Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2015 (vai al sommario)
LEGGE 10 febbraio 2015, n. 17
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga:
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, di seguito denominato «Trattato».
 

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO
DELLE PERSONE CONDANNATE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
FEDERATIVA DEL BRASILE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, di seguito denominati le Parti;
Desiderando facilitare la riabilitazione sociale delle persone condannate mediante l'adozione di metodi adeguati;
Considerando che si deve cercare di perseguire tale obiettivo dando al cittadino straniero, privato della propria liberta' in conseguenza di una sentenza penale, la possibilita' di scontare la pena nel proprio ambiente sociale di origine;
Concordano quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente Trattato:
a) «condanna» significa qualsiasi pena o misura privativa della liberta' emessa da un Giudice o un Tribunale, in ragione di un reato;
b) «sentenza» significa una decisione giurisdizionale con la quale e' inflitta una pena o una misura privativa della liberta';
c) «Parte mittente» significa lo Stato dove sia stata inflitta la pena o una misura privativa della liberta' alla persona trasferita o passibile di trasferimento;
d) «Parte ricevente» significa lo Stato nel quale la persona condannata sia stata trasferita o possa essere trasferita al fine di scontare la pena o una misura privativa della liberta';
e) «persona condannata» significa qualsiasi persona alla quale sia stata inflitta, mediante sentenza, una pena o qualsiasi altra misura privativa della liberta'.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.
 

Art. 2.

Principi generali

1. Le Parti si impegnano a cooperare reciprocamente nel trasferimento di persone condannate, conformemente a quanto stabilito nel presente Trattato.
2. Una persona condannata nel territorio di una delle Parti potra', in conformita' a quanto disposto nel presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altra Parte, per scontare una pena o una misura privativa della liberta' inflitta con la sentenza.
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui al Trattato, valutati in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 6.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al Trattato, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 3.

Condizioni del trasferimento

1. Il presente Trattato si applichera' alle seguenti condizioni:
a) la persona condannata sia cittadino della «Parte ricevente» o ivi abbia la propria residenza permanente;
b) la sentenza sia definitiva;
c) la pena o la misura privativa della liberta' che la persona condannata deve ancora scontare alla data di ricevimento della richiesta sia di almeno dodici mesi;
d) la persona condannata, o un suo rappresentante legale, nel caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche o mentali, acconsenta al trasferimento;
e) il reato che ha dato origine nella Parte mittente alla pena o misura privativa della liberta' costituisca reato anche secondo la legge della Parte ricevente;
f) alla persona condannata non sia stata inflitta la pena di morte, a meno che la suddetta pena di morte non sia stata commutata;
g) le disposizioni della sentenza non connesse alle misure privative della liberta' siano state eseguite, salvo per assoluta incapacita' di farlo della persona condannata;
h) la Parte mittente e la Parte ricevente siano d'accordo sul trasferimento.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardiasigilli: Orlando
 

Art. 4.

Presupposti della richiesta

Ogni persona condannata alla quale si possa applicare il presente Trattato dovra' essere informata dalla Parte mittente o dalla Parte ricevente del contenuto dello stesso, nonche' delle conseguenze legali inerenti al trasferimento.
 

Art. 5.

Autorita' centrali

Le Parti designano come Autorita' centrale:
a) per la Repubblica italiana, la Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia;
b) per la Repubblica federativa del Brasile, il Ministero della giustizia.
 

Art. 6.

Procedura per il trasferimento

1. Ogni persona condannata potra' richiedere il trasferimento sulla base del presente Trattato rivolgendo una petizione alle autorita' competenti della Parte mittente o ricevente.
2. La Parte mittente inviera' alla Parte ricevente:
a) la petizione nella quale la persona condannata manifesta la propria volonta' di essere trasferita;
b) un'esposizione dei fatti che hanno dato origine alla condanna;
c) copia autenticata della sentenza di condanna;
d) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;
e) copia delle disposizioni di legge su cui si fonda la sentenza;
f) informazioni concernenti la custodia cautelare, il condono o altre circostanze relative alla esecuzione della pena; e
g) quando pertinenti, informazioni medico-sociali sulla persona condannata, sul suo trattamento nella Parte mittente e su eventuali raccomandazioni per la prosecuzione del trattamento nella Parte ricevente.
3. La Parte ricevente informera' la Parte mittente sul proprio assenso al trasferimento, nonche' sulle conseguenze legali dello stesso, secondo la propria legislazione.
4. La persona condannata, una volta che sia stata messa a conoscenza delle conseguenze legali del trasferimento, secondo le informazioni trasmesse dalla Parte ricevente, dara' il proprio consenso definitivo al trasferimento.
 

