Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 dicembre 2014
Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», con particolare riferimento all'art. 7, comma 4, ove e' previsto che con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' di uso delle stesse;
Atteso che, ai sensi dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'art. 1, comma 3, della predetta legge n. 395/1990, il Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando le proprie attribuzioni, fa parte delle Forze di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 76 del 1° aprile 1999, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 16 febbraio 1999 istitutivo del Gruppo operativo mobile;
Visto il decreto del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, emanato il 18 maggio 2001 e pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia il 15 novembre 2001 ai sensi dell'art. 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, con il quale e' stata individuata l'uniforme di tipo storico della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 132 dell'8 giugno 2000, concernente - tra l'altro - l'istituzione dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 38 del 14 febbraio 2002, con il quale sono state determinate le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 17 ottobre 2002 istitutivo del Servizio cinofilo del personale di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 18 novembre 2003 istitutivo del Servizio a cavallo del personale di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 24 febbraio 2004 recante «Determinazione della foggia del vestiario del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria appartenente al contingente del Dipartimento per la giustizia minorile»;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante «Istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85»;
Ritenuto che la materia delle uniformi debba essere disciplinata tenendo conto che il Corpo di polizia penitenziaria e' composto da personale maschile e femminile suddiviso nella qualifica dirigenziale e direttiva, nel ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti, degli agenti e degli assistenti, e puo' svolgere attivita' sportiva e costituire una propria banda musicale;
Considerata l'opportunita' di rideterminare le caratteristiche, la foggia, l'uso ed i tempi di durata degli effetti di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed equiparati, anche alla luce delle esigenze delle specializzazioni del Corpo nel frattempo istituite;

Decreta:

Le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso sono stabiliti nei seguenti articoli, nelle Tabelle ed Allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 1
Uniforme

