Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 febbraio 2015
Cancellazione di varieta' dal registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante «Individuazione degli Uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013»;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varieta' di specie agricola indicata nel dispositivo, per le quali e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;
Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza delle varieta' indicate nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:
Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di esse indicato, sono cancellate dai registri medesimi:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2015

Il direttore generale: Cacopardi

Note all'articolo unico:
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto
di controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne'
alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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