Gazzetta n. 300 del 29 dicembre 2014 (vai al sommario)
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge e' indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS.
4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuita' didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
5. Il Fondo di cui al comma 4 e' finalizzato all'attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attivita' innovative»;
b) il comma 57 e' sostituito dal seguente:
«57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, universita' e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
b) creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
e) creazione di nuove realta' artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale».
7. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499».
8. La garanzia di cui al comma 7 e' concessa nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
10. Le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresi' le modalita' di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e' trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.
11. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «di appartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione» e le parole: «delle fondazioni lirico-sinfoniche o» sono soppresse.
12. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».
13. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 14 del presente articolo.
14. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»;
b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d'imposta successivi».
15. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, e' riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 12 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 12 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e' indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
16. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,».
17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1º luglio 2015.
18. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente:
«7-quinquies. La regolarita' contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo e' definitivamente attestata dal documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validita', allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario».
19. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies e' aggiunto il seguente:
«4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma e' ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo».
21. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
22. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.
24. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: «4-bis.1» sono inserite le seguenti: «e 4-octies,».
25. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 756 e' inserito il seguente:
«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalita' di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione e' assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volonta' di cui al presente comma, qualora esercitata, e' irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volonta' di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volonta' di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».
27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento e' altresi' assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro puo' presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e' surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalita' di recupero dei crediti contributivi.
33. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a 34, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
35. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo). -- 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una universita' italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
36. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed e' irrevocabile.
38. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 37 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonche' da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con societa' che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.
40. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si e' verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 39.
41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano le attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con universita' o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39.
42. La quota di reddito agevolabile e' determinata sulla base del rapporto tra i costi di attivita' di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.
45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 39 e' fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
46. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:
«279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta e' applicabile agli investimenti, effettuati dal 1º gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1º gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti gia' agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
47. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresi' alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole da: «La detrazione e' pari al» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione e' pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
48. All'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 6,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
50. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.
51. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse di cui al comma 50 da trasferire a ciascun ente beneficiario.
52. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e' destinata alle finalita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015. I risultati degli interventi finanziati dal Fondo per le emergenze nazionali nonche' l'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili in formato dati di tipo aperto.
53. Previa ricognizione degli impegni finanziari gia' assunti o in corso di assunzione a valere sulle risorse giacenti sulla contabilita' speciale n. 5459, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' essere previsto l'utilizzo delle risorse disponibili sulla predetta contabilita' speciale, nel limite massimo di 8 milioni di euro, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014.
54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attivita' esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e' superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
d) i redditi conseguiti nell'attivita' d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non e', comunque, rilevante se il rapporto di lavoro e' cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.
55. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita' contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite piu' elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita' esercitate.
56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.
57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.
60. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
61. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie e' operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
63. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e' deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 e' ridotto di un terzo, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
66. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva.
68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
70. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.
72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno gia' concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorche' di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il reddito e' stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attivita' svolta.
74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attivita' produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonche' le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.
75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attivita' d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.
77. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo puo' indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.
79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, gia' pensionati presso le gestioni dell'INPS e con piu' di 65 anni di eta', non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilita' di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.
83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attivita' d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti gia' esercenti attivita' d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalita' indicate, l'accesso al regime agevolato puo' avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54.
84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalita' operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.
85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:
a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di eta'.
89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalita' applicative.
90. La quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
91. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
92. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del presente articolo. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e puo' essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
93. Con il decreto di cui al comma 91 sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 94 e del relativo monitoraggio.
94. Per l'attuazione dei commi da 91 a 93 e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
95. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
96. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il completamento del processo telematico.
97. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilita' del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalita' degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio».
98. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente di rischio di attentati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.
99. Il decreto di cui al comma 98, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento. Sul rispetto dei suddetti tempi vigila il commissario straordinario, nominato con il medesimo decreto per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento e comunque non superiore a sei mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto sono individuati il quadro finanziario dell'investimento e le relative risorse attribuite al commissario straordinario, che sono gestite, non oltre il termine di cui al periodo precedente, sulla contabilita' speciale intestata al medesimo commissario.
100. Il commissario straordinario nominato ai sensi del comma 99 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine; esercita ogni potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi, anche convocando o presenziando a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Puo' chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario propone la revoca dell'assegnazione delle risorse.
 
101. In ogni caso, per la localizzazione delle opere individuate a norma del comma 98 si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
102. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 100 e per l'esecuzione dell'investimento individuato con il decreto di cui al comma 98, il commissario straordinario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Al commissario straordinario sono altresi' attribuiti, in quanto compatibili, i poteri di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il commissario straordinario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa europea sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il decreto di cui al comma 98 contiene l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. In ogni caso gli interventi di cui al comma 98 costituiscono interventi la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, a norma dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
103. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 100, il commissario straordinario si avvale degli uffici amministrativi e tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento, dei provveditorati regionali alle opere pubbliche; al personale degli enti di cui il commissario straordinario si avvale non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte ai sensi del comma 104.
104. Il decreto di cui al comma 98 individua il commissario straordinario tra pubblici dipendenti. Il commissario straordinario dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento e' collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza, e non gli compete un compenso ulteriore, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.
105. Il Ministro della giustizia esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attivita' del commissario straordinario.
106. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 98 a 105 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
108. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 107 si provvede:
a) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
109. Per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
110. Al fine di consentire il completamento nel corso dell'anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, e' esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
111. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.
112. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.
113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017».
114. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.
115. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilita' per cessazione dell'attivita' lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantita' superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si e' realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2015.
116. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilita' presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
117. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attivita' di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito e' interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia gia' stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.
120. L'incentivo di cui al comma 119 e' riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 119 e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
121. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015.
122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 1º agosto 2012, provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 122.
124. Le risorse di cui al comma 122 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita', nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.
126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 125.
127. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125 a 129 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 125, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 128, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 125, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 125, secondo periodo.
128. L'onere derivante dai commi da 125 a 129 e' valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, in 607 milioni di euro per l'anno 2016, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, in 607 milioni di euro per l'anno 2019 e in 202 milioni di euro per l'anno 2020.
129. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 125 e 126 del presente articolo.
130. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.
131. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro e' riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto fondo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, e' destinata al fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.
132. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
133. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro e' annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e' destinata alla sperimentazione di modalita' di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' rideterminata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonche' delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attivita' assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed e' effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
134. Nell'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per le esigenze dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
135. Agli oneri derivanti dal comma 134, pari ad euro 10 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilita' delle risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
136. A favore degli italiani nel mondo e' autorizzata la spesa di 3.555.000 euro per l'anno 2015 e di 555.000 euro a decorrere dall'anno 2016, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
137. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro annui»;
b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro».
138. Le disposizioni del comma 137 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
139. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e' sostituito dal seguente:
«5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
140. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 139 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1988, n. 379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988.
141. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformita' a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime».
142. Per il finanziamento dei programmi spaziali strategici nazionali in corso di svolgimento e' autorizzato un contributo all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
143. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» e' inserita la seguente: «provinciali».
144. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. L'Autorita' emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.
145. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei saldi di cui al comma 463, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
146. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1º marzo 2015 per le finalita' di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni».
147. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
«9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacita' trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalita' di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
d) sostenibilita' economica, patrimoniale e finanziaria;
e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano le frequenze di cui all'alinea, primo periodo.
Le selezioni di cui al presente comma sono rivolte a soggetti operanti in ambito locale. Nel caso in cui dalle selezioni non risulti un numero sufficiente ed idoneo, rispetto ai criteri definiti, di operatori di rete in relazione alle frequenze da assegnare, il Ministero dello sviluppo economico esamina le domande presentate da soggetti non operanti in ambito locale assegnando i relativi diritti d'uso per le stesse finalita' della presente disposizione.
9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalita' di cui al comma 9-ter possono altresi' successivamente esercire, per le medesime finalita', ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale gia' titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacita' trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalita' di cui al comma 9-quinquies.
9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:
a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla societa' Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualita' di dipendenti.
Le suddette graduatorie sono altresi' utilizzate per l'attribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale dei numeri di cui al comma 9-septies.
9-sexies. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacita' trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacita' trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti.
9-septies. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies».
148. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146, valutati complessivamente in 31,626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
149. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' sostituita dalla seguente:
«a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocita' di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».
150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
151. Al fine di favorire la competitivita' e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 150 e' destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.
152. Al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici delle scuole materne, elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2015.
153. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
154. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualita' precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalita' di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonche' le modalita' di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
155. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.
156. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
157. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, fino alla data in cui e' stato perfezionato il contratto con il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, cosi' da adempiere alle obbligazioni verso Poste italiane S.p.a. sorte nel periodo di vigenza del citato articolo 9, comma 15.
158. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
159. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
160. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
161. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 160, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
162. Per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro quale contributo dell'Italia alla Fondazione Auschwitz-Birkenau per la costituzione del fondo perpetuo finalizzato al mantenimento della struttura dell'ex campo di sterminio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, e' autorizzato a determinare le modalita' di erogazione del contributo e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
163. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonche' per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilita', che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove piu' favorevole».
164. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' inserito il seguente:
«1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio e' stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio e' stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».
165. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, e' indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarita' della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
166. Sono attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
167. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
168. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
169. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
170. Nell'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche' di euro 1 milione per le finalita' di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.
171. Agli oneri derivanti dal comma 170, pari ad euro 6 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilita' delle risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
172. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Una quota pari almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle universita'.
173. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' autorizzata una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
175. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.
176. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
177. Al fine di sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia sui progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti altamente innovativi nel campo della radioastronomia (SKA -- Square Kilometer Array) e dell'astronomia a raggi gamma (CTA -- Cherenkov Telescope Array) e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore dell'INAF -- Istituto nazionale di astrofisica.
178. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, e' incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
179. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
180. All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
181. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite, per le medesime finalita', in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
182. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme residue rimaste da pagare del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
183. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
184. Per l'esercizio finanziario 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, al finanziamento delle spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonche' alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema. Fino all'adozione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, restano validi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il programma di assistenza, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014.
185. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale e' obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' prorogato al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete e' conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziate per tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
186. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1º gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo e' ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.
187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
188. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'articolo 1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
189. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 332,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 211 milioni di euro per l'anno 2018, di 219,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 231,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 309,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 324,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 330,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
190. Per il finanziamento delle attivita' istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
191. E' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, e alla legge 23 settembre 1993, n. 379.
192. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo la lettera d-sexies) e' aggiunta la seguente:
«d-septies) alle reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».
193. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica e di assicurare lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale, in considerazione della sua funzionalita' alla medesima rete di trasmissione nazionale:
a) le reti elettriche in alta e altissima tensione ai sensi delle norme adottate dal Comitato elettrico italiano e le relative porzioni di stazioni di proprieta' di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o di societa' dalla stessa controllate sono inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, e successive modificazioni. L'efficacia del suddetto inserimento e' subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, o di una societa' da quest'ultimo controllata. Ad esito del perfezionamento dell'acquisizione, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti i suddetti beni, si intendono emessi validamente ed efficacemente a favore dell'acquirente ovvero di un veicolo societario appositamente costituito. Entro i successivi sessanta giorni dalla data di perfezionamento della suddetta acquisizione, il gestore del sistema di trasmissione nazionale adotta gli eventuali adempimenti conseguenti;
b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. fornisce all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico i dati e le informazioni necessari alle determinazioni della medesima Autorita'. Nei successivi trenta giorni la medesima Autorita' definisce la remunerazione del capitale investito netto, degli ammortamenti e dei costi operativi attuali e sorgenti spettanti alla porzione di rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera a), anche tenendo conto dei benefici potenziali per il sistema elettrico nazionale, dandone informazione al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della corretta allocazione del costo delle infrastrutture ai rispettivi settori, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce il capitale investito netto riconosciuto senza dedurre il valore dei contributi pubblici in conto impianti utilizzati per investimenti relativi alla porzione di rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera a). Il valore del capitale investito netto riconosciuto cosi' determinato rappresenta anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche in alta e altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in capo ai terzi acquirenti, senza alcun onere di rivalutazione;
c) le risorse finanziarie derivanti dalla cessione di cui alla lettera a), limitatamente al valore dei contributi pubblici di cui alla lettera b), sono destinate alla copertura di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Il regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, continua ad applicarsi alle condizioni in vigore al momento del perfezionamento dell'acquisizione di cui alla lettera a).
194. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonche' per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
195. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati.
196. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1º febbraio 2011, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi per i fini di cui al comma 195, nonche' le specifiche modalita' attuative.
197. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno e al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
198. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
 
201. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
202. Per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all'ICE -- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Le linee guida relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti sono comunicate, con apposito rapporto del Ministero dello sviluppo economico, alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Con apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e f), del decreto-legge n. 133 del 2014, relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al medesimo articolo 30, comma 1, e' istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 133 del 2014, una quota delle risorse stanziate per l'ICE --Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e' destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, e un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e' destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonche' per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e' assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
203. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 202 si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
c) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
204. Le risorse iscritte sul fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 30 milioni di euro per l'anno 2015. Il fondo e' soppresso a decorrere dal 2016.
205. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203 milioni di euro per l'anno 2016, di 133 milioni di euro per l'anno 2017, di 122 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019.
206. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipulazione degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente comma, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.
207. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;
b) le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»;
c) le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2015,» sono soppresse;
d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.272 milioni»;
e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.272 milioni».
208. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e ceduti all'ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficiario deve manifestare la volonta' di cessione nella domanda unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Alle operazioni di cui al presente comma si applica la compensazione di cui all'articolo 01, comma 16, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito all'ISMEA secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al periodo seguente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita', i limiti e i criteri per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti di cui al presente comma non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
209. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente. Per le proprie attivita' istituzionali, nonche' per le finalita' del presente decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503».
210. All'articolo 60, comma 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente:
«f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503».
211. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».
212. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 208, 209, 210 e 211 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
213. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia» e le parole: «la giustizia civile, penale e minorile» sono sostituite dalle seguenti: «la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con i predetti accordi» sono inserite le seguenti: «o con norme di attuazione».
214. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, nonche' al miglioramento della qualita' del latte bovino, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di accesso al contributo, nonche' la quota di partecipazione alla singola operazione. Non sono ammessi al contributo i produttori non in regola con il pagamento delle multe derivanti dall'eccesso di produzione lattiera ovvero che abbiano aderito ai programmi di rateizzazione previsti dalla normativa vigente, ma che non risultano in regola con i relativi pagamenti.
215. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 214 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
216. Le operazioni di cui al comma 214 sono assistite dalle garanzie concesse dall'ISMEA, secondo i criteri e le modalita' definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011.
217. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 214, 215 e 216 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
218. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al periodo precedente spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.
219. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV Spa per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997».
220. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale.
221. All'articolo 28, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «rilascia» e' sostituita dalle seguenti: «puo' rilasciare» e le parole: «nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata specificamente la compatibilita' con le norme e i principi del diritto europeo».
222. All'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;
b) al comma 6, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014».
223. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma secondo le modalita' di cui ai commi 224, 226 e 227.
224. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i seguenti criteri:
a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati;
b) condizioni di vetusta' nonche' classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari;
c) entita' del cofinanziamento regionale e locale;
d) posti /km prodotti.
225. In conseguenza di quanto disposto al comma 224 del presente articolo, all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo e' soppresso.
226. Con il decreto di cui al comma 224 sono stabilite, altresi', le modalita' di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le finalita' di cui al comma 223.
227. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili.
228. Per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, il fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, e' destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Al fondo di cui al periodo precedente sono assegnati un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonche' ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.
229. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti e parte servizi stipulati con la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonche' in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:
a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.
230. All'interno del programma di investimento di cui alla lettera b) del comma 229 e, in particolare, per la continuita' dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocita'/alta capacita' (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalita' previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE puo' approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilita' finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.
231. In ottemperanza all'articolo 4 del contratto di programma-parte investimenti relativamente ai programmi di cui al comma 229 del presente articolo entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attivita' dell'anno precedente, la societa' RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE nonche' alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento dei lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonche' agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.
232. A decorrere dal 1º gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale e' vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
233. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
234. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2018». Conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.
235. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l'anno 2018. Alle medesime finalita' concorre l'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
236. Per il miglioramento della competitivita' dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il CIPE assegna le risorse ivi previste e quantificate in 20 milioni di euro annui dal 2015 al 2024, senza applicare le procedure di cui all'articolo 18-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. A tal fine il limite di 90 milioni di euro di cui al predetto articolo 18-bis e' ridotto a 70 milioni di euro. Alle medesime finalita' concorre l'importo di 39 milioni di euro a valere sulle disponibilita' residue derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 145 del 2013.
237. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».
238. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al terzo periodo, dopo le parole: «beni immobiliari demaniali di loro competenza» sono aggiunte le seguenti: «e, nel limite di 50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonche' di miglioramento infrastrutturale. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d'intesa con la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli interventi e le procedure di attuazione».
239. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello stretto di Messina, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
240. Al fine di avviare i lavori sulla tratta Andora -- Finale Ligure e' autorizzato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016.
241. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2015. Gli interventi da finanziare sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
242. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. La quota di riduzione da imputare al credito di imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge non puo' superare l'importo di 11,605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
243. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2, e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2015, di 31,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l'anno 2021.
244. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi».
245. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 244, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.
246. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
247. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;
3) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore»;
b) dopo l'articolo 6-bis e' inserito il seguente:
«Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura) -- 1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto puo' avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilita' gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarita' del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto puo' essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni gia' eseguite.
3. Il sub-vettore non puo' a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto e' nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni gia' eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso gia' previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, e' tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilita' connessi alla verifica della regolarita', rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di piu' partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, e' concessa la facolta' di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o piu' sub-vettori dopo ogni rottura di carico»;
c) l'articolo 7-bis e' abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo.
248. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente e' tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarita' mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato in solido con il vettore, nonche' con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore e' effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarita' del vettore e' assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarita' del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarita' dei vettori iscritti.
4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»;
c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;
d) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».
249. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.
251. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facolta' di dimostrare il requisito dell'idoneita' finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilita' professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneita' finanziaria e' ammessa esclusivamente con la modalita' prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilita' professionale, gia' presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneita' finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneita' finanziaria esclusivamente con le modalita' di cui al secondo periodo.
252. I trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge sono ridotti per gli importi ivi indicati.
253. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale».
254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».
255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».
256. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilita' delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
257. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' in corso della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
258. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
259. All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio 2015.
260. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'.
261. L'articolo 2261 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' abrogato. Sono, altresi', abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1 e 2 dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.
262. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015.
263. Le somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.
264. Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1º dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.
265. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3, comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-bis del medesimo articolo si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013.
266. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in relazione alla specificita' ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalita' ivi previste.
267. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 266, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'eta' media del personale in servizio.
268. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014» e le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015» e, al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015».
269. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, e' autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne gia' bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
270. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo le parole: «trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalita' e dei termini indicati nella lettera di invito».
271. Le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 70 del 2011.
272. Al medesimo fine di cui al comma 270, mediante l'ottimizzazione degli spazi ad uso di ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 222-quater:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «I piani di razionalizzazione nazionali» sono inserite le seguenti: «, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,» e dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal presente comma» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della compatibilita' con le risorse finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio»;
2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso dell'attivita' di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
3) al quarto periodo, dopo le parole: «i risultati della verifica» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' la disponibilita' delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino alla disponibilita' di nuove risorse»;
4) al quinto periodo, le parole: «In caso tale verifica risulti positiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilita' dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma» e dopo le parole: «da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo»;
5) all'ultimo periodo, le parole: «positivamente verificati» sono soppresse;
b) dopo il comma 222-quater e' inserito il seguente:
«222-quinquies. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per la razionalizzazione degli spazi", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalita' di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi di proprieta' dello Stato ed e' alimentato, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da:
a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprieta' dello Stato che sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;
b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rivenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».
273. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi e' tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attivita' dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo»;
b) al comma 2-bis:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati»;
3) al terzo periodo, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015» e le parole da: «corrispondenti» fino a: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «occorrenti per le finalita' di cui al primo periodo»;
c) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di ridurre le locazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alla riqualificazione energetica degli stessi edifici»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
d) al comma 5, secondo periodo, le parole: «mediante tali operatori» e le parole: «, ovvero, in funzione della capacita' operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio» sono soppresse;
e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
274. Al fine di valorizzare la societa' Poste italiane Spa, assicurando maggiore certezza e stabilita' dei rapporti giuridici, nonche' la sostenibilita' dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili:
a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la societa' Poste italiane Spa, approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 275 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;
b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica e' confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.
275. Il contratto di programma di cui al comma 274, lettera b), e' sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico puo' procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al secondo periodo e, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinche' su di esso sia espresso, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il contratto di programma puo' essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.
276. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto».
277. Al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' di assicurare la sostenibilita' dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse disponibili, il contratto di programma di cui al comma 274, lettera b), in attuazione della normativa europea, ferme restando le competenze dell'Autorita' di regolamentazione, puo' prevedere l'introduzione di misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale.
278. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) "invio di posta prioritaria": servizio espresso di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;
f-ter) "invio di corrispondenza ordinaria": servizio base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;».
279. Gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali universali sono riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria. Il fornitore del servizio universale e' tenuto ad adottare modalita' operative di esecuzione del servizio universale tali da garantire l'ottimizzazione dei processi, anche tenendo conto dello sviluppo tecnologico e digitale, in coerenza con gli obiettivi di qualita' propri di ciascuno dei servizi.
280. Tenuto conto della necessita' ed urgenza di consentire agli utenti di usufruire di ulteriori servizi postali universali e di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze legate all'offerta e qualita' del servizio stesso in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine di assicurare la sostenibilita' dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili come definite alla lettera b) del comma 274, provvede, ricevuta la proposta presentata dal fornitore del servizio universale, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della proposta stessa, a deliberare nuovi obiettivi statistici di qualita' e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, individuando soluzioni che consentano la maggiore flessibilita' nello stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico.
281. Al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 (causa T-525/08, Poste italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato, e' autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste italiane Spa.
282. Agli oneri derivanti dal comma 281, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:
a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
c) quanto a 125 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
283. Agli oneri derivanti dal comma 282, lettera a), pari a 3.255.000 euro per l'anno 2015, a 3.162.000 euro per l'anno 2016, a 3.068.000 euro per l'anno 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 3.255.000 euro per l'anno 2015 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3.162.000 euro per l'anno 2016 e a 3.068.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
284. Le disposizioni di cui ai commi da 281 a 283 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
285. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
286. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Entro il 31 marzo 1994 l'ente "Poste Italiane" stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1º gennaio 1994,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente "Poste Italiane" stipula appositi accordi o convenzioni»;
b) alla lettera a), le parole: «1) a una contabilita' analitica» sono sostituite dalle seguenti: «1) per le attivita' diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilita' analitica» e le parole: «annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite dalle seguenti: «, a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta».
287. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge.
288. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge.
289. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonche' di qualsiasi attivita' istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non puo' comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.
290. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, con l'abrogazione di qualunque disposizione regolamentare adottata in forza delle norme abrogate:
a) l'articolo 9 e' abrogato;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base» sono soppresse;
c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «, o commette ad istituti specializzati,» sono soppresse;
d) all'articolo 19:
1) al comma 3, le parole: «e con privati» sono soppresse;
2) il comma 4 e' abrogato.
291. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle gia' previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.
292. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «per l'anno 2014, di euro 150 milioni.» e' aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento».
293. Per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non puo' superare quella fissata per l'anno 2014.
294. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualita' 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed e' determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie. Il vigente contratto di programma -- parte servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente comma e con le risorse stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. La rendicontazione delle risorse e' effettuata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale secondo i meccanismi previsti dal contratto stesso. Conseguentemente il contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro non viene rinnovato.
295. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015».
296. Le disposizioni di cui al comma 295 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.
297. Al fine di garantire efficienza operativa, razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e riduzione dei costi di funzionamento, nonche' di realizzare i progetti di innovazione tecnologica previsti anche nell'ambito dell'Agenda digitale italiana e rafforzare il supporto all'Amministrazione economico-finanziaria nelle azioni di contrasto all'evasione fiscale, all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole da: «che svolgera'» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «che, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attivita' di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione. Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalita', un apposito accordo quadro non normativo, in cui, sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che tenga conto delle specificita' organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di operativita' della Sogei S.p.A., sono disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al periodo precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo, quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e la Sogei S.p.A. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e supportare le attivita' di supervisione, verifica e monitoraggio della attivita' e della qualita' dei servizi forniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi si coordina con le competenti articolazioni dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito delle attivita' relative alla definizione del modello relazionale, sono effettuate congiuntamente con i Dipartimenti e le Agenzie le attivita' di ricognizione e valutazione dei beni strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' dei relativi rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma. Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la facolta' per le strutture ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse».
298. Al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilita' del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonche' il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, e' istituito, presso l'Istituto superiore di sanita', Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge 10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ove sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori, con modalita' informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operativita' del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalita' cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 700.810 per l'anno 2015 e in euro 150.060 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2004, n. 138.
299. E' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui per il periodo dal 2017 al 2031, finalizzato prioritariamente alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali e' necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico e finanziario. Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera del CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo e' utilizzato esclusivamente in erogazione diretta.
300. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera a) e' abrogata.
 
301. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e' soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2016.
302. A decorrere dal 1º gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di piu' trattamenti.
303. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalita' procedurali gia' utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
304. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la societa' Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilita' esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilita' sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS. L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilita' sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalita' del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.
305. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 11 milioni di euro per l'anno 2015 e di 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304.
306. L'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.
307. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:
a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attivita' svolte nell'ambito del servizio CUN -- Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia;
b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;
c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
308. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto, con esclusione di quelle predeterminate per legge.
309. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 35 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 72 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 e' rideterminata nella misura dello 0,207 per cento.
310. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;
b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Attivita' diverse) -- 1. Gli istituti di patronato possono altresi' svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13:
a) in favore di soggetti privati e pubblici, attivita' di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanita', diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalita' di esercizio delle predette attivita' e' approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per materia, da emanare entro il 30 giugno 2015;
b) le attivita' e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attivita' di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015.
3. Gli istituti di patronato possono svolgere attivita' di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle attivita' di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali e' ammessa l'esigibilita' del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio e' adeguato ogni quattro anni»;
d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attivita' svolte all'estero»;
e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attivita' rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore all'1,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attivita' dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita', oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».
311. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono abrogati;
b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
312. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attivita' diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalita' di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestivita' nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonche' di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attivita' d'istituto.
313. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' ridotta di 208 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
314. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresi' utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' in sede di controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».
315. Per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura della societa' Italia Lavoro Spa con un contributo di 12 milioni di euro.
316. Agli oneri derivanti dal comma 315, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
317. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilita' sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
318. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall'anno 2016. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2015, non e' ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
319. Con effetto dal 1º luglio 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma. A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennita' base», all'articolo 23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole: «e' aumentato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le indennita' base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20 per cento;
b) all'articolo 84, quarto comma, le parole: «Il personale di ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell'indennita' di servizio all'estero o» sono soppresse e il quinto comma e' abrogato;
c) all'articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «e' computato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,»;
d) all'articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: «degli alloggi e» sono soppresse;
e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di un ottavo» e al comma 3, le parole: «al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a un ottavo»;
f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, le parole: «un settimo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque ventottesimi», al secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono inserite le seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;
g) all'articolo 175, il comma 3 e' abrogato;
h) all'articolo 176, comma 2, le parole: «una indennita' di servizio mensile aumentata del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici ottavi di un'indennita' di servizio mensile»;
i) all'articolo 177, secondo comma, il secondo periodo e' soppresso;
l) l'articolo 178 e' sostituito dal seguente:
«Art. 178. - (Spese per abitazione) -- 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilita' di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.
2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennita' di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:
a) l'importo e' parametrato all'indennita' personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;
b) la maggiorazione non puo' eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;
c) la maggiorazione e' corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui e' sospesa o diminuita l'indennita' personale;
d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella misura piu' elevata, aumentata del 20 per cento;
e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.
3. La maggiorazione e' versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione puo' versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare e' prassi costante pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o piu' anni»;
m) all'articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono soppresse;
n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati e il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennita' personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale».
320. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e' ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
321. A decorrere dal 1º gennaio 2015 le attivita' connesse all'acquisizione della produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri e alla loro diffusione all'estero sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tenendo conto delle esigenze e delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse finanziarie gia' assegnate a tale scopo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
322. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
323. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, e' prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al quarto periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
324. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015».
325. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, e' ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento.
326. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e' ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015.
327. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».
328. A decorrere dal 1º settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
«Art. 307. - (Organizzazione e coordinamento periferico) -- 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che puo' avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale puo' essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».
329. A decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attivita' didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' abrogato.
330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
331. Al fine di contribuire al mantenimento della continuita' didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dal seguente:
«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonche' di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non puo' essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».
332. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si puo' provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.
334. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unita';
b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.
335. Per le attivita' di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334.
336. Dall'attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, e' utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 334 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
337. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle universita' e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e' ridotta di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
338. Il comma 278 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' soppresso.
339. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle universita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.
340. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
341. Le disponibilita' iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono ridotte di 1 milione di euro per l'anno 2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale delle suddette disponibilita', individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con piu' elevato fondo di cassa.
342. A decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi gia' conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennita' spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
343. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo e' ridotto in pari misura.
344. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.
345. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' individuato in 190 unita', inclusive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.
346. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2015, le universita' che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma».
347. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e' aggiunta la seguente:
«c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualita' 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non puo' essere inferiore alla meta' di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili».
348. Per l'attuazione del comma 347, sono individuate risorse nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
349. Si applicano alle universita' le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
350. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della continuita' didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalita' del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.
351. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 350, accertate entro il 1º ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilita' dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi ai quali e' destinato il Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.
352. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 350 cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.
353. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2014/2015»;
b) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;
c) al comma 2-bis, le parole: «, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente» sono soppresse;
d) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-bis.1. Nei territori ove e' gia' stata attivata la convenzione-quadro Consip per il mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip»;
e) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2 bis.1 e' autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015».
354. Agli oneri di cui al comma 353 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
355. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, a decorrere dall'anno 2015 e' ridotta di 1 milione di euro.
356. All'articolo 33, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: «ai sensi» fino a: «ottobre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014».
357. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotto o di processo nel campo navale, avviati o in fase di avvio, e' autorizzato un contributo ventennale in erogazione diretta di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015.
358. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
359. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
360. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 3 milioni di euro per l'anno 2015.
361. L'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
362. A decorrere dal 2017 all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il 42 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 21 per cento». La societa' ANAS Spa effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.
363. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, il comma 4 e' abrogato.
364. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove cio' risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalita' di impiego definite per l'organismo o ente internazionale di destinazione, l'impiego del personale interessato e' disposto per un periodo di quattro anni.
365. L'articolo 565-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' abrogato.
366. All'articolo 1461, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «della medaglia» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non e' coniata in oro».
367. Il Ministero della difesa, alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante autolinee affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l'affidamento del citato servizio, ne' puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
368. Gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR), di cui all'articolo 279, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unita'. Conseguentemente, all'articolo 282, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2015, le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale della difesa»;
b) le lettere b) e c) sono abrogate.
369. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al comma 368, si provvede ad apportare le conseguenti modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli alloggi di servizio militari.
370. All'articolo 906, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e» sono soppresse.
371. A decorrere dal 1º gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della Difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari e' ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalita' dei singoli uffici, e' assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unita'. Entro sei mesi dalla data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianita' di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate. L'impiego del personale civile della Difesa presso i citati uffici non puo' essere superiore a quattro anni, senza possibilita' di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015.
372. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e' ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede alle consequenziali modificazioni della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
373. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2018».
374. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nell'anno 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, terzo periodo, e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento dei predetti proventi all'entrata del bilancio dello Stato, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonche' alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo.
375. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 374 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento. Per gli alloggi liberi qualificati di particolare pregio, ai sensi dell'articolo 404, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, il Ministero della difesa e' autorizzato ad esperire la procedura della vendita all'asta con incanto anche utilizzando la modalita' di cui al comma 12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi 6 e 10, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a trenta e a quindici giorni e i contratti di compravendita sono stipulati entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto.
376. Il Ministero della difesa, per le medesime finalita' di cui al comma 374, puo' provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al medesimo Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. A tali risorse non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa di cui al citato comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni.
377. Il Ministero della difesa e' altresi' autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ovvero da societa' a prevalente capitale pubblico, con versamento dei relativi proventi monetari all'entrata del bilancio dello Stato.
378. L'articolo 1095 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' abrogato.
379. Anche ai fini della valorizzazione degli investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 2190, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma 3 del citato articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, sono rideterminati in 12 unita'.
380. All'articolo 535, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le citate attivita' negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla societa', attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero».
381. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonche' al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e' incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA e' deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma e' nominato un commissario straordinario con le modalita' di cui al comma 382. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attivita' di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attivita' degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonche' alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresi' all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilita' gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attivita' di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonche' l'equilibrio finanziario del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
382. Il commissario di cui al comma 381 e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce agli organi statutari del CRA, e l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto di cui al primo periodo del presente comma il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' nominare anche due sub-commissari, da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non puo' comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio del Consiglio.
383. Nelle more dell'attuazione del riordino del Consiglio, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e' ridotto di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
384. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento».
385. A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta di 6.400.000 euro annui.
386. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Una quota delle predette disponibilita' in conto capitale puo' essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».
387. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera i), le parole: «conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato» sono sostituite dalla seguente: «il»;
2) al comma 1, lettera l), le parole: «Conto "disponibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «conto disponibilita': il conto "disponibilita'»;
b) all'articolo 3:
1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gestione»;
2) al comma 1, lettera b-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5»;
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia e' costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro oppure da disponibilita' liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidita', intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' applicative del presente comma. (L)»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Sul predetto conto» e' inserita la seguente: «disponibilita'»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilita' e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di movimentazione della liquidita' attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro e' stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilita', anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o piu' intermediari finanziari, nonche' stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L)»;
3) al comma 6, al primo periodo, le parole: «Sul predetto conto» sono sostituite dalle seguenti: «Sul conto disponibilita' e sui conti ad esso assimilabili» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilita', dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari" e sulle somme provenienti dal predetto collocamento»;
4) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il conto» e' inserita la seguente: «disponibilita'»;
d) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la Banca d'Italia, e' trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalita' di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L)»;
e) all'articolo 46:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Criteri e modalita' per l'utilizzo del Fondo»;
2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L)»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L)»;
5) il comma 4 e' abrogato;
f) all'articolo 48:
1) al comma 5, le parole: «e autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni» sono soppresse;
2) il comma 6 e' abrogato.
388. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati.
389. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' abrogato.
390. I conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, fatto salvo il riconoscimento a carico del bilancio dello Stato degli interessi sui conti individuati nell'allegato 9 alla presente legge, sulla base dei parametri stabiliti dalle disposizioni che regolano i singoli conti.
391. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, dopo il capoverso: «-- Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)» e' inserito il seguente: «-- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». E' abrogato l'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
392. Alla data del 1º febbraio 2015 i cassieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», provvedono a versare le disponibilita' liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le disponibilita' delle camere di commercio rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.
393. I cassieri delle camere di commercio provvedono ad adeguare l'operativita' dei servizi di cassa intrattenuti con le camere di commercio alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e alle relative norme di attuazione.
394. Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari, come individuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012, entro il 30 giugno 2015, riversando le relative risorse sulle contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani. Le camere di commercio possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto.
395. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
396. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale».
397. La disposizione di cui al comma 396 entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
398. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto ordinario»;
2) la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»;
3) le parole: «e province autonome» sono soppresse;
4) le parole: «tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonche' dell'incidenza degli acquisti centralizzati,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: «eventualmente» e' soppressa;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, e' incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale».
399. Il comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' abrogato.
400. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:



---------------------------------------------------------------------
Regione o Contributo Contributo
aggiuntivo aggiuntivo provincia autonoma (in migliaia (in migliaia
di euro) di euro)
Anni 2015-2017 Anno 2018 --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta 10.000,00 10.000,00 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma di Bolzano - 25.000,00 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma di Trento - 21.000,00 --------------------------------------------------------------------- Friuli Venezia Giulia 87.000,00 87.000,00 --------------------------------------------------------------------- Regione siciliana 273.000,00 273.000,00 --------------------------------------------------------------------- Sardegna 97.000,00 97.000,00 --------------------------------------------------------------------- Totale autonomie speciali 467.000,00 513.000,00 ---------------------------------------------------------------------


 
401. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilita' interno in termini di competenza eurocompatibile.
402. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 400 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalita' previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
403. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
404. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, le predette province autonome versano all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette province autonome, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
405. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, comunica alla Regione siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato».
406. Le disposizioni recate dai commi da 407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui ai commi da 408 a 413 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
407. A decorrere dal 1º gennaio 2015 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 2, lettera b), le parole: «i due decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 73, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle suddette agevolazioni»;
c) all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole: «i sette decimi» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto decimi»;
d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268»;
e) all'articolo 79:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti»;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»;
4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3) della presente lettera, sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro e' ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente e' considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e' versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operativita' e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti».
408. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilita' interno di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato per la regione Trentino-Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in - 65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in - 78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
409. Non si applica alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, e' determinato per la regione Trentino-Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.
411. L'ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri prodotti energetici di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle province.
412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.
413. La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilita' di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni.
414. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 398 a 417.
415. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 454, alinea, la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»;
b) nella tabella di cui al comma 454, lettera d), le parole: «2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018»;
c) al comma 455, alinea, la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018».
416. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»;
b) nella tabella, le parole: «Anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Anni 2015-2018».
417. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 400 possono essere modificati, con invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo e' recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
418. Le province e le citta' metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e citta' metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore --- SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.
419. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle citta' metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e citta' metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero e' effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.
420. A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario e' fatto divieto:
a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonche' la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza;
c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilita';
d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi;
e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi;
f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.
421. La dotazione organica delle citta' metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e' stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unita' soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.
422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalita' e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilita', nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.
423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle societa' in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresi', definite le procedure di mobilita' del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilita' e' prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalita' di cui al comma 425. Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.
424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalita' volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.
427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilita' di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le citta' metropolitane e le province con possibilita' di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresi', ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.
428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilita' di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le citta' metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianita' contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilita' tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonche' la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le citta' metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facolta' di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonche' di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.
430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le citta' metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.
431. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 giugno 2015, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
432. Con il decreto di cui al comma 431 sono definite, in particolare:
a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese; il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, comprendente, tra l'altro, una relazione degli interventi corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal cronoprogramma attuativo degli stessi;
c) la procedura per la presentazione dei progetti;
d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali:
1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
2) il miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attivita' culturali, didattiche e sportive;
3) la tempestiva esecutivita' degli interventi;
4) la capacita' di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.
433. Sulla base dell'istruttoria svolta il Comitato seleziona i progetti in coerenza con i criteri di cui al comma 432, con indicazioni di priorita'. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individutati i progetti da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 434, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attivita' di monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano.
434. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 431 a 433, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate». A tal fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
435. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
436. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435, la riduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi:
a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;
b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009;
c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali e' stato deliberato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.
437. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attivita' della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione, puo' continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
438. Per ultimare le attivita' volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilita' aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.
439. Le pubbliche amministrazioni vigilano affinche' i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma 438 in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.
440. Gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio dei materiali di cui al comma 438, nonche' di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. A questo fine, per garantire la tracciabilita' dei predetti rifiuti e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalita' che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e rimozione dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo, nonche' la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.
441. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in localita' Pontignone -- Paganica, comune dell'Aquila, le macerie di cui al comma 438 vengono prioritariamente conferite presso l'anzidetto deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava ex Teges in localita' Pontignone, fissato dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e autorizzato in via ordinaria con decreto del soggetto attuatore per la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, n. 2 del 18 dicembre 2012, e' prorogato fino all'esaurimento della sua capacita' per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il sogetto gestore dell'impianto ex Teges, per l'espletamento delle attivita' di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.
442. Per l'attuazione delle finalita' del protocollo d'intesa del 2 dicembre 2010 e dell'accordo di programma del 14 gennaio 2013 di cui al comma 441, il presidente della regione Abruzzo, d'intesa con il Governo e i comuni interessati, e' autorizzato a rimodulare i fondi di cui ai decreti n. 49/2011 e n. 114/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione, anche in vista della realizzazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa del 25 ottobre 2011, siglato tra soggetto attuatore per le macerie ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, regione Abruzzo, provincia dell'Aquila ed i comuni interessati, per il ripristino ambientale di discariche comunali.
443. Le eventuali economie ottenute dalla differenza tra contributo concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e costo effettivo dell'intervento di riparazione o ricostruzione, comprensivo delle somme a disposizione, in esito allo stato finale, decorsi quattro anni dalla concessione del contributo, sulla base dei dati di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 2012, restano comunque destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. Tali somme vengono direttamente trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti per il finanziamento degli interventi sopra richiamati, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
444. Le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziate ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei comuni restano nella disponibilita' degli stessi comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e con apposita risultanza dal monitoraggio della ricostruzione privata prevista dalla vigente normativa.
445. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della citta' dell'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per il solo anno 2015, il comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro, e i comuni del cratere sismico, nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle economie accertate dal titolare dell'Ufficio speciale della citta' dell'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti, stipulati sulla base della normativa emergenziale, all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
446. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, e' assegnato un contributo straordinario per l'anno 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 17 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 2,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.
447. Alla copertura degli oneri di cui al comma 446, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
448. I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015, dall'applicazione della Tasi di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilita' dei fabbricati stessi.
449. Alla copertura degli oneri di cui al comma 448, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
450. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:
a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facolta' assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente:
«31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facolta' assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata»;
c) il contributo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.
451. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
b) ai commi 2, 8 e 9, le parole: «al 2017» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «al 2018».
452. In considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario della regione Piemonte, che non ha consentito di attingere a tutte le risorse dell'anticipazione di liquidita' assegnate alla regione, al fine di evitare il ritardo dei pagamenti dei debiti pregressi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Piemonte e' nominato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione.
453. E' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale.
454. La gestione commissariale della regione Piemonte di cui al comma 452 assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione:
a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere sul Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e per quella non sanitaria, delle predette anticipazioni;
b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La medesima gestione commissariale puo assumere, con il bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.
455. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei debiti pregressi posti a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 452 e' autorizzato a contrarre le anticipazioni di liquidita' assegnate alla regione non ancora erogate, con ammortamento a carico della gestione commissariale, nel rispetto di tutte le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni.
456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte e' costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 56 milioni di euro per l'anno 2015 e di 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale. In caso di acquisizione anche del debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, il suddetto fondo e' incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2015 e di 96,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045. Per fare fronte a tale onere il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 452 provvede alle necessarie variazioni in aumento delle aliquote fiscali.
457. Il Commissario straordinario del Governo di cui al 452 trasmette al Governo la rendicontazione della gestione trimestralmente e al termine della medesima. Lo stesso Commissario invia al Ministero dell'economia e delle finanze la comunicazione dei flussi di pagamento previsti per ogni trimestre successivo al periodo in corso.
458. La gestione commissariale di cui al comma 452 termina quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale il bilancio dello Stato subentra nei rapporti attivi nei confronti della regione Piemonte derivanti dall'applicazione del comma 456, e sono consolidati i rapporti di debito e credito concernenti l'ammortamento dell'anticipazione di liquidita'. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato del contributo di cui al comma 456, si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di dette somme a valere sulle giacenze della regione inadempiente depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale.
459. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 per cento».
460. L'articolo 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nel 2014.
461. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 460 a 483, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
462. L'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' abrogato.
463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente e' dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.
464. Ai fini dell'applicazione del comma 463 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell'applicazione del comma 463 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, rilevano:
a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilita';
c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465;
d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1º gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.
465. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 463 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:
1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1º gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1º gennaio 2015;
3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;
4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;
5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.
L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione puo' considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 463 e' determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1º gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente e' emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto e' determinato in proporzione sul complesso:
a) del fondo di cassa al 1º gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilita' liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;
c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.
I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c) sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze --- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non e' disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilita' liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati di importo pari a zero.
466. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 463 non rilevano:
1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 463, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 463, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.
Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanita'. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 463;
2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;
3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali.
467. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 14-ter e' inserito il seguente:
«14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle province e dalle citta' metropolitane per interventi di edilizia scolastica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 1º marzo 2015».
468. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 463 non previste dai commi da 460 a 483, salvo quanto disposto dal comma 145, primo periodo.
469. A decorrere dall'anno 2016, il bilancio di previsione delle regioni deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di cui ai commi da 460 a 483. A tale fine, le regioni sono tenute ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 463.
470. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze --- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto e' trasmesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente.
471. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze --- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 470 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 474, lettera d), del presente articolo.
472. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la regione e' tenuta a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento della propria situazione rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 463.
473. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al comma 470 o dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale.
474. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 463, la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 463 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non e' acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 463, lettera b), rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al primo periodo e' effettuato solo nel 2016, fino a un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale riduzione e' applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione delle regole di cui ai commi da 460 a 483.
475. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui ai commi da 460 a 483 sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le disposizioni di cui al comma 474 si applicano nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.
476. Le regioni di cui al comma 475 sono tenute a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data dell'accertamento della violazione.
477. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni che si configurano come elusivi delle disposizioni dei commi da 460 a 483 sono nulli.
478. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.
479. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.
480. Le regioni di cui al comma 479 possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa e, per la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mediante la riduzione dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
481. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 480, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
482. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. La Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
483. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e' riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
484. Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia e' attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalita' previste dal comma 481, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella l allegata alla presente legge. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle citta' metropolitane e per il 75 per cento ai comuni. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed e' destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014.
485. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
486. La regione che, ai sensi del comma 484, autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa; la Regione siciliana e la regione Friuli Venezia Giulia riducono, per pari importo, il tetto di spesa eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
487. Le disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2014, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.000.000.000 di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 484. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
488. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 484 a 487, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 9,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
489. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «registrata negli anni 2009-2011, per l'anno 2014, e registrata negli anni 2010-2012, per gli anni dal 2015 al 2018»;
b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
c) alla lettera b), le parole: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
d) alla lettera c), le parole: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al presente comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle citta' metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonche' degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma».
490. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilita'. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilita' per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente».
491. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo accordo fra gli stessi»;
b) al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma sulla base delle istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze».
492. A decorrere dall'anno 2015 non si applicano:
a) l'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni;
c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
493. Il comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e' abrogato.
494. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con riferimento al primo semestre, il prospetto e' trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre e' trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento».
495. Al comma 32 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze».
496. Al comma 27 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze».
497. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, all'alinea, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni» e le parole: «e per 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni»;
b) al comma 5-bis, le parole: «Rilevano ai fini dell'esclusione prevista dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a) del comma 5 rilevano»;
c) al secondo periodo del comma 6, le parole: «precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «precedente e i comuni e le province comunicano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015,».
498. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di nuova istituzione.» sono aggiunte le seguenti: «Il presente comma non si applica alle citta' metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile».
499. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 498, lettera b), del presente articolo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
500. Il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalita' di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo di solidarieta' comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonche' sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione».
 
501. Ai fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa, all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio».
502. E' disposta l'esclusione dal patto di stabilita' interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilita' interno ai sensi del periodo precedente e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonche' alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni.
504. All'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «all'anno immediatamente successivo», sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno immediatamente successivo» e le parole: «5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».
505. All'articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole: «, quelli relativi alla politica regionale unitaria --- cooperazione territoriale,» sono soppresse.
506. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria --- cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011».
507. All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle parole: «La copertura» sono premesse le seguenti: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15,»;
b) la parola: «2017» e' sostituita dalle seguenti: «2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2014».
508. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3».
509. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero importo.» sono aggiunte le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 e' stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' pari almeno al 55 per cento, nel 2017 e' pari almeno al 70 per cento, nel 2018 e' pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero importo».
510. All'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « entro il 31 luglio di ogni anno e» e' inserita la seguente: «deliberano»;
b) al comma 8, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
511. A decorrere dall'anno 2015, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate nella misura di 50 milioni di euro alle spese in conto capitale della regione e per il restante importo alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione.
512. Le disposizioni recate dai commi da 513 a 523, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
513. Il contributo, in termini di saldo netto da finanziare dovuto dalla regione Friuli Venezia Giulia in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, previsto all'articolo 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, quantificato in 370 milioni di euro annui dal 2011 al 2017, e' sostituito da un contributo finalizzato alla sostenibilita' del debito pubblico pari a 370 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, a 260 milioni di euro, per l'anno 2015, e a 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
514. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 152 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al netto del credito vantato dalla regione Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 151, lettera a), del medesimo articolo 1, e' rideterminato per gli anni dal 2011 al 2017 in 550 milioni di euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015, 340 milioni di euro nel 2016 e 350 milioni di euro nel 2017. I predetti pagamenti sono effettuati mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro la data prevista dall'Accordo di cui al comma 512.
515. Il contributo in termini di indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' pari a 220 milioni di euro nell'esercizio 2014, 270 milioni di euro nell'esercizio 2015, 260 milioni di euro nell'esercizio 2016 e 270 milioni di euro nell'esercizio 2017. Il predetto contributo e' finalizzato alla sostenibilita' del debito pubblico.
516. In caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro i termini indicati al comma 514, il Ministero dell'economia e delle finanze trattiene gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate dalla regione per il tramite della Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate.
517. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 di cui al comma 512, l'obiettivo del patto di stabilita' interno della regione Friuli Venezia Giulia di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e al comma 155 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' determinato in 4.980,07 milioni di euro per l'anno 2014, in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2015, in 4.807,61 milioni di euro per l'anno 2016 e in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2017. Gli obiettivi di cui al precedente periodo sono rideterminati a seguito dell'aggiornamento della previsione della spesa sanitaria, in conformita' ai parametri tendenziali previsti nell'ambito del Patto della salute. Dagli stessi sono escluse le spese previste dall'Accordo di cui al comma 512. I predetti obiettivi per gli anni dal 2015 al 2017 possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato.
518. Negli anni dal 2014 al 2017 non si applica alla regione Friuli Venezia Giulia quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
519. Gli obiettivi degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2017 sono complessivamente determinati in base alla normativa nazionale secondo le modalita' stabilite nell'Accordo di cui al comma 512. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 28 febbraio di ogni anno l'importo dell'obiettivo determinato. Tale importo puo' essere aggiornato in relazione ad eventuali modifiche normative statali sopravvenute che comportino una rideterminazione degli obiettivi fissati per gli enti locali del territorio nazionale. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro trenta giorni dall'approvazione della normativa statale che prevede le modifiche alla normativa sul patto di stabilita' interno, l'obiettivo rideterminato.
520. Gli obiettivi di cui al comma 517 sono comprensivi del contributo alla finanza pubblica previsto ai commi 400 e 401.
521. Agli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia si applicano le esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno previste dalle disposizioni statali vigenti per i rimanenti enti del territorio nazionale. Sino a quando gli obiettivi della regione sono espressi in termini di tetto di spesa, sono, altresi', escluse dal patto di stabilita' interno le somme restituite dagli enti locali alla regione.
522. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare i predetti contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione Friuli Venezia Giulia e dei relativi enti locali per far fronte alle esigenze di finanza pubblica.
523. Gli oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 515, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, trovano compensazione per pari importo a valere sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
524. La regione Friuli Venezia Giulia e' autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. Le risorse di cui al presente comma sono determinate annualmente dalla legge di stabilita' ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
525. A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a 70 milioni di euro annui.
526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne' modifica la titolarita' delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facolta' di recesso. Anche successivamente al 1º settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1º settembre 2015.
527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e' finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1º settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalita' di cui al secondo comma del citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 526, lettera a), del presente articolo. A decorrere dall'anno 2016 tale dotazione e' incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese di cui al citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come modificato dal citato comma 526 del presente articolo.
528. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo.
529. L'importo di cui al comma 528 e' determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard e' definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
530. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 527 al presente comma.
531. A decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e' attribuito al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualita' di capitale della Repubblica.
532. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nonche' alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei confronti del comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di bilancio del comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, puo' essere autorizzata dal comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
533. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «le societa' in house degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a.» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attivita' strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale»;
b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
534. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.
535. Per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
536. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2015».
537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passivita' esistenti gia' oggetto di rinegoziazione, non puo' essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento.
538. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da ultimo modificato dai commi 505, 506 e 507 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta» sono soppresse;
2) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1º gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', con tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalita' differenziate in considerazione dell'entita' del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalita' e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi piu' brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo»;
b) al comma 16, alinea:
1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non piu' di 30 esercizi a quote costanti»;
2) al secondo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse.
539. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,».
540. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalita' e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.
541. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti modalita' e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
542. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2015».
543. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilita' di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.
544. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2015. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
545. All'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato gia' trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, puo' essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente».
546. All'articolo 1, comma 573-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2014».
547. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonche' quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla societa' Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale. Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle societa' pubbliche.
548. All'articolo 46-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La societa' Expo 2015 s.p.a. puo' altresi' richiedere a Consip Spa, nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, di essere supportata nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e del comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013. A tal fine Consip spa si puo' anche avvalere dell'elenco dei prezzi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014, di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
549. Dopo il comma 12-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' aggiunto il seguente:
«12-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruita' economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per la prosecuzione degli interventi per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra., e' rilasciato da CONSIP SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta. Il termine e' sospeso in caso di richiesta motivata di chiarimenti o documenti e riprende a decorrere dal giorno del loro arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario adotta ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa gia' disposte».
550. A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia-Romagna» sono soppresse. Il decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, e' abrogato.
551. A decorrere dal 12 novembre 2014, al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 8-quater, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter»;
b) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu' in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudicano ne' interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area».
552. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonche' per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione» e dopo la parola: «autorizzazioni» sono inserite le seguenti: «, incluse quelle»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
553. Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552 si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilita' ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge.
554. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attivita' di cui al comma 1. Il piano, per le attivita' sulla terraferma, e' adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».
555. Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano le disposizioni di cui ai commi da 556 a 588 del presente articolo.
556. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.
557. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilita' delle regioni stesse per finalita' sanitarie».
558. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla prevenzione delle malattie ereditarie» sono inserite le seguenti: «, nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA».
559. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
a) nel primo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34»;
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi»;
c) al quarto periodo, le parole: «medesime quote vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34»;
d) all'ultimo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34».
560. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»; b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; d) dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; e) dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare», confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard, fermo restando per gli interventi di prevenzione e cura dalla fibrosi cistica il criterio gia' adottato di riparto in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonche' alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attivita' specifiche di prevenzione, cura e, dove attuata e attuabile, di ricerca. Conseguentemente, l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, e' abrogato e non si applicano i criteri indicati all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
561. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi: a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attivita' libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, sono ripartiti annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale e' stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento.
562. A decorrere dall'anno 2015, i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanita' penitenziaria, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, come rideterminato dall'articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro;
b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
563. Le disposizioni di cui ai commi 560, 561 e 562 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.
564. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilita' degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilita' economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2».
565. Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.
566. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilita' individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
567. Dopo il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' inserito il seguente:
«7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso».
568. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 567 del presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed e' effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
569. La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e' incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 79, alinea:
1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della regione» sono sostituite dalla seguente: «un»;
2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale» sono soppresse;
b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le parole: «il presidente della regione o un altro soggetto» sono sostituite dalla seguente: «un»;
c) al comma 84, le parole: «presidente della regione, nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83,» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»;
d) il comma 84-bis e' sostituito dal seguente:
«84-bis. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento».
570. Le disposizioni di cui al comma 569 del presente articolo si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.
571. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I subcommissari svolgono attivita' a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale»;
b) al quarto periodo, dopo la parola: «commissario» sono inserite le seguenti: «e dei subcommissari».
572. Dopo il comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:
«81-bis. Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».
573. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
574. All'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.».
575. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 574, che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all'adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
576. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
577. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 576, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.
578. Il commissario, nominato ai sensi del comma 577 del presente articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 576 del presente articolo.
579. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
580. In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 579, si applicano le disposizioni dei commi 577 e 578.
581. Al commissario, nominato ai sensi del comma 577 del presente articolo, si applica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
582. Dopo il comma 4 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonche' l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea.
4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalita' di cui al comma 4-bis, nonche' l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
4-quater. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse».
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonche' dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici.
583. Al quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «del secondo anno successivo a quello in corso,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno successivo a quello di verifica,».
584. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «degli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2020»;
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione e' giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009».
585. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da: «Entro il 30 giugno 2013» fino a: «Prontuario farmaceutico nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee».
586. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalita' di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.
587. In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarieta' del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a:
a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in conformita' alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorita' ai fini assistenziali;
b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche, piu' tipologie per i presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia, e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;
c) istituire una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici».
588. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell'ambito delle attivita' previste ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, attraverso il Network permanente per l'Health Technology Assessment (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, nonche' di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell'iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilita' dei medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.
589. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e' abrogato.
590. Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al primo periodo secondo modalita' semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4 della parte III dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, e successive modificazioni, e' presentata mediante autocertificazioni. Dalla pubblicazione del provvedimento dell'AIFA di cui al secondo periodo nella Gazzetta Ufficiale, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 2018.
591. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanita', previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'AIFA e con la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirughi e degli odontoiatri, nel rispetto dei principi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalita' per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto e' fissato il periodo in cui e' comunque ammessa la prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose e sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.
592. Dall'attuazione del comma 591 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
593. Per gli anni 2015 e 2016 nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso e' alimentato da:
a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015;
b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016.
594. Le somme del fondo di cui al comma 593 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 593, secondo le modalita' individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
595. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo e' superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento e' ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto».
596. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, monitora, a decorrere dal 2015, gli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali di cui al comma 593 e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta diffusione dei medicinali innovativi.
597. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 593, lettera b).
598. Agli oneri derivanti dal comma 593, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
599. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per salvaguardare la collettivita' da rischi per la salute, il Ministero della salute e' autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attivita' di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie nonche' l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffusive di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.
600. Al fine di garantire l'avvio delle attivita' nell'unita' per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, e' autorizzato l'incremento del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unita' di alto isolamento. Il contributo e' erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute.
 