1. L'uniforme degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e' costituita da un insieme organico di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalita' e di identificazione.
2. Le uniformi, in relazione al periodo stagionale o a particolari condizioni climatiche, si distinguono in invernali (I.) ed estive (E.). Ciascuna uniforme puo' avere caratteristiche differenti in relazione al sesso ed al ruolo di appartenenza.
3. Le uniformi, disciplinate secondo le modalita' d'uso previste dal presente decreto, sono:
Uniforme Ordinaria (O.); Uniforme di Servizio (S.1); Uniforme di Servizio armato (S.A.2); Uniforme di Servizio armato per servizi di rappresentanza, di parata e di onore (S.A.3); Grande uniforme (G.U.); Uniforme da cerimonia (Ce.); Uniforme da sera (Se.); Uniforme da societa' (So.); Uniforme di gala (Ga.); Uniforme di tipo storico; da Concerto; di Rappresentanza per la Banda Musicale; Uniforme da lavoro (L.). a) Uniforme ordinaria
e' indicata nelle Tabelle 1 e 2 ed indossata in occasione di cerimonie ufficiali o private, secondo le previsioni riportate nell'Allegato «A» del presente Regolamento. E' inoltre indossata quando disposto dai Provveditorati regionali o dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e comunque in occasione di convocazioni per motivi di servizio, per presenziare avanti ai consigli di disciplina regionali o centrale e per la partecipazione a concorsi.
E' indossata dagli appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali e dai comandanti dei reparti in luogo di quella di servizio. b) Uniforme di servizio e di servizio armato
e' costituita dall'uniforme di servizio di cui alle Tabelle 3 e 4 nonche' dall'uniforme operativa di cui alle Tabelle 5 e 6 .
L'uniforme di servizio di cui alle Tabelle 3 e 4 e' indossata nei servizi di portineria, di ingresso principale degli Istituti, delle Scuole e dei Servizi, negli uffici matricola dei detenuti ed internati, nei servizi di gestione operativa degli elaboratori periferici della Amministrazione penitenziaria, nei piantonamenti in luoghi esterni di cura, nelle traduzioni dei detenuti ed internati, limitatamente a quelle davanti alle Autorita' Giudiziarie nonche' presso strutture esterne o siti appartenenti ad altra Pubblica Amministrazione e comunque in tutti gli altri servizi espletati all'esterno degli istituti penitenziari e nei casi previsti nell'Allegato «A» del presente Regolamento.
L'uniforme operativa di cui alle Tabelle 5 e 6 e' indossata nei servizi di vigilanza armata, vigilanza ed osservazione dei detenuti ed internati nelle sezioni e/o strutture detentive, anche a carattere sanitario e in quelle ove si svolgono attivita' lavorative e scolastiche all'interno degli istituiti penitenziari, vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati; e' indossata, altresi', nelle traduzioni che comportino l'impiego del personale per l'intera durata del turno.
L'uniforme operativa e' indossata durante gli ordinari servizi espletati nelle attivita' di ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso, addestrative, di conduttore di unita' cinofile, di tiratore scelto e istruttore di tiro, del servizio navale, nonche' nell'ambito dei servizi riconducibili ai compiti di cui al D.M. 4 giugno 2007 affidati al personale del Gruppo operativo mobile.
Il personale che presta servizio presso le scuole di formazione, ad eccezione dei servizi di vigilanza armata e durante le attivita' addestrative, indossa sempre l'uniforme di servizio di cui alle Tabelle3e4. c) Uniforme per i servizi di parata e di onore
e' indicata nella Tabella 8 ed e' indossata in tutte le circostanze in cui il Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82, partecipa a manifestazioni con propri reparti o comunque con formazioni inquadrate nonche' nelle circostanze previste nell'Allegato «A» del presente Regolamento. d) Uniforme per i servizi di rappresentanza
e' indicata nelle Tabelle 9 e 10 ed e' indossata nelle occasioni previste nell'Allegato «A» del presente Regolamento ogni qualvolta il personale del Corpo dei ruoli non direttivi o dirigenziali rappresenti l'Amministrazione penitenziaria nelle cerimonie o nelle manifestazioni a cui partecipi. e) Grande uniforme
e' indicata nella Tabella 11 ed e' indossata nelle cerimonie previste dal Regolamento per la disciplina delle uniformi dello Stato Maggiore Difesa e, comunque, nella circostanza in cui le stesse cerimonie ricorre il giorno della proclamazione della Repubblica, il 17 marzo, il 25 aprile, il 4 novembre, il giorno dell'annuale del Corpo di polizia penitenziaria e del Santo Patrono. E' indossata ogni qualvolta il personale dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo rappresenti l'Amministrazione penitenziaria nelle cerimonie o nelle manifestazioni a cui partecipa. f) Uniforme da cerimonia, da sera, da societa' e di gala
e' indicata nelle Tabelle 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, e' indossata nelle occasioni previste nell'Allegato "A" del presente Regolamento; g) Uniforme di tipo storico
e' indicata alla Tabella 12, individuata secondo le modalita' di cui all'art. 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. E' in dotazione esclusivamente agli appartenenti alla banda musicale della polizia penitenziaria ed e' indossata nelle manifestazioni celebrative della festa della Repubblica, dell'annuale del Corpo di polizia penitenziaria e nelle altre manifestazioni celebrative a carattere militare o civile alle quali partecipano altri reparti o bande in uniforme storica. E' indossata, inoltre, in ogni altra circostanza su specifica disposizione del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. h) Uniforme da Concerto
e' indicata alla Tabella 12, e' in dotazione agli appartenenti alla banda musicale della polizia penitenziaria ed e' indossata nelle esibizioni concertistiche in teatri e luoghi sacri; e' altresi' indossata nelle esibizioni che coinvolgono solisti presso istituzioni musicali come orchestre sinfoniche e cori. i) Uniforme di Rappresentanza per la Banda Musicale
e' indicata alla Tabella 12, e' in dotazione agli appartenenti alla banda musicale della polizia penitenziaria ed e' indossata in occasione di eventi diversi da quelli previsti per le uniformi ordinaria, storica e da concerto. l) Uniforme da lavoro
e' indicata alla Tabella 40/28 ed e' indossata, in alternativa o in sostituzione dell'uniforme di servizio, dal personale preposto al controllo pacchi detenuti, alle armerie, agli autoparchi, alle officine, alla manutenzione ordinaria del fabbricato, ai magazzini vestiario ed alle specializzazioni ed in particolare per il personale che espleta servizio navale, per le unita' cinofile e per il servizio a cavallo, in questi ultimi tre casi solo in occasione dei servizi di manutenzione e cura dell'imbarcazione e cura degli animali.
4. Le divise ed i capi di equipaggiamento possono essere assegnati come dotazione:
a) individuale, estesa a tutto il personale;
b) di reparto, in aggiunta a quella individuale, limitatamente allo svolgimento di uno specifico servizio.
5. L'uniforme e' in dotazione esclusiva al personale in attivita' di servizio.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Acquisto, fornitura e rinnovo dell'uniforme
nonche' di effetti per l'espletamento di particolari servizi

