine di durata del FIA.
2. Il regolamento o lo statuto del FIA puo' prevedere i casi in cui e' possibile una proroga del termine di durata del FIA non superiore a tre anni per il completamento della liquidazione degli investimenti. Nel caso in cui il gestore si avvale di tale proroga, ne da' tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione.
3. Il regolamento o lo statuto del FIA puo' prevedere la possibilita' che le quote o le azioni siano rimborsate anticipatamente nei seguenti casi:
a) su iniziativa del gestore, a tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute;
b) su richiesta dei singoli partecipanti, per un ammontare non superiore alle somme acquisite attraverso nuove emissioni e, per i FIA per cui non sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, per un ammontare non superiore ai prestiti contratti dal fondo, purche' non eccedenti il 10 per cento del valore del FIA. Nel caso in cui il fondo effettui nuove emissioni, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le emissioni stesse e alla stessa data e' prevista la determinazione periodica del valore delle quote o delle azioni del FIA. Nel caso in cui le somme necessarie per effettuare i rimborsi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti, i rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente secondo i criteri stabiliti nel regolamento o nello statuto del FIA al fine di assicurare la parita' di trattamento dei partecipanti.
 
Art. 12
FIA italiani immobiliari

1. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa.
2. Il patrimonio dei FIA italiani immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del TUF, e' investito nei beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo lordo, corrispondente al valore totale dell'attivo del FIA. Detta percentuale e' ridotta al cinquantuno per cento qualora il patrimonio del FIA sia altresi' investito in misura non inferiore al venti per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari, o crediti garantiti da ipoteca. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operativita'.
3. Per i FIA orientati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale il termine dei ventiquattro mesi di cui al comma 2 e' innalzato a quarantotto mesi nel caso in cui le attivita' in cui e' investito il patrimonio del FIA siano costituite esclusivamente dai beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), e da liquidita' o strumenti finanziari di elevati merito creditizio e liquidita', destinati al pagamento di oneri di edificazione sulla base di impegni assunti dal gestore, nell'ambito di un programma volto al raggiungimento delle soglie indicate al comma 2 entro quarantotto mesi dall'avvio dell'operativita'.
4. La sottoscrizione delle quote o delle azioni del FIA immobiliare o delle quote o delle azioni di un comparto del FIA stesso puo' essere effettuata, ove il regolamento o lo statuto del FIA lo preveda, sia in fase costitutiva sia in fase successiva alla costituzione del FIA, mediante conferimento dei beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
5. Il FIA immobiliare, nel caso di conferimenti, deve acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'articolo 16 del presente regolamento. Il valore complessivo delle quote emesse a fronte dei conferimenti non deve essere superiore al valore dei conferimenti stessi, come attestato nella relazione di stima.

Note all'art. 12:
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note
all'art. 4.
 
Art. 13
Fondi immobiliari con apporto pubblico

1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e' riservato ai soggetti di cui al medesimo articolo 14-bis secondo le modalita' ivi indicate.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni speciali stabilite dal suddetto articolo 14-bis, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai FIA con apporto privato, ai fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti dal TUF con riferimento ai FIA chiusi il cui patrimonio e' investito in beni immobili.

Note all'art. 13:
Per il riferimento al testo dell'art. 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86 vedasi nelle Note alle
premesse.
 
Art. 14
FIA italiani riservati

1. Il gestore puo' istituire FIA italiani riservati a investitori professionali in forma aperta o chiusa.
2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato puo' prevedere la partecipazione anche di investitori non professionali. In tal caso, gli investitori non professionali sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non e' frazionabile. Tali limiti non si applicano nei casi previsti dai commi 3 e 4.
3. I FIA immobiliari riservati possono essere commercializzati a enti pubblici, che non hanno le caratteristiche per essere classificati come clienti professionali pubblici ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236, limitatamente al caso in cui la partecipazione di tali soggetti al FIA immobiliare avvenga attraverso il conferimento diretto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, ivi compresi i rapporti concessori, per operazioni di valorizzazione del patrimonio pubblico ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. I componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti del gestore possono sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati da essi gestiti anche per un importo inferiore a quello indicato al comma 2.
5. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato specifica le categorie di investitori alle quali il FIA e' riservato.
6. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato, oltre a indicare in modo analitico ed esaustivo quanto previsto negli articoli 37, commi 1 e 2, 35-quater e 35-quinquies del TUF, indica:
a) la circostanza che il regolamento del fondo non e' soggetto all'approvazione della Banca d'Italia;
b) la circostanza che non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati;
c) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di gestione e le tecniche di investimento del FIA;
d) il livello massimo di leva finanziaria del FIA;
e) i limiti di investimento del FIA.
7. Le quote o le azioni dei FIA italiani riservati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento o nello statuto del FIA.

