Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 febbraio 2015
Approvazione del Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.).


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e la disciplina nazionale di recepimento;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico;
Visto l'art. 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita';
Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, in particolare l' art. 46, procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge n. 11 novembre 2014, n. 164;
Visto il Regolamento (Ue) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee, che tra l'altro stabilisce un quadro giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche a livello europeo entro il 2020 e oltre;
Visto in particolare l'art. 9, paragrafo 1 del citato regolamento (UE) n. 347/2013, che prevede che ciascuno Stato membro o autorita' competente pubblichi un manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune;
Viste il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto di dover approvare il MANUALE delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato il documento "MANUALE delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee)". Il testo del manuale, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 11 febbraio 2015

Il Ministro: Guidi
 
Allegato
Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle
autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune
(Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture
energetiche transeuropee)
1. INTRODUZIONE
Il Regolamento (UE) No 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (da qui in poi "Regolamento TEN-E") stabilisce un quadro giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche a livello europeo entro il 2020 e oltre.
Esso individua nove corridoi prioritari strategici e tre aree prioritarie di inetrvento per le infrastrutture energetiche, con una dimensione trans-European/cross-border. Il Regolamento stabilisce una procedura per individuare su base biennale una lista di "projects of common interest" (da qui in poi, "PCI"), che contribuiranno alla realizzazione di ciascuno dei corridoi e aree prioritarie.
La prima lista di PCI e' stata adottata con Regolamento delegato della Commissione Europea (1) e comprende 25 progetti italiani, di cui 18 nel settore delle reti elettriche, 6 nel settore gas ed un progetto per l'area "smart grids".
Il Regolamento TEN-E prevede una serie di misure per quanto concerne l'espletamento delle procedure di rilascio delle necessarie autorizzazioni all'esecuzione dell'opera, quali: l'introduzione di un limite di tempo generale per le procedure di autorizzazione, un'unica autorita' competente nazionale per il coordinamento delle procedure di autorizzazione, un approccio trasparente e aperto alla consultazione del pubblico e delle parti interessate [Articolo 9.1], e l'opportunita', per gli Stati membri di valutare la necessita' di snellire le procedure per l'adozione della valutazione di impatto ambientale (VIA), e di adottare importanti misure di semplificazione normativa ove necessario [Articolo 7.4 e 7.7] (2) . 
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'
Il presente manuale, nel richiamare le regole generali sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per i PCI, si propone l'obiettivo di costituire un'utile guida per i proponenti e tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei PCI.
Il presente manuale, cosi' come previsto dall'art. 9 paragrafo 1 del nuovo regolamento TEN-E, non e' giuridicamente vincolante, ma si pone come supporto ai promotori di progetto, compresi gli operatori di energia del sistema di trasmissione (TSOs) e gli investitori, nella preparazione dei progetti, e alle diverse parti interessate, comprese le ONG e le associazioni di settore, che potrebbero essere coinvolti e partecipare attivamente alla pianificazione e progettazione nella fase preliminare, attraverso opportune procedure di consultazione, individuate e descritte nella seconda parte del presente manuale.
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del diritto dell'Unione applicabile e, in particolare, della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ove applicabile, e delle Convenzioni di Aarhus sull'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ed Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'Allegato VI, punto 3, del Regolamento TEN-E. Qualora necessario, l'autorita' nazionale competente, anche attraverso confronti e consultazioni con le parti interessate provvedera' ad aggiornare il presente manuale sia in funzione di sopravvenute esigenze applicative sia in funzione degli aggiornamenti normativi, che potrebbero intanto delinearsi nel quadro giuridico italiano e comunitario.