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede, imputando le spese ai propri capitoli di bilancio, all'acquisto, alla fornitura ed al rinnovo delle uniformi degli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, degli allievi dell'Istituto superiore di studi penitenziari e delle Scuole di formazione e di aggiornamento del personale, nonche' degli effetti di vestiario per l'espletamento di particolari servizi. La fornitura a carico dell'Amministrazione di alcuni capi di vestiario o di equipaggiamento e' esclusa laddove espressamente indicato nelle Tabelle allegate al decreto.
2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono provvisti di libretto, anche di tipo elettronico o informatico, sul quale - a cura dei competenti organi - vengono annotate le assegnazioni degli effetti di vestiario, di equipaggiamento e degli accessori nonche' i rinnovi per scadenza dei periodi previsti dalle istruzioni emanate in materia, o per qualsiasi altro titolo. Il rinnovo degli effetti di vestiario, fermi restando i periodi minimi di durata, e' subordinato all'accertamento del deterioramento degli stessi capi previa verifica del Comandante di reparto.
3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede alla sostituzione degli effetti di cui al comma 2, non piu' utilizzabili per sopravvenute modificazioni somatiche ed al rinnovo degli stessi deteriorati per causa di servizio.
4. Quando il deterioramento avviene prima della scadenza dei periodi minimi di durata, per colpa dell'interessato, l'Amministrazione provvede al rinnovo anticipato con addebito della quota corrispondente al minor tempo per il quale l'oggetto e' rimasto in uso, salvo che l'inservibilita' dipenda da eccezionali cause inerenti il servizio, ovvero da altre cause di forza maggiore.
5. Gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria possono acquistare a prezzo di costo, per le proprie esigenze professionali e di servizio, un numero di capi di vestiario e di equipaggiamento determinati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il relativo importo deve essere versato dagli interessati all'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia amministrativo-contabile.
6. All'atto della cessazione dal servizio, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria restituiscono all'Amministrazione l'uniforme, gli effetti di vestiario, di equipaggiamento e gli accessori, se caratterizzanti l'uniforme. Gli interessati, tuttavia, possono inoltrare istanza al competente Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, al fine di poter conservare taluni effetti, previo addebito di una somma di denaro determinata con provvedimento dipartimentale. Resta, comunque, precluso l'uso dell'uniforme al personale in congedo.
 