601. All'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualita', la cui misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione di cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma».
602. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia» e' autorizzato un contributo fino a 15 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, nonche' la relazione, asseverata dal Collegio dei revisori dei conti, di quelli gia' effettuati per i medesimi scopi. Il contributo e' erogato previa approvazione del predetto piano e della predetta relazione da parte del Ministero della salute, con separata indicazione degli investimenti gia' eseguiti e di quelli da eseguire. Per gli investimenti da eseguire l'erogazione delle somme e' effettuata per stati di avanzamento lavori.
603. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita' di cui al comma 602, la composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO e' integrata con un membro nominato dal Ministro della salute, la cui partecipazione al Consiglio non da' luogo all'attribuzione di indennita' o a compensi comunque denominati. Lo statuto del CNAO e' conseguentemente adeguato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
604. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.
605. L'erogazione della somma di cui al comma 604 e' condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 604, la cui verifica e' demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
606. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e' rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo».
607. Al fine di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attivita' di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, cosi' come attestato dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2017 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attivita' sanitaria del predetto Istituto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore complessita' gestita dall'ISMETT. La regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014.
608. La Regione siciliana, assicura, nell'ambito dei programmi operativi di cui al comma 607, l'approvazione di un programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT, da attuare a decorrere dal 30 giugno 2015, monitorato dai tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005.
609. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1º marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessita' di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della societa', del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonche' a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorita' di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in societa', individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno»;
e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente».
610. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza».
611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorita' portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle societa' e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle societa' che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di societa' di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonche' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalita' e i tempi di attuazione, nonche' l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicita' ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di societa' costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della previsione normativa originaria.
614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.
615. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto puo' avvenire a favore di societa' interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».
616. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della societa'» sono inserite le seguenti: «o azienda speciale»;
b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
617. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 16-bis, comma 8, abrogato dal precedente periodo, ove non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie di progetto, sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale e utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia per l'Italia digitale. All'articolo 3-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,» sono soppresse. Il comma 3-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
618. Il Commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, previa intesa con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attivita' portuali.
619. In conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 618, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo comprese nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del comune di Trieste per essere destinate alle finalita' previste dagli strumenti urbanistici. Il comune di Trieste aliena, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorita' portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di uso in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente dell'Autorita' portuale, d'intesa con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo.
620. L'uso delle aree demaniali del Porto vecchio di Trieste e' disciplinato da apposito regolamento dell'Autorita' portuale di Trieste, da emanare in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), dall'articolo 8, comma 3, lettera h), e dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
621. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
622. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente articolo.
623. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».
624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e' determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 621 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, e' ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.
625. La disposizione di cui al comma 623 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1º gennaio 2015.
626. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
627. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 626 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate.
628. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, sesto comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;
2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:
«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivita' 47.11.1), supermercati (codice attivita' 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita' 47.11.3)»;
b) prima dell'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 17-ter. -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). --- 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;
c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' a norma dell'articolo 17-ter»;
d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonche' di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».
630. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 629 del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso e' eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.
631. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3), sono applicabili per un periodo di quattro anni.
632. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1º gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle suddette misure di deroga, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
633. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
634. Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonche' ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente puo' segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
635. Per le medesime finalita' di cui al comma 634 l'Agenzia delle entrate mette, altresi', a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonche' relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
636. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalita' di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.
637. Per realizzare le finalita' di cui ai commi 634, 635 e 636, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «Salva l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»;
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore»;
1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento»;
c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 5:
1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati;
2) l'articolo 5-bis e' abrogato;
3) all'articolo 11:
3.1) al comma 1, lettera b-bis), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
3.2) il comma 1-bis e' abrogato;
4) all'articolo 15, il comma 2-bis e' abrogato.
638. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.
639. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 637, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º gennaio 2016.
640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:
a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attivita' di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
b) i termini per l'accertamento di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
c) i termini di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
d) i termini di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.
641. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole da: «I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare» fino a: «possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i» sono sostituite dalla seguente: «I»;
c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1º febbraio e il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio,»;
d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, e' abrogato.
642. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
643. In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonche' delle fasce sociali piu' deboli e dei minori di eta', a decorrere dal 1º gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore e' l'offerente e che il contratto di gioco e' pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, e' consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni:
a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e);
b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 nel sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) le domande recano altresi' l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;
d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonche' la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti;
e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalita' previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015;
f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni gia' notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato;
g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta e' riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;
h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio;
i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.
644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori di eta' e delle fasce sociali piu' deboli, i seguenti obblighi e divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilita' derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) e' vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) e' vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;
d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attivita' di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attivita'. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attivita' di raccolta di gioco all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facolta' previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove gia' iscritto;
g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove e' ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonche' con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) e' punita:
1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;
3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonche' con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto di vendita;
4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;
5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione e' raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonche' il proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera e) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione e' altresi' disposta la chiusura dell'esercizio;
6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.
645. Relativamente alle attivita' disciplinate nei commi 643 e 644 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
646. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, e' soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operativita' dell'apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operativita' dell'apparecchio.
647. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), e' moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operativita' comprovata dell'apparecchio.
648. Per ciascun apparecchio di cui al comma 646, il titolare dell'esercizio pubblico e' soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. L'apparecchio e' in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio e' custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonche' alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
649. A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del piu' organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e' stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, dal 1º gennaio 2015:
a) ai concessionari e' versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorita' giudiziaria competente;
b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresi' annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonche' le modalita' di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;
c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.
650. In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonche' di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno dell'offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al 15 per cento all'anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attivita' di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorieta' delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilita' erariale quanto ai loro effetti finanziari.
651. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
652. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Dette risorse sono accantonate e rese indisponibili e possono essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro.
653. In vista della scadenza della concessione vigente, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attivita' di raccolta del gioco, la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per la sua raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sia a distanza, e' affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilita' morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura e' indetta alle seguenti condizioni essenziali:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 700 milioni di euro;
c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria nella misura di 350 milioni di euro, all'atto dell'aggiudicazione, nell'anno 2015, nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2016, all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, e nella misura residua nell'anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno;
d) facolta' per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa purche' compatibili con la raccolta stessa a giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta;
f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilita', secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;
g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f);
h) obbligo per ciascun concorrente di effettuare, all'atto della partecipazione alla procedura selettiva, un versamento a favore della predetta Agenzia pari all'importo dei compensi di cui al comma 654, con diritto alla restituzione esclusivamente per quelli diversi dall'aggiudicatario.
654. La commissione di gara per la procedura di selezione concorrenziale di cui al comma 655, che opera presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale assicura i relativi servizi di segreteria nell'ambito dei suoi ordinari stanziamenti di bilancio, e' composta di cinque membri, di cui almeno il presidente e due componenti scelti tra persone di alta qualificazione professionale, inclusi magistrati o avvocati dello Stato in pensione, e gli ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di livello dirigenziale generale della predetta Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compensi per i componenti della commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia.
655. All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «, anche nell'esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1º gennaio 2014.
656. E' riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle societa' dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con il comma 655. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2014, non concorre ne' alla formazione del reddito ne' ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini dell'imposta sul reddito delle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito puo' essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1º gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1º gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1º gennaio 2018, nella misura rimanente.
657. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».
658. Il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' sostituito dal seguente:
«I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».
659. Il comma 658 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2015.
660. La disposizione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, deve intendersi nel senso che l'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo decreto si applica anche ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni. Ferma restando l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva, in relazione a tali operazioni non va esercitata l'opzione di cui all'articolo 17 e non devono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto e all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
661. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'aiuto e' concesso nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)».
662. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2015».
663. Ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari, la regione Emilia-Romagna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede entro il 30 marzo 2015 al monitoraggio degli aventi diritto all'esenzione di cui al comma 662.
664. Alla copertura degli oneri di cui al comma 662, pari a 13,1 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attivita' d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione e' sospesa nelle more della verifica della compatibilita' del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza e' calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. A tal fine e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi. Per l'anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
666. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».
667. Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
668. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali» sono inserite le seguenti: «e di investimento (SIE)».
669. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «il FEASR ed il FEAMP» sono inserite le seguenti: «ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea».
670. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attivita' di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attivita' di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita', il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
671. Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarita' delle amministrazioni centrali dello Stato, nonche' gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarita' delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilita' speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi.
672. All'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana e' partner ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorita' di gestione italiana, nonche' dei programmi di assistenza alla pre-adesione -- IPA II, di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorita' di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma».
673. In attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Unione europea, le funzioni di autorita' di audit dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici --- UVER Unita' di verifica o dal Ministero dell'economia e delle finanze --- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato --- IGRUE, ovvero da autorita' di audit individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
674. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.
675. Per effetto di quanto disposto dal comma 674 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.
676. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi e interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate a interventi previsti in programmi paralleli rispetto a quelli cofinanziati dai Fondi strutturali europei, sono destinate a interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei e le singole amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell'autorita' politica delegata per le politiche di coesione territoriale. Resta fermo quanto previsto all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
677. Parte delle risorse di cui al comma 676, fermo restando l'impiego nel medesimo ambito territoriale, puo' essere destinata per la promozione, nell'attuale fase di crisi socio-economica, dell'occupazione delle donne nelle regioni il cui tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulla forza di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013.
678. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis del medesimo testo unico, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati e' effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».
680. Al comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorche' previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
681. Per le finalita' di cui al comma 680, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e' ridotta di 2,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
682. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione e' trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attivita' in corso ove la quota non sia integralmente riscossa»;
b) al comma 2:
1) la lettera b) e' abrogata;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilita' prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge»;
3) alla lettera e), dopo le parole: «esito della procedura» sono aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilita' che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attivita' di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore»;
d) al comma 6:
1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le seguenti: «, entro centoventi giorni,»;
2) le parole: «trenta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «tale termine»;
e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui e' parte l'agente della riscossione».
683. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20. -- (Procedura di discarico per inesigibilita' e reiscrizione nei ruoli). --- 1. Il competente ufficio dell'ente creditore da' impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale puo' contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni puo' produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullita', l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarita' riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalita' di svolgimento dell'attivita'. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita' di riattivare proficuamente le attivita' esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicita' dell'azione amministrativa e della capacita' operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate in ciascun anno.
3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si e' verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione puo' definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalita' delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.
5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.
6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attivita' istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, puo', a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicita' e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalita' di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione e' preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
684. Le comunicazioni di inesigibilita' relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalita' per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilita'.
685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, e' effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego e' effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.
686. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 684, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia.
687. Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, puo' essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684.
688. Alle comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote di cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.
689. All'articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015».
690. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' fissato in 7.500 euro.
691. Dopo il comma 3 dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015».
692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, e' prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu' oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta e' determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
693. I comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto ministeriale di cui al citato articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarieta' comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 5-bis, in deroga all'articolo 175 del citato testo unico, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarieta' comunale per il medesimo esercizio 2014.
694. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' rifinanziato di 56 milioni di euro per l'anno 2014, di 25 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 10 milioni di euro per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, e di 9 milioni di euro per l'anno 2016.
695. Per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e' autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno 2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero e' autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga all'effettiva disponibilita' delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.
696. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
697. Una quota pari ad euro 495.706.643 degli accantonamenti disposti, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, negli importi indicati nell'allegato n. 10 alla presente legge, e' portata in riduzione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno.
698. Il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 697 e' destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a quanto previsto per l'anno 2014 in relazione ai pagamenti dei debiti pregressi previsti dal titolo III, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
699. Agli oneri derivanti dai commi 694 e 695 pari, nell'anno 2014, a 120,1 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per l'anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di polizia;
b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
700. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale».
 
701. I commi da 692 a 700 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.
702. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' determinata nel 55 per cento.
703. Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato FSC, per specifiche finalita' e sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione si applicano le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attivita' di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonche' alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia e' il risultato della somma delle specializzazioni intelligenti identificate a livello regionale, integrate dalle aree di ricerca individuate a livello nazionale;
b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato per la coesione territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per la coesione», in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari;
c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica per la coesione, e' istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalita' di monitoraggio, nonche' dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani e' coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di specializzazione intelligente tempi di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente e un responsabile per regione e per area di specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall'Autorita' politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione;
d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c), l'Autorita' politica per la coesione puo' sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
e) in attuazione delle medesime finalita' di accelerazione degli interventi di cui alla lettera d), il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorita' politica per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera del CIPE in via programmatica e a carico delle disponibilita' del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020;
f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonche' per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;
g) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d), l'Autorita' politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessita', si debba procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorita' politica per la coesione puo' proporre al CIPE, ai fini di una sua successiva deliberazione in merito, una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorita' politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;
i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri --- Struttura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri --- Struttura di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilita' dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera l) anche le risorse del FSC gia' iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalita' indicate alla citata lettera l), ove compatibili.
704. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni;
b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
705. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' soppresso.
706. Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio di cui al comma 703 sono trasmessi alle Camere, corredati di tutti gli elementi istruttori necessari, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi inutilmente venti giorni dall'assegnazione, i piani possono essere adottati in via definitiva.
707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli gia' liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a eta' inferiore a quella corrispondente ai limiti di eta', con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.
709. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 707 del presente articolo affluiscono in un apposito fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresi' a definire i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
710. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attivita' di liquidazione e di controllo formale di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli avvisi di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.
711. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
712. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e' incrementata di 96 milioni di euro a decorrere dal 2015.
713. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «di importo superiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro».
714. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «si avvale» sono inserite le seguenti: «delle societa' del gruppo Equitalia ovvero»;
b) al comma 10-ter, dopo le parole: «sempre avvalendosi» sono inserite le seguenti: «delle societa' del gruppo Equitalia ovvero».
715. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, e' ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
716. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, e' ridotta di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorre dall'anno 2016.
717. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 728,199 milioni di euro per l'anno 2015, di 534,710 milioni di euro per l'anno 2016, di 612,957 milioni di euro per l'anno 2017, di 388,709 milioni di euro per l'anno 2018, di 261,575 milioni di euro per l'anno 2019, di 259,934 milioni di euro per l'anno 2020, di 234,823 milioni di euro per l'anno 2021 e di 234,519 milioni di euro per l'anno 2022, di 234,825 milioni di euro per l'anno 2023 e di 235,142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:
a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2017;
b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2018;
c) a decorrere dal 1º gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
719. Le misure di cui al comma 718 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
720. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 135 milioni di euro per i1 2015, di 100 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
721. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: «e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015». Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
722. Con effetto dall'anno 2015 e' disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
723. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' ridotta di 4 milioni di euro per l'anno 2015.
724. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, derivanti dal comma 723, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
725. L'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialita' non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione.
726. All'articolo 1, comma 587, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui ai citati articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini».
727. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017 restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
728. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
729. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
730. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
731. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 729, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
732. Per l'esercizio finanziario 2015, in attuazione dell'autorizzazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concessa a seguito dell'approvazione, con risoluzione, dell'apposita relazione al Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni di entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare a copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel limite massimo indicato nella medesima relazione, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
733. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
734. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1º gennaio 2015.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2014

NAPOLITANO


Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto,
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.

Note all'art. 1:
Comma 1:
 
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 11 Manovra di finanza pubblica
1-2 (omissis)
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
e del saldo netto da finanziare in termini di competenza,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e
debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli
scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009,
n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla
legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di
spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.
(omissis)"
Comma 2:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro):
"Art.37. Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali
1-2 (Omissis)
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222 ;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ,
delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della
legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di
pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso
le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
(omissis)"
Si riporta il testo dei commi 15 e 34 dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica):
"Art.59. Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita'.
1-14 (omissis)
15. Con effetto dal 1° gennaio 1998 le aliquote
contributive per il finanziamento delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti
iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono elevate di
0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di
0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio
1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti
percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la
gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e'
incrementata rispetto a quella gia' prevista dalle vigenti
disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i
lavoratori autonomi gia' pensionati presso le gestioni
dell'INPS e con piu' di 65 anni di eta' il contributo
previdenziale puo' essere a richiesta applicato nella
misura della meta' e per i lavoratori per i quali la
pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema
retributivo il relativo supplemento di pensione e'
corrispondentemente ridotto della meta'. Gli scultori, i
pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori
e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che
esercitano la loro attivita' artistico-tradizionale in
forma di ditta individuale sono considerati lavoratori
autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e
successive modificazioni ed integrazioni, e
conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva
prevista dal presente comma per la relativa gestione
pensionistica.
16-33 (Omissis)
34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni
pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e'
assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera
c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione
dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi
amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato,
sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni
interessate, del predetto importo al netto della richiamata
somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e
34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al
50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo
incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con
legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5,
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi
criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra,
anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino
alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da
quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono
da intendersi senza oneri di interessi.
(omissis)"
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012):
"Art. 2 Gestioni previdenziali
1-3 (omissis)
4. E' istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la
«Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla
gestione previdenziale», il cui finanziamento e' assunto
dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, sono
istituite apposite evidenze contabili, relative alla
gestione di cui al primo periodo del presente comma,
nonche' alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici
e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al
primo periodo:
a) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dall'INPDAP. Tale somma e' annualmente adeguata,
con la legge di stabilita', in base alle variazioni
dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto
centrale di statistica incrementato di un punto percentuale
ed e' ripartita tra le evidenze contabili interessate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a
carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di
legge.
(omissis)"
Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 14 Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente puo' indire
una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti
di consenso, comunque denominati, di competenza di piu'
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni."
Comma 3:
Il testo del comma 4 dell'articolo 2 della legge
12 novembre 2011, n. 183 e' citato nelle note al comma 2.
Comma 6:
Si riporta il testo del comma 56 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
"56. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a
5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro
per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese
composte da almeno quindici individui che si uniscono in
associazione temporanea di imprese (ATI) o in
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di
impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di
attivita' innovative al fine di operare su manifattura
sostenibile e artigianato digitale, alla promozione,
ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione
di modelli di attivita' di vendita non convenzionali e
forme di collaborazione tra tali realta' produttive."
Comma 7:
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 39 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese
1-3 (Omissis)
4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo' essere
concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti
erogati alle imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 499 da banche e intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono
definite le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante
dalla concessione di detta garanzia.
(Omissis)"
Comma 8:
Il testo del comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 e' citato nelle note al comma 7.
Comma 10:
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e
d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
Comma 11:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti
per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei
tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di
appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e
dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove
strutture, il restauro e il potenziamento di quelle
esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo
di lucro, svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2,
lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta,
nella misura del:
a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in
ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2013;
b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel
periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2015.
(Omissis)".
Comma 12:
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
[Testo post riforma 2004], come modificato dalla presente
legge:
"Art. 13. Altre detrazioni
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1,
lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di
lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante
non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di
lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380
euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
27.000 euro.
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di
cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello
della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non
concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a
24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
2.000 euro.
2.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o piu' redditi di pensione di cui all' articolo 49,
comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del
presente articolo, rapportata al periodo di pensione
nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante
non puo' essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei
soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o
piu' redditi di pensione di cui all' articolo 49, comma 2,
lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in
luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo,
rapportata al periodo di pensione nell'anno e non
cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante
non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1,
lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli
derivanti dagli assegni periodici indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri
deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta
una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800
euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
50.200 euro.
5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici
indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10,
comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2,
3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3,
4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all' articolo 10,
comma 3-bis."
Comma 13:
Il testo del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dal comma 12 del presente articolo, e' citato
nelle note allo stesso comma 12.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi fiscali per il
rientro dei lavoratori in Italia):
"Art. 3 (Caratteristiche dei benefici)
1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e
i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone
fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione
della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le
seguenti percentuali:
a) 20 per cento, per le lavoratrici;
b) 30 per cento, per i lavoratori.
(Omissis)".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2:
"Art. 17. Incentivi per il rientro in Italia di docenti e
ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione
del credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso di
incarico da parte di committente estero
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti
e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio
universitario o equiparato, siano non occasionalmente
residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita'
di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca
pubblici o privati o universita' per almeno due anni
continuativi che dalla data di entrata in vigore del
presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi
vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, e che
conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per
cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al
presente comma si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene
fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due
periodi di imposta successivi sempre che permanga la
residenza fiscale in Italia.
(Omissis)".
Comma 14
Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dal successivo comma 14 del
presente articolo:
"Art. 44 Incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti all'estero
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla
formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il
novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e
dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio
universitario o equiparato e non occasionalmente residenti
all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o
privati o universita' per almeno due anni continuativi e
che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed
entro i sette anni solari successivi vengono a svolgere la
loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la
residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui
il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio
dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi sempre
che permanga la residenza fiscale in Italia.
3-bis. All' articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua
straniera e' predisposta direttamente nella medesima
lingua.».
Comma 15:
Il testo del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato nelle
note al comma 12.
Si riporta il testo degli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
"Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni
indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le
persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai
sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi
sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui
all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di
lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni
caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato
testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis)
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui
all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio
di fine anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di
tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o
assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel
corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il
sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il
12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica
concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a
quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti,
compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad
effettuare le ritenute. La presente disposizione non si
applica ai soggetti che corrispondono trattamenti
pensionistici.
5."
"Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato)
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori
di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del
pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti . La
ritenuta e' operata con le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere
fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2 dell'articolo 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8,
del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato
testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per
il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende
adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti
e gli altri organi che corrispondono compensi e
retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo
devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine
dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno
successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo
degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali,
compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute
effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente
la comunicazione deve essere effettuata su supporto
magnetico secondo specifiche tecniche approvate con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione
del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti
non consenta la integrale applicazione della ritenuta di
conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta
sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche
da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di
lavoro. Si applicano anche le disposizioni
dell'articolo 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui
al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme
di cui agli articoli 24,25, 25-bis, 26 e 28 effettuano
all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle
disposizioni stesse."
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni (Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
"Art. 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i
crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e
alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli
articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis."
Comma 16:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 51 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente
[Testo post riforma 2004]
1 (Omissis)
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal
datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro
3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene
conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b)
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di
lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato
a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica, le prestazioni e le indennita' sostitutive
corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita'
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o
servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla
generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate
a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'articolo 47 ;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'articolo 12 ;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e
di colonie climatiche da parte dei familiari indicati
nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore dei
medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che
non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis)
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso
articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle
predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal
datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case
da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto
a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio,
da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia
all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
(Omissis)".
Comma 18:
Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti
certificati)
1. Al fine di assicurare il completo ed immediato
pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi,
liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed
appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli
altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre
2013 e certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e
3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal
momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione
ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono,
altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato,
sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di
cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo
comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi
ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non
ancora certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a
condizione che:
a) i soggetti creditori presentino istanza di
certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014,
utilizzando la piattaforma elettronica di cui
all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35
del 2013;
b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la
suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche
amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire
entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre
entro il suddetto termine, deve essere puntualmente
motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del
creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il
mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del
dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35
del 2013. Le amministrazioni di cui al primo periodo che
risultino inadempienti non possono procedere ad assunzioni
di personale o ricorrere all'indebitamento fino al
permanere dell'inadempimento.
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al
comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi
del patto di stabilita' interno.
3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il
credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato
ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario
finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni
quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia
dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori
alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta
la cessione del credito, la pubblica amministrazione
debitrice diversa dallo Stato puo' chiedere, in caso di
temporanee carenze di liquidita', una ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una
durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della
specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di
pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere
sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni
debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente
il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle
operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni
di pagamento del debito di cui al presente comma al
ripristino della normale gestione della liquidita'.
L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni
finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato,
puo' essere richiesta dalla pubblica amministrazione
debitrice alla banca o all'intermediario finanziario
cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro
intermediario finanziario qualora il cessionario non
consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal
caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito
certificato e' ceduto di diritto alla predetta banca o
intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti
S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e
internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli
intermediari finanziari, sulla base di una convenzione
quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti
assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e
ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di
effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle
condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata
massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche
amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di
pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a
ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra
simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio.
L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria
stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima.
I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al
comma 1, gia' oggetto di ridefinizione possono essere
acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni
della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi
ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Alle operazioni di ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui
al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non
si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto
ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le
altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi
ordinamenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite
risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia
e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La
gestione del Fondo puo' essere affidata a norma
dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definiti termini e modalita' tecniche di attuazione
dei commi 1 e 3 , ivi compresa la misura massima dei tassi
di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione
dei termini e delle condizioni di pagamento del debito
derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi
del comma 3, nonche' i criteri, le condizioni e le
modalita' di operativita' e di escussione della garanzia
del Fondo, nonche' della garanzia dello Stato di ultima
istanza.
5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito
allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La
rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a
concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati
alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate
le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui
al presente comma, anche al fine di garantire il recupero
delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia
e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di
1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad
integrare le risorse iscritte sul bilancio statale
destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e
12-septies dell'articolo 11, del decreto legge 28 giugno
2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati.
7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata
e possono essere effettuate a favore di banche o
intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi
ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Le suddette cessioni dei crediti
certificati si intendono notificate e sono efficaci ed
opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla
data di comunicazione della cessione alla pubblica
amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che
costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino
entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le
disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli
69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge
21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate
dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si
applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999,
n. 130.
7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del
decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni
esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti
certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali alla data del
31 dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei
confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento
dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche
amministrazioni effettuano le predette verifiche
esclusivamente nei confronti del cessionario.
7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
abrogati.
7-quinquies. La regolarita' contributiva del cedente dei
crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo e'
definitivamente attestata dal documento unico di
regolarita' contributiva di cui all'articolo 6, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validita',
allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla
pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo
pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le
pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il
predetto documento esclusivamente nei confronti del
cessionario."
Comma 19:
Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo 12 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti
di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:
"Art. 12 Misure per favorire il credito alla piccola e
media impresa
1-7 (Omissis)
7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, le modalita' per la compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della
pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del
2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia
inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui
al primo periodo sono individuati gli aventi diritto,
nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi elenchi
all'agente della riscossione.
(Omissis)".
Comma 20:
Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta
1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro
gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro
per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di
eta' inferiore ai 35 anni;
3) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 15.000
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta'
inferiore ai 35 anni; tale deduzione e' alternativa a
quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel
rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della
regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive
modificazioni;
4) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
spese per il personale assunto con contratti di formazione
e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all' articolo 3,
comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi
quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra
imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni
di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di
effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall' articolo 13, comma 2,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1)
2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni
di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonche' i
compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o
permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e
l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e
3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione
di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi;
6)
1.1 Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri
2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le societa'
agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, si applicano, nella misura del 50 per
cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore
agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel
periodo di imposta purche' abbia lavorato almeno 150
giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi
dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. - 4.
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato,
rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione
dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni
e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei
componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono
ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai commi
1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate
ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del
periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo
indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di
cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il
lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto,
sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui
all' articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni
spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di
dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali,
l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'
articolo 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul
valore della produzione netta prima della ripartizione
dello stesso su base regionale.
4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di
lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con
il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo
d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto
personale per un importo annuale non superiore a 15.000
euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite
dell'incremento complessivo del costo del personale
classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta
in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto a tempo
indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La
suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta
successivi a quello in cui e' avvenuta l'assunzione, il
numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari
al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in
tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in
ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da
quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo
rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale
va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la
base occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata
con riferimento al personale dipendente con contratto di
lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attivita'
commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento
all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di
tale attivita'. In caso di lavoratori impiegati anche
nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera,
sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di
riferimento e del suo incremento, sia ai fini della
deducibilita' del costo, il solo personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile
all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti
dall'attivita' istituzionale all'attivita' commerciale.
Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano
gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di
attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di
imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle
attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque
assegnata, la deducibilita' del costo del personale spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies.
4-sexies.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle
deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo'
comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla
retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del
datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa
alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1,
lettera a), numero 5), e 4-bis.1.
4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente
articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli
precedenti, per i soggetti che determinano il valore della
produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e'
ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo
per il personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi
1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente
articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), del presente decreto e per le societa'
agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la
deduzione di cui al presente comma e' ammessa anche per
ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di
cui al comma 1.1 del presente articolo."
Comma 21:
Si riporta il testo degli articoli da 5 a 9 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 5. Determinazione del valore della produzione netta
delle societa' di capitali e degli enti commerciali
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7,
la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione
delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
13), cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque
in deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa."
"Art. 5-bis Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di persone e delle imprese individuali
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi di cui all' articolo 85, comma 1,
lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo
testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime,
sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi,
dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche
finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e
assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11
del presente decreto; la quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi
erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla
formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili. I componenti
rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione valevoli per la
determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta
personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con la
dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al
termine del triennio l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non
opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
provvedimento direttoriale, per la determinazione del
valore della produzione netta secondo le regole del
comma 1; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile
per un triennio e tacitamente rinnovabile."
"Art. 6. Determinazione del valore della produzione netta
delle banche e di altri enti e societa' finanziari
1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell' articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'
articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei
dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al
valore della produzione netta in quote costanti
nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro
successivi. (33)
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'
articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'
articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la
differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi
assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti
contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi
prestati dall'intermediario e la somma degli interessi
passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile,
si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'
articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in
conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati
in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni
caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione
al conto economico. (31)
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell' articolo 113 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare."
"Art. 7. Determinazione del valore della produzione netta
delle imprese di assicurazione
1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile e'
determinata apportando alla somma dei risultati del conto
tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei
rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti
variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50
per cento;
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore
nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a
quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati
iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti
concorrono al valore della produzione netta in quote
costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei
quattro successivi.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997."
"Art. 8. Determinazione del valore della produzione netta
dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi
sostenuti inerenti alla attivita' esercitata, compreso
l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi
gli interessi passivi e le spese per il personale
dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si
assumono cosi' come rilevanti ai fini della dichiarazione
dei redditi."
"Art. 9. Determinazione del valore della produzione netta
dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), e per gli esercenti attivita' di allevamento di animali
di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte
dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile e'
determinata dalla differenza tra l'ammontare dei
corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla
produzione. Le disposizioni del periodo precedente si
applicano anche per la determinazione della base imponibile
relativa alle attivita' di agriturismo svolte dai soggetti
che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del
regime forfetario di cui all'articolo 5 della legge
30 dicembre 1991, n. 413.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facolta' di optare
per la determinazione della base imponibile secondo le
norme previste nell'articolo 5. L'opzione deve essere
esercitata nella dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si
riferisce e fino a quando non e' revocata e in ogni caso
per almeno quattro periodi di imposta.
3. Per i soggetti che esercitano attivita' agricola,
diversi da quelli di cui al comma 1, dalle societa' e enti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e dalle
societa' di cui alla successiva lettera b), la base
imponibile e' determinata secondo le disposizioni di cui
all'articolo 5."
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997 e' citato nelle note al Comma 15 del
presente articolo.
Comma 23:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 2 (Disposizioni in materia di IRAP)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota del
3,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota
del 3,50 per cento";
b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80
per cento";
2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20
per cento";
3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30
per cento";
c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura
dell'1,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella
misura del 1,70 per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al
periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui
all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b),
e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene
conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00;
4,50; 5,70 e 1,80 per cento.
3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di
un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino
ad un massimo di 0,92 punti percentuali".
4. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, qualora variate ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono
rideterminate applicando le variazioni adottate alle
aliquote previste dal comma 1 del presente articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di
acconto delle imposte sui redditi, determinazione
forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la
presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita'
formali e di minori infrazioni, ampliamento degli
imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in
materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni
governative), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni:
"Art.4. 1.
2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la
sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato
versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si
applicano:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le
rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto
delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di
acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila per
i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone fisiche nonche' a lire 40 mila per i contribuenti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;
b) in caso di insufficiente versamento della prima rata,
se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento della
somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla
base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in
corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della
seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
complessivamente versato non e' inferiore alla somma che
risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla
dichiarazione relativa al periodo in corso.
3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione
dei redditi possono essere computate in diminuzione,
distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare
della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di
imposta successivo e, per il residuo, da quello della
seconda rata.
3-bis.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non
coincide con l'anno solare le predette disposizioni si
applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla
data suindicata non siano scaduti i termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta precedente."
Comma 24:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro
nonche' per donne e giovani
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2012 e' ammesso in deduzione ai sensi
dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle
attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5,
5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il
personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni
spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a),
1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies, del medesimo decreto
legislativo n. 446 del 1997.
(Omissis)".
Comma 25:
Il testo del comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' stato introdotto
dal comma 20 del presente articolo.
Comma 26:
Si riporta il testo del comma 756 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come
modificato dalla presente legge:
"756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal
1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui
al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo
pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile,
al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a
decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al
comma 756-bis. Il predetto contributo e' versato
mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al
comma 755, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del
predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle
proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del
trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni
al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica
domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di
lavoro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755,
limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti
effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente
resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui
al presente comma si applicano le disposizioni in materia
di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali
obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di
agevolazione contributiva."
Comma 27:
Il testo del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
citato nelle note al comma 12 del presente articolo.
Comma 28:
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive
modificazioni (Disciplina delle forme pensionistiche
complementari):
"Art. 10. Misure compensative per le imprese
1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al
4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a
forme pensionistiche complementari e al Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120
del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti
tale importo e' elevato al 6 per cento.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del
contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive
modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari e al
Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese,
conseguenti al conferimento del TFR alle forme
pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile, e' assicurata anche mediante una riduzione del
costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri
impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito,
nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni.
4.
5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa
verifica della loro compatibilita' con la normativa
comunitaria in materia."
Comma 29:
Il testo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e' citato nelle note al
comma 28 del presente articolo.
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 29 maggio
1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica):
"3. Norme in materia pensionistica.
A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile,
1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, gli importi delle
pensioni alle quali si applica la perequazione automatica
di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ,
ed all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e
successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese
quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento e'
regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno
1975, n. 160 , e dall'articolo 14-septies del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati nella
misura pari alla variazione percentuale, come definita nel
comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato
dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni
dei lavoratori dell'industria.
Alle date di cui al comma precedente la variazione si
determina confrontando il valore medio dell'indice relativo
al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il
valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra
l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha
effetto l'aumento.
Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si
applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge
3 giugno 1975, n. 160 , vengono aumentate di una quota
aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il
valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910
mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono
accertati nel modo indicato nel comma seguente.
Il numero dei punti e' uguale a quello accertato per i
lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo
comma.
Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono
esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla
perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la
perequazione automatica delle pensioni e' effettuato con
decorrenza dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre.
A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o
assegno indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile
1976, n. 177 , le variazioni nella misura mensile
dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge
27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, sono
apportate trimestralmente sulla base dei punti di
variazione del costo della vita registrati tra gli indici
indicati nel secondo comma del presente articolo. Con
decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla
predetta data le aliquote contributive delle relative
gestioni previdenziali.
Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al
30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e'
costituita dalla quinta parte della somma delle
retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o
corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente,
ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante
dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione.
A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo
corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui
la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di
ciascun anno solare si determina suddividendo le
retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o
corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente
ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero
delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria,
effettiva o figurativa, o volontaria.
Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della
pensione sono prese in considerazione le retribuzioni
corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente
alla decorrenza stessa.
La retribuzione media settimanale determinata per ciascun
anno solare ai sensi del precedente nono comma e'
rivalutata in misura corrispondente alla variazione
dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT
ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la
retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza
della pensione.
La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare
o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma
precedente, non e' presa in considerazione per la parte
eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile
in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di
retribuzione annua di cui all'articolo 19 della legge
23 aprile 1981, n. 155 , ai fini della determinazione della
pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori
dipendenti, e' adeguato annualmente con effetto dal
1° gennaio con la disciplina della perequazione automatica
prevista per le pensioni a carico del fondo predetto
d'importo superiore al trattamento minimo.
Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili
per la determinazione della retribuzione annua pensionabile
sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della
retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno
solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e
dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua
pensionabile e' data dalla media aritmetica delle
retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni
esistenti.
Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti dall'applicazione del presente articolo si
provvede elevando le aliquote contributive a carico dei
datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi
domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca,
con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del
1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della
retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di
paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura
ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione
imponibile.
I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore
l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma
precedente dall'ammontare della quota del trattamento di
fine rapporto relativa al periodo di riferimento della
contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine
rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la
contribuzione aggiuntiva e' detratta dal contributo dovuto
per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo
spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto."
Comma 30:
Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia):
"Art. 46 Finanziamenti alle imprese: costituzione di
privilegi
1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo
termine da parte di banche alle imprese puo' essere
garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque
destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei
pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e
beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione,
scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento
concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei
beni indicati nelle lettere precedenti.
1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo'
essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli
similari emessi da societa' ai sensi degli articoli 2410 e
seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e
circolazione e' riservata a investitori qualificati ai
sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
i beni e i crediti sui quali il privilegio viene
costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni
o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i
sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro
rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso
il privilegio, l'ammontare e le condizioni del
finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui
al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e
6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui
all'articolo 2483, comma 3, del codice civile nonche' la
somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e'
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile,
dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione
deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove
ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove
ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il
privilegio.
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si
colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma,
del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di
prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella
della trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del
codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche
nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'."
Comma 31:
Si riporta il testo dell'articolo 2120 del codice civile:
"Art.2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola
sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e
comunque non superiore all'importo della retribuzione
dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e'
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto e'
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell'anno per una delle cause di cui
all'articolo 2110, nonche' in caso di sospensione totale o
parziale per la quale sia prevista l'integrazione
salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui
al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di
cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento
dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di
cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di
dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o
superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio
presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in
costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti
del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente
comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei
dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita'
di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per
i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa
anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla
norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai
contratti collettivi o da patti individuali. I contratti
collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita'
per l'accoglimento delle richieste di anticipazione."
Si riporta il testo dell'articolo 67 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano
di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra
parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione
per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se
compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di
fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)
deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche
per il tramite di soggetti con i quali e' unito in
associazione professionale, avere prestato negli ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo; il piano puo' essere
pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del
debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata, nonche' dell'accordo omologato ai sensi
dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti, i pagamenti e le
garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del
ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali."
Comma 32:
Si riporta il testo dell'articolo 31 della citata legge
n. 196 del 2009:
"Art. 31 Garanzie statali
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti."
Il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e' citato nelle note al comma 30
del presente articolo.
Comma 36:
Il testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
recante: "Interventi urgenti di avvio del piano
"Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015" convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
23 dicembre 2013, n. 300.
Comma 38:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 73 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le
societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i
trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust,
con o senza personalita' giuridica, non residenti nel
territorio dello Stato.
(Omissis)".
Comma 39
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 8. Ruling internazionale.
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso
ad una procedura di ruling di standard internazionale, con
principale riferimento al regime dei prezzi di
trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle
royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o
meno dei requisiti che configurano una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti
presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' dalle vigenti Convenzioni contro le doppie
imposizioni stipulate all'Italia (52).
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un
accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate e il contribuente, e vincola per il periodo
d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e per
i quattro periodi d'imposta successivi, salvo che non
intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di
diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e
risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti (53).
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale
competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle
imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le
relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2,
l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione
a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente
ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto
stabilito con provvedimento del direttore della medesima
Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti
a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a
valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto."
Comma 43:
Il testo del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997,
n. 298, S.O.
Comma 47:
Si riporta il testo degli artt. 14 e 16 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 90, come modificati dalla presente legge:
"Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza
energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,
si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal
6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature
solari di cui all'allegato M al decreto legislativo
29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione
di 60.000 euro.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica
altresi' alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in
opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro .
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo
e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano."
Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate,
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2015.
1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie
sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad
abitazione principale o ad attivita' produttive, spetta,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare, una detrazione
dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le
spese sostenute sino al 31 dicembre 2015.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui
al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed e'
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro. Le spese di cui al presente comma sono
computate, ai fini della fruizione della detrazione di
imposta, indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1."
Comma 48:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 16-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16-bis Detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici
1-2 (Omissis)

 

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso
di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei
lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile. La detrazione spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari,
in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
(Omissis)".
Comma 49:
 
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"10. Proroga di termini in materia di definizione di
illeciti edilizi.
1-4 (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Comma 52:
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza)
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un
Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del
Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente
della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa,
delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e
determinandone l'estensione territoriale con specifico
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai
primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da
parte del Commissario delegato e autorizza la spesa
nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito
ai sensi del comma 5-quinquies, individuandonell'ambito
dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle
attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il
Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a)
del comma 2,risultino o siano in procinto di risultare
insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,
presenta tempestivamente una relazione motivata al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione
in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse
medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della
procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'articolo 2,comma 1, lettera c), si
provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l'intesa delle regioni territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione dello stato di emergenza di cui al
comma 1. L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni
caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze
si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in
ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata
dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici
e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti
delle risorsefinanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso
all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla
tutela della pubblica e privata incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
dellestrutture e delle infrastrutture, pubbliche e private,
danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita'
economiche e produttive, dai beni culturali e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
frontealle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i
limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri,
sentita la Regione interessata.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
perinformazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di
cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai
sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo del Dipartimento della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214; il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essereindividuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da
realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le
disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono
trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente
competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione.
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del
Fondo per le emergenze nazionali.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al
31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con
le stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa, nonche' deglieventuali
rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali
competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di
regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche', per conoscenza, al
Dipartimento della protezione civile, alle competenti
Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I
rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet del
Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie
territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita'
telematiche e senza la documentazione a corredo, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla
competente sezione regionale della Corte dei conti. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma
si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento per un periodo fino a sei
mesi dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza,la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il
finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno
2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere
dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le
emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di
ciascun anno,dovranno essere evidenziati, in apposito
allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo
per le emergenze nazionali". Qualora sia utilizzato il
fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante
riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate
nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati
l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni
finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le
conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta
riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui
all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e'
corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con
le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal
Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque
non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita,
sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane
in misura tale da determinare maggiori entrate
corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla
modalita' di reintegro di cui al secondo periodo,
all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni
delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di
cui al terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi
difficolta' per il tessuto economico e sociale derivanti
dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti
residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di
mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche
parzialmente, ovvero alla gestione di attivita' di natura
commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o
comunque compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere
concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un
periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per
il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento
della protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo
periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva
competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui
al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle
Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque
adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
5-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il pagamento
degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari, attivati sulla base di specifiche
disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e'
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al
pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari
di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto
di quelle effettivamente necessarie per le predette
finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali
di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le
disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate
nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal
disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la
parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche
vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il
pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al netto della quota da versare all'entrata del
bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di
mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della
relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali
nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emanati ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo."
Comma 53:
Il testo vigente dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e' citato nelle note al comma 52.
Comma 54:
Si riporta il testo dell'articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30):
"Art. 70 (Definizione e campo di applicazione).
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
attivita' lavorative che non danno luogo, con riferimento
alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a
5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente
rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando
il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno
solare, nei confronti dei committenti imprenditori
commerciali o professionisti, le attivita' lavorative di
cui al presente comma possono essere svolte a favore di
ciascun singolo committente per compensi non superiori a
2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente
comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro
accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto
previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di
corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro accessorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in
agricoltura: a) alle attivita' lavorative di natura
occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di
carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani
con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico
di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno
se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di
cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono,
tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte
di un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei
vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal
patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le
modalita' di cui all'articolo 72 sono computati ai fini
della determinazione del reddito necessario per il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno."
Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e
successive modificazioni:
"Art. 50
(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi
dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in
relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per
clausola contrattuale devono essere riversati al datore di
lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati
allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di
studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o
di addestramento professionale, se il beneficiario non e'
legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del
soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente.
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di
cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio
1974, n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni
nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni
tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale
di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge
debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'articolo 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge
13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
nazionale e del Parlamento europeo e le indennita',
comunque denominate, percepite per le cariche elettive e
per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche'
i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza
dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato,
costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi
funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla
cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne'
lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 41.
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni
normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste
dall'articolo 13."
Si riporta il testo degli articoli da 61 a 69 bis del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003:
"Art. 61. (Definizione e campo di applicazione)
1. Ferma restando la disciplina degli agenti e
rappresentanti di commercio, nonche' delle attivita' di
vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso
call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti
di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva
nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409,
numero 3), del codice di procedura civile, devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non puo' consistere in una
mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente,
avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente (
(esecutivi e ripetitivi)), che possono essere individuati
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di
cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,
con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
le disposizioni contenute nel presente capo.
( (2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attivita' di
ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi
connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue
automaticamente)).
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le
attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto
individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il
collaboratore a progetto."
"Art. 62. Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in
forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile,
della prestazione di lavoro;
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
intende conseguire;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua
determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento
e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al
committente sulla esecuzione, anche temporale, della
prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere
tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e
sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 66, comma 4."
"Art. 63. Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto
deve essere proporzionato alla quantita' e alla qualita'
del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla
particolare natura della prestazione e del contratto che la
regola, non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in
modo specifico per ciascun settore di attivita',
eventualmente articolati per i relativi profili
professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi
salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni
equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a
livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro
delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il
compenso non puo' essere inferiore, a parita' di estensione
temporale dell'attivita' oggetto della prestazione, alle
retribuzioni minime previste dai contratti collettivi
nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento
alle figure professionali il cui profilo di competenza e di
esperienza sia analogo a quello del collaboratore a
progetto."
"Art. 64. Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a
progetto puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu'
committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere
attivita' in concorrenza con i committenti ne', in ogni
caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai
programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in
qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita' dei
committenti medesimi."
"Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere
riconosciuto autore della invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati
dalle leggi speciali, compreso quanto previsto
dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni."
"Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del
collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del
rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione
del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in
caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto
non comporta una proroga della durata del contratto, che si
estingue alla scadenza. Il committente puo' comunque
recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un
periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel
contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a
trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e'
prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu'
favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto
1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni,
sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di
applicazione del presente capo si applicano le norme sulla
sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni,
quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di
lavoro del committente, nonche' le norme di tutela contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le
norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
2001."
"Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si
risolvono al momento della realizzazione del progetto che
ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa. Il committente puo' altresi'
recedere prima della scadenza del termine qualora siano
emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del
collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione
del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della
scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui
tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di
lavoro."
"Art. 68. Rinunzie e transazioni
1. Nella riconduzione a un progetto dei contratti di cui
all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un
rapporto di lavoro gia' in essere possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII
secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile."
"Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa atipici e conversione del
contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto
ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto
instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a
configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si
trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto
realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico
del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti
di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del
rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
le prestazioni di elevata professionalita' che possono
essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della
esistenza del progetto e non puo' essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano al
committente."
"Art. 69-bis Altre prestazioni lavorative rese in regime
di lavoro autonomo
1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da
parte del committente, rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei
seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente
abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui
per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione,
anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al
medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca
piu' dell'80 per cento dei corrispettivi annui
complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di
due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa
di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi,
ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso
rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di
attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da
lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello
minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi
previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi'
con riferimento alle prestazioni lavorative svolte
nell'esercizio di attivita' professionali per le quali
l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine
professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o
elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette
attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima
applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentite le parti
sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina
l'integrale applicazione della disciplina di cui al
presente capo, ivi compresa la disposizione
dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale
data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le
predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si
configura come collaborazione coordinata e continuativa,
gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione
alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico
per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli
imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento,
ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del
committente."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 53, e
dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 53. Redditi di lavoro autonomo
1- (Omissis)
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a)
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da
parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f)
del comma 1 dell'art. 41 (298) quando l'apporto e'
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e
ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349.
(Omissis)".
"Art. 60. Spese per prestazioni di lavoro
1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del
lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti,
nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al
comma 4 dell'articolo 5."
Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 9. Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il
reddito complessivo sono determinati distintamente per
ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi
capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i
cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo
conseguito il valore normale dei beni e dei crediti
conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri e il
conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
non puo' essere inferiore al valore normale determinato a
norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4
per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa' non
azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al
valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da
quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al
valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo
obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per
gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento e per i
conferimenti in societa'."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 54, e del
comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 54. Determinazione del reddito di lavoro autonomo
1 - 1-quater (Omissis)
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel
periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese
di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario
non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa per un
periodo non inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel
predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione e'
ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini
del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni
immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e
7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa per un periodo non inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria
dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta
in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati
nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel
periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo
d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in
quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.
(Omissis)".
"Art. 102. Ammortamento dei beni materiali
1 - 4 (Omissis)
5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 49 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n.917 del 1986:
"Art. 49. Redditi di lavoro dipendente
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano
da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro,
con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando
e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice
di procedura civile."
Comma 55:
Si riporta il testo dell'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei Centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427:
"Art. 62-bis Studi di settore
Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze, sentite le associazioni professionali e di
categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in
relazione ai vari settori economici, appositi studi di
settore al fine di rendere piu' efficace l'azione
accertatrice e di consentire una piu' articolata
determinazione dei coefficienti presuntivi di cui
all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154 e successive modificazioni. A tal fine gli stessi
uffici identificano campioni significativi di contribuenti
appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo
allo scopo di individuare elementi caratterizzanti
l'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati
con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono
essere soggetti a revisione ed hanno validita' ai fini
dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta
1995. Studi di settore."
La legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.
Comma 56:
Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 35 Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa,
arte o professione nel territorio dello Stato, o vi
istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate . L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e
la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il
domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni
intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al
comma 2 o di cessazione dell'attivita', il contribuente
deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli
uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il
trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal
sessantesimo giorno successivo alla data in cui si e'
verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di
aziende o di altre trasformazioni sostanziali che
comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la
dichiarazione e' presentata unicamente dal soggetto
risultante dalla trasformazione.
In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la
presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre
dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla
liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le
disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla
fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.
Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche
dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da
determinare computando anche le operazioni indicate nel
quinto comma dell'articolo 6, per le quali non si e' ancora
verificata l'esigibilita' dell'imposta.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa,
arte o professione, se ritengono di realizzare un volume
d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni
speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di
adempimenti o di criteri speciali di determinazione
dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di
inizio attivita' da presentare a norma del presente
articolo e devono osservare la disciplina stabilita in
relazione al volume d'affari dichiarato.
Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di
attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o
cessazione dell'attivita' e nel caso di presentazione
diretta consegna la copia della dichiarazione al
contribuente debitamente timbrata.
L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina
l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui
all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del
Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto
dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non
intende piu' effettuare operazioni intracomunitarie qualora
non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro
trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione
nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle
entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla
banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di
apposita comunicazione al soggetto passivo. (334) (340)
I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono
essere presentate in via telematica direttamente dai
contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati
della predisposizione delle dichiarazioni previste dal
presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via
telematica delle stesse.
Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
Le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica
delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i
tempi di attivazione del servizio di trasmissione
telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. (339)
L'attribuzione del numero di partita IVA determina la
esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione
di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso
nonche' l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di
esercizio dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti
dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di
cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da
soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA,
siano completi ed esatti. In caso di esito negativo,
l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva
IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati
dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita'
operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, nonche' i criteri e le modalita' di
cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa
dalla banca dati medesima.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione
del numero di partita IVA determina la possibilita' di
effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli
elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i
soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non
abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di
attivita' di cui al comma 3 e comunica agli stessi che
provvedera' alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il
contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati
o valutati erroneamente puo' fornire i chiarimenti
necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. La somma
dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione
della dichiarazione di cessazione di attivita' e' iscritta
direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a
ruolo non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare
la somma dovuta con le modalita' indicate nell'articolo 19
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso
l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo
del minimo."
Comma 57:
Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 10 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta
Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e
la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la
gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e
il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso
legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri
titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali,
eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli
nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli;
le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le
opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione
nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli.
Si considerano in particolare operazioni relative a valori
mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine
fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative
opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi
di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio
di somme di denaro o di valute determinate in funzione di
tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici
finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su
tassi di interesse o su indici finanziari, comunque
regolate ;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle
lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi
pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con
legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni,
nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e
delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto
del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre
1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del
26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e
successive modificazioni, ivi comprese le operazioni
relative alla raccolta delle giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate ;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del
22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
10)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato,
oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle
poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81,
comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se
il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione puo' essere esercitata per le relative
prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si
intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul
mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse
nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita'
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
medesime caratteristiche, anche se non comprese nel
suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti
pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate
mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto
abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo,
lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i
trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra
comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente ;
17)
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per
la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326,
comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche
e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie,
pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini
botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore
del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25)
26)
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di
cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle
imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo
stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini
della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
(Omissis)".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 53 del
citato decreto-legge n. 331 del 1993:
"Art. 53 Disposizioni relative ai mezzi di trasporto
nuovi
1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da
soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e
professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri
Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi
dell'art. 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti
Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro
conto, compete il rimborso, al momento della cessione,
dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o
pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso
non puo' essere superiore all'ammontare dell'imposta che
sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta
nel territorio dello Stato.
(Omissis)".
Si riporta il testo degli articoli 5 e 116 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 5. Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo
e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente
dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice
secondo che siano state costituite all'unanimita' o a
maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in
nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le associazioni
che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la
sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto
principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale
e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente
in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui
all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per
cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei
redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun
familiare che abbia prestato in modo continuativo e
prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui
redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli
affini entro il secondo grado."
"Art. 116. Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria
1. L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere
esercitata con le stesse modalita' ed alle stesse
condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1
del medesimo articolo 115, dalle societa' a responsabilita'
limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie
previste per l'applicazione degli studi di settore e con
una compagine sociale composta esclusivamente da persone
fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di
societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e
terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze
di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89,
commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile
nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58,
comma 2, e nell'articolo 59."
Comma 58:
 
Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 18 Rivalsa
Il soggetto che effettua la cessione di beni o
prestazione di servizi imponibile deve addebitare la
relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al
committente.
Per le operazioni per le quali non e' prescritta
l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si
intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura e' emessa
su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve
essere diminuito della percentuale indicata nel quarto
comma dell'art. 27 .
La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai
numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le
prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo
periodo, dell'articolo 3 .
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi
precedenti.
Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni
immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il
servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del Codice civile
e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio
sulla generalita' dei mobili del debitore con lo stesso
grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del
Codice civile, cui tuttavia e' posposto."
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 41, e
del comma 5 dell'articolo 38 del citato decreto-legge
n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 427 del 1993:
"Art. 41 Cessioni intracomunitarie non imponibili
1-2 (Omissis)
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le
cessioni di calore o di freddo mediante reti di
riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le cessioni di
beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.
(Omissis)".
"Art. 38 Acquisti intracomunitari
1 - 4-bis (Omissis)
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente,
dell'art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del
Consiglio delle Comunita' europee 16 luglio 1985, n. 1999,
e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio
25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente
trasportati o spediti al committente, soggetto passivo
d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo
conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio
della Comunita'; l'introduzione nel territorio dello Stato
di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di
prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della
ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi
doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto
nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai
soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell' articolo 19, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai
produttori agricoli di cui all' articolo 34 dello stesso
decreto che non abbiano optato per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo
degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'
articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati
nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e
fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e'
superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto
al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli
acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del
presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad
accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas
mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema,
di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti
di riscaldamento o di raffreddamento, di cui
all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel
proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese."
Si riporta il testo degli articoli 7-ter e seguenti del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 7-ter Territorialita' - Prestazioni di servizi
1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
nel territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative
al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si
considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi
ad essi rese:
a) i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni; le persone fisiche si considerano soggetti
passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando
agiscono nell'esercizio di tali attivita';
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di
cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al
di fuori delle attivita' commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni,
non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto."
"Art. 7-quater Territorialita' - Disposizioni relative a
particolari prestazioni di servizi
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter,
comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili,
comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la
fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori
con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in
campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio,
la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili
e le prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari,
quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in
proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello
Stato;
c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di
catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando
sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di ristorazione e di catering
materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un
treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all'interno della Comunita', se il luogo di
partenza del trasporto e' situato nel territorio dello
Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi
di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione
del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che
siano utilizzate all'interno del territorio della
Comunita'. Le medesime prestazioni si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di
trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di
fuori del territorio della Comunita' e sono utilizzati nel
territorio dello Stato."
"Art. 7-quinquies Territorialita' - Disposizioni relative
alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi,
scientifici, educativi, ricreativi e simili
1. In deroga a quanto stabilito dall' articolo 7-ter,
comma 1 :
a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita'
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le
prestazioni di servizi degli organizzatori di dette
attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie
alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La
disposizione del periodo precedente si applica anche alle
prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni
accessorie;
b) le prestazioni di servizi per l'accesso a
manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese
fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni di servizi
accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti
soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni
stesse."
"Art. 7-sexies Territorialita' - Disposizioni speciali
relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti
non soggetti passivi
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter,
comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti
passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto
del cliente, quando le operazioni oggetto
dell'intermediazione si considerano effettuate nel
territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal
trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza
percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni,
quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio
dello Stato;
d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie,
relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in
attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di carico,
scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel
territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di
mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto,
quando il committente e' domiciliato nel territorio dello
Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre
che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le
medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e
residente al di fuori del territorio della Comunita' si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono ivi utilizzate;
e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad
imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia
effettivamente messa a disposizione nel territorio dello
Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi
stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita'.
Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e'
messa a disposizione in uno Stato estero fuori della
Comunita' ed il prestatore e' stabilito in quello stesso
Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni,
quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in
uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore,
si applica la lettera e);
f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi
elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del
territorio della Comunita', quando il committente e'
domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente
senza domicilio all'estero;
g) le prestazioni di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione, quando sono rese da prestatori
stabiliti nel territorio dello Stato a committenti
residenti o domiciliati nel territorio della Comunita' e
sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'.
Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di
fuori del territorio della Comunita' si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate."
"Art. 7-septies Territorialita' - Disposizioni relative a
talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi
stabiliti fuori della Comunita'
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter,
comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi,
quando sono rese a committenti non soggetti passivi
domiciliati e residenti fuori della Comunita':
a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3,
secondo comma, numero 2);
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o
legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e
simili;
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative,
comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le
locazioni di casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione,
anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili
materiali diversi dai mezzi di trasporto;
g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas
naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete
connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia
elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento,
il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali
sistemi o reti e la prestazione di altri servizi
direttamente collegati;
h) i servizi di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel
territorio dello Stato ancorche' resi da soggetti che non
siano ivi stabiliti;
i) i servizi prestati per via elettronica;
l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non
esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un
diritto di cui alle lettere precedenti."
Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972,
n. 292, S.O.
Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 8 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 8 Cessioni all'esportazione
Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del
territorio della Comunita' economica europea (88), a cura o
a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico
dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad
altri beni. La esportazione deve risultare da documento
doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su
un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del
D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 o, se questa non e'
prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4,
terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite
servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio della Comunita' economica europea (88) entro
novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non
residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati
a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
della Comunita' economica europea (88); l'esportazione deve
risultare da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale o
dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni
diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le
prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di
acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta.
(Omissis)".
Si riporta il testo degli articoli 19 e seguenti del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 19 Detrazione
Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del
primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al
secondo comma dell'articolo 30, e' detraibile
dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni
effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal
soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in
relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.
Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni
esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il
disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso e'
detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni o servizi utilizzati per
l'effettuazione di manifestazioni a premio.
La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le
operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui
agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427;
a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4)
dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti
stabiliti fuori della Comunita' o relative a beni destinati
ad essere esportati fuori della Comunita' stessa;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato
le quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere
a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11),
effettuate da soggetti che producono oro da investimento o
trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle
disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.
Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per
operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e'
ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e
l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri
oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi
acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei
all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno
luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni
esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla
detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla
prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e'
determinato applicando la percentuale di detrazione di cui
all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e'
provvisoriamente operata con l'applicazione della
percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo
conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano
l'attivita' operano la detrazione in base ad una
percentuale di detrazione determinata presuntivamente,
salvo conguaglio alla fine dell'anno.
Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d)
del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai
precedenti commi non opera con riferimento all'imposta
addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche
intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti,
anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso
da quello da investimento destinato ad essere trasformato
in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per
loro conto, nonche' per i servizi consistenti in modifiche
della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso
l'oro da investimento."
"Art. 19-bis Percentuale di detrazione
La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19,
comma 5, e' determinata in base al rapporto tra l'ammontare
delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate
nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni
esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di
detrazione e' arrotondata all'unita' superiore o inferiore
a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque
decimi.
Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al
comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni
ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo
comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo
comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di
cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e,
quando non formano oggetto dell'attivita' propria del
soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni
imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai
numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando
la indetraibilita' dell'imposta relativa ai beni e servizi
utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime
operazioni."
"Art. 19-bis1 Esclusione o riduzione della detrazione per
alcuni beni e servizi
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa
in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o sono destinati ad essere
esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita'
propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli
esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei
beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e
imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi componenti e
ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla
lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi
componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella misura
del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati
esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o
della professione. La disposizione non si applica, in ogni
caso, quando i predetti veicoli formano oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti
e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a
motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai
trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a
otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti
da diporto e veicoli stradali a motore, nonche' alle
prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle
prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e
impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e'
ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa
in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli
stradali a motore;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa a prestazioni di trasporto di persone;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g)
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle
spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;
"Art. 19-bis2 Rettifica della detrazione
La detrazione dell'imposta relativa ai beni non
ammortizzabili ed ai servizi e' rettificata in aumento o in
diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono
utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla
detrazione in misura diversa da quella inizialmente
operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto
esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei
servizi.
Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1
e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica
nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro
anni successivi ed e' calcolata con riferimento a tanti
quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al
compimento del quinquennio.
Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive,
nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o
nell'attivita' comportano la detrazione dell'imposta in
misura diversa da quella gia' operata, la rettifica e'
eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora
ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, e' eseguita se non sono trascorsi quattro
anni da quello della loro entrata in funzione.
La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni
ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi
relative alla trasformazione, al riattamento o alla
ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, e' altresi', soggetta a
rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello
della loro entrata in funzione, in caso di variazione della
percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La
rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della differenza tra
l'ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di
competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di
produzione del bene ammortizzabile non coincidono con
quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base
alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo
anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci
punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la
variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti
lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
inizia ad avvalersi di detta facolta'.
Ai fini del presente articolo non si considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
milione di lire, ne' quelli il cui coefficiente di
ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
superiore al venticinque per cento.
In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il
periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va
operata in unica soluzione per gli anni mancanti al
compimento del periodo di rettifica, considerando a tal
fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento
se la cessione e' soggetta ad imposta, ma l'ammontare
dell'imposta detraibile non puo' eccedere quello
dell'imposta relativa alla cessione del bene.
Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di
fusione, di scissione, di cessione o conferimento di
aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli
rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i
beni sono stati acquistati dalla societa' incorporata o
dalle societa' partecipanti alla fusione, dalla societa'
scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti
cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari
o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
Le disposizioni del presente articolo relative ai beni
ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni
immateriali di cui all'articolo 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati
sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da
quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta
sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati
insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta
relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita'
immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in
edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o
ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla
base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o
dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta
relativa ai costi di acquisto, costruzione o
ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o
unita' immobiliari specificamente attribuibile alle
operazioni che non danno diritto alla detrazione
dell'imposta.
Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti
sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in
cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base
delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie."
"Art. 19-ter Detrazione per gli enti non commerciali
Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 e'
ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e
con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste,
soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle
importazioni fatti nell'esercizio di attivita' commerciali
o agricole.
La detrazione spetta a condizione che l'attivita'
commerciale o agricola sia gestita con contabilita'
separata da quella relativa all'attivita' principale e
conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai
beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio
dell'attivita' commerciale o agricola e dell'attivita'
principale e' ammessa in detrazione per la parte imputabile
all'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola.
La detrazione non e' ammessa in caso di omessa tenuta,
anche in relazione all'attivita' principale, della
contabilita' obbligatoria a norma di legge o di statuto,
ne' quando la contabilita' stessa presenti irregolarita'
tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province,
comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la
contabilita' separata di cui al comma precedente e'
realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita'
previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma
di legge o di statuto.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli
di previdenza nonche' all'Automobile club d'Italia e agli
automobile clubs."
"Art. 20 Volume d'affari
Per volume d'affari del contribuente s'intende
l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate
o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare
a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni
di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume
d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi
quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci
B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale,
nonche' i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.
L'ammontare delle singole operazioni registrate o
soggette a registrazione, ancorche' non imponibili o
esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli
artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni
imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati
al netto della diminuzione prevista nel quarto comma
dell'art. 27."
Comma 59
 
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 e' citato nelle note al Comma 58.
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696
(Regolamento recante norme per la semplificazione degli
obblighi di certificazione dei corrispettivi):
"Art. 2. Operazioni non soggette all'obbligo di
certificazione.
1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui
all'articolo 1 le seguenti operazioni:
a) le cessioni di tabacchi e di altri beni
commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di
carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai
produttori agricoli cui si applica il regime speciale
previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e
successive modificazioni;
d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;
e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di
supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli
d'antiquariato;
f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali
sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura
fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali
e di assegni bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante
apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le
prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o
divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti
al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque
specie;
h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle
scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai
concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la
raccolta delle rispettive giocate;
i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in
mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed
universitarie nonche' in mense popolari gestite
direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di
beneficenza;
l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le
prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le
prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale,
le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi,
le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti
che esplicano attivita' di traghetto fluviale di persone e
veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra
comuni limitrofi;
m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli
ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da
societa' finanziarie o fiduciarie e dalle societa' di
intermediazione mobiliare;
n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui
all'articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto
pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413 , effettuate dal soggetto
esercente l'attivita' di trasporto;
p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con
conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di
portatori di handicap;
q) le prestazioni didattiche, finalizzate al
conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od
altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri,
estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate
con pubbliche amministrazioni;
s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese,
in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici
senza collaboratori o dipendenti;
u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate
da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e
dipendenti;
v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di
sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) le prestazioni di cardatura della lana e di
rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei
clienti da parte di materassai privi di dipendenti e
collaboratori;
aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da
soggetti che non si avvalgono di collaboratori e
dipendenti;
bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di
palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati,
dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti
di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di
soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio
di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti
nei mercati rionali;
cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e
simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in
occasione di manifestazioni in genere;
dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di
venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie
al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal
personale addetto alle carrozze medesime;
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e
turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e
per conto del cliente;
gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree
coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature
funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o
mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari,
indipendentemente dall'eventuale presenza di personale
addetto;
hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle
associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono
della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle
associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis
della legge 6 febbraio 1992, n. 66 ;
ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle
stazioni ferroviarie;
ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito
bagagli;
mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di
servizi igienico-sanitari pubblici;
nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori
pubblici;
oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che
effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a
dette cessioni;
pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle
persone fisiche di cui all'articolo 2 della legge
9 febbraio 1963, n. 59 , se rientranti nel regime di
esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 ;
qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da
regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita'
montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza,
dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali,
dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' dagli enti
obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad
esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite
dai comuni;
rr) [le prestazioni di servizi rese sul litorale
demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti
amministrativi rilasciati dalle autorita' competenti,
escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni
altra attivita' non connessa con quella autorizzata];
ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico
nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;
tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella
sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e
alla sezione III dell'elenco delle attivita' di cui
all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse
le attrazioni installate nei parchi permanenti da
divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora
realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta
milioni di lire;
tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito.
2. Non sono altresi' soggette all'obbligo di
documentazione disposto dall'articolo 12, primo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , in relazione agli
adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le
operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 , sono esonerate dall'obbligo di emissione della
fattura in virtu' dei seguenti decreti del Ministro delle
finanze:
a) D.M. 4 marzo 1976 : Associazione italiana della Croce
rossa;
b) D.M. 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;
c) D.M. 20 luglio 1979 : enti concessionari di
autostrade;
d) D.M. 2 dicembre 1980 : esattori comunali e
consorziali;
e) D.M. 16 dicembre 1980 : somministrazione di acqua,
gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di
fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli
esattoriali;
f) D.M. 16 dicembre 1980 : somministrazione di acqua,
gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
g) D.M. 22 dicembre 1980: societa' che esercitano il
servizio di traghettamento di automezzi commerciali e
privati tra porti nazionali;
h) D.M. 26 luglio 1985 : enti e societa' di credito e
finanziamento;
i) D.M. 19 settembre 1990 : utilizzo di infrastrutture
nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di
confine."
Comma 61:
Il testo dell'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 e' citato nelle note al
comma 58.
Comma 62:
Si riporta il testo del quinto comma dell'articolo 6 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 6 Effettuazione delle operazioni
(omissis)
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata
con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata
tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4,
nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello
Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, agli istituti universitari, alle unita'
sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli
di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
applicare le disposizioni del primo periodo. Per le
cessioni di beni di cui all'articolo 21, comma 4, terzo
periodo, lettera b), l'imposta diviene esigibile nel mese
successivo a quello della loro effettuazione.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134:
"Art. 32-bis Liquidazione dell'IVA secondo la
contabilita' di cassa
1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate
da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2
milioni di euro, nei confronti di cessionari o di
committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o
professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene
esigibile al momento del pagamento dei relativi
corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del
diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti
dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei
relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla
detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al
committente sorge al momento di effettuazione
dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non sia stato
ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si
avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta,
ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o
di committenti che assolvono l'imposta mediante
l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta
diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di
un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il
limite annuale non si applica nel caso in cui il
cessionario o il committente, prima del decorso del
termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile
previa opzione da parte del contribuente, da esercitare
secondo le modalita' individuate con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta
specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del
presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di
cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui
al comma 4 del presente articolo, e' abrogato l'articolo 7
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

6. All'onere relativo all'attuazione del presente
articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a
500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Il testo degli articoli 19 e seguenti del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e' citato
nelle note al comma 58.
Comma 63:
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 e' citato nelle note al comma 15.
Comma 64:
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Il testo dell'articolo 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato nelle
note al comma 57.
Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia [Testo post
riforma 2004] (56) (57)
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di
famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati
fuori del matrimonio (63) riconosciuti, i figli adottivi o
affidati. La detrazione e' aumentata a 1.220 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell' articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di
200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli,
l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000
euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e'
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il
contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera
a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno
diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata
nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai
genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo
pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura
del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo.
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora
la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare
superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di
cui al comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli
13, 15 ,16 e 16-bis, nonche' delle detrazioni previste da
altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di
ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato
capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita'
di erogazione del predetto ammontare.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella
misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la
detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali
a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il
risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all' articolo 10, comma 3-bis."
Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 10. Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito
complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori
per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica
Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi
agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai
fini della deduzione la spesa sanitaria relativa
all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione
della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione
del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare,
in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di
restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito
complessivo dei periodi d'imposta successivi; in
alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli
versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime
condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari
istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'
articolo 168-bis;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro
3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell' articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, che erogano prestazioni negli
ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro
della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del
calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei
contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'
articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati
nell'interesse delle persone indicate nell' articolo 12,
che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione
spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981,
n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte
per disposizioni di legge al conduttore in caso di
cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il
sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui
all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988,
n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre
1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge
5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi
previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III dellalegge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento
degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a
spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone
fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a
favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale
disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente
a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di
lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1
sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 si
deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in
cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle
societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata."
Comma 66:
Il citato decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e' pubblicato nella Gazz. Uff.
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Comma 68:
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986 e' citato nelle note al Comma 66.
Comma 69:
Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e
successive modificazioni:
"Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture
contabili)
Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il
libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi
speciali per i libri e registri da esse prescritti, le
scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad
eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c)
e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono
essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso
e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture
cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino
devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente
decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di
leggi speciali devono essere conservate fino a quando non
siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente
periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito
dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi
tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto
codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici
e similari devono essere conservati fino a quando i dati
contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui
libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare
l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la
risoluzione della controversia in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma
devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti
e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere
determinate modalita' semplificative per la tenuta del
registro dei beni ammortizzabili e del registro
riepilogativo di magazzino in considerazione delle
caratteristiche dei vari settori di attivita'."
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 recante "Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e'
pubblicato nella Gazz. Uff 7 settembre 1998, n. 208.
Il Titolo III del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 reca: "Ritenute alla fonte".
Comma 72:
Si riporta il testo degli articoli 86 e 101 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 86. Plusvalenze patrimoniali
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi
da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono
a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il
corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se
costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la
plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al
successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2,
concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i
beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni, o a un anno per le societa' sportive
professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla
dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata la
plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i
beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47 , commi 5 e 7,
costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei
beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
riserve di capitale per la parte che eccede il valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni."
"Art. 101. Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi
da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87,
determinate con gli stessi criteri stabiliti per la
determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono
realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e
b), e 2.
1-bis.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei
beni indicati nell' articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed
e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell' articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le
disposizioni dell' articolo 110, comma 1-bis.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'articolo 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3
dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti,
se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o del decreto di omologazione
dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone
la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono
in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia
decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento
del credito stesso. Il credito si considera di modesta
entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000
euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui
all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le
altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono
inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e'
prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre
in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata
in applicazione dei principi contabili.
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta
dalla stessa societa' che ha generato le perdite.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al
comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare si aggiunge al costo della partecipazione."
Comma 73:
Il testo dell'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 e' citato nelle note al Comma 55.
Si riporta il testo del comma 184 dell'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"184. Il Ministero delle finanze-Dipartimento delle
entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i
ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente
attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
alle condizioni di esercizio della specifica attivita'
svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a
settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano
coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
degli stessi sono determinati parametri che tengano conto
delle specifiche caratteristiche della attivita'
esercitata."
Comma 74:
Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante
"Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662." e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998,
n. 5, S.O.
 
