Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 dicembre 2014
Criteri e modalita' applicative per la prestazione di garanzie.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 64 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto in particolare l'articolo 17, comma 4, che prevede che al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ISMEA possa, tra l'altro, intervenire anche «mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni»;
Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in particolare, la parte seconda, titolo IV Strumenti finanziari;
Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006;
Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Vista la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 relativa al metodo di calcolo dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) connessa a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito, come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2013) 5035 del 31 luglio 2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante il riordino dell'ISMEA;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2011 recante criteri e modalita' applicative per la prestazione di garanzie.

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono:
a. Fondo di credito: l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA quando svolge con contabilita' separata, ai sensi dell'articolo 5 del proprio regolamento di amministrazione e contabilita', approvato con decreto n. 729 del 5 febbraio 2002 dal Ministero delle politiche agricole e alimentari di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita' di erogazione e di gestione dei finanziamenti di cui alla successiva lettera g) del presente articolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ed in conformita' alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
b. Fondo dedicato: risorse finanziarie versate dall'Ente finanziatore al Fondo di credito per uno specifico intervento di aiuto gestite dallo stesso con una contabilita' separata;
c. Imprese agricole: le imprese agricole di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, appartenenti alle categorie delle micro, piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I al regolamento n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicaziofie degli articoli 107 e 108 del TFUE;
d. Banca: banca operante in Italia ed iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e. Convenzione: Convenzione quadro tra il Fondo di credito e l'Associazione Bancaria Italiana per la definizione delle procedure tecniche di erogazione dei Finanziamenti agevolati a valere sul Fondo di credito;
f. Banca convenzionata: Banca che aderisce alla Convenzione di cui al precedente punto e);
g. Finanziamento agevolato: e' la quota di Finanziamento concesso a valere sulle risorse del Fondo di credito;
h. Finanziamento bancario: e' la quota di Finanziamento a condizioni ordinarie concesso dalla Banca convenzionata;
i. Finanziamento: e' l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;
j. Ente finanziatore: soggetto che fornisce al Fondo di credito risorse finanziarie finalizzate all'erogazione di Finanziamenti agevolati tramite le Banche convenzionate;
k. Garanzia ISMEA: garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 
Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente decreto, di natura non regolamentare, emanato in applicazione dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», stabilisce i criteri e le modalita' di erogazione dei Finanziamenti a valere sul Fondo di credito istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 
Art. 3
Finalita' e attivita' del Fondo di credito

1. Il Fondo di credito sostiene la competitivita' delle Imprese agricole tramite l'erogazione di Finanziamenti agevolati in collaborazione con le Banche.
2. Ciascuna operazione finanziaria del Fondo di credito e' costituita da un Finanziamento agevolato a carico del Fondo di credito e da un Finanziamento bancario, a condizioni ordinarie, erogato da Banche convenzionate ai sensi del presente decreto.
3. Il Finanziamento agevolato del Fondo di credito e' erogato per il tramite delle Banche convenzionate e puo' essere concesso solo a fronte del corrispondente Finanziamento bancario.
4. Il Finanziamento bancario e' di pari durata e importo non inferiore al valore nominale del Finanziamento agevolato.
 
Art. 4
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei Finanziamenti agevolati del Fondo di credito le Imprese agricole.
2. Non sono ammissibili all'intervento:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta' come definite dalla Comunicazione della Commissione «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' (2004/C 244/02)»;
c) le imprese aventi un rating equivalente alla categoria CCC o inferiore ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e successive modificazioni.
 
Art. 5
Operazioni finanziabili

1. Le operazioni del Fondo di credito riguardano Finanziamenti a breve, medio e lungo termine destinati alle attivita' agricole e connesse, ed in particolare:
a) realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
b) interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
c) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse;
d) acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse;
e) acquisto dei beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa.
 