Art. 3
Uso dell'uniforme, esenzioni, prescrizioni

1. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria indossa l'uniforme individuata nelle corrispondenti Tabelle del presente decreto, che ne disciplinano l'uso, le circostanze ed i tempi.
2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria svolgono servizio di istituto in abito borghese solo se autorizzati, ovvero se adibiti a servizi che per loro natura non possono essere espletati in uniforme, secondo le direttive impartite dall'Amministrazione centrale o periferica.
3. Per i funzionari dei ruoli direttivi che svolgono funzioni di comandante del reparto, con formale provvedimento dell'amministrazione centrale e regionale, presso le Scuole di formazione, gli Istituti o i Servizi dell'amministrazione penitenziaria, le insegne di qualifica sono bordate da filetto rosso.
4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, libero dal servizio, e' consentito di indossare l'uniforme anche al di fuori delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria senza alcuna autorizzazione. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria quando partecipa, a titolo personale, a cerimonie civili, militari e religiose puo' indossare l'uniforme prescritta, previa comunicazione all'Ufficio o al Reparto di appartenenza, nonche' al competente Provveditorato regionale.
5. Il personale di polizia penitenziaria che indossa l'uniforme al di fuori dell'orario di servizio deve attenersi a tutte le disposizioni del presente decreto.
6. L'allegato A del presente decreto definisce il tipo di uniforme da indossare nelle diverse circostanze. L'uso delle uniformi del Corpo di polizia penitenziaria nelle circostanze non espressamente previste dal presente decreto e' stabilito sulla base del Regolamento per la disciplina delle uniformi dello Stato Maggiore della Difesa.
7. E' introdotto il principio di discrezionalita' sull'uso delle uniformi invernale o estiva; pertanto l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, a prescindere dalla variante stagionale in vigore, indossa l'uniforme invernale o estiva ritenuta piu' confortevole.
Il principio di discrezionalita' d'uso e', altresi', esteso all'uniforme operativa ed ai relativi capi di completamento.
8. La data del cambio stagionale delle uniformi e' disposta dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria territorialmente competente, in ragione delle esigenze derivanti dalle stabili condizioni climatiche nel territorio di competenza; permane il vincolo di attenersi alle disposizioni impartite dal Comando del presidio militare competente per territorio in occasione della partecipazione a cerimonie o ad attivita' protocollari.
Il provveditore nella disposizione concernente l'uso dell'uniforme estiva, indica il periodo in cui puo' essere indossata quella ridotta.
E' precluso l'uso dell'uniforme estiva ridotta fuori dal periodo stabilito dal competente provveditore.
 
Art. 4
Autorizzazioni

1. Con decreto del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' autorizzata l'individuazione e l'adeguamento tecnico-funzionale dei capi di vestiario dei distintivi, delle mostreggiature e dell'equipaggiamento, nonche' le loro modalita' d'uso, per le esigenze connesse ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria.
2. L'uso dell'uniforme per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i Provveditorati regionali e gli Uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' disciplinato da specifiche disposizioni impartite, rispettivamente, dal Provveditore regionale e dal Capo del dipartimento.
3. L'uso dell'uniforme per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l'Istituto Superiore di studi Penitenziari, gli Istituti penitenziari, le Scuole di formazione ed i Servizi, e' disciplinato dalle disposizioni impartite dai comandanti di reparto di polizia penitenziaria.
4. Le predette autorita', nel disporre un servizio, indicano il tipo di uniforme da indossare per lo svolgimento del servizio stesso.
5. L'uso dell'uniforme per il personale del Corpo di polizia penitenziaria che si reca all'estero, sia in attivita' di servizio che libero dal servizio e' disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Regolamento per la disciplina delle uniformi dello Stato Maggiore della Difesa.
 
Art. 5
Cura dell'uniforme

1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria indossa l'uniforme con garbo e dignita' ed e' responsabile del decoro e del prestigio dell'uniforme stessa.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 quando si indossa l'uniforme e' fatto divieto di:
a) portare capi di vestiario sbottonati;
b) usare l'ombrello;
c) ingombrare tasche e taschini con oggetti;
d) usare monili vistosi;
e) indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento ed oggetti non forniti dall'Amministrazione;
f) portare sacche, zaini o zainetti di proprieta' personale di qualsiasi foggia e dimensione;
g) applicare sull'uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastrini, fregi ed altri emblemi non riconosciuti e non autorizzati dall'Amministrazione; se autorizzati, devono essere conformi ed applicati nell'ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per il Corpo di polizia penitenziaria e qualora non prevista, quella per le Forze Armate.
h) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;
i) derogare alle modalita' d'uso dell'uniforme previste dal presente decreto.
3. E' consentito al personale in uniforme l'uso di borse personali (tipo porta documenti, porta computer, valigetta 24 ore, ecc.) purche' in tinta unita non vistosa, (di colore nero, blu scuro o marrone scuro/cuoio), di forma regolare e di dimensioni contenute.
4. Con l'uniforme e' consentito l'uso degli occhiali da vista o da sole, purche' di forma classica (lenti a goccia, ovali o rettangolari - montatura di colore marrone, blu, nero, grigio o metallico e, comunque, non appariscente o sproporzionata).
5. Gli effetti o altri oggetti costituenti parte dell'uniforme non si indossano quando si e' in abito borghese.
6. E' precluso l'uso di accessori ed equipaggiamenti non autorizzati.
 
