Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2015 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 23 dicembre 2014
Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2015. (Delibera n. 19086).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Viste le proprie delibere n. 18.753 e n. 18.754 del 23 dicembre 2013 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2014 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2015, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2015, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:
a) le Societa' di intermediazione mobiliare, le societa' fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 415/1996, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2015, alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del decreto legislativo n.58/1998;
b) le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2015, alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del decreto legislativo n.58/1998;
c) le Banche italiane, la Societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2015, alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del decreto legislativo n.58/1998;
d) le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2015, alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del decreto legislativo n.58/1998;
e) le Societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58/1998, le societa' di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera o-bis), del decreto legislativo n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2015 alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti e/o del servizio di ricezione e trasmissione ordini di cui all'art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo n. 58/1998;
f) gli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 a prestare i servizi e le attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), del decreto legislativo n.58/1998;
g) gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2015, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998;
h) le Societa' di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2015, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le Societa' di investimento a capitale variabile e le Societa' di investimento a capitale fisso iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2015, negli Albi di cui all'art. 35-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2015, all'applicazione degli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58/1998, i gestori che alla data del 2 gennaio 2015 commercializzano in Italia fondi europei per il venture capital (EuVECA) e fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) ai sensi dell'art. 4-quinquies del decreto legislativo n. 58/1998;
i) le Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2015, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;
j) i Promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2015, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
k) i Soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:
k1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2015, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali;
k2) gli emittenti che, alla data del 2 gennaio 2015, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro d'origine risulti essere l'Italia;
l) gli Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2015;
m) i Soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere h) e i), che:
m1) intendendo effettuare una sollecitazione all'investimento, a seguito della preventiva comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto - unico o tripartito - ovvero del prospetto di base, ma non hanno concluso nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2014 ed il 1° gennaio 2015 la sollecitazione all'investimento ovvero l'offerta pubblica;
m2) avendo concluso una sollecitazione all'investimento, ovvero un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2014 ed il 1° gennaio 2015, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2015 all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;
m3) hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2014 ed il 1° gennaio 2015;
m4) avendo ottenuto l'ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali e' stato rilasciato un giudizio di equivalenza al prospetto di un documento gia' disponibile ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera d), del regolamento Consob n. 11.971/1999 (attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/71/CE) nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2014 ed il 1° gennaio 2015, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2015 all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del decreto legislativo n. 58/1998;
n) i Soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2015, al registro di cui al decreto legislativo n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico;
o) la Borsa Italiana s.p.a.;
p) la MTS s.p.a.;
q) la Monte Titoli s.p.a.;
r) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;
s) le Societa' di intermediazione mobiliare, le Banche e le Societa' di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2015, all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 58/1998;
t) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16.191/2007, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2015;
u) i Gestori di mercati regolamentati esteri (extra UE) richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;
v) i Gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio per le start-up innovative iscritti nella sezione ordinaria e nella sezione speciale del registro, di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, alla data del 2 gennaio 2015;
w) i Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 ed iscritti negli appositi Elenchi, di cui all'art. 116-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, alla data del 2 gennaio 2015;
x) l'Organismo dei Promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 23 dicembre 2014

Il presidente: Vegas
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone