Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 2014
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto del commercio.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012 e 17 dicembre 2013;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 27 maggio 2013, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2014, concernente l'approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 21 febbraio 2014, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2014;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 10 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore VM47U (che sostituisce lo studio UM47U) - Commercio al dettaglio di natanti e accessori, codice attivita' 47.64.20;
b) Studio di settore VM81U (che sostituisce lo studio di settore UM81U) - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento, codice attivita' 46.71.00;
c) Studio di settore WM06A (che sostituisce lo studio di settore VM06A) - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, codice attivita' 47.19.20; Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati, codice attivita' 47.42.00; Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati, codice attivita' 47.43.00; Commercio al dettaglio di tende e tendine, codice attivita' 47.53.11; Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati, codice attivita' 47.54.00; Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame, codice attivita' 47.59.20; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, codice attivita' 47.59.30; Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico, codice attivita' 47.59.40; Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca, codice attivita' 47.59.99; Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati, codice attivita' 47.63.00;
d) Studio di settore WM06B (che sostituisce lo studio di settore VM06B) - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti, codice attivita' 47.59.60;
e) Studio di settore WM08U (che sostituisce lo studio di settore VM08U) - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero, codice attivita' 47.64.10; Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici), codice attivita' 47.65.00; Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari, codice attivita' 47.78.50; Ricarica di bombole per attivita' subacquee, codice attivita' 93.19.91;
f) Studio di settore WM09A (che sostituisce lo studio di settore VM09A) - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri, codice attivita' 45.11.01; Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita), codice attivita' 45.11.02; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli, codice attivita' 45.19.01; Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita), codice attivita' 45.19.02;
g) Studio di settore WM09B (che sostituisce lo studio di settore VM09B) - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori, codice attivita' 45.40.11; Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori, codice attivita' 45.40.12;
h) Studio di settore WM10U (che sostituisce lo studio di settore VM10U) - Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli, codice attivita' 45.31.01; Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli, codice attivita' 45.31.02; Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, codice attivita' 45.32.00; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, codice attivita' 45.40.21; Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori, codice attivita' 45.40.22;
i) Studio di settore WM15B (che sostituisce lo studio di settore VM15B) - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, codice attivita' 47.78.20;
j) Studio di settore WM16U (che sostituisce lo studio di settore VM16U) - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, codice attivita' 47.75.10; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, codice attivita' 47.78.60;
k) Studio di settore WM18A (che sostituisce lo studio di settore VM18A) - Commercio all'ingrosso di fiori e piante, codice attivita' 46.22.00;
l) Studio di settore WM18B (che sostituisce lo studio di settore VM18B) - Commercio all'ingrosso di animali vivi, codice attivita' 46.23.00;
m) Studio di settore WM19U (che sostituisce lo studio di settore VM19U) - Commercio all'ingrosso di tessuti, codice attivita' 46.41.10; Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria, codice attivita' 46.41.20; Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili, codice attivita' 46.41.90; Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, codice attivita' 46.42.10; Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili, codice attivita' 46.42.30;
n) Studio di settore WM20U (che sostituisce lo studio di settore VM20U) - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice attivita' 47.62.20;
o) Studio di settore WM21A (che sostituisce lo studio di settore VM21A) - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi, codice attivita' 46.31.10;
p) Studio di settore WM21B (che sostituisce lo studio di settore VM21B) - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche, codice attivita' 46.34.10; Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche, codice attivita' 46.34.20;
q) Studio di settore WM21C (che sostituisce lo studio di settore VM21C) - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi, codice attivita' 46.38.10; Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi, codice attivita' 46.38.20;
r) Studio di settore WM21D (che sostituisce lo studio di settore VM21D) - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata, codice attivita' 46.32.10;
s) Studio di settore WM21E (che sostituisce lo studio di settore VM21E) - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati, codice attivita' 46.31.20; Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria, codice attivita' 46.32.20; Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova, codice attivita' 46.33.10; Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale, codice attivita' 46.33.20; Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno, codice attivita' 46.36.00; Commercio all'ingrosso di te', cacao e spezie, codice attivita' 46.37.02; Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti, codice attivita' 46.38.30; Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, codice attivita' 46.38.90; Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati, codice attivita' 46.39.10; Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attivita' 46.39.20;
t) Studio di settore WM22A (che sostituisce lo studio di settore VM22A) - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video, codice attivita' 46.43.10; Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti), codice attivita' 46.43.20; Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico, codice attivita' 46.47.30; Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, codice attivita' 46.52.01; Commercio all'ingrosso di nastri non registrati, codice attivita' 46.52.02;
u) Studio di settore WM22B (che sostituisce lo studio di settore VM22B) - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria, codice attivita' 46.44.10; Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana, codice attivita' 46.44.20; Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame, codice attivita' 46.44.40;
v) Studio di settore WM22C (che sostituisce lo studio di settore VM22C) - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale, codice attivita' 46.47.10;
w) Studio di settore WM25A (che sostituisce lo studio di settore VM25A) - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli, codice attivita' 46.49.30;
x) Studio di settore WM25B (che sostituisce lo studio di settore VM25B) - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette), codice attivita' 46.49.40; Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto, codice attivita' 46.69.11;
y) Studio di settore WM29U (che sostituisce lo studio di settore VM29U) - Commercio al dettaglio di mobili per la casa, codice attivita' 47.59.10; Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico, codice attivita' 47.59.91;
z) Studio di settore WM30U (che sostituisce lo studio di settore VM30U) - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, codice attivita' 47.11.50;
aa) Studio di settore WM32U (che sostituisce gli studi di settore VM32U e VM45U) - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte), codice attivita' 47.78.31; Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato, codice attivita' 47.78.32; Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi, codice attivita' 47.78.33; Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori, codice attivita' 47.78.34; Commercio al dettaglio di bomboniere, codice attivita' 47.78.35; Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria), codice attivita' 47.78.36; Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti, codice attivita' 47.78.37; Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti d'antiquariato, codice attivita' 47.79.20;
bb) Studio di settore WM35U (che sostituisce lo studio di settore VM35U) - Erboristerie, codice attivita' 47.75.20.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1 per lo studio di settore VM47U;
2 per lo studio di settore VM81U;
3 per lo studio di settore WM06A;
4 per lo studio di settore WM06B;
5 per lo studio di settore WM08U;
6 per lo studio di settore WM09A;
7 per lo studio di settore WM09B;
8 per lo studio di settore WM10U;
9 per lo studio di settore WM15B;
10 per lo studio di settore WM16U;
11 per lo studio di settore WM18A;
12 per lo studio di settore WM18B;
13 per lo studio di settore WM19U;
14 per lo studio di settore WM20U;
15 per lo studio di settore WM21A;
16 per lo studio di settore WM21B;
17 per lo studio di settore WM21C;
18 per lo studio di settore WM21D;
19 per lo studio di settore WM21E;
20 per lo studio di settore WM22A;
21 per lo studio di settore WM22B;
22 per lo studio di settore WM22C;
23 per lo studio di settore WM25A;
24 per lo studio di settore WM25B;
25 per lo studio di settore WM29U;
26 per lo studio di settore WM30U;
27 per lo studio di settore WM32U;
28 per lo studio di settore WM35U.
3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 28, e' individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 29.
4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati n. 1, da n. 4 a n. 13 e da n. 15 a n. 28, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 30.
5. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 27 sono riportati in allegato n. 31.
6. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativi allo studio di settore di cui all'allegato n. 28, sono riportati in allegato n. 32.
7. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalita' economica.
8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi.
9. Lo studio di settore UM87U, approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 2012, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 non si applica agli esercenti l'attivita' di Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, di cui al codice attivita' 47.78.60, cui si applica, a partire da tale annualita', lo studio di settore WM16U;
10. Lo studio di settore WM09B, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle seguenti attivita' complementari:
a) Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, codice attivita' 45.40.21;
b) Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) codice attivita' 45.40.30.
Lo studio WM09B si applica, in presenza delle predette attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.
11. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
 