Art. 6
Cura della persona
Aspetto esteriore del personale

1. Le seguenti prescrizioni costituiscono una direttiva generale per la disciplina dell'aspetto esteriore del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. In ogni caso, il personale e' tenuto a mantenere un aspetto consono al proprio status, evitando ogni forma di eccentricita'. a) Se di sesso maschile
Capelli
Devono essere puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale. In particolare, devono essere di moderata lunghezza in modo da lasciare scoperte fronte ed orecchie.
Possono essere applicate lacche, gelatine e brillantine, se utilizzate per mantenere in ordine l'acconciatura. Il taglio deve seguire la naturale attaccatura del cuoio capelluto evitando qualsiasi forma di eccentricita'.
Trucco
Non e' consentito.
Basette
Le basette devono essere conformi, in lunghezza e spessore, al tipo di acconciatura utilizzata; devono avere forma regolare, non a punta.
Barba e baffi
Devono essere ben curati, ordinati e di lunghezza non eccessiva e, se tinti, di colore naturale. La parte del viso non interessata da barba e baffi deve comunque essere ben rasata.
Gioielli e monili
Oltre alla fede nuziale (o di fidanzamento) ed all'orologio gli uomini possono indossare una catenina ed un braccialetto di dimensioni ridotte e non appariscenti. E' vietato l'uso di orecchini o di altro tipo di piercing.
Unghie
Le unghie devono essere ben curate e tali da non superare la lunghezza del polpastrello del dito. b) Se di sesso femminile
Capelli
Devono essere puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale. Non devono contenere eccessive quantita' di lacca, gelatina, brillantina, comunque di colore neutro. Il taglio non deve essere eccentrico. La lunghezza deve essere moderata ed in particolare:
posteriormente, e' preferibile non superare il limite delle spalle e qualora cio' accada i capelli dovranno essere legati e raccolti in chignon;
anteriormente, la fronte deve essere scoperta.
In particolare, anche nel rispetto della proporzionalita' con la lunghezza, il volume dei capelli deve essere sempre contenuto.
Possono essere utilizzati sui capelli accessori - di dimensioni ridotte e di colori nero o blu - al solo scopo di raccoglierli o mantenerli in ordine.
In attivita' di servizio o quando e' indossato il copricapo, i capelli, ove la lunghezza lo consenta, devono essere sempre raccolti o legati.
Trucco
Il cosmetico non deve essere eccessivo, troppo marcato o di colori accesi. Non devono essere applicate ciglia finte.
Le unghie devono essere ben curate e di moderata lunghezza e se applicato lo smalto deve essere di colore trasparente o naturale.
Gioielli e monili
Oltre alla fede nuziale (o di fidanzamento) ed all'orologio, le donne possono indossare una catenina ed un braccialetto di dimensioni ridotte e non appariscenti, nonche':
un paio di orecchini (identici) che non siano appariscenti e che comunque non scendano al di sotto del bordo inferiore del lobo dell'orecchio. Non e' consentito usare un solo orecchino, ovvero ogni altro tipo di piercing;
Collant
Con la gonna dovra' essere indossato il collant, d'estate e d'inverno. Il collant dovra' essere semplice, classico e non riportare disegni o ricami. Il colore dovra' essere neutro, ovvero in tinta beige o carne, escludendo eventuali tinte scure (marrone, blu, nero). Con i pantaloni, e' consentito esclusivamente l'uso del calzino.
2. L'eventuale pratica del tatuaggio da parte del personale, legato a finalita' prevalentemente estetiche, impone limitazioni relative alle caratteristiche, che per la loro sede o dimensioni, non siano deturpanti o che, per la loro natura o contenuto, non siano lesive per l'onore, il prestigio e il decoro del Corpo di polizia penitenziaria.
Ferma restando la soggettiva responsabilita' derivante da quanto sopra riportato, il personale in uniforme non deve esibire tatuaggi.
 
