Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2014 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 19 dicembre 2014
Modifiche al regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 19084/2014).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che ha modificato e integrato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 al fine di introdurre «Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili»;
Viste le deleghe regolamentari conferite alla Consob dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, contenute, in particolare, negli articoli 105, comma 3, 106, comma 3, lettere a) e b), e comma 5, lettere c) e d), e 112, in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, nonche' negli articoli 120, comma 4, 122, comma 2, in materia di obblighi di trasparenza degli assetti proprietari e dei patti parasociali e 127-quinquies in materia di maggiorazione del voto;
Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Considerate, in particolare, le previsioni contenute negli articoli 9, 10, 12 e 15, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonche' nell'art. 5 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto;
Ritenuto necessario modificare le disposizioni contenute nel regolamento adottato con la citata delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie nei casi di emittenti i cui statuti prevedono la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Ritenuto necessario modificare le disposizioni contenute nel regolamento adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, avuto riguardo agli emittenti che hanno emesso azioni con diritto di voto plurimo, nei limiti di quanto disposto dall'art. 127-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Ritenuto opportuno esentare dall'applicazione degli obblighi di comunicazione in materia di assetti proprietari le variazioni delle partecipazioni in misura pari, superiore o inferiore, alla soglia del due percento, conseguenti alle modifiche al capitale sociale e dei diritti di voto;
Ritenuto opportuno introdurre una specifica previsione regolamentare per i superamenti non volontari delle soglie percentuali indicate nell'art. 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, conseguenti alla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto;
Ritenuto opportuno modificare le disposizioni regolamentari in materia di pubblicazione dei patti parasociali, al fine di ridurre gli oneri derivanti dalla loro applicazione sui soggetti che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;
Tenuto conto della necessita' di preservare la tutela degli investitori, nonche' l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali;
Considerate le osservazioni formulate dai soggetti, dagli organismi e dalle associazioni di categoria in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica in materia di voto plurimo pubblicato in data 5 novembre 2014;

Delibera:

Art. 1
Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti
adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive
modificazioni
1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, e' modificato come segue:
1) Nella Parte I, all'art. 1, dopo le parole «dell'art. 127,» sono aggiunte le parole «dell'art. 127-quinquies, comma 2,» e le parole «dell'art. 147-ter, comma 1, dell'art. 148, comma 2» sono sostituite dalle parole «dell'art. 147-ter, commi 1 e 1-ter, dell'art. 148, commi 1-bis e 2»;
2) Nella Parte II, Titolo II, Capo II, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 44-bis:
i) al comma 1, dopo le parole «106, commi 1», sono aggiunte le parole «, 1-bis, 1-ter»;
ii) al comma 2, dopo le parole «106, commi 1», sono aggiunte le parole «, 1-bis, 1-ter»;
iii) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. Il presente articolo si applica anche ai fini del calcolo della partecipazione rilevante nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo.»;
b) dopo l'art. 44-bis, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 44-bis.1 (Maggiorazione del diritto di voto e azioni a voto plurimo) - 1. Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), del Testo unico e' calcolata tenendo conto del numero dei diritti di voto, esercitabili nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, in rapporto al numero complessivo dei diritti di voto comunicati dall'emittente ai sensi dell'art. 85-bis.»;
c) all'art. 44-ter, comma 1, dopo le parole «106, commi 1», sono aggiunte le parole «, 1-bis, 1-ter»;
d) all'art. 45:
i) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di disporre del diritto di voto in misura superiore alle soglie indicate dall'art. 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo unico di una societa' quotata, ovvero di detenere il controllo di una societa' non quotata, determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'art. 106, comma 3, lettera a), del Testo unico quando l'acquirente venga cosi' a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, la partecipazione superiore alle soglie indicate dall'art. 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, del Testo unico in una societa' quotata.»;
ii) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. L'obbligo previsto dal comma 1 si applica anche in caso di superamento delle soglie indicate dall'art. 106, commi 1 e 1-ter, del Testo unico a seguito della maggiorazione dei diritti di voto.»;
e) l'art. 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Consolidamento della partecipazione). - 1. L'obbligo di offerta di cui all'art. 106, comma 3, lettera b), del Testo unico consegue alla maggiorazione, ovvero all'acquisto, anche indiretto ai sensi dell'art. 45, di piu' del 5 per cento del numero complessivo dei diritti di voto ovvero del capitale rappresentato da titoli che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo unico nell'arco di dodici mesi.»;
f) all'art. 49:
i) all'alinea del comma 1, le parole «L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106 del Testo unico se» sono sostituite dalle parole «L'obbligo di offerta previsto dall'art. 106 non sussiste se»;
ii) al comma 1, lettera b), le parole «e' compiuto» sono sostituite dalle parole «il superamento della soglia rilevante si realizza»;
iii) al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, il superamento della soglia e' determinato dalla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto esercitabili sugli argomenti indicati dall'art. 105 del Testo unico, salvo che il soggetto interessato abbia acquistato, anche di concerto, una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dall'emittente che attribuiscono il diritto di voto sui medesimi argomenti, eccede le soglie indicate dai commi 1, 1-bis, 1-ter e comma 3, lettera b), dell'art. 106 del Testo unico;»;
iv) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) le soglie previste dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), del Testo unico, sono superate e il soggetto si impegna a cedere a parti non correlate i titoli, ovvero ridurre i diritti di voto, in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i medesimi diritti. Qualora a superare la soglia sia un soggetto abilitato al servizio di investimento previsto dall'art. 1, comma 5, lettera c), del Testo unico che assume garanzia nell'ambito di un aumento di capitale ovvero di un'operazione di collocamento titoli, il termine per la cessione delle azioni in eccedenza e' pari a diciotto mesi, fermo l'impegno a non esercitare i relativi diritti di voto;»;
v) al comma 1, lettera f), dopo le parole «106, commi 1», sono aggiunte le seguenti parole «, 1-bis, 1-ter»;
vi) all'alinea del comma 4, le parole «L'acquirente» sono sostituite dalle parole «Il soggetto interessato» e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nei casi previsti dalle lettere e) e f), comunica al mercato l'intenzione di avvalersi dell'esenzione e l'impegno a non esercitare i diritti di voto e a ridurre i medesimi, ovvero a cedere i titoli o i derivati in eccedenza entro i termini ivi previsti. Se non osserva l'obbligo di riduzione, ovvero di alienazione, promuove l'offerta al prezzo piu' alto risultante dall'applicazione dell'art. 106, comma 2, del Testo unico ai dodici mesi precedenti e successivi all'acquisto.».
3) Nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, all'art. 85-bis, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Nel caso in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies, ovvero l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo ai sensi dell'art. 127-sexies del Testo unico, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'emittente comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, con le modalita' indicate al comma 1, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonche' entro il giorno successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del Testo unico.».
4) Nella Parte III, Titolo III, Capo I, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 116-terdecies, comma 1, lettera c), dopo le parole "anche qualora tale diritto sia sospeso;" e' aggiunto il seguente periodo: "nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale sociale si intende il numero complessivo dei diritti di voto, anche qualora tali diritti siano sospesi;";
b) nella Sezione I, l'art. 117 e' sostituito dal seguente:
«Art. 117 (Comunicazione delle partecipazioni rilevanti). - 1. Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunicano alla societa' partecipata e alla Consob:
a) il superamento della soglia del 2% nel caso in cui la societa' non sia una PMI;
b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, 90% e 95% ;
c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).
2. Agli obblighi previsti al comma 1 sono soggetti anche coloro che raggiungono o superano le soglie indicate dalla lettera b) del medesimo comma, ovvero riducono la partecipazione al di sotto delle medesime, a seguito di eventi che comportano modifiche del capitale sociale e sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente azioni quotate ai sensi dell'art. 85-bis.»;
c) nella Sezione I, all'art. 118, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ovvero di emissione di azioni a voto plurimo, ferma restando la disciplina del presente articolo, per partecipazioni si intende il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto di comunicazione.";
d) nella Sezione I, all'art. 120:
i) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Coloro che detengono una partecipazione inferiore alla soglia del 2%, ovvero, nel caso in cui l'emittente sia una PMI, del 5%, e aderiscono ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo unico, computano, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 117, relativi alle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 66,6%, anche i diritti di voto riferiti alle azioni conferiti nel patto dagli altri aderenti, indicando:
a) i diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferiti nel patto;
b) i propri diritti di voto riferiti alle azioni conferiti nel patto;
c) i propri ulteriori diritti di voto riferiti alle azioni non conferiti nel patto.»;
ii) al comma 3, le parole «secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 4B» sono soppresse;
e) nella Sezione I, all'art. 121, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nei casi di superamento delle soglie indicate dall'art. 117, comma 1, o di riduzione al di sotto delle stesse, conseguenti alla maggiorazione del diritto di voto o alla rinuncia alla stessa, la comunicazione e' effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione dalla successiva pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto ai sensi dell'art. 85-bis, comma 4-bis.».
5) Nella Parte III, Titolo III, Capo II, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella Sezione I, all'art. 128, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) le variazioni dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'art. 130, comma 1, lettera b) e c) qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lettera a);";
b) nella Sezione II:
i) l'art. 129 e' sostituito dal seguente:
«Art. 129 (Contenuto e modalita' di pubblicazione dell'estratto). - «1. L'estratto e' pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e contiene almeno l'indicazione del tipo di patto, la percentuale complessiva del capitale sociale, avente diritto di voto, ovvero il numero complessivo dei diritti di voto conferiti nel patto, la denominazione dell'emittente e degli aderenti nonche' l'indirizzo del sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali indicate nell'art. 130. Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra piu' di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti, aventi una partecipazione non superiore all'1%, possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti.
2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto e' inviato alla societa' quotata che ne cura la diffusione al pubblico, con le modalita' indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.»;
ii) all'art. 130:
a) al comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«b) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo dei diritti di voto riferibili alle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:
il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;
le percentuali dei diritti di voto riferiti alle azioni da ciascuno conferiti rispetto al numero totale dei diritti di voto conferiti e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonche' il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
il soggetto che in virtu' del patto esercita il controllo della societa' o che e' in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.
Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra piu' di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore all'1% possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferiti e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della societa', ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis del codice civile, e' trasmesso alla societa' stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalita' di tutti gli aderenti e del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni da ciascuno conferiti. L'elenco e' reso disponibile dalla societa' per la consultazione da parte del pubblico;
d) il contenuto e la durata del patto, precisandone la data di stipula e la relativa efficacia;
e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto e' depositato e la data del deposito.";
b) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni degli aderenti e non conferiti al patto.";
iii) l'art. 131 e' sostituito dal seguente:
«Art. 131 (Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto). - 1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall'art. 130, ovvero di modifiche dei soggetti aderenti al patto, e' pubblicato un estratto secondo le disposizioni dell'art. 129 contenente la notizia di tali modifiche e l'indicazione del sito internet in cui sono pubblicate le informazioni essenziali indicate all'art. 130 aggiornate alle modifiche intervenute.
2. In occasione di modifiche relative esclusivamente al numero dei diritti di voto riferiti alle azioni o degli strumenti finanziari conferiti nel patto e alle percentuali menzionate nell'art. 130, comma 1, lettere b) e c), secondo alinea, sono pubblicate le informazioni essenziali aggiornate con le modifiche intervenute, entro cinque giorni dal loro perfezionamento nel medesimo sito internet indicato nell'estratto in precedenza pubblicato ai sensi dell'art. 129, comma 1.
3. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, qualora nessuna delle percentuali indicate dall'art. 130, comma 1, lettere b) e c), secondo alinea, raggiunga o superi le soglie del 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, 90% e 95%, ovvero si riduca al di sotto delle stesse, le modifiche sono pubblicate, con le modalita' di cui al comma 2, entro cinque giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, indicando la situazione al momento esistente.
4. Con le modalita' previste dall'art. 129, sono pubblicate:
a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'art. 123, comma 2, del Testo unico, la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro cinque giorni dall'inoltro dello stesso;
b) la notizia del rinnovo e dello scioglimento del patto entro cinque giorni dal loro perfezionamento.
5. Contestualmente alla pubblicazione, le informazioni essenziali aggiornate secondo quanto disposto dai precedenti commi 2 e 3 sono inviate alla societa' quotata oggetto del patto che ne cura la diffusione al pubblico, con le modalita' indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.»
6) Nella Parte III, la rubrica del Titolo IV e' modificata come segue: "Diritto di voto". Nel medesimo Titolo, dopo l'art. 143-ter, e' aggiunto il seguente Capo:
«Capo III-bis (Maggiorazione del diritto di voto). Art. 143-quater (Contenuto dell'elenco). - 1. Nelle societa' che consentono la maggiorazione del diritto di voto, l'elenco previsto dall'art. 127-quinquies, comma 2, del Testo unico, contiene almeno le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione;
b) il numero delle azioni per le quali e' stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
c) la data di iscrizione.
2. In apposita sezione dell'elenco sono altresi' indicati:
a) i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto;
b) il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonche' degli atti di rinuncia;
c) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.
3. Le societa' aggiornano l'elenco in conformita' alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal Testo unico e dalla relativa disciplina di attuazione, nonche' sulla base delle eventuali comunicazioni ricevute dagli azionisti, entro il termine eventualmente previsto dallo statuto e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 85-bis, comma 4-bis.
4. Le risultanze dell'elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, le societa' rendono noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del Testo unico, e della data di iscrizione, entro il termine previsto dal comma 3.».
 
Art. 2
Disposizioni finali

La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 19 dicembre 2014

Il presidente: Vegas
 
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