Note all'art. 14:
Per il riferimento al testo del decreto ministeriale 11
novembre 2011, n. 236 vedasi nelle Note alle premesse.
Per il riferimento al testo dell'art. 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge
15 luglio 2011, n. 111 vedasi nelle Note alle Premesse.
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art.
37 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 37 (Regolamento del fondo). - 1. Il regolamento
di ciascun fondo comune di investimento definisce le
caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento,
indica il gestore e il depositario, definisce la
ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i
rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti
al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e
le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e
della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le
modalita' di liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli
investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti
medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri
valori in cui e' possibile investire il patrimonio del
fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi
e dei risultati della gestione nonche' le eventuali
modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della
societa' di gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle
provvigioni spettanti alla societa' di gestione del
risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalita' di pubblicita' del valore delle quote
di partecipazione;
i) se il fondo e' un fondo feeder.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 35-quater
e 35-quinquies del citato decreto legislativo n. 58 del
1998:
«Art. 35-quater (Capitale e azioni della Sicav). - 1.
Il capitale della Sicav e' sempre uguale al patrimonio
netto detenuto dalla societa', cosi' come determinato ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), n. 5).
2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a
2447-decies del codice civile.
3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav
devono essere interamente liberate al momento della loro
emissione.
4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al
portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni
al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio
indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria
possedute.
5. Lo statuto della Sicav indica le modalita' di
determinazione del valore delle azioni e del prezzo di
emissione e di rimborso nonche' la periodicita' con cui le
azioni possono essere emesse e rimborsate.
6. Lo statuto della Sicav puo' prevedere:
a) limiti all'emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni
nominative;
c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per
ognuno dei quali puo' essere emessa una particolare
categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri
di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni,
fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti
sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno
un'azione, secondo la disciplina del presente capo.
7. Alla Sicav non si applicano gli articoli 2346, comma
sesto, 2348, commi secondo e terzo, 2349, 2350, commi
secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma
terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile.
8. La Sicav non puo' emettere obbligazioni o azioni di
risparmio ne' acquistare o comunque detenere azioni
proprie.»
«Art. 35-quinquies (Capitale e azioni della Sicaf). -
1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447-bis a
2447-decies del codice civile.
2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al
portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni
al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio
indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria
possedute.
3. Lo statuto della Sicaf indica le modalita' di
determinazione del valore delle azioni e degli eventuali
strumenti finanziari partecipativi emessi.
4. Lo statuto della Sicaf puo' prevedere:
a) limiti all'emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni
nominative;
c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per
ognuno dei quali puo' essere emessa una particolare
categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri
di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni,
fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti
sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno
un'azione, secondo la disciplina del presente capo;
e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto
previsto dall'art. 35-bis, comma 4, la possibilita' di
effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte
in piu' soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a
effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in
base alle esigenze di investimento.
5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350,
commi secondo e terzo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf
non riservate a investitori professionali e alle categorie
di investitori individuate dal regolamento di cui all'art.
39 non si applica, altresi', l'art. 2356 del codice civile.
6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.".
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 1
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.».
 
Art. 15
Oicr garantiti

1. Il gestore, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, puo' istituire Oicr che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.
2. Gli Oicr garantiti possono essere sia di tipo aperto sia di tipo chiuso.
3. Il regolamento dell'Oicr stabilisce le modalita' per la prestazione della garanzia di cui al comma 1.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies , comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies , comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell' art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
 