Art. 6
Dotazione e copertura dei costi del Fondo di credito

1. Le risorse del Fondo di credito sono costituite da:
a) risorse finanziarie specifiche rese disponibili dall'ISMEA per le finalita' del Fondo di credito;
b) apporti di risorse provenienti da Enti finanziatori di livello nazionale o regionale, a valere su risorse nazionali, regionali o dell'Unione europea.
2. Gli apporti di cui al precedente comma costituiscono o incrementano specifici Fondi dedicati nell'ambito del Fondo di credito.
3. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea, nazionali e regionali, il Fondo di credito puo' applicare a carico degli Enti finanziatori commissioni di gestione sulle somme amministrate e porre, a carico delle Imprese agricole finanziate, un interesse a copertura delle spese di erogazione e gestione del Finanziamento agevolato. Il Fondo di credito stabilisce periodicamente con propria determinazione i criteri e le modalita' di applicazione, nonche' la misura delle coperture previste nel presente comma, tenuto conto di quanto stabilito nell'Accordo di cui al successivo articolo 7.
4. Il Fondo di credito trasmette la determinazione di cui al comma 3 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze per posta elettronica certificata. In assenza di osservazioni da parte dei predetti Ministeri nei trenta giorni successivi alla data di invio, la determinazione diventa operativa.
5. Il Fondo di credito opera e risponde nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1.
 
Art. 7
Accordo ISMEA - Ente finanziatore

1. Gli Enti finanziatori del Fondo di credito sottoscrivono un accordo con ISMEA.
2. L'accordo disciplina, nell'ambito delle finalita' e delle norme generali di funzionamento del Fondo di credito di cui al presente decreto, e sulla base dello specifico regime agevolativo da cui provengono le risorse finanziarie utilizzate per la costituzione dei Fondi dedicati:
a) le procedure attuative per l'accesso ai Finanziamenti agevolati da parte delle Imprese agricole;
b) le condizioni economiche del Finanziamento agevolato.
3. Prima della sottoscrizione tra le parti, l'accordo di cui ai precedenti commi e' trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'approvazione, a seguito della quale, lo stesso puo' essere sottoscritto dalle parti. L'accordo sottoscritto e' successivamente inviato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le procedure e le condizioni di cui al comma 2 sono pubblicate sul sito internet di ISNIEA e dell'Ente finanziatore.
 
Art. 8
Valore delle agevolazioni erogate tramite il Fondo di credito

1. Il valore dell'agevolazione connessa ai Finanziamenti del Fondo di credito, e' calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo sulla base del metodo di calcolo notificato ed autorizzato con Decisione C(2011) 2929 e successive modificazioni.
2. 11 Fondo di credito provvede al calcolo dell'elemento di aiuto e ne comunica l'entita' all'Impresa agricola beneficiaria e all'Ente finanziatore.
 
Art. 9
Base normativa per l'erogazione delle agevolazioni

1. I Fondi dedicati possono essere costituiti esclusivamente a valere sulle dotazioni finanziarie di regimi agevolativi approvati e conformi alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato o anche relativa agli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
2. L'Ente finanziatore verifica, sulla base delle informazioni fornite dal Fondo di credito, che l'eventuale cumulo dell'agevolazione connessa al Finanziamento agevolato con eventuali ulteriori aiuti pubblici, con riferimento alle medesime spese ammissibili, non determini il superamento delle percentuali massime di agevolazioni previste dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.
 
Art. 10
Convenzione quadro

1. Le procedure tecniche per l'erogazione del Finanziamento per il tramite delle Banche convenzionate, sono regolate da una Convenzione quadro, sottoscritta dall'ISMEA e dall'Associazione Bancaria Italiana.
2. Prima della sottoscrizione tra le parti, la Convenzione di cui al precedente comma e' trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione, a seguito della quale, la stessa puo' essere sottoscritta dalle parti. La Convenzione sottoscritta e' inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le Banche che intendono partecipare all'erogazione dei Finanziamenti devono aderire alla Convenzione di cui al comma 1.
4. L'elenco delle Banche convenzionate e' pubblicato sul sito dell'Ente Finanziatore e dell'ISMEA.
 