 
Comma 75:
 
Il testo del comma 2 dell'articolo 12 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato
nelle note al comma 64.
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive
modificazioni e' citato nelle note al comma 12.
Comma 77:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi):
"Art.1. Finanziamento delle gestioni dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali
1-2 (Omissis)
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio
dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai
del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis)".
Si riporta il testo del comma 29 dell'articolo 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 2 (Armonizzazione)
1-28 (Omissis)
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al
comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per
cento ed e' applicato sul reddito delle attivita'
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo
non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione
come definito ai sensi del comma 32.
(Omissis)".
Comma 78:
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche'
disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438 e successive modificazioni:
"3-bis. Adeguamento contributivo.
1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo
annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto
1990, n. 233 , e' rapportato alla totalita' dei redditi
d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i
contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti da effettuare alla gestione di
appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla
L. 2 agosto 1990, n. 233 , sono computati a titolo di
acconto delle somme dovute sulla base dei redditi
denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa
all'anno al quale i contributi si riferiscono.
3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
artigiani e degli esercenti attivita' commerciali,
titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente
articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi
dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce
i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto
e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.
3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate
in un'unica soluzione entro i venti giorni successivi al
termine per il versamento delle imposte risultanti dalla
dichiarazione dei redditi di cui al comma 3.
3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono stabilite le modalita' di esposizione dei
dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi
relative all'anno 1994."
Comma 80:
Il testo del comma 15 dell'articolo 59 della citata legge
n. 449 del 1997 e' citato nelle note al comma 2.
Comma 81:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi):
"Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali.
1. (Omissis)
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al
comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 luglio 1959, n. 463 , o di coadiutori, ai
sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613,
di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva
di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
(Omissis)".
Comma 86:
Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
"Art.13. Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo.
1. Le persone fisiche che intraprendono un'attivita'
artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui
l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, di un
regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro
autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi
dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico.
Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello
stesso testo unico, l'imposta sostitutiva e' dovuta
dall'imprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a
condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre
anni attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa,
anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun
modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente
svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso
il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista
nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio
di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro
autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di
ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120
milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';
d) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta
in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi
ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello
di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore
a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le
imprese aventi per oggetto altre attivita';
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi
previdenziali, assicurativi e amministrativi.
3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il
contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli
importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i
compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi
indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sara'
assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero
reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel
periodo d'imposta.
4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di
cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti
tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione
del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di
un'apparecchiatura informatica corredata di accessori
idonei da utilizzare per la connessione con il sistema
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze.
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al
presente articolo, e' attribuito un credito d'imposta,
utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per
cento della parte del prezzo unitario d'acquisto
dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui
al comma 4. Il predetto credito e' riconosciuto per un
importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in
caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In
tale caso il credito e' commisurato al 40 per cento del
prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai
canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta,
fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile e non e' rimborsabile.
6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti, gli obblighi di fatturazione e di
certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al
regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette,
dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche'
dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai
fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari,
nonche' del riconoscimento delle detrazioni per carichi di
famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che
si avvalgono del regime previsto al comma 1 e' valutata
tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso
comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva.
8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei
confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di
cui al presente articolo e per i quali risultino
inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso
si applicano, in particolare, le sanzioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze
sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione
del presente articolo."
 
Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"Art. 27 Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilita'
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte
di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e,
inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli
attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in
funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire
dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi
da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e'
iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle
persone fisiche: a) che intraprendono un'attivita'
d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa
successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e
comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge
n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento. Il
regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche
oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di
inizio dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di
compimento del trentacinquesimo anno di eta'.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a
condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni
precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1,
attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche
in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun
modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente
svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso
il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista
nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio
di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta
in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi
ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello
di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore
a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al
comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e
99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
non possono beneficiare del regime semplificato per i
contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando
l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed
emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di
certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini
dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al
periodo precedente sono altresi' esenti dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(Omissis)".
Comma 87:
Il testo dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 e' citato nelle note al comma 86.
Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del
decreto-legge n.98 del 2011 e' citato nelle note al
comma 86.
Comma 88:
Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del
decreto-legge n. 98 del 2011 e' citato nelle note al
comma 86.
Comma 90:
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 2-ter del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
"Art. 2-ter. Disposizioni in materia di regime fiscale
dei carburanti per autotrazione
1-5 (Omissis)
6. Al minor gettito derivante dall'applicazione del
presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a
decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare
degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2007, n. 244."
Comma 91:
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 61 e del comma 5
dell'articolo 109 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in
quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi
del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla
detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del
comma 1 dell' articolo 15."
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa [Testo post riforma 2004]
1-4 (Omissis)
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli
interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e
di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in
cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano
ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito
o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si
riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi
di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di
proventi non computabili in quanto esenti nella
determinazione del reddito sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3
dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per
cento.
(Omissis)".
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997 e' citato nelle note al comma 15.
Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"Art.1. 53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in
deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi
istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU
della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati
nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente
e' riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,
comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del
1° gennaio 2010."
Si riporta il testo dell'articolo 34 della citata legge
n. 388 del 2000:
"Art. 34. Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei
crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di
conto fiscale, e' fissato in euro 700.000 (115) per ciascun
anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000
non possono essere revocate.
3. (omissis).
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di
capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui
al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono
state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi».
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«di quarantotto mesi»."
Comma 92:
Il citato decreto legislativo n. 252 del 2005 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 17. Regime tributario delle forme pensionistiche
complementari
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento,
che si applica sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione
definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data
del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili
relativamente alla restante parte del patrimonio e per le
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,
comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il
risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme
pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle
somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonche' dei
redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque
non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del
fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da
un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel
caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo
del patrimonio all'inizio dell'anno si' assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo
del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio
alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo
maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa
dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato
della gestione dei periodi d'imposta successivi, per
l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in
tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di
gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore della linea di investimento che ha maturato il
risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello
scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione
sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che
trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma
di previdenza, complementare o individuale, un'apposita
certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma
di previdenza destinataria della posizione individuale puo'
portare in diminuzione del risultato netto maturato nei
periodi d'imposta successivi e che consente di computare la
quota di partecipazione alla forma pensionistica
complementare tenendo conto anche del credito d'imposta
corrispondente all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti
dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si
applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti
correnti bancari e postali, le ritenute previste dagli
articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto
decreto n. 600 del 1973 e dai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il
risultato della gestione e sui quali non e' stata applicata
la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta
sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni
definite, per le forme pensionistiche individuali di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,
comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di
assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo
dal valore attuale della rendita in via di costituzione,
calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore
attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il
risultato negativo e' computato in riduzione del risultato
dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del
28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni
immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del
patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base
ad apposita contabilita' separata, secondo i criteri di
valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti
dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali
il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in
conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata
alla data di accesso alla prestazione, tra il valore
attuale della rendita e i contributi versati.
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e'
versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di
fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e
dalle societa' e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio
il fondo e' costituito entro il 16 febbraio di ciascun
anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
presentata dai fondi pensione con le modalita' e negli
ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di
societa' ed enti la dichiarazione e' presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e
di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), la dichiarazione e' presentata
rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione
aperti e dalle imprese di assicurazione."
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 e' citato nelle note al comma 15.
Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 e' citato nelle note al comma 91.
Il testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 e' citato nelle note al comma 91.
Comma 95:
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 e' citato nelle note al comma 49.
Comma 97:
Si riporta il testo dell'articolo 46 della legge
21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 46. Regime fiscale.
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali
giudiziari, i diritti e le indennita' di trasferta o le
spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi
delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti
dall'attuazione del presente comma restano nella
disponibilita' del Ministero della giustizia al fine di
assicurare la piena funzionalita' degli uffici di
esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2."
Comma 100:
 
Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e' citata nelle note al comma 2.
Si riporta il testo degli articoli 14-bis, 14-ter e
14-quater della citata legge n. 241 del 1990:
"Art. 14-bis Conferenza di servizi preliminare
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui
all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La
conferenza si esprime sulla base dello studio di
fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso
sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto
preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso
sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di
conferenza possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi
nelle fasi successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e
di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime
sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le
condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. ll dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater,
comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il
progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni."
"Art. 14-ter Lavori della conferenza di servizi
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza
di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
anche per via telematica o informatica, almeno cinque
giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque
giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione
della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14
e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto
dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano
senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto
di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi,
nel caso in cui il procedimento amministrativo o il
progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal
comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi
6-bis e 9 del presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e della
pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate
le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione,
ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e
della pubblica incolumita', alla tutela
paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza,
non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza
di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del
provvedimento finale.
[9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza.]
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte
a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati."
"Art. 14-quater Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e
dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia
entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le
Regioni e le Province autonome interessate, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o
tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali, motivando un'eventuale
decisione in contrasto con il motivato dissenzo. Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da
una regione o da una provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento
dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione
della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri,
viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la partecipazione della regione o della
provincia autonoma, degli enti locali e delle
amministrazioni interessate, attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario,
motivando un'eventuale decisione in contrasto con il
motivato dissenso. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine
di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
modalita' della prima, per concordare interventi di
mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque
raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle
predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate.
3-bis.
3-ter.
3-quater.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in
caso di provvedimento negativo trova applicazione
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303."
Comma 101:
Il decreto del Presidente della repubblica 18 aprile
1994, n. 383, recante "Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse
statale" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1994,
n. 141, S.O.
 
Comma 102:
Si riporta il testo dell'articolo 17-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante
"Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile", convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 26:
"Art. 17-ter. Disposizioni per la realizzazione urgente
di istituti penitenziari
1. Il Commissario straordinario per l'emergenza
conseguente al sovrappopolamento degli istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede,
d'intesa con il Presidente della regione territorialmente
competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla
localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di
nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle
vigenti previsioni urbanistiche, nonche' agli articoli 7 ed
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di
localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza delle opere e costituisce
decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1,
se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici,
costituisce variante degli stessi e produce l'effetto
dell'imposizione del vincolo preordinato alla
espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni
altro avente diritto o interessato da essa previste, il
Commissario delegato da' notizia della avvenuta
localizzazione e conseguente variante mediante
pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su
due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a
diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di
localizzazione decorre dal momento della pubblicazione
all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327.
3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il Commissario
straordinario provvede, prescindendo da ogni altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e
del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale
di immissione in possesso costituisce provvedimento di
provvisoria occupazione a favore del Commissario
straordinario o di espropriazione, se espressamente
indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico,
anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.
L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione
e' determinata dal Commissario straordinario entro sei mesi
dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle
destinazioni urbanistiche antecedenti la data del
provvedimento di cui al comma 1.
4. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il
verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente
ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo
dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative
previste dalla normativa vigente.
5. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del
provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione
in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo'
essere disposta dal Commissario straordinario, in via di
somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente
motivando la contingibilita' ed urgenza della
utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'
articolo 43, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e'
adottato, ove ritenuto necessario, con successivo
provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del
patrimonio indisponibile dello Stato.
6. Il Commissario straordinario puo' avvalersi del
Dipartimento della protezione civile per le attivita' di
progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e
vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali
attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui
all' articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14.
7. In deroga all' articolo 118 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e' consentito il subappalto delle
lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per
cento.
8. Al fine di consentire l'immediato avvio degli
interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture
carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo
delle risorse di cui all' articolo 2, comma 219, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga a quanto
stabilito dall' articolo 18, comma 3, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla delibera CIPE
6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 18 aprile 2009".
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE":
"Art. 17. Contratti secretati o che esigono particolari
misure di sicurezza
1. Le disposizioni del presente codice relative alle
procedure di affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di
esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza, in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a),
le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con
provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai
sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di
cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti
usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i
servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di
sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal
presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e
nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge
n. 124 del 2007.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente
articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con
piu' di un operatore economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza e sicurezza.
5. I contratti di cui al presente articolo posti in
essere da amministrazioni statali sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita',
sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento".
Si riporta il testo dei commi 10 e 10-ter
dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163:
"10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell'articolo 79".
"10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto
non puo' essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell' articolo 14, comma 3, del codice del processo
amministrativo, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare".
Comma 106:
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
"Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
Comma 108:
Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui)
1. Nelle more del completamento della riforma della legge
di contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
un programma straordinario di riaccertamento dei residui
passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello
Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione,
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui
all'articolo 275, secondo comma, del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della
permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34,
comma 2, della legge n. 196 del 2009.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a).
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati."
Comma 109:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in
maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri".
Si riporta il testo dei commi 64, 65 e 66 dell'articolo 2
della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita":
"64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente
articolo".
"65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016".
"66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla
concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del presente articolo
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e'
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30
per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero
dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento
degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori
in deroga".
Comma 110:
Si riporta il testo del comma 183 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per
essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei
contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e
8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro
e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi
della cassa integrazione guadagni straordinaria per
cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014,
50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo
precedente e' posto a carico del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e
dalla presente legge".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante "Interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali",
convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291:
"Art.1. 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera
azienda, di un settore di attivita', di uno o piu'
stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere
prorogato, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di
programmi, che comprendono la formazione ove necessaria,
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei
primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione
delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo
per l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Il testo del comma 1, lettera a), dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e' citato nelle
note al comma 109
Comma 111:
Si riporta il testo del comma 15-bis dell'articolo 17
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della
legislazione in materia portuale":
"15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga
esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro
temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonche'
dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica
derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al
fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di
riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al
l'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di
gestione del porto puo' destinare una quota, comunque non
eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti
dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a
iniziative a sostegno dell'occupazione, nonche' al
finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori
di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al
pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia.
I contributi non possono essere erogati per un periodo
eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello
necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto
autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono
condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di
almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui
il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al
presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione di
personale o all'aumento di soci lavoratori".
Si riporta il testo del comma 183 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
«15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga
esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro
temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonche'
dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica
derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al
fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di
riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al
l'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di
gestione del porto puo' destinare una quota, comunque non
eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti
dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a
iniziative a sostegno dell'occupazione, nonche' al
finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori
di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al
pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia.
I contributi non possono essere erogati per un periodo
eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello
necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto
autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono
condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di
almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui
il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al
presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione di
personale o all'aumento di soci lavoratori».".
Comma 112:
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 13 della
legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto":
"8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo
lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,25".
Comma 113:
Si riporta il testo del comma 2-quater dell'articolo 6
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative",
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, come modificato dalla presente legge:
"2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: «di almeno 59 anni di eta'» sono sostituite dalle
seguenti: «di almeno 60 anni di eta'». Le disposizioni di
cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in
materia di riduzione percentuale dei trattamenti
pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai
soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita'
contributiva entro il 31 dicembre 2017".
Comma 114:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in
materia di sostegno al reddito, di incentivazione
all'occupazione e di carattere previdenziale", convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52:
"Art.1. Disposizioni in materia di sostegno al reddito.
1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui
all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di
iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di
lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di
lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di
euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il
2006 nonche' di 37 milioni di euro per il 2007 e di 45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), previa
rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione
fino al 31 dicembre 2009. Alle finalita' del presente comma
si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
massimo di 30 miliardi di lire.
3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: a) i
trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese
in crisi sottoposte al regime di amministrazione
straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima
proroga concessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; b) i
trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 5,
comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del
15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione
salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le
predette proroghe possono essere concesse nel limite
massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla
lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui
alla lettera b), per indennita' e contribuzione figurativa
e l'onere complessivo e' posto a carico del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 1.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui
all'art. 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo
per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3
miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di
cui al comma 1.
4. La possibilita' prevista dall'art. 4, comma 25, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di
concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui
agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, in
materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di
mobilita', trova applicazione relativamente alle domande
presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle
risorse allo scopo predeterminate dall'art. 2, comma 29,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
5. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 31, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia'
dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste
di mobilita' non antecedentemente al 1° gennaio 1996, si
interpretano nel senso che la percezione della relativa
indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive
modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di
cui all'art. 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510
del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle
liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.
6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di
cui all'art. 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento
delle attivita', da parte di giovani residenti nelle aree
di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE)
n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive
modificazioni, presso imprese del settore industriale
operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli
obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che
abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , o anche tramite le
loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione
con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali
delle aree territoriali di provenienza dei giovani,
finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali
casi ai giovani e' corrisposta una indennita' aggiuntiva di
L. 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri
relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a
carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1,
nonche' una indennita' pari a lire 200 mila mensili a
carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita' di cui
all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato
obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente
comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative
siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di
residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni
parlamentari competenti in ordine ai risultati dello
svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui
all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono
essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto
Fondo".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 8 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro":
"2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4".
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 25 della
citata legge 23 luglio 1991, n. 223:
"9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di
mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni".
Comma 115:
Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art.47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti
all'amianto.
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente
stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa
decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si
applica ai soli fini della determinazione dell'importo
delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione
del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le
certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla
base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i
benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai
lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni,
sono stati esposti all'amianto in concentrazione media
annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su
otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai
lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia
professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai
sensi del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione
all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate
dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento
dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e'
stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del
1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL
di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di
cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi
benefici.
6. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti
disposizioni per i lavoratori che abbiano gia' maturato,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
diritto al trattamento pensionistico anche in base ai
benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano
dei trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano definito
la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla
domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del
presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla
legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base
del presente articolo, qualora siano destinatari di
benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi
pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso
al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita'
contributiva, hanno facolta' di optare tra i predetti
benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai
medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al
presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito dei
predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi
6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante
da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli
interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge
27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di
giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si da'
luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
Il testo del comma 8 dell'articolo 13 della legge
27 marzo 1992, n. 257, e' citato nelle note al comma 112
Comma 116:
Si riporta il testo del comma 241 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)":
"241. E' istituito presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
con contabilita' autonoma e separata, un Fondo per le
vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che
hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte
in favore degli eredi".
Comma 117:
Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214:
"Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed
economicita' dei profili di funzionamento delle diverse
gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle
anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data,
la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e'
calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla
base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto
stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai
successivi commi. Il proseguimento dell'attivita'
lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti
ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,
dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati
fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei
lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di
cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni opera fino al conseguimento del
predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione
e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive
della medesima. Tale requisito anagrafico e' fissato a 63
anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni
a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche'
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di
sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica
la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli
anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in
ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il
medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di
importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a
settant'anni, ferma restando un'anzianita' contributiva
minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre
2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di
cui al comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge
26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge
12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente
se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento
relativa alle anzianita' contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'
proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In
occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente
decreto per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi
stabilite al pensionamento, nonche' al requisito
contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo
sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti
di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di
eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa,
alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza
1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale
secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla
medesima data i riferimenti al triennio, di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il
31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1,
comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al
31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori
per i quali sia stato previsto da accordi collettivi
stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai
predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli
interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi
fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche'
maturino prima del compimento della predetta eta' i
requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno
in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del
4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'
articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che
continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui
alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le
disposizioni contenute in leggi regionali recanti
discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal
servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011
risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla
data di inizio del predetto congedo, il requisito
contributivo per l'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono definite le modalita' di attuazione del comma 14, ivi
compresa la determinazione del limite massimo numerico dei
soggetti interessati ai fini della concessione del
beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse
predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635
milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per
l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030
milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per
l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti
gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al
monitoraggio, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di
cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14
che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico
delle domande di pensione determinato ai sensi del primo
periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno
in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui
al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono
computati anche i lavoratori che intendono avvalersi,
qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti,
congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del
presente articolo e di quello relativo al regime delle
decorrenze disciplinato dall' articolo 12, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per il quale risultano comunque
computati nel relativo limite numerico di cui al predetto
articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai
soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti
dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.

 

15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con
effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata,
ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai
sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell' articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all' articolo 1 del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle
seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4
e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui
al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni
lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti
per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito
anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui
all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due
unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un
numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una
unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e continuano a trovare applicazione, per i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal
1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo
n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
nonche' ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare
entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative
misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive
peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche'
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato
al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti
al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni,
con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto
successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre
2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a carico
degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge
8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata
in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di
cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. In considerazione della contingente situazione
finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'
articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente
ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a
tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100
per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte
il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
abrogato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1,
comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per
l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo
TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal
1° gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis
dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono
inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro».".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 13 della
citata legge 27 marzo 1992, n. 257:
"2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge i lavoratori
occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso
di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno
trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli
effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo
comma, lettere a) e b), della L. 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, hanno facolta' di richiedere la
concessione di un trattamento di pensione secondo la
disciplina di cui al medesimo articolo 22 della L.
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una
maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito
dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni
soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo
compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella
del compimento di sessanta anni, se uomini, o
cinquantacinque anni se donne".
Il citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici", convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 13 della
citata legge 27 marzo 1992, n. 257:
"7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di
settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a
periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente
di 1,5".
Comma 118:
Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati".
Comma 121:
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407:
"9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei
datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di
assunzioni con contratto a tempo indeterminato di
lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o
sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento
straordinario di integrazione salariale da un periodo
uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate
in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse
imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale o sospesi, i contributi
previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura
del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal
fine sara' costituita in ogni regione apposita lista dalla
quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta
nominativa, secondo le modalita' indicate entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente
comma effettuate da imprese operanti nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R.
6 marzo 1978, n. 218 , ovvero da imprese artigiane, non
sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per
un periodo di trentasei mesi".
Comma 122:
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, recante "Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari":
"Art.5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere
dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748".
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 23 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012):
"4. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 destina le
risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da
un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento
nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013,
alla realizzazione di interventi di sviluppo
socio-economico concordati tra le Autorita' italiane e la
Commissione europea nell'ambito del processo di revisione
dei predetti programmi".
Comma 125:
Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 8. Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi
di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di
cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di
arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti
nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi,
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica
per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e,
limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del
medesimo".
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero", e successive modificazioni:
"Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo)
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un
permesso di soggiorno in corso di validita', che dimostra
la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta
relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i
parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e
di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti
di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda
unita' sanitaria locale competente per territorio, puo'
chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i
familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, reca, nella rubrica «annotazioni», la
dicitura «protezione internazionale riconosciuta
dall'Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la
protezione e' stata riconosciuta.
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
internazionale ed ai suoi familiari la documentazione
relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1,
ferma restando la necessita' di indicare un luogo di
residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c),
del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari
di protezione internazionale che si trovano nelle
condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la
disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a
fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti
pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente
alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura
del quindici per cento del relativo importo.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro
novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nel caso di permesso di
soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di
ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
e' richiesto il superamento del test di cui al primo
periodo.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si
applica allo straniero titolare di protezione
internazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di
soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge
3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali
condanne anche non definitive, per i reati previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del
medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento
di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al
presente comma il questore tiene conto altresi' della
durata del soggiorno nel territorio nazionale e
dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero.
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
o cessazione dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria previsti dagli articoli 9,13, 15 e 18 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di
cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato
con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico. (75)
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non
si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati
nelle lettere d) ed e) del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al
comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'
effettuato a partire dalla data di presentazione della
domanda di protezione internazionale in base alla quale la
protezione internazionale e' stata riconosciuta.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale
non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di
lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di
soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo'
riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al presente
articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, e'
ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta l'espulsione e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico. (70)
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo'
essere disposta: (77)
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello
Stato;
b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie
indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero
ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione
di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'eta'
dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio
nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di
visto e circolare liberamente sul territorio nazionale
salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di
previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata
l'effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e
nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul
territorio nazionale dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare
di protezione internazionale allontanato da altro Stato
membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando
nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso e'
riportato che la protezione internazionale e' stata
riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta di informazione, si
provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo
straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta
dall'Italia".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente
la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
24 gennaio 2014, n. 19.
Comma 129:
Il testo del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
citato nelle note al comma 12
Comma 130:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 dicembre 2013, n. 159, e' citato nelle note al comma 125
Comma 131:
Si riporta il testo del comma 1259 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)", e successive
modificazioni:
"1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia,
di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della
solidarieta' sociale e per i diritti e le pari
opportunita', promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6
della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il
riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno
2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di
euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla
base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione
statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri
e le modalita' sulla cui base le regioni attuano un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, al quale
concorrono gli asili nido, i servizi integrativi,
diversificati per modalita' strutturali, di accesso, di
frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei
luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati,
al fine di favorire il conseguimento entro il 2010,
dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33
per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del
23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra
le diverse aree del Paese. Per le finalita' del piano e'
autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100
milioni di euro per l'anno 2009".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 58 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure
urgenti per la crescita del Paese", convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
"1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera
della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento
dei programmi nazionali di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti nel territorio della
Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli,
conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007".
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali", e successive modificazioni:
"Art.8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
Comma 132:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248:
"1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno
2007".
Si riporta il testo del comma 1250 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la
rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da
un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la
partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di
vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento
dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita'
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge
3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni,
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di
cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare
iniziative che diffondano e valorizzino le migliori
iniziative in materia di politiche familiari adottate da
enti pubblici e privati, enti locali, imprese e
associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e
garantire il pieno funzionamento della Commissione per le
adozioni internazionali".
Comma 133:
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute",
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189:
"10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di
settore, sulla base di criteri, anche relativi alle
distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria,
da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto,
da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a pianificare forme di
progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di
raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive
modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai
predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente
alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna
nuova concessione, in funzione della dislocazione
territoriale degli istituti scolastici primari e secondari,
delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di
culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di
tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti
all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni
altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi
incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro
rappresentanze regionali o nazionali. Presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a
seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di
cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri
della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti dei
comuni, per valutare le misure piu' efficaci per
contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non
e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di
spese".
Si riporta il testo del comma 68 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)":
"68. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e
2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall' articolo 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall' articolo 77-quater, commi da
2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento,
comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera
a), e' fissata al livello del 97 per cento delle somme
dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota
indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la
Regione siciliana, della compartecipazione regionale al
finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata
erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98
per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle
misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle
che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento
ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla
presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi
delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a
debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi
alla mobilita' sanitaria interregionale di cui all'
articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui all'
articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo
n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135:
"24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191".
Comma 135:
Si riporta il testo del comma 601 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio".
Si riporta il testo del comma 39 dell'articolo 7 del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
"39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilita'
speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non
sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla stessa data
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura
pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, la restante parte e' versata nell'anno 2016. Dallo
stesso anno le contabilita' speciali sono soppresse. Le
predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli
relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca".
Comma 137:
Si riporta il testo del comma 1.1 dell'articolo 15 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
"1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24
per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere
dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400".
Si riporta il testo del comma 2, lettera h),
dell'articolo 100 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla
presente legge:
"2. Sono inoltre deducibili:
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;".
Comma 141:
Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 11 del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
come modificato dalla presente legge:
"4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni
in denaro effettuate a favore di partiti politici,
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e
tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio,
devono comunque considerarsi detraibili ai sensi
dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi
detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis,
ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i
relativi versamenti sono effettuati anche in forma di
donazione dai candidati e dagli eletti alle cariche
pubbliche in conformita' a previsioni regolamentari o
statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici
beneficiari delle erogazioni medesime".
Comma 143:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1-bis del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante
"Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge
4 novembre 2010, n. 183", come modificato dalla presente
legge:
"1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data
del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali
delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono,
alla data del 1° gennaio 2014, la personalita' giuridica di
diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo
II del libro primo del codice civile e sono iscritti di
diritto nei registri provinciali delle associazioni di
promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non
diversamente disposto dal presente decreto, la legge
7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, i predetti
comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente
nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il
30 giugno 2014, del termine di assunzione della
personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci
giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non
autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono
respinte".
Comma 144:
Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante
"Codice delle comunicazioni elettroniche" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
Comma 146:
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento", convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dalla
presente legge:
"7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli eventuali
adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a
valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli
introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi
derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al
presente articolo sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico entro il 1 marzo 2015 per le finalita' di cui al
periodo precedente e, per l'importo eccedente, per
l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e
successive modificazioni".
Comma 147:
Si riporta il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 6 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante "Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015", convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificati dalla
presente legge:
"8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla
pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello
internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti,
pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in
Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche' le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla
medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al
primo periodo deve avere luogo non oltre il 30 aprile 2015.
Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata
liberazione delle suddette frequenze, l'amministrazione
competente procede senza ulteriore preavviso alla
disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli
organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259".
"9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'attribuzione, entro il 30 aprile 2015, in
favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi
di media audiovisivi, di misure economiche di natura
compensativa, a valere sulla quota non impiegata per
l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la
televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di
euro, trasferiti alla societa' Poste Italiane Spa in via
anticipata, di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al
volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla
liberazione delle frequenze di cui al
comma 8. Successivamente alla data del 30 aprile 2015, il
70 per cento delle risorse di cui al primo periodo che
residuino successivamente all'erogazione delle misure
economiche di natura compensativa di cui al medesimo
periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalita',
per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a
soggetti non piu' utilmente collocati nelle graduatorie di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,
n. 75, e successive modificazioni, a seguito della
pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo".
Comma 148:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante "Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali",
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, e successive modificazioni:
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini
di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di
175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88.
All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo
periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei
conti.
Comma 149:
Si riporta il testo del comma 2, lettera a),
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo", convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 106, come modificato dalla presente
legge:
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio
ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un
servizio gratuito di velocita' di connessione pari ad
almeno 1 Megabit/s in download;
Comma 153:
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 13 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante "Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015", convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:
"4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al
comma 1 non utilizzate per le finalita' ivi previste sono
destinate alla realizzazione di interventi immediatamente
cantierabili finalizzati al miglioramento della
competitivita' dei porti italiani e a rendere piu'
efficiente il trasferimento ferroviario e modale
all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per
favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da
sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le
medesime finalita' sono revocati i fondi statali di cui
all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali,
anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di
ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di
opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo
trascorsi almeno due anni dal trasferimento o
dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di
gara per l'assegnazione dei lavori, fatti salvi gli effetti
dei bandi pubblicati prima della data di entrata in vigore
del presente decreto. Le disponibilita' derivanti dalle
revoche di cui al precedente periodo sono individuate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite
di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna, a valere
sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma,
le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi
di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006,
revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo,
subordinatamente alla trasmissione da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai
prezzari vigenti, che viene posto a base di gara, e del
relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del
finanziamento, il CIPE prevede le modalita' di revoca in
caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del
cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, assegna al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto le
risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente
articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196."
Comma 154:
Si riporta il testo dei commi 4-novies, 4-decies e
4-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, recante "Disposizioni urgenti tributarie e
finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori", convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73:
"4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo
d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22
del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone
fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta
stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente
alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui all' articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive modificazioni, nonche' delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall' articolo 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'
articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di
residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche,
riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico
nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una
rilevante attivita' di interesse sociale".
"4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille
di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222".
"4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi
al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle
somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto
dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione
delle somme ad essi attribuite".
Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni":
"Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza -
Sanzioni
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente o la mancata
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza
e l'integrita' costituiscono elemento di valutazione della
responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di
responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione
e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli
obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento
e' dipeso da causa a lui non imputabile".
"Art. 47 Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti
la situazione patrimoniale complessiva del titolare
dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la
titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado,
nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della
carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
mancata comunicazione e il relativo provvedimento e'
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o
organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della violazione. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso
entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennita' di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate
dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689".
Comma 156:
Si riporta il testo vigente del comma 29 dell'articolo 81
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria":
"29. E' istituito un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie
dei cittadini meno abbienti".
Comma 158:
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali":
"8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui
all'articolo 24 della presente legge".
Comma 159:
Si riporta il testo del comma 1264 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
Comma 160:
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 13 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili":
"4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008,
annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome
proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute
ammissibili secondo le modalita' e i criteri definiti nel
decreto di cui al comma 5".
Comma 161:
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
"Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
Comma 165:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 della
legge 3 agosto 2004, n. 206, recante "Nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice", come modificato dalla presente legge:
"2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita'
permanente pari o superiore all'80 per cento della
capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle
stragi di tale matrice, e' riconosciuto il diritto
immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima
retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e
rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2,
comma 2. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di
156.000 euro a decorrere dall'anno 2004. Agli effetti di
quanto disposto dal presente comma, e' indifferente che la
posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di
lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento
terroristico o successivamente. In nessun caso sono
opponibili termini o altre limitazioni temporali alla
titolarita' della posizione e del diritto al beneficio che
ne consegue".
Comma 167:
Si riporta il testo del comma 229 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite
di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la
diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la
cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze
scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi
siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in
eta' neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso
a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di
tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della salute
definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo.
Al fine di favorire la massima uniformita'
dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi
precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza
ottimali proporzionati all'indice di natalita', e'
istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli
screening neonatali composto: dal direttore generale
dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri
designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con
esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un
membro di associazioni dei malati affetti da patologie
metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero
della salute; da un rappresentante della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione
dei soggetti di cui al terzo periodo e' a titolo gratuito.
Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014".
Comma 168:
La legge 12 luglio 2011, n., 112 recante "Istituzione
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 19 luglio 2011, n. 166.
Comma 169:
Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione":
"13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita'
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato".
Comma 170:
Si riporta il testo dei commi 4 e 5-bis dell'articolo 19
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante
"Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e
ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128:
"4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli
Istituti superiori di studi musicali non statali ex
pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle
gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata
per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro".
"5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta'
finanziarie delle accademie non statali di belle arti che
sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1
milione di euro".
Comma 171:
Si riporta il testo del comma 601 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2016, n. 296:
"601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio".
Il testo del comma 39 dell'articolo 7 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 e' citato nelle note al comma 135
Comma 172:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 recante
"Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualita' del sistema
universitario e della ricerca", convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1:
"1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e
sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle
universita' statali e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non
inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo
straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli
anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei
processi formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi
didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono
presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza
del costo del personale sulle risorse complessivamente
disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di
ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati
all'ateneo".
Si riporta il testo del comma 1, lettera a),
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
recante "Interventi correttivi di finanza pubblica":
"1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;".
Si riporta il testo del comma 870 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui
all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e,
per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e
della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni".
Comma 173:
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6":
"Art. 16 Disciplina del riconoscimento dei collegi
universitari
1. Con proprio decreto, il Ministero concede il
riconoscimento ai collegi universitari che ne avanzano
richiesta nel termine di centoventi giorni dal ricevimento
della domanda.
2. Ai fini del riconoscimento, il collegio universitario
deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a
carattere istituzionale, logistico e funzionale, non
inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti
di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338, ed in
particolare:
a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo,
svolto in maniera sistematica e continuativa, ed adeguata
dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni
e strutture organizzative necessarie per la sua
realizzazione;
b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi
polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di
funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di
attivita' formative, culturali e ricreative, concepite con
alti standard qualitativi;
c) disporre di strutture ricettive in grado di ospitare
utenti italiani, provenienti da piu' regioni sul territorio
nazionale, e stranieri, con particolare riguardo a quelli
provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in una
prospettiva di sviluppo interculturale;
c-bis) per i collegi universitari gia' legalmente
riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui
alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
3. Con decreto del Ministro, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate le modalita' di
dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere a),
b), c), e le modalita' di verifica della permanenza dei
requisiti medesimi nonche' di revoca del riconoscimento
all'esito negativo della predetta verifica.
4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio
universitario acquisisce la qualifica di "collegio
universitario di merito".
5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi
universitari legalmente riconosciuti".
Comma 174:
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 e' citato nelle note al comma 106
Comma 176:
Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'articolo 4
del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269:
"10. Tali somme possono essere utilizzare anche per
l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto".
Si riporta il testo del comma 578 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)":
"578. Al fine di assicurare l'attuazione del piano
programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuita' alle
iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta
formazione tecnologica, favorendo cosi' lo sviluppo del
sistema produttivo nazionale, e' autorizzata la spesa di 44
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e' rideterminata in 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009. L'articolo 4, comma 10, primo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
soppresso".
Comma 178:
Si riporta il testo del comma 1240 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento
della partecipazione italiana alle missioni internazionali
di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze".
Comma 179:
Si riporta il testo dell'articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante "Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato", convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39:
"Art.1-septies. Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo.
1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli
interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il
Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e'
costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base
4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 -
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da
privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da
altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
Comma 180:
Si riporta il testo del comma 204 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, come modificato dalla
presente legge"
"204. Per la realizzazione di iniziative complementari o
strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei
comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza
per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a
3.000 unita', il Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e'
incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015".
Comma 181:
Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 23 del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012:
"11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi connessi al superamento dell'emergenza
umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le
operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al
31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e
n. 235 dell'8 ottobre 2011 e' autorizzata la spesa massima
di 495 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte
alle attivita' solutorie di interventi urgenti gia' posti
in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli
interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile
ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre
Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate
nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati
connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e
consentire nel 2012 una gestione ordinaria
dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui
dotazione e' costituita da 5 milioni di euro per l'anno
2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato
Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati".
Comma 182:
Il comma 11 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 e' citato nelle note al comma 181
Comma 183:
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 26 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante
"Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato":
"6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del
comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in
una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di
protezione stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei
minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia
possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali
strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono
temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del
comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati
in nessun caso possono essere trattenuti presso le
strutture di cui agli articoli 20 e 21".
Il testo dell'articolo 1-septies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, e' citato nelle note al comma 179
Comma 184:
Si riporta il testo dei commi 1 e 3-bis dell'articolo 18
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero":
"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei
servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli
per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di
sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa
autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione
sociale".
3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al
comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente
articolo si applica, sulla base del Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale che
garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi
dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e,
successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e
l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa con la Conferenza Unificata, e' definito il
programma di emersione, assistenza e di protezione sociale
di cui al presente comma e le relative modalita' di
attuazione e finanziamento.
Si riporta il testo dei commi 1 e 2-bis dell'articolo 13
della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro
la tratta di persone":
"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti
dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della
presente legge, e' istituito, nei limiti delle risorse di
cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che
garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma
e' definito con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunita'
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
della giustizia".
"2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di
intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno
della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani,
nonche' azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla
prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione
sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle
rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri
interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di
Conferenza Unificata, e' adottato il Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani".
Comma 185:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante "Disposizioni
urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese
editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e
periodica e di pubblicita' istituzionale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103:
"1. Per favorire la modernizzazione del sistema di
distribuzione e vendita della stampa quotidiana e
periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle
copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la
diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal
1° gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle
vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici
attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici
e telematici basati sulla lettura del codice a barre. La
gestione degli strumenti informatici e della rete
telematica e' svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con
la partecipazione di tutti i componenti della filiera
distributiva, editori, distributori e rivenditori, che
stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la
gestione dati e i costi di collegamento. Per sostenere
l'adeguamento tecnologico degli operatori, e' attribuito,
nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non
superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del
Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque,
fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale
fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente
conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo
complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita' di cui al
presente comma, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e'
concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre
alla formazione del reddito e del valore della produzione
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le
modalita' di applicazione del presente articolo anche con
riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del
rispetto del previsto limite di spesa e al relativo
monitoraggio".
Si riporta il testo del comma 335 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i commi
1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate
per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette
disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto
decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate alla dotazione di cui
all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge
18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 2012, n. 103".
Comma 186:
La legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55
Comma 188:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 40 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di
contabilita' e finanza pubblica":
"2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni
principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa
pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni
e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei programmi,
che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da
perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo
da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative
risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in
relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie
di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la
condivisione di programmi tra piu' Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un
unico centro di responsabilita' amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG
di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari del
bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita'
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di
rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il
loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello. Ai fini
dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio
finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
conto nel rapporto di cui all'articolo 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di
spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento
di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle
risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
e individuazione di metodologie comuni di definizione di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili
ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di
genere, per la valutazione del diverso impatto della
politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini
di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalita' per la fissazione
di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo
conto della peculiarita' delle spese di cui
all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in
via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge
di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti,
di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli
obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di
variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti
nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo
di garantire maggiore chiarezza e significativita' delle
informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione
dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli
della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di
ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti
mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per
legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale
versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al
bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori
bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle
spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati
con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili
a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilita' di identificare i
contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 42 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione
del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione
del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche
in termini di competenza, il Governo e' delegato ad
adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento
delle entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella
relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui
attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore
trasparenza, semplificazione e omogeneita' di trattamento
di analoghe fattispecie contabili;
b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di
cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati,
tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la
gestione di tesoreria;
c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del
bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del
dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano
finanziario che tenga conto della fase temporale di
assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina
e paga le spese;
d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla
legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione
assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo
anche conto di quanto previsto alla lettera c);
e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione
della nuova disciplina;
f) considerazione, ai fini della predisposizione del
decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati
della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
g) previsione della graduale estensione delle
disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c)
e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42, nonche' dall'articolo 2 della
presente legge;
h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo
dei dati di bilancio con i criteri previsti per la
redazione del conto consolidato delle amministrazioni
pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito
dell'Unione europea".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 50 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"1. Il Governo e' delegato ad adottare, ai sensi degli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle
disposizioni in materia di contabilita' di Stato nonche' in
materia di tesoreria.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
amministrativi contabili, al fine di assicurare il
coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di
responsabilita' dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che
essi siano raccordabili con gli schemi classificatori
adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria
unica;
d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente
legge e dalla normativa di contabilita' pubblica in
considerazione del potenziamento della funzione del
bilancio di cassa;
e) modifica o abrogazione espressa delle norme
preesistenti incompatibili con le disposizioni della
presente legge.
3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e'
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, il decreto e' adottato
anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il
testo alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, il decreto puo' comunque essere
adottato in via definitiva dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2,
disposizioni integrative e correttive del decreto
medesimo".
Si riporta il testo dei commi 2, 5 e 8 dell'articolo 1
della legge 23 giugno 2014, n. 89 recante "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento
della revisione della struttura del bilancio dello Stato,
per il riordino della disciplina per la gestione del
bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di
cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia
di contabilita' di Stato e di tesoreria":
"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e'
delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o piu'
decreti legislativi per il completamento della riforma
della struttura del bilancio dello Stato con particolare
riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e
delle missioni e alla programmazione delle risorse,
assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e
flessibilita', nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata
legge n. 196 del 2009".
"5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione
del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione
del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche
in termini di competenza, il Governo e' delegato ad
adottare, entro il 31 dicembre 2015, un decreto legislativo
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196 del
2009".
"8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
31 dicembre 2016, un decreto legislativo recante un testo
unico delle disposizioni in materia di contabilita' di
Stato nonche' in materia di tesoreria, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 50,
comma 2, della citata legge n. 196 del 2009".
Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge
24 dicembre 2012, n. 243, recante" Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione":
"Art. 15 Contenuto della legge di bilancio
1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in
materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure
quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati dai documenti di programmazione
economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di
spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il
disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni,
costituisce la base per la gestione finanziaria dello
Stato.
2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel
triennio di riferimento, le disposizioni in materia di
entrata e di spesa di cui al comma 1, con effetti
finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal
bilancio. In particolare essa contiene, in distinti
articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza
sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare,
definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14, e
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Non
possono essere previste norme di delega, di carattere
ordinamentale o organizzatorio, ne' interventi di natura
localistica o microsettoriale.
3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in
termini di competenza e di cassa, formate sulla base della
legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici
indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio e delle proposte di rimodulazioni da introdurre
alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello
Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene in
ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le
variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di
legge.
4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di
presentazione e di votazione, in distinti articoli, lo
stato di previsione dell'entrata, gli stati di previsione
della spesa distinti per Ministeri e il quadro generale
riassuntivo con riferimento al triennio. Con apposito
articolo e' annualmente stabilito l'importo massimo di
emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al
netto dell'importo di quelli da rimborsare.
5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla
natura o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e
non ricorrenti e tipologie, ai fini dell'accertamento dei
cespiti. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni,
che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi
strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al
perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. Le unita' di voto parlamentare sono costituite,
per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai
programmi.
6. Il disegno di legge di bilancio e' accompagnato da una
nota tecnico-illustrativa. La nota e' un documento
conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio
e il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo
disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza
pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi.
7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione
del disegno di legge di bilancio e le proposte di
rimodulazione contenute nella seconda sezione relative a
ciascuno stato di previsione sono corredate di una
relazione tecnica sulla quantificazione degli effetti
recati da ciascuna disposizione, nonche' sulle relative
coperture. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto
riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna
disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del
bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle
amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del
conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
8. Con legge dello Stato e' disciplinato il progressivo
superamento delle gestioni contabili operanti a valere su
contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria e la
conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie
al bilancio dello Stato.
9. Con il disegno di legge di assestamento, da
predisporre secondo il criterio della legislazione vigente,
possono essere adottate variazioni compensative tra le
dotazioni finanziarie, anche relative a unita' di voto
diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge
dello Stato.
10. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalita'
di attuazione del presente articolo".
Comma 189:
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 e' citato nelle note al comma 106
Comma 190:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 15 luglio 2003, n. 189, recante "Norme per la
promozione della pratica dello sport da parte delle persone
disabili":
"1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva di base e agonistica delle persone disabili e'
autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport
disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".
Comma 191:
La legge 3 agosto 1998, n. 282, recante "Concessione di
un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi,
con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro
parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di
Feltre" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 1998,
n. 189.
La legge 12 gennaio 1996, n. 24, recante "Concessione di
un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi"
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1996, n. 15.
La legge 23 settembre 1993, n. 379, recante "Concessione
di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana
ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la
ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto
europeo ricerca, formazione, orientamento professionale" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 28 settembre 1993, n. 228.
Comma 192:
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 3 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive",
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:
"6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono
nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono
attribuite prioritariamente:
a) al primo lotto funzionale asse autostradale
Termoli-San Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto
Oreto-Notarbartolo;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete
attuale e interazione con l'hinterland;
d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria
Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di
competenza della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici;
d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario
metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la
chiusura del quadrilatero
Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria
Salerno-Potenza-Taranto;
d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di
Genova da Brignole a piazza Martinez;
d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco
Casamassima-Putignano
d-septies) alle reti metropolitane di aree metropolitane
di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56".
Comma 193:
Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE":
"Art. 36 Gestore dei sistemi di trasmissione
1. L'attivita' di trasmissione e dispacciamento di
energia elettrica e' riservata allo Stato e svolta in
regime di concessione da Terna Spa, che opera come gestore
del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
secondo modalita' definite nella convenzione stipulata tra
la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per
la disciplina della stessa concessione.
2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non
puo', ne' direttamente ne' indirettamente, esercitare
attivita' di produzione e di fornitura di energia
elettrica, ne' gestire, neppure temporaneamente,
infrastrutture o impianti di produzione di energia
elettrica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la concessione relativa alle attivita'
di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e
l'annessa convenzione sono modificate in attuazione del
divieto di cui al comma 2, nonche' al fine di assicurare
che le attivita' del gestore del sistema di trasmissione
nazionale diverse da quelle di programmazione, manutenzione
e sviluppo della rete non pregiudichino il rispetto dei
principi di indipendenza, terzieta' e non discriminazione.
4. In attuazione di quanto programmato, ai sensi del
comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, nel Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, il gestore del sistema di
trasmissione nazionale puo' realizzare e gestire sistemi di
accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie. I
sistemi di accumulo di cui al periodo precedente possono
essere realizzati e gestiti anche dai gestori del sistema
di distribuzione, in attuazione dei piani di sviluppo di
cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.
5. La realizzazione e la gestione degli impianti di
produzione idroelettrica da pompaggio inclusi nel Piano di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi del
comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del
2011 sono affidate mediante procedure competitive,
trasparenti e non discriminatorie. Ferme restando le
previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla
data di approvazione del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione, sono definite le modalita' per lo svolgimento
delle procedure di cui al presente comma, anche per quanto
concerne l'individuazione del soggetto responsabile
dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo
delle procedure medesime, e le modalita' per l'utilizzo
dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti,
secondo criteri che assicurino l'effettiva realizzazione
degli impianti in tempi definiti, l'efficienza nei costi e
l'esclusivo utilizzo di detti impianti per finalita' di
sicurezza della rete e ottimizzazione della produzione
elettrica da impianti non programmabili.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto,
definisce e avvia la procedura ai sensi dell'articolo 10
della direttiva 2009/72/CE per la certificazione del
gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base
della quale la medesima Autorita' e' tenuta ad adottare,
entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei
confronti di Terna Spa.
7. Ai fini della certificazione di cui al comma 6,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto
dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva
2009/72/CE e in particolare:
a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche, non sono autorizzate ad esercitare
contemporaneamente un controllo su un'impresa che esercita
l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura e a
esercitare un controllo o diritti sul gestore del sistema
di trasmissione;
b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche, non sono autorizzate a nominare membri del
collegio sindacale, del consiglio di amministrazione o
degli organi che rappresentano legalmente l'impresa
all'interno del gestore del sistema di trasmissione e a
esercitare direttamente o indirettamente un controllo o
diritti su un'impresa che esercita l'attivita' di
generazione o l'attivita' di fornitura, e viceversa;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche, non sono autorizzate a essere membri del
consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o
degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia
all'interno del gestore del sistema di trasmissione sia
all'interno di un'impresa che esercita l'attivita' di
generazione o l'attivita' di fornitura.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica
al Ministero dello sviluppo economico l'esito della
procedura di certificazione di Terna Spa e vigila sulla
permanenza delle condizioni favorevoli al rilascio della
stessa.
9. Ai fini della certificazione di cui al comma 6,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto
del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete di
trasmissione nazionale sono di proprieta' di soggetti
diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari:
a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a
Terna Spa nell'espletamento dei suoi compiti e, in
particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti;
b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli
interventi di sviluppo della rete approvati dal Ministero
dello sviluppo economico, ovvero diano il proprio assenso
al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati,
compreso lo stesso gestore;
c) garantiscano la copertura della responsabilita' civile
afferente gli attivi della rete, ad esclusione della
responsabilita' collegata all'esercizio delle attivita' di
Terna Spa;
d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare il
finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione
degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b),
hanno dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri
soggetti interessati, compreso Terna Spa.

