Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 febbraio 2015
Indicazione dei terreni della regione Campania da interdire alla produzione agroalimentare, da destinare esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero solo a determinate produzioni agroalimentari, nonche' di quelli da sottoporre ad indagini dirette, con contestuale interdizione dalla commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di seguito «decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;
Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il Presidente della regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorita' per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;
Vista la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura», di seguito «direttiva del 23 dicembre 2013», e in particolare gli articoli 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, gli enti presentano ai Ministri «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva»;
Vista la relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, di seguito «Relazione del 10 marzo 2014»; e, in particolare, la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;
Visto il decreto dei Ministri dell'11 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito «decreto dell'11 marzo 2014» con il quale, sulla base della predetta relazione del 10 marzo 2014, sono state disposte indagini dirette sui siti della regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima relazione;
Vista la direttiva dei «Ministri» del 16 aprile 2014, di seguito «direttiva del 16 aprile 2014», con la quale sono stati definiti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2014, ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge;
Vista la direttiva dei «Ministri» del 16 giugno 2014 con la quale e' stata modificata la composizione del Gruppo di lavoro;
Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro, costituito ai sensi della direttiva del 23 dicembre 2013 e di seguito indicato come «Gruppo di lavoro», in data 30 gennaio 2015, di seguito «Relazione del 30 gennaio 2015», come integrata con lettera del 12 febbraio 2015, all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, nonche' all'esito delle indagini sugli ulteriori territori della Regione Campania indicati con la citata direttiva del 16 aprile 2014;
Considerato che la relazione del 30 gennaio 2015 sara' pubblicata, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto, sui siti istituzionali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, primo e quinto periodo, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini dirette, con uno o piu' decreti dei Ministri sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari;
Ritenuto quindi necessario procedere a tale individuazione per i territori ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014 sulla base dei risultati riportati nella Relazione del 30 gennaio 2015;
Ritenuto necessario acquisire, con riferimento ai terreni di cui alla direttiva del 16 aprile 2014, dati aggiornati con indagini dirette al fine di indicare i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma possono essere destinati solo a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative o a determinate produzioni agroalimentari ai sensi del citato art. 1, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, e che le predette indagini dirette devono essere svolte secondo l'ordine di graduazione del rischio dei terreni medesimi definito dalla relazione del 10 marzo 2014 e con le modalita' di cui al decreto dell'11 marzo 2014;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Ritenuto pertanto necessario lo svolgimento di indagini dirette ai sensi dell'art. 1, comma 6, del «decreto-legge 136 del 2013» con riferimento ai siti classificati ai livelli di rischio da 5 a 2;
Vista infine la proposta del Gruppo di lavoro, contenuta nella Relazione del 30 gennaio 2015, di modificare l'ordine di priorita' nello svolgimento delle indagini dirette di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), del decreto dell'11 marzo 2014 con riferimento alle sottoclassi 2a e 2b;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle previsioni di cui al citato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

Emanano
il presente decreto:

Art. 1
Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli
della regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge n. 136 del 2013.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013:
a) i terreni di cui all'allegato «A» possono essere destinati alle produzioni agroalimentari;
b) i terreni di cui all'allegato «B» possono essere destinati solo a determinate produzioni agroalimentari, secondo le condizioni indicate nel medesimo allegato;
c) i terreni di cui all'allegato «C» non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative, secondo le condizioni indicate nel medesimo allegato;
d) i terreni di cui all'allegato «D» non possono essere utilizzati per la produzione agroalimentare o silvopastorale secondo le indicazioni contenute nel medesimo allegato.
2. Il divieto di cui all'art. 1, comma 6, del decreto dell'11 marzo 2014, cessa a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto per i soli terreni di cui al comma 1, lettera a).
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato G

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato H

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Terreni agricoli della regione Campania, individuati con la direttiva
del 16 aprile 2014, da sottoporre ad indagini dirette ai sensi
dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013.

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto dell'11 marzo 2014 svolgono le indagini dirette di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 1 del medesimo decreto dell'11 marzo 2014, sui terreni ricadenti nei comuni di cui alla direttiva del 16 aprile 2014, con il seguente ordine di priorita':
a) terreni classificati nel livello di rischio 5, di cui all'allegato «E»;
b) terreni classificati nel livello di rischio 4, di cui all'allegato «F»;
c) terreni classificati nel livello di rischio 3, di cui all'allegato «G»;
d) terreni classificati nel livello di rischio 2, di cui all'allegato «H».
2. Nelle more dell'esecuzione delle indagini dirette di cui al comma 1 e sino all'adozione dei decreti di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, all'operatore del settore alimentare che coltiva prodotti ortofrutticoli nei terreni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nel rispetto del principio di precauzione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti medesimi. L'immissione sul mercato delle singole colture e' consentita ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) le colture siano state gia' oggetto di controlli ufficiali con esito favorevole nell'arco degli ultimi dodici mesi per la presenza di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e nazionale;
b) siano state effettuate indagini, su richiesta dell'operatore, dall'azienda sanitaria locale, con esito analitico favorevole per la presenza di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e nazionale. I costi delle analisi sono a carico dell'operatore.
3. Ad integrazione delle disposizioni di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, i soggetti di cui al comma 1, sono autorizzati a svolgere indagini dirette anche sui terreni agricoli limitrofi, ubicati nei comuni di cui alle direttive del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014, a quelli nei quali e' stata evidenziata la presenza di uno o piu' inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC di cui all'Allegato 5, al Titolo V della parte Quarta-Tabella 1- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
 
Art. 3
Modificazioni al decreto dei Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e della salute 11 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014.

1. All'art. 1, comma 4, del decreto dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute 11 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, alla lettera d), le parole: «(2a e 2b)» sono soppresse.
 
Art. 4
Pubblicazione

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2015

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin

 
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