Art. 11
Criteri e condizioni

1. I Finanziamenti agevolati sono erogati dal Fondo di credito a valere sui diversi Fondi dedicati di cui al precedente articolo 6. Il Finanziamento agevolato non puo' in ogni caso essere superiore al cinquanta per cento del valore nominale del Finanziamento.
2. Per ciascun Fondo dedicato, la gestione dei singoli Finanziamenti deve essere conforme a quanto indicato nello specifico regime agevolativo da cui provengono le risorse finanziarie utilizzate per il funzionamento del Fondo dedicato stesso.
3. Sul Finanziamento agevolato, la Banca convenzionata applica le condizioni economiche fissate ai sensi del precedente articolo 7 comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, sulla quota di Finanziamento agevolato le Banche convenzionate non applicano costi o margini aggiuntivi.
5. La Banca convenzionata puo' erogare esclusivamente Finanziamenti con le forme tecniche e le caratteristiche di durata e rimborso autorizzati dal Fondo di credito. In ogni caso, la Banca Convenzionata e' tenuta a fornire alle Imprese agricole le necessarie informazioni sull'intervento del Fondo di credito e sull'aiuto pubblico connesso, sulla base della documentazione informativa fornita dal Fondo di credito e secondo le modalita' stabilite nella Convenzione.
6. La Banca convenzionata effettua la valutazione del merito creditizio sull'intero Finanziamento.
 
Art. 12
Erogazione del Finanziamento agevolato

1. Le Imprese agricole, per il tramite delle Banche convenzionate, presentano al Fondo di credito la domanda di accesso al Finanziamento agevolato.
2. Il Fondo di credito svolge l'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilita' di ciascuna operazione proposta.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilita', il Fondo di credito accantona le risorse necessarie all'operazione e ne da' comunicazione alla Banca convenzionata che, entro il termine di novanta giorni, comunica al Fondo di credito la delibera di concessione del finanziamento.
4. In caso di delibera negativa da parte della Banca convenzionata o in assenza di comunicazioni da parte della stessa, trascorso il termine di cui al comma 3, le risorse accantonate ai sensi del precedente comma rientrano nella disponibilita' del Fondo di credito.
5. La Banca convenzionata, trasmette al Fondo di credito, unitamente alla comunicazione dell'avvenuta delibera di concessione del Finanziamento ai sensi del comma 3, dettagliate informazioni sull'operazione deliberata, nonche' la richiesta di accredito delle somme necessarie all'erogazione del Finanziamento agevolato.
6. Il giorno 15 di ciascun mese, il Fondo di credito accredita alla Banca convenzionata le somme relative al totale delle richieste di accredito pervenute il mese precedente.
7. In caso di Finanziamenti con erogazioni in piu' quote, la richiesta di accredito delle somme necessarie all'erogazione del Finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e' effettuata dalla Banca convenzionata singolarmente per ciascuna quota erogata. L'erogazione delle singole quote alle Imprese agricole deve essere effettuata mantenendo inalterato il rapporto originario tra l'ammontare del Finanziamento agevolato e quello dell'intero Finanziamento.
8. Le somme da accreditare alle singole Banche convenzionate possono essere ridotte di eventuali rimanenze relative a importi precedentemente accreditati e non interamente utilizzati dalle singole Banche convenzionate.
9. Il Finanziamento e' perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario sia il Finanziamento bancario che il Finanziamento agevolato.
 
Art. 13
Termine per l'erogazione delle somme e interessi di giacenza

1. La Banca convenzionata, entro cinque giorni lavorativi dal termine di cui all'articolo 12, comma 6, accredita all'Impresa agricola le erogazioni di cui al precedente articolo 12.
2. Trascorso il termine di cui al precedente comma, per le eventuali somme in giacenza, la Banca convenzionata corrisponde al Fondo di credito interessi di giacenza regolati allo stesso tasso contrattuale praticato dalla medesima banca all'Impresa agricola sulla quota di Finanziamento bancario.
3. Trascorsi dieci giorni dal termine di cui al comma 1, il tasso degli interessi di giacenza di cui al comma 2 e' aumentato del cinquanta per cento.
 
Art. 14
Perfezionamento del Finanziamento

1. Nel caso di Finanziamenti la cui erogazione e' prevista in unica soluzione, la Banca convenzionata comunica al Fondo di credito l'avvenuta stipula del contratto unico di Finanziamento entro trenta giorni dalla data della sua sottoscrizione.
2. Nel caso di Finanziamenti con erogazione in quote, la segnalazione di cui al precedente comma deve avere luogo entro trenta giorni dalla stipula del contratto definitivo di Finanziamento.
 