Data l'urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, cosi' come indicato nel Regolamento TEN-E, e' importante snellire e perfezionare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, rispettando nel contempo le competenze nazionali e le procedure previste per la costruzione di nuove infrastrutture e tenendo debitamente conto del principio di sussidiarieta'. Il contesto giuridico interno risulta ad oggi improntato alla semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni, dove e' previsto un chiaro limite temporale per l'adozione finale, la quale viene assunta sulla posizioni prevalentemente espresse da parte delle autorita' interessate in merito all'esecuzione del progetto, garantendo contestualmente standard elevati per la protezione dell'ambiente.
Le norme generali sul procedimento di cui al presente manuale sono quelle previste dalla normativa statale e regionale in materia di rilascio di autorizzazioni, ed in particolare di quelle riferite alle infrastrutture gas (trasporto, rigassificazione e stoccaggio) ed elettricita' (si veda in allegato III l'elenco della normativa vigente alla data di adozione del presente manuale).
Coerentemente con l'articolo 19 del Regolamento TEN-E la procedura che precede la domanda di autorizzazione, di cui alla parte II, non e' obbligatoria per quei PIC per i quali il promotore abbia presentato istanza documentata (ossia il fascicolo di domanda) prima del 16 novembre 2013.
PARTE I - CONTESTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO PER LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE
1. PRINCIPI E COMPETENZE
E' bene ricordare che il Regolamento TEN-E individua specifiche attivita' in capo all'autorita' nazionale competente, alle amministrazioni interessate e ai soggetti promotori. Di seguito sono elencati alcuni degli obblighi procedurali, da considerarsi in linea con i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione e con le competenze amministrative assegnate dal diritto interno.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche: autorita' nazionale competente), in qualita' di amministrazione responsabile del procedimento e' tenuto a:
predisporre di volta in volta, uno schema dettagliato per il processo di rilascio delle autorizzazioni, in consultazione con il promotore del progetto e con le altre autorita'. [Articolo 10.4 (b)]; (Allegato I)
monitorare il rispetto dei limiti di tempo. [Articolo 8.3 (c)];
ridefinire i singoli limiti di tempo, quando i termini inizialmente fissati non vengono soddisfatti. [Articolo 8.3];
modificare o approvare il progetto di partecipazione del pubblico presentato dal promotore del progetto. [Articolo 9.3];
presentare una relazione annuale al rispettivo gruppo sullo stato di avanzamento o ritardi nell'attuazione del PCI per quanto riguarda i processi di rilascio delle autorizzazioni. [Articolo 5.6];
preparare programmi congiunti con le altre Amministrazioni e predisporre un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle singole autorizzazioni. [Articolo 10.4 (b)]. (Allegato II: cronoprogramma procedimento da approvare in sede di Conferenza di Servizi preliminare)
Da parte loro, gli enti e le autorita', a vario titolo interessati, sono tenuti a collaborare con l'autorita' nazionale competente, in tutte le fasi del procedimento, in particolare:
in sede di riconoscimento della notifica del progetto, al fine di stabilire la data di decorrenza dell'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. [Articolo 10.1 (a)];
nella fissazione dei termini per il rilascio delle singole determinazioni. [Articolo 10.4 (b)];
mantenere una costante informativa nel caso in cui i termini stabiliti per la singola decisione di competenza non vengano rispettati e fornirne le dovute motivazioni. [Articolo 8.3 (c)].
Infine, i soggetti promotori dei PCI sono tenuti a:
elaborare un piano di attuazione per il progetto includendo un calendario dove sono riportati studi di fattibilita' e progettazione, approvazione da parte dell'autorita' nazionale di regolazione o di qualsiasi altra autorita' interessata, realizzazione e messa in esercizio. [Articolo 5.1];
fornire una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto, in fase di avvio della procedura di pre-domanda. [Articolo 10.1 (a)];
redigere e presentare un progetto di partecipazione del pubblico all'autorita' nazionale competente. [Articolo 9.3];
rispettare i principi che sottendono alla partecipazione del pubblico al processo e mettere in campo tutte le azioni necessarie. [Allegato VI (3)];
assicurare la completezza e l'adeguata qualita' tecnica della documentazione allegata alla domanda, avendo cura che tutte le informazioni necessarie siano rese tempestivamente disponibili alle autorita' competenti per garantire il rispetto dei termini fissati. [Articolo 10.5];
predisporre e aggiornare, con regolarita', un sito web dedicato al progetto ovvero un'area dedicata sul sito internet del promotore. [Articolo 9.7];