 

10. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente
funzionamento della rete elettrica di trasmissione
nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa
unificazione della rete di trasmissione nazionale da
conseguire nei successivi 36 mesi.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono stabiliti i criteri per la certificazione del gestore
del sistema di trasmissione nel caso in cui un soggetto di
un Paese non appartenente all'Unione europea acquisisca il
controllo di Terna Spa, in base ai quali l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e' tenuta ad adottare una
decisione di certificazione. Il decreto, oltre ad
assicurare quanto previsto al comma 7, garantisce che il
rilascio della certificazione non metta a rischio la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e
dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli
obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi
con il Paese non appartenente all'Unione europea purche'
conformi al diritto comunitario.
12. Terna Spa predispone, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, basato sulla domanda e offerta
esistenti e previste. Il Ministro dello sviluppo economico,
acquisito il parere delle Regioni territorialmente
interessate dagli interventi in programma, rilasciato entro
il termine di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero entro il termine
di sessanta giorni dal ricevimento del Piano nel caso di
mancato avvio della procedura VAS, tenuto conto delle
valutazioni formulate dall'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas in esito alla procedura di cui al
comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le
infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare
nei dieci anni successivi, anche in risposta alle
criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla
rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi
investimenti da realizzare nel triennio successivo e una
programmazione temporale dei progetti di investimento,
secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita'
di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica
attribuite a Terna ai sensi del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
13. Il Piano di cui al comma 12 e' sottoposto alla
valutazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua
una consultazione pubblica di cui rende pubblici i
risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al
Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'emanazione
del provvedimento di cui al comma 12.
14. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
controlla e valuta l'attuazione del Piano e, nel caso in
cui Terna non realizzi un investimento in base al Piano
decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto essere
realizzato nel triennio successivo, provvede ad imporre
alla societa' di realizzare gli investimenti, a meno che la
mancata realizzazione non sia determinata da motivi
indipendenti dal controllo della societa' stessa. Restano
ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti
e sanzioni previste nella convenzione tra il Ministero
dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina
della concessione per l'attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica.
15. Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di
favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore
condivisione delle esigenze di sviluppo della rete, Terna
redige con cadenza annuale una relazione sullo stato della
rete, da trasmettersi al Ministero dello sviluppo
economico, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, da cui si evincano le caratteristiche
della rete di trasmissione, le aree di carico in cui la
stessa e' funzionalmente articolata, nonche' le criticita',
le congestioni e i livelli di sovraccarico riscontrati o
previsti".
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio
1963, n. 730, recante "Norme relative al trasferimento
all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita'
elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato ed alla fornitura dell'energia
alla stessa Amministrazione" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
1° giugno 1963, n. 144.
Si riporta il testo del comma 11-bis dell'articolo 11 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
"11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova
applicazione con riferimento al regime, gia' senza limiti
temporali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad
applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004
fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso
lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica".
Comma 195:
Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"Art. 26. Contratti di sponsorizzazione (art. 2, co. 6,
legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119,
d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a
questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui
all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i
servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture
disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i
servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e
a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila
euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta
dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di
requisiti di qualificazione dei progettisti e degli
esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei
servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni
opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla
direzione ed esecuzione del contratto.
2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori,
servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si
applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 199-bis
del presente codice".
Si riporta il testo degli articoli 124, 125 e 126 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
"Codice della proprieta' industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", e
successive modificazioni:
"Art. 124. Misure correttive e sanzioni civili
1. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprieta' industriale possono essere disposti
l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso
delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine
di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei
confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la
disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui
servizi siano utilizzati per violare un diritto di
proprieta' industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la
distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se
non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione
della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il
risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti
costituenti violazione dei diritti di proprieta'
industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal
giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con
possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del rispetto del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti
di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli
oggetti prodotti importati o venduti in violazione del
diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a
produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano
assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del
proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui
al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di
proprieta' industriale o delle particolari circostanze del
caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della
violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e
dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare
del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che gli
oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in
mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito dal
giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di
proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o
la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando
appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.
Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria
tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita'
delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei
terzi.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le
misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza
non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte
informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
recante le misure anzidette".
"Art. 125. Risarcimento del danno e restituzione dei
profitti dell'autore della violazione
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato
secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227
del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti
pertinenti, quali le conseguenze economiche negative,
compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto
leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e,
nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici,
come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni
puo' farne la liquidazione in una somma globale stabilita
in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne
derivano. In questo caso il lucro cessante e' comunque
determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare,
qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del
diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo'
chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro
cessante o nella misura in cui essi eccedono tale
risarcimento".
"Art. 126. Pubblicazione della sentenza
1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza
cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale sia pubblicata
integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva,
tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu'
giornali da essa indicati, a spese del soccombente".
Comma 196:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
Comma 198:
Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 300 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell'ordinamento militare":
"2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente
ovvero utilizza al fine di trarne profitto le
denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi
di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui
al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a
euro 5.000,00. 3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non
si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano
per finalita' strettamente personali e non lucrative.
4. Ferme restando le competenze attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25
del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in
materia di approvazione e procedure per la concessione
degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate,
mediante apposito regolamento adottato con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli
stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di
cui al comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative".
Comma 201:
-Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante "Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica":
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.)
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno
2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata
entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Comma 202:
-Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive.":
"Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e
misure per l'attrazione degli investimenti)
1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in
particolare piccole e medie, che operano nel mercato
globale, espandere le quote italiane del commercio
internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy
nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli
investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo
economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano
per la promozione straordinaria del Made in Italy e
l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui
al presente comma e' adottato d'intesa con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2,
lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la
realizzazione delle suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le
seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:
a) iniziative straordinarie di formazione e informazione
sulle opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese
in particolare piccole e medie;
b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni
fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in
particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero
dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di origine
delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei
diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le
reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le
iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione
universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari
che siano rappresentative della qualita' e del patrimonio
enogastronomico italiano;
f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei
mercati piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno
dell'Italian sounding;
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da
parte delle piccole e medie imprese;
h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per
l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei
mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle start up nonche'
delle micro, piccole e medie imprese in particolare
attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in
forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle
opportunita' di investimento in Italia, nonche' di
accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in
Italia.
3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede
all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio
delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle
intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere
c), d), e), ed f).
3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette
ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una
relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle
azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno
della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli
investimenti all'estero.
4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono
destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali
specializzate nei processi di internazionalizzazione al
fine di realizzare attivita' di studio, progettazione e
gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione dei voucher.
5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il
Ministero dello sviluppo economico e l'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane sono definiti:
a) gli obiettivi attribuiti all'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane per favorire l'attrazione degli
investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
b) i risultati attesi;
c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.
6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge
l'attivita' di attrazione degli investimenti all'estero
attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito
delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
istituito un Comitato con il compito di coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti
esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia
tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il
Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e da un rappresentante della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo'
essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel
progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del
Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
abrogato.
8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.
9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare
all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge
di stabilita' annuale e' destinata anche agli interventi di
cui al presente articolo."
-Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge
31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, recante
"Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel
medesimo settore":
"Art. 5. (Accordi di settore in tema di
internazionalizzazione.)
1. Il Ministero delle attivita' produttive promuove,
anche attraverso l'ICE, favorisce e incentiva, tramite
accordi con le associazioni di categoria o accordi - quadro
con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate
e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli
di settore, il coordinamento delle attivita' promozionali e
la realizzazione di progetti di investimenti di carattere
pluriennale di internazionalizzazione di settore o di
filiera.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con
il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche
attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con il
sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle
imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con
le regioni, sentite le associazioni di categoria,
interventi a carattere di investimento, anche su base
pluriennale, al fine di accrescere la competitivita' del
sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di
settore con le categorie economiche interessate.
3. Il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro
degli affari esteri, promuovono, anche attraverso l'ICE,
opportune forme di raccordo con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e le camere di
commercio italiane all'estero, con il sistema associativo
rappresentativo degli interessi delle imprese, con le
comunita', le comunita' d'affari italiane all'estero e con
i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le
sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le
modalita' previste negli accordi di programma e di settore
sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente,
con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di
commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti
pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.
4. Per la realizzazione delle attivita' previste dagli
accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono
coordinarsi con i soggetti che svolgono attivita'
promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo
italiano.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli
anni 2004 e 2005."
-Si riporta il testo dell'articolo 42, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la
crescita del Paese.":
" Art. 42 (Sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e
definiti dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico sono determinati i termini, le
modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e
gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonche'
la composizione e i compiti del Comitato per
l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla
emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le
procedure attualmente vigenti».
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate
le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse
del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle
piccole e medie imprese pari al 70% annuo.».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle
risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello
Sviluppo economico per il contributo in favore di istituti,
enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e
di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla
legge 1° luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di
specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale,
per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese,
e' effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. La relazione sulla realizzazione delle
attivita' promozionali effettuate in ciascun anno viene
trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il
31 marzo dell'anno successivo.
3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per
oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei
servizi delle piccole e medie imprese nonche' il supporto
alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la
collaborazione e il partenariato con imprese estere.
4. Nelle attivita' dei consorzi per
l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento
dell'oggetto sono ricomprese le attivita' relative
all'importazione di materie prime e di prodotti
semilavorati, alla formazione specialistica per
l'internazionalizzazione, alla qualita', alla tutela e
all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati
nei mercati esteri, anche attraverso marchi in
contitolarita' o collettivi.
5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono
costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti
del codice civile o in forma di societa' consortile o
cooperativa da piccole e medie imprese industriali,
artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole
e ittiche aventi sede in Italia; possono, inoltre,
partecipare anche imprese del settore commerciale. E'
altresi' ammessa la partecipazione di enti pubblici e
privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni,
purche' non fruiscano dei contributi previsti dal
comma 6. La nomina della maggioranza degli amministratori
dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni
caso alle piccole e medie imprese consorziate, a favore
delle quali i consorzi svolgono in via prevalente la loro
attivita'.
6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi
contributi per la copertura di non piu' del 50 per cento
delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti
per l'internazionalizzazione, da realizzare anche
attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese
non consorziate. I progetti possono avere durata
pluriennale, con ripartizione delle spese per singole
annualita'. Ai contributi si applica, con riguardo alle
imprese consorziate ed alle piccole e medie imprese non
consorziate rientranti in un contratto di rete, il
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del
15 dicembre 2006 e successive modificazioni, in materia di
aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi piu'
favorevoli. Nel caso in cui al progetto partecipino imprese
agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano
rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il
regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del
20 dicembre 2007, e il regolamento (CE) n. 875/2007 della
Commissione, del 24 luglio 2007, che disciplinano le
sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis
in favore delle imprese attive nella produzione primaria
dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. I contributi di cui al
presente comma sono concessi nell'ambito delle risorse di
bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai sensi del
comma 2. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione dei contributi di cui al presente comma.
7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate
nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi
per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del
reddito dell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per
scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento
del fondo consortile o del capitale sociale. I servizi resi
da detti consorzi alle piccole e medie imprese consorziate
costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai
consorzi per l'internazionalizzazione si applicano le
disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35, 36 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo
27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le
parole: «, nei quattro anni successivi alle date ivi
previste,» sono soppresse."
-Si riporta il testo dei commi da 40 a 43,
dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
recante "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica.":
"Art. 1
(omissis)
40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo
riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali
dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
relative autorizzazioni di spesa.
41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri
diretti ad assicurare prioritariamente il buon
funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di
particolare rilievo nazionale ed internazionale nonche'
degli enti nazionali per la gestione dei parchi.
42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,
che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di
ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da
allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri
interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui
si riferisce lo stato di previsione stesso.
43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al
comma 43 e' ridotta del 20 per cento rispetto all'importo
complessivamente risultante sulla base della legislazione
vigente.
(omissis)"
Comma 203:
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 49, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante
"Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale.":
"Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui)
1. Nelle more del completamento della riforma della legge
di contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
un programma straordinario di riaccertamento dei residui
passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello
Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione,
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui
all'articolo 275, secondo comma, del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della
permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34,
comma 2, della legge n. 196 del 2009.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a).
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati."
Comma 204:
-Il testo dell'articolo 49, del citato decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, e' citato nelle note al comma 203.
Comma 205:
-Il testo dell'articolo 10, del citato decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, e' citato nelle note al
comma 201.
Comma 206:
-Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province.":
"Art. 6-bis (Accordi territoriali di sicurezza integrata
per lo sviluppo)
1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o
da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di
riqualificazione e riconversione di siti industriali o
commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei
beni di proprieta' pubblica o da altre iniziative di
sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero
dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai
sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri
enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati,
finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e
logistico delle attivita' di promozione della sicurezza dei
cittadini, del controllo del territorio e del soccorso
pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica
l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere,
ai fini del contenimento della spesa, forme di
ottimizzazione delle modalita' di impiego dei mezzi
strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, per le quali e' consentito, anche in
deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita'
pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990,
n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di
prestazioni. In tal caso, l'accordo e' soggetto a specifica
autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574
del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive
modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche
non economici, la permuta puo' prevedere anche la cessione
diretta di beni di proprieta' pubblica in cambio di
prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione
di altri beni di proprieta' pubblica destinati a presidi di
polizia. Restano fermi i controlli di regolarita'
amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti.
Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definite ulteriori modalita' attuative del
presente comma, nonche' individuate eccezionali esigenze
per le quali puo' essere altresi' consentito il ricorso
alla predetta permuta.
3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto
puo' assumere iniziative volte alla semplificazione e
all'accelerazione della conclusione dei procedimenti
amministrativi di competenza degli enti pubblici
interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei
progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di
proprieta' pubblica, gli accordi di cui al presente
articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze."
Comma 207:
-Si riporta il testo del comma 430, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014)", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1
(omissis)
430. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2016, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono
disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni
della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti
tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di
euro per l'anno 2016 e 6.272 milioni di euro a decorrere
dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono
adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli
indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del
1° gennaio 2016, siano approvati provvedimenti normativi
che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi
attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di
risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione
e di revisione della spesa pubblica.
(omissis)"
Comma 208:
-Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727,
recante "Attuazione della decisione del Consiglio delle
Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi
finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle
Comunita' e dei regolamenti comunitari relativi al
finanziamento della politica agricole comune, in
applicazione dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1970,
n. 1185. (Quinto provvedimento)":
"Art. 2. (L'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 , e' abrogato).
Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di
disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a
provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata
agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1663/95, del 7 luglio 1995 della
Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o
formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i
fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma,
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per
il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti
indebiti di tali provvidenze.
I crediti inerenti alle suddette provvidenze non sono
cedibili per atto tra vivi.
E' fatta salva l'efficacia degli atti di sequestro,
pignoramento e di cessione di credito notificati alla data
di entrata in vigore del presente decreto."
Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, reca: "REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi
di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio"
-Si riporta il testo del comma 45, dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"Art. 4. (Finanziamento agli investimenti.)
(omissis)
45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA e'
autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme
associative e consortili con banche ed altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario,
all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di
obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine
effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore
agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve
che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e
medie imprese operanti nel settore agricolo e
agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli
agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al
regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della
Commissione.
(omissis)"
-Si riporta il testo dell'articolo 72 del regolamento
(UE) n. 1306/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, recante "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)
n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008":
"Art. 72 (Domande di aiuto e domande di pagamento)
1. Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67,
paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti
diretti oppure una domanda di pagamento per la superficie
corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse
agli animali, che indica, a seconda dei casi:
a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonche' la
superficie non agricola per la quale e' richiesto il
sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2;
b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro
attivazione;
c) ogni altra informazione prevista dal presente
regolamento o richiesta per l'attuazione della
corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta
dallo Stato membro interessato.
Per quanto riguarda i pagamenti diretti per superficie,
ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una
parcella agricola che puo' essere oggetto di una domanda
d'aiuto. Tale dimensione minima non supera tuttavia 0,3
ettari.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri
possono decidere che le parcelle agricole con una
superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non e' stata
fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate,
posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1
ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di
pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di
dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la
superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i
casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere
a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle
autorita' competenti ne indicano l'ubicazione.
3. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi
elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici
determinate nell'anno precedente nonche' materiale grafico
indicante l'ubicazione delle superfici stesse.
Uno Stato membro puo' disporre che le domande di aiuto e
le domande di pagamento:
a) siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di
modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di
pagamento dell'anno precedente;
b) indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto
alle domande di aiuto e alle domande di pagamento
presentate per l'anno precedente.
Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli
agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE)
n. 1307/2013, tale possibilita' e' offerta a tutti gli
agricoltori interessati.
4. Gli Stati membri possono disporre che una domanda
unica copra piu' o tutti i regimi di sostegno e piu' o
tutte le misure di sostegno di cui all'articolo 67 o altri
regimi di sostegno e misure.
5. In deroga al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del
Consiglio , il calcolo della data per la presentazione o la
modifica di una domanda di aiuto, di una domanda di
pagamento o di qualsiasi documento giustificativo,
contratto o dichiarazione di cui al presente capo e'
adeguato ai requisiti specifici del sistema integrato. E'
conferito alla Commissione il potere di adottare atti
delegati in conformita' dell'articolo 115 riguardo alle
norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai
termini se l'ultimo giorno utile per la presentazione di
domande o modifiche e' un giorno festivo, un sabato o una
domenica."
-Si riporta il testo dei commi 16 e 17, dell'articolo 01,
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, recante "Interventi urgenti per i
settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,
nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.":
"Art. 01. (Disposizioni in materia di previdenza
agricola.)
(omissis)
16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute
nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e nell' articolo 1, comma 553,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano
limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni
lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A
tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli
organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali
aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti
precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive
modificazioni, con i contributi previdenziali dovuti
dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data
del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi
di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a
titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale
comunica in via informatica i dati relativi ai contributi
previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e
ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati
di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, e successive modificazioni. In caso di
contestazioni, la legittimazione processuale passiva
compete all'Istituto previdenziale.
17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con
i commi da 1 a 16."
-Si riporta il testo degli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato.":
"Art. 69. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di
pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni
relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono
ammesse dalle leggi, debbono essere notificate
all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o
funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini
di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', per altro,
il creditore fare tale notificazione all'ufficiale,
tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento
degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di
cui all'art. 54, lettera a).
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e
gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli
devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata,
autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno
efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi
espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento puo' essere costituito mediante
semplici inibitorie o diffide.
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a
qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a
somme dovute da altre amministrazioni, richieda la
sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in
attesa del provvedimento definitivo.
Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le
Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di
personalita' giuridica. Alle predette amministrazioni
devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in
considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di
rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei
confronti della Commissione europea ai sensi del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni.
Art. 70. Gli atti considerati nel precedente articolo 69,
debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo
Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.
Con un solo atto non si possono colpire, cedere o
delegare crediti verso amministrazioni diverse.
Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni,
forniture ed appalti, devono essere osservate le
disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo
1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della
legge medesima."
-Si riporta il testo dell'articolo 1264 del codice
civile:
"Art.1264. (Efficacia della cessione riguardo al debitore
ceduto).
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto
quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata
notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore
che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario
prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell'avvenuta cessione."
-Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5, 6 e 7
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, recante "Disciplina
della cessione dei crediti di impresa":
"Art. 4. (Garanzia di solvenza.)
1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo
pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il
cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.
Art. 5.( Efficacia della cessione nei confronti dei
terzi.)
1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in
parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia
data certa, la cessione e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di
acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi
anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il
credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del
pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.
1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del
pagamento e' sufficiente l'annotazione del contante sul
conto di pertinenza del cedente, in conformita' al disposto
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
2. E' fatta salva per il cessionario la facolta' di
rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti
dal codice civile.
3. E' fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le
norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore
a terzi.
 
Art. 6. (Revocatoria fallimentare dei pagamenti del
debitore ceduto.)
1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al
cessionario non e' soggetto alla revocatoria prevista
dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla
disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 . Tuttavia tale azione puo' essere proposta
nei confronti del cedente qualora il curatore trovi che
egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto
alla data del pagamento al cessionario.
2. E' fatta salva la rivalsa del cedente verso il
cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista
dall'articolo 4.
Art. 7. (Fallimento del cedente).
1. L'efficacia della cessione verso i terzi prevista
dall'articolo 5, comma 1, non e' opponibile al fallimento
del cedente, se il curatore prova che il cessionario
conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha
eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del
cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno
anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima
della scadenza del credito ceduto.
2. Il curatore del fallimento del cedente puo' recedere
dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai
crediti non ancora sorti alla data della sentenza
dichiarativa.
3. In caso di recesso il curatore deve restituire al
cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al
cedente per le cessioni previste nel comma 2."
-Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, reca "Approvazione del Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro."
Comma 209
-Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante "Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo
2003, n. 38.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 17. (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese.)
1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e'
incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che
subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte di
finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi
da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati
all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese
operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della
pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa anche a
fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere concessa
anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese
operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della
pesca, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
azioni siano collocate esclusivamente presso investitori
qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente. Per le proprie attivita'
istituzionali, nonche' per le finalita' del presente
decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente
dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo
aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali
da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA puo'
concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia
pubblici e privati, anche a carattere regionale nonche'
mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere
sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione
Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui
all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla
garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie
previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste
in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni
contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e'
elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso
propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una
relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il D.M. 30 luglio 2003, n. 283
del Ministro dell'economia e delle finanze, e' abrogato."
Comma 210:
-Si riporta il testo dell'articolo 60, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 60. (Base di dati di interesse nazionale)
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale
l'insieme delle informazioni raccolte e gestite
digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per
tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' utilizzabile
dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici,
per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle
competenze e delle normative vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica
amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli
istituzionali e territoriali e che garantisce
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La
realizzazione di tali sistemi informativi e le modalita' di
aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul
sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 e
secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale
di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni.
3. Le basi di dati di interesse nazionale sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta
interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nelle materie di competenza e sentiti il Garante
per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale
di statistica. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuate le strutture responsabili della gestione
operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche
tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione
del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti
basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e
di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242,
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui
all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
provvede con il fondo di finanziamento per i progetti
strategici del settore informatico di cui all'articolo 27,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3."
Comma 211:
-Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante
"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea.", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1-ter (Istituzione del sistema di consulenza
aziendale in agricoltura)
1. E' istituito il sistema di consulenza aziendale in
agricoltura in conformita' al titolo III del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro
definite a livello nazionale dal presente articolo.
2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti
di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato
regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla
competitivita' dell'azienda agricola, zootecnica e
forestale inclusi il benessere e la biodiversita' animale
nonche' i profili sanitari delle pratiche zootecniche.
3. Lo svolgimento dell'attivita' di consulenza deve
essere chiaramente separato dallo svolgimento
dell'attivita' di controllo dei procedimenti amministrativi
e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici
all'agricoltura.
4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1
devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una
adeguata formazione di base e di aggiornamento, in
relazione agli ambiti di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti i criteri che
garantiscono il rispetto del principio di separatezza di
cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione
delle attivita' di formazione e aggiornamento di cui al
comma 4, le modalita' di accesso al sistema di consulenza
aziendale che tengano conto delle caratteristiche
specifiche di tutti i comparti produttivi del settore
agricolo, zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del
registro unico nazionale degli organismi di consulenza e
del sistema di certificazione di qualita' nazionale
sull'efficacia ed efficienza dell'attivita' di consulenza
svolta, presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo
quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti
definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni
attuative a livello regionale del sistema di consulenza
aziendale.
6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza
aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga
all'articolo 59, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni
7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla
suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro
assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine
meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi
relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa»."
Comma 213:
-Si riporta il testo del comma 515, dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di
stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1
(omissis)
515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di
attuazione degli statuti di autonomia, sono definiti gli
ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni
statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in
particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per
la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle
funzioni amministrative, organizzative e di supporto
riguardanti la magistratura ordinaria, tributaria e
amministrativa, con esclusione di quelle relative al
personale di magistratura, nonche' al Parco nazionale dello
Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Con apposite norme di attuazione si provvede al
completamento del trasferimento o della delega delle
funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non gia'
attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei
limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale
concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini
dello stesso comma. Con i predetti accordi , o con norme di
attuazione lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province
autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto
Adige individuano gli standard minimi di servizio e di
attivita' che lo Stato, per ciascuna delle funzioni
trasferite o delegate, si impegna a garantire sul
territorio provinciale o regionale con riferimento alle
funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla
regione, nonche' i parametri e le modalita' per la
quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di
evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e
di attivita' sul territorio nazionale, in ogni caso e'
escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle
Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad
ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle
reti di acquisizione del gettito tributario sia con
riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi
armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai
contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attivita'
strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito
tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione
dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria.
Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle
attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro di
accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i
presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della regione
Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle
entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture
territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione
centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.
Con apposite norme di attuazione si provvede al
completamento del trasferimento o della delega delle
funzioni statali oggetto dell'intesa."
Comma 215:
-Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, reca " REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE)".
-Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, reca "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo."
Comma 216:
-Il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 22 marzo 2011, reca "Criteri e
modalita' applicative per la prestazione di garanzie."
Comma 217:
-Il testo dell'articolo 49, del citato decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, e' citato nelle note al comma 203.
Comma 219:
-Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 maggio 1989, n. 160, e successive modificazioni,
recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di
concessioni marittime.", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono istituite le
seguenti tasse:
a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli
nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale;
b) la tassa di terminale per i voli nazionali, comunitari
e internazionali (10).
2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli
nazionali, di cui al comma 1, lettera a), nonche' la tassa
per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di
assistenza alla navigazione aerea in rotta cui sono
assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che
si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti
dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui
alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge
15 febbraio 1985, n. 25.
3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli
internazionali di cui al comma 1, lettera b), e'
determinata secondo la formula: «T =CTT * p * a, nella
quale «T» e' l'ammontare della tassa, «CTT» e' il
coefficiente unitario di tassazione di terminale, 'p' e' il
coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo
dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6
della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di
erogazione del servizio di controllo al volo in base al
peso degli aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto
il valore cui elevare il peso e' stabilito in 0,95. Il
coefficiente «a» e' determinato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
dell'effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per
categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di
determinazione del coefficiente, «a» e' pari a 1 per tutti
gli aeroporti.
4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale
(CTT) e' calcolato mediante il rapporto: "CTT = CT/UST",
nel quale "CT" e' il costo complessivo ammesso per i
servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al
netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si
sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita'
di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto
per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete
nazionale ed "UST" e' il numero totale delle unita' di
servizio di terminale che si prevede saranno prodotte
nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle
unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti
di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere
dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i
servizi di terminale nel complesso degli aeroporti e'
calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei
quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di
unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale
previsto per l'anno di applicazione della tariffa
sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la
sicurezza e la continuita' del servizio di assistenza al
volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a
favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad
esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei
ricavi tariffari, secondo le modalita' disciplinate dal
Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette
somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da
parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito
programma dello stato di previsione del Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5.
6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente
articolo valgono le esenzioni previste dall'articolo 4
della legge 20 dicembre 1995, n. 575.
7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in
modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60
per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai
voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi
annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno
1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per
l'accertamento delle tasse stesse.
7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al
comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della
legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo
parametri di efficientamento dei costi indicati nel
contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2,
della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di
programma e' assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero
della produttivita' tenendo conto del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di
recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di
sviluppo delle strutture di assistenza al volo,
dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza,
nonche' di un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che
consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di
competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati
e non regolamentati.
8. Sono a carico dello Stato:
a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di
assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale
che internazionale, nonche' di quelli di terminale, forniti
dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del
comma 6, sulla base del numero delle unita' di servizio
rese;
b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto
previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo;
c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi
sostenuti in relazione alla gradualita' delle tasse stesse
di cui al comma 7.
9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di
terminale e' determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria
effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda.
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si
provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV Spa per
lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta
svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al
decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997."
Comma 220:
-Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 76 (Determinazione diritti aeroportuali.
Consultazione)
1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti
aeroportuali, l'Autorita' di vigilanza predispone specifici
modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo
di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare
che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti
rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra
quelli predisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1 e
determinato l'ammontare dei diritti, previa consultazione
degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di
vigilanza che verifica ed approva entro quaranta giorni la
corretta applicazione del modello tariffario e del livello
dei diritti aeroportuali in coerenza anche agli obblighi di
concessione.
3. E' istituita una procedura obbligatoria di
consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti
dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da
referenti con delega o dalle associazioni di riferimento.
Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo
svolgimento di una consultazione periodica, almeno una
volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.
4. L'Autorita' di vigilanza puo' motivatamente richiedere
lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e,
in particolare, dispone che il gestore aeroportuale
consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano
finalizzati piani relativi a nuovi progetti di
infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione
centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla
determinazione della misura tariffaria.
5. L'Autorita' di vigilanza pubblica una relazione
annuale sull'attivita' svolta fornendo, su richiesta dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in
particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti
aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o
inferiore al milione di movimento passeggeri annuo,
l'Autorita' individua entro sessanta giorni dall'inizio
della sua attivita', modelli semplificati di aggiornamento,
anche annuale, dei diritti ancorati al criterio
dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza."
Comma 221:
-Si riporta il testo dell'articolo 28, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 28 (Misure urgenti per migliorare la funzionalita'
aeroportuale)
1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita' di volo
previste dalla legge o dal contratto collettivo non
concorrono alla formazione del reddito ai fini
contributivi. Le medesime indennita' di cui al periodo
precedente concorrono alla determinazione della
retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del
loro ammontare.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,
2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250 come determinata dalla Tabella C
allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto a 14
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e
4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica, quanto a 4 milioni di euro per
l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di
cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre
1998, n. 451 convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.
3. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio
1976, n. 324, e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Tale diritto non e' dovuto per i membri degli equipaggi
delle compagnie aeree che, avendo base operativa in un
determinato aeroporto, devono raggiungere un altro
aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i
membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno
terminato il servizio in un determinato aeroporto e che
devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla
compagnia di appartenenza quale propria base operativa
(crew returning to base), purche' in possesso di
attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che
certifichi che il viaggio e' effettuato per motivi di
servizio.".
4. Nel quadro delle attivita' volte alla
razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri
a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi
aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al
traffico civile, il servizio di pronto soccorso e'
assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto
che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione
totale dello scalo.
5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di
pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello
Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a
quando le previste convenzioni per la gestione totale
stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri
competenti.
6. Per il periodo antecedente alla stipula della
convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i
gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di
pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui
il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero
della salute sulla base di apposita convenzione con la
Croce Rossa Italiana, secondo le modalita' di cui al
decreto del Ministro della sanita' e del Ministro dei
trasporti 12 febbraio 1988, pubblicato nella gazzetta
ufficiale 7 giugno 1988, n. 132, gli oneri connessi allo
svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del
bilancio del Ministero stesso.
7. Al fine di definire un livello uniforme nello
svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC,
entro e non oltre il 31 ottobre 2014, previo parere del
Ministero della salute, apposite linee guida per i gestori
aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti
minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da
assicurare negli aeroporti nazionali.
8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo,
sopprimere le parole: ", se del caso, " e, dopo le parole
"del Ministero della difesa", aggiungere le seguenti:
"anche al fine di garantire un livello di sicurezza della
fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai
livelli previsti dalla normativa europea";
b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente:
"ART. 733-bis (Funzioni del personale addetto al comando
alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale
addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per
il traffico aereo generale). I compiti, le attribuzioni e
le relative procedure operative del personale di volo di
cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonche' del
personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma,
lettera a), e del personale militare quando fornisce il
servizio di navigazione aerea per il traffico aereo
generale, sono disciplinati dalla normativa europea,
nonche' dalla normativa tecnica nazionale adottata
dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690,
primo e secondo comma, nonche' dai manuali operativi dei
fornitori di servizi della navigazione aerea,
dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.".
8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli
occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti
allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree
interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, promuove la definizione di nuovi
accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di
quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi
accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di
garantire la massima accessibilita' internazionale e
intercontinentale diretta, puo' rilasciare, previo nulla
osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
valutata specificamente la compatibilita' con le norme e i
principi del diritto europeo ai vettori che ne fanno
richiesta autorizzazioni temporanee, incluse le
autorizzazioni per le quinte liberta' relative a voli per
trasporto di passeggeri e di merci, la cui validita' non
puo' essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente
rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi
accordi bilaterali."
Comma 222:
-Si riporta il testo dell'articolo 17-undecies del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, recante "Misure urgenti per la
crescita del Paese.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 17-undecies (Fondo per l'erogazione degli
incentivi)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45
milioni di euro per l'anno 2014, per provvedere
all'erogazione dei contributi statali di cui
all'articolo 17-decies.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi'
ripartite per l'anno 2013:
a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei
contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1,
lettere a) e c), erogati a beneficio di tutte le categorie
di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime
siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla
sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati
all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati
ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attivita'
propria dell'impresa o dati in disponibilita' ai dipendenti
in uso proprio e per lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa;
b) 25 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei
contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1,
lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli
pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito
dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei
veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e
professioni, e destinati ad essere utilizzati come beni
strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o dati in
disponibilita' ai dipendenti in uso proprio e per lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i
contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente
articolo, non facenti parte della quota del 70 per cento
prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in
mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le
condizioni per la fruizione dei contributi previsti
dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di cui al
comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che
una quota non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013
sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui
all'articolo 17-decies, comma 1, lettera a). (80) (81)
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al
presente articolo, al fine di assicurare il rispetto del
limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio
delle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, il
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di societa' in house
ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti,
sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le
procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi graveranno sulle
risorse di cui al comma 1 nella misura massima dell'1 per
cento.
6. Per l'anno 2014, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono
rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al
comma 2, sulla base della dotazione del fondo di cui al
comma 1 e del monitoraggio degli incentivi relativo
all'anno precedente:"
Comma 223:
-Si riporta il testo del comma 83, dell'articolo 1, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita'
2014), come modificato dal comma 225 della presente legge :
"Art. 1
(omissis)
83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi
automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale,
nonche' della flotta destinata ai servizi di trasporto
pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito
dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno
2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015
e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su
gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonche' di
vaporetti e ferry-boat. I relativi pagamenti sono esclusi
dal patto di stabilita' interno, nel limite del 45 per
cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014
e integralmente per gli anni 2015 e 2016
(omissis)"
Comma 225:
-Il testo del comma 83, dell'articolo 1, della citata
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014),
come modificato dal presente comma, e' citato nelle note al
comma 223.
Comma 228:
-La legge 7 aprile 2014, n. 56, reca "Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni.".
-Si riporta il testo del comma 88, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"Art. 1
(omissis)
88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane
per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il
CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua, con apposita delibera, su
proposta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, gli interventi da revocare ai sensi
dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli finanziati
dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sul sistema
metropolitano che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non siano stati affidati con apposito bando
di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al
periodo precedente confluiscono in apposita sezione del
Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del
citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono
finalizzate dal CIPE con priorita' per la metrotramvia di
Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia.
(omissis)
Comma 229:
-La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, reca "DIRETTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno
spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE)".
Comma 230:
-Si riporta il testo dei commi 232, 233 e 234
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2010)":
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
(omissis)
232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati specifici progetti
prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi
costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente,
a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il
CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo
da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio
della realizzazione del relativo progetto definitivo per
lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE,
subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere
integralmente finanziato e deve esservi copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o
dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del
costo complessivo dell'opera; in casi di particolare
interesse strategico, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito
l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche
in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o
private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data
dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno
il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere
accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il
cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i
connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione
dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo
lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve
assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa
risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere
individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'alinea, nonche' a qualunque pretesa
anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato
finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;
dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni
caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di
terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i
quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.
233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il
CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera
opera ovvero di corrispondere l'intero contributo
finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria,
le risorse che si rendono disponibili in favore dei
progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i
successivi lotti costruttivi fino al completamento delle
opere, tenuto conto del cronoprogramma.
234. Il Documento di programmazione economico-finanziaria
- Allegato Infrastrutture da' distinta evidenza degli
interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento
dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto
previsto dal comma 233.
(omissis)"
Comma 233:
-Si riporta il testo dell'elenco 2, della citata legge
27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014):
Elenco 2
(articolo 1, comma 577)
Norma Credito
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 39
Credito per il pagamento dell'imposta mediante cessione
di beni culturali e opere
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi da 285
a 287 Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio
a studenti universitari
Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350,
articolo 1 Credito d'imposta agevolazione titolari licenza
taxi-noleggio con conducente
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
articolo 2, comma 58; decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26, articolo 6, comma 2: decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75, articolo 1, comma 4, ultimo periodo;
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
articolo 23, comma 50-quater, ultimo periodo; decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15, comma 4
Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione
degli autotrasportatori
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modifica/ioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403,
articolo 1
Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a
metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione
di impianti di alimentazione a metano e GPL
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20,
comma 1 Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12
Credito d'imposta agevolazione sulle reti di
teleriscaldamento
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
articolo 15, comma 1-bis; legge 22 dicembre 2008, n. 203,
articolo 2, comma 2; legge 30 dicembre 2004, n. 311,
articolo 1, comma 504 Crediti d'imposta fruiti dalle
imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione
della gente di mare
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
articolo 7, comma 1 Credito d'imposta sui costi sostenuti
per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e
promozione di registrazioni fonografiche o videografiche
musicali
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221,
articolo 11-bis, comma 1 Credito d'imposta per l'offerta
on-Iine di opere dell'ingegno
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
articolo 1
Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano
progetti di ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di
ricerca
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13
Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative
imprenditoriali
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
articolo 24, comma 13 Credito d'imposta a favore delle
imprese per la ricerca scientifica
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8 Credito d'imposta
in favore di imprese produttrici prodotti editoriali
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
articolo 11: legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
comma 1088 Crediti d'imposta per investimenti in
agricoltura
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60 Credito
d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271,
comma 1075 Credito d'imposta settore agricolo aree
svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni
strumentali
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56
Credito d'imposta per le imprese nel mezzogiorno
 
Comma 234:
-Si riporta il testo del comma 579, dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1
(omissis)
579. Per gli anni dal 2014 al 2018 la riduzione di cui ai
commi 577 e 578 non si applica al credito d'imposta
relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione
degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla
presente legge.
(omissis)"
-Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014,
recante "Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei
crediti d'imposta indicati all'elenco 2 allegato alla legge
27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per l'anno
2014), ai sensi del comma 577 dell'articolo 1 della
medesima legge.":
"Art. 2.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito di imposta
derivante dall'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, ai rimborsi
disposti dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo
2 febbraio 2007, n. 26, dall'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
dall'art. 23, comma 50-quater, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 33, comma 30-ter, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, dall'art. 15, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dall'art. 61, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2012, n. 27 e' rideterminato in modo da ridurre il medesimo
credito del 15 per cento."
Comma 235:
Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per Expo 2015.":
"Art. 4. (Programma di recupero di immobili e alloggi di
edilizia residenziale pubblica)
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa
con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con
decreto i criteri per la formulazione di un Programma di
recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei comuni
e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse
finalita' degli IACP sia attraverso il ripristino di
alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione
straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento
energetico, impiantistico statico e del miglioramento
sismico degli immobili.
1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP,
comunque denominati, delle unita' immobiliari che, con
interventi di manutenzione ed efficientamento di non
rilevante entita', siano resi prontamente disponibili per
le assegnazioni.
2. Il Programma di cui al comma 1 nonche' gli interventi
di cui al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati
con le risorse rivenienti dalle revoche di cui
all'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel
limite massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di
cui al comma 5. Con decreti, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati i
finanziamenti revocati ai sensi del periodo precedente. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al
CIPE i finanziamenti revocati. Le quote annuali dei
contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse
quelle in conto residui, affluiscono ad un Fondo
appositamente istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi
del comma 2 iscritte in conto residui, ad eccezione di
quelle eventualmente conservate ai sensi dell'articolo 30
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere
mantenute in bilancio e versate all'entrata dello Stato,
secondo la cadenza temporale individuata nel decreti di cui
al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui
saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo
di cui al comma 2.
4. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, gli
alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero
con le risorse di cui al comma 5, sono assegnati con
priorita' alle categorie sociali individuate
dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007,
n. 9, a condizione che i soggetti appartenenti a tali
categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie
comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal
comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino
al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli interventi
di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di
soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le risorse,
non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:
a) dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457,
relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3,
lettera q) della medesima legge n. 457 del 1978;
b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge
7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988,
n. 67.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel
limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20
milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016
e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante
utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c)
del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di
cui al medesimo comma 5.
7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5
milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il
2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro
per il 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1
sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di
cui al comma 5 tra le regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano che provvedono entro due mesi
all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse
finalita' degli IACP.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di
recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi
dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e
successivamente ogni sei mesi, fino alla completa
attuazione del Programma."
-Si riporta il testo dei commi da 1 a 6,
dell'articolo 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, recante "Interventi urgenti di
avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015.":
"Art. 13 (Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i
lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo)
1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere
n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte
dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate.
Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in
bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati
iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle
conservate in bilancio ai sensi dell'articolo 30 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre
2013, per essere successivamente riassegnate,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul
Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate
sono destinate, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle
annualita' disponibili:
a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di
euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi
a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento
dell'Evento Expo 2015, gia' individuate dal tavolo
Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di
stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni
di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel
limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di
collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito
espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;
b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere
necessarie per l'accessibilita' ferroviaria Malpensa -
terminal T1-T2;
c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4
della metropolitana di Milano.
1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in
un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale, il
CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di
legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono
state revocate le assegnazioni disposte con proprie
delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno
trimestrale, per ogni provvedimento devono essere indicati
la consistenza delle risorse revocate, le finalita' alle
quali tali risorse sono state destinate con il
provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti
dallo stesso provvedimento, nonche' lo stato di avanzamento
procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a
beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse
revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di
assegnazione revocate.
2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013
assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a
valere sulle risorse dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore
della linea M4 della metropolitana di Milano e' assegnato
al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla
lettera a) del comma 1. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello
Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del
citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della
metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2
milioni di euro, e' revocato, in caso di mancata stipula
del contratto di finanziamento entro il 31 dicembre
2014. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti da trasmettere al CIPE vengono definiti il
cronoprogramma dei lavori e le modalita' di monitoraggio.
3. In relazione agli interventi di cui al comma 1,
lettere a) e b), i soggetti attuatori sono autorizzati,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad
avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel
limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del
comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni
avvengano compatibilmente con le risorse iscritte
sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo
degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo
stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il
Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio
delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.
4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al
comma 1 non utilizzate per le finalita' ivi previste sono
destinate alla realizzazione di interventi immediatamente
cantierabili finalizzati al miglioramento della
competitivita' dei porti italiani e a rendere piu'
efficiente il trasferimento ferroviario e modale
all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per
favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da
sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalita'
sono revocati i fondi statali di cui all'articolo 1,
comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasferiti
o assegnati alle Autorita' portuali, anche mediante
operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a
carico dello Stato, per la realizzazione di opere
infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi
almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non
sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione
dei lavori, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al
precedente periodo sono individuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200
milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna, a valere
sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma,
le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi
di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006,
revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo,
subordinatamente alla trasmissione da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai
prezzari vigenti, che viene posto a base di gara, e del
relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del
finanziamento, il CIPE prevede le modalita' di revoca in
caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del
cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, assegna al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto le
risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente
articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti
realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con
oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il decreto
di cui al comma 4 e per le medesime finalita' e' disposta
la cessione ad altra Autorita' portuale della parte di
finanziamento ancora disponibile presso il soggetto
finanziatore, fermo restando che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere
alla banca mutuante, fino alla scadenza, la quota del
contributo dovuta in relazione all'ammontare del
finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei
contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza
pubblica.
6. Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di
cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla
realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili
finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti
italiani e a rendere piu' efficiente il trasferimento
ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali
previsti al comma 4. Nell'ambito degli interventi di cui al
primo periodo destinati al miglioramento della
competitivita' dei porti italiani e a valere sulle risorse
ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonche' pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e' destinata,
al fine di ottemperare alla previsione di cui
all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese
connesse all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di
consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter,
comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo n. 196 del
2005, in possesso dell'amministrazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto
legislativo, limitatamente alle informazioni relative alle
navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella
rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree,
possano essere rese disponibili alle autorita' portuali,
con modalita' che la citata amministrazione stabilisce
attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46,
del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.
(omissis)"
Comma 236:
-Il testo del comma 6 dell'articolo 13, del citato
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e' citato nelle
note al comma 235.
-Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della
legislazione in materia portuale.":
"Art.18-bis. (Autonomia finanziaria delle autorita'
portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei
porti).
1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere
previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei
piani operativi triennali e per il potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti
necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla
riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti
alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per il
tramite di ciascun porto nel limite di 90 milioni di euro
annui.
2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario,
il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica
l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota
da iscrivere nel fondo.
3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa
alla realizzazione delle infrastrutture portuali in
attuazione del presente articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento
della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti
per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo
altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani
operativi triennali e piani regolatori portuali.
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di
cui al comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni
caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del
capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di
finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a
medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed
internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244."
-Il testo del comma 1 dell'articolo 13, del citato
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e' citato nelle
note al comma 235.
Comma 237:
-Si riporta il testo dell'articolo 32, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 32 (Marina Resort e implementazione sistema
telematico centrale nautica da diporto)
1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera
nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2015, le strutture organizzate per la sosta e il
pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita'
da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente
attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede
mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio
2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, non sono state
riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite,
nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al
bilancio dello Stato.
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include"
sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatoria
centrale delle unita' da diporto,";
b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono
inserite le seguenti: "e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65",
dopo la parola: "registri", e' inserita la seguente: ",
uffici", e alla fine del periodo dopo la parola:
"amministrative", sono aggiunte le seguenti: ", anche
nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo
Sistema."
Comma 238:
-Si riporta il testo dei commi da 1 a 3 dell'articolo 3,
del citato decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di
opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio
dell'economia)
1. Per consentire nell'anno 2014 la continuita' dei
cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e' incrementato di complessivi 3.851 milioni di
euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per
l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per
l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni
per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi'
incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro,
mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte in conto
residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.

 

2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, quanto
alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a
valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25
del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il
31 dicembre 2014: Completamento della copertura del
Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema
idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale
Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione
di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati,
con priorita' per la tratta terminale pugliese del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta
Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre
2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore
lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento
asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse
ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e
ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico
dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche;
Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli;
rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle
criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e
gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della
Strada Statale 131 in Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile
2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana
di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed
adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo
svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada
Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello;
Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo
svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo
svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88;
Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della
"Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340
"Regina"; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte
stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e
l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo;
Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuita'
interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento
della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze
e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della
Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o
richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del
decreto-legge n. 69 del 2013.
3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti
locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett.
c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a
nuovi progetti di interventi, secondo le modalita' indicate
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, assegnando priorita': a) alla qualificazione e
manutenzione del territorio, mediante recupero e
riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree
dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza
energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' alla
realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di
energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza
degli edifici pubblici, con particolare riferimento a
quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di
proprieta' comunale e alle strutture di maggiore fruizione
pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di
tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli
di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una quota pari a
100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi
1 e 1-bis e' destinata ai Provveditorati interregionali
alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per interventi di completamento di beni
immobiliari demaniali di loro competenza e, nel limite di
50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in
materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in
sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in
corso di esecuzione nonche' di miglioramento
infrastrutturale. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d'intesa
con la struttura di missione istituita con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli
interventi e le procedure di attuazione.
(omissis)"
Comma 242:
-Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.":
"Art. 8. (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative.)
1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle
emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di
oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di
Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise
sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono
adottate misure fiscali compensative e in particolare sono
ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto
conto del valore delle emissioni di anidride carbonica
conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei
prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i
decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure
intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni
caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla
differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la
misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore
della presente legge e la misura delle stesse stabilite
nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento
dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno
del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta
differenza.
7. - 9.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti
sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento
progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio
liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche
miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati
al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a
decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di
imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non
inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del
costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti
corrispondenti al contenuto di energia del gasolio
medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre
agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai
quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei
comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per
cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di
cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto
beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei
predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il
medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali
interessati. Tali delibere devono essere comunicate al
Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e);
f) a misure compensative di settore con incentivi per la
riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia, puo'
deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sulla
benzina senza piombo e' stabilita nella misura di lire
1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al
comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione
disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge
1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione
della missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera
a)."
-Si riporta il testo del comma 12, dell'articolo 2, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2009)":
"Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per
l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate
ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per
il personale statale in regime di diritto pubblico,
ammortizzatori sociali e patto di stabilita' interno)
(omissis)
12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le
disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici
territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonche' le
disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo
decreto-legge.
(omissis)"
Comma 243:
-Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia.":
"Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese)
1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti al
sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese, come
individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a
finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli
investimenti, anche mediante operazioni di leasing
finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in
tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro
il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di
leasing finanziario, purche' garantiti da banche aderenti
alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond
di provvista, costituito, per le finalita' di cui
all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa
depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al
comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima
di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono
accordati per un valore massimo complessivo non superiore a
2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche
frazionato in piu' iniziative di acquisto. I predetti
finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei
costi ammissibili individuati dal decreto di cui al
comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto
della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8,
secondo periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione
Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.
stipulano una o piu' convenzioni, in relazione agli aspetti
di competenza, per la definizione, in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle
banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di
provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi
premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle
risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del
credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e
degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui
al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1
e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle
risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili
con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite
massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del
monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comunicato
trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al
Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte
agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di
cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di
euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno
2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6
milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita'
sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
le medesime finalita'."
Comma 244:
-Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 11 marzo
2014, n. 23, recante "Delega al Governo recante
disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente
e orientato alla crescita.":
"Art. 2. (Revisione del catasto dei fabbricati)
1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, una revisione della
disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei
fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a
ciascuna unita' immobiliare il relativo valore patrimoniale
e la rendita, applicando, in particolare, per le unita'
immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il
coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle
associazioni di comuni, per lo svolgimento di funzioni
associate, nel cui territorio sono collocati gli immobili,
anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili
ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il
processo di attivazione delle funzioni catastali
decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia,
nonche' con quanto disposto dall'articolo 66, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 27,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni;
b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei
comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare
l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento
degli immobili non censiti o che non rispettano la reale
consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero
la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili
accatastati come agricoli, nonche' degli immobili abusivi,
individuando a tal fine specifici incentivi e forme di
trasparenza e valorizzazione delle attivita' di
accertamento svolte dai comuni in quest'ambito, nonche'
definendo moduli organizzativi che facilitino la
condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica,
tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei
comuni e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle
unita' immobiliari;
c) incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica
delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del
rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale e
renderne possibile l'accesso al pubblico;
d) definire gli ambiti territoriali del mercato
immobiliare di riferimento;
e) valorizzare e stabilizzare le esperienze di
decentramento catastale comunale gia' avviate in via
sperimentale, affinche' possano costituire modelli
gestionali flessibili e adattabili alle specificita' dei
diversi territori, nonche' semplificare le procedure di
esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese
le procedure di regolarizzazione degli immobili di
proprieta' pubblica, e le procedure di incasso e
riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali;
f) operare con riferimento ai rispettivi valori normali,
approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato
nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del
decreto legislativo;
g) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso
catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo
conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle
conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario
secondo i seguenti parametri:
1) per le unita' immobiliari a destinazione catastale
ordinaria, mediante un processo estimativo che:
1.1) utilizza il metro quadrato come unita' di
consistenza, specificando i criteri di calcolo della
superficie dell'unita' immobiliare;
1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione
catastale e per ciascun ambito territoriale anche
all'interno di uno stesso comune;
1.3) qualora i valori non possano essere determinati
sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente
numero, applica la metodologia di cui al numero 2);
2) per le unita' immobiliari a destinazione catastale
speciale, mediante un processo estimativo che:
2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta
con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri
di consistenza specifici per ciascuna destinazione
catastale speciale;
2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto
ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per
gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il
criterio reddituale, per gli immobili per i quali la
redditivita' costituisce l'aspetto prevalente;
i) determinare la rendita media ordinaria per le unita'
immobiliari mediante un processo estimativo che, con
riferimento alle medesime unita' di consistenza previste
per la determinazione del valore patrimoniale medio
ordinario di cui alla lettera h):
1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra i redditi da locazione medi, la
localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per
ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito
territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel
mercato delle locazioni;
2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle
locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi
di redditivita' desumibili dal mercato, nel triennio
antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto
legislativo;
l) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei
valori patrimoniali e delle rendite delle unita'
immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle
condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di
sopra del valore di mercato;
m) prevedere, per le unita' immobiliari riconosciute di
interesse storico o artistico, come individuate ai sensi
dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del
valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h)
e della rendita media ordinaria di cui alla lettera i) del
presente comma, che tengano conto dei particolari e piu'
gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonche' del
complesso dei vincoli legislativi alla destinazione,
all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.
2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera h),
numero 1.2), e lettera i), numero 1), tengono conto della
complessita' delle variabili determinanti i fenomeni
analizzati, utilizzando metodologie statistiche
riconosciute a livello scientifico.
3. Il Governo e' delegato, altresi', ad emanare, con i
decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:
a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle
commissioni censuarie provinciali e della commissione
censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle
funzioni statistiche di cui al comma 1 e introducendo
procedure deflative del contenzioso, nonche' modificare la
loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze
attribuite, assicurando la presenza in esse di
rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, di
rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina
sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, di professionisti, di tecnici e di
docenti qualificati in materia di economia e di estimo
urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria
anche indicati dalle associazioni di categoria del settore
immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente
alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa,
nonche', per le commissioni censuarie provinciali di Trento
e di Bolzano, di rappresentanti delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) assicurare la cooperazione tra l'Agenzia delle entrate
e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e
allo scambio delle informazioni necessarie all'elaborazione
dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani
operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e
l'Agenzia, che prevedano anche modalita' e tempi certi di
attuazione dei piani medesimi nonche' al fine di potenziare
e semplificare la possibilita' di accesso da parte dei
comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati
catastali e della pubblicita' immobiliare, attraverso
l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilita'
dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e
centrali in materia catastale e territoriale; in assenza
dei piani di cui alla presente lettera l'Agenzia delle
entrate provvedera' a determinare, in via provvisoria,
valori e rendite che esplicheranno efficacia sino
all'attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia,
con oneri da definire e suddividere adeguatamente;
c) prevedere per l'Agenzia delle entrate la possibilita'
di impiegare, mediante apposite convenzioni senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai fini delle
rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini e dai collegi
professionali, nonche' di utilizzare i dati e le
informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente
dai contribuenti;
d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia
delle entrate, l'uniformita' e la qualita' dei processi e
il loro coordinamento e monitoraggio, nonche' la coerenza
dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei
rispettivi ambiti territoriali;
e) definire soluzioni sostenibili in materia di
ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e
finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni
catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto;
f) utilizzare, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel
quadro della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle
entrate, adeguati strumenti di comunicazione, anche
collettiva, compresi quelli telematici, per portare a
conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in
aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo
pretorio;
g) prevedere, al fine di garantire la massima trasparenza
del processo di revisione del sistema estimativo, la
pubblicazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1,
lettera h), numero 1.2), e di cui al comma 1, lettera i),
numero 1), e delle relative note metodologiche ed
esplicative;
h) procedere alla ricognizione, al riordino, alla
variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che
regolano il sistema catastale dei fabbricati, nonche' alla
revisione delle sanzioni tributarie previste per la
violazione di norme catastali;
i) individuare, a conclusione del complessivo processo di
revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono
applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;
l) garantire l'invarianza del gettito delle singole
imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono
influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a
tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia
impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative
aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni
o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico
fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui
trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU),
prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso
e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative
all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza
e della composizione del nucleo familiare, come
rappresentate nell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), anche alla luce dell'evoluzione cui
sara' soggetto il sistema tributario locale fino alla piena
attuazione della revisione prevista dal presente articolo;
m) prevedere un meccanismo di monitoraggio, attraverso
una relazione del Governo da trasmettere alle Camere entro
sei mesi dall'attribuzione dei nuovi valori catastali,
nonche' attraverso successive relazioni, in merito agli
effetti, articolati a livello comunale, del processo di
revisione di cui al presente articolo, al fine di
verificare l'invarianza del gettito e la necessaria
gradualita', anche mediante successivi interventi
correttivi;
n) prevedere, in aggiunta alle necessarie forme di tutela
giurisdizionale, particolari e appropriate misure di tutela
anticipata del contribuente in relazione all'attribuzione
delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela
amministrativa, con obbligo di risposta entro sessanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza;
o) prevedere, contestualmente all'efficacia dei nuovi
valori ai fini impositivi, l'aggiornamento delle modalita'
di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i
fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza
comunale;
p) prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi la
realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla
normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione
energetica e architettonica;
q) per le unita' immobiliari colpite da eventi sismici o
da altri eventi calamitosi, prevedere riduzioni del carico
fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilita'
o inutilizzabilita' determinate da tali eventi;
r) prevedere che le funzioni amministrative di cui al
comma 1 del presente articolo e al presente comma siano
esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 280, e dalla regione autonoma e dagli
enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti
del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142;
s) riformare, d'intesa con la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, la disciplina della notificazione
degli atti tavolari.
4. Dall'attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. A tal fine, per le attivita' previste dai
medesimi commi 1 e 3 devono prioritariamente essere
utilizzate le strutture e le professionalita' esistenti
nell'ambito delle amministrazioni pubbliche."
-Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente."
"Art. 1. (Principi generali)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione
degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,
costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario
e possono essere derogate o modificate solo espressamente e
mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge in attuazione delle
disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i
rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai
principi dettati dalla presente legge."
-Si riporta il testo dell'articolo 10 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni, recante "Accertamento generale,
dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e
formazione del nuovo catasto edilizio urbano":
"Art. 10.
La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite
da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28
della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le
speciali esigenze di una attivita' industriale o
commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea
alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e'
determinata con stima diretta per ogni singola unita'.
Egualmente si procede per la determinazione della rendita
catastale delle unita' immobiliari che non sono
raggruppabili in categorie e classi, per la singolarita'
delle loro caratteristiche."
Comma 246:
-La raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del
6 maggio 2003, e' relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese.
Comma 247:
-Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni
per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore", come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
a) attivita' di autotrasporto, la prestazione di un
servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale
ad altre attivita', consistente nel trasferimento di cose
di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il
pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero
l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire
attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio
stradale in territorio italiano che e' parte di un
contratto di trasporto di merci su strada. Si considera
vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi associata a una cooperativa,
aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel
caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa
affidate dal raggruppamento cui aderisce;
c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica
che stipula o nel nome della quale e' stipulato il
contratto di trasporto con il vettore. Si considera
committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula
contratti scritti e svolge servizi di deposito,
movimentazione e lavorazione della merce, connessi o
preliminari all'affidamento del trasporto;
d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica
che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione
delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del
trasporto;
e) proprietario della merce, l'impresa o la persona
giuridica pubblica che ha la proprieta' delle cose oggetto
dell'attivita' di autotrasporto al momento della consegna
al vettore;
e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta
all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a
eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di
cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un
servizio di trasporto su incarico di altro vettore."
 
