Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 gennaio 2015
Modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 117/2013, volta a favorire e regolare il subentro della regione Siciliana nelle attivita' volte al superamento della situazione di criticita' legata alle avversita' atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 221).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, nonche' il decreto del 16 marzo 2012 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 28 febbraio 2013;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010», e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista, in particolare, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3961 del 2 settembre 2011;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 117 del 25 settembre 2013;
Vista la nota della regione Siciliana prot. 6859 del 25 settembre 2014, con cui si richiede di provvedere alla correzione della ordinanza n. 117/2013, atteso che dalla stessa sono emerse incertezze interpretative in ordine all'Amministrazione tenuta alla corresponsione dell'indennita' di amministrazione del personale in posizione comando di cui puo' avvalersi la regione medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della stessa norma;
Ritenuto, quindi, necessario, apportare le opportune modifiche alla medesima ordinanza n. 117/2013;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Il terzo periodo dell'art. 1, comma 4, dell'O.C.D.P.C. n. 117/2013 e' cosi' modificato: «Al personale in posizione di comando spetta il trattamento economico fondamentale a carico delle Amministrazioni di appartenenza e quello accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, a carico dell'ente presso cui il personale e' comandato; in ogni caso a detto personale non sara' corrisposto alcun trattamento accessorio per prestazioni aggiuntive».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2015

Il capo del Dipartimento: Gabrielli
 
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