cooperare pienamente con l'autorita' nazionale competente per il rispetto del programma dettagliato per il processo di rilascio delle autorizzazioni. [Articolo 10.5];
presentare una relazione annuale per il progetto all'autorita' nazionale competente. [Articolo 5.4].
2. AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE E PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA
Le norme nazionali vigenti in materia di energia individuano il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) quale autorita' nazionale competente al rilascio delle autorizzazioni delle infrastrutture energetiche, e pertanto responsabile unico del procedimento amministrativo, da svolgersi nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina nazionale in materia di procedimenti amministrativi (L. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni).
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del nuovo Regolamento TEN-E, il MISE in qualita' di autorita' nazionale competente, e' responsabile dell'agevolazione e del coordinamento del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i PIC.
Con riferimento alle "infrastrutture" energetiche il procedimento amministrativo di autorizzazione presenta le caratteristiche del "sistema coordinato", di cui alla lettera b), paragrafo 3 dell'art.8 del Regolamento TEN-E.
Nell'ambito di tale sistema, la decisione globale comprende le diverse decisioni, ovvero pareri, nulla osta, permessi, legalmente vincolanti emesse dalle diverse autorita' coinvolte nel procedimento autorizzativo, coordinate dall' autorita' nazionale competente che rilascia l'autorizzazione.
L'evoluzione normativa del settore energetico susseguitasi negli anni, anche in ragione del recepimento della normativa comunitaria e della necessita' di velocizzare i tempi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture del sistema Paese, ha portato all'introduzione della c.d. autorizzazione unica, volta a coordinare i diversi iter procedurali incardinati presso le singole amministrazioni, nei diversi settori di competenza, che vengono pertanto coinvolte in un'unica procedura gestita dall'amministrazione nazionale competente (MISE). Tale procedura comprende e sostituisce, tutte le autorizzazioni e i consensi necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche, ricorrendo allo strumento della "conferenza di servizi". Tale procedura comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e i consensi, ivi compresi quelli di carattere ambientale VIA/VINCA, necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche, ricorrendo allo strumento della "conferenza di servizi", disciplinata dagli artt. 14 e ss della L.241/1990.
La conferenza di servizi viene indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico, e risponde, da un lato, all'esigenza di evitare la dispersione delle funzioni amministrative, dall'altro, all'esigenza di individuare un modulo procedimentale efficiente, destinato ad operare in un unico contesto, in cui la decisione finale costituisce in concreto la risultante di un processo di formazione dove si esprimono, in posizione tendenzialmente paritaria, piu' soggetti, ciascuno dei quali e' titolare di un interesse pubblico coinvolto nel procedimento che l'amministrazione responsabile e' tenuta a valutare al fine del corretto bilanciamento tra gli interessi stessi.
A fronte di questa duplice funzione, la conferenza di servizi oltre che strumento di semplificazione dell'azione amministrativa, si configura soprattutto come la "sede ideale" per la valutazione contestuale di molteplici interessi.
L'autorizzazione unica per quanto riguarda le infrastrutture energetiche e' rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, come previsto dalla Costituzione italiana per le materie in cui vi e' competenza concorrente di Stato e Regioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, e comprende, ove previsto, la dichiarazione di pubblica utilita', la valutazione di impatto ambientale ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la variazione degli strumenti urbanistici
Il Ministero dello Sviluppo Economico e' la sola autorita' responsabile del procedimento che conduce all'emissione della decisione finale con riguardo all'autorizzazione alla realizzazione di una infrastruttura energetica riconosciuta come PIC e, in quanto tale, rappresenta il punto unico di contatto per il proponente del progetto. In questo ruolo, il Ministero dello Sviluppo Economico e' l'autorita' che coordina e predispone la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti al progetto che si rendono necessarie ai fini del corretto svolgimento delle diverse fasi del procedimento, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale, come previste dall'art. 10 del Regolamento TEN-E.
Un diagramma di flusso per la procedura di autorizzazione e' di seguito riportato:

Parte di provvedimento in formato grafico


3. MODALITA', TEMPI DI SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO
La normativa nazionale di riferimento (Legge 241/1990 e s.m.i.) in materia di procedimento amministrativo ben si presta alle previsioni di cui all'articolo 8 del Regolamento TEN-E in ordine all'organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e al ruolo dell'autorita' nazionale competente al fine dell'adozione di provvedimenti per gestire i casi di dissenso da parte delle amministrazioni interessate e facilitare cosi' l'emissione della decisione globale entro termini ben definiti.
La citata Legge, prevede (art. 14 e ss.) l'utilizzo della Conferenza dei Servizi per effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, indetta dall'autorita' nazionale competente per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
Con riferimento ai tempi si ricorda che il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al paragrafo precedente non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni e il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'infrastruttura in conformita' al progetto approvato.
Nei casi in cui sia richiesta la Valutazione di Impatto Ambientale, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di centottanta giorni resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente (MATTM) si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.
L'ordinamento giuridico interno inoltre, garantisce anche strumenti in capo all'autorita' nazionale competente per la gestione e il superamento del dissenso. Infatti, ai sensi dell'art. 14.quater della legge 241 del 1990, il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni interessate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nel corso del procedimento e deve essere congruamente motivato, non di meno puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
Inoltre, qualora venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, e' rimessa dall'autorita' nazionale competente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione.
Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Infine l'ordinamento interno prevede adeguati strumenti in capo all'autorita' nazionale competente per il superamento dell'inerzia delle amministrazioni che partecipano al procedimento e che determinano il ritardo della decisione finale, infatti ai sensi della legge 239/2004, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni e le materie di propria competenza, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta, il Ministero dello Sviluppo Economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata.
4. RIFERIMENTI NORMATIVI PER TIPOLOGIA DI OPERA
Di seguito sono descritti i principali riferimenti normativi per le tipologie di opere, che riguardano i corridoi di interesse dell'Italia, riportati in allegato III.
ELETTRODOTTI
Per quanto riguarda la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti appartenenti alla rete nazionale di trasmissione elettrica, il conferimento al Ministero dello Sviluppo Economico della competenza al rilascio delle relative autorizzazioni, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e d'intesa con la Regione interessata, e' stabilito dall'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i..
GASDOTTI
La normativa di riferimento per quanto concerne i gasdotti appartenenti alla rete nazionale di gasdotti e' costituita dall'art. 52-quinquies, comma 2, del DPR 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. del 27 dicembre 2004 n. 330, in combinato disposto con l'art. 9 del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164.
TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE
Per quanto concerne i terminali di rigassificazione si rinvia all'art. 46 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, in combinato disposto con l'art. 9 del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164.
STOCCAGGI GAS NATURALE
Con riferimento, invece all'esercizio dell'attivita' di stoccaggio di gas naturale, il conferimento al Ministero dello Sviluppo Economico della competenza al rilascio delle relative concessioni, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e d'intesa con la Regione interessata, e' stabilita dall'art. 11 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n.164.
Infine, e' opportuno precisare che per le infrastrutture energetiche da realizzare sul territorio di Regioni o Provincie Autonome, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando l'uso del modello procedimentale unico sopra descritto, potrebbe in alcuni casi coincidere con la Regione o Provincia stessa, ove fosse cosi' previsto dallo Statuto regionale.
Nell'ordinamento giuridico italiano, una regione o una provincia a statuto speciale e' un territorio che gode di particolari forme e condizioni di autonomia. In Italia sono regioni autonome la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta e il Friuli-Venezia Giulia a cui si aggiungono le due province autonome di Trento e Bolzano; tutte sono dotate di uno statuto speciale, approvato dal Parlamento con legge costituzionale. Nell'ambito del quadro costituzionale esse godono di autonomia legislativa.
Tra quelle elencate, solo alcune hanno competenza al rilascio delle autorizzazioni delle infrastrutture energetiche e costituiscono il punto unico di contatto per il proponente del progetto, in particolare (3) :
a) per gli elettrodotti, della capacita' inferiore o uguale a 150 kV sono competenti la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione che per le infrastrutture di connessione con l'estero;
b) per le infrastrutture gas sono autorita' competenti la Regione Sicilia e le Province di Trento e Bolzano.
Qualora opere appartenenti a tale categoria dovessero rientrare nell'elenco dei progetti di interesse comune, il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento a ciascuna singola opera interessata, provvedera' ad informare prontamente il proponente e la Commissione europea circa l'autorita' pubblica che svolgera' le funzioni assegnate all'autorita' competente, e che rappresentera' altresi' il punto unico di contatto ai fini dello svolgimento delle procedure di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8.2 del Regolamento TEN-E.
5. LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