Comma 248:
-Si riporta il testo dell'articolo 83-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria.", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi)
1. - 3.[Commi abrogati]
4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma
non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i
prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale
delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in
materia di sicurezza stradale e sociale.
4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a
vettori in regola con l'adempimento degli obblighi
retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente
e' tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione
del contratto tale regolarita' mediante acquisizione del
documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il
committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e
4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui
al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato
in solido con il vettore, nonche' con ciascuno degli
eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla
cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi, nonche' i contributi
previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti,
dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso
della durata del contratto di trasporto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui
risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali.
4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore e'
effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del
comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del
presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. A
decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo
periodo, la verifica sulla regolarita' del vettore e'
assolta dal committente mediante accesso ad apposita
sezione del portale internet attivato dal citato Comitato
centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la
qualificazione di regolarita' del vettore a cui si intende
affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal
fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna
intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica
dalle amministrazioni e dagli enti competenti
l'informazione necessaria a definire e aggiornare la
regolarita' dei vettori iscritti.
4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato
in forma non scritta il committente che non esegue la
verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al
comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si
assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli
obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per
suo conto eseguito.
4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il
vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione
rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore
a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola
ai fini del versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto
prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con
riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel
primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base
delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per
autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento
il valore preso a riferimento al momento della
sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo
adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato
anche in relazione alle variazioni delle tariffe
autostradali italiane.
6. - 11.[Commi abrogati]
12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il
termine di pagamento del corrispettivo relativo ai
contratti di trasporto di merci su strada non puo',
comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti
dalla data di emissione della fattura da parte del
creditore ( (...)). E' esclusa qualsiasi diversa
pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia
basata su accordi volontari di settore, conclusi tra
organizzazioni associative di vettori rappresentati nella
Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica,
di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei
committenti.
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del
corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla
data di emissione della fattura, oltre agli interessi
moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni
di cui al comma 14.
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si
applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori
della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al
servizio di trasporto di merci su strada.
14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e
13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari
al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non
inferiore a 1.000 euro.
15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in
occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati
presso le imprese per la successiva applicazione delle
sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
16. [Comma abrogato].
(omissis)"
Comma 249:
-Il capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione
ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in
materia di processo civile.", reca "Procedura di
negoziazione assistita".
-Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del citato
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286:
"Art. 7-ter. (Disposizioni in materia di azione diretta)
1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di
altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la
prestazione in forza di contratto stipulato con precedente
vettore o direttamente con il mittente, inteso come
mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il
pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro
che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in
solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della
quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di
rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte
contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa
pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di
settore.
Comma 250:
- Il testo dell'articolo 83-bis del citato decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, e' citato nelle note al comma 248.
Comma 251:
-Si riporta il testo dell'articolo 11 del regolamento
(CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, recante "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di
trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del
Consiglio":
"Art. 11 (Istruzione e registrazione delle domande)
1. Un'impresa di trasporti che soddisfi i requisiti di
cui all'articolo 3 e' autorizzata, su domanda, ad
esercitare la professione di trasportatore su strada.
L'autorita' competente accerta che l'impresa che ne fa
domanda possieda i requisiti previsti in detto articolo.
2. L'autorita' competente iscrive nel registro
elettronico nazionale di cui all'articolo 16 i dati
relativi alle imprese da essa autorizzate di cui
all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a
d).
3. Il termine per l'istruzione di una domanda di
autorizzazione da parte dell'autorita' competente e' il
piu' breve possibile e non supera i tre mesi a decorrere
dalla data in cui l'autorita' competente riceve tutti i
documenti necessari per valutare la domanda. L'autorita'
competente puo' prorogare detto termine di un ulteriore
mese in casi debitamente giustificati.
4. Fino al 31 dicembre 2012 l'autorita' competente, per
accertare l'onorabilita' dell'impresa, verifica, in caso di
dubbio, se al momento della domanda il gestore o i gestori
dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato
membro inidonei a dirigere le attivita' di trasporto di
un'impresa a norma dell'articolo 14.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'autorita' competente,
per accertare l'onorabilita' dell'impresa, verifica,
accedendo ai dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2,
primo comma, lettera f), mediante accesso diretto e sicuro
alla parte pertinente dei registri nazionali o su
richiesta, se al momento della domanda il gestore o i
gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno
Stato membro inidonei a dirigere le attivita' di trasporto
di un'impresa a norma dell'articolo 14.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del
presente regolamento e concernenti una proroga per un
massimo di tre anni delle date di cui al presente paragrafo
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
5. Le imprese che dispongono di un'autorizzazione ad
esercitare la professione di trasportatore su strada
notificano all'autorita' competente che ha rilasciato
l'autorizzazione, entro un periodo pari o inferiore a
ventotto giorni, determinato dallo Stato membro di
stabilimento, eventuali cambiamenti nei dati di cui al
paragrafo 2."
Comma 253:
-Si riporta il testo dei commi da 1 a 9 dell'articolo 5,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni.)
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di «Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato,
che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le
disposizioni dell' articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 e altri soggetti pubblici o privati
possono detenere quote complessivamente di minoranza del
capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono
trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e
quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di
cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed
all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con
successivi decreti ministeriali possono essere disposti
ulteriori trasferimenti e conferimenti. I decreti
ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al
controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di natura non regolamentare, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' approvato lo Statuto
della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del consiglio
di amministrazione e del collegio sindacale per il primo
periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano
in carica i componenti del collegio dei revisori indicati
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge
13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo
statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli
organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a
norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude
al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo
decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della
gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti
di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'
nei confronti di soggetti privati per il compimento di
operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
sensi del successivo comma 11, lettera e), tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,
possono essere effettuate anche in cofinanziamento con
istituzioni finanziarie europee, multilaterali o
sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita
convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di
cui alla presente lettera possono essere effettuate anche
in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati a iniziative di pubblica utilita' nonche'
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
funzione di promozione del turismo, ambiente e
efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle
interessanti i territori montani e rurali per investimenti
nel campo della green economy, in via preferenziale in
cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando
fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione
di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza
garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di
fondi a vista.
7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7,
lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle
banche italiane e alle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria,
provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica
individuata nella convenzione di cui al periodo seguente,
per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto
dell'abitazione principale , preferibilmente appartenente
ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi
di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza
energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto
disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria
Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva
alle predette finalita', si applica il regime fiscale di
cui al comma 24.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP
S.p.A. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
rilevante interesse nazionale in termini di strategicita'
del settore di operativita', di livelli occupazionali, di
entita' di fatturato ovvero di ricadute per il sistema
economico-produttivo del Paese, e che risultino in una
stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale
ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
di redditivita'. Ai fini della qualificazione di societa'
di interesse nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle
societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP
S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere
acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di
investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da
societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite
mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta
postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione
separata di cui al comma 8.
8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte
di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge
30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.
8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e
medie imprese al fine di accrescere il volume del credito
alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti
titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al
comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni
delle garanzie di cui al presente comma si provvede a
valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
potere di indirizzo della gestione separata di cui al
comma 8. Ferme restando le attribuzioni proprie della
Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni,
nell'ambito delle competenze proprie della Commissione
parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le
funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al
comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di
operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico
realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale
e assistenziale.
(omissis)"
Comma 254:
-Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 9, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, recante "Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico)
(omissis)
17. Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero,
alle procedure contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2,
comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni. Si da' luogo alle
procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni
2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per la sola parte normativa e senza
possibilita' di recupero per la parte economica. E' fatta
salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale
nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in
applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge
22 dicembre 2008, n. 203.
(omissis)"
Comma 255:
-Si riporta il testo del comma 452 dell'articolo 1, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilita'
2014)", come modificato dalla presente legge:
"Art. 1
(omissis)
452. Per gli anni 2015-2018, l'indennita' di vacanza
contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' quella in
godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9,
comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.
(omissis)"
Comma 256:
-Si riporta il testo del comma 21 dell'articolo 9, del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 :
"Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico)
(omissis)
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come
previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli
anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio
previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni le progressioni di
carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni,
ai fini esclusivamente giuridici. (98) Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti
anni, ai fini esclusivamente giuridici.
(omissis)"
-Si riporta il testo dell'articolo 1 decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122,
recante "Regolamento in materia di proroga del blocco della
contrattazione e degli automatismi stipendiali per i
pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,":
"Art. 1 (Contenimento delle spese in materia di pubblico
impiego)
1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2
nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre
2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto
della declaratoria di illegittimita' costituzionale del
decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua, sancita
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012,
le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in
cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici
complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella
misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro
lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a
150.000 euro lordi annui. Resta altresi' ferma la
inapplicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21,
secondo e terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo
periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del
personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27,
nonche', ai sensi della citata sentenza n. 223 del 2012,
del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale
dalla medesima contemplato;
b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2013;
c) si da' luogo, alle procedure contrattuali e negoziali
ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente
dalle amministrazioni pubbliche cosi' come individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte
normativa e senza possibilita' di recupero per la parte
economica. Per il medesimo personale non si da' luogo,
senza possibilita' di recupero, al riconoscimento degli
incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere
dall'anno 2011;
d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per gli anni 2013 e
2014 non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al
riconoscimento di incrementi a titolo di indennita' di
vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta,
nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9,
comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78. L'indennita' di vacanza contrattuale relativa
al triennio contrattuale 2015-2017 e' calcolata secondo le
modalita' ed i parametri individuati dai protocolli e dalla
normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella
corrisposta ai sensi del precedente periodo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d)
si applicano, in quanto compatibili, anche al personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."
- La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca "Provvidenze per
il personale di magistratura.".
Comma 257:
-Si riporta il testo dell'articolo 163 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.":
"Art. 163. (Attivita' del Ministero delle infrastrutture)
1. Il Ministero promuove le attivita' tecniche e
amministrative occorrenti ai fini della sollecita
progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione
delle regioni o province autonome interessate con oneri a
proprio carico, le attivita' di supporto necessarie per la
vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle
infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, le regioni possono provvedere alle attivita'
di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente
anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta
la propria attivita' al principio di leale collaborazione
con le regioni e le province autonome e con gli enti locali
interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente
capo, la previa intesa delle regioni o province autonome
interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e
delle regioni o province autonome, formulando la proposta
di programma da approvare con le modalita' previste dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese
quadro tra Governo e singole regioni o province autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche
attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente capo e, sulla base dei
pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini
delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei soggetti
aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita'
istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo
delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi,
le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le
attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive. Per gli interventi
ferroviari di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso
da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o
indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI
S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi
della presente lettera;
f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale
e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il
supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi
anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unita'
tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o
province autonome interessate con oneri a loro carico;
f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri
interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine puo'
avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di
finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli
di intesa.
3. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero
puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate
nella progettazione e gestione di lavori pubblici e
privati.
4. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero,
inoltre, puo':
a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che
le regioni o province autonome interessate vorranno
offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, con apposita convenzione ai sensi
dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di societa' da
essa controllata per le attivita' di supporto
tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
aggiudicatori;
c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
la collaborazione dell'Unita' tecnica-Finanza di progetto
(UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la
composizione e le modalita' di funzionamento dell'Unita'
tecnica-Finanza di progetto (UTFP) anche in deroga
all'articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla
data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e
secondo le modalita' nello stesso indicate si procede alla
nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in
sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono
alla stessa data.
5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture,
sentiti i Ministri competenti, nonche' i Presidenti delle
regioni o province autonome interessate, propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di
commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle
opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle
suddette attivita', e nel caso di particolare complessita'
delle stesse, il commissario straordinario puo' essere
affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province
autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere
interregionale o internazionale, la proposta di nomina del
commissario straordinario e' formulata d'intesa con il
presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco
della citta' metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e
5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti
nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono
destinate allo scopo con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri
competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei
soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle
regioni o province autonome interessate, abilita
eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le
modalita' e i poteri di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in
sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente
del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE
in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative
assunte e operano secondo le direttive dai medesimi
impartite e con il supporto del Ministero, e, ove
esistenti, della struttura tecnica di missione e degli
advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi
autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari
e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al
comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e
possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei
soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di nomina del commissario straordinario individua il
compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di
cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e' istituito, su proposta del Ministro delle
infrastrutture, e senza oneri per il bilancio dello Stato,
un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari
straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il
supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali
e regionali interessate."
Comma 258:
-Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 reca "Codice
dell'ordinamento militare."
-Si riporta il testo del comma 260, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006).":
"Art. 1.
(omissis)
260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a
decorrere dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno
quattro anni nella qualifica al momento della cessazione
dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e
privilegiato, e l'indennita' di buonuscita spettanti ai
dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con
analoga anzianita' di servizio;
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con
almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, la
promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica
sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione
dal servizio.
(omissis)"
Comma 259:
-Si riporta il testo dell'articolo 1870, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1870 (Calcolo dell'indennita' di ausiliaria)
1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al
trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, pari
al 50 per cento della differenza tra il trattamento di
quiescenza percepito e il trattamento economico spettante
nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e
con anzianita' di servizio corrispondente a quella
effettivamente posseduta dal militare all'atto del
collocamento in ausiliaria.
2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari
grado in servizio e' inteso come comprensivo di tutte le
maggiorazioni e di tutte le indennita'.
3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene
conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto:
a) dell'indennita' integrativa speciale;
b) della quota degli assegni per il nucleo familiare;
c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge
24 maggio 1970, n. 336;
d) dell'eventuale pensione privilegiata;
e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento
economico aggiuntivo;
f) degli aumenti periodici di stipendio di cui
all'articolo 1863;
g) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161
della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale
dirigente;
h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione
automatica;
i) dell'indennita' di posizione e perequativa;
l) dell'assegno di valorizzazione dirigenziale;
m) della speciale indennita' pensionabile di cui
all'articolo 1818.
4. L'indennita' di ausiliaria, nel sistema di calcolo
retributivo, e' pensionabile al cessare della posizione di
ausiliaria."
Comma 260:
-Si riporta il testo dell'articolo 1803, 1804, e 2262,
del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificato dal comma 261 della presente legge:
"Art. 1803 (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio
permanente effettivo)
1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a
contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'
articolo 966, e' corrisposto, per ciascun periodo di ferma
volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:
a) 15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere
per meta' all'atto dell'assunzione della ferma e per meta'
dopo dodici mesi;
b) 9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere
in unica soluzione;
c) 11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere
in unica soluzione;
d) 13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere
in unica soluzione;
e) 15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere
in unica soluzione.
Art. 1804 (Incentivi al personale addetto al controllo
del traffico aereo)
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
in possesso del massimo grado di abilitazione di
controllore del traffico aereo in corso di validita',
ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui
all' articolo 970, e' corrisposto, per ciascun periodo di
ferma volontaria contratta un premio nei seguenti importi:
a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere
per meta' all'atto di assunzione della ferma e per meta'
dopo dodici mesi;
b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere
in unica soluzione;
c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere
in unica soluzione;
d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere
in unica soluzione;
e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere
in unica soluzione.
Art. 2262 (Premi residuali al personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
addetto al controllo del traffico aereo)
1. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, gia' titolari di abilitazione di controllore del
traffico aereo, in periodo antecedente al 2004, sono
ammessi, al compimento di dieci anni di servizio e dopo
aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto,
alle ferme volontarie di cui all'articolo 970 entro il
quarantacinquesimo anno di eta', con corresponsione dei
relativi premi.
2. (abrogato)
3. (abrogato)"
L'art. 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
abrogato dalla presente legge, recava: "Incentivi agli
ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della
Guardia di finanza".
Comma 262:
-Si riporta il testo del comma 155, dell'articolo 3,
della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge
finanziaria 2004):
"Art.3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici.)
(omissis)
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei
carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di
euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e
122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare
a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli
e delle carriere del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
(omissis)"
Comma 263:
-Il testo del comma 155, dell'articolo 3, della citata
legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria 2004) e'
citato nelle note al comma 262 della presente legge.
Comma 264:
-Si riporta il testo del comma 9-bis, dell'articolo 66,
del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112:
"Art. 66 (Turn over)
(omissis)
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
(omissis)
-Si riporta il testo dei commi da 3-bis a 3-septies
dell'articolo 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari."
"Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn over)
(omissis)
3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e
di controllo del territorio connessi allo svolgimento di
Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via
straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli
iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per
l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme
restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata
quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello
stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle
assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito
delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al
comma 3-bis del presente articolo sono disposte con
decorrenza dal 1°settembre 2014, nell'ambito delle
autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1,
comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla
Polizia di Stato.
3-quater I vincitori del concorso per allievo agente
della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi
dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
assunti con decorrenza dal 1°gennaio 2015, nell'ambito
delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al
comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia'
previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
3-quinquies Per il Corpo di polizia penitenziaria, le
assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono
disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle
autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1,
comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla
polizia penitenziaria.
3-sexies Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia
penitenziaria, gia' previste per l'anno 2015
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
effettuate a decorrere dal 1°gennaio 2015 utilizzando la
graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del
presente articolo.
3-septies All'attuazione di quanto previsto dai commi
3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(omissis)"
Comma 265:
-Il testo dei commi da 3-bis a 3-septies dell'articolo 3,
del citato decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e' citato
nelle note al comma 264 della presente legge.
Comma 266:
-Il testo del comma 17, dell'articolo 9, del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e' citato nelle note
al comma 254.
-Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante
"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per
le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003.":
"Art. 30. (Proroga di efficacia degli accordi.)
1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di
amministrazione e contrattazione decentrata le
amministrazioni applicano la normativa derivante dai
precedenti accordi fino a quando non intervengano i
successivi."
Comma 268:
-Si riporta il testo dei commi da 1 al 9-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e successive modificazioni, recante "Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti:
"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera
d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo";
a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato. E' consentita l'applicazione
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia
della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e
dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche
amministrazioni, fermi restando per tutti i settori
l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato
esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al
comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti
in essere in violazione del presente articolo sono nulli e
determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che
operano in violazione delle disposizioni del presente
articolo sono, altresi', responsabili ai sensi
dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di
irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo'
essere erogata la retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le
parole: "Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono
sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
comma, fermo restando il divieto di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.".
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei
collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a
partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalita'
necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e'
comunque necessaria la previa attivazione della procedura
prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle
graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo
l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei,
nelle procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di
cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' subordinata alla verifica del rispetto della condizione
di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto
del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto
dalla normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70.
3-sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, o previste dalla normativa
vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi
pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli
enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad
attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza
delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile
sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un
contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato
in misura non superiore a 10 euro.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2016.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al fine di
individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei
profili professionali di riferimento, i vincitori e gli
idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di
contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i
requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i
lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre
2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le
pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle
procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le
informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del
monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi
accessibili in un'apposita sezione del sito internet del
Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre
presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio
di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti
per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il
fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e
dei principi costituzionali sull'adeguato accesso
dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel
rispetto della disciplina prevista dal presente articolo,
sono definiti, per il perseguimento delle predette
finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle
pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di
favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli
assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno
tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che
emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici. Il personale non dirigenziale delle
province, in possesso dei requisiti di cui al primo
periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui
al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede
nel territorio provinciale, anche se non dipendente
dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure
selettive di cui al presente comma possono essere avviate
solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni
2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente
considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in
alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le
graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a
valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto
scuola la disciplina specifica di settore.
6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento
alla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
"siano in effettivo servizio".
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le
regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli
ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente
articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e
alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il
rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale,
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda,
del personale non dirigenziale assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione
delle procedure selettive precedentemente indicate, che
abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze
negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
per le stesse finalita', previsti dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a
tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla
conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il
31 dicembre 2016.
7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 sono di
norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato
con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa
motivazione tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di
personale e delle risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato
dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale
dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano
l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di servizio e i
carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli
enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente
alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel
rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli
finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale
indirizzando una specifica richiesta alla Regione
competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione
al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti,
indicati nella programmazione triennale di cui al
precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i
contratti di lavoro a tempo determinato per le strette
necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei
servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al
presente comma, del patto di stabilita' interno e della
vigente normativa di contenimento della spesa complessiva
di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a
tempo determinato del personale degli enti di ricerca
possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente
comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
esclusivamente per il personale direttamente impiegato in
specifici progetti di ricerca finanziati con le predette
risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.
9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto dei
vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente
articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, possono essere derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale,
nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio
delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
misure di revisione e razionalizzazione della spesa
certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte
salve le disposizioni previste dall'articolo 14,
comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di
stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso
nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine
gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale
calcolano il complesso delle spese per il personale al
netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni,
attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a
seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e
revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica
del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
rispetto del patto di stabilita' interno e successive
modificazioni per l'anno 2014, al solo fine di consentire
la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino
al 31 dicembre 2015, non si applica la sanzione di cui alla
lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per
l'anno 2015, permanendo il fabbisogno organizzativo e le
comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i
servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi
precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e
vincoli di cui al comma 9 del presente articolo.
(omissis)"
Comma 270:
-Si riporta il testo del comma 391, dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilita' 2014):
"Art. 1
(omissis)
391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le competenti
Commissioni parlamentari e la societa' di cui
all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili
pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della
difesa e non utilizzati per finalita' istituzionali, tale
da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non
inferiori a 500 milioni di euro annui.
(omissis)"
-Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante "Disposizioni
urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilita'.", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. (Dismissione di beni immobili dello Stato.)
1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di
beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili
e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli
il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e
valori di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata a
vendere a trattativa privata, ovvero, per gli anni 2015,
2016 e 2017, mediante procedura ristretta
alla quale investitori qualificati, in possesso di
requisiti e caratteristiche fissati con decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in
relazione alla singola procedura di dismissione, sono
invitati a partecipare e, successivamente, a presentare
offerte di acquisto nel rispetto delle modalita' e dei
termini indicati nella lettera di invito anche in blocco, i
beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui
agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa
venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e
l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche
in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui
al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nonche' al primo ed al secondo periodo del comma 18 del
medesimo articolo 3."
Comma 271:
-Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia.":
"Art. 5 (Costruzioni private)
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono
apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini
che seguono:
a) introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio
del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio
attivita' (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente
compiuti con denuncia di inizio attivita' (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso
nella prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di trasferimento
immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione
all'autorita' locale di pubblica sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione
l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato
sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito
istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti
urbanistici;
g) esclusione della procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani
urbanistici gia' sottoposti a valutazione ambientale
strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione
incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali
normative regionali;
h-bis) modalita' di intervento in presenza di piani
attuativi seppur decaduti.
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono
apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) all' articolo 5, comma 3, lettera a), la parola
"autocertificazione" e' sostituita dalla seguente:
"dichiarazione";
1-bis) all' articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le
domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le
comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati
presentati dal richiedente con modalita' telematica e
provvede all'inoltro telematico della documentazione alle
altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di
trasmissione in conformita' alle modalita' tecniche
individuate ai sensi dell' articolo 34-quinquies del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali
modalita' assicurano l'interoperabilita' con le regole
tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'
articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti
adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica»;
2)
3) l' articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal
regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti,
dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda
e' accompagnata da una dichiarazione del progettista
abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli
strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti
edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in
particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica
in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza
energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande
si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello
unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4,
i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente
necessari, sempre che gli stessi non siano gia' stati
allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la
conformita' del progetto alla normativa vigente, formula
una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che
ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto
al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che
non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o
che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero
dall'esito della conferenza di servizi di cui
all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo
del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la
medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile
del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'
articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del
permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante
affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento
edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i
comuni con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti
particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9
e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia prodotto
dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce
il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi
di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al
comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di
esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire
per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di
settantacinque giorni dalla data di presentazione della
domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente
normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le
disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni
di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.";
4) l' articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale)
1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e
modalita' per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo
nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale
competente per il rilascio del permesso di costruire.";
5) all' articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il
seguente:
"2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in
presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che non eccedano per singola unita'
immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.";
6) all' articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per
le infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
7) all' articolo 82, comma 2, le parole "qualora le
autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non
possano venire concesse, per il" sono sostituite dalle
seguenti: "nel caso di";
b) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modifiche:
1) all' articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo, le
parole "nei successivi" sono sostituite dalla seguente
"entro";
2) all' articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: «nonche' di quelli», sono aggiunte le seguenti:
«previsti dalla normativa per le costruzioni in zone
sismiche e di quelli», alla fine del comma e' aggiunto il
seguente periodo: «La segnalazione, corredata delle
dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei
relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante
posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione
dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si
considera presentata al momento della ricezione da parte
dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, restano altresi' ferme le
disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.»;
c) le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le
stesse si applicano alle denunce di inizio attivita' in
materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei
casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del
permesso di costruire. Le disposizioni di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si
interpretano altresi' nel senso che non sostituiscono la
disciplina prevista dalle leggi regionali che, in
attuazione dell' articolo 22, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano
ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui
all' articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso
che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti
di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del
patrimonio culturale.
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti
edificatori, all'articolo 2643 del codice civile, dopo il
n. 2), e' inserito il seguente:
«2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o
modificano i diritti edificatori comunque denominati,
previsti da normative statali o regionali, ovvero da
strumenti di pianificazione territoriale».
3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti
immobiliari, dopo il comma 49 dell' articolo 31 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:
«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione
delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'
articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, per la cessione del diritto di
proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per
la cessione del diritto di superficie, possono essere
rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla
data del primo trasferimento, con convenzione in forma
pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e
soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale
alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche
per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad
una percentuale del corrispettivo risultante
dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La
percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche
con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla
durata residua del vincolo, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si
applicano anche alle convenzioni previste dall' articolo 18
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei
beni immobili, la registrazione dei contratti di
trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti
immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall' articolo 12
del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni
concernenti gli immobili, e' abolito il divieto di
riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali.
E' consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle
informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non
commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei
compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono
stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali. E' comunque
consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni
da parte dell'Agenzia del territorio, in formato
elaborabile, su base convenzionale, secondo modalita',
tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato. Non sono
dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20
per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della
legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La
tabella allegata al testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, e' sostituita dalla tabella di cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni
di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere
dal 1° settembre 2011.
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del
permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a
civile abitazione, alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'
articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento
degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile
abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita' edilizia
ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione
acustica e' sostituita da una autocertificazione del
tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di
protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica
di riferimento».
6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese
agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione
degli strumenti urbanistici, all' articolo 32 della legge
18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati
tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione
degli strumenti urbanistici, nonche' delle loro varianti,
sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni
comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica".
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani
urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'
articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica non e'
sottoposto a valutazione ambientale strategica ne' a
verifica di assoggettabilita' qualora non comporti variante
e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo
delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli
indici di edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti
piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli
interventi, dettando i limiti e le condizioni di
sostenibilita' ambientale delle trasformazioni previste.
Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti variante allo strumento sovraordinato, la
valutazione ambientale strategica e la verifica di
assoggettabilita' sono comunque limitate agli aspetti che
non sono stati oggetto di valutazione sui piani
sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione
ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita'
sono ricompresi nel procedimento di adozione e di
approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non
rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

 

8-bis. All' articolo 17 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione
del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione
il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile
dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e
servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche
parziale di comparti o comprensori del piano
particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di
formazione e attuazione di singoli sub-comparti,
indipendentemente dalla parte restante del comparto, per
iniziativa dei privati che abbiano la titolarita'
dell'intero sub-comparto, purche' non modifichino la
destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie
rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici
dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui
al presente comma non costituiscono variante urbanistica e
sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione
delle procedure di cui agli articoli 15 e 16».
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del
patrimonio edilizio esistente nonche' di promuovere e
agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con
presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi
disorganici o incompiuti nonche' di edifici a destinazione
non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da
rilocalizzare, tenuto conto anche della necessita' di
favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto specifiche leggi per
incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione
e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva
rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area
o aree diverse;
c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione
d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per
l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi
esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono
riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in
aree ad inedificabilita' assoluta, con esclusione degli
edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino
all'entrata in vigore della normativa regionale, agli
interventi di cui al citato comma si applica l' articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso.
Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano
anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative
norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto
previsto nei commi precedenti, decorso il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in
vigore della normativa regionale, si applicano, altresi',
le seguenti disposizioni:
a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli
strumenti urbanistici ai sensi dell' articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso,
purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
complementari;
b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione
regionale, conformi allo strumento urbanistico generale
vigente, sono approvati dalla giunta comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo
quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del
comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a
statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione
delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di
tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale
misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), e'
realizzata in misura non superiore complessivamente al
venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad
uso residenziale, o al dieci per cento della superficie
coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le
volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate,
rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato
in sede di presentazione della documentazione relativa al
titolo abilitativo previsto.
15. All' articolo 2, comma 12, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23 le parole "1° maggio 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011".
Comma 272:
-Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2010).", come modificato dalla presente legge:
"Art. 2
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal
comma 222. All'attuazione delle disposizioni del quarto
periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Entro e non oltre 60 giorni dalla
presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze e
all'amministrazione interessata i risultati della verifica,
nonche' la disponibilita' delle specifiche risorse
finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio.
Comma 273:
-Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di
immobili pubblici)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di
acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma
diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione
degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli
enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del
Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni
immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti
previdenziali pubblici e privati restano ferme le
disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di
operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 e'
effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal
responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e'
attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle
spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi
stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti
territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del
procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata
dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.
Delle predette operazioni e' data preventiva notizia, con
l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito,
nel sito internet istituzionale dell'ente.
1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni, nonche' le autorita'
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare
immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di
locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di
contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire,
a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di locali
in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare
ad avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono
esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i
quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di
acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto
previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto.
1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate
dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le
finalita' di contenimento della spesa pubblica, le
operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze
allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal
comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in
attuazione di programmi e piani concernenti interventi
speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo
economico e la coesione sociale e territoriale, di
rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita' al
quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e
finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, relative agli interventi manutentivi, a
carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso per finalita'
istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche
fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge
riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli
affari esteri e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli
41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Restano altresi' esclusi dalla disciplina
del presente comma gli istituti penitenziari.
Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli
immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
edilizia penitenziaria;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
« c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate
per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e
agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative
agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle
strutture del medesimo Ministero, ai sensi
dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali
interventi e' tempestivamente comunicata all'Agenzia del
demanio, al fine del necessario coordinamento con le
attivita' dalla stessa poste in essere ai sensi del
presente articolo.
d) gli interventi di piccola manutenzione nonche' quelli
atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui
al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati
direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli
immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli
interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b)
e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia (39).
2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili
esigenze di pronta operativita' e a una maggiore mobilita'
del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della
guardia di finanza sono autorizzati, previa comunicazione
all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi
specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, sono trasferiti ai
competenti programmi degli stati di previsione del
Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e
delle finanze gli importi occorrenti per le finalita' di
cui al primo periodo.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano
inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali
sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di
spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i
restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate
e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per
le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di
spesa sulla base di un piano generale di interventi per il
triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero
degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello
Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonche' alla
riqualificazione energetica degli stessi edifici. Per le
medesime finalita', l'Agenzia del demanio puo' stipulare
accordi quadro con societa' specializzate nella
riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in
collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2,
realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse
di cui al comma 6. Il piano generale puo' essere oggetto di
revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le
opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili
esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad
uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
gia' affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha
stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5. Alle
decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai
sensi del presente comma non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al
comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti
territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel
settore individuati mediante procedure ad evidenza
pubblica, ed anche avvalendosi di societa' a totale o
prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.
L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri. Gli atti relativi
agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo
degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo
le modalita' previste dal decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le
modalita' previste dalla propria organizzazione. Il ricorso
agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi
quadro e' disposto anche per gli interventi disciplinati da
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero
della difesa e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli
accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet
dell'Agenzia del Demanio. Al fine di assicurare il rispetto
degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente
comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture
periferiche, in particolare individuando all'interno dei
provveditorati un apposito ufficio dedicato allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del
Demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del
presente decreto, dotato di idonee professionalita'.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge
23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al
comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai
fini della copertura dei costi degli interventi comunicati
ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui
al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente
provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al
comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia'
appaltati alla data della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi,
all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura
finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a
condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi. Successivamente alla stipula
dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni
nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria
non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per
quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione
degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli
accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti
il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e il Ministero della giustizia con
riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche' i beni
immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari
esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di
interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi
comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e
monitorare gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%.
Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a
valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare
societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al
contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto
ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al
comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio
2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a
scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove
costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo
triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta
descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e
futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse
risorse finanziarie, nonche' i tempi previsti per la
realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
o maggiori oneri, le attivita' dei Provveditorati per le
opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse
disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al
comma 222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio
residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti
locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure
di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai
decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e'
causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa,
trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei
terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il
31 luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la
comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello
Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li
individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «rendiconto
patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto
dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del
30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio
dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279» sono sostituite dalle seguenti:
«rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a
valori di mercato».
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del
demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti"
sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza".
Comma 274:
-Si riporta il testo del comma 31, dell'articolo 33,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012)"
"Art. 33 (Disposizioni diverse)
(omissis)
31.Il contratto di programma per il triennio 2009-2011,
stipulato tra Poste italiane s.p.a. e il Ministero dello
sviluppo economico, e' approvato, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Ai
relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti
di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
(omissis)"
Comma 275:
-Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo 3, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualita'
del servizio.", come modificato dal comma 276 della
presente legge:
"Art. 3 (Servizio universale)
(omissis)
7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e'
autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in presenza
di particolari situazioni di natura infrastrutturale o
geografica in ambiti territoriali con una densita'
inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo
di un quarto della popolazione nazionale. Ogni circostanza
eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorita' di
regolamentazione ai sensi del presente comma e' comunicata
alla Commissione europea.
(omissis)"
Note all'art. 2:
Comma 276:
-Il testo del comma 7, dell'articolo 3, del citato
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato
dal presente comma, e' citato nelle note al comma 275 della
presente legge.
Comma 278:
-Si riporta il testo dell'articolo 1, del citato decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 (Definizioni)
1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo
smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii
postali nonche' la realizzazione e l'esercizio della rete
postale pubblica costituiscono attivita' di preminente
interesse generale.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "servizi postali": i servizi che includono la
raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione
degli invii postali;
b) "rete postale": l'insieme dell'organizzazione e dei
mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio
universale che consentono in particolare: a) la raccolta,
dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli
invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale;
b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di
accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione;
c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in
particolare gli uffici postali e le cassette postali messe
a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei
locali del fornitore del servizio universale o dei
fornitori dei servizi postali dove gli invii postali
possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;
d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii
postali da parte di un fornitore di servizi postali;
e) "distribuzione": il processo che va dallo smistamento
nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla
consegna degli invii postali ai destinatari;
f) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al
momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di
servizi postali; si tratta, oltre agli invii di
corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e
similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o
senza valore commerciale;
f-bis) "invio di posta prioritaria": servizio espresso di
corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del
territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati
obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il
giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete
pubblica postale;
f-ter) "invio di corrispondenza ordinaria": servizio base
di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del
territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati
obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il
quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro
nella rete pubblica postale;
g) "invio di corrispondenza": la comunicazione in forma
scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi
telematici, su supporto materiale di qualunque natura che
viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal
mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con
esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e
similari;
h) "pubblicita' diretta per corrispondenza":
comunicazione indirizzata ad un numero significativo di
persone (3), consistente unicamente in materiale
pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso
messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del
numero di identificazione del destinatario nonche' altre
modifiche che non alterano la natura del messaggio, da
inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente
sull'invio stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture,
rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche
non sono considerati pubblicita' diretta per
corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicita' e
altro nello stesso involucro non e' considerata pubblicita'
diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la
pubblicita' transfrontaliera e quella interna;
i) "invio raccomandato": servizio che consiste nel
garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento,
furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova
dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua
richiesta, della consegna al destinatario;
l) "invio assicurato": servizio che consiste
nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato
dal mittente, in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento;
m) "posta transfrontaliera": posta da o verso un altro
Stato membro o da o verso un paese terzo;
n) "scambio di documenti": la fornitura di mezzi,
compresa la messa a disposizione di appositi locali e di
mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la
distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il
mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al
servizio;
o) "fornitore del servizio universale": il fornitore di
un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un
servizio postale universale sul territorio nazionale e la
cui identita' e' stata notificata alla Commissione;
p) (soppressa)
q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che
stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore
postale e che consente alle imprese di fornire servizi
postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie
reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di
"autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale",
definite come segue:
1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non
richiede al fornitore di un servizio postale interessato di
ottenere una esplicita decisione da parte
dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei
diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente
dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per
categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista
o meno per essa una procedura di registrazione o di
dichiarazione;
2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa
dall'amministrazione competente, la quale conferisce
diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero
che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi
specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora
detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui
trattasi in assenza di previa decisione
dell'amministrazione competente;
r) "spese terminali": la remunerazione del fornitore del
servizio universale incaricato della distribuzione della
posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii
postali provenienti da un altro Stato membro o da un paese
terzo;
s) "mittente": la persona fisica o giuridica che e'
all'origine degli invii postali;
t) "utente": qualunque persona fisica o giuridica che
usufruisce di una prestazione del servizio universale in
qualita' di mittente o di destinatario;
u) "esigenze essenziali": i motivi di interesse generale
e di natura non economica che possono portare ad imporre
condizioni in materia di fornitura di servizi postali,
quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza
del funzionamento della rete in materia di trasporto di
sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro
e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge,
dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero
dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali
nazionali in conformita' al diritto comunitario e nazionale
e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei
dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la
protezione dei dati puo' comprendere la protezione dei dati
personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o
conservate, nonche' la tutela della vita privata;
u-bis "fornitore di un servizio postale": l'impresa che
fornisce uno o piu' servizi postali;
u-ter) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o
assicurati diversi dalla pubblicita' diretta per
corrispondenza consegnati in grandi quantita' ai fornitori
di servizi postali presso i punti di accesso individuati
dai fornitori stessi;
u-quater) "Autorita' nazionale di regolamentazione":
l'organismo designato a svolgere le funzioni di
regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva
2008/6/CE, di seguito anche "autorita' di
regolamentazione";
u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria":
servizi postali la cui tariffa e' fissata per invii postali
singoli."
Comma 282:
-Si riporta il testo vigente degli articoli 32 e 36, del
citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66:
"Art. 32 (Incremento del Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili)
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di
pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del "Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al
fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e
degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche'
dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per
il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi
quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera
della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti
la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le
Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in
conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri,
i tempi e le modalita' per la concessione delle risorse di
cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi
le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente
avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere
sul predetto Fondo.
3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina
anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della
Sezione di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilita'
relative ad anticipazioni di liquidita' attribuite
precedentemente e non ancora erogate alla data di
emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse
quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative
effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'articolo 2,
del citato decreto legge n. 35 del 2013, in merito agli
adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3,
del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province
autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di
cui al presente comma da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sono subordinate,
oltre che alla verifica positiva anche alla formale
certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per
cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative
registrazioni contabili da parte delle Regioni con
riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute
precedentemente.
4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidita' per il
pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al
presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro
ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311, del
2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli
stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a
quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle
maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013
al finanziamento del servizio sanitario regionale per il
medesimo anno. Per le finalita' del presente comma sono
destinati 600 milioni di euro dell'incremento della
dotazione del fondo di cui al comma 1.
5. Per le attivita' gestite da Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonche'
dell'articolo 31, e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 0,5 milioni per l'anno 2014."
« Art. 36 (Debiti dei Ministeri)
1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno nei
confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012, e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di
euro nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti sono
destinate al pagamento dei debiti della stessa specie,
maturati successivamente alla predetta data.
2. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione
di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione
dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti
peggiorativi in termini di indebitamento netto. Entro il
30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei debiti
di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle
relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si
provvede alla ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita
istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica
della sussistenza della neutralita' in termini di
indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse
stanziate, il predetto fondo e' ripartito in proporzione ai
debiti assentibili per ciascuna amministrazione » .
-Si riporta il testo vigente degli articoli da 23-sexies
a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario.":
« Art. 23-sexies (Emissione di strumenti finanziari)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento
patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione
della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il
Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il
"Ministero"), su specifica richiesta di Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e
subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui
agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:
a) provvede a sottoscrivere, fino al 1° marzo 2013, anche
in deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti
finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"),
computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come
definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011,
fino all'importo di euro due miliardi;
b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo
termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore
di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale
sostituzione degli strumenti finanziari emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di
remunerazione previste dall'articolo 23-septies, comma 2.
1-bis. Il Ministero, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i
limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti
Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione
dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli
interessi non pagati in forma monetaria. »
« Art. 23-septies (Condizioni di sottoscrizione)
1. Il Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo
Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel
rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del
relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari
emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di
quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto
dall'Emittente e' compensato con l'importo dovuto dal
Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari. L'Emittente comunica al Ministero la data in
cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta
di cui all'articolo 23-novies, comma 1.
2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la
remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal
1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, e' calcolata
secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi
Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e
del decreto ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies.
La remunerazione e' corrisposta alla prima data di
pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti
Finanziari. Si applicano i commi 3 e 4
dell'articolo 23-decies.
2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari
da parte del Ministero e' altresi' subordinata
all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni
in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale
conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti
Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1,
nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie
di nuova emissione dell'Emittente in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione
si considera assunta anche mediante conferimento per cinque
anni agli amministratori della facolta' prevista
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile. »
« Art. 23-octies (Conformita' con la disciplina degli
aiuti di Stato)
1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e'
consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione
della Commissione europea sulla compatibilita' delle misure
previste nel presente decreto con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
applicabile alle misure di sostegno alle banche nel
contesto della crisi finanziaria.
2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la
propria attivita' in modo da non abusare del sostegno
ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.
3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di
ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni
europee in materia di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle
strategie commerciali e di espansione, alle politiche di
distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione
e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive
variazioni sono presentati alla Commissione europea ai
sensi del paragrafo 14 della comunicazione della
Commissione europea 2011/C-356/02.
4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di
ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire,
direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in
banche, in intermediari finanziari e in imprese di
assicurazione e di riassicurazione, salvo che
l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e
sia compatibile con la normativa europea in materia di
aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del
Piano di ristrutturazione, l'Emittente e' vincolato al
contenimento della componente variabile delle
remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options,
accordate o pagate ai componenti del consiglio di
amministrazione, al direttore generale e agli altri
dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la
banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con
i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta
e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la
procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto
legislativo. A decorrere dalla data di sottoscrizione, e
fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione
europea, l'Emittente non puo' deliberare o effettuare
distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.
5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una
perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli
altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto
preveda la facolta' per la banca emittente di non
corrispondere la remunerazione in caso di andamenti
negativi della gestione. Il precedente periodo non trova
applicazione, nei limiti in cui cio' risulti compatibile
con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta' dell'Emittente
di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti
finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non
comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un
differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale
facolta' non possa essere esercitata in ragione
dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di
altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato
pagamento della remunerazione determina un inadempimento al
contratto. »
« Art. 23-novies (Procedura)
1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti
Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia,
almeno quindici giorni prima della data di sottoscrizione
prevista, una richiesta che include:
a) la delibera del consiglio di amministrazione;
b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento
finanziario emesso;
d) la data di sottoscrizione prevista;
e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al
precedente comma, la Banca d'Italia valuta:
a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla
conformita' del Piano alla normativa europea in materia di
aiuti di Stato, secondo quanto previsto
dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza;
b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica
dell'Emittente;
c) il profilo di rischio dell'Emittente;
d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel
patrimonio di vigilanza; (314)
e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del
conseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 23-sexies, comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente
chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In
tali casi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. Le
valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente
e al Ministero. Nel termine di cui al comma 2 la Banca
d'Italia rilascia altresi' l'autorizzazione al riscatto
degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e
sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da
parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui
al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia,
sulla base della positiva valutazione da parte della stessa
degli elementi di cui al comma 2.
5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari
dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23-undecies.
6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e'
approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. »
« Art. 23-decies (Caratteristiche dei Nuovi Strumenti
Finanziari)
1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti
indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono
convertibili in azioni ordinarie a richiesta
dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di conversione
e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine, la
determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in
deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile
tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie,
in conformita' ai criteri previsti in relazione alla
determinazione del rapporto di conversione dal decreto di
cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il
parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle
azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di
rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della
facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca
d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di
solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.
3. Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a
concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante
dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli
interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale
e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.
La delibera con la quale l'assemblea decide sulla
destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle
condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato
dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti
mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di
nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine,
la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in
deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile,
tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in
conformita' ai criteri previsti in relazione al pagamento
degli interessi dal decreto di cui
all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il
parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle
azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio'
risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli
esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi
eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al
comma 3, possono essere corrisposti anche mediante
assegnazione al Ministero del corrispondente valore
nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione.
5. All'assunzione di partecipazioni azionarie
nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si
applicano:
a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109,
comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da
disposizioni legislative o statutarie.
6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente
delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono
specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti
Finanziari individuate dal presente decreto e definite le
ulteriori caratteristiche degli stessi. »
« Art. 23-undecies (Risorse finanziarie )
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le risorse necessarie per finanziare la
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette
risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di
ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a
favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
del fondo ordinario delle universita'; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi
delle persone fisiche; nonche' di quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di
spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali
nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di
quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche'
di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con
l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali,
con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni
di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di
relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di
bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per i profili di
carattere finanziario. I pareri sono espressi entro dieci
giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente
alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data di
trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque
adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di
bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.
2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le
ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini
stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni
di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal
pagamento. »
« Art. 23-duodecies (Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi
Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la
remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione
nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione delle
fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina
le misure previste dal presente titolo secondo quanto
previsto dalle comunicazioni della Commissione europea.
2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai
fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale
per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita'
(MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e
41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono
autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo
termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti
di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a
tale finalita' » .
Comma 283:
-Il testo vigente dell'articolo 10, del citato
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' citato nelle
note al comma 201 della presente legge.
-Si riporta il testo vigente del comma 8,
dell'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per
lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento
dell'occupazione.":
"Art. 9. (Interventi nel settore marittimo.)
(omissis)
8. In favore della gestione commissariale del Fondo di
cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione
della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5
miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni
1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000
la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalita'
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990,
n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1990, n. 58.
(omissis)"
Comma 285:
-Si riporta il testo del comma 1097, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)", come modificato dalla presente legge:
"Art. 1
(omissis)
1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste
Italiane Spa per attivita' di bancoposta presso la
clientela privata ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono
investiti in titoli governativi dell'area euro e, per una
quota non superiore al 50 per cento dei fondi, in altri
titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano a cura
di Poste Italiane Spa.
(omissis)"
Comma 286:
-Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto-legge
1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e successive
modificazioni, recante "Trasformazione dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico
economico e riorganizzazione del Ministero", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Attivita' dell'ente.)
1. L'ente «Poste Italiane» svolge le attivita' e i
servizi determinati nello statuto e nel contratto di
programma, nonche', fino all'adozione dei medesimi, le
attivita' e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Restano attribuite al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni
indicate nell'articolo 11.
2. L'ente "Poste Italiane" stipula appositi accordi o
convenzioni, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la
Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti
pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:
a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di
tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al
sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e
degli enti del settore pubblico allargato che per quanto
riguarda i conti correnti postali e la raccolta del
risparmio postale, con distinte modalita' che assicurino il
rispetto dei flussi e la tempestivita' delle rilevazioni,
fissando le relative remunerazioni, da rapportare: 1) per
le attivita' diverse dalla raccolta del risparmio postale,
a una contabilita' analitica per centro di costo fornita
dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di
parametri rappresentativi di tali costi e con modalita' che
spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o
lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per
il servizio coerente con le regole del mercato. Tali
remunerazioni potranno essere riviste, a richiesta di uno
dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che
prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento
degli obiettivi di raccolta.
b) le modalita' di movimentazione, tra le sezioni di
tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le
anzidette operazioni."
Comma 290:
-Si riporta il testo degli articoli 10,16 e 19 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante "Norme sul
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10. (Attribuzioni.)
1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 99,
secondo e terzo comma, della Costituzione, il CNEL:
a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e
proposte sui piu' importanti documenti ed atti di politica
e di programmazione economica e sociale, anche con
riferimento alle politiche comunitarie;
b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di
economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere
rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;
c) approva in apposite sessioni con periodicita' da esso
stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze
specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo,
rapporti predisposti da apposito comitato o dalla
commissione di cui all'articolo 16 sugli andamenti
generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli
assetti normativi e retributivi espressi dalla
contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico
dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di
agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli
fenomeni;
d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della
congiuntura economica in sessioni semestrali;
e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal
Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a
tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi
delle Comunita' europee e degli altri Stati membri;
f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che
comporta indirizzi di politica economica e sociale
esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta
delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province
autonome;
g) puo' formulare osservazioni e proposte di propria
iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa
presa in considerazione da parte dell'assemblea con le
stesse modalita' previste per la propria iniziativa
legislativa;
h) compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle
materie di cui ai punti precedenti;
i) ha l'iniziativa legislativa;
l) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite
dalla legge. »
« Art. 16. (Commissione dell'informazione.)
1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno una
commissione speciale, composta da un numero di membri non
superiore a quindici e preposta alla raccolta,
all'organizzazione e all'elaborazione dell'informazione
nelle materie di cui agli articoli 10 e 17. La commissione
e' presieduta dal presidente del CNEL o, su sua delega, da
un consigliere scelto tra gli esperti di cui al comma 1
dell'articolo 2.
2. La commissione:
a) richiede alle istituzioni pubbliche, che sono tenute a
fornirle, informazioni sull'andamento retributivo, sulle
condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza
degli uffici e servizi;
b) ha facolta' di disporre indagini, anche di natura
campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro
nel settore privato. I datori di lavoro sono tenuti a
fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli e
le garanzie di cui all'articolo 4, quarto comma, della
legge 22 luglio 1961, n. 628;
c) svolge direttamente tramite il personale del CNEL
studi e ricerche, anche comparative, in materia di mercato
del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di
condizioni di lavoro;
d) impartisce le direttive per l'organizzazione
dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi
collettivi di lavoro di cui all'articolo 17;
e) impartisce le direttive per l'organizzazione della
banca dei dati di cui all'articolo 17;
f) procede alla formazione e all'aggiornamento di un
archivio degli organismi pubblici nei quali la legge
prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal
fine, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL
l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalita'
fissate dal regolamento di cui all'articolo 20. Il CNEL
pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti,
nonche' la lista dei nominativi dei rappresentanti delle
categorie presenti in tali organismi. »
« Art. 19. (Acquisizioni istruttorie.)
1. Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei
comitati del CNEL hanno facolta' di intervenire senza
diritto di voto i presidenti delle commissioni
parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei
consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i
deputati italiani al Parlamento europeo.
2. Il CNEL puo' invitare alle riunioni dell'assemblea,
delle commissioni e dei comitati, membri del Governo, del
Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i
deputati italiani al Parlamento europeo.
3. Il CNEL puo' stipulare convenzioni con amministrazioni
statali, con enti pubblici per il compimento delle indagini
occorrenti ai fini della documentazione dei problemi
sottoposti all'esame degli organi consiliari.
4. (abrogato) » .
L'articolo 9 della citata legge 936 del 1986, abrogato
dalla presente legge recava: « Art.9. Indennita', diaria di
presenza e rimborso delle spese dei membri del CNEL. » .
Comma 292:
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 21, del citato
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66:
"Art. 21 (Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)
1. All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla
seguente:
"p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella
a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna
regione e provincia autonoma di proprie redazioni e
strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto
di quanto previsto alla lettera f)";
b) il comma 3 e' soppresso;
b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al
comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia
finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli
obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e
fungono anche da centro di produzione decentrato per le
esigenze di promozione delle culture e degli strumenti
linguistici locali.
3-ter. Con la convenzione stipulata tra la societa'
concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono
individuati i diritti e gli obblighi relativi, in
particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni
radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e
la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in
lingua tedesca e ladina e' data rappresentazione in
apposito centro di costo del bilancio della societa'
concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono
assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto
dei proventi del canone di cui
all'articolo 18. L'assunzione degli oneri per l'esercizio
delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene
mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1,
lettera c), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli
eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta
convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio
della provincia autonoma di Bolzano".
2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale
da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le
province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi
provinciali della societa' continuano ad operare in regime
di autonomia finanziaria e contabile in relazione
all'attivita' di adempimento degli obblighi di pubblico
servizio affidati alle stesse.
3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione
e del riassetto industriale nell'ambito delle
partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Societa' puo'
procedere alla cessione sul mercato, secondo modalita'
trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way,
garantendo la continuita' del servizio erogato. Le
modalita' di alienazione sono individuate con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico.
4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8,
primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni. A decorrere
dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come
determinate sulla base dei dati del rendiconto del
pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte
del 5 per cento.
4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo
unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
le parole: "la costituzione di una societa' per" sono
soppresse»."
Comma 293:
-Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, reca
"Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.".
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici.":
"Art. 47. (Finanziamento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di
fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
coperto dal canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e
di assicurare la trasparenza e la responsabilita'
nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la societa'
concessionaria predispone il bilancio di esercizio
indicando in una contabilita' separata i ricavi derivanti
dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno
solare precedente per la fornitura del suddetto servizio,
sulla base di uno schema approvato dall'Autorita',
imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di
contabilita' applicati in modo coerente e obiettivamente
giustificati e definendo con chiarezza i principi di
contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti
separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse
risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o
risorse di altra natura, per assolvere i compiti di
servizio pubblico generale e per altre attivita', i costi
relativi devono essere ripartiti sulla base della
differenza tra i costi complessivi della societa'
considerati includendo o escludendo le attivita' di
servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla
data di approvazione, e' trasmesso all'Autorita' e al
Ministero.
2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1
e' soggetta a controllo da parte di una societa' di
revisione, nominata dalla societa' concessionaria e scelta
dall'Autorita' tra quante risultano iscritte all'apposito
albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. All'attivita' della societa' di revisione si
applicano le norme di cui alla del sezione IV Capo II del
Titolo III della Parte IV del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro
delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce
l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal
1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da
consentire alla societa' concessionaria della fornitura del
servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno
sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi
di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a
tale societa', come desumibili dall'ultimo bilancio
trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di
inflazione programmato e le esigenze di sviluppo
tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del
canone dovra' essere operata con riferimento anche
all'articolazione territoriale delle reti nazionali per
assicurarne l'autonomia economica.
4. E' fatto divieto alla societa' concessionaria della
fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di
utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi
derivanti dal canone per finanziare attivita' non inerenti
al servizio pubblico generale radiotelevisivo."
Comma 294:
-Il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, reca "REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai servizi
pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.".
Comma 295:
-Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS
S.p.A.)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma,
l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il
potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo
sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e'
esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di
direttore generale, nonche' quello di componente del
comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia svolge i seguenti compiti e attivita' ferme
restando le competenze e le procedure previste a
legislazione vigente per l'approvazione di contratti di
programma nonche' di atti convenzionali e di regolazione
tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle
risorse disponibili agli specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di nuove
strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in
concessione;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa
aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali,
inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di
costruzione delle opere date in concessione e il controllo
della gestione delle autostrade il cui esercizio e' dato in
concessione;
3) ( abrogato)
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni,
delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a.,
Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali
Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi
s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali,
assentite o da assentire in concessione, di rilevanza
regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti
la rete autostradale di interesse nazionale, che equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione
per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo
miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni
tariffarie per le concessioni autostradali secondo i
criteri e le metodologie stabiliti dalla competente
Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro
successiva approvazione;
f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari,
delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del
patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche'
la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza
sull'adozione, da parte dei concessionari, dei
provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza
del traffico sulle strade ed autostrade medesime;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e
circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e
progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti
italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede,
nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle
sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,
incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo,
nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento
della rete delle strade e delle autostrade statali e della
relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione,
il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili
destinati al servizio delle strade e delle autostrade
statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di
cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143;
d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti
la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non
sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione
per pubblica utilita'.
3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), e' riconosciuta ad ANAS
s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale
dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento per spese non previste da altre
disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel
quadro economico di progetto approvato a decorrere dal
1° gennaio 2015 »
4. Entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia
subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla
medesima data in tutti gli atti convenzionali con le
societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al
comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque
ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al
comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas
s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i
quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal
1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
servizio alla data del 31 maggio 2012, e' trasferito
all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico.
All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
previste per detto personale a legislazione vigente nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della
legge n. 296 del 2006, gia' finalizzate, in via
prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie
autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle
spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale
trasferito si applica la disciplina dei contratti
collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e
dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento, nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
procede alla individuazione delle unita' di personale da
trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni
organiche e delle strutture delle amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. sottoscrivono
la convenzione in funzione delle modificazioni conseguenti
alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
7. - 7-bis (abrogati)
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo
statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
materia contenute nel codice civile, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede
alla nomina di un amministratore unico della suddetta
societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas
S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto decade con effetto dalla data di adozione
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma
integra gli estremi della giusta causa di cui
all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non
comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'organo amministrativo provvede altresi' alla
riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a.
nonche' alla predisposizione del nuovo statuto della
societa' che, entro il 30 novembre 2013, e' approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro 30 giorni dalla data di approvazione da
parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012,
viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la
ricostituzione del consiglio di amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' abrogato.
10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il
soggetto pubblicizzato»."
Comma 296:
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 18, del
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti per
il rilancio dell'economia.":
"Art. 18 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni)
1. Per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei
cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione
complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per
l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535
milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per
l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti presenta semestralmente alle Camere una
documentazione conoscitiva e una relazione analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si provvede
all'individuazione degli specifici interventi da finanziare
e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti
delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al
comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente
comma riguardano il completamento delle infrastrutture di
rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,
il potenziamento dei nodi, dello standard di
interoperabilita' dei corridoi europei e il miglioramento
delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il
collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte
e la Valle d'Aosta, il superamento di criticita' sulle
infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie nonche'
l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare
la sicurezza e a migliorare le condizioni
dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere
stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal
rischio idrogeologico, l'asse di collegamento tra la strada
statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta,
gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale
Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto
aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente
all'assegnazione del finanziamento e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da
adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Gli
interventi rispondenti alle finalita' di potenziamento dei
nodi, dello standard di interoperabilita' dei corridoi
europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e
dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a
infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per
le quali si sono perfezionate le procedure di
individuazione con il coinvolgimento degli enti
territoriali.
3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto possono essere finanziati,
a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero
Umbria-Marche, la tratta Colosseo - Piazza Venezia della
linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della
metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia
secondo lotto Rho-Monza, nonche', qualora non risultino
attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della
metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania
e la tratta Cancello - Frasso Telesino della linea AV/AC
Napoli-Bari.
4. Le risorse gia' assegnate con la delibera CIPE
n. 88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia
e bretella autostradale Cisterna Valmontone» sono
indistintamente utilizzabili per i lotti in cui e'
articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, puo'
essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza
alcun obbligo del concedente nei confronti del
concessionario al finanziamento delle tratte non coperte
ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano
reperite le risorse necessarie.
5. Per assicurare la continuita' funzionale e per lo
sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione
vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte
autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi», a valere sul
Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui
al comma 2, e' destinato alla societa' concessionaria,
secondo le modalita' previste dal Verbale d'Intesa
sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il
16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di
euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e
8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di
euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di
euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto
dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma
ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono
restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati
entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il
progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza Venezia
della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a
valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la
tratta completata della stessa linea C da Pantano a
Centocelle sia messa in pre-esercizio entro il 15 dicembre
2013.
7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di
Programma - parte investimenti 2012-2016 sottoscritto con
RFI e' autorizzata la contrattualizzazione degli interventi
per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili
per l'importo gia' disponibile di 300 milioni di euro di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 maggio 2012, n. 119.
8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici
scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina
fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici
scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53,
comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni.
8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in
sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e'
autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2,
comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
l'individuazione di un modello unico di rilevamento e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione
del rischio sismico. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
definite le modalita' di individuazione delle attivita' di
cui al periodo precedente. Al relativo onere, pari a 3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle
in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche' di
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico,
ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11,
commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al
Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo
articolo 11 e nelle more della completa attuazione della
stessa procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa
di 150 milioni di euro. Per le suddette finalita', nonche'
per quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati
con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura
definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al
31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province
interessati operano in qualita' di commissari governativi,
con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che
saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 8-sexies.
8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono
ripartite a livello regionale per essere assegnate agli
enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso
scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e
degli alunni presenti in ciascuna regione e della
situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi
della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote
imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2,
comma 109, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle
graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre
2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni
entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi
immediatamente cantierabili di messa in sicurezza,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici
scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da
parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la
decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili.
Le risorse resesi disponibili sono ripartite in misura
proporzionale tra le altre regioni. L'assegnazione del
finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli
enti locali ad avviare le procedure di gara con
pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di
affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti
assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di
attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito
internet dei due Ministeri.
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al
comma 8-quater entro il 30 aprile 2014 comporta la revoca
dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli effetti
della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati
sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il
termine del 30 aprile 2014 e' prorogato al 30 giugno
2014. Le eventuali economie di spesa che si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato
comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche
dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle
richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti locali per permettere i pagamenti entro il
31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei
lavori debitamente certificati.
8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul
conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa
Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo
speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui
all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il
31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili
all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnate al Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' statali.
8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento
della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per
l'acquisto di mobili e arredi,» sono inserite le seguenti:
«se non destinati all'uso scolastico e dei servizi
all'infanzia,».
9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla
procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di
euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti, e' destinato alla realizzazione del primo
Programma «6000 Campanili» concernente interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova
costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche,
ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e
infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti
telematiche di NGN e WI-FI, nonche' di salvaguardia e messa
in sicurezza del territorio. Possono accedere al
finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri,
autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con apposita convenzione
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e
il personale - e l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per
l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che
fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, le unioni composte da comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni
risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite
dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
sopra citata convenzione, le richieste di contributo
finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto
non puo' essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di
1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento
puo' superare il contributo richiesto soltanto nel caso in
cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano gia'
immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune
proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo progetto.
Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento
e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.
10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e' approvato il programma degli interventi di manutenzione
straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonche' degli
ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e
a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con
priorita' per le opere stradali volte alla messa in
sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della
rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS
SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita
convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione
del programma nei tempi previsti e le relative modalita' di
monitoraggio. La societa' ANAS SpA presenta semestralmente
alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di
cui al presente comma.
11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre
2013, delle finalita' indicate al comma 1, determina la
revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente
articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse
di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun
intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse
assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate
confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al
comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di
contenziosi.
13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto
a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro
120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro
142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258
milioni per l'anno 2015, a euro 143 milioni per l'anno 2016
e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre
2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a
euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per
l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante
corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in
favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a
valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di
bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al
comma 1.
14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di
attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di
cui al presente articolo."
Comma 297:
-Si riporta il testo dell'articolo 4, del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche)
1. - 3. (abrogati)
3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e
successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le
attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici
delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla
Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono
trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei
S.p.A., che, sulla base delle strategie di sviluppo per
l'informatica
definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di
comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del
conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio
della finanza pubblica e di razionalizzazione ed
efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le
correlate attivita' di progettazione tecnica, sviluppo e
conduzione. Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula,
entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
del Ministero dell'economia e delle finanze, unitariamente
per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della
fiscalita', un apposito accordo quadro non normativo, in
cui, sulla base del modello relazionale definito dal
Ministero, che tenga conto delle specificita' organizzative
e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione
economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli
obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di
operativita' della Sogei S.p.A., sono disciplinati i
servizi erogati e fissati relativi costi, regole e
meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro
di cui al periodo precedente le singole articolazioni
dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano
a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi
regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le
specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei
S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo,
quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il
Ministero e la Sogei S.p.A. Al fine di assicurare
l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
fornisce i necessari elementi informativi alle competenti
articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e
supportare le attivita' di supervisione, verifica e
monitoraggio della attivita' e della qualita' dei servizi
forniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
si coordina con le competenti articolazioni
dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito
delle attivita' relative alla definizione del modello
relazionale, sono effettuate congiuntamente con i
Dipartimenti e le Agenzie le attivita' di ricognizione e
valutazione dei beni strumentali del Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche', dei relativi
rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla
stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma.
Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei
S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche
di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze
sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la
facolta' per le strutture ministeriali conferenti di
fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse.
All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip
S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento si intendono
riferite a Sogei S.p.A.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti
normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di
committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte
dalla Consip S.p.A. La medesima societa' svolge, inoltre,
le attivita' ad essa affidate con provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.
Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le
modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di
committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto
dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di centrale di
committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche
amministrazioni, al Sistema pubblico di connettivita' ai
sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto
medesimo nonche' ai contratti-quadro ai sensi
dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di
cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
1° dicembre 2009, n. 177.
3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria
ai fini del rilascio dei pareri di congruita'
tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia
Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita
convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
3-sexies (abrogato)
4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore
unico, i consigli di amministrazione delle societa'
controllate direttamente o indirettamente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un
fatturato da prestazione di servizi a favore di
amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento
dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di
tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal
1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi
degli amministratori di tali societa', ivi compresa la
remunerazione di quelli investiti di particolari cariche,
non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente
sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di
onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano
nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della
partecipazione, o della societa' controllante in caso di
partecipazione indiretta o del titolare di poteri di
indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla
copertura assicurativa e al rimborso delle spese
documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al
precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i
relativi compensi all'amministrazione o alla societa' di
appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti
disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento
economico accessorio.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da
specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facolta'
di nomina di un amministratore unico, i consigli di
amministrazione delle altre societa' a totale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere
composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. A
tali societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal
terzo periodo del comma 4. (
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo
oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a
convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in
base a procedure previste dalla normativa nazionale in
conformita' con la disciplina comunitaria. Gli enti di
diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice
civile, che forniscono servizi a favore
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze
pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta
formazione tecnologica e gli enti e le associazioni
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei
beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della
formazione, le associazioni di promozione sociale di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative di cui alla legge
26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti
territoriali e locali.
6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si
applicano all'associazione di cui al decreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
relativo consiglio di amministrazione e' composto, oltre
che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della
funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti
di qualificata professionalita' nel settore della
formazione e dell'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione
non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio
stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.
L'associazione di cui al presente comma non puo' detenere
il controllo in societa' o in altri enti privati e le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono cedute
entro il 31 dicembre 2012.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del
mercato e di assicurare la parita' degli operatori nel
territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni
appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato
decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi
strumentali alla propria attivita' mediante le procedure
concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. E'
ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi
tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge
8 novembre 1991, n. 381. Sono altresi' ammesse le
convenzioni siglate con le organizzazioni non governative
per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli
ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto
puo' avvenire solo a favore di societa' a capitale
interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti
dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la
gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in
essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al
31 dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni
in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo
sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni
sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381.
8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure
previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991,
n. 381.
9. - 10. - 11. - (abrogati)
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto
dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di
violazione dei suddetti vincoli gli amministratori
esecutivi e i dirigenti responsabili della societa'
rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni
ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle societa' quotate ed alle loro controllate.
Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per
azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a
prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad
avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di
societa' a totale o parziale partecipazione pubblica si
interpretano nel senso che, per quanto non diversamente
stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la
disciplina del codice civile in materia di societa' di
capitali.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' fatto divieto, a pena di nullita', di inserire clausole
arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio
ovvero di atti convenzionali comunque denominati,
intercorrenti tra societa' a totale partecipazione
pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e
regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia,
salvo che non si siano gia' costituiti i relativi collegi
arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e
negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra
le medesime parti. » .
Comma 298:
-La legge 1° aprile 1999, n. 91, reca "Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di
tessuti.".
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del decreto
legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, recante "Interventi
urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la
salute pubblica":
"Art. 1.
1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica
legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive
ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne
metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
«Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono
autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro
6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere
dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca
in base a un programma approvato con decreto del Ministro
della salute, nonche', per quanto di pertinenza dello
Stato, al rimborso delle spese di costituzione
dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli
interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del medesimo,
previa presentazione dei relativi progetti al Ministero
della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori
dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per
l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano."
Comma 300:
-Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 14 (Misure per il contrasto del lavoro sommerso e
irregolare)
1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono
introdotte le seguenti disposizioni:
a) (abrogata)
b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73, e successive modificazioni, nonche' delle somme
aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato del 30 per
cento. In relazione alla violazione prevista dal citato
articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si
applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive
modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida
le violazioni commesse prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con
esclusione delle sanzioni previste per la violazione
dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano anche alle violazioni
commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle
sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati:
1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite
massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014, destinato a misure, da definire con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate
ad una piu' efficiente utilizzazione del personale
ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi di carattere
organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale, nonche' alla realizzazione di
iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Comma 301:
Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge
24 ottobre 2000, n. 323, recante "Riordino del settore
termale", come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Regimi termali speciali e rilancio degli
stabilimenti termali.)
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli
assicurati aventi diritto avviati alle cure termali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6
del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490.
2. Il regime termale speciale in vigore per gli
assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalita',
anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla
gestione di forme anche sostitutive di assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', in possesso dei requisiti
previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime
termale speciale.
3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente
articolo sono tenuti a svolgere le attivita' necessarie per
l'ammissione degli aventi diritto ai regimi termali
speciali di cui al comma 1. A tale fine essi provvedono a
comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla
azienda unita' sanitaria locale di appartenenza del
soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio e'
ubicato lo stabilimento termale di destinazione.
4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attivita', gli
stabilimenti termali di proprieta' dell'INPS sono
trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni. »
Comma 303:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 133, recante:
"Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche'
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285,
sulla occupazione giovanile", come modificato dalla
presente legge:
" Art 2.
A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermita'
comportante incapacita' lavorativa, il medico curante
trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e
sulla durata presunta della malattia per via telematica
on-line, secondo le specifiche tecniche e le modalita'
procedurali determinate dall'INPS medesimo.
Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo
rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione
della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di
lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS
la trasmissione in via telematica della suddetta
attestazione, secondo modalita' stabilite dallo stesso
Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le
tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita'
tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di
consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione
telematica on-line della certificazione di malattia
all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia
dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal
secondo comma del presente articolo.
Le eventuali visite di controllo sullo stato di
infermita' del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale o della struttura
sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai
medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.
Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e
produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, la documentazione in suo possesso.
Nella ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, devono
essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di
lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione
di malattia i dati salariali necessari per il pagamento
agli aventi diritto delle prestazioni economiche di
malattia e di maternita'.
Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione
della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da
parte del medico curante nel certificato e
nell'attestazione di cui al primo comma.
A decorrere dal 1o gennaio 2015 il medico necroscopo
trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento
del decesso per via telematica on line secondo le
specifiche tecniche e le modalita' procedurali gia'
utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi
precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al
primo periodo si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326"
Comma 306:
-Si riporta il testo vigente del comma 245,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
recante "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica":
"Art 1 (Misure in materia di sanita', pubblico impiego,
istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e
assistenza.).
1-244. (omissis)
245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
necessarie norme regolamentari
(omissis)"
Comma 307
- Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
reca: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici".
Comma 309
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13, della legge
30 marzo 2001, n. 152, recante "Nuova disciplina per gli
istituti di patronato e di assistenza sociale", come
modificato dalla presente legge:

 

"Art 13. (Finanziamento)
1. Per il finanziamento delle attivita' e
dell'organizzazione degli istituti di patronato e di
assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e
all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e
quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed
integrative delle stesse, delle attivita' di patronato
relative al conseguimento delle prestazioni di carattere
socio-assistenziale, comprese quelle in materia di
emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri
di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al
comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo
0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le
gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto
disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere
destinazione diversa da quella indicata dal presente
articolo.
2. Il prelevamento di cui al comma 1 e' destinato al
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza
sociale nelle seguenti percentuali:
a) 89,90 per cento all'attivita';
b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento
per l'estero;
c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero,
finalizzato alla verifica dell'organizzazione e
dell'attivita', nonche' a verifiche ispettive straordinarie
in Italia sull'organizzazione e sull'attivita' e per la
specifica formazione del personale ispettivo addetto.
3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il
31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
nell'unita' previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da
conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e
concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80
per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui
al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali
obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non
oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti
previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa
unita' previsionale di base, capitolo 3518, la restante
quota.
4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare
tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza
sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento,
gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati, in sede previsionale, nella misura del 72 per
cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime
unita' previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo
approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per
l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del
bilancio dello Stato, in relazione alle somme
effettivamente affluite all'entrata, per effetto
dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come
risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.
5. In ogni caso, e' assicurata agli istituti di patronato
l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei
limiti del 72 per cento indicato nel comma 4, entro il
primo trimestre di ogni anno.
6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi,
in regime convenzionale, delle attivita' di patronato e di
assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate
dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare
il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di
contenimento dei costi gestionali per un equivalente
importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.
7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di
ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla
base dei seguenti criteri:
a) previsione delle quote percentuali da destinare al
finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero;
b) individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione da
assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di
cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico,
definendo, altresi', le modalita' di accertamento, di
rilevazione e controllo dell'attivita', dell'estensione e
dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione
dell'efficienza delle sedi, dell'attivita' svolta, in
relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli
operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi
rilievo prioritario alla qualita' dei servizi prestati
verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli
enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e
assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti
gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i
predetti enti pubblici (12);
c) definizione, per le attivita' svolte e per
l'organizzazione, delle modalita' di documentazione e dei
criteri di verifica anche di qualita', da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche'
delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica
delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la
definizione di eventuali discordanze nella rilevazione
delle attivita' e dell'organizzazione;
d) previsione di un periodo transitorio, comunque non
superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale
applicazione del nuovo sistema di finanziamento.
8. Per il perseguimento delle finalita' loro proprie, gli
istituti di patronato e di assistenza sociale possono
altresi' ricevere:
a) eredita', donazioni, legati e lasciti;
b) erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e
delle sue strutture periferiche.
9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in
lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono
compensati mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52."
Comma 310
- Si riportano i testi degli articoli 2, 3, 14 e 16 della
citata legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificati dalla
presente legge:
"Art 2. (Soggetti promotori)
1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato
e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata,
le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori
che:
a) siano costituite ed operino in modo continuativo da
almeno otto anni;
b) abbiano sedi proprie in un numero di province
riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad
almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come
accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano
sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi
stranieri;
c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici
necessari per la costituzione e la gestione degli istituti
di patronato e di assistenza sociale;
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita'
assistenziali.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e'
necessario per le confederazioni e le associazioni operanti
nelle province autonome di Trento e di Bolzano. » .
« Art. 3. (Costituzione e riconoscimento).
1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli
istituti di patronato e di assistenza sociale e' presentata
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Restano
altresi' fermi le competenze del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della
personalita' giuridica attribuite da previgenti
disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.
2. Alla domanda deve essere allegato un progetto
contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e
organizzative per l'apertura di sedi in un numero di
province riconosciute la cui somma della popolazione sia
pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana,
come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo
criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
3. La costituzione degli istituti e' approvata con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
entro novanta giorni dalla data di presentazione della
domanda.
4. Entro un anno dalla data della domanda di
riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al
comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.
5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che
abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al
comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle
persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno
la sede legale e svolgono la loro attivita'.
6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le
confederazioni e le associazioni che nel quinquennio
precedente abbiano costituito un altro istituto di
patronato e di assistenza sociale il quale non abbia
ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o
sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16
della presente legge.
7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere
presentato da parte delle associazioni operanti nelle
province autonome di Trento e di Bolzano che intendono
promuovere la costituzione di istituti di patronato e di
assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2. » .
« Art. 14. (Adempimenti degli istituti di patronato e di
assistenza sociale)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:
a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e
di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile
attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico
di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del
codice civile, comprendente anche le attivita' svolte
all'estero;
b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi
dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo;
c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati
riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale
svolta nell'anno precedente, nonche' quelli relativi alla
struttura organizzativa in Italia e all'estero. »
« Art. 16. (Commissariamento e scioglimento).
1. In caso di gravi irregolarita' amministrative o di
accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un
commissario per la gestione straordinaria delle attivita'
di cui all'articolo 8.
2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale e'
sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui:
a) non sia stato realizzato il progetto di cui
all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il
riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o
siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un
disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato
dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in
grado di funzionare;
c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni
consecutivi attivita' rilevante ai fini del finanziamento
di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia
sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via
definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali inferiore all'1,5 per cento del totale. Le
disposizioni di cui alla presente lettera trovano
applicazione nei confronti degli istituti di patronato
riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque
anni alla data di entrata in vigore della presente
disposizione con effetto dall'attivita' dell'anno 2014,
definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita',
oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati
stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle
organizzazioni sindacali agricole"
Comma 311
- Si riportano i commi 10 e 13, dell'articolo 1, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
come modificati dalla presente legge:
Art. 1
(omissis)
10. Al fine di conseguire il piu' adeguato ed efficace
esercizio delle attivita' degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale
gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del
comma 9, garantendo altresi' ai fruitori dei relativi
servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un
piu' uniforme livello di prestazione sul territorio
nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) - b) - c) (abrogate)
d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonche' a verifiche
ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e
sull'attivita' e per la specifica formazione del personale
ispettivo addetto»;
e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla
qualita' dei servizi prestati verificata attraverso una
relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori
delle prestazioni previdenziali e assicurative con
riferimento a standard qualitativi fissati dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti
di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti
pubblici;».
(omissis)
13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale
riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione adeguano la
propria struttura organizzativa entro il 30 giugno 2015. In
caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge
30 marzo 2001, n. 152."
Comma 312
- I testi degli articoli 10 e 13, della citata legge
30 marzo 2001, n. 152, come modificati dalla presente
legge, sono riportati, rispettivamente, nelle note ai commi
310 e 309 della presente legge.
Comma 313
- Si riporta il testo vigente del comma 68,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
recante: "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire
l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori
norme in materia di lavoro e previdenza sociale":
"Art 1
1-67. (omissis)
68. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione del comma 67, anche con riferimento
all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei
quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei
limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio
contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio
dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012 lo
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore
di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma 67
e con la modalita' di cui al primo periodo del presente
comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro
annui, gia' presenti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello.
(omissis) » .
Comma 314
Si riporta il testo dell'articolo 11, del citato decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11 (Emersione di base imponibile)
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate
nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (49), esibisce o
trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito
ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non
rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle
richieste di cui al medesimo periodo si configurano le
fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74.
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori
finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente
all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno
interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'
l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella
predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati
nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista
dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentiti le associazioni di categoria degli
operatori finanziari e il Garante per la protezione dei
dati personali, sono stabilite le modalita' della
comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di
comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai
rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli
fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate
misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per
la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione,
che non puo' superare i termini massimi di decadenza
previsti in materia di accertamento delle imposte sui
redditi.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e
del comma 2 del presente articolo sono utilizzate
dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di
evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore
medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti
bancari e postali, sono altresi' utilizzate ai fini della
semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito
alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di
cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, nonche' in sede di controllo sulla veridicita' dei
dati dichiarati nella medesima dichiarazione.
4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle
Camere una relazione con la quale sono comunicati i
risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a
4.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-undevicies e'
abrogato.
6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto
dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce
all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati
relativi alle posizioni di soggetti destinatari di
prestazioni socio-assistenziali affinche' vengano
considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla
fedelta' dei redditi dichiarati, basati su specifiche
analisi del rischio di evasione.
7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) esclusi i casi straordinari di controlli per
salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo
in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorita'
competente deve essere oggetto di programmazione da parte
degli enti competenti e di coordinamento tra i vari
soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni nell'attivita' di controllo. Codificando la
prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria
competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile,
in borghese;";
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono
abrogati. (52)
8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole "e dei consigli tributari"
e le parole "nonche' ai relativi consigli tributari" sono
soppresse, nel terzo comma le parole ", o il consorzio al
quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario" sono
soppresse, la parola "segnalano" e' sostituita dalla
seguente: "segnala", e le parole "Ufficio delle imposte
dirette" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia delle
entrate";
b) al quarto comma, le parole: ", ed il consiglio
tributario" sono soppresse, la parola: "comunicano" e'
sostituita dalla seguente: "comunica";
c) all'ottavo comma le parole: "ed il consiglio
tributario possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'";
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: "e dei
consigli tributari" sono soppresse.
9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato.
10-bis. All' articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2013». » .
Comma 316
Il testo del comma 5, dell'articolo 10, del citato
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' riportato nelle
note al comma 49 della presente legge.
Comma 318
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 26 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 26 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti
capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco dei
capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito
articolo, con la legge del bilancio."
Comma 319
- Si riportano i testi degli articoli 84, 144, 171, 173,
175, 176, 177, 181, 186, del decreto del Presidente della
Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18 recante: "Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri", come modificati
dalla presente legge:
"Art 84. (Alloggi in immobili demaniali).
Qualora in immobili demaniali vi sia eccedenza di locali
in relazione alle esigenze di servizio, i locali eccedenti
possono essere utilizzati per alloggi del personale.
Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la
situazione del Paese e finche' le stesse permangano, il
Ministero degli affari esteri puo' concedere in uso al
personale locali siti in immobili presi in fitto.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri di
concerto con quello per il tesoro sono determinate, di
volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o
cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente.
Il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi
del primo e secondo comma e' tenuto a corrispondere
all'Amministrazione un canone in misura non eccedente il
quinto e non inferiore all'ottavo e se trattisi di immobili
fittati, in misura non eccedente il quinto e non inferiore
al settimo della retribuzione mensile, in relazione alle
caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento.
La misura del canone e' stabilita con decreto del Ministro
per gli affari esteri. »
« Art. 144. (Residenze disagiate)
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le residenze da
considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di
clima, tenendo anche conto della notevole distanza
dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente
disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di
clima.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e
particolarmente disagiate e' computato, a domanda
dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del
trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente
di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti
dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono
computati i periodi di viaggio da una ad altra sede
disagiata e di congedo ordinario o di ferie.
Ai fini del computo del servizio in particolari sedi
richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di
servizio nelle residenze particolarmente disagiate e'
valutato con un aumento di sei dodicesimi.
Il personale in servizio nelle residenze particolarmente
disagiate e' trasferito a richiesta dopo due anni di
effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con
il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di
servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a
prestare servizio consecutivamente in altra sede
particolarmente disagiata. »
"Art. 171. (Indennita' di servizio all'estero.)
1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui
all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari,
possono essere fissati coefficienti differenti per i
singoli posti di organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo dei servizi. Il Ministero
puo' a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a
livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189. »
« Art. 173. (Aumenti per situazione di famiglia).
1. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del
dipendente all'estero e' attribuita al medesimo, se
coniugato, un aumento di un ottavo della sua indennita' di
servizio qualora il coniuge non eserciti attivita'
lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di
impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella
stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato
fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di
trattamento pensionistico costituito con contributi versati
in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a
carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento
per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della
pensione.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di
nullita', annullamento, divorzio, separazione legale o
consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di
separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da
giudice straniero anche se non delibati.
3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni
figlio un aumento dell'indennita' di servizio all'estero
commisurata a un ottavo dell'indennita' di servizio che
nello stesso Paese e' prevista per il posto di primo
segretario o di console.
4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili
qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano
stabilmente nella sede del titolare dell'indennita', fatta
eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede
stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute
o perche' affidati all'altro genitore a seguito di
divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale
omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione
o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice
straniero anche se non delibati o, in caso di figli
naturali (289) legalmente riconosciuti, affidati al
genitore non convivente con il dipendente all'estero. E'
fatta anche eccezione per il coniuge che non possa
risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute
rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di
servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione, non
sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento
dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e'
limitato al 15 per cento. E' infine fatta eccezione per il
coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto
debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per
motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento
dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e'
limitato al 5 per cento (290).
5. La nozione di residenza stabile agli effetti delle
disposizioni contenute nel comma 4, nonche' i casi e le
condizioni in cui le disposizioni stesse trovano
applicazione sono determinati dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991,
n. 306, che potra' essere modificato con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
»
« Art. 175. (Indennita' di sistemazione.)
1. Al personale trasferito da Roma ad una sede estera o
da una ad altra sede estera spetta un'indennita' di
sistemazione, calcolata in base all'indennita' personale
spettante all'atto dell'assunzione.
2. Nel caso di trasferimento da Roma l'indennita' di
sistemazione e' fissata nella misura di cinque ventottesimi
dell'indennita' personale annua spettante per il posto di
destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra
sede estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata nella
misura di cinque quarti di una mensilita' dell'indennita'
personale stabilita per il posto di destinazione. Qualora
il trasferimento si verifichi all'interno dello stesso
Paese, l'indennita' in questione e' fissata nella misura di
cinque ottavi della indennita' personale mensile stabilita
per il posto di destinazione.
3. (abrogato)
4. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati o trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad
uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario
fra le date di assunzione di servizio nella sede sia
inferiore a 360 giorni, l'indennita' di sistemazione spetta
soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu'
elevata.
5. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il
trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero
intervengano variazioni nella misura dell'indennita' di
servizio relativa al posto o negli elementi determinanti
l'ammontare dell'indennita' personale, l'indennita' di
sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.
6. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero
all'atto della destinazione o del trasferimento; essa e'
peraltro acquisita soltanto con la permanenza in sede di
almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga
per motivi non imputabili al dipendente o su giustificata
richiesta del dipendente approvata dal consiglio di
amministrazione.
7. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza
per effetto di disposizioni dell'Amministrazione o per
causa di forza maggiore e comprovi di avere gia' effettuato
spese a valere sulla indennita' di sistemazione, il
Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle
spese stesse da ammettere a rimborso. Tale ammontare non
puo', comunque, superare la meta' della indennita'. »
« Art. 176. (Indennita' di richiamo dal servizio
all'estero)
1. Al personale in servizio all'estero che e' richiamato
in Italia spetta un'indennita' per fare fronte alle spese
connesse con la partenza dalla sede nonche' con le esigenze
derivanti dal rientro in Italia.
2. L'indennita' di richiamo e' corrisposta nella misura
di quindici ottavi di un'indennita' di servizio mensile,
che viene calcolata applicando all'indennita' base mensile
di ciascun dipendente un unico coefficiente di
maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulla base della media dei coefficienti di
maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa
viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede
all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali
aumenti spettanti per situazione di famiglia calcolati a
norma dell'articolo 173.
3. Nel caso di dipendenti tra loro coniugati che
rientrano dalla stessa sede l'indennita' di rientro spetta
soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu'
elevata. »
« Art. 177. (Residenze di servizio).
I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto,
per se', per i familiari a carico e per il personale
domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad
essi attribuite.
Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti
di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie
presso le rappresentanze diplomatiche nonche' ai titolari
dei Consolati generali di I classe.
I contratti necessari per l'applicazione del presente
articolo sono conclusi dall'Amministrazione. »
« Art. 181. (Spese di viaggio per congedo o ferie)
1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18
mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente
disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese
di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a
carico. Il relativo diritto e' acquisito rispettivamente
dopo 12 e 8 mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati
precedentemente.
2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso
dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e
ritorno in sede.
3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma
dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto
usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento di cui
al successivo titolo II, con esclusione delle spese di
trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il
pagamento delle spese relative alla classe immediatamente
superiore a quella economica spetta solo ai funzionari di
grado non inferiore a consigliere di ambasciata o
equiparati ed al coniuge a carico.
4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i
viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno
luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del
congedo ordinario o delle ferie del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in localita'
diversa da quella di servizio del dipendente, sono
corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le modalita' ivi stabiliti,
le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente
stesso e rientrare nella localita' di studio. »
« Art. 186. (Viaggi di servizio)
Il personale che per ragioni di servizio dalle sedi
all'estero venga chiamato temporaneamente in Italia o sia
ivi trattenuto durante o allo scadere del congedo ordinario
conserva, per un periodo massimo di 10 giorni oltre quelli
previsti per il viaggio, l'intera indennita' personale.
Tale trattamento puo' essere attribuito per un ulteriore
periodo di 10 giorni con decreto motivato del Ministro.
L'indennita' personale e' ridotta della meta' per un
periodo successivo che non puo' superare in ogni caso 50
giorni e cessa dopo tale termine. Durante i predetti
periodi viene inoltre corrisposta la meta' del trattamento
di missione previsto per il territorio nazionale.
Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o
in altri Paesi esteri, oltre all'indennita' personale in
godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di
vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale
».
- Si riporta il testo del comma 8, dell'articolo 51, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 51. (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente)
1-7. (omissis)
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di due volte l'indennita' base.
Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5 nonche' il 50
per cento delle maggiorazioni percepite fino alla
concorrenza di due volte l'indennita' base.
(omissis). » .
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 23. (Servizio del personale dell'Amministrazione
degli affari esteri in residenze disagiate).
Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione
degli affari esteri nelle residenze disagiate o
particolarmente disagiate, stabilite con decreto del
Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro,
e' aumentato, a domanda dell'interessato o dei superstiti
aventi causa, rispettivamente della meta' e di tre quarti.
A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una
ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in
congedo. »
Comma 320
Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1967, n. 215, reca "Personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche e culturali all'estero."
Comma 322
Si riporta il testo del comma 249, dell'articolo 1, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1
(OMISSIS)
249. A valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate,
fino al limite di 60 milioni di euro per l'anno 2014 e di
65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016,
risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo
realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza
ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione
europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle
azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono
versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di
spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al
relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
(omissis)"
Comma 323
- La legge 23 ottobre 2003, n. 286 reca "Norme relative
alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero".
- Si riporta il testo vigente del comma 2-bis,
dell'articolo 1, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012,
n. 118, recante "Disposizioni urgenti per il rinnovo dei
Comitati e del Consiglio generale degli italiani
all'estero":
"Art. 1
1-2 (omissis)
2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con
le modalita' di votazione per corrispondenza e di scrutinio
di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione
al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire
all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione
nell'elenco elettorale almeno trenta giorni prima della
data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno
tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunita'
italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere nella sede
della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti
internet, nonche' tramite ogni altro idoneo mezzo di
comunicazione
(omissis)."
- Il testo del comma 2, dell'articolo 6, del citato
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' riportato nelle
note al comma 148 della presente legge.
Comma 324
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 29 settembre 2013, n. 121, come modificato
dalla presente legge, recante "Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204,
concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che
modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi":
"Art. 6 (Disposizioni finali)
1. Entro il 31 dicembre 2015 le armi da fuoco per uso
scenico di cui all'articolo 22 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, nonche' le armi, anche da sparo, ad aria compressa
o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche
marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge
21 dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2, comma 2, della
legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a
spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di
prova.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto i soggetti detentori di armi, nelle
more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato
medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi
comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma,
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia
stato gia' prodotto nei sei anni antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i
diciotto mesi e' sempre possibile la presentazione del
certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della
diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza
competente.
3. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nel
territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti
autorita' di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad
accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi
dell'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne
e' consentita, senza obbligo di conformazione alle
prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a
qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. » .
Comma 325
- Si riporta il testo vigente del comma 1,
dell'articolo 3, della legge 3 agosto 2009, n. 115,
recante: "Riconoscimento della personalita' giuridica della
Scuola per l'Europa di Parma":
"Art. 3 (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 569.000 euro per 1'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente
utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000
euro e 1'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze per 143.000 euro;
b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307."
Comma 326
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, recante: "Istituzione del Fondo
per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa
e per gli interventi perequativi":
"Art 4. (Dotazione del fondo)
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 e'
determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire
400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni
1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi
per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire
300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno
1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri .
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »
.
Comma 327
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,
recante: "Disposizioni urgenti per garantire la continuita'
del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1-bis. (Razionalizzazione e utilizzo delle risorse
finanziarie)
1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno
scolastico attraverso la razionalizzazione e
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie,
le somme trasferite alle scuole statali per la
realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale
in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia
scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi
finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Per l'anno 2015, una
quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate
all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2015,
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a valere sulle
disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di
euro al netto di quanto effettivamente versato. Il disposto
del presente comma si applica anche a tutte le somme
riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre
2009.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono annualmente
individuati gli istituti scolastici interessati
all'applicazione del comma 1, l'entita' delle somme da
trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva
assegnazione alle scuole statali per le spese di
funzionamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010,
l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1,
comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo
di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria
superiore, alla valorizzazione del merito e del talento
degli studenti, nonche' alle innovazioni tecnologiche
presso le scuole statali.
5. A decorrere dall'anno 2010, le risorse disponibili di
cui all' articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007,
n. 1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione
del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il
decreto di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, sono annualmente
definiti anche il programma nazionale di valorizzazione del
merito e del talento degli studenti, nonche' il riparto
delle risorse complessivamente disponibili tra la suddetta
finalita' e quella della valorizzazione delle eccellenze di
cui all' articolo 2, comma 5, della citata legge n. 1 del
2007. Le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)
finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono
essere destinate anche alle finalita' di cui al presente
comma.
6. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, per l'anno 2009, puo' avvalersi del disposto dell'
articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. » .
Comma 328
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".
Comma 329
L'articolo 459 del citato decreto legislativo n.297 del
1994, abrogato dalla presente legge, recava:
« Art. 459 Esoneri e semiesoneri per i docenti con
funzioni vicarie » .
Comma 330
- Si riporta il testo del comma 8, dell'articolo 26,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo",
come modificato dalla presente legge:
"Art 26 (Norme di interpretazione autentica, di
utilizzazione del personale scolastico e trattamento di
fine rapporto)
1-7 (omissis)
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica
puo' avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione
dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e
dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali,
scientifici e professionali, nei limiti di un contingente
non superiore a centocinquanta unita', determinato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Le assegnazioni di cui al
presente comma, ivi comprese quelle presso
l'amministrazione scolastica centrale e periferica,
comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il
personale collocato fuori ruolo deve aver superato il
periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione e'
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella
scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i
dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano
titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il
periodo di servizio prestato nella predetta posizione non
e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore
essi sono assegnati con priorita' ad una sede disponibile
da loro scelta. E' abrogato l'articolo 456 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con eccezione dei commi 12, 13 e 14.
(omissis)"
Comma 331
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
Comma 332
Si riporta il testo vigente del comma 78 dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"Art 1 (Misure in materia di sanita', pubblico impiego,
istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e
assistenza.).
1-77 (omissis)
78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle
supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente
necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver
provveduto, eventualmente utilizzando spazi di
flessibilita' dell'organizzazione dell'orario didattico,
alla sostituzione del personale assente con docenti gia' in
servizio nella medesima istituzione scolastica. Le
eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio
in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili
nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di
funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali
esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.
(omissis)"
Comma 333
Il testo vigente del comma 78 dell'articolo 1 della
citata legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle
note al comma 332.
Comma 334
- Il testo vigente dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle note
al comma 131 della presente legge.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 64, del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
"Art. 64. (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica)
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno
scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto
ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei
parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno
o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da
assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui
al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini
di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani
di studio e dei relativi quadri orari, con particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione
delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei
centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi
serali, previsto dalla vigente normativa ;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti
scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le
regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche
misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all' articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti
di cui al comma 4-quater il monitoraggio e' finalizzato
anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli
eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti ."
Comma 337
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98:
"Art 17 (Razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 e'
incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il
2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il
2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile
2012, sono indicate le modalita' per il raggiungimento
dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il
predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio
sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
in materia di spesa per il personale di cui
all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri
ambiti di spesa sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attivita'
concernenti la determinazione annuale di costi
standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di
potenziare le attivita' delle Centrali regionali per gli
acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio
2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione
dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli
eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai
sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni
di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni
e dei servizi sanitari e non sanitari individuati
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo
a carico del Servizio sanitario nazionale, nonche' la
pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti
dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e
servizi. Per prezzo di riferimento alle condizioni di
maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il
10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il
25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o
servizio oggetto di analisi sulla base della
significativita' statistica e della eterogeneita' dei beni
e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio. Il
percentile e' tanto piu' piccolo quanto maggiore risulta
essere l'omogeneita' del bene o del servizio. Il prezzo e'
rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. Cio', al
fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori
strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della
spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a
garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per
gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati. Qualora sulla base
dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma,
nonche', in sua assenza, sulla base delle analisi
effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche
grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari
corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di
beni e servizi, emergano differenze significative dei
prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre
ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia
l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai
prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che
cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso
di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla
trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere
dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e
cio' in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini
della presente lettera per differenze significative dei
prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento
rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati
della prima applicazione della presente disposizione, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei
dispositivi medici per le finalita' della presente
disposizione e' effettuata dalla medesima Agenzia di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di
qualita', di standard tecnologico, di sicurezza e di
efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta
ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente
gia' operata da parte della citata Agenzia. Le aziende
sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del
contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette
in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di
assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi
indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite
affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato da altre aziende
sanitarie mediante gare di appalto o forniture;
a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione
dei prezzi di riferimento di cui alla lettera a) e'
effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni
appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di
acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici;
b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al
fine di consentire alle regioni di garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati
compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo
periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con
regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico
delle aziende farmaceutiche l'eventuale superamento del
tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, nella misura massima del 35% di tale
superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per
farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalita'
stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la
predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il
richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le
tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire
alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti
obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come
da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella
misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa
sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per
l'acquisto di dispositivi medici, in attesa della
determinazione dei costi standardizzati sulla base dei
livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto
della qualita' e dell'innovazione tecnologica, elaborati
anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici
direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di
cui al decreto del Ministro della salute dell'11 giugno
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010,
a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti
dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di
conto economico (CE), compresa la spesa relativa
all'assistenza protesica, e' fissata entro un tetto a
livello nazionale e a livello di ogni singola regione,
riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale
standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di
cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68.
Cio' al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto
dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a
livello nazionale e per ciascuna regione, e' annualmente
determinato dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni
monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei
dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto
valore e' recuperato interamente a carico della regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria
regionale o con misure di copertura a carico di altre voci
del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione
che abbia fatto registrare un equilibrio economico
complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza
farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio
sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono
aggiuntive rispetto a quelle eventualmente gia' disposte
dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel
rispetto del principio di equilibrio finanziario,
l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicita' delle
prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non
concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza
farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare
provvedimenti di riduzione delle predette misure di
compartecipazione, purche' assicurino comunque, con misure
alternative, l'equilibrio economico finanziario, da
certificarsi preventivamente da parte del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui
all'alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle
manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti
dalle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di
personale dipendente e convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le
misure di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro
il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto
degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato
articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per
l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico
rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1, nonche', per l'esercizio 2014, del 22%,
20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui
alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per l'anno 2014,
il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore
derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in
materia di spese per il personale sanitario dipendente e
convenzionato di cui all'articolo 16. Conseguentemente il
tetto indicato alla lettera c) del comma 1 e' fissato nella
misura del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti
dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese
per il personale sanitario dipendente e convenzionato di
cui all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3
per cento, le citate percentuali per l'anno 2014 sono
proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ove necessario, e'
conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da
finanziare il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalita'
previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge
n. 191 del 2009. La regione e' giudicata adempiente ove sia
accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In
caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la
regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito
l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai
deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione
di detti Piani restano comunque fermi gli specifici
obiettivi ivi previsti in materia di personale.
4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012,
l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi
sanitari, nonche' dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre
2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti:
«A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano
o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari
organi di attuazione del piano o il commissario ad acta
rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi
regionali, li trasmettono al Consiglio regionale,
indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano
di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio
regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le
necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o
le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale
non provveda ad apportare le necessarie modifiche
legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in
modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il
Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione, le necessarie misure, anche normative,
per il superamento dei predetti ostacoli.»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e' inserito il seguente: "88-bis
Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i
programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario
aggiornamento degli interventi di riorganizzazione,
riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al
fine di tenere conto del finanziamento del servizio
sanitario programmato per il periodo di riferimento,
dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del
piano di rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali
derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della
legislazione statale vigente.";
c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di
rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo da'
esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, di
cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, che e' approvato con il presente decreto, ferma
restando la validita' degli atti e dei provvedimenti gia'
adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti
giuridici sorti sulla base della sua attuazione (98). Il
Commissario ad acta, altresi', adotta, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Piano sanitario regionale 2011-2012, in modo da garantire,
anche attraverso l'eventuale superamento delle previsioni
contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora
rimossi ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione
e risanamento del servizio sanitario regionale siano
coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza:
1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio
economico stabile del bilancio sanitario regionale
programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del
livello del finanziamento del servizio sanitario
programmato per il periodo 2010-2012 con il Patto per la
salute 2010-2012 e definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti
dal medesimo Patto per la salute 2010-2012 e dalla
legislazione vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare
l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);
e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,"
sono inserite le seguenti: "nonche' al fine di consentire
l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni
di ripristinato equilibrio finanziario";
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al
31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al
31 dicembre 2012";
f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le
quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e' stato applicato il blocco automatico del
turn over del personale del servizio sanitario regionale,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, su richiesta della regione interessata, puo'
essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn
over, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di
dirigenti medici responsabili di struttura complessa,
previo accertamento, in sede congiunta, della necessita' di
procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di
assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza, nonche' della compatibilita' del medesimo
conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera
e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati
nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da
parte del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,
di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.
5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche
amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da
sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a trasferire annualmente una
quota delle disponibilita' finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in
relazione agli effetti della sentenza della Corte
costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70
milioni di euro annui, per essere iscritta,
rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi
carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2,
della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di
pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da
destinare per la copertura dei medesimi accertamenti
medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da
quelle statali;
b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di
bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti
stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti
medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche,
per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni
di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera a).
Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato
al comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo
esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.
5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la
quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui
al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni
delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali
sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali.
Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede
a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento
del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in
proporzione all'organico di diritto delle regioni con
riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun
esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le
istituzioni scolastiche ed educative statali non sono
tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012, sancita nella riunione della conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre
2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente
lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, e' incrementato di 105 milioni di euro per far
fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni,
ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo
compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e
p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di
avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61,
comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
7. 8. - (abrogati)
9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi 7
e 8, e' autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione
all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla
cui copertura si provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009,
n. 7. Per il finanziamento delle attivita' si provvede
annualmente nell'ambito di un apposito progetto
interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate
all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e'
vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno
2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,
alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si
provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per l'anno di riferimento. A decorrere dall'anno 2013,
qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia
intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per
cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al
predetto istituto ai sensi del presente comma.
10. Al fine di garantire la massima funzionalita'
dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla
rilevanza e all'accresciuta complessita' delle competenze
ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree
strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi
assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli
obiettivi di semplificazione e snellimento di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre
2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di
cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,
n. 245, e' modificato, in modo da assicurare l'equilibrio
finanziario dell'ente e senza alcun onere a carico della
finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su
proposta del direttore generale, il potere di modificare,
con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 22 del
citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo
dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del medesimo decreto
n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture
amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti
compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della
presente lettera sono sottoposte all'approvazione del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva
tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi,
prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci,
di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei
quali con funzioni di presidente, uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati
dalla Conferenza Stato-regioni nonche', di diritto, il
direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto
superiore di sanita'; i requisiti di comprovata
professionalita' e specializzazione dei componenti nei
settori della metodologia di determinazione del prezzo dei
farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia;
che le indennita' ai componenti, ferma l'assenza di oneri a
carico della finanza pubblica, non possano superare la
misura media delle corrispondenti indennita' previste per i
componenti degli analoghi organismi delle autorita'
nazionali competenti per l'attivita' regolatoria dei
farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni
istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa puo'
rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48,
comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003,
stabilendo altresi' la misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun
titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per
il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle
funzionalita' informatiche della banca dati dei farmaci
autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in
commercio, nonche' per la gestione informatica delle
relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per
le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione
2003/361/CE."
Comma 338
La legge n.311 del 2044 e' pubblicata nella Gazz. Uff.
31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
- Si riporta il testo del comma 3
dell'articolo 11-quaterdecies del citato decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla presente
legge:
Art. 11-quaterdecies. (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione)
1-2 (omissis)
3 . Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2006.
(omissis)
Comma 339
- Il testo vigente della lettera a), comma 1,
dell'articolo 5, della citata legge 24 dicembre 1993,
n. 537 e' riportato nelle note al comma 172 della presente
legge e' riportato nelle note al comma 172.
Comma 340
- la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante:
"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie,
agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per
favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori
depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e
tecnologica e sulle ferrovie dello Stato" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 28 ottobre 1968, n. 276.
- Il testo vigente della lettera a), comma 1,
dell'articolo 5, della citata legge 24 dicembre 1993,
n. 537 e' riportato nelle note al comma 172 della presente
legge e' riportato nelle note al comma 172.
Comma 342
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 reca. "Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati".
Comma 343
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante: "Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica
e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera
d), della L. 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 7. (Competenze del MURST.)
1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi
dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono
determinati con unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito
nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al
medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio 1999, i
contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera b), e'
sostituita dalle seguenti "
b) valorizza e sostiene, anche con adeguato supporto
finanziario, la ricerca libera nelle universita' e negli
enti di ricerca, nel rispetto delle autonomie previste
dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti,
promuovendo opportune integrazioni e sinergie tra la
ricerca pubblica e quella del settore privato, favorendone
lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica;
bbis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con
riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i
piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e
degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE
sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto
sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della
ricerca nazionale;
bter) approva i programmi pluriennali degli enti di
ricerca, con annesso finanziamento a carico dell'apposito
Fondo istituito nel proprio stato di previsione, verifica
il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, approva statuti e regolamenti di enti
strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le
funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti non
strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo
o di approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i
quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i
bilanci";
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
parole "sentito il CNST" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente " d) riferisce al Parlamento ogni
anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo
stato della ricerca nazionale";
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 le
parole "sentito il CNST" sono soppresse;
e) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera g) e'
sostituita dalla seguente " g) coordina le funzioni
relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita
ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con
apposito decreto ministeriale finalita' ed organizzazione,
ed esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al
monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonche' di
previsione tecnologica e di analisi di impatto delle
tecnologie";
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'articolo 3 le parole "sentito il CNST" sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da "il quale"
fino a "richiesta" sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo
parere" fino a "n. 59" sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi
di ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il
31 dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge
9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4,
della legge n. 266."
Comma 344
- Il testo vigente del citato articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' riportato nelle note
al comma 343 della presente legge.
Comma 346
- Si riporta il testo del comma 13-bis, dell'articolo 66,
del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 66 (Turn over)
1-13 (omissis)
13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e
2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento
per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2018. A decorrere dall'anno 2015, le universita' che
rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
delle successive norme di attuazione del comma 6 del
medesimoarticolo 7 possono procedere, in aggiunta alle
facolta' di cui al secondo periodo del presente comma,
all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno
precedente riferite ai ricercatori di cui al citato
articolo 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere
sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma.
L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle
assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle
assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne
l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le
disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad
ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del
2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre
2005.
(omissis) » .
Comma 347
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 49, recante: "Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5", come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 (Programmazione triennale del personale)
1. Le universita', nell'ambito della propria autonomia
didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto
dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore
funzionamento delle attivita' e dei servizi e
compatibilmente con l'esigenza di assicurare la
sostenibilita' della spesa di personale e gli equilibri di
bilancio, predispongono piani triennali per la
programmazione del reclutamento del personale docente,
ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i
collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato
e determinato.
2. La programmazione di ateneo di cui al comma 1 e'
realizzata assicurando la piena sostenibilita' delle spese
di personale nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3
e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e
7. Relativamente al primo triennio successivo all'entrata
in vigore del presente decreto, essa persegue i seguenti
indirizzi:
a) realizzare una composizione dell'organico dei
professori in modo che la percentuale dei professori di I
fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II
fascia;
b) mantenere un equilibrato rapporto tra l'organico del
personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti
linguistici, e il personale docente e ricercatore, entro
valori di riferimento, definiti con decreto del Ministro,
da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, che tengano conto delle dimensioni,
dell'andamento del turn over e delle peculiarita'
scientifiche e organizzative dell'ateneo;
c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un'adeguata
possibilita' di consolidamento e sostenibilita'
dell'organico dei professori anche in relazione a quanto
previsto alla lettera a); in ogni caso, fermi restando i
limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con
una percentuale di professori di I fascia superiore al 30
per cento del totale dei professori, il numero dei
ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non puo'
essere inferiore a quello dei professori di I fascia
reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse
disponibili.
c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c)
per la sola programmazione delle annualita' 2015, 2016 e
2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7,
comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori
reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non puo' essere
inferiore alla meta' di quello dei professori di 1ª fascia
reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse
disponibili.
3. I parametri di cui al comma 2, lettere a) e c), non si
applicano agli istituti universitari a ordinamento
speciale, in ragione delle peculiarita' scientifiche e
organizzative degli stessi.
4. I piani di cui al comma 1 sono adottati annualmente
dal consiglio di amministrazione, con riferimento a ciascun
triennio di programmazione, e aggiornati in sede di
approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione
triennale. La programmazione triennale del personale e'
comunicata annualmente per via telematica al Ministero
entro il termine stabilito con provvedimento del Ministero
e, fermo restando il limite di cui all'articolo 5, comma 6,
e' condizione necessaria per poter procedere all'indizione
di procedure concorsuali e di assunzione di personale a
tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato.
5. Entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun
triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
stabiliti gli indirizzi della programmazione di cui al
presente articolo, anche tenendo conto di quanto previsto
al comma 2, relativi al triennio successivo, ferma restando
l'esigenza di assicurare la piena sostenibilita' delle
spese di personale nell'ambito di quanto previsto
dall'articolo 3."
Comma 348
- Il testo vigente del comma 5, dell'articolo 10, del
citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' riportato
nelle note al comma 49 della presente legge.
Comma 349
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 3,
del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90:
"Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn over)
1-2 (omissis)
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate
con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previa richiesta delle amministrazioni interessate,
predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie
e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito
il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile.
(omissis) » .
Comma 352
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, della legge
10 dicembre 1997, n. 425, recante: "Disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore":
"Art. 4. (Commissione e sede d'esame)
1. La commissione di esame di Stato e' composta da non
piu' di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento
interni e il restante cinquanta per cento esterni
all'istituto, piu' il presidente, esterno. Le materie di
esame affidate ai commissari esterni sono scelte
annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della
pubblica istruzione. La commissione e' nominata dal
dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla
base di criteri determinati a livello nazionale.
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e
commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero
pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e,
comunque, non superiore a tre. In ogni caso, e' assicurata
la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e
seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non
piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di
istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata a
una commissione di istituto statale o paritario.
3. Il presidente e' nominato, sulla base di criteri e
modalita' determinati, secondo il seguente ordine, tra:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad
istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero
ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i
dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati
femminili;
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad
istituti di istruzione primaria e secondaria di primo
grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli
istituti di istruzione secondaria superiore;
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione
secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di
ruolo;
d) i professori universitari di prima e seconda fascia
anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica;
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di
istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo
da non piu' di tre anni.
4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di
istituti statali di istruzione secondaria superiore.
5. I casi e le modalita' di sostituzione dei commissari e
dei presidenti sono specificamente individuati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di natura non
regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono
effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e
dei commissari provenienti da istituti scolastici
appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito
comunale e provinciale.
7. E' stabilita l'incompatibilita' a svolgere la funzione
di presidente o di commissario esterno della commissione di
esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia gia'
espletato per due volte consecutive, nei due anni
precedenti, l'incarico di presidente o di commissario
esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio
nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla
correzione delle prove scritte operando per aree
disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera
commissione a maggioranza assoluta.
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse
commissioni degli istituti statali e paritari e il loro
numero non puo' superare il cinquanta per cento dei
candidati interni, fermo restando il limite numerico di
trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilita'
di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni
possono essere autorizzate, dal dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero
maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite
con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso
istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna
istituzione scolastica puo' essere costituita soltanto una
commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione
di soli candidati esterni puo' essere costituita soltanto
in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea
diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni
sostengono l'esame di Stato secondo le modalita' dettate al
riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1,
comma 2.
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle
commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi
altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati
in relazione alla funzione di presidente, di commissario
esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i
commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza
dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La
misura dei compensi e' stabilita in sede di contrattazione
collettiva del comparto del personale della scuola. In
mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla
determinazione della misura dei compensi si provvede con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari
esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti
paritari e degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio
ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' a carico dello
Stato.
11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli
istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli
istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi
che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis,
comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,
n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli
istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia
residente in Italia, la sede di esame e' indicata dal
dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al
quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul
regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e,
in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli
esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle
iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla
istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono
assicurati nell'ambito della funzione ispettiva."
Comma 353
Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto-legge
7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2014, n. 87, recante: "Misure urgenti per
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. ( Disposizioni urgenti per il regolare
svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle
scuole)
1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle
attivita' didattiche nell'anno scolastico 2014/2015 in
ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni
igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora attiva
la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi
di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e
comunque fino a non oltre il 31 luglio 2015, le istituzioni
scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei
servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti
e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.
2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di
spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche
previste dalla convenzione Consip e alle condizioni
economiche pari all'importo del prezzo medio di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in
cui e' attiva la convenzione Consip.
2-bis. Nei territori ove non e' stata ancora attivata la
convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed
educative statali effettuano gli interventi di mantenimento
del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a
sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da
definirsi secondo le modalita' di cui alla successiva
delibera del CIPE, acquistando il relativo servizio dai
medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi
di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014,
alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip
ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo
medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle
regioni in cui e' attiva la convenzione.2-bis.1. Nei
territori ove e' gia' stata attivata la convenzione-quadro
Consip per il mantenimento del decoro e della funzionalita'
degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed
educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed
educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis
mediante ricorso alla citata convenzione Consip.
2-ter. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-bis.1
e' autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno
2015."
Comma 354
Il testo vigente del comma 5, dell'articolo 10, del
citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' riportato
nelle note al comma 49 della presente legge.
Comma 354
Si riporta il testo vigente del comma 1, dell'articolo 3,
della legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con
annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992":
"Art. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in
lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede
mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri."
Comma 356
Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli-Coroglio)
1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione
nonche' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione
le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse
nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in
particolare, le disposizioni relative alla disciplina del
procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree,
nonche' al procedimento di formazione, approvazione e
attuazione del programma di riqualificazione ambientale e
di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento
ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei
beni immobili pubblici, al superamento del degrado
urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi
personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della
sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di
assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di
rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed
adeguatezza le funzioni amministrative relative al
procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo
Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo
comunque la partecipazione degli enti territoriali
interessati alle determinazioni in materia di governo del
territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si
applicano le disposizioni del presente articolo sono
individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del
Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle
Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno
specifico programma di risanamento ambientale e un
documento di indirizzo strategico per la rigenerazione
urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in
sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione
urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta'
pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali
per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti
pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli
impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e
privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa
fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione
vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del
programma di risanamento ambientale e del documento di
indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al
precedente comma 3, sono preposti un Commissario
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia
e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili
procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle
modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie
per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e
comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in
armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia
per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. (113)
5. Il Commissario straordinario del Governo e' nominato
in conformita' all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata.
Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli
interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli
privati da effettuare nell'area di rilevante interesse
nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai
commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si
fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei
principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso
compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di
risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le
risorse disponibili a legislazione vigente per la parte
pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di
realizzazione delle opere infrastrutturali. In via
straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad
evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini
previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui
al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al
medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo
la proposta di programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo
specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base
dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui
all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, da uno studio di fattibilita' territoriale e
ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e
dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonche' da
un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita'
degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle
fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del
programma. La proposta di programma e il documento di
indirizzo strategico dovranno altresi' contenere la
previsione urbanistico-edilizia degli interventi di
demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e
mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili,
comprensivi di eventuali premialita' edificatorie, la
previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di
cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore
della collettivita' locale anche fuori del sito di
riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli
interventi con particolare riferimento al rispetto del
principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del
possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche
interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali
per finalita' di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una
conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
assenso e di intesa da parte delle amministrazioni
competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il
termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale
devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica,
il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la
valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un
accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio
dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di
legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il
Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, e' adottato dal Commissario
straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla
conclusione della conferenza di servizi o dalla
deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9,
ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento
degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni
interessate. Costituisce altresi' variante urbanistica
automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilita'
delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori. Il
Commissario straordinario del Governo vigila
sull'attuazione del programma ed esercita i poteri
sostitutivi previsti dal programma medesimo.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado
ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai
sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195
del 23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il
presente provvedimento aree di rilevante interesse
nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.
12. In riferimento al predetto comprensorio
Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 e' trasferita al
Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la
proprieta' delle aree e degli immobili di cui e'
attualmente titolare la societa' Bagnoli Futura S.p.A. in
stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo
scopo una societa' per azioni, il cui capitale azionario
potra' essere aperto ad altri soggetti che conferiranno
ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di
Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e
riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario
straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare
della societa' Bagnoli Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla
societa' costituita dal Soggetto Attuatore un importo
determinato sulla base del valore di mercato delle aree e
degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio
alla data del trasferimento della proprieta', che potra'
essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari
emessi dalla societa', il cui rimborso e' legato
all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di
disposizione delle aree e degli immobili trasferiti,
secondo le modalita' indicate con il decreto di nomina del
Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina
del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui
all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile.
Successivamente alla trascrizione del decreto e alla
consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e
agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla
procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura
S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate.
La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto
Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e
conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e
da ogni altro onere ed imposta.

 