Art. 15
Destinazione delle rate di ammortamento

1. Le rate di ammortamento del Finanziamento agevolato, progressivamente incassate dalla Banca convenzionata, devono essere da questa riversate al Fondo di credito stesso entro cinque giorni lavorativi dalla data di incasso.
2. Trascorso il termine di cui al precedente comma, sulle somme non ancora trasferite al Fondo di credito la Banca convenzionata e' tenuta al pagamento degli interessi di giacenza nella misura prevista dall'articolo 13, commi 2 e 3.
 
Art. 16
Garanzie

1. La garanzia a prima richiesta ISMEA puo' essere rilasciata sulla sola quota di Finanziamento bancario, nel rispetto delle modalita' di rilascio, dei criteri e dei limiti, di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 22 marzo 2011 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le garanzie previste nel contratto di Finanziamento, ad eccezione della sola garanzia di cui al precedente comma, assistono il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario, in misura direttamente proporzionale all'ammontare definitivo deliberato dalla Banca convenzionata e dal Fondo di credito.
3. Ai fini della ripartizione proporzionale delle somme derivanti dall'escussione delle garanzie di cui al precedente comma 2, la quota di Finanziamento bancario deve essere considerata al netto dell'importo della garanzia di cui al precedente comma 1.
 
Art. 17
Procedure di recupero

1. La Banca convenzionata attiva le procedure di recupero del Finanziamento entro un anno dal primo inadempimento dell'Impresa agricola e comunica al Fondo di credito:
a. con un preavviso di almeno trenta giorni, l'intenzione di avviare le azioni di recupero del Finanziamento;
b. l'avvio delle azioni di recupero o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile, dell'Impresa agricola entro i sessanta giorni successivi all'attivazione delle azioni anzidette.
2. Fatte salve diverse indicazioni del Fondo di credito, la Banca convenzionata e' tenuta ad attivare le azioni giudiziali di recupero anche per le somme fornite dal Fondo di credito.
 
Art. 18
Destinazione delle somme recuperate

1. Le somme recuperate a valere sul patrimonio del debitore principale e di eventuali terzi garanti, al netto delle spese documentate per tale recupero, sono ripartite tra la Banca convenzionata e il Fondo di credito in misura tale che sia sempre rispettata la proporzione tra il debito residuo del Finanziamento bancario e quello del Finanziamento agevolato. La Banca convenzionata ed il Fondo di credito stabiliscono, per la quota di propria competenza, la priorita' di imputazione delle somme recuperate.
2. La quota di competenza del Fondo di credito sara' versata allo stesso entro cinque giorni lavorativi dalla data di recupero da parte della Banca convenzionata.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma, sulle somme non ancora trasferite al Fondo di credito la Banca convenzionata e' tenuta al pagamento degli interessi di giacenza nella misura prevista dall'articolo 13, commi 2 e 3.
 
Art. 19
Cessione dei Finanziamenti

1. La cessione del credito relativo ai Finanziamenti di cui al presente decreto e' consentita esclusivamente nei confronti di Banche convenzionate.
 
Art. 20
Decadenza dal beneficio dell'aiuto

1. Qualora l'Impresa agricola decada dal beneficio degli aiuti eventualmente connessi al Finanziamento agevolato posto in essere ai sensi del presente decreto, il Fondo di credito procede, anche per il tramite della Banca convenzionata, al recupero nei confronti dell'Impresa agricola:
a. del debito residuo in essere con riferimento alla quota di propria competenza;
b. dell'elemento di aiuto riferito al periodo in cui il Finanziamento e' stato in ammortamento a tasso agevolato.
 
Art. 21
Estinzione anticipata

1. L'Impresa agricola beneficiaria ha la facolta' di estinguere anticipatamente il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dall'Ente finanziatore ed in misura tale che sia sempre rispettata la proporzione tra il debito residuo in linea capitale del Finanziamento bancario e quello del Finanziamento agevolato.
Il presente decreto e' inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 11 dicembre 2014
Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 271
 
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