Le procedure di valutazione ambientale si inseriscono nell'ambito del procedimento autorizzativo dei PCI in attuazione delle pertinenti disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali finalizzate a garantire la tutela dell'ambiente e della salute umana, nonche' la partecipazione del pubblico, anche in un contesto transfrontaliero.
Le procedure di valutazione ambientale identificate e descritte nel presente paragrafo in quanto aventi possibili relazioni con l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei PCI, fanno riferimento alla normativa nazionale vigente alla data di predisposizione del presente manuale. Sulla base degli orientamenti forniti dalle Linee Guida della Commissione europea , le modalita' procedurali potranno essere successivamente modificate in base alle misure legislative volte a snellire le procedure di valutazione ambientale che saranno adottate ai sensi dell'art.7.7 del Regolamento TEN-E.
La procedura di valutazione ambientale che interessa direttamente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture energetiche riconducibili ai PCI e' la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Ai sensi della direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) essa e' obbligatoria per tutte le tipologie di PCI che ricadono nell'Allegato I della suddetta direttiva VIA mentre per le tipologie di PCI ricadenti nell'Allegato II e' previsto l'assoggettamento a procedura di screening. L'obiettivo della VIA e' quello di valutare, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, la significativita' degli impatti ambientali potenzialmente connessi alla realizzazione di progetti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione del pubblico al processo decisionale. Tale procedura rappresenta pertanto parte integrante del processo autorizzativo unico, come precedentemente descritto; in qualita' di endo-procedimento, esso e' svolto da parte della competente autorita' ambientale (il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM, in sede statale) e si conclude con un provvedimento di VIA, autonomo e legalmente vincolante, che viene acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi e coordinato nell'ambito dell'autorizzazione unica rilasciata dall'autorita' nazionale competente (MISE).
Altre tipologie di valutazioni ambientali previste dalle normative comunitarie e nazionali, possono risultare rilevanti e pertinenti per particolari tipologie di PCI o in specifiche circostanze:
la Valutazione di Incidenza - VINCA (direttive 92/43/EEC e 2009/147/EC), obbligatoria nei casi in cui la realizzazione dei PCI, indipendentemente dalla tipologia di opera, possa incidere sulle aree naturali protette appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria). La VINCA, finalizzata ad individuare e valutare gli effetti che un piano, programma o progetto puo' avere sui siti della Rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, e' disciplinata dall'art. 5 del D.P.R, 357/1997 e s.m.i.; essa e' compresa nell'ambito delle procedure di VAS e di VIA secondo le modalita' di integrazione procedurale disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
l'Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (direttiva 2010/75/UE), obbligatoria per specifiche tipologie di PCI che comprendono infrastrutture e impianti connessi allo stoccaggio di gas, prodotti petroliferi, CO2 ed a terminali di rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (es. impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW). L'AIA, finalizzata alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da determinate attivita' industriali, e' disciplinata dal Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; essa e' compresa nell'ambito della procedura di VIA secondo le modalita' di coordinamento procedurale disciplinate dall'art. 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
le procedure per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (direttive 96/82/CE e 2012/18/UE, dal 1° giugno 2015) obbligatorie per specifiche tipologie di PCI (es. impianti per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto; infrastrutture e impianti connessi allo stoccaggio di gas, prodotti petroliferi, CO2 ) e comunque in tutti i casi in cui il PCI includa impianti/infrastrutture che detengono quantita' di sostanze pericolose superiori alle soglie riportate nell'Allegato I della direttiva 96/82/CE (2012/18/UE, dal 1° giugno 2015)). Le procedure per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose sono disciplinate dal D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. e l'autorita' competente e' il Comitato Tecnico Regionale (CTR).
Ulteriori informazioni e strumenti operativi di carattere procedurale e tecnico sono disponibili per i promotori del progetto sul Portale delle Valutazioni Ambientali. A seconda della tipologia progettuale, delle specifiche caratteristiche realizzative/operative/gestionali o del contesto localizzativo del PCI possono essere necessarie diverse autorizzazioni ambientali a carattere settoriale, di competenza di diverse autorita' ambientali; un elenco indicativo, ma non esaustivo delle autorizzazioni ambientali e' fornito nell'ambito della Sezione dedicata alla Modulistica del Portale delle Valutazioni Ambientali.
(http://www.va.minambiente.it/itIT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica)
PARTE II - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
1. CONSULTAZIONE PUBBLICA
Nel quadro generale del nuovo regolamento TEN-E assumono particolare rilievo il principio di trasparenza e le modalita' di partecipazione del pubblico.
L'attivita' di consultazione pubblica si pone, in tale contesto, il principale obiettivo di individuare, nella fase di pre-applicazione, che precede l'avvio del procedimento della fase di autorizzazione di cui alla parte I del presente manuale, le soluzioni tecniche ottimali oltre che promuovere l'accettabilita' sociale da parte delle popolazioni interessate dalla realizzazione delle infrastrutture PCI.
La consultazione dovra' essere avviata nella fase iniziale dell'iter previsto per la realizzazione dell'infrastruttura PCI, con una durata massima di 24 mesi cosi' come previsto dall'articolo 10.1 (a) del nuovo regolamento TEN E.
2. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI CONSULTAZIONE
Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 del nuovo Regolamento TEN-E si compone di due procedure: (a) la procedura di pre-applicazione e (b) la procedura legale di rilascio dell'autorizzazione (4) .