13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto
Attuatore e la societa' di cui al comma 12 partecipano alle
procedure di definizione e di approvazione del programma di
rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di
garantire la sostenibilita' economica-finanziaria
dell'operazione.
13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto
secondo le finalita' di cui al comma 3 del presente
articolo, deve garantire la piena compatibilita' e il
rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 108 del 12 maggio 2014.
13-ter. Ai fini della definizione del programma di
rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in
fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le
modalita' e nei termini stabiliti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Il
Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di
Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del
redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua
sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli
puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
ai sensi del terzo periodo del comma 9.
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo,
all'esito della procedura di mobilita' di cui all'articolo
1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le
attivita' di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della
societa' da quest'ultimo costituita e assume ogni
iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa'
Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di
fallimento. »
Comma 358
- Il testo vigente del comma 5, dell'articolo 10, del
citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' riportato
nelle note al comma 49 della presente legge.
Comma 359
Si riporta il testo vigente del comma 12,
dell'articolo 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1988)":
"Art. 13
1-11 (omissis)
12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti
dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di
concessione e in gestione commissariale governativa sono
autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamento che
in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 e' iscritto allo
specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti
contributi per capitale ed interessi e' rideterminato in
lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per
l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984,
n. 887. I mutui di cui al presente comma possono essere
utilizzati anche per la realizzazione di investimenti
ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e
di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi di
corrispondenza
(omissis)."
Comma 360
Si riporta il testo vigente del comma 981,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)":
"Art. 1
1-980 (omissis)
981. Per assicurare il concorso dello Stato al
completamento della realizzazione delle opere
infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla
delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono
corrispondentemente ridotte, e' autorizzato un contributo
quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. A
tal fine, il completamento della progettazione e della
relativa attivita' esecutiva, relativamente alla
realizzazione dell'opera, puo' avvenire anche attraverso
affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto
pubblico, costituito in forma societaria e partecipato
dalla stessa societa' e dalla provincia di Latina. Con atto
convenzionale e' disciplinato il subentro nei rapporti
attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette
opere infrastrutturali.
(omissis)"
Comma 361
Si riporta il comma 1, dell'articolo 144, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)."
"Art. 144 (Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i
limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi
indicati.
(omissis)."
Comma 362
Si riporta il testo del comma 1020, dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
1-1019 (omissis)
1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del
canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei
proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Il 21 per cento del predetto canone e' corrisposto
direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al
comma 1018 e che lo destina prioritariamente alle sue
attivita' di vigilanza e controllo sui predetti
concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi
compresa la corresponsione di contributi alle
concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro
delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della
loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle
infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue funzioni
di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa
nei riguardi di ANAS Spa, nonche' dei concessionari
autostradali, anche attraverso misure organizzative
analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163,
le parole: «, ove non vi siano specifiche professionalita'
interne,» sono soppresse. Le convenzioni accessive alle
concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari
sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma.
(omissis)."
Comma 363
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 29 marzo
2001, n. 86, recante: "Disposizioni in materia di personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. ( Indennita' di trasferimento.)
1. Al personale volontario coniugato e al personale in
servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla
carriera prefettizia, trasferiti d'autorita' ad altra sede
di servizio sita in un comune diverso da quello di
provenienza, compete una indennita' mensile pari a trenta
diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi
di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i
secondi dodici mesi.
1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 nonche' ogni altra
indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento
d'autorita' non competono al personale trasferito ad altra
sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci
chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei
reparti o relative articolazioni.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per
cento per il personale che fruisce nella nuova sede di
alloggio gratuito di servizio.
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di
alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del
canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad
un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al
presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
4. (abrogato)"
Comma 365
L'articolo 565-bis del citato decreto legislativo n.66
del 2010, abrogato dalla presente legge, recava: «
Art. 565-bis Spese per la diffusione dei valori e della
cultura militare fra i giovani » .
Comma 366
Si riporta il testo dell'articolo 1461, del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1461 (Caratteristiche della medaglia mauriziana)
1. Nel regolamento sono stabilite:
a) le caratteristiche della medaglia che comunque non e'
coniata in oro;
b) le disposizioni esecutive delle norme della presente
sezione. » .
Comma 367
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 57,
del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"Art. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara)
1-4 (omissis)
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli
appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi
nel progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto
del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono
essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili
dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti
aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera
il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima
stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano
conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza
bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata
nel bando del contratto originario; l'importo complessivo
stimato dei servizi successivi e' computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini
delle soglie di cui all'articolo 28.
(omissis)"
Comma 368
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 279, del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
"Art. 279 (Classificazione degli alloggi di servizio)
1. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi
della presente sezione sono cosi' classificati:
a) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e
custodi (ASGC);
b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza
annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le
famiglie dei militari (AST);
d) alloggi di servizio per esigenze logistiche del
personale militare in transito (APP) o imbarcato (SLI) e
relativi familiari di passaggio;
e) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle
infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e
volontari in servizio permanente destinati nella sede
(ASC)."
- Si riporta il testo dell'articolo 282 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 282 (Alloggi ASIR)
1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'
articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi
che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di
locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi
stessi.
2. Tali locali rimangono nella disponibilita'
dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le
relative spese.
3. Gli incarichi che comportano obblighi di
rappresentanza sono i seguenti:
a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato
maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale della
difesa.
b) - c) (abrogate)"
Comma 369
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, reca: "Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246".
Comma 370
- Si riporta il testo dell'articolo 906 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 906 (Riduzione dei quadri per eccedenze in piu'
ruoli)
1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina,
nel grado di colonnello o di generale di un determinato
ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal
presente codice, salvo quanto disposto dall' articolo 908,
il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e'
effettuato se la predetta eccedenza non puo' essere
assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
per ogni Forza armata dal presente codice. Se si
determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non
totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per
riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta',
l'ufficiale meno anziano nel grado.
2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei
quadri di cui al comma 1 e' disposto al 31 dicembre
dell'anno di riferimento."
Comma 372
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 e' citato nelle note al comma 369 della presente
legge.
Comma 373
- Si riporta il testo dell'articolo 584 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 584 (Riduzione di oneri per le Forze armate)
1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa
del Ministero della difesa e con la politica di
riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire
anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative
del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri
previsti dagli articoli 582 e 583, sono ridotti del 7 per
cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere
dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al
comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono
essere conseguiti in alternativa anche parziale alle
modalita' ivi previste, mediante specifici piani di
razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in
altri settori di spesa.
3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie
di spesa per un importo non inferiore a euro 304 milioni a
decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al
presente comma, in caso di accertamento di minori economie,
si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero della
difesa a eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo.
3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e
agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli
582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti
per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del
12 per cento a decorrere dall'anno 2016. Gli oneri previsti
dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro
4.000.000 a decorrere dall'anno 2018."
Comma 374
- si riportano i testi del comma 3 dell'articolo 306 e
del comma 10 dell'articolo 307 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
"Art. 306 (Dismissione degli alloggi di servizio del
Ministero della difesa)
1-2 (omissis)
3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale
di cui all' articolo 297, il Ministero della difesa
provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o
della nuda proprieta' di alloggi non piu' ritenuti utili
nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero
non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da
alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto
della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di
usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio
del diritto di prelazione da parte dello stesso, con
diritto di preferenza per il personale militare e civile
del Ministero della difesa non proprietario di altra
abitazione nella provincia, con prezzo di vendita
determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto
nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per
cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare,
della presenza di portatori di handicap tra i componenti di
tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo
alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi
dei conduttori delle unita' immobiliari e del coniuge
superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso
reddito familiare, non superiore a quello determinato con
il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con
componenti familiari portatori di handicap, dietro
corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita,
aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli
alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del
quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti
dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della difesa.
(omissis). »
« Art. 307 (Dismissioni di altri beni immobili del
Ministero della difesa)
1-9 (omissis)
10. Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori e
del demanio del Segretariato generale della difesa, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio, individua, con uno o piu' decreti, gli immobili
militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da
alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei
beni, che possono essere effettuate anche ai sensi
dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al
regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme
della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile,
sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa -
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa che puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo di una societa' pubblica o a
partecipazione pubblica con particolare qualificazione
professionale ed esperienza commerciale nel settore
immobiliare; (223)
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base
d'asta e' decretata dal Ministero della difesa - Direzione
dei lavori e del demanio del Segretariato generale della
difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo'
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di
finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota
corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo
ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della
difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di approvazione degli accordi di programma,
comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all'articolo 314;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono
essere effettuate a trattativa privata, se il valore del
singolo bene, determinato ai sensi del presente comma,
lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, con cessazione del carattere
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di
tali immobili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione,
in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
le autorizzazioni previste dal citato codice sono
rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti
prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione."
- Si riporta il testo vigente del comma 5
dell'articolo 21, lettera b), della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 21 (Bilancio di previsione)
1-4 (omissis)
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
(omissis)"
Comma 375
- Si riportano i testi vigenti degli articoli 404 e 405
del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90:
"Art. 404 (Criteri di vendita)
1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 403,
comma 1, tranne quelli dichiarati di particolare pregio ai
sensi del successivo comma 7, sono alienati, con diritto di
prelazione per il conduttore, come individuato
dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 351 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del
2001, e, in caso di mancato esercizio da parte dello
stesso, per il personale militare e civile del Ministero
della difesa non proprietario di altra abitazione nella
provincia.
2. Entro undici mesi dall'adozione del decreto di cui
all'articolo 403, comma 3, il Ministero della difesa, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai
conduttori degli alloggi di servizio di cui
all'articolo 403, comma 1:
a) comunica l'offerta di acquisto, contenente il prezzo,
le condizioni di vendita e le modalita' di esercizio del
diritto che, per gli alloggi dichiarati di particolare
pregio ai sensi del successivo comma 7, e' riferita al solo
usufrutto;
b) trasmette il modello di risposta con il quale i
conduttori esercitano i loro diritti per l'acquisto
dell'intera proprieta', dell'usufrutto o della volonta' di
continuare nella conduzione in locazione dell'alloggio.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 405,
comma 13, la comunicazione di cui al comma 2 costituisce
preavviso di decadenza dal titolo concessorio.
4. Hanno diritto:
a) di opzione all'acquisto dell'usufrutto i conduttori
ultrassessantacinquenni e quelli nel cui nucleo familiare
siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporto di
coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. Ai conduttori ultrasessantacinquenni con reddito
familiare lordo, nella presente sezione denominato
«reddito», non superiore a quello stabilito dal decreto di
gestione annuale di cui all'articolo 306, comma 2, del
codice, nella presente sezione denominato «decreto di
gestione annuale», e' data facolta' di rateizzare il
relativo corrispettivo in rate mensili di importo non
superiore al 20 per cento del reddito mensile. In caso di
esercizio dell'acquisto dell'usufrutto con diritto di
accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del
nucleo familiare di cui al presente comma il prezzo sara'
determinato e corrisposto ai sensi di legge;
b) alla continuazione della conduzione dell'alloggio
esclusivamente i conduttori con reddito non superiore a
quello stabilito dal decreto di gestione annuale, ovvero il
cui nucleo familiare convivente, considerato fino al primo
grado di parentela o affinita' rispetto al concessionario,
comprenda un portatore di handicap grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori,
a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio,
trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Direzione l'atto di esercizio del diritto
con le modalita' indicate nel comma 2, allegando:
a) a titolo di caparra confirmatoria, un assegno
circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o
assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma
della legge 10 giugno 1982, n. 348, intestati al Ministero
della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di
vendita, nel caso di acquisto della proprieta'
dell'alloggio;
b) l'autocertificazione del reddito del nucleo familiare
indispensabile per la determinazione del prezzo finale di
vendita;
c) l'impegno a sostenere le eventuali spese necessarie
per l'accatastamento dell'alloggio;
d) la richiesta di volersi avvalere della rateizzazione
del corrispettivo, nel caso di acquisto dell'usufrutto.
6. Il prezzo di vendita per l'esercizio del diritto di
cui al comma 1 subira' le seguenti riduzioni:a) nella
misura del 25 per cento per gli utenti con reddito minore o
uguale a quello determinato con il decreto di gestione
annuale;
b) nella misura del 22,5 per cento per gli utenti con
reddito maggiore di quello determinato con il decreto di
gestione annuale, fino a un reddito pari a euro 45.000,00;
c) nella misura del 20 per cento per gli utenti con
reddito maggiore a euro 45.000,00 e fino a un reddito pari
a euro 50.000,00;
d) nella misura del 17,5 per cento per gli utenti con
reddito maggiore a euro 50.000,00 e fino a un reddito pari
a euro 55.000,00;
e) nella misura del 15 per cento per gli utenti con
reddito maggiore a euro 55.000,00 e fino a un reddito pari
a euro 60.000,00;
f) nella misura del 12,5 per cento per gli utenti con
reddito maggiore a euro 60.000,00 e fino a un reddito pari
a euro 65.000,00;
g) nella misura del 10 per cento per gli utenti con
reddito superiore a euro 65.000,00.
7. I conduttori, come individuati ai sensi del comma 1,
delle unita' immobiliari qualificate di particolare pregio
dalla Direzione, possono esercitare il diritto di
prelazione all'acquisto al prezzo derivante
dall'esperimento delle procedure d'asta di cui all'
articolo 405, diminuito delle riduzioni di cui al comma 6,
con le stesse modalita' di cui al comma 5.
8. Ai fini del comma 7, sono considerati immobili di
particolare pregio quelli per i quali ricorra anche uno
solo dei seguenti criteri:
a) esistenza per l'intero immobile di vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) immobili costituiti per oltre due terzi da abitazioni
di lusso ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408;
c) singole unita' immobiliari a uso abitativo di
superficie superiore ai 240 metri quadrati;
d) ubicazione in zone nelle quali il valore unitario
medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per
cento rispetto al valore di mercato medio rilevato
nell'intero territorio comunale, secondo i valori
pubblicati dall'Osservatorio mercato immobiliare (OMI)
dell'Agenzia del territorio.
9. Ai fini del computo effettivo dello sconto, si
definisce reddito di riferimento quello ottenuto dalla
somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il
nucleo familiare convivente come desunti dall'ultima
dichiarazione dei redditi presentata alla data della
notifica dell'offerta all'acquisto di cui al comma 2,
lettera a), e all' articolo 405, comma 8.
10. Il totale del reddito di riferimento e' ridotto:
a) di euro 2.500,00 per ogni familiare convivente a
carico;
b) di euro 10.000,00 per ogni familiare convivente
portatore di handicap grave ai sensi dell' articolo 3,
comma 3, della legge n. 104 del 1992.
11. Il reddito di riferimento per il personale conduttore
senza titolo alla concessione e' aumentato, fatti salvi i
casi previsti dal decreto di gestione annuale, con le
seguenti modalita':
a) al conduttore senza titolo alla concessione, con un
reddito di riferimento fino a euro 50.000,00, e' applicato
un aumento di euro 200,00 per ogni mensilita' intera di
conduzione dell'alloggio per il quale e' esercitata
l'opzione all'acquisto, con decorrenza dalla data della
perdita del titolo alla data di pubblicazione del decreto
di trasferimento degli alloggi di cui all' articolo 403,
comma 3;
b) al conduttore senza titolo alla concessione, con un
reddito superiore a euro 50.000,00, e' applicato un aumento
di euro 300,00 con le stesse modalita' di cui alla lettera
a).
12. Per vendita in blocco si intende quella avente per
oggetto l'intero stabile o comprensorio abitativo e cioe'
la totalita' delle unita' immobiliari esistenti.
13. Il Ministero della difesa, entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine fissato al comma 5,
comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento:
a) la perdita del diritto all'acquisto e l'obbligo, fatto
salvo l'esercizio dell'eventuale diritto di prelazione ai
sensi dell' articolo 405, comma 13, di rilascio
dell'immobile, entro il termine perentorio di novanta
giorni ai conduttori che:
1) non abbiano rispettato le modalita' di esercizio del
diritto all'acquisto previste al comma 5;
2) abbiano reso nota la volonta' di non esercitare il
diritto all'acquisto;
b) il diritto al mantenimento dell'alloggio ai conduttori
che si trovino nelle condizioni di cui al comma 4, lettera
b).
14. L'acquirente dell'immobile, contestualmente all'atto
di acquisto, e' tenuto a stipulare apposito contratto di
locazione con i conduttori che abbiano manifestato la
volonta' di continuare nella conduzione dell'alloggio. Il
contratto ha la durata di:
a) nove anni, se il reddito del nucleo familiare non e'
superiore a euro 19.000,00, ovvero a euro 22.000,00 nel
caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o
disabili;
b) cinque anni, se il reddito del nucleo familiare e'
superiore a quello indicato alla lettera a) ma non
superiore a quello determinato dal decreto di gestione
annuale.
15. Il conduttore e' tenuto a corrispondere il canone in
vigore al momento della vendita, aggiornato sulla base
degli indici ISTAT annuali previsti per i canoni di
locazione.
16. Entro centoventi giorni dalla ricezione dell'atto di
esercizio del diritto all'acquisto di cui al comma 5,
nell'interesse del Ministero della difesa, pena decadenza
dal diritto all'acquisto, sono stipulati i contratti di
compravendita.
17. L'Amministrazione della difesa provvede mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a convocare
l'avente diritto per la stipula del contratto. Il
conduttore presenta la documentazione richiesta ai fini
della verifica dei requisiti posseduti e della
determinazione del prezzo finale di vendita.
18. I contratti sono stipulati in forma pubblica,
ricevuti dall'ufficiale rogante dell'Amministrazione della
difesa, ovvero da professionista esterno abilitato e
individuato dall'organismo di categoria nell'ambito di
apposita convenzione con il Ministero della difesa, e
approvati con decreto dirigenziale. Le spese di stipula e
di registrazione dei contratti, nonche' quelle relative
alle procedure d'asta e di eventuale accatastamento degli
immobili sono a carico degli acquirenti. Per le eventuali
procedure di accatastamento degli alloggi da alienare, il
Ministero della difesa conferisce l'incarico a
professionista abilitato, individuato sulla base di
apposite convenzioni stipulate con organismi tecnici di
categoria, secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel
contratto di usufrutto sono altresi' fissate le modalita'
di rateizzazione del corrispettivo, qualora richiesta.
19. La mancata stipulazione del contratto, dovuta a
inadempimento o violazione di oneri comportamentali
previsti dal presente Capo, determina:
a) la perdita della caparra confirmatoria;
b) la perdita del diritto all'acquisto della proprieta'
dell'alloggio condotto, che deve essere liberato entro i
termini di cui al comma 13, lettera a), fatto salvo
l'esercizio dell'eventuale diritto di prelazione nei casi
previsti all' articolo 405, comma 13;
c) la perdita del diritto all'acquisto dell'usufrutto
dell'alloggio condotto. Tale alloggio puo' essere mantenuto
in conduzione previa corresponsione del canone in vigore,
aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Il
diritto a permanere nella conduzione dell'alloggio e'
esercitabile esclusivamente dai conduttori di cui al
comma 4, lettera b).
20. Il comando competente, di cui all' articolo 312,
comma 2, emette ordinanza di recupero forzoso in data
immediatamente successiva a quella in cui sorge l'obbligo
di rilascio dell'alloggio. Lo stesso comando dispone
l'esecuzione dello sfratto anche in pendenza di ricorso,
nell'ipotesi in cui non sia stata concessa la sospensione
dell'esecuzione del provvedimento amministrativo di
sfratto, adottato con le modalita' di cui all'
articolo 333.
21. Sugli alloggi trasferiti con l'applicazione degli
sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non possono porre
in atto atti di disposizione prima della scadenza del
quinto anno dalla data di acquisto. Tale vincolo deve
essere riportato in apposita clausola del contratto di
acquisto. In caso di violazione, il Ministero della difesa
applichera' al soggetto, con possibilita' di rivalsa sul
soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il
prezzo pagato e la valutazione dell'alloggio come
determinata dalla Direzione d'intesa con l'Agenzia del
demanio. Il vincolo e la determinazione della penale
saranno riportati in apposita clausola nel contratto di
compravendita. I proventi derivanti sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'
articolo 306, comma 3, del codice. »
"Art. 405 (Vendita con il sistema d'asta)
1. La Direzione pubblica, sul proprio sito internet, con
bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e
civile della Difesa di cui all' articolo 398, comma 2,
l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i
conduttori non hanno esercitato il diritto di cui all'
articolo 404, comma 1, e quello degli alloggi di cui all'
articolo 404, comma 7. Le modalita' di svolgimento e di
partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che
dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi
allegati.
2. L'elenco di cui al comma 1, e' trasmesso in copia agli
Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, al Segretariato generale della difesa/DNA, al
COCER interforze e alle organizzazioni sindacali dei
dipendenti civili del Ministero della difesa.
3. Ogni alloggio inserito nell'elenco costituisce lotto a
se' stante, e' ordinato per ente gestore e nell'elenco e'
indicato l'oggetto della vendita costituente la proprieta'
o la nuda proprieta' dell'alloggio, comprensiva di
eventuali pertinenze e accessori, con indicazione dei
prezzi base determinati d'intesa con l'Agenzia del demanio,
nonche' del nominativo del professionista esterno abilitato
eventualmente incaricato.
4. Nell'ipotesi in cui l'alloggio posto in vendita sia
condotto da un utente rientrante nelle previsioni di cui
all' articolo 404, comma 14, nel bando d'asta e'
specificato anche il canone mensile da corrispondere e la
data di scadenza del contratto di locazione che decorre
dalla data di adozione del decreto di trasferimento di cui
all' articolo 403, comma 3.
5. Gli Stati maggiori assicurano la visibilita' degli
elenchi sui propri siti internet.
6. I comandi gestori, individuati nel bando d'asta, per
un periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione dello
stesso bando, disciplinano l'eventuale visita agli alloggi
di competenza da parte dei dipendenti del Ministero della
difesa che ne facciano richiesta.
7. Il personale in servizio del Ministero della difesa,
di cui all' articolo 398, comma 2, interessato
all'acquisto, deve far pervenire alla Direzione ovvero al
professionista esterno abilitato eventualmente incaricato,
nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta segreta
di acquisto corredata della documentazione richiesta
dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al 5
per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle
forme previste dal disciplinare d'asta.
8. La Direzione, ovvero il professionista esterno
abilitato eventualmente incaricato:
a) aggiudica alla valida offerta di importo piu' elevato
e, in caso di parita' di valida offerta di importo piu'
elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il piu'
basso reddito di riferimento, come definito all'
articolo 404, comma 9. Per gli alloggi di cui all'
articolo 404, comma 7, nel caso sussistano diritti di
prelazione, l'aggiudicazione e' effettuata al termine della
verifica dell'esercizio del diritto di prelazione da parte
del conduttore. L'offerta in prelazione e' comunicata al
conduttore entro dieci giorni lavorativi dalla data di
esperimento dell'asta e contiene il prezzo offerto dal
possibile aggiudicatario dell'alloggio, le condizioni di
vendita e le modalita' di esercizio dello stesso diritto;
b) comunica all'interessato, con raccomandata con avviso
di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo definitivo di
vendita.
9. Il prezzo definitivo di vendita e' ottenuto applicando
al prezzo di aggiudicazione dell'asta le riduzioni previste
dall' articolo 404, comma 6, lettere da a) a g). Se tale
prezzo risulta inferiore a quello comunicato al conduttore,
ai sensi dell' articolo 404, comma 2, lettera a) e del
comma 8, lettera a), al netto della riduzione di prezzo a
questi spettante, il prezzo definitivo di vendita e' fatto
pari al prezzo offerto al conduttore.
10. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8,
l'aggiudicatario dell'asta invia alla Direzione ovvero al
professionista esterno abilitato eventualmente incaricato,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno
circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o
assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma
della legge n. 348 del 1982 e successive modificazioni,
intestati al Ministero della difesa, a titolo di caparra
confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto per
l'alienazione.
11. La mancata accettazione di acquisto da parte
dell'avente diritto unitamente al mancato versamento della
caparra confirmatoria, nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui
al comma 8, costituisce rinuncia all'acquisto dell'alloggio
e perdita del deposito cauzionale, fatto salvo il caso di
comprovata causa di forza maggiore. In quest'ultima ipotesi
l'amministrazione fissa un nuovo termine.
12. La Direzione ovvero il professionista esterno
abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui al
comma 11, aggiudica alla valida offerta piu' alta
successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione
con le modalita' di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se
necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte
pervenute.
13. Per gli alloggi rimasti invenduti, si provvede,
previa pubblicazione dell'avviso d'asta, all'alienazione
con asta pubblica estesa a terzi della proprieta' o della
nuda proprieta' di tutti gli alloggi per i quali siano
andate deserte le aste o le stesse non siano state
aggiudicate al termine delle procedure di cui al
comma 12. Se, a seguito di asta deserta, e' fissato un
nuovo prezzo base piu' basso di quello comunicato al
conduttore nell'offerta di cui all' articolo 404, comma 2,
lettera a), o di cui al comma 8, lettera a), e'
riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto
di prelazione, da esercitarsi secondo le modalita' indicate
all' articolo 404, comma 5."
Comma 376
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 33 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011:
"Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
e' costituita una societa' di gestione del risparmio avente
capitale sociale pari ad almeno un milione di euro per
l'anno 2012, per l'istituzione di uno o piu' fondi
d'investimento al fine di partecipare in fondi
d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da
regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o
associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da societa'
interamente partecipate dai predetti enti, al fine di
valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare
disponibile. Per le stesse finalita' di cui al primo
periodo e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'anno 2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo
ad ogni adempimento di legge. Il capitale della societa' di
gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente
comma e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e
delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione
del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle
finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi o
partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai
sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero
trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con
le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti
o trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di
utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Societa' di gestione del
risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti
privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda
prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo puo' essere motivata dal trasferimento dei
predetti beni ai fondi di cui al presente comma. E'
abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per
gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale,
per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il
venti per cento del piano di impiego di cui al precedente
periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al
comma 8-ter da parte degli Enti territoriali e'
riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari
almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in
quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte
del valore e' corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche'
l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85.
6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al
comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano
delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante
rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti
ed in itinere, puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni
dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione
del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si
procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli
immobili conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai
sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di
cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge
25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato
s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle
finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
di proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il
processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora
inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e
sviluppo del territorio. Le azioni della societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere
trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio.
Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e
l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima
utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di
spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione del risparmio o delle societa', per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni della
societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente
articolo.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, disciplinano, altresi', le modalita' di
concertazione con le competenti strutture tecniche dei
diversi livelli di governo territoriale interessati. Ai
fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche
i soggetti di cui al comma 2 con le modalita' ivi previste,
ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le
procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga
all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve
indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non
compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La
totalita' delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed
alienazione degli immobili di proprieta' delle Regioni e
degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente
comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e,
solo in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al
comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono
attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono
assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli
strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella
disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del
supporto tecnico specialistico della societa' Difesa
Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo
gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9,
10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e
del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima
a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con
le parti interessate.
8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono
soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti."
Comma 377
- Il testo vigente dell'articolo 33 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011 e' riportato nelle note al
comma 376 della presente legge.
Comma 378
L'articolo 1095 del citato decreto lgv. n. 66 del 2010,
abrogato dalla presente legge, recava:
« Art. 1095 Attribuzione del grado di vertice per alcuni
ruoli » .
Comma 379
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2190 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
"Art. 2190 (Unita' produttive e industriali dell'Agenzia
industrie difesa)
1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa,
di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi,
rispettivamente, di euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro
3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014; a
decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono
soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unita'
produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse
conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle
unita' produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale
data non fosse presentato al Ministero della difesa, si
procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre
1956, n. 1404, di quelle unita' che non hanno conseguito la
capacita' di operare secondo criteri di economica gestione
e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione
unitaria delle sole unita' che hanno raggiunto tale
capacita', anche mediante la costituzione di societa' di
servizi.
2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere
efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura
ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti
dipendenti dal Segretariato generale della difesa di cui al
medesimo articolo.
3. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata a prorogare
i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del
regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre
2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa gia'
sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti,
ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente,
del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per
cento."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 143 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
"Art. 143 (Personale dell'Agenzia)
1. L'organico definitivo dell'Agenzia e' determinato con
decreto del Ministro, su proposta del direttore, in
coerenza con le previsioni contenute nei piani di
ristrutturazione delle unita'.
2. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime,
mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'agenzia puo'
avvalersi, sulla base di una previa verifica delle
specifiche esigenze, di personale militare in posizione di
comando.
3. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e
motivate esigenze, cui non si puo' far fronte con il
personale in servizio, e nell'ambito delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato, previa procedura di valutazione comparativa che
accerti il possesso di un'adeguata professionalita' in
relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da
specifici e analitici curricula culturali e professionali.
4. L'inquadramento definitivo del personale avviene
nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1.
5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto
l'inquadramento definitivo e' restituito al Ministero della
difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure
previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il servizio prestato dal predetto
personale presso l'agenzia e' equiparato a tutti gli
effetti al servizio prestato presso il Ministero della
difesa.
6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia
continua a essere mantenuto l'inquadramento per aree,
posizione economica e profilo in godimento sino alla
stipula del contratto integrativo collettivo di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. Tale contratto non si applica al personale
delle unita' trasformate in societa' per azioni, a
decorrere dal momento della trasformazione."
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94
del 23 aprile 2014, reca. "Rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e dell'Agenzia industrie difesa,
in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135".
Comma 380
Si riporta il testo dell'articolo 535, del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 535 (Difesa Servizi spa)
E' costituita la societa' per azioni denominata «Difesa
Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell'attivita'
negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi
e connesse prestazioni strettamente correlate allo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione
della difesa e non direttamente correlate all'attivita'
operativa delle Forze armate, da individuare con decreto
del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' ai fini dell'
articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche'
delle attivita' di valorizzazione e di gestione, fatta
eccezione per quelle di alienazione, degli immobili
militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri
soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione. Le
citate attivita' negoziali sono svolte attraverso
l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla
societa', attraverso la gestione economica dei beni
dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa
resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle
iscritte nello stato di previsione del dicastero.
2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro
della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della
societa' e' stabilito in euro 1 milione, e i successivi
eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto
del Ministro della difesa, che esercita i diritti
dell'azionista. Le azioni della societa' sono interamente
sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono
formare oggetto di diritti a favore di terzi. La societa'
opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi
stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e
l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto
tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della
difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di
quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita'
negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi
e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo
svolgimento dei compiti istituzionali del comparto
sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell' articolo 33 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
centrale di committenza possono essere svolte anche per le
altre Forze di polizia, previa stipula di apposite
convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale,
connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia
di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico.
4. La societa', nell'espletare le funzioni di centrale di
committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita' delle
convenzioni di cui all' articolo 26, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come
limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi
comparabili.
5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno
della societa' e' approvato con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo
amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto
sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in
carica. I membri del consiglio di amministrazione possono
essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate
in servizio permanente. Le successive modifiche allo
statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per
i successivi periodi sono deliberate a norma del codice
civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione
delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
6. Lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di
costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa
dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso
alla nomina dei dirigenti;
c) le modalita' per l'esercizio del «controllo analogo»
sulla societa', nel rispetto dei principi del diritto
europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo e
controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attivita' societaria in
maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al
mercato ristretto.
7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello
statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli
adempimenti in materia di costituzione delle societa'
previsti dalla normativa vigente.
8. Gli utili netti della societa' sono destinati a
riserva, se non altrimenti determinato dall'organo
amministrativo della societa' previa autorizzazione del
Ministero vigilante.
9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della
societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e
dalla contrattazione collettiva. In deroga a quanto
previsto dal comma 9 dell' articolo 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si avvale
anche del personale militare e civile del Ministero della
difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di
specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale,
da impiegare secondo le modalita' previste dallo stesso
articolo. » .
Comma 381
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
recante: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo":
"Art. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa
pubblica)
01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali
di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa
corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni
2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si
rendono disponibili in base all'articolo 01 del presente
decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni
di spesa di ciascun Ministero sono ridotte,
rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno
rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo
relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla
legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte
fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal
periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni
finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero
previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri
comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte
fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli
anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello
Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun anno,
rispetto alla spesa corrispondente registrata nel
rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non
superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto
dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella
apposita risoluzione parlamentare.
02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni
centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi
fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di
flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio
2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di
finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni
finanziarie di ciascuno stato di previsione, con
riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7,
della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della
variazione deve essere tale da non pregiudicare il
conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme
sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al 20
per cento delle risorse finanziarie complessivamente
stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa
di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento
qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21,
comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La variazione
e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale
per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di
cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per
l'espressione del parere delle Commissioni competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri
devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di
trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato
il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111.
03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i
provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009,
n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi
risparmi di spesa.
1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre
nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si
applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli
importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce
«indebitamento netto», riga «totale», per gli anni 2012 e
2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni
di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze entro il
25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i
Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella
voce «saldo netto da finanziare».
2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge
n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono
soppresse le parole: «e, limitatamente all'anno 2012, il
fondo per le aree sottoutilizzate». Al comma 4 del predetto
articolo 10, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: «Le proposte di riduzione non possono comunque
riguardare le risorse destinate alla programmazione
regionale nell'ambito del Fondo per le aree
sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui
all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196».
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 2,
comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto
comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal
predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in
misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; sono fatte
salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di
conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate
alla predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il
personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorita' di
bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia
penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare
applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno
2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono
sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012
e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013"; nel
medesimo comma, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
"Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al
comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla
riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la
rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette,
inclusa l'accisa.";
b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole:
"30 settembre 2013", sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per
l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno
2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013".
7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge
n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: «Nella ipotesi prevista dal primo periodo del
presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati
gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,
con le modalita' previste dal citato primo periodo
l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli
equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della
retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella
misura del 30 per cento».
8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge
n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e
successivi", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni
2012 e successivi";
b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro
per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera,
le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";
c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro
per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera,
le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";
d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro
per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700
milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera,
le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013";
e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro
per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700
milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera,
le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013".
9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
2012»;
b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
2012»; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso;
nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole
«di cui ai primi due periodi» con le seguenti: «di cui al
primo periodo».
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere
dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "A
decorrere dall'anno 2012";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno 2013",
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";
c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012",
sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,
confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere
dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato
l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella
vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la
razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la
salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema
medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'. Resta fermo che
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come
limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non
e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite,
la stessa si applica al reddito complessivo.
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per
l'anno 2012 e' complessivamente ridotto di un importo fino
alla totalita' delle maggiori entrate previste
dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva
applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente
decreto. La riduzione e' distribuita tra i comparti
interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle
regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e
520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti. La soppressione della misura della tariffa
per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17,
comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre
1998, n. 435, recante «Regolamento recante norme di
attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle
misure dell'imposta provinciale di trascrizione», ha
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, anche in assenza
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo
n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure
dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto
determinate secondo quanto previsto per gli atti non
soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta
provinciale di trascrizione conseguentemente loro
spettanti.
12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei
comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli
anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2,
comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento.
12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a
disposizione dei comuni per la partecipazione all'attivita'
di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni» sono
inserite le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo le
parole: «soggetti passivi» sono inserite le seguenti:
«nonche' ai relativi consigli tributari»;
b) al comma terzo, la parola: «segnala» e' sostituita
dalle seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;
c) al comma quarto, la parola: «comunica» e' sostituita
dalle seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;
d) al comma quinto, la parola: «puo'» e' sostituita dalle
seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;
e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la
pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati
relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con
riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero
di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari
per favorire la partecipazione all'attivita' di
accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a
garantire la necessaria riservatezza».
12-quater.
13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma
e' ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita
struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La predetta
struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e
sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50
per cento delle risorse puo' essere attribuito, in
particolare, a favore degli enti collocati nella classe
degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e'
comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi
di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.».
14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal
comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto
alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine
stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una
situazione di disavanzo di competenza per due esercizi
consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio
dei revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un
commissario con le modalita' previste dal citato comma 1;
se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina di
un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio,
ove necessario, e adotta le misure necessarie per
ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio'
non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia
posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del
comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente
periodo il commissario puo' esercitare la facolta' di cui
all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133,
anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.".
15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, dopo la parola: «emesse» sono inserite le
seguenti: «o contratte», dopo le parole: «concedere
prestiti» sono inserite le seguenti: «o altre forme di
assistenza finanziaria» e dopo le parole: «9-10 maggio
2010» sono inserite le seguenti: «, con l'Accordo quadro
tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010,».
16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge
6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012,
2013 e 2014.
17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la
richiesta», sono sostituite dalle seguenti: «trattenere in
servizio il dipendente»; nel medesimo periodo, la parola:
«richiedente», e' sostituita dalla seguente: «dipendente»;
b) al terzo periodo, le parole: «La domanda di», sono
sostituite dalle seguenti: «La disponibilita' al»;
c) al quarto periodo, le parole: «presentano la domanda»,
sono sostituite dalle seguenti: «esprimono la
disponibilita'».
18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e
flessibilita', in relazione a motivate esigenze
organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale
appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente
qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico
prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto
prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il
dipendente conserva, sino alla predetta data, il
trattamento economico in godimento a condizione che, ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria,
anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e
di risultato o di altri fondi analoghi.
19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti
parole: "; il trasferimento puo' essere disposto anche se
la vacanza sia presente in area diversa da quella di
inquadramento assicurando la necessaria neutralita'
finanziaria.".
20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, al comma 1, le parole «2020», «2021», «2022»,
«2023», «2024», «2025», «2031» e «2032» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «2014», «2015», «2016»,
«2017», «2018», «2019», «2025» e «2026».
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «anno
scolastico e accademico» sono inserite le seguenti:
«dell'anno successivo». Resta ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del
presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per
il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano
i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta
data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997,
n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle
seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio
per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio
previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per
raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti
dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a
riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita'
massima di servizio prevista dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell'amministrazione,".
23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima
della data di entrata in vigore del presente decreto e,
limitatamente al personale per il quale la decorrenza del
trattamento pensionistico e' disciplinata in base al
comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i
soggetti che hanno maturato i requisiti per il
pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per
le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' stato
applicato il blocco automatico del turn over del personale
del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della
regione interessata, puo' essere disposta la deroga al
predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede
congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,
di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della
necessita' di procedere alla suddetta deroga al fine di
assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla
corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro
straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonche'
la compatibilita' con la ristrutturazione della rete
ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come
programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma
operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento
dell'equilibrio di bilancio. (9)
24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre
dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in
cui ricorrono le festivita' introdotte con legge dello
Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonche'
le celebrazioni nazionali e le festivita' dei Santi
Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della
liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del
2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale
che, sulla base della piu' diffusa prassi europea, le
stesse cadano il venerdi' precedente ovvero il lunedi'
seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero
coincidano con tale domenica. (6)
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata, per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro.
26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo e' inserito il
seguente: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli
194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel
piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.». (6)
26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, specie in ordine alla titolarita'
dei rapporti giuridici attivi e passivi nonche' alla
separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni
commissariale e ordinaria, le attivita' finalizzate
all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del
medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a
societa' totalmente controllate, direttamente o
indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra
il Commissario straordinario, titolare della gestione
commissariale, e la societa' sono individuate, in
particolare, le attivita' affidate a quest'ultima, il
relativo compenso, nei limiti di spesa previsti
dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.
(9)
26-ter. La dotazione del fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 24
milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per
l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14,
comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. (14) (15)
26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non
puo' essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.
27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"17. Il Commissario straordinario del Governo puo'
estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i
debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale,
diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta
deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011
- 2013, con la quale viene dato espressamente atto
dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure
occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a
garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato
giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle
predette misure da parte dell'organo di revisione,
nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.".
28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge
n. 111 del 2011e' integrata con un esperto designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della
Confederazione generale dell'industria italiana» sono
inserite le seguenti parole: «, di R.ETE. Imprese Italia».
(9)
30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge
15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista
dall'articolo 8, comma 2 della legge 15 luglio 2002,
n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso
di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui
all'articolo 7-vicies quinquies del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005,
n. 43, alle fattispecie ivi indicate.
32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del
presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento
di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.". La disposizione del presente comma si applica agli
incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi
comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.
33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge
n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: "La disposizione
di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli
incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche
collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche
ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai
dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti
e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle
amministrazioni centrali dello Stato.".
33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo
comma e' sostituito dal seguente:
«Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di
conservazione e' protratto di un anno».
- Si riportano i testi vigenti dei commi 1 e 2
dell'articolo 49-bis del citato decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69:
"Art. 49-bis (Misure per il rafforzamento della spending
review)
1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le
politiche volte all'analisi e al riordino della spesa
pubblica e migliorare la qualita' dei servizi pubblici
offerti, e' istituito un Comitato interministeriale,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e
composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento e il coordinamento dell'attivita' di Governo,
dal Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del
Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' invitare alle riunioni del Comitato
interministeriale altri Ministri, in ragione della
rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare.
Il Comitato svolge attivita' di indirizzo e di
coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione
della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, degli enti pubblici, nonche' delle societa'
controllate direttamente o indirettamente da
amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati, con
particolare riferimento alla revisione dei programmi di
spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese,
alla razionalizzazione delle attivita' e dei servizi
offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla
riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi,
all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre
materie individuate dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da
ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del
coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' nominare con proprio
decreto un Commissario straordinario, con il compito di
formulare indirizzi e proposte, anche di carattere
normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al
comma 1, terzo periodo.
(omissis)"
Comma 382
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 15,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98:
"Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure di
razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari)
1-2 (omissis)
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(omissis) » .
Comma 383
Si riporta il testo vigente del comma 1, all'articolo 6
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante:
"Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura,
a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"
"Art. 6. (Entrate)
1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:
a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, a
valere su apposita unita' previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti
previsti dal presente decreto e per le spese del personale;
b) il contributo per singoli progetti o interventi a
carico del fondo integrativo speciale di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204;
c) i compensi ottenuti da ciascun istituto per le
attivita' di ricerca e di consulenza svolte a favore di
soggetti pubblici e privati;
d) le assegnazioni di spesa finalizzate per progetti
speciali da parte del Ministero o di altre amministrazioni
pubbliche;
e) rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da
lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti
pubblici e privati;
f) i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione
europea;
g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello
svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti;
h) ogni altra entrata."
Comma 384
Si riporta il testo del comma 517, dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
517. Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di
gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
26 febbraio
2002, recante "Determinazione dei consumi medi dei
prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli,
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione
delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo
2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1o
gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al
periodo precedente sono ridotti del 23 per cento.
Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati
di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per
cento."
Comma 385
- Si riporta il testo vigente del comma 133
dell'articolo 2 della citata legge della legge 24 dicembre
2007, n. 244:
"Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali;
L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del
territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza;
Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla
mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica;
Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche)
1-132 ( omissis)
133. Per le attivita' di progettazione delle opere
previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui
all' articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere
sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i
medesimi anni ed e' altresi' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2010 a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1060, lettera c), della stessa legge. E' inoltre
autorizzato, per la prosecuzione del suddetto Piano,
l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata
di quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si
provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti
dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4,
comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'
articolo 1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre
2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse.
(omissis)"
Comma 386
Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante: "Razionalizzazione
degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale", come modificato dalla
presente legge:
Art. 4. (Finanziamento delle attivita' di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali)
Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno
la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di
competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali concernenti in particolare la ricerca e
sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e
diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema
informativo agricolo nazionale, il sostegno delle
associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto
dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e
repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle
politiche forestali nazionali. Una quota di tali
disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita' degli studi e
da altri enti pubblici di ricerca nonche', nei limiti
stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al
funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per
l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Una
quota delle predette disponibilita' in conto capitale puo'
essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel
sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei
distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle
suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui
al presente articolo."
Comma 387
- Si riportano i testi degli articoli 2, 3, 5, 44, 46 e
48, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
2003, n. 398, recante: "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico.
(Testo A)", come modificati dalla presente legge:
« Art. 2. ( (L-R) Definizioni)
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari
previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria;
b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) Capo del debito pubblico: Dirigente generale capo
della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
g) debito pubblico interno: prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro;
h) debito pubblico estero: titoli e prodotti finanziari
emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime
modalita' procedurali ;
i) Fondo: il «Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato»;
l) Conto disponibilita': il conto "disponibilita' del
Tesoro per il servizio di tesoreria»;
m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello
Stato, a breve, medio e lungo termine, nonche' i prestiti
della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti
dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche
nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di
diritti su strumenti finanziari;
o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non
negoziabili;
p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti
presso la societa' di gestione accentrata e tramite i quali
possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi
le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli
strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata;
q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori
degli strumenti finanziari espressi in un'unita' monetaria
nazionale;
r) societa' di gestione accentrata: le societa' di
gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione
europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi
di gestione accentrata di strumenti finanziari;
s) societa' gestione MTS: societa' per il mercato dei
titoli di Stato - M.T.S. - S.p.a.;
t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale
della societa' di gestione accentrata interamente versato
ed esistente;
u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
v) separazione cedolare: operazione di separazione della
componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato
delle
componenti cedolari;
aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione
con il mantello delle componenti cedolari gia' separate,
anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere
nuovi titoli;
bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti
all'Unione economica e monetaria (L-R). »
« Art. 3. ( (L)Emissione e gestione)
1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il
Ministro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad
emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:
a) di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato
interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per
la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita', ivi compresa la facolta' di
stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le
societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e con
intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro
competente e la legge applicabile nelle controversie
derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;
b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati
finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti
vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti
contro termine od altre in uso nei mercati; tali
operazioni, in considerazione del loro carattere
transitorio, non modificano la consistenza dei relativi
prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito
conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari
vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato,
ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le
stesse modalita' si provvede sul mercato interbancario ad
operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla
lettera a);
b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti
vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli
di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti
contro termine o altre in uso nei mercati finanziari,
finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I
titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio
concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito
con la legge di approvazione del bilancio dello Stato
soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato
mediante le suddette operazioni. Al portafoglio attivo si
applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5;
c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del
debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato
dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di
scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di
titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati
finanziari internazionali (L).
1-bis. Il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di
garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in
strumenti derivati. La garanzia e' costituita da titoli di
Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro
oppure da disponibilita' liquide gestite attraverso
movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti
appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e
depositi, di titoli o liquidita', intestati al Ministero
presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione
delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6
dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le
modalita' applicative del presente comma.(L)
2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti
del Ministro puo' derogare alle norme di contabilita' di
Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel
comma 1 (L). » .
« Art. 5. ( (L)Disciplina del conto intrattenuto dal
Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di
tesoreria)
1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di
alcun tipo al Ministero. (L).
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la
Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta
alla fine del mese in cui e' stato completato il
collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito
il giorno successivo in un apposito conto di transito,
all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30
giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente,
da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per
cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di
ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal
Ministro con il relativo decreto di emissione. (L).
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede
all'emissione di titoli da collocare presso la Banca
d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di
lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti
corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e'
iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero per essere versato in un conto transitorio presso
la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un
tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante
dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L).
4. Completato il collocamento, il saldo del conto
transitorio viene trasferito in un conto istituito presso
la Banca d'Italia, denominato «disponibilita' del Tesoro
per il servizio di tesoreria» e utilizzato per assicurare
il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto
contodisponibilita' vengono giornalmente registrate le
operazioni di introito e di pagamento connesse con il
servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il
regolare svolgimento del servizio medesimo (L).
5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante
convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica
monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di
tenuta del conto disponibilita' e dei conti ad esso
assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su
cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse,
commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto
del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono
individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che
costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla
giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto
dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un
tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro,
sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e
competitivita', sono stabilite le modalita' di
movimentazione della liquidita' attraverso operazioni in
uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con
decreti del Ministro e' stabilito l'eventuale importo
differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad
assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo
scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi
governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3,
fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo
ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere
direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di
tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto
disponibilita', anche affidando a tal fine determinati
servizi, operazioni o adempimenti a uno o piu' intermediari
finanziari, nonche' stipulando una convenzione con la Cassa
depositi e prestiti Spa. (L);
6. Sul conto disponibilita' e sui conti ad esso
assimilabili, nonche' sul conto di tesoreria denominato:
«Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati
finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti,
opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi'
ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure
cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti
al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari
in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale
collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli
atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli
e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali atti non comportano pertanto alcun onere di
accantonamento sulle giacenze del conto disponibilita', dei
conti ad esso
assimilabili, del conto di tesoreria denominato
"Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari"
e sulle somme provenienti dal predetto collocamento.
6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso
il sistema bancario e utilizzati per la gestione della
liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6. (L)
7. (abrogato)
8. Il conto disponibilita' non puo' presentare saldi a
debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera
della contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare
un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in
un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di
sconto, ne da' immediata comunicazione al Ministro e non
effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria
fino a quando il debito non risulti estinto.
9. (abrogato) » .
« Art. 44. ( (L) Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato)
1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria
della Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la
Banca d'Italia, e' trasferito, con le relative giacenze,
presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa
stipulazione di apposita convenzione con il Ministero.
Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di
tenuta del conto e le modalita' di gestione e di
movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di
ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo
unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
(L).
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato
consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in
allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e successive modificazioni. (L). »
« Art. 46. ( (L) Criteri e modalita' per l'utilizzo del
Fondo
1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati
dal Fondo:
a) per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 45,
per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di
Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e g)
dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel
rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal
1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto di partecipazioni
azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia
unico azionista, ai fini della loro dismissione. (L).
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono
effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri
intermediari abilitati. (L).
2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le
modalita' procedurali di effettuazione delle operazioni di
utilizzo del Fondo. (L).
3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 5, comma 6. (L).
4.(abrogato) »
« Art. 48. ( (R) Utilizzi del Fondo)
1. L'utilizzo delle somme disponibili sul «Fondo» viene
disposto con l'emissione di atti e provvedimenti del
Direttore generale del Tesoro o, per delega, del Capo del
debito pubblico per le seguenti finalita':
a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;
b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;
c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da
societa' delle quali il Ministero sia unico azionista, ai
fini della loro dismissione. (R).
2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del
comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti
modalita':
a) tramite incarico, conferito dal Direttore generale del
Tesoro, o, per delega, dal Capo del debito pubblico, alla
Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i
titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in
titoli di Stato di cui all'articolo 33, con l'indicazione
del prezzo massimo accoglibile;
b) tramite asta competitiva riservata agli operatori
specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a), che
intervengono per conto proprio e della clientela. (R).
3. Con le disponibilita' del Fondo e' sostenuto il costo
delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il
suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali
spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali
dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di
godimento. (R).
4. Con specifici accordi sono disciplinati i rapporti
conseguenti fra il Ministero, la Banca d'Italia e,
eventualmente, gli intermediari incaricati. (R).
5. Nel caso previsto al comma 1, lettere a) e b), il
Direttore generale del Tesoro o, per delega, il Capo del
debito pubblico comunica, di volta in volta, alla Banca
d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli di Stato che
intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo.
(R).
6. (abrogato)"
Comma 388
Il testo del comma 2-bis dell'articolo 46 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398 e' riportato nelle note al comma 387 della presente
legge.
Comma 389
Si riporta il testo dell'articolo 22-quinquies del citato
decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 22-quinquies (Regime fiscale delle operazioni di
raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 24 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi
postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7,
lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti
di emissione previsti con decreto del direttore generale
del Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
b) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la
gestione separata e da altre disposizioni specificatamente
vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le
disposizioni in materia di imposta sul reddito delle
societa', imposta regionale sulle attivita' produttive,
imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale,
imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, nonche' quelle concernenti le altre imposte dirette
e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui
all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul
reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle
attivita' produttive, dovute sia a titolo di saldo che di
acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono
riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione
ai competenti capitoli dello stato di previsione
dell'entrata».
2. (abrogato)"

 

Comma 391
Si riporta la tabella A annessa alla legge 29 ottobre
1984, n. 720 recante "Istituzione del sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici", come modificata
dalla presente legge:
Tabella A
- Accademia della Crusca
- Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGE.NA.S.)
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS)
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
- Agenzia nazionale turismo
- Agenzia per il terzo settore
- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.R.A.N.)
- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)
- Agenzia spaziale italiana (ASI)
- Autorita' d'ambito
- Autorita' garante della concorrenza e del mercato
- Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
- Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
- Autorita' portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e Consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs.
n. 502/1992)
- Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)
- Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
(omissis)".
Comma 393
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della citata
legge 29 ottobre 1984, n. 720:
"Art. 1
Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i
provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici sorti
sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24 marzo
1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L. 25 luglio
1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e
le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e
degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla
presente legge, effettuano, nella qualita' di organi di
esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le
operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle
contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti
enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed
extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni,
sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti
dal settore privato, devono essere versate in contabilita'
speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle
provenienti da mutui, devono affluire in contabilita'
speciale infruttifera, nella quale devono altresi' essere
versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto
altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni
di pagamento sono addebitate in primo luogo alla
contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei
relativi fondi.
Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso
d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e sono
altresi' disciplinati le condizioni, i criteri e le
modalita' per l'effettuazione delle operazioni e per il
regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i
tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi
pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche
alle disponibilita' in numerario o in titoli esistenti
presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del
mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del
Ministro del tesoro di cui al presente comma.
Il tasso di interesse per le somme versate nelle
contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma del
presente articolo deve essere fissato dal decreto
ministeriale in una misura compresa fra il valore
dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti
postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
del Tesoro a scadenza trimestrale. Il decreto ministeriale
che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le
condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione delle
discipline previste dalla presente legge deve garantire
agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata
disponibilita', in ogni momento, delle somme di loro
spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilita' speciali
fruttifere e infruttifere.
All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi
previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire
quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale
1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento «proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del
tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed
agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla
presente legge si applicano le disposizioni previste
dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119 , modificato
dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ,
convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983,
n. 638, nonche' dall'art. 35, quattordicesimo comma, della
L. 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificate
e integrate dal successivo art. 3 della presente legge."
Comma 394
-Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 30 aprile 2012, reca "Smobilizzo degli investimenti
finanziari degli enti ed organismi pubblici passati al
regime della tesoreria unica in attuazione dell'art. 35,
comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012,
n. 27".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca
"Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
Comma 395
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 35 del
decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante:
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 35 (Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per
l'estinzione dei debiti pregressi delle amm inistrazioni
statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria
unica)
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti
commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto connessi a transazioni commerciali per
l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed
esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio
dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui
passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di
cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000
milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante
riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente
quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio». Una quota delle risorse del suddetto
fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di
parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e' assegnata
agli enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento
dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo delle
somme di cui ai periodi precedenti non devono comportare,
secondo i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data
del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori,
possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con
le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche
mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo
di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla presente
lettera puo' essere incrementato con corrispondente
riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
periodi precedenti e sono stabilite le caratteristiche dei
titoli e le relative modalita' di assegnazione nonche' le
modalita' di versamento al titolo IV dell'entrata del
bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli
di Stato assegnati, con utilizzo della medesima
contabilita' di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei
titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei
limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate
nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese
relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei
Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento
rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e'
accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla
circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di
cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di un importo di
euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740
milioni delle risorse complessivamente disponibili relative
a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio», e di euro 260 milioni mediante
utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal
comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e' soppressa.
3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a
235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede
con la disposizione di cui al comma 4.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento
del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del
presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente
con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e
debito attraverso gli istituti della compensazione, della
cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante
specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad
interessi e rivalutazione monetaria. In caso di
compensazioni, cessioni di crediti in pagamento,
transazioni ai sensi del periodo precedente, le
controversie in corso si intendono rinunciate.
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei
territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle
aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai
decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze
30 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della
cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e
provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il concorso
alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto
dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di
235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La
quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a
decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui
al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.
5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la
massima flessibilita' organizzativa, le stesse possono
derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la
neutralita' finanziaria, prevedendo, ove necessario, la
relativa compensazione, anche a carico del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi
analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista
dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la
flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni
delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza
dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza o impedimento
del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico,
tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi
ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno
degli uffici di livello dirigenziale generale compresi
nelle strutture. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68, e' soppresso
8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2017, il regime di tesoreria
unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli
enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria
unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre
1984, n. 720 e le relative norme amministrative di
attuazione. Restano escluse dall'applicazione della
presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo,
prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette
da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi
da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche
amministrazioni.
9. Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri
degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8
provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilita'
liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di
entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive
contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso
la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente
deve essere effettuato alla data del 16 aprile 2012. Gli
eventuali investimenti finanziari individuati con decreto
del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento
del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono
smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato
italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse
versate sulle contabilita' speciali aperte presso la
tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento
presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso
soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il
15 marzo 2012. Sono fatti salvi eventuali versamenti gia'
effettuati alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento. (96) (99) (101)
10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi
pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la
propria operativita' alle disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
relative norme amministrative di attuazione, il giorno
successivo a quello del versamento della residua quota
delle disponibilita' previsto al comma 9. Nelle more di
tale adeguamento i predetti tesorieri e cassieri continuano
ad adottare i criteri gestionali previsti dall'articolo 7
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del
bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di
responsabilita' dotati di autonomia gestionale e
amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi
8 e 9 del presente articolo e, fino al completo
riversamento delle risorse sulle contabilita' speciali di
cui al comma 9, i tesorieri o cassieri degli stessi
utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate
presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di
destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria
statale.
12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico
d'Ateneo, le risorse liquide delle universita', comprese
quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di
autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in
maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal
codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli
enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere
rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma
restando la durata inizialmente prevista dei contratti
stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed
organismi hanno diritto di recedere dal contratto. »
Comma 396
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 37, del
citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti
certificati)
1. Al fine di assicurare il completo ed immediato
pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi,
liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed
appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli
altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre
2013 e certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e
3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal
momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione
ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono,
altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato,
sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di
cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo
comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi
ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non
ancora certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a
condizione che:
a) i soggetti creditori presentino istanza di
certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014,
utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo
7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013;
b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la
suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche
amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire
entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre
entro il suddetto termine, deve essere puntualmente
motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del
creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il
mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del
dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35
del 2013. Le amministrazioni di cui al primo periodo che
risultino inadempienti non possono procedere ad assunzioni
di personale o ricorrere all'indebitamento fino al
permanere dell'inadempimento
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al
comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi
del patto di stabilita' interno.
3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il
credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato
ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario
finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni
quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia
dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori
alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta
la cessione del credito, la pubblica amministrazione
debitrice diversa dallo Stato puo' chiedere, in caso di
temporanee carenze di liquidita', una ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una
durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della
specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di
pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere
sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni
debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente
il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle
operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni
di pagamento del debito di cui al presente comma al
ripristino della normale gestione della liquidita'.
L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni
finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato,
puo' essere richiesta dalla pubblica amministrazione
debitrice alla banca o all'intermediario finanziario
cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro
intermediario finanziario qualora il cessionario non
consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal
caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito
certificato e' ceduto di diritto alla predetta banca o
intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti
S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e
internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli
intermediari finanziari, sulla base di una convenzione
quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti
assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e
ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di
effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle
condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata
massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche
amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di
pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a
ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra
simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio.
L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria
stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima.
I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al
comma 1, gia' oggetto di ridefinizione possono essere
acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni
della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi
ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Alle operazioni di ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui
al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non
si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto
ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le
altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi
ordinamenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite
risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia
e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del
Fondo puo' essere affidata a norma dell'articolo 19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definiti termini
e modalita' tecniche di attuazione dei commi 1 e 3 , ivi
compresa la misura massima dei tassi di interesse
praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e
delle condizioni di pagamento del debito derivante dai
crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di
operativita' e di escussione della garanzia del Fondo,
nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza.
5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito
allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La
rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a
concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati
alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate
le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui
al presente comma, anche al fine di garantire il recupero
delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia
e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di
1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad
integrare le risorse iscritte sul bilancio statale
destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le
finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione
di apposita contabilita' speciale. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e
12-septies dell'articolo 11, del decreto legge 28 giugno
2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati.
7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata
e possono essere effettuate a favore di banche o
intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi
ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Le suddette cessioni dei crediti
certificati si intendono notificate e sono efficaci ed
opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla
data di comunicazione della cessione alla pubblica
amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che
costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino
entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le
disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli
69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge
21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate
dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si
applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999,
n. 130.
7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del
decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni
esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti
certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali alla data del
31 dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei
confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento
dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche
amministrazioni effettuano le predette verifiche
esclusivamente nei confronti del cessionario.
7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
abrogati » .
Commi 398-399
Si riporta il testo dell'articolo 46, del citato
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 46 (Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica)
1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome,
in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai
principi di coordinamento della finanza pubblica,
introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo
alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e
3 .
2. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228:
a) la tabella indicata alla lettera d) e' sostituita
dalla seguente:
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Per
l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo
precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014.".
3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 e' sostituito dal seguente:
"526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un
ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo
complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui
al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo
di cui al primo periodo del presente comma e' accantonato,
a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna
regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella
tabella seguente:
4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3
possono essere modificati, ad invarianza di concorso
complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le
regioni e province autonome interessate da sancire entro il
30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Tale riparto e' recepito con
successivo decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il predetto accordo puo' tener conto dei tempi
medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti
centralizzati di ciascun ente interessato.
5. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 e' abrogato.
6. Le Regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in ambiti di
spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento
dalle medesime da recepire con Intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed
entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015
e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti
termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti
termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di
spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e
della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli
di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli
anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto
ordinario, di cui al primo periodo, e' incrementato di
3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per
importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento
dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa
sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il
predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto
previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse
destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale.
7. (abrogato)
7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto
stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno
2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli
del patto di stabilita' interno, come modificati dal
comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a
valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un
importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;
b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per
un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;
c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli
studenti, anche con disabilita', per un importo
complessivamente pari a 15 milioni di euro;
d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro
dei disabili per un importo complessivamente pari a 20
milioni di euro;
e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri di testo
per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;
f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, per il materiale rotabile per un importo
complessivamente pari a 135 milioni di euro.
7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese
di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di
cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della
certificazione di cui al periodo precedente, risultino non
aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata
del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata.
7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni
dai vincoli del patto di stabilita' interno previste dalle
seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del
decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il
comma 7 del presente articolo. » .
Comma 401:
Per il testo del comma 454 dell'art. 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note al comma 415.
Comma 402:
Si riporta il testo vigente del comma 10,
dell'articolo 42 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive", convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:
"10. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna
consegue il pareggio di bilancio come definito
dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere
dal 2015 alla regione Sardegna non si applicano il limite
di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di
patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di
bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le
disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e
sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228."
Comma 403:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 27, della legge
5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione", e successive modificazioni:
« Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
e secondo il principio del graduale superamento del
criterio della spesa storica di cui all' articolo 2,
comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto
della dimensione della finanza delle predette regioni e
province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente
legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella
misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti
speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in
applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante
l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla
delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto
speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in
materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai sensi
dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni
di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a statuto
ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento
degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ai sensi
del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i
decreti legislativi di cui all' articolo 2 definiranno le
corrispondenti modalita' di finanziamento aggiuntivo
attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e
alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi
costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo. »
Comma 404:
Per il riferimento all'articolo 27, della legge 5 maggio
2009, n. 42 si vedano le note al comma
403.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 22, della legge
9 luglio 1997, n. 241 recante "Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni":
"Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti
destinatari)
1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello
di versamento delle somme da parte delle banche e di
ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita
struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le
somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto
dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con
cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle
contabilita' di pertinenza a copertura delle somme
compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e'
individuata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'Art. 17 puo' operare
soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel
comma 3".
Comma 405:
Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 42 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive",
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164 come modificato dalla presente legge:
« Art. 42 Disposizioni in materia di finanza delle
Regioni
1. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
all'articolo 46, comma 6, le parole: "31 ottobre 2014",
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014" e dopo
il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto
stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno
2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli
del patto di stabilita' interno, come modificati dal
comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a
valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un
importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;
b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per
un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;
c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli
studenti, anche con disabilita', per un importo
complessivamente pari a 15 milioni di euro;
d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro
dei disabili per un importo complessivamente pari a 20
milioni di euro;
e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri di testo
per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;
f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, per il materiale rotabile per un importo
complessivamente pari a 135 milioni di euro.
7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese
di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di
cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della
certificazione di cui al periodo precedente, risultino non
aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata
del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata.
7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni
dai vincoli del patto di stabilita' interno previste dalle
seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del
decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il
comma 7 del presente articolo.".
2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, le parole "30 giugno 2014" sono sostituite da
"15 ottobre 2014".
3. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo
"Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo
periodo, e' posticipato al 30 settembre e il termine del
15 marzo, di cui al secondo periodo, e' posticipato al
15 ottobre".
4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, le parole "30 aprile 2014" sono sostituite
dalle seguenti "31 ottobre 2014". Inoltre, alla fine del
medesimo comma e' aggiunto il seguente periodo: "Nelle more
della individuazione delle risorse di cui al primo periodo,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa
indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze.".
5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e
dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Presidente della
regione Siciliana, l'obiettivo di patto di stabilita'
interno della regione Siciliana, di cui al comma 454
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'
determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in
5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono
essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi
alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie
speciali con legge statale. A tale fine il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, comunica
alla Regione siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno
l'obiettivo rideterminato. Per gli anni 2014-2017 non si
applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi
due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono
escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del
9 giugno 2014.
6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente
per l'anno 2014 a valere sulle quote di compartecipazione
della regione Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in
misura corrispondente all'ammontare delle entrate riservate
all'erario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e da restituire alla predetta Regione per effetto
della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del
31 ottobre 2012.
7. La regione Siciliana nel 2014 non puo' impegnare spese
correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura
superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito
della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica
al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del
predetto limite.
8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto
e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari
a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al
2017, alimentano il "Fondo Rapporti finanziari con le
autonomie speciali" istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. (142)
9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e
dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Presidente della
regione Sardegna, l'obiettivo di patto di stabilita'
interno della regione Sardegna, di cui al comma 454
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'
determinato in 2.696 milioni di euro per l'anno
2014. Dall'obiettivo 2014 sono escluse le sole spese
previste dalla normativa statale vigente e le spese per i
servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati
da Trenitalia s.p.a.
10. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna
consegue il pareggio di bilancio come definito
dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere
dal 2015 alla regione Sardegna non si applicano il limite
di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di
patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di
bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le
disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e
sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228.
11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto
dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
12. La regione Sardegna nel 2014 non puo' impegnare spese
correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura
superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito
della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica
al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del
predetto limite.
13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e
fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del
presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui,
trovano compensazione per pari importo sul "Fondo Rapporti
finanziari con le autonomie speciali" di cui al comma 8 del
presente articolo.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
14-bis. Per l'anno 2014, al fine di consentire
l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata
alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in
materia di sanita', le regioni di riferimento di cui al
comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
5 dicembre 2013.
14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2014, in
via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di
cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari
all'1,75 per cento".
14-quater. Per l'anno 2014, le riserve di cui
all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna,
sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali
contratti dalla medesima regione.
14-quinquies. Alla copertura dell'onere di cui al
comma 14-quater in termini di saldo netto da finanziare,
pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni,
utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari". Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro
per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a
2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro annui a
decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000
euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a
2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro annui a
decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 384.000
euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2016,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. » .
Comma 406:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 104, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 recante "Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige", e successive modificazioni:
"104. Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme
del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al
cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di
quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o
della provincia di Bolzano."
Comma 407:
Si riporta il testo degli articoli 69, 73, 75, 75-bis e
79 del citato decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 come modificato dalla presente
legge:
« 69. 1. Sono devoluti alla regione i proventi delle
imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai
beni situati nello stesso.
2. Sono altresi' devolute alla regione le seguenti quote
del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello
Stato, percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e
donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa
quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi
effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, determinata assumendo a
riferimento i consumi finali;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle
vincite;
d) (abrogata) »
« 73. 1. La regione e le province hanno facolta' di
istituire con leggi tributi propri in armonia con i
principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie
di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche
istituite con legge provinciale costituiscono tributi
propri.
1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per
i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in
ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni,
detrazioni e deduzioni purche' nei limiti delle aliquote
superiori definite dalla normativa statale. Le province
possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere
incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici
di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai
sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile
delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle
rispettive province, che provvedono alla stipula di una
convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di
disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle
suddette agevolazioni. »
75. 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote
del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello
Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo,
nonche' delle tasse di concessione governativa;
b) (abrogata);
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi
per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto,
esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei
rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto
relativa all'importazione determinata assumendo a
riferimento i consumi finali.
f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina,
sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi
liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di
distribuzione situati nei territori delle due province,
nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti
energetici ivi consumati;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di
spettanza regionale o di altri enti pubblici.
2. (abrogato) »
"75-bis. 1. Nell'ammontare delle quote di tributi
erariali devolute alla regione e alle province sono
comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e
provinciale affluite, in attuazione di disposizioni
legislative o amministrative, a uffici situati fuori del
territorio della regione e delle rispettive province.
2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 e'
effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra
documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni
economici che hanno luogo nel territorio regionale e
provinciale.
3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni
di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale
dell'imposta sul reddito delle societa' e delle imposte
sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia
possibile la determinazione con le modalita' di cui al
comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media
dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL)
nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale
accertato dall'Istituto nazionale di statistica.
3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote
o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge
alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non
continuativo che non rientrano nelle materie di competenza
della regione o delle province, ivi comprese quelle
relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato,
purche' risulti temporalmente delimitato, nonche'
contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi
quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito
destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio
della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e
10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268".
"79. 1. Il sistema territoriale regionale integrato,
costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di
cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio
dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche'
all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva
dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle
assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante
ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio
della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri
relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate,
definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di
progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100
milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate
esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104
e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al
comma 1.
3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica
da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, le province provvedono al coordinamento della
finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti
locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e
privati e di quelli degli enti locali, delle aziende
sanitarie, delle universita', incluse quelle non statali di
cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento
regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via
ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini
di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione
e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle
province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti
degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva
competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al
presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di
finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati
conseguiti.
4. Nei confronti della regione e delle province e degli
enti appartenenti al sistema territoriale regionale
integrato non sono applicabili disposizioni statali che
prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve
all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi
quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
quelli previsti dal presente titolo. La regione e le
province provvedono, per se' e per gli enti del sistema
territoriale regionale integrato di rispettiva competenza,
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica
contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione
ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o
5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione
del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni
pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il
contributo della regione e delle province alla finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito
al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a
905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091
milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il
contributo delle province, ferma restando l'imputazione a
ciascuna di esse del maggior gettito derivante
dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' ripartito tra le province stesse sulla
base dell'incidenza del prodotto interno lordo del
territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
regionale; le province e la regione possono concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»;
4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo
complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la
ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
variazione percentuale degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno
disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza
rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro e'
ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo
indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le
province conseguono il pareggio del bilancio come definito
dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per
gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano
in termini di cassa e in termini di competenza un importo
definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i
saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai
predetti enti ad autonomia differenziata non si applica il
saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il
pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente
comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di
monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi
460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in
termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465,
articolo 1, capo X del bilancio dello Stato entro il
30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e
della relativa comunicazione entro il 30 maggio al
Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla
regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria
quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle
entrate per le somme introitate per il tramite della
Struttura di gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello
Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i
contributi in termini di saldo netto da finanziare e di
indebitamento netto posti a carico della regione e delle
province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far
fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza
pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
contributi stessi. Contributi di importi superiori sono
concordati con la regione e le province. Nel caso in cui
siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare
il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere
incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo
precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a
recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre
2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e
l'applicazione delle predette disposizioni nei termini
indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno,
subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare
copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo
positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese
correnti."
Note all'art. 3:
Comma 408:
Si riporta il testo del comma 455, dell'articolo 1, della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228:
"455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli
anni dal 2013 al 2017, il saldo programmatico calcolato in
termini di competenza mista, determinato aumentando il
saldo programmatico dell'esercizio 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183,
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge
22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella tabella di cui al
comma 454;
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle
autonomie speciali.
A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze."
Comma 409:
Per il riferimento al comma 455, dell'articolo 1, della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, si vedano le note al
comma 408.
Comma 411:
Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 75, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670:
"1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del
gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato,
percette nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo,
nonche' delle tasse di concessione governativa;
b) ;
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi
per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto,
esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei
rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto
relativa all'importazione determinata assumendo a
riferimento i consumi finali.
f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina,
sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi
liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di
distribuzione situati nei territori delle due province,
nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti
energetici ivi consumati;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di
spettanza regionale o di altri enti pubblici.
2.".
Comma 412:
Si riporta il testo del comma 508, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita'
del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo
comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate
erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un
periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la
riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei
tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul
coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e
monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai
sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione."
Comma 415:
Si riporta il testo del comma 454, dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificato dalla
presente legge:
"454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la
regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal
2013 al 2018, l'obiettivo in termini di competenza
eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle
spese finali in termini di competenza eurocompatibile
risultante dal consuntivo 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183;
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge
22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella seguente tabella:
Regione o Provincia autonoma Importo (in milioni di euro)
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle
autonomie speciali.
A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell'economia e delle finanze.
Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo
precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014."
Si riporta il testo del comma 455, dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificato dalla
presente legge:
"455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli
anni dal 2013 al 2018, il saldo programmatico calcolato in
termini di competenza mista, determinato aumentando il
saldo programmatico dell'esercizio 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183,
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge
22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella tabella di cui al
comma 454;
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle
autonomie speciali.
A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze.
Comma 416:
Si riporta il testo del comma 526, dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dalla
presente legge:
526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un
ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo
complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.
Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al
predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di
cui al primo periodo del presente comma e' accantonato, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna
regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella
tabella seguente:
Comma 419:
Per il riferimento al comma 3, dell'articolo 22, del
citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si vedano
le note al comma 404.
Si riporta il testo dell'articolo 60, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante "Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali", e successive modificazioni:
"Art. 60. Attribuzione alle provincie e ai comuni del
gettito di imposte erariali
1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del
contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e'
attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici
registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti
ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui
territorio risiede l'intestatario della carta di
circolazione.
2.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4 .
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi statuti,
all'attuazione delle disposizioni del comma 1;
contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine
di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento
all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a
decorrere dalla predetta data."
Comma 420:
Si riporta il testo degli articoli 90 e 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":
"Art. 90 Uffici di supporto agli organi di direzione
politica
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, del presidente della
provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,
salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente
deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica
amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti
locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale
di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio
previsto dai contratti collettivi puo' essere sostituito da
un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la
qualita' della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di
attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto
individuale di lavoro il trattamento economico,
prescindendo dal possesso del titolo di studio, e'
parametrato a quello dirigenziale."
"Art. 110 Incarichi a contratto
1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti
di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di
qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi
attribuibile mediante contratti a tempo determinato,
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti
istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica
e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli
incarichi a contratto di cui al presente comma sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in
capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle
materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al
5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto
all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono
avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o
del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, puo' essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto
nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga
a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di
cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine,
il regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad
alto contenuto di professionalita'."
Si riporta il testo del comma 28, dell'articolo 9, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica", convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 22:
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse
le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal
comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del
2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009."
Comma 421:
Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 1, della
legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni":
"3. Le province sono enti territoriali di area vasta
disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province
con territorio interamente montano e confinanti con Paesi
stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
da 51 a 57 e da 85 a 97."
Comma 422:
Si riporta il testo del comma 91, dell'articolo 1, della
citata legge 7 aprile 2014, n. 56:
"91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni
individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito
nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89
oggetto del riordino e le relative competenze."
Comma 423:
Per il riferimento al comma 91, dell'articolo 1, della
citata legge 7 aprile 2014, n. 56, si vedano le note al
comma 422.
Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 30, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
"2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede."
Si riporta il testo del comma 96, dell'articolo 1, della
citata legge 7 aprile 2014, n. 56:
"96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del
riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione
giuridica ed economica, con riferimento alle voci del
trattamento economico fondamentale e accessorio, in
godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita'
di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono
trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle
destinate a finanziare le voci fisse e variabili del
trattamento accessorio, nonche' la progressione economica
orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni
contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi,
destinati esclusivamente al personale trasferito,
nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I
compensi di produttivita', la retribuzione di risultato e
le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono
determinati negli importi goduti antecedentemente al
trasferimento e non possono essere incrementati fino
all'applicazione del contratto collettivo decentrato
integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la
data di entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e
immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra
nei diritti relativi alle partecipazioni societarie
attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla
dismissione con procedura semplificata stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei
rapporti attivi e passivi in corso, compreso il
contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto
anche delle passivita'; sono trasferite le risorse
incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che
rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni
non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della
disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche' di ogni
altra disposizione di legge che, per effetto del
trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente
subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a
livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e
livello statale, secondo modalita' individuate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza
unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di
monitoraggio."
Comma 424:
Si riporta il testo del comma 557, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali".
Per il riferimento al comma 91, dell'articolo 1, della
citata legge 7 aprile 2014, n. 56, si vedano le note al
comma 422.
Comma 425:
Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 70, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge 30 maggio
1988, n.186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge
31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre 1986,
n. 936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i
propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3."
Si riporta il testo del comma 2.3, dell'articolo 30, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2."
Comma 426:
Si riporta il testo dei commi 6, 8 e 9 dell'articolo 4,
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni" convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
"6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di
favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli
assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno
tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che
emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici. Il personale non dirigenziale delle
province, in possesso dei requisiti di cui al primo
periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui
al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede
nel territorio provinciale, anche se non dipendente
dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure
selettive di cui al presente comma possono essere avviate
solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni
2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente
considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in
alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le
graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a
valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto
scuola la disciplina specifica di settore."
"8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che
contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di
servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in
organico relativamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno
e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,
procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati
nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta
alla Regione competente. (21)
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione
al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti,
indicati nella programmazione triennale di cui al
precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i
contratti di lavoro a tempo determinato per le strette
necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei
servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al
presente comma, del patto di stabilita' interno e della
vigente normativa di contenimento della spesa complessiva
di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a
tempo determinato del personale degli enti di ricerca
possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente
comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
esclusivamente per il personale direttamente impiegato in
specifici progetti di ricerca finanziati con le predette
risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi."
Comma 428:
Si riporta il testo dei commi 7 e 8, dell'articolo 33,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il
personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153".
Comma 429:
Si riporta il testo dei commi 85 e seguenti,
dell'articolo 1, della citata legge 7 aprile 2014, n. 56:
"85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel
rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul
territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo,
esercitano altresi' le seguenti ulteriori funzioni
fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e
gestione di servizi in forma associata in base alle
specificita' del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province,
province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed
enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il
cui territorio abbia caratteristiche montane, anche
stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono
esercitate nei limiti e secondo le modalita' stabilite
dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo
la rispettiva competenza per materia ai sensi
dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della
Costituzione.
88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni,
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di
gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti
di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive.
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato
e le regioni, secondo le rispettive competenze,
attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di
cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della
Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti
finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale
di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni
e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute
esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e
deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti
nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.
Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di
funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie
funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di
riordino sono trasferite dalle province ad altri enti
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino
alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte
dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e'
stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le
funzioni di competenza regionale.
90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative
statali o regionali di settore riguardanti servizi di
rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di
organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale
o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o
sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che
costituiscono principi fondamentali della materia e
principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali,
secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione
di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle
province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi,
modalita' e forme di coordinamento con regioni e comuni, da
determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai
commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e
sussidiarieta', anche valorizzando, ove possibile, le
autonomie funzionali;
b) per le regioni che approvano le leggi che
riorganizzano le funzioni di cui al presente comma,
prevedendo la soppressione di uno o piu' enti o agenzie,
sono individuate misure premiali con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni
individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito
nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89
oggetto del riordino e le relative competenze.
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel
rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali
per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio
delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei
commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti,
garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in
corso, nonche' quelli a tempo determinato in corso fino
alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono
considerate le risorse finanziarie, gia' spettanti alle
province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che
devono essere trasferite agli enti subentranti per
l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle
necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo
comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di
decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono
consultate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle
funzioni amministrative delle province in materie di
competenza statale.
93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui
al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di
cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque
sulle funzioni amministrative delle province di competenza
statale.
94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari
derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni,
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del
patto di stabilita' interno e le facolta' di assumere delle
province e degli enti subentranti, fermo restando
l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente
disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a
dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il
termine senza che la regione abbia provveduto, si applica
l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino
si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione
giuridica ed economica, con riferimento alle voci del
trattamento economico fondamentale e accessorio, in
godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita'
di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono
trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle
destinate a finanziare le voci fisse e variabili del
trattamento accessorio, nonche' la progressione economica
orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni
contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi,
destinati esclusivamente al personale trasferito,
nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I
compensi di produttivita', la retribuzione di risultato e
le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono
determinati negli importi goduti antecedentemente al
trasferimento e non possono essere incrementati fino
all'applicazione del contratto collettivo decentrato
integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la
data di entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e
immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra
nei diritti relativi alle partecipazioni societarie
attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla
dismissione con procedura semplificata stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei
rapporti attivi e passivi in corso, compreso il
contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto
anche delle passivita'; sono trasferite le risorse
incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che
rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni
non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della
disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche' di ogni
altra disposizione di legge che, per effetto del
trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente
subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a
livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e
livello statale, secondo modalita' individuate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza
unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di
monitoraggio.
97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o piu'
decreti legislativi, previo parere della Conferenza
unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, in materia di adeguamento della
legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze
dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla
finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salva la necessita' di diversa attribuzione per
esigenze di tutela dell'unita' giuridica ed economica della
Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
applicazione coordinata dei principi di riordino delle
funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli
articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge
5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province
ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte
quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo
quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai
soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in
relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della
successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese
di gestione.
98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo
unico, e successive modificazioni, nonche' ad eventuali
sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la
disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' quanto previsto
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di
professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e
straordinari delle procedure di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti
degli stessi soggetti si applicano, altresi', le
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235.
99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a
supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia,
sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del
comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.
100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli
eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi
decadono alla data di entrata in vigore della presente
legge.
101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la citta'
metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle norme
relative alle citta' metropolitane di cui alla presente
legge.
102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre
2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013,
n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita
dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009,
n. 42.
103. Lo statuto della citta' metropolitana di Roma
capitale, con le modalita' previste al comma 11, disciplina
i rapporti tra la citta' metropolitana, il comune di Roma
capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto
delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede
degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze
diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la
Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del
Vaticano e presso le istituzioni internazionali."
Si riporta il testo dell'articolo 25, della legge
21 dicembre 1978, n. 845 recante "Legge-quadro in materia
di formazione professionale":
"Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al
Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971,
n. 1041 , un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo (13).
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui al precedente comma affluiscono al
Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al
Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante
dall'applicazione della presente legge nell'esercizio
finanziario 1979, si fara' fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del
1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE
del 20 dicembre 1977»"
Comma 430:
Per il riferimento al comma 89, dell'articolo 1, della
citata legge 7 aprile 2014, n. 56, si vedano le note del
comma 429.
Si riporta il testo del commi 1 e 3, dell'articolo 5 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di «Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione."
"3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono
trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e
quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di
cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed
all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con
successivi decreti ministeriali possono essere disposti
ulteriori trasferimenti e conferimenti. I decreti
ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al
controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato"
Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 204, del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito
sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in
forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al
1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del
contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento
puo' essere posticipata al 1° luglio seguente o al
1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti
stipulati nel primo semestre dell'anno, puo' essere
anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di
interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente
dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio
decreto".
Comma 435:
Si riporta il testo del comma 380-ter, dell'articolo 1,
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228:
"380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380,
a decorrere dall'anno 2014:
a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e'
pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a
6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi,
comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito
di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del
predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e'
assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni,
di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata
all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni.
Con la legge di assestamento o con appositi decreti di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le variazioni compensative in aumento o in
diminuzione della dotazione del Fondo di solidarieta'
comunale per tenere conto dell'effettivo gettito
dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine
di incentivare il processo di riordino e semplificazione
degli enti territoriali, una quota del fondo di
solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e' destinata
ad incrementare il contributo spettante alle unioni di
comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30
milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni
istituiti a seguito di fusione;

