Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2015 (vai al sommario)
LEGGE 27 febbraio 2015, n. 18
Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilita' civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
La legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilita' civile dei magistrati), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1988, n. 88.
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della liberta' personale» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge
13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. Responsabilita' per dolo o colpa grave. - 1.
Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un
comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario
posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave
nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di
giustizia puo' agire contro lo Stato per ottenere il
risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non
patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo,
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar
luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di
norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e
delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta
della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il
travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione
di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa
dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la
cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del
procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento
cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla
legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita'
contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui
sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del
diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare,
del grado di chiarezza e precisione delle norme violate
nonche' dell'inescusabilita' e della gravita'
dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del
diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della
mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai
sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto
dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione
espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge
13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e' abrogato.

Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge
13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4. Competenza e termini. - 1. L'azione di
risarcimento del danno contro lo Stato deve essere
esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Competente e' il tribunale del capoluogo del
distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma
dell'articolo 11 del codice di procedura penale e
dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato
puo' essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti
i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi
previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e
comunque quando non siano piu' possibili la modifica o la
revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono
previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento
nell'ambito del quale si e' verificato il fatto che ha
cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena
di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in
cui l'azione e' esperibile.
3. L'azione puo' essere esercitata decorsi tre anni
dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal
termine non si e' concluso il grado del procedimento
nell'ambito del quale il fatto stesso si e' verificato.
4. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione deve essere
promossa entro tre anni dalla scadenza del termine entro il
quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.
5. In nessun caso il termine decorre nei confronti
della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia
avuto conoscenza del fatto.».
 
Art. 4

Modifica dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Azione di rivalsa). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
2. In nessun caso la transazione e' opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».
 
Art. 5

Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla meta' di una annualita' dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita'. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto».

Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 8 della citata legge
13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8. Competenza per l'azione di rivalsa e misura
della rivalsa. - 1. L'azione di rivalsa deve essere
promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al
tribunale del capoluogo del distretto della corte
d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del
codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma
pari alla meta' di una annualita' dello stipendio, al netto
delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo
in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche se dal
fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito
con distinte azioni di responsabilita'. Tale limite non si
applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della
rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo
stipendio, non puo' comportare complessivamente il
pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo
dello stipendio netto.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli
estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni
giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa e' calcolata
in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle
trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale;
se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni
giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito
di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale
del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa e'
calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo
in cui l'azione di risarcimento e' proposta.».
 
Art. 6

Modifica all'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» sono soppresse.

Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata legge
13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9. Azione disciplinare. - 1. Il procuratore
generale presso la Corte di cassazione per i magistrati
ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri
casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti
del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione
di risarcimento, salvo che non sia stata gia' proposta.
Resta ferma la facolta' del Ministro di grazia e giustizia
di cui al secondo comma dell'art. 107 della Costituzione.
2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere
acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di
rivalsa.
3. La disposizione di cui all'art. 2, che circoscrive
la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi
previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.».
 
Art. 7

Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilita' contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilita', entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge
13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13. Responsabilita' civile per fatti costituenti
reato. - 1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un
fatto costituente reato commesso dal magistrato
nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al
risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In
tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed
il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come
responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.
2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al
risarcimento nei confronti del danneggiato si procede
altresi' secondo le norme ordinarie relative alla
responsabilita' dei pubblici dipendenti.
2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di
cui al comma 2, comporta responsabilita' contabile. Ai fini
dell'accertamento di tale responsabilita', entro il 31
gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce
informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento
dei danni per fatti costituenti reato commessi dal
magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel
corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa
azione di regresso.».
 
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