Art. 16
Esperti indipendenti

1. Gli esperti indipendenti indicati dall'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5), del TUF, possono essere persone fisiche o giuridiche scelte dal gestore.
2. L'organo di amministrazione del gestore, nell'affidamento degli incarichi di valutazione agli esperti indipendenti, ivi compresi quelli relativi a singoli beni, accerta che tali esperti non versino in una situazione di conflitto di interessi, che non sussistano le cause di incompatibilita' indicate dai commi 11, 12 e 16 e, qualora l'incarico sia conferito a persone giuridiche, che siano rispettati i requisiti previsti dai commi 8 e 9.
3. L'organo di amministrazione del gestore revoca l'incarico quando sussiste una giusta causa, dandone dettagliata motivazione nella relativa delibera con la quale provvede contestualmente a conferire l'incarico ad altro esperto indipendente. La delibera con cui e' disposta la revoca e' comunicata tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in relazione ai criteri, alle modalita' e ai valori indicati dall'esperto indipendente nella propria relazione.
4. La delibera di conferimento dell'incarico indica l'esperto indipendente prescelto, i criteri seguiti nella scelta, il possesso dei requisiti professionali dell'esperto, l'oggetto e la durata dell'incarico, i corrispettivi pattuiti, la copertura assicurativa dell'esperto e, nel caso in cui l'esperto indipendente sia una persona giuridica, il nominativo della persona fisica deputata in concreto allo svolgimento dell'incarico conferito nonche' quello degli ulteriori collaboratori coinvolti. La lettera di incarico e' allegata ad ogni relazione di stima effettuata dall'esperto indipendente.
5. Le valutazioni devono risultare da apposita relazione sottoscritta da tutti gli esperti indipendenti incaricati. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, la relazione e' sottoscritta dal rappresentante legale della societa' e reca il nominativo della persona fisica deputata in concreto allo svolgimento dell'incarico conferito, con la precisazione che entrambi sono in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2.
6. Resta ferma la responsabilita' del gestore in merito alla corretta valutazione delle attivita' dell'Oicr, al calcolo del valore patrimoniale netto e alla pubblicazione di detto valore, nei confronti dell'Oicr e dei suoi investitori.
7. Gli esperti indipendenti devono essere iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneita' ad effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni in cui e' investito l'Oicr. Gli esperti indipendenti devono essere altresi' in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per gli esponenti aziendali delle Sgr, ai sensi dell'articolo 13 del TUF, nonche' disporre di una struttura organizzativa idonea all'incarico che intendono assumere.
8. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, essi non possono far parte del gruppo del gestore, come definito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del TUF.
9. Se gli esperti indipendenti sono persone giuridiche e' necessario che:
a) l'atto costitutivo preveda espressamente tra le attivita', che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dell'articolo 2328, secondo comma, numero 3, del codice civile, la valutazione dei beni oggetto dell'investimento dell'Oicr;
b) la struttura organizzativa sia adeguata rispetto all'incarico da assumere.
10. L'esperto si astiene dalla valutazione se versa in una situazione di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore.
11. L'incarico di esperto indipendente non puo' essere conferito a soggetti che:
a) sono soci, amministratori o sindaci del gestore che conferisce l'incarico o di altre societa' od enti che lo controllano, o che sono controllati da questi ultimi o dal gestore, ovvero lo sono stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
b) sono legati al gestore che conferisce l'incarico o ad altre societa' o enti che lo controllano, o che sono controllati da questi ultimi o dal gestore, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo sono stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
c) sono parenti o affini entro il quarto grado dei soci, degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali del gestore che conferisce l'incarico o di altre societa' od enti che lo controllano o che sono controllati da questi ultimi o dal gestore;
d) si trovano in una situazione che puo' compromettere comunque l'indipendenza nei confronti del gestore che conferisce l'incarico.
12. Gli esperti indipendenti, le societa' da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, le societa' controllanti, gli amministratori e i dipendenti, si astengono dallo svolgimento nei confronti del gestore che ha conferito l'incarico, e delle societa' da esso controllate o che lo controllano nonche' delle societa' e dei gestori sottoposti a comune controllo, delle seguenti attivita':
a) verifiche e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari;
b) amministrazione di immobili;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare;
e) intermediazione immobiliare.
13. Nel caso di sopravvenienza di una delle situazioni indicate dai commi 11 e 12, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'esperto ne da' immediata comunicazione al gestore il quale, nei trenta giorni successivi, dispone la revoca dell'incarico e la sostituzione dell'esperto, dandone altresi' contestuale comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.
14. La valutazione dei conferimenti dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dei fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e' effettuata da un collegio di almeno tre esperti, nel caso in cui il gestore non si avvalga di una societa'.
15. L'incarico di valutazione:
a) ha durata triennale e non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico;
b) non puo' essere svolto, per conto del medesimo gestore ovvero di altre societa' da esso controllate, di societa' ad esso collegate, che lo controllano ovvero di societa' e/o gestori sottoposti a comune controllo, dal medesimo soggetto per un periodo superiore a tre anni, ne' tale soggetto puo' assumere l'incarico, per conto di un diverso esperto indipendente, se non sono trascorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16. I soggetti che hanno svolto l'incarico, i soci e gli amministratori dell'esperto indipendente e delle societa' da esso controllate o che lo controllano o soggette a comune controllo, non possono assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del gestore che ha conferito l'incarico, ne' di societa' da esso controllate ovvero che lo controllano o che sono soggette a comune controllo, ne' possono svolgere sotto forma di lavoro autonomo o subordinato alcuna delle attivita' di cui al comma 13, se non sono decorsi almeno due anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico.