 

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da
sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014
ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti
i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli
comuni:
1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della
lettera d) del comma 380;
2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni
principali e dell'istituzione della TASI;
3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e
in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base,
attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di
salvaguardia;
c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) e'
comunque emanato entro i quindici giorni successivi;
d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui alla lettera b), puo' essere
incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale
propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A
seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al
periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare
all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale
differenza positiva tra tale nuovo importo e lo
stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per
essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri."
Comma 436:
Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
"1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212."
Si riporta il testo dell'articolo 67-septies, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti
per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
"Art. 67-septies Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del
29 maggio 2012 (272) (276)
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
del presente decreto si applicano anche ai territori dei
comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati
eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio,
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo
Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,
Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio,
Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10,
11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e al
comma 1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74."
Comma 439:
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
"Norme in materia ambientale", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
Comma 440:
Si riporta il testo dell'articolo 67-ter, del citato
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
"Art. 67-ter Gestione ordinaria della ricostruzione
1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e
ogni intervento necessario per favorire e garantire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del
riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e
seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi
diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi
pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale
dei territori interessati, con particolare riguardo al
centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli
interessi delle popolazioni colpite dal sisma con
l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
in considerazione della particolare configurazione del
territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e
uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici
forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica
e privata e ne promuovono la qualita', effettuano il
monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e
curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti
dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis,
comma 5, del presente decreto, assicurano nei propri siti
internet istituzionali un'informazione trasparente
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei
processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con
particolare riferimento ai profili della coerenza e della
conformita' urbanistica ed edilizia delle opere eseguite
rispetto al progetto approvato attraverso controlli
puntuali in corso d'opera, nonche' della congruita' tecnica
ed economica. Gli Uffici curano, altresi', l'istruttoria
finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la
ricostruzione degli immobili privati, anche mediante
l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale
partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento
amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli
Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di cui,
per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a tempo
determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali si
avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari
degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed
esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
coordina le amministrazioni centrali interessate nei
processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di
indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2,
in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del
cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72
unita' assegnate alle aree omogenee. In considerazione
delle suddette assegnazioni di personale e' incrementata
temporaneamente nella misura corrispondente la pianta
organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale
eventualmente risultante in soprannumero e' assorbito
secondo le ordinarie procedure vigenti.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100
unita' di personale, previo esperimento di procedure
selettive pubbliche. Tale personale e' temporaneamente
assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di cui al
comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e fino
a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle
esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del
territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale
personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per finalita' connesse a calamita' e
ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle
suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente
incrementata la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono
bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto interministeriale
25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni
interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono
definiti, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, le categorie e i
profili professionali dei contingenti di personale di cui
ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
concorsuali, la possibilita' di una quota di riserva, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a
favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi
di ricostruzione, presso la regione, le strutture
commissariali, le province interessate, il comune
dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale
contratto di lavoro, nonche' le modalita' di assegnazione
del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel
territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
ricostruzione possono essere potenziati attraverso il
trasferimento, a domanda e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni
qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in
servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le
attivita' di selezione del personale di cui al comma 6, si
puo' prevedere nei bandi di concorso una quota di
iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo
pari ad euro 16,00."
Comma 441:
Per i riferimenti al citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, vedasi il comma 439.
Comma 443:
Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 recante "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile",
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77:
"3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse
nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 le banche
operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono
contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere
finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore
di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di
immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per
l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta nei territori sopra individuati. La
garanzia dello Stato e' concessa dal Ministero
dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti
dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni
principali ed accessorie assunte in relazione a detti
finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e' stato
concesso il credito ai sensi del presente comma. La
garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del
termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalita'
di concessione della garanzia, il termine entro il quale
puo' essere concessa, nonche' la definizione delle
caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del
comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente
comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede
ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
con imputazione all'unita' previsionale di base [3.2.4.2]
«garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine
dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,
2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra
Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle
finanze."
Il D.M. 29 ottobre 2012 recante "Istituzione di una
sezione per la concessione di garanzie sui finanziamenti
bancari a favore delle piccole e medie imprese ubicate nei
comuni della regione Abruzzo, danneggiati dal sisma
dell'aprile 2009" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 febbraio 2013, n. 28.
Comma 445:
L'Ordinanza n. 4013 del 23 marzo 2012 del Presidente del
Consiglio dei Ministri reca "Misure urgenti per la
semplificazione, il rigore, nonche' il superamento
dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a
seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009".
Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
"Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dal CES" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235.
Il citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010,
n. 125, S.O.
Il citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali(Art. 19 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11
del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
d.lgs n. 387 del 1998)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati
esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli
incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui
all'articolo 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna
amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5
possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione,
anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui
all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6. (78)
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui
all'articolo 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del
comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al
comma 6 siano conferiti a personale in servizio con
qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione
interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalita' da
parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto
dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi
di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni ministeriali. (68)
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. (69)
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi."
La citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006,
n. 299, S.O..
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 2008, n. 147, S.O..
Comma 447:
Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante
"Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
Comma 448:
Si riporta il testo del comma 639 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore."
Comma 449:
Per i riferimenti al citato comma 5, dell'articolo 10,
del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 vedasi il
comma 447.
Comma 450:
Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 2 del
decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 recante "Misure
urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in
materia di immigrazione" convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137:
"1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di
solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, spettante a ciascun
comune in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del medesimo
comma 380, e' riconosciuto un contributo per un importo
complessivo di 125 milioni di euro, di cui 5 milioni di
euro ad incremento, per l'anno 2013, del contributo
spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e i restanti 120 milioni di euro ripartiti
tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella A
al presente decreto."
Si riporta il testo del comma 10, dell'articolo 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)" e successive modificazioni:
"10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali
agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire
500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate
alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000
milioni alle unioni di comuni e alle comunita' montane per
l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni
alle comunita' montane. I maggiori trasferimenti spettanti
alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti
in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno
attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario,
fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunita'
montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente
attribuiti alle comunita' montane per le quali sono
intervenute dal 1997 al 1999 variazioni in aumento del
numero dei comuni membri con territorio montano, in misura
pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel
territorio montano della comunita'. I restanti contributi
erariali spettanti alle comunita' montane sono attribuiti
in proporzione alla popolazione residente nei territori
montani".
Comma 451:
Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 47 (Concorso delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa
pubblica)
1. Le province e le citta' metropolitane, a valere sui
risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e
all'articolo 19, nonche' in considerazione delle misure
recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more
dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di
cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge
7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e
pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna provincia
e citta' metropolitana consegue i risparmi da versare ad
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato
determinati con decreto del Ministro dell'interno da
emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e
del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per
beni e servizi, la riduzione e' operata nella misura
complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
allegata al presente decreto;
b) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per
autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di
un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018, la riduzione e' operata in proporzione al numero di
autovetture di ciascuna provincia e citta' metropolitana
comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi, di cui
all'articolo 14 , relativi alla riduzione della spesa per
incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione e'
operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono
essere modificati per ciascuna provincia e citta'
metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il
30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli
anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta
dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure
connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono
tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del
ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente.
Decorso tale termine la riduzione opera in base agli
importi di cui al comma 2.
4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai
commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui
all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei
confronti delle province e delle citta' metropolitane
interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24,
all'atto del riversamento del relativo gettito alle
province medesime.
5. Le province e le citta' metropolitane possono
rimodulare o adottare misure alternative di contenimento
della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi
comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione
del comma 2.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile
2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,
ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra
le Province, le citta' metropolitane e gli altri Enti
territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'
di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.
7. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5
siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al
comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure
indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e
563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018. A tal fine, il fondo di solidarieta' comunale, come
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti
riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono
determinati con decreto del Ministro dell'interno da
emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e
del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per
beni e servizi, la riduzione e' operata nella misura
complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo
anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a
transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a
quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente e'
incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione
di cui al periodo precedente e' proporzionalmente ridotta
in misura corrispondente al complessivo incremento di cui
al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno
hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, in misura
inferiore al valore mediano, come risultante dalle
certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di
cui al primo periodo e' incrementata del 5 per cento. Ai
restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente e'
proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al
complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal
fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo
le modalita' indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per
l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2018, una certificazione sottoscritta dal
rappresentante legale, dal responsabile finanziario e
dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante
il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato
rapportando la somma delle differenze dei tempi di
pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti
stessi. Nella medesima certificazione e', inoltre, indicato
il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai
codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti
nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti
sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi
a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso di
mancata trasmissione della certificazione nei termini
indicati si applica l'incremento del 10 per cento;
b) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per
autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di
2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018, la riduzione e' operata in proporzione al numero di
autovetture possedute da ciascun comune comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento
della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per
incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni
di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione e'
operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono
essere modificati per ciascun comune, a invarianza di
riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed
entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto
del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con
riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le
predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di
pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti
centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la
riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.
11. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati
dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate
provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei
comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi
comuni dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini
della successiva riassegnazione al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure
alternative di contenimento della spesa corrente, al fine
di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli
derivanti dall'applicazione del comma 9.
13. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi
siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al
comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266."
Comma 454:
Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti
per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali" convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64:
"Art. 2 Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome
1. Le regioni e le province autonome che non possono far
fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili
alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli
finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i
pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data
del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidita', in
deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge
16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure,
anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale
del rimborso dell'anticipazione di liquidita', maggiorata
degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del
31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi
dell'articolo 3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo
deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in
via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei
confronti degli enti locali, purche' nel limite di
corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi
ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali risorse
devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali
prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi
ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine.
All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti
elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti
locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente
locale o amministrazione pubblica interessata provvede
all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile
finanziario dell'ente locale o della pubblica
amministrazione interessata fornisce formale certificazione
alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto
pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle
relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre
2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione
alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei
restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica
tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e
rende noti i risultati delle certificazioni di cui al
periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale
prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma,
anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni
Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI
regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla
Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla
regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale.
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di
certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a
seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di
pagamento nei confronti delle stesse pubbliche
amministrazioni.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'
sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si
provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio
sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di
spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma,
rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo
2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del
presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle
regioni e province autonome riferite al primo semestre,
riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre
un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con
decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la
rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo
al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato
alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre
di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo
precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
"Art. 3 Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN
1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni di
liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di Trento
e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di
favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli
enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi
sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme
dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede con decreto
direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le
regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come
risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011,
ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come
presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e'
trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e'
stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli
importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni
dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai
valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente
comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento
alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera
a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle
ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b),
come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo
2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse
di cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate
per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al
presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero
dell'economia e delle finanze. (26) (30)
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di
carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti
di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello
Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso
all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione
di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle
necessarie procedure amministrative ai fini di cui al
comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con
decreto direttoriale, puo' attribuire alle regioni che ne
abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo
periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a
quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme gia'
attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3,
ma non richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare
sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure,
anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale
del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del
31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la
coerenza con le somme assegnate alla singola regione in
sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai
commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi
dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di
cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei
pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il
31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali
sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente
indicata dalla Regione all'atto della presentazione
dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal
presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135-
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano che non
partecipano al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al
comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la
verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli
stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province
autonome non provvedano alla trasmissione della
certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo
incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e'
autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di
anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere
sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di
liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento
alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1,
lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica
degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e
conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al
15 maggio."
Comma 455 e 456:
In riferimento agli articoli 2 e 3 del citato decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35 si veda nelle note al comma 454.
Comma 459:
Si riporta il testo del comma 380-quater, dell'articolo 1
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come
modificato dalla presente legge:
"380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, il 20 per cento dell'importo attribuito
a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al
comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni
sulla base delle capacita' fiscali nonche' dei fabbisogni
standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4
della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota
del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il
criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri
di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter."
Comma 460:
Si riporta il testo dei commi da 448 a 453 e da 455 a 466
dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2013, n. 35:
Per il testo del comma 454, dell'articolo 1 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificato dalla
presente legge si veda nelle note al comma 415.
"448. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 449 a 472, che costituiscono principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
449. Il complesso delle spese finali, in termini di
competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto
ordinario non puo' essere superiore per l'anno 2013
all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014
all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli
anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di
euro. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in
termini di competenza eurocompatibile, per l'esercizio
2013, e' determinato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2013 e
puo' assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso
di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 febbraio
2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione
all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza
eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base
dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi
dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario,
sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni
attraverso il monitoraggio del patto di stabilita' interno
del 2011.
449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di
competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto
ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli
anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella
seguente:
450. Il complesso delle spese finali in termini di
competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto
ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli
anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza
eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio
ai sensi del comma 449.
450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito
alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli
obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento
all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile,
calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e
successivi.
451. Il complesso delle spese finali di competenza
eurocompatibile di cui al comma 449 e' determinato dalla
somma: a)
a) degli impegni di parte corrente al netto dei
trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli
oneri straordinari della gestione corrente;
b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte
e tasse e per gli oneri straordinari della gestione
corrente;
c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per
concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di
partecipazioni azionarie e per conferimenti.
452. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) e lettere f) e n) sono abrogate;
b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti
parole: «entro il limite di 1600 milioni»;
c) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente:
«n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a
valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del
comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilita'».
Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al complesso
delle spese finali di cui ai commi 449 e 450.
453. Sono abrogate le disposizioni che individuano
esclusioni di spese dalla disciplina del patto di
stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario
differenti da quelle previste ai sensi del comma 452."
"455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli
anni dal 2013 al 2017, il saldo programmatico calcolato in
termini di competenza mista, determinato aumentando il
saldo programmatico dell'esercizio 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183,
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge
22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella tabella di cui al
comma 454;
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle
autonomie speciali.
A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze.
456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455
entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna,
Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono
determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi
dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi
previsti dal comma 454. Gli obiettivi della regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e
di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi
definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi
previsti dal comma 455.
457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le
funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli
enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli
accordi di cui ai commi 454 e 455, le modalita' attuative
del patto di stabilita' interno mediante l'esercizio delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo
restando l'obiettivo complessivamente determinato in
applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli
enti locali di cui al presente comma, le disposizioni
previste in materia di patto di stabilita' interno per gli
enti locali del restante territorio nazionale.
458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel
rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
relative norme di attuazione.
459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della
finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi
454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un
risparmio per il bilancio dello Stato, mediante
l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi
statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali
norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei
risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo
permanente o comunque per annualita' definite.
460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno, le informazioni riguardanti le
modalita' di determinazione dei propri obiettivi e,
trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di
competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le
modalita' definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e
provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e
dal responsabile del servizio finanziario, secondo i
prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 460. La mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,
attesti il rispetto del patto, si applicano le sole
disposizioni di cui al comma 462, lettera d).
462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale,
entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del
patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i
quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di competenza
eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di
mancato versamento si procede, nei sessanta giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato
dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del
2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo,
diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno
di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli
scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del
triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle
spese per la sanita', in misura superiore all'importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed
i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della
Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
463.
464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilita'
interno sia accertata successivamente all'anno seguente a
quello cui la violazione si riferisce, si applicano,
nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il
mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le
sanzioni di cui al comma 462. In tali casi, la
comunicazione della violazione del patto e' effettuata al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni
dall'accertamento della violazione da parte degli uffici
dell'ente.
465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del
patto di stabilita' interno sono nulli.
466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere aggiornati, ove intervengano
modifiche legislative alla disciplina del patto di
stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del
patto di stabilita' interno."
Comma 461:
Si riporta il testo degli artt. 117 e 119 della
Costituzione:
"Art.117.
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo
e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile
e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie
di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane
hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato."
"Art.119.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici
e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti."
Comma 463:
Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 40, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
"1. Per ciascuno degli esercizi in cui e' articolato, il
bilancio di previsione e' deliberato in pareggio
finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo
di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non
negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative
alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo
delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con
l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza
dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati
al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di
competenza di parte corrente, salvo le eccezioni
tassativamente indicate nel principio applicato alla
contabilita' finanziaria necessarie a garantire elementi di
flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del
rispetto del principio dell'integrita'. Nelle more
dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno
puo' essere superiore al totale delle entrate che si
prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il
relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di
indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del
bilancio nei limiti di cui all'art. 62".
Comma 464:
Il citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011,
n. 172.
Comma 465:
Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis,
dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625 recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi":
"1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio
1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in
terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base
all'articolo 19 e' corrisposto per il 55% alla regione a
statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i
comuni destinano tali risorse allo sviluppo
dell'occupazione e delle attivita' economiche,
all'incremento industriale e a interventi di miglioramento
ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le
ricerche e le coltivazioni.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a
statuto ordinario del Mezzogiorno e' corrisposta, per il
finanziamento di strumenti della programmazione negoziata
nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota
destinata allo Stato".
Per il citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
vedasi nota 464.
Comma 471:
Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 45, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice
dell'amministrazione digitale":
"1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale".
Comma 479:
Si riporta il testo dei commi da 138 a 142,
dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2011)":
"138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la
regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali
del proprio territorio a peggiorare il loro saldo
programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto
capitale e contestualmente e per lo stesso importo
procedono a rideterminare il proprio obiettivo
programmatico in termini di cassa o di competenza.
Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
cassa e' stata realizzata attraverso una riduzione dei
pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del
patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di
competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione
degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio
a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un
aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente,
procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici
in termini di competenza eurocompatibile e di competenza
finanziaria, riducendoli dello stesso importo. Negli anni
2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio
a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un
aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente,
procedono a rideterminare il proprio obiettivo
programmatico eurocompatibile.
138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le
regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita'
operative previo confronto in sede di Consiglio delle
autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti
regionali delle autonomie locali.
139. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare gli enti locali del proprio territorio a
peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando
contestualmente il proprio saldo programmatico per lo
stesso importo.
140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli
enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e
alle province autonome, entro il 1° marzo di ciascun anno,
l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso
dell'anno. Entro il termine del 15 marzo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a
ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio
dei saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2014, il termine
del 1 marzo, di cui al primo periodo, e' posticipato al
30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo
periodo, e' posticipato al 15 ottobre.
141. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti
locali del proprio territorio, integrare le regole e
modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale,
in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie
esistenti, fermi restando le disposizioni statali in
materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo
dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le
disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei
criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
142. Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione
definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo
annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche
sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle
autonomie locali. La regione comunica altresi' al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio
del 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento a ciascun
ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di
finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la
comunicazione e' fissato al 31 ottobre 2011."
Comma 480 , 482 e 486:
Per i riferimenti al comma 454, dell'articolo 1, della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, vedasi il comma 415.
Comma 487:
Si riporta il testo del comma 10, dell'articolo 1, del
citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64:
"10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di
16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80
euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente e'
distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli
del relativo capitolo di bilancio, denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per
l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014,
"Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con
una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo
comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il
31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014."
Comma 488:
Per i riferimenti al comma5, dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 vedasi
il comma 447.
Comma 489:
Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012)" , come modificato dalla
presente legge:
"2. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla
media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
per l'anno 2012, registrata negli anni 2007-2009, per
l'anno 2013, registrata negli anni 2009-2011, per l'anno
2014, e registrata negli anni 2010-2012, per gli anni dal
2015 al 2018, cosi' come desunta dai certificati di conto
consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le
province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per
l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per
cento per l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015 e
a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; b) per i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le
percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012, a
14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per
l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per
cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; c) per i comuni con
popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le
percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013, a
14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per
l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e
2018. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si
applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere
ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il
31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo
del comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al
presente comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni
assegnate alle citta' metropolitane e dei maggiori oneri
connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa
in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio,
all'esercizio della funzione di ente capofila, nonche'
degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di
procedure di esproprio o di contenziosi connessi a
cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi
di ciascun ente sono quelli individuati applicando le
percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma".
Comma 490:
Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 31 della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato
dalla presente legge:
"3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei
certificati di conto consuntivo. Nel saldo di cui al primo
periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo
crediti di dubbia esigibilita'. Sulla base delle
informazioni relative al valore degli accantonamenti
effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilita' per
l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le
percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2
possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le
percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo
conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo
crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente".
Comma 491:
Si riporta il testo del comma 6-bis, dell'articolo 31
della citata legge 12 novembre 2011, n. 183, come
modificato dalla presente legge:
"6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul
patto di stabilita' interno connessi alla gestione di
funzioni e servizi in forma associata, e' disposta la
riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il
corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati
non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal fine,
entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale
dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze, mediante il sistema web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria
generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento
degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma
determinati sulla base del citato accordo formulato a
seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il
15 marzo di ciascun anno."
Comma 492:
Si riporta il testo dei commi 2, 2-bis e 3,
dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111:
"2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del
singolo livello di governo, le province ed i comuni, con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e le regioni a
statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari
regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono
ripartiti in due classi, sulla base della valutazione
ponderata dei seguenti parametri di virtuosita':
a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione
della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni
standard;
b) rispetto del patto di stabilita' interno;
c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del
personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al
numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione
residente, alle funzioni svolte anche attraverso
esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la
valutazione del predetto parametro tiene conto del suo
valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle
sue variazioni nel corso delle stesse;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei
costi dei servizi a domanda individuale per gli enti
locali;
g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti
derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di
contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le
regioni;
h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione
degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione
fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e
accertate;
l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione
di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa
vigente.
Al fine di tener conto della realta' socio-economica, i
parametri di virtuosita' sono corretti con i seguenti due
indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero
di occupati. Al fine della definizione della virtuosita'
non sono considerati parametri diversi da quelli elencati
nel presente comma.
2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti
territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai
livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al
comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi
relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realta' rappresentative
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualita-costi.
2-ter.
2-quater. (Omissis)
3. Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal
comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo
restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo
obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto
previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe
virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto,
migliorano i propri obiettivi del patto di stabilita'
interno per l'importo di cui all'articolo 32, comma 3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il contributo degli
enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 e' ridotto
di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario,
di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di
euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti. E' ulteriormente ridotto, per un importo di 20
milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano
alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni
sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al
comma 2 del presente articolo"
Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo 31 della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183:
"6. Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non
partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le
percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i
restanti anni, le province ed i comuni che, in esito a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con
decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui ai
periodi precedenti non possono essere superiori:
a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012, a
19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli
anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e
2017;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012, a 15,8 per
cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014
e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e
5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per
cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli
anni 2016 e 2017."
Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 31 della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183:
"2. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla
media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
per l'anno 2012, registrata negli anni 2007-2009, per
l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni
dal 2014 al 2017, cosi' come desunta dai certificati di
conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a)
per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento
per l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25
per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per
gli anni 2016 e 2017; b) per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6
per cento per l'anno 2012, a 14,8 per cento per l'anno
2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62
per cento per gli anni 2016 e 2017; c) per i comuni con
popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le
percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013, a
14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per
cento per gli anni 2016 e 2017. Le percentuali di cui alle
lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione
del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."
Comma 494:
Si riporta il testo del comma 19, dell'articolo 31 della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato
dalla presente legge:
"19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di
elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a
decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it» le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Con riferimento al primo
semestre, il prospetto e' trasmesso entro trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
cui al periodo precedente; il prospetto del secondo
semestre e' trasmesso entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento. Con lo stesso decreto e' definito
il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai
sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del
prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto
decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento
al patto di stabilita' interno."
Comma 495:
Si riporta il testo del comma 32, dell'articolo 31 della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato
dalla presente legge:
"32. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere aggiornati, ove intervengano
modifiche legislative alla disciplina del patto di
stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti
degli enti locali relativi al monitoraggio e alla
certificazione del patto di stabilita' interno."
Comma 496:
Si riporta il testo del comma 27, dell'articolo 32 della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato
dalla presente legge:
"27. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere aggiornati, ove intervengano
modifiche legislative alla disciplina del patto di
stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del
patto di stabilita' interno."
Comma 497:
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4 Misure di semplificazione per le opere incompiute
segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore
degli Enti territoriali
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere
segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite
nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le
quali la problematica emersa attenga al mancato concerto
tra Amministrazioni interessate al procedimento
amministrativo, e' data facolta' di riconvocare la
Conferenza di Servizi, ancorche' gia' definita in
precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla
realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una
riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla meta'. Resta
ferma la facolta', da parte del Comune o dell'unione dei
Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del
1990, i cui termini sono ridotti alla meta'.
2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento
comunque riconducibile ad ulteriori difficolta'
amministrative, e' data facolta' di avvalimento a scopo
consulenziale-acceleratorio dell'apposita cabina di regia
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere
oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 250
milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di
stabilita' interno alle seguenti condizioni, accertate a
seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della
medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto:
a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono
essere state preventivamente previste nel Programma
Triennale delle opere pubbliche;
b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in
corso di realizzazione o per le quali sia possibile
l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale
richiedente;
c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione
del patto di stabilita' devono essere effettuati entro il
31 dicembre 2014;
c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta
l'esclusione dal patto di stabilita' devono riguardare
prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti
sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la
sicurezza stradale.
4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di
cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono individuati i Comuni che beneficiano
della esclusione dal patto di stabilita' interno e
l'importo dei pagamenti da escludere.
4-bis. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «26 febbraio
1992, n. 211,» sono inserite le seguenti: «e del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,». (18)
5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita'
interno, per un importo complessivo di 240 milioni di euro,
i pagamenti sostenuti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto
capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e
2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro
relativamente all'anno 2014 e, con riferimento ai soli enti
locali, per 40 milioni di euro relativamente all'anno
2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in
conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di
legittimita' entro la medesima data.
5-bis. Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a) del
comma 5 rilevano solo i debiti presenti in piattaforma
elettronica per la certificazione di crediti connessi a
spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512
per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a
2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanita'.
6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo
periodo dell'alinea del comma 5 e' destinata per 50 milioni
di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti
successivamente alla data del 1° luglio 2014, ivi inclusi
quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che
beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione
dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini
della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione
tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le
regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze, mediante il sito web
«http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria
generale dello Stato, entro il termine perentorio del
30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano
per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo
precedente e i comuni e le province comunicano, entro il
termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi
pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano
solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze,
sulla base delle predette comunicazioni, entro il
10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per
ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei
pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno
rispettivamente nel 2014 e 2015.
7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole "i pagamenti in conto
capitale sostenuti" sono inserite "nel primo semestre";
b) al terzo periodo, le parole "derivanti dal periodo"
sono sostituite da "derivanti dall'esclusione di cui al
periodo" e le parole "nel primo semestre dell'anno" sono
sostituite da "entro l'anno".
8. Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione
dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati
alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, e' rifinanziata di 250 milioni
per l'anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo
onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede:
a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi
derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a
23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi
da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai
fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla
predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto
limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio
dello Stato.
8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi
del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima
richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del
termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato
di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' della stessa. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge
31 dicembre 2009, n. 196.».
8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione
dell'assistenza abitativa alla popolazione, e in
particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti
disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, i
contratti di locazione e gli interventi di sostegno
abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del
21 aprile 2010 e all'articolo 27 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del
30 dicembre 2010 possono essere prorogati, in relazione
alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto
di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro
per l'anno 2016, ferma restando l'erogazione delle somme
nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.
8-quater. Agli oneri previsti dal comma 8-ter si fa
fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili
di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77.
8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del
Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono
tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai
comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria
degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della
complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito
degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica,
Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi
rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici
lorde coperte degli alloggi. La manutenzione straordinaria
degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP e' effettuata dai
comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei
limiti delle risorse disponibili stanziate per la
ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate a tale
finalita' con delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, nell'ambito delle risorse
destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle
esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la
ricostruzione e su proposta del coordinatore della
struttura di missione per il coordinamento dei processi di
ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma
del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° giugno 2014.
8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di
condanna dei comuni e degli Uffici speciali di cui
all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate,
rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio
2009, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 5 marzo 2013, il commissario ad acta, nominato
dall'autorita' giudiziaria, e' tenuto a rispettare l'ordine
di priorita' nell'erogazione dei contributi predisposto dai
comuni in conformita' ai vincoli della pianificazione della
ricostruzione e della programmazione finanziaria e di
bilancio e della registrazione in protocollo delle
richieste di contributo.
8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per
il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli
immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data
in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorita'
definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica
comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale
termine non puo' comunque superare centottanta giorni.
8-octies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il
terzo periodo e' inserito il seguente: «Gli Uffici speciali
si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».
9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi
3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni di euro per l'anno
2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno
2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi
derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti
finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a
23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi
da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai
fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle
predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, non sono state
riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite,
nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente
al bilancio dello Stato;
c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180
milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70
milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;
d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a valere
sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al
30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
9-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' aggiunto il
seguente: «9-bis. Al fine di consentire l'integrale
attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la societa'
Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di
anticipazione di liquidita' di cui al comma 9 da parte
degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a
causa di errori meramente formali relativi alla
trasmissione telematica.».
9-ter. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successive modificazioni, dopo le parole: «in data
successiva» sono inserite le seguenti: «, ove necessario,
previo contestuale incremento fino a pari importo degli
stanziamenti iscritti in bilancio, in conformita' alla
legislazione vigente, per il pagamento dei debiti
pregressi, comunque denominati».
9-quater. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome, non rilevano i
trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di
parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi
degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidita'
riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89."
Comma 498:
Si riporta il testo del comma 23, dell'articolo 31 della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato
dalla presente legge:
"23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011
sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno
dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione
assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le
regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione
medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2009 e 2010
adottano come base di calcolo su cui applicare le regole,
rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011
e le risultanze dell'anno 2011. Ai fini del presente comma
sono considerate le amministrazioni provinciali interessate
nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.
Il presente comma non si applica alle citta' metropolitane
e alle province oggetto di riordino di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56. I comuni istituiti a seguito di
fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle
regole del patto di stabilita' interno dal quinto anno
successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale
base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio
disponibile."
Comma 499:
Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante "Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali",
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
"2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini
di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di
175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."
Comma 501
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 della
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria":
"Art. 7 Election day
1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per
le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e
delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e
regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco
dell'anno.
2 - 2 ter (omissis)".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di
attuazione dell'articolo 122, primo comma, della
Costituzione", come modificato dal presente comma:
"1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica
per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti,
l'eventualita' dello scioglimento anticipato del Consiglio
regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio
dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli
hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al
termine del quinquennio".
Comma 502
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.":
"Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2- 5bis (omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 67-septies del decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante "Misure urgenti
per la crescita del Paese":
"Art. 67-septies Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del
29 maggio 2012
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
del presente decreto si applicano anche ai territori dei
comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati
eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio,
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo
Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,
Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio,
Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10,
11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e al
comma 1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti per
il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali.":
"Art. 6 Disposizioni finanziarie e finali
1- 1quater (omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini
di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di
175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."
Comma 503
Il testo dell'articolo 67-septies del decreto legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 recante "Misure urgenti per la
crescita del Paese" e' citato nelle note al comma 502.
Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 5 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici.":
"Art. 5 Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
societa' per azioni.
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di «Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2 (omissis)

 

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono
trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e
quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di
cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed
all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con
successivi decreti ministeriali possono essere disposti
ulteriori trasferimenti e conferimenti. I decreti
ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al
controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
4-27 (omissis)".
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 2 del
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.":
"Art. 2 Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
1-5 (omissis)
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del
comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei
Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari
delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non
rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli enti
locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei
rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.".
Comma 504
Si riporta il testo del comma 356 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014).", come modificato dalla
presente legge:
"356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente comma, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e
6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le
risorse di cui alle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato.".
Comma 505
Si riporta il testo del comma 7, lettera a),
dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, recante titolo "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42.", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3 Principi contabili generali e applicati
1-6 (omissis)
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi
risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle
che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con
delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziario, provvedono, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e
passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e
scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati
i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario
cui si applica il titolo II, quelli relativi alla politica
regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui
passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto.
Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono
indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene
esigibile, secondo i criteri individuati nel principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato
in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente
perfezionate, e' indicata la natura della fonte di
copertura;
b) - e) (omissis)
8-17 (omissis)".
Comma 506
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3 Principi contabili generali e applicati
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2,
conformano la propria gestione ai principi contabili
generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi
contabili applicati, che costituiscono parte integrante al
presente decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilita' economico-patrimoniale (allegato
n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il
consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo
le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi
informativi omogenei e interoperabili.
3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui
all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilita'
economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai
principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai
principi del codice civile.
4. Al fine di dare attuazione al principio contabile
generale della competenza finanziaria enunciato
nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono,
annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e
passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni
del loro mantenimento. Le regioni escludono dal
riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal
perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al
31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito
autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra
i residui attivi le entrate accertate esigibili
nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono
essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,
liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non
pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non
esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente
reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La
reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di
pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di
consentire, nell'entrata degli esercizi successivi,
l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura
delle spese reimputate. La costituzione del fondo
pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di
reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale
vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in
corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla
reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono
effettuate con provvedimento amministrativo della giunta
entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei
residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle
procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui
non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.
4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla
sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del
riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del
rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui
attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria
- cooperazione territoriale non effettuato in occasione del
riaccertamento straordinario effettuato ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del
31 dicembre 2011.
5. Al fine di dare attuazione al principio contabile
generale della competenza finanziaria enunciato
nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al
comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi
di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b),
il fondo per la copertura degli impegni pluriennali
derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti,
di seguito denominato fondo pluriennale vincolato,
costituito:
a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente
e il conto capitale del fondo, per un importo
corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli
esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio
considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da
risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato
secondo le modalita' indicate nel principio applicato della
programmazione, di cui all'allegato 4/1;
b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale
vincolato», per ciascuna unita' di voto riguardante spese a
carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di
spesa. Il fondo e' determinato per un importo pari alle
spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno
considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi
successivi e alle spese gia' impegnate negli esercizi
precedenti con imputazione agli esercizi successivi a
quello considerato. La copertura della quota del fondo
pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli
esercizi precedenti e' costituita dal fondo pluriennale
iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del
fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si
prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con
imputazione agli esercizi successivi, e' costituita dalle
entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e' attribuito il
codice della missione e del programma di spesa cui il fondo
si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al
fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del
rendiconto, e' determinato l'importo definivo degli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e
degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il
fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.
6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono
aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui
all'art. 3-bis.
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi
risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle
che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con
delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziario, provvedono, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e
passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e
scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati
i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario
cui si applica il titolo II, quelli relativi alla politica
regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui
passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto.
Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono
indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene
esigibile, secondo i criteri individuati nel principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato
in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente
perfezionate, e' indicata la natura della fonte di
copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale
vincolato da iscrivere in entrata del bilancio
dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e
per il conto capitale, per un importo pari alla differenza
tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai
sensi della lettera a), se positiva, e nella
rideterminazione del risultato di amministrazione al
1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di
cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale
2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017
autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario
2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in
considerazione della cancellazione dei residui di cui alla
lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di
spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui cancellati e
l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese
cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La
copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non
corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e'
costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di
disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in
attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo
crediti di dubbia esigibilita'. L'importo del fondo e'
determinato secondo i criteri indicati nel principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera
anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o
e' negativo (disavanzo di amministrazione).
8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 e'
oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del
riaccertamento straordinario dei residui non sono
conservati residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di
giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti
riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo
schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, e' tempestivamente
trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione
del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio
2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014,
agli enti locali si applica la procedura prevista dal
comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al
comma 7 e' effettuato anche in caso di esercizio
provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio,
registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di
cui al comma 7, lettera d), anche nelle more
dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di
previsione eventualmente approvato successivamente al
riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto di
tali registrazioni.
10. La quota libera del risultato di amministrazione al
31 dicembre 2014 non e' applicata al bilancio di previsione
2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui
di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno
partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che
applicano i principi applicati della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2.
11. Il principio generale n. 16 della competenza
finanziaria di cui all'allegato n. 1 e' applicato con
riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate
nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015,
sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui
all'art. 11, comma 12.
12. L'adozione dei principi applicati della contabilita'
economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della
contabilita' economico patrimoniale alla contabilita'
finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente
all'adozione del piano dei conti integrato di cui
all'art. 4, puo' essere rinviata all'anno 2016, con
l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78.
13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento
straordinario di cui al comma 7, i residui passivi
reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla
somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata
e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale
differenza puo' essere finanziata con le risorse
dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da
coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i
residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti
rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del
fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i
quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere
approvati in disavanzo di competenza, per un importo non
superiore al disavanzo tecnico.
14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento
straordinario di cui al comma 7, i residui attivi
reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla
somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata
e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio,
tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale
eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi
rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di
entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione
dell'esercizio in cui si verifica tale differenza e'
effettuato un accantonamento di pari importo agli
stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.
15. Le modalita' e i tempi di copertura dell'eventuale
maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato
di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla
rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito
dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al
1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la
disciplina del patto di stabilita' interno e dei limiti di
spesa del personale, per gli enti che, alla data del
31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo
derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per
le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito
autorizzato non contratto.
Attraverso i rendiconti delle regioni e i certificati di
conto consuntivo relativi al 31 dicembre 2014 di cui
all'art. 161 del decreto legislativo 267 del 2000 sono
acquisite informazioni riguardanti il riaccertamento
straordinario dei residui di cui al comma 7.
16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione
al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento
straordinario dei residui effettuato a seguito
dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ripianato per una
quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 15, sono definiti criteri e modalita' di ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al
periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:
a) utilizzo di quote accantonate o destinate del
risultato di amministrazione per ridurre la quota del
disavanzo di amministrazione;
b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili
ai fini del ripiano del disavanzo;
c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a
conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina
contabile prevista dal presente decreto.
17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi
anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione
prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015,
non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio
2012. La copertura dell'eventuale disavanzo di
amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 dicembre 2011, puo' essere effettuata fino all'esercizio
2017.".
Comma 507
Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 3 del
citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3 Principi contabili generali e applicati
1-16 (omissis)
17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi
anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione
prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015,
non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio
2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di
amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 dicembre 2011, puo' essere effettuata fino all'esercizio
2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione
che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei
residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti
coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il
riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio
2014.".
Comma 508
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 Ambito di applicazione del decreto legislativo,
regolazioni finanziarie e norme transitorie
1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La
medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche all'imposta
municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di
Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014,
n. 3.
2-10 (omissis)".
Comma 509
Si riporta il paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 recante
«Principio contabile applicato concernente la contabilita'
finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante titolo "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42.", come modificato dalla presente
legge:
"Paragrafo 3.3
3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche
le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non
e' certa la riscossione integrale, quali le sanzioni
amministrative al codice della strada, gli oneri di
urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta
all'evasione, ecc..
Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di
entrata in vigore del presente principio applicato sono
state accertate "per cassa", devono continuare ad essere
accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il
principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che
prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate
contabilmente all'esercizio in cui e' emesso il ruolo ed
effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilita', vincolando a tal fine una quota dell'avanzo
di amministrazione, e' applicato per i ruoli emessi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente principio
applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi
negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del
presente principio, devono continuare ad essere accertati
per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di
una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno
indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilita', tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo
circolante (a seconda della scadenza del credito) dello
stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione
della contabilita' economico-patrimoniale con il principio
della contabilita' finanziaria potenziato.
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati
nell'esercizio e' effettuato un accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilita', vincolando una quota
dell'avanzo di amministrazione.
A tal fine e' stanziata nel bilancio di previsione una
apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita'" il cui ammontare e'
determinato in considerazione della dimensione degli
stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si
formeranno nell'esercizio, della loro natura e
dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti (la media del rapporto tra incassi e
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'
non e' oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio
che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.
Per le entrate tributarie che finanziano la sanita'
accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre
fiscali regionali destinate al finanziamento della sanita'
o libere, e accertate per un importo non superiore a quello
stimato dal competente Dipartimento delle finanze
attraverso il portale per il federalismo fiscale, non e'
effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilita'.
Nel primo esercizio di applicazione del presente
principio e' possibile stanziare in bilancio una quota
almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento
quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di
dubbia esigibilita' allegato al bilancio di previsione. Nel
secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante
il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' pari almeno al
75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita'
allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio
l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero
importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 e'
stanziata in bilancio una quota dell'importo
dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante
il fondo crediti di dubbia esigibilita' allegato al
bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se
l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui
all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito
alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti
locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilita' e' pari almeno al 55 per
cento, nel 2017 e' pari almeno al 70 per cento, nel 2018 e'
pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al
fondo e' effettuato per l'intero importo.
In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di
applicazione del presente principio, l'ente accantona
nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo
crediti di dubbia esigibilita' quantificato nel prospetto
riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.
In sede di assestamento di bilancio e alla fine
dell'esercizio per la redazione del rendiconto, e'
verificata la congruita' del fondo crediti di dubbia
esigibilita' complessivamente accantonato:
a) nel bilancio in sede di assestamento;
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei
residui attivi degli esercizi precedenti e di quello
dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di
controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo
complessivo del fondo e' calcolato applicando all'ammontare
dei residui attivi la media dell'incidenza degli
accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti
coattivi negli ultimi cinque esercizi.
Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia
esigibilita' si procede:
a) in sede di assestamento, alla variazione dello
stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita';
b) in sede di rendiconto e di controllo della
salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le
necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilita' non
risulta adeguato non e' possibile utilizzare l'avanzo di
amministrazione.
Il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato
distintamente in considerazione della differente natura dei
crediti.
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre
amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da
fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei
principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate
per cassa.
Non sono altresi' oggetto di svalutazione le entrate di
dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da
un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere
versate all'ente beneficiario finale.
Il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' accantonato
dall'ente beneficiario finale.
Quando un credito e' dichiarato definitivamente ed
assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture
finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si
elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di
amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia
esigibilita'.
A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei
residui attivi e' rideterminata la quota dell'avanzo di
amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia
esigibilita'
L'eventuale quota del risultato di amministrazione
"svincolata", sulla base della determinazione
dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia
esigibilita' rispetto alla consistenza dei residui attivi
di fine anno, puo' essere destinata alla copertura dello
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilita' del bilancio di previsione dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che
costituisce parte integrante del presente principio.".
Comma 510
Si riporta il testo dei commi 1 e 8 dell'articolo 151 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.",
come modificati dalla presente legge:
"Art. 151
1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.
2-7 (omissis)
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle societa' controllate e partecipate,
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.".
Comma 511
Si riporta il testo del comma 508 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014).":
"508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita'
del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo
comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate
erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un
periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la
riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei
tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul
coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e
monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai
sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione.".
Comma 513
Si riporta il testo del comma 152 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2011)":
"152. Nel rispetto dei principi indicati nella legge
5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2011, la
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contribuisce
all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370
milioni di euro annui, mediante:
a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;
b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti
dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo
di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata
legge n. 42 del 2009;
c) ovvero l'attribuzione di funzioni amministrative
attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante
accordo tra il Governo e la regione, con oneri a carico
della regione. Con le modalita' previste dagli articoli 10
e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, lo Stato e la regione definiscono le funzioni da
attribuire.".
Comma 514
Il testo del comma 152, lettera a), dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2011)" e' citato nelle note al
comma 513.
Si riporta il testo del comma 151, lettera a),
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2011)":
"151. Lo Stato riconosce alla regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute
sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, cosi'
determinata:
a) per le annualita' 2008 e 2009, nell'importo
complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle
somme gia' attribuite alla regione per la medesima
finalita', pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in
ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di
euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di
euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di
euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive
annualita' fino al 2030;
b) (omissis)".
Comma 515
Si riporta il testo del comma 156 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2011)":
"156. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
garantisce un effetto positivo sull'indebitamento netto,
ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione
vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150
milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012,
di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel
2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di
euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al
2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal
2031. Ai fini della determinazione dell'accordo relativo al
patto di stabilita' interno, al conferimento delle funzioni
di cui al comma 152, lettera c), la capacita' di spesa
della regione aumenta in misura corrispondente agli oneri
assunti dalla regione limitatamente al primo anno di
esercizio della funzione. In occasione della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno,
la regione dimostra l'esatto adempimento degli obblighi
assunti.".
Comma 517
Per il testo del comma 454 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla presente
legge, si veda nelle note al comma 415.
Si riporta il testo del comma 155 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2011)":
"155. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011,
l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' costruito
considerando il complesso delle spese finali, al netto
delle concessioni di crediti, valutate prendendo a
riferimento le corrispondenti spese considerate
nell'accordo per l'esercizio precedente. L'obiettivo e'
determinato tenendo conto distintamente dell'andamento
tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza
con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio
2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza
pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento
agli enti locali costituenti il sistema regionale
integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalita'
necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di
volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di
riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la
regione non provveda ad individuare le predette modalita'
entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a
livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo
precedente, le disposizioni statali relative al patto di
stabilita' interno non trovano applicazione con riferimento
agli enti locali costituenti il sistema regionale
integrato. La regione trasmette al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli
elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in
termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza
pubblica.".
Comma 518
Per il testo del comma 454 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla presente
legge, si veda nelle note al comma 415.
Comma 523
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 42 del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 recante
"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive.":
"Art. 42 Disposizioni in materia di finanza delle Regioni
1-7 (omissis)
8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto
e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari
a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al
2017, alimentano il "Fondo Rapporti finanziari con le
autonomie speciali" istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
9-14 sexies (omissis)".
Comma 524
Si riporta il testo degli articoli 8, 16 e 21 della legge
23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme a tutela della
minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia.":
"Art. 8 Uso della lingua slovena nella pubblica
amministrazione.
1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua
italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di
cui all'articolo 1 e' riconosciuto il diritto all'uso della
lingua slovena nei rapporti con le autorita' amministrative
e giudiziarie locali, nonche' con i concessionari di
servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di
cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui
all'articolo 4, secondo le modalita' previste dal comma 4
del presente articolo. E' riconosciuto altresi' il diritto
di ricevere risposta in lingua slovena:
a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o
per il tramite di un interprete;
b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione
allegata al testo redatto in lingua italiana.
2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze
armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei
rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i
procedimenti amministrativi, per le Forze armate
limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta
di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale.
Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti amministrativi avviati dal personale delle
Forze armate e di polizia nei rapporti interni con
l'amministrazione di appartenenza.
3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i
provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico
e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di
carattere personale quali la carta di identita' e i
certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei
cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia
nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena e'
previsto anche con riferimento agli avvisi e alle
pubblicazioni ufficiali.
4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di
cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate,
compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei
territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le
necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico
del personale e la propria organizzazione interna, nel
rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle
assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti
delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente
articolo. Nelle zone centrali delle citta' di Trieste e
Gorizia e nella citta' di Cividale del Friuli, invece, le
singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in
forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini
ancorche' residenti in territori non previsti
dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico
interesse sono disciplinate mediante specifiche
convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti
pubblici interessati di intesa con il Comitato.
6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i
comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed
integrazione dei propri statuti conformemente alle
disposizioni della presente legge.
7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4
e 6 rimangono in vigore le misure gia' adottate a tutela
dei diritti previsti dal presente articolo.
8. Per il progressivo conseguimento delle finalita' di
cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di
lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di
cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono
contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli
interventi necessari per l'attuazione del presente
articolo, sentito a tale fine il Comitato.
10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanare entro il
31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono
determinati i termini e le modalita' per la ripartizione
delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.
Art. 16. Istituzioni e attivita' della minoranza slovena.
1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno
delle attivita' e delle iniziative culturali, artistiche,
sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative
e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed
associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la
regione consulta le istituzioni anche di natura associativa
della minoranza slovena. Per le finalita' di cui al
presente comma, e' data priorita' al funzionamento della
stampa in lingua slovena. Per le finalita' di cui al
presente comma lo Stato assegna ogni anno propri
contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel
bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata per l'anno
2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la
somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi,
l'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' determinato
annualmente dalla legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
21. Tutela degli interessi sociali, economici ed
ambientali.
1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto
amministrativo, l'uso del territorio, i piani di
programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro
attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla
salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.
2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato,
negli organi consultivi competenti deve essere garantita
una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.
3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo
sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine
compresi nelle comunita' montane del Canal del Ferro - Val
Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali e'
storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere
dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia
Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.".
Si riporta il testo del comma 3, lettera d),
dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica":
"Art. 11 Manovra di finanza pubblica
1-2 (omissis)
3. lettere a) - c) (omissis)
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
lettere e) - m) (omissis)
4-10 (omissis)".
Comma 525
Si riporta il testo del comma 1, lettere a) e b),
dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690,
recante "Revisione dell'ordinamento finanziario della
regione Valle d'Aosta":
" Art. 4.
1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di
gettito delle sotto indicate imposte percette nel
territorio regionale:
a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;
b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla
birra;
c) omissis.
2 - 7 (omissis)".
Comma 527
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 24 aprile
1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio
dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari.", come
modificato dal comma 526 del presente articolo:
" Art. 1
Fermo il disposto dell'art. 6 del regio decreto 3 maggio
1923, n. 1042 (5), per quanto concerne i locali ed i mobili
della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici
giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma
(6), a decorrere dal 1° gennaio 1941 sono obbligatorie per
i Comuni:
1° le spese necessarie per il primo stabilimento delle
Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure
generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative
Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di
Pretura;
2° le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici
giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione,
illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali
medesimi; per le provviste di acqua, il servizio
telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e
degli impianti per i detti Uffici; nonche' per le sedi
distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli
oggetti di cancelleria;
3° le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati
esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli
Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a
termini dell'art. 175 del testo organico approvato con R.
decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed in loro mancanza dei
giornalieri a' sensi del R. decreto 7 marzo 1938, n. 305,
ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella
organica non e' addetto alcun usciere, le persone nominate
dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'art. 141,
lettera F), del regolamento generale giudiziario approvato
con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.
A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie
di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al
Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni
canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili
di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non
scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune
per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne'
modifica la titolarita' delle posizioni di debito e di
credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al
periodo precedente, fatta salva la facolta' di recesso.
Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali
demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a
conservare tale destinazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, recante
"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla concessione ai comuni di contributi per le spese di
gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20,
comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.":
"Art. 1 Determinazione del contributo
1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della
legge 24 aprile 1941, n. 392, e' determinato annualmente
con decreto del Ministro della giustizia, adottato di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese
effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun
anno e in ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis (2).
2. La richiesta di contributo da parte dei comuni,
unitamente al rendiconto delle spese sostenute nell'anno,
indirizzata al Ministero di grazia e giustizia, e'
presentata al presidente della commissione di manutenzione
territorialmente competente entro il 15 aprile dell'anno
successivo. Della presentazione della richiesta e' data
immediata notizia al presidente della corte di appello.
3. La richiesta di cui al comma 2 e' trasmessa al
Ministero entro trenta giorni dalla presentazione e,
comunque, non oltre il 15 maggio di ciascun anno,
unitamente al parere formulato dalle commissioni medesime.
Copia della richiesta e' trasmessa al presidente della
corte di appello.".
Comma 528
Il testo dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941,
n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei
locali e dei mobili degli Uffici giudiziari.", come
modificato dal comma 526 del presente articolo, e' citato
nelle note al comma 527 del presente articolo.
Comma 530
Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.":
"Art. 17 Regolamenti.
1-4 (omissis)
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo
di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4 ter (omissis)".
La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni." e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
del 7 aprile 2014, n. 81.
Comma 531
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante
"Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24
della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento
di Roma Capitale":
"Art. 12 Disposizioni finanziarie
1. (omissis)
2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del
patto di stabilita' interno non sono computate le risorse
trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti
delle predette risorse, relative alle funzioni