Art. 7.

Consenso della persona condannata

La Parte mittente dara' garanzie che la persona condannata, nel rendere il proprio consenso al trasferimento, lo ha fatto in maniera volontaria. La procedura da seguire a tale riguardo sara' regolata dalla legge della Parte mittente.
 

Art. 8.

Fondamenti della decisione di' trasferimento

Nel decidere sul trasferimento di una persona condannata in conformita' con gli obiettivi del presente Trattato, di favorire e facilitare la riabilitazione sociale della persona condannata, le Autorita' competenti di entrambe le Parti considereranno, fra gli altri fattori, la gravita' del reato, i precedenti penali della persona condannata, i rapporti socio-familiari che la medesima abbia mantenuto con il proprio ambiente di origine e le sue condizioni di salute.
 

Art. 9.

Effetti del trasferimento nella Parte mittente

Il trasferimento alla Parte ricevente della persona condannata sospende l'esecuzione della pena nella Parte mittente.
La Parte mittente non potra' fare eseguire la pena quando la Parte ricevente riterra' che la pena sia stata interamente scontata, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 9 paragrafo 1 e nell'articolo 10 paragrafo 1.
 

Art. 10.

Effetti del trasferimento nella Parte ricevente

1. Le Autorita' competenti della Parte ricevente dovranno proseguire l'applicazione della pena o misura privativa della liberta' senza modificare la sua natura giuridica e durata, cosi' come determinate dalla Parte mittente.
2. Qualora la natura o la durata della pena o misura privativa della liberta' sia incompatibile con la legge della Parte ricevente, la persona condannata non sara' trasferita, salvo il consenso delle Parti.
 

Art. 11.

Particolarita'

1. La persona condannata non sara' detenuta per l'esecuzione della pena o della misura privativa della liberta' individuale o soggetta a qualsiasi altra restrizione della liberta' individuale ad opera della Parte ricevente, a causa di altro reato commesso prima di quello che ha motivato il trasferimento, salvo i seguenti casi:
a) se la Parte ricevente richieda ed ottenga regolare estradizione;
b) in conformita' con la legislazione delle Parti, se la persona che deve essere trasferita, avendo avuto la possibilita' di abbandonare il territorio della Parte ricevente, non lo faccia entro il termine di 45 giorni o, avendolo abbandonato, vi faccia ritorno.
2. Senza pregiudizio per quanto disposto al paragrafo 1 di questo Articolo, la Parte ricevente puo' adottare, per interrompere la prescrizione, le misure necessarie previste nella propria legislazione.
 

Art. 12.

Revisione della sentenza

1. Soltanto la Parte mittente avra' il diritto di decidere su qualsiasi ricorso per la revisione della sentenza.
2. Quando ricevera' comunicazione di qualsiasi modifica della sentenza, la Parte ricevente adottera' immediatamente le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione conseguente al ricorso per revisione.
 

Art. 13.

Misure di clemenza

1. Entrambe le Parti potranno concedere l'amnistia, l'indulto o la grazia, in conformita' con le rispettive disposizioni normative interne.
2. Quando ricevera' comunicazione dell'avvenuta concessione dell'amnistia, dell'indulto o della grazia ad opera della Parte mittente, la Parte ricevente adottera' immediatamente le misure necessarie per darvi esecuzione.
 

Art. 14.

Dovere di informazione

La Parte ricevente informera' la Parte mittente sull'esecuzione della pena o della misura privativa della liberta' quando:
a) la sentenza sia stata eseguita;
b) la persona condannata evada prima che l'esecuzione della pena sia conclusa;
c) la Parte mittente richieda un rapporto speciale.
 

Art. 15.

Spese

I costi derivanti dall'applicazione del presente Trattato saranno a carico della Parte ricevente, ad eccezione dei costi originati esclusivamente nel territorio della Parte mittente.
 

Art. 16.

Applicazione nel tempo

Il presente Trattato potra' essere applicato all'esecuzione di condanne precedenti alla sua entrata in vigore.
 

Art. 17.

Lingua

La richiesta di trasferimento e i documenti ad essa relativi, inviati da una delle Parti nell'ambito del presente Trattato, saranno accompagnati da traduzione nella lingua della Parte che li riceve, salvo diverso accordo tra le Parti.
 

Art. 18.

Risoluzione delle controversie

Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Trattato saranno risolte per via diplomatica.
 

Art. 19.

Disposizioni finali

1. Il presente Trattato entrera' in vigore 30 giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti potra' in ogni momento denunciarlo. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica, senza pregiudizio per i procedimenti di trasferimento in corso.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Brasilia, il 27 marzo 2008, in duplice esemplari nelle lingue italiana e portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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