Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2015 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
REGOLAMENTO 14 gennaio 2015
Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera Arbitrale.


Il CONSIGLIO

Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorita') ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare gli articoli 241, 242 e 243 contenenti disposizioni in materia di Camera arbitrale dei contratti pubblici;
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Autorita' approvato in data 19 novembre 2013, come da ultimo modificato con deliberazioni consiliari del 15 e del 29 luglio 2014, nonche' del 30 settembre 2014, il quale prevede all'art. 22, comma 2, che il Consiglio dell'Autorita', sentito il Consiglio della Camera arbitrale, approva il regolamento di organizzazione e funzionamento della Camera arbitrale;
Visto il d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62, in tema di «regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il Codice etico della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, approvato in data 2 maggio 2012;
Visto Codice di comportamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, pubblicato nel Bollettino Avcp n. 1/99 del 7 aprile 1999;
Visto il verbale n. 59 dell'adunanza consiliare del 26 novembre 2014, con il quale e' stato deliberato di modificare il predetto Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera arbitrale;
Sentito il Consiglio della Camera arbitrale

Approva
il seguente regolamento:

Art. 1
Organi

1. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente e il Consiglio.
2. Il Consiglio arbitrale e' composto da cinque membri. Nel caso di impedimento permanente di uno dei membri, il Presidente del Consiglio arbitrale ne da' tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Autorita', che nomina un nuovo componente.
3. Il Presidente rappresenta la Camera arbitrale e, all'interno dell'Autorita', cura i rapporti con gli organi o uffici da questa dipendenti; convoca le sedute del Consiglio della Camera arbitrale e ne dirige i lavori; adotta gli atti e i provvedimenti necessari alla esecuzione delle delibere del Consiglio; vigila sull'attivita' della struttura di segreteria.
4. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente da uno dei componenti del Consiglio, secondo l'ordine deliberato all'inizio di ogni anno.
5. Il Presidente puo' adottare provvedimenti di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro adozione.
 
Art. 2
Strutture ausiliare

1. La Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria fornita dall'Autorita', che determina il numero di addetti, indica le unita' di personale da destinare al servizio.
2. Il personale della struttura di segreteria cura i rapporti con i componenti del Consiglio e presta loro la necessaria assistenza per i compiti d'istituto.
 
Art. 3
Sedute del Consiglio arbitrale

1. Le sedute del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o chi ne fa le veci.
2. I componenti che non possono partecipare alle sedute ne danno notizia tempestivamente al Presidente.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario, salvo che il Presidente della Camera arbitrale non ritenga di destinare a tale scopo una unita' della struttura di segreteria. Il Consiglio puo' deliberare ad unanimita', all'inizio della seduta, che le funzioni di segretario verbalizzante siano svolte da un suo componente.
4. Il Consiglio puo' deliberare all'unanimita' di procedere ad audizioni, nel corso delle sedute, di funzionari dell'Autorita' o esperti.
5. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a partecipare senza diritto di voto, i Dirigenti dell'Autorita', previo assenso del Presidente della stessa.
 
Art. 4
Convocazione ed ordine del giorno

1. Le sedute del Consiglio arbitrale hanno luogo, di regola, ogni settimana.
2. Il Presidente fissa gli argomenti all'ordine del giorno contestualmente alla convocazione. Della convocazione deve essere data comunicazione ai componenti non oltre il terzo giorno che precede la seduta, unitamente alla messa a disposizione della documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Ogni componente ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e ha il diritto di formulare richiesta motivata di convocazione del Consiglio. In tale ultimo caso, il Presidente assicura che la convocazione avvenga entro cinque giorni dalla richiesta.
4. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno puo' essere integrato dal Consiglio all'unanimita' dei componenti prima dell'inizio di ciascuna seduta.
5. Il Presidente, ove lo ritenga, nomina uno o piu' relatori fra i componenti del Consiglio.
 
Art. 5
Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
2. In caso di deliberazioni concernenti taluno dei componenti del Consiglio, quest'ultimo delibera senza la presenza dell'interessato.
3. Nel caso di parita' prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
 
Art. 6
Verbalizzazione delle sedute

1. Dal verbale di seduta, redatto a cura del soggetto indicato nel precedente art. 3, comma 3, devono risultare i nomi dei componenti presenti, l'ordine del giorno con le sue eventuali integrazioni e, per ogni argomento trattato, le dichiarazioni, ove rese, nonche' la delibera adottata.
2. Il verbale di seduta deve indicare il momento iniziale e quello finale della seduta stessa.
3. Il verbale di seduta, a cura di chi lo redige, e' messo tempestivamente a disposizione del Presidente e dei componenti per l'approvazione, nella successiva seduta.
 
Art. 7
Incompatibilita' e divieti

1. Il Presidente e i Consiglieri della Camera arbitrale sono soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti dall'art. 241, commi 5 e 6, del d.lgs. 163/2006, come modificato dal d.lgs. 53/2010.
2. Inoltre, qualora taluno dei componenti avesse gia' svolto l'incarico di arbitro di parte o prestato opera professionale in favore di un soggetto che risulti poi parte in giudizio arbitrale, ha l'obbligo di dichiararlo e di astenersi. Egli non puo' partecipare alla delibera avente per oggetto la nomina del terzo arbitro ne' agli atti successivi riguardanti il giudizio arbitrale.
 
Art. 8
Regole di comportamento

1. Il Consiglio arbitrale, in piena adesione ai doveri di una condotta ispirata ai canoni etici di lealta', imparzialita', riservatezza e correttezza, recepisce, per ciascuno dei componenti, il codice etico della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, approvato in data 2 maggio 2012 ed il codice di comportamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici approvato con deliberazione del 7 aprile 1999 e successive modifiche e integrazioni.
2. Agli effetti del comma precedente, si applicano le seguenti regole ai componenti del Consiglio arbitrale:
a) non possono fornire consulenze, studi, collaborazioni a operatori del settore dei contratti pubblici neanche a titolo gratuito, se non autorizzati dal Consiglio arbitrale, a meno che non si tratti di attivita' imposta o comunque svolta per incarico dalla Istituzione di appartenenza: nel qual caso e' sufficiente la comunicazione al Consiglio stesso.
b) non chiederanno, ne' accetteranno, per se' o per altri, alcun dono o altre utilita' da nessun soggetto, pubblico o privato, che sia, direttamente o indirettamente, destinatario delle funzioni e dei poteri della Camera arbitrale, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.
3. In particolare i componenti del Consiglio arbitrale:
a) devono improntare lo svolgimento, sempre corretto, della propria funzione ai principi di imparzialita', di parita' di trattamento e di non discriminazione;
b) devono prevenire situazioni, anche apparenti, di conflitto di interessi anche riguardanti propri congiunti entro il secondo grado;
c) sono tenuti a non divulgare informazioni comunque collegate a procedimenti in corso prima che gli atti ed i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati;
d) sono tenuti a non fornire a terzi informazioni comunque acquisite - anche se non lesive della reputazione - sul conto degli iscritti negli albi.
Roma, 14 gennaio 2015

Il Presidente: Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 16 gennaio 2015 p. Il segretario: Greco
 
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