Allegato 1
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE VM47U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI NATANTI
E FORNITURE DI BORDO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE VM81U
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI
COMBUSTIBILI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM06A
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI
ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM06B
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI
STRUMENTI MUSICALI E SPARTITI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 5
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM08U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIOCHI,
GIOCATTOLI, ARTICOLI SPORTIVI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 6
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM09A
COMMERCIO DI AUTOVEICOLI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 7
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM09B
COMMERCIO DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 8
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM10U
COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI
AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 9
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM15B
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MATERIALE PER OTTICA,
FOTOGRAFIA, STRUMENTI DI PRECISIONE

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 10
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM16U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI PROFUMERIA,
PER L'IGIENE PERSONALE E DELLA CASA

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 11
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM18A
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FIORI E PIANTE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 12
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM18B
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ANIMALI VIVI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 13
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM19U
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TESSUTI
ED ABBIGLIAMENTO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 14
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM20U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CARTOLERIA
E FORNITURE PER UFFICIO

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 15
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM21A
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FRUTTA E ORTAGGI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 16
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM21B
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 17
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM21C
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI
PRODOTTI DELLA PESCA

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 18
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM21D
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARNE FRESCA,
CONGELATA E SURGELATA

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 19
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM21E
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI
PRODOTTI ALIMENTARI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 20
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM22A
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ELETTRODOMESTICI, ELETTRONICA DI CONSUMO,
MATERIALE ELETTRICO E SUPPORTI AUDIO E VIDEO

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 21
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM22B
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CASALINGHI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 22
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM22C
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MOBILI
DI QUALSIASI MATERIALE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 23
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM25A
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI GIOCHI E GIOCATTOLI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 24
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM25B
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI SPORTIVI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 25
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM29U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI E ARTICOLI IN LEGNO,
SUGHERO, VIMINI E PLASTICA

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 26
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM30U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 27
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM32U COMMERCIO AL DETTAGLIO DI OGGETTI D'ARTE E DI ANTIQUARIATO, DI CULTO
E
DI DECORAZIONE, CHINCAGLIERIA, BIGIOTTERIA, BOMBONIERE,
ARTICOLI DA REGALO E PER FUMATORI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 28
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WM35U
ERBORISTERIE

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 29
CORRETTIVO APPRENDISTI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 30
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
NEUTRALIZZAZIONE DEGLI AGGI O
RICAVI FISSI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 31
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL "RICAVO MINIMO"
CON I MINIMI QUADRATI GENERALIZZATI
STUDI DI SETTORE DEL COMMERCIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 32
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL "RICAVO MINIMO"
CON I MODELLI LINEARI MISTI
STUDI DI SETTORE DEL COMMERCIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art. 3
Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013, e successive modificazioni.
 
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Per lo studio di settore VM81U, tenuto conto della specifica attivita' economica per la quale e' stato elaborato lo stesso, della metodologia adottata a tal fine, nonche' dell'individuazione delle variabili di cui all'art. 3, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno altresi' aumentati dell'ammontare delle accise rimborsate all'impresa, nel corso dell'anno, dagli organi competenti.
 
Art. 5

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate.
 
Art. 6
Indicatori di coerenza economica

1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore «Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi», approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi e' calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: Padoan
 
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