Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 febbraio 2015
Modificazioni al decreto 26 gennaio 2015 inerente criteri e modalita' per il deposito telematico dei titoli della proprieta' industriale.


IL DIRETTORE GENERALE
per la lotta alla contraffazione

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, concernente il «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 relativo al nuovo deposito telematico delle domande connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', alle domande di registrazione di modelli e disegni industriali e di marchi d'impresa, nonche' ai titoli di proprieta' concessi;
Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede che l'avvio delle nuove modalita' di deposito telematico sia disciplinato da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 con il quale si e' provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del codice della proprieta' industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprieta' industriale;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281 relativo al pagamento tramite il modello F24 dei diritti e delle tasse riferite ai titoli della proprieta' industriale;
Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 gennaio 2015, n. 34, con il quale si e' provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande nonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi;
Tenuto conto di eventi di carattere eccezionale non previsti intervenuti presso la sede della Direzione generale per la lotta alla contraffazione-UIBM che hanno comportato un temporaneo non utilizzo della predetta nuova procedura di deposito;
Ritenuto necessario dover procedere all'implementazione delle misure necessarie ad assicurare livelli di sicurezza piu' elevati;

Decreta:

Art. 1
Deposito telematico

1. Al decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. la data del 1° marzo 2015 di cui all'articolo 1, comma 3, e' sostituita con la data del 17 maggio 2015;
b. la data del 2 marzo 2015 di cui all'articolo 1, comma 4, e' sostituita con la data del 18 maggio 2015;
c. la data del 1° marzo 2015 di cui all'articolo 1, comma 5, e' sostituita con la data del 17 maggio 2015;
d. la data del 1° marzo 2015 di cui all'articolo 4, comma 1, e' sostituita con la data del 17 maggio 2015;
e. la data del 2 marzo 2015 di cui all'articolo 4, comma 2, e' sostituita con la data del 18 maggio 2015.
Roma, 24 febbraio 2015

Il direttore generale: Gulino
 
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