Al fine di stabilire l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, il promotore del progetto deve notificare i contenuti del progetto di consultazione, entro un periodo indicativo di tre mesi prima dell'avvio della procedura di pre-applicazione, prevista dalla lettera (a) [articolo 10.1].
L'autorita' nazionale competente avra' tre mesi a disposizione per confermare o rifiutare la notifica, ove lo ritenga necessario, per ragioni di complessita' e/o opportunita', e provvedera' a coinvolgere tutte le autorita' competenti per valutare con loro se il progetto sia sufficientemente maturo per l'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.
I termini della procedura di pre-applicazione iniziano a decorrere dal riconoscimento della notifica presentata dal promotore del progetto ai sensi dell'articolo 9.3 (a).
Qualora il soggetto proponente abbia avviato una consultazione volontaria sul progetto con gli enti territoriali interessati prima della pubblicazione del presente manuale, ha facolta' di presentare direttamente i risultati della consultazione svolta che saranno valutati dall'autorita' nazionale competente ai fini dell'approvazione.
Il promotore del progetto dell'infrastruttura notifica per iscritto il progetto all'autorita' competente, trasmettendo anche una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto ai fini dell'approvazione, prevista dalla lettera (a) [articolo 10.1] e il successivo avvio della procedura di autorizzazione, previsto dalla lettera (b) [articolo 10.1]
L'autorita' competente accetta qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubblica avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti di cui al Regolamento TEN - E.
3. LA PROCEDURA DI PRE-APPLICAZIONE
La procedura di pre-applicazione [articolo 10.1 (a)] riguarda il periodo, comunque non superiore a 24 mesi, che precede la fase di avvio del procedimento di autorizzazione. [articolo 10.1 (b)].
Una volta approvato il progetto di consultazione da parte dell'autorita' nazionale competente [articolo 9.3] il promotore del progetto, dandone contestualmente comunicazione alla stessa autorita', avvia la fase di pre-applicazione ovvero di consultazione pubblica, avendo cura di:
avviare un'adeguata attivita' di comunicazione e informazione attraverso la pubblicazione e la diffusione di una proposta di progetto, con indicazione, chiara e circostanziata, degli obiettivi e delle caratteristiche principali dell'intervento, ovvero la sua localizzazione, gli impatti ambientali, i tempi e i costi di realizzazione, gli eventuali interventi correlati al disagio ambientale, territoriale, occupazionale e sociale;
garantire l'effettiva possibilita' di partecipazione alle fasi iniziali del progetto informando le parti interessate relativamente alla localizzazione dell'intervento e alle scelte tecnologiche intraprese, ricevendo e valutando osservazioni e pareri prima dell'avvio procedura di autorizzazione di cui all'articolo 10.1 (b);
svolgere un'adeguata campagna informativa, mediante pubblici avvisi o altri mezzi adeguati di libero accesso al pubblico.
In ogni caso, la procedura in questione dovra' comprendere la preparazione di uno studio di fattibilita' e, se del caso, di eventuali relazioni ambientali.
Inoltre, il promotore, qualora lo ritenesse utile, avra' la facolta', nella fase di "pre-applicazione", di avviare la procedura di VIA.
In particolare, in tale fase preliminare potra' essere avviata e conclusa la fase di "scoping" in cui vengono definiti i contenuti dello studio di impatto ambientale, cosi' come prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonche' avviata la predisposizione di tutti gli studi ambientali pertinenti le autorizzazioni a carattere settoriale per tipologia di progetto, le specifiche caratteristiche realizzative/operative/gestionali e il contesto localizzativo.
4. CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE
Il promotore del progetto e' tenuto a redigere un progetto per la partecipazione e consultazione del pubblico che contenga gli elementi e le indicazioni di seguito riportati.
Il progetto in primo luogo dovra' prevedere un opuscolo informativo di 15 pagine che rappresenti, in maniera chiara e concisa, lo scopo, il calendario preliminare delle consultazioni e delle varie fasi del processo, il piano nazionale di sviluppo delle reti, le rotte alternative considerate, gli impatti previsti, anche di tipo transfrontaliero, e le possibili misure di attenuazione.
L'opuscolo informativo conterra' altresi' un elenco degli indirizzi web della piattaforma per la trasparenza della Commissione Europea [articolo 18] e le informazioni sulle procedure di cui al presente manuale, in particolare:
(c) i nomi e le informazioni di contatto dell'autorita' competente, di altre autorita' e delle principali parti interessate;
(d) la descrizione del flusso di lavoro e delle attivita' per ogni fase del procedimento, una sintesi del processo decisionale e un calendario indicativo contenente la tempistica prevista per l'intero processo;
(e) informazioni sull'ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di autorizzazione.
In ogni caso dovranno essere inserite le seguenti informazioni:
descrizione generale del progetto proposto, inizialmente in linguaggio non specialistico, nonche' delle alternative eventualmente considerate;
motivazioni sulla necessita' dell'opera, nel contesto nazionale e trasfrontaliero;
indicazione di eventuali piani/programmi di cui fa parte il progetto proposto, con indicazione di eventuali procedure di VAS concluse o in corso, su tali piani/programmi.
l'assoggettabilita' o meno del progetto alla procedura VIA e/o altre procedure di carattere ambientale;
le questioni transfrontaliere relativamente alle ricadute del progetto su uno o piu' Stati membri;
indicazione di eventuali programmi e/o piani di cui fa parte il progetto con indicazione di eventuali VAS su tali piani.
termini e modalita' per la trasmissione delle osservazioni o dei quesiti con riferimento alle informazioni e ai documenti pubblicati durante il l'intero periodo di consultazione;
l'indicazione dei tempi, dei modi e dei luoghi, con cui le relative informazioni saranno messe a disposizione;
i dettagli sulle modalita' di partecipazione del pubblico, anche attraverso un calendario degli eventi di incontro e confronto con istituzioni associazioni e cittadini.