Art. 7
Vigilanza e sanzioni

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria di qualsiasi grado sono responsabili della corretta applicazione delle norme sull'uniforme.
2. I superiori gerarchici hanno l'obbligo, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, di far osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e sono responsabili della loro corretta applicazione.
3. I Comandanti di reparto degli istituti, delle scuole e dei servizi devono vigilare affinche' il personale dipendente si attenga scrupolosamente a quanto disposto dal presente decreto e, in particolare, devono accertarsi mediante un costante monitoraggio che essi vestano l'uniforme con cura.
4. Le violazioni alle predette disposizioni sono sanzionate a norma del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.
 
Art. 8
Caratteristiche identificative generali dell'uniforme

1. L'uniforme ordinaria del Corpo di polizia penitenziaria e' di colore blu con finiture azzurro.
2. Contrassegnano l'uniforme i distintivi di qualifica, le mostreggiature, nelle varie tipologie, recanti alla base le lettere «RI» sovrapposte, nonche' il fregio costituito da una torcia con fiamma e due fronde di alloro.
3. Il Direttore Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente provvedimento, con proprio decreto determina ogni altra caratteristica tecnica, merceologica e sartoriale dei capi di vestiario, in uso al personale del Corpo di polizia penitenziaria, descritti nelle allegate Tabelle costituenti parte integrante del decreto.
 
Art. 9
Integrazioni di effetti di vestiario e di equipaggiamento

1. Per particolari esigenze di carattere climatico, ambientale, tecnico-operativo e di servizio, il Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con proprio decreto, autorizza il personale del Corpo di polizia penitenziaria all'uso di capi di vestiario e di equipaggiamento diversi da quelli per i quali e' stata prescritta l'assegnazione e l'uso ordinario.
 
Art. 10
Distintivi

1. Per le esigenze di taluni reparti ovvero specializzazioni del Corpo di polizia penitenziaria, il Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto, con proprio atto provvedera' ad integrare il decreto del 18 settembre 2000 «Criteri e modalita' per l'attribuzione dei distintivi d'onore e distintivi di specializzazione del Corpo di polizia penitenziaria» stabilendo le caratteristiche e le modalita' di utilizzo dei distintivi di specializzazione e di appartenenza, nonche' quelli per il personale impiegato nei ruoli tecnico-scientifici.
2. Con separato provvedimento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria procedera' all'istituzione dell'albo delle qualifiche tecnico-operative acquisite dal personale del Corpo di polizia penitenziaria che danno titolo a fregiarsi del relativo distintivo le cui caratteristiche sono stabilite dal medesimo provvedimento.
3. All'atto della costituzione di una Unita' Organica istituita con particolari compiti istituzionali ovvero di una nuova Specializzazione del Corpo di polizia penitenziaria, qualora ritenuto necessario il Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con proprio decreto, provvedera' a determinare le caratteristiche e le modalita' d'uso dei nuovi distintivi di specializzazione e di appartenenza.
 
Art. 11
Preavviso e periodo di transizione

1. Le innovazioni relative ai capi di vestiario previste dal decreto sono precedute da un periodo di preavviso e seguite da un periodo di transizione tali da consentire l'esaurimento, con la piu' rigorosa gradualita', dei capi sostituiti.
 
Art. 12
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal decreto e da altre disposizioni concernenti il Corpo di polizia penitenziaria, si rinvia alla normativa vigente per le Forze armate e al Regolamento per la disciplina delle uniformi dello Stato Maggiore della Difesa.
 
Art. 13
Richiamo

1. Le norme previste nel presente decreto si applicano anche agli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia con modalita' analoghe a quelle previste per i ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Le norme previste nel presente decreto si applicano anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al contingente per la Giustizia Minorile ed al personale appartenente ai ruoli tecnici.
 
Art. 14
Abrogazione

1. Sono abrogati i decreti del Ministro della giustizia 24 gennaio 2002 e 4 dicembre 2003 e tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente decreto.
Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.
Roma, 10 dicembre 2014

p. Il Ministro
Il Vice Ministro
Costa
 
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