Note all'art. 16:
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note
all'art. 4.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio,
SICAV e Sicaf devono possedere i requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti dal
Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata
dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
applicano i commi 2 e 3.
4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nei commi 2 e 3.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 11
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 11 (Composizione del gruppo). - 1. La Banca
d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini
della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19 ,
comma 1, lettera h), e 34 , comma 1, lettera f);
a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del
presente Titolo applicabili alle societa' che controllano
una Sim o una societa' di gestione del risparmio,
individuate ai sensi della lettera b);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei
soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra
quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di
investimento o di gestione collettiva del risparmio,
nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita'
finanziarie, come individuate ai sensi dell' art. 59, comma
1, lettera b) e lettera b-bis), del T.U. bancario . Tali
soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a
vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da
una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM
o una societa' di gestione del risparmio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2328 del codice
civile:
«Art. 2328 (Atto costitutivo). - La societa' puo'
essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e
il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il
domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli
eventuali promotori, nonche' il numero delle azioni
assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede
della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello
versato;
5) il numero e l'eventuale valore nominale delle
azioni, le loro caratteristiche e le modalita' di emissione
e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in
natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere
ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai
soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero
degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra
essi hanno la rappresentanza della societa';
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero
dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando
previsto, del soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale dei conti;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle
spese per la costituzione poste a carico della societa';
13) la durata della societa' ovvero, se la societa' e'
costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo,
comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il
socio potra' recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al
funzionamento della societa', anche se forma oggetto di
atto separato, costituisce parte integrante dell'atto
costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto
costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.».
Per il riferimento al testo dell'art. 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86 vedasi nelle Note alle
Premesse.
 
Art. 17
Compensi

1. Il costo complessivo dei compensi dovuti per le attivita' di valutazione di cui all'articolo 16 e' a carico dell'Oicr ed e' commisurato all'impegno e alla professionalita' richiesta per lo svolgimento dell'incarico dell'esperto indipendente, avuto riguardo al numero, alla natura, e alla ubicazione territoriale dei beni oggetto di valutazione e all'eventuale esistenza di un mercato attivo. Il compenso non puo' essere meramente determinato in funzione del valore degli immobili oggetto di stima, ne' puo' in alcun modo essere determinato in funzione dei risultati delle valutazioni svolte.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per le valutazioni iniziali dei beni immobili apportati ai fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il costo dei compensi non puo' superare lo 0,6 per mille del minor valore tra quello attribuito dal conferente e quello risultante dalla valutazione.

Note all'art. 17:
Per il riferimento al testo dell'art. 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86 vedasi nelle Note alle
premesse.
 
Art. 18
Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228.
2. I FIA chiusi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia ancora scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote o le azioni, possono modificare il regolamento o lo statuto, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti nel caso di fondi, per prevedere i casi in cui e' possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento o dello statuto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I gestori si adeguano alle nuove disposizioni in materia di conferimento di incarichi agli esperti indipendenti, di cui agli articoli 16 e 17, alla prima scadenza contrattuale utile e, comunque, non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, articolo 3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Note all'art. 18:
Per i riferimenti al decreto ministeriale 24 maggio
1999, n. 228, abrogato dal presente regolamento, si veda
nelle Note alle premesse.
 
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