Tutte le informazioni rilevanti per il processo decisionale dovranno essere disponibili al pubblico e dovranno essere aggiornate con scadenze adeguate per le varie fasi sopra indicate, inoltre sara' necessaria una particolare attenzione circa la congruita' del tempo concesso al pubblico interessato per essere informato e partecipare efficacemente al processo di consultazione tematica, in merito al progetto.
5. SITO INTERNET/ PUBBLICAZIONE INTERNET
Il progetto di consultazione deve contenere le specifiche tecniche e descrittive del sito internet del progetto dove saranno messe a disposizione almeno le seguenti informazioni:
a) l'opuscolo informativo di cui al paragrafo precedente;
b) una sintesi non tecnica e regolarmente aggiornata di 50 pagine al massimo sullo stato di avanzamento del progetto che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche alle versioni precedenti;
c) la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonche' i tempi previsti per queste ultime;
d) le informazioni di contatto per procurarsi l'insieme dei documenti relativi alla domanda;
e) le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche.
6. INDICAZIONI GENERALI A SUPPORTO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione del pubblico ai processi decisionali in tema di infrastrutture, con particolare riferimento agli aspetti ambientali e socio-economici e' necessaria per dirimere i conflitti che inevitabilmente potrebbero sorgere ai vari livelli e per diverse ragioni in fase di realizzazione di un PCI. E' opportuno pertanto che la gestione dei processi di partecipazione venga fondata sul dialogo strutturato con gli attori locali, siano essi istituzionali e/o della societa' civile, attraverso la creazione di sedi opportune al dibattito e all'applicazione di processi dove il confronto e la condivisione di informazioni sono gestiti e orientati verso una decisione finale maggiormente condivisa, garantendo allo stesso tempo trasparenza e legittimita' alle decisioni stesse.
Al fine di garantire la partecipazione al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso e' necessario applicare i seguenti principi:
le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorita' nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, devono essere vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorita' competente sostiene attivamente le attivita' intraprese dal promotore del progetto;
qualora necessario le autorita' competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate;
ogni consultazione pubblica dovra' riguardare tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, tuttavia un unico tema relativo a un particolare aspetto, in termini di sensibilita' e criticita' riguardo all'inserimento dell'opera sul territorio, potra' essere trattato in un'unica consultazione pubblica; una singola tipologia di consultazione pubblica puo' avvenire in piu' di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica saranno indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;
le osservazioni e le obiezioni saranno ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine calendarizzato.
Gli incontri per la consultazione pubblica dovranno garantire una informazione diffusa e completa del progetto ai cittadini anche sotto gli aspetti tecnici-tematici, con livelli di approfondimento a seconda del grado di dettaglio del progetto e delle valutazioni di opportunita' da parte del promotore. Le scelte sull'opportunita' o meno di recepimento delle osservazioni e proposte partecipative dovranno essere motivate dal promotore del progetto e riportate nel report conclusivo nella relazione conclusiva della procedura di pre-applicazione che chiude la fase di consultazione pubblica
7. APPROVAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO DI CONSULTAZIONE
Entro 24 mesi dall'inizio della consultazione pubblica, il promotore del progetto notifica all'autorita' competente i risultati della consultazione corredati dal progetto preliminare per il rilascio.
I risultati di cui sopra sono debitamente presi in considerazione nella fase di avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione.
Il fascicolo di domanda oltre a contenere i risultati della consultazione dovra' essere corredato dagli elaborati del progetto preliminare per il rilascio dell'autorizzazione, indicati nell'Allegato I.
L'autorita' nazionale competente, entro i successivi tre mesi attraverso lo strumento della conferenza di servizi preliminare, di cui all'art. 14-bis della L. 241/1990 (5) , approva o, se ritiene che i risultati della consultazione non siano abbastanza maturi per avviare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, respinge in forma scritta la notifica.
In caso di diniego, l'autorita' competente motiva la propria decisione, anche a nome delle altre autorita' interessate. La data della firma del riconoscimento della notifica da parte dell'autorita' competente segna l'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.
Qualora siano coinvolti due o piu' Stati membri, la data di accettazione dell'ultima notifica da parte dell'autorita' competente interessata e' considerata come la data di avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.
In caso di valutazione positiva del progetto di consultazione svolto, in sede di conferenza di servizi preliminare, di cui all'art. 14-bis della L. 241/1990, l'autorita' nazionale competente elabora e approva il programma dettagliato, di cui all'Allegato II, per il processo di rilascio delle autorizzazioni, da considerarsi parte integrante e sostanziale del procedimento.
Il programma sara' definito in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorita' interessate, nelle modalita' stabilite dall'Allegato VI (2) del Regolamento TEN-E, in particolare saranno approvati i seguenti elementi, gia' inseriti nell'opuscolo informativo (6) :
a) le decisioni e i pareri da ottenere;
b) le autorita', le parti interessate e il pubblico che potrebbero essere interessati;
c) le singole fasi della procedura e la loro durata;
d) le principali tempistiche da rispettare e le scadenze in vista della decisione finale da adottare;
e) le risorse previste dalle autorita' e le eventuali necessita' di risorse aggiuntive.
Un diagramma di flusso per la procedura di pre-candidatura e' di seguito riportato:

Parte di provvedimento in formato grafico

8. CONTATTI
Autorita' nazionale competente: Ministero dello Sviluppo Economico
ELETTRODOTTI
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete
Dr.ssa Marilena Barbaro
Tel: (+39) 06 47 05 21 15
Fax: (+39) 06 47 88 77 57
E-mail marilena.barbaro@mise.gov.it
GASDOTTI - TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione V - Sistemi, mercati, infrastrutture di trasporto ed approvvigionamento del gas naturale
Dr.ssa Concetta Cecere
Tel: (+39) 06 47 05 28 05
Fax: (+39) 06 47 05 20 36
E-mail concetta.cecere@mise.gov.it
STOCCAGGI GAS NATURALE
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Divisione V - UNMIG, CIRM, Laboratori chimici e mineralogici, stoccaggio sotterraneo di gas naturale e C02
Ing. Liliana Panei
Tel. (+39) 06 488 5084 - 4705 2794
Fax. (+39) 06 4824 723 - 06 4788 78
E-mail liliana.panei@mise.gov.it
Autorita' Ambientale: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Divisione II Sistemi di valutazione ambientale
Coordinatore Ing. Antonio Venditti
Tel: 06/5722 5927
Fax: 06/5722 5994
E-mail: dva-II@minambiente.it
Modulistica: http://www.va.minambiente.it/itIT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica
Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale
Dott. Giuseppe Lo Presti
Tel: 06/5722 5003 - 5050
Fax: 06/5722 5068
E-mail: dva-IV@minambiente.it
Indirizzo Pec: aia@pec.minambiente.it
Indirizzo Pec: ris@pec.minambiente.it
Regioni e Province Autonome:
REGIONE SICILIA
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
Servizio 3° - Autorizzazioni e Concessioni
Responsabile Tinnirello Alberto
Tel: 091 7661787 / 320 1898950
alberto.tinnirello@regione.sicilia.it
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche
Ufficio Gestione risorse energetiche
Via Gilli, 4
38121 TRENTO
http://www.energia.provincia.tn.it/sezione_autorizzazioni/eserciz io_linee_elettriche/pagina3.html
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
DIPARTIMENTO SVILUPPO DEL TERRITORIO, AMBIENTE ED ENERGIA
Direttore di dipartimento
dott. Florian Zerzer
Tel: +39 0471 41 77 10
Fax: +39 0471 41 77 19
florian.zerzer@provincia.bz.it
Sito Web: http://www.provincia.bz.it/dipartimenti/ambiente-energia/
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia
Direttore Dario Danese
Tel: 040 3774512
Fax: 040 3774513
e-mailambiente@regione.fvg.it
posta certificataambiente@certregione.fvg.it

(1) http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projec
ts_country.pdf

(2) Guidance document «Streamlining environmental assessment
procedures for energy infrastructure 'Projects of Common
Interest' (PCIs)» - Commissione Europea 24 luglio 2013

(3) in Allegato III, accanto alla normativa statale, anche quella
regionale.

(4) Procedimento di autorizzazione unica descritto nella parte 1 al
paragrafo 1.

(5) Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul
progetto preliminare al fine di indicare quali siano le
condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla
osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da
ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte.

(6) Se del caso modificati e aggiornati in sede di conferenza di
servizi preliminare
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Riferimenti normativi

NORMATIVA NAZIONALE
L. 7-8-1990 n. 241
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
D.Lgs. 16-3-1999 n. 79
"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"
L. 23-8-2004 n. 239
"Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
D.L. 29-8-2003 n. 239
"Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.
D.P.R. 8-6-2001 n. 327
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'"
D.Lgs. 23-5-2000 n. 164
"Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144"
D.L. 1-10-2007 n. 159
"Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale" convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (art. 46. Procedure di autorizzazione per la costruzione e l 'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)
L. 23-7-2009 n. 99
"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia"
D.L. 12-9-2014 n. 133
"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014,n, 164
D.P.R. 8-9-1997 n. 357
"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche"
D.Lgs. 3-4-2006 n. 152
"Norme in materia ambientale"
D.Lgs. 17-8-1999 n. 334
"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
D.Lgs. 23-4-2002 n. 110
"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di finzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi"
NORMATIVA REGIONALE - PROVINCIALE
L.R. 11-10-2012 n. 19
"Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti" (Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia)
L.P. 13-7-1995 n. 7
"Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt"
(Provincia autonoma di Trento)
D.LGS. 140 del 2 agosto 2007,
"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, in materia di opere pubbliche"
(Regione autonoma della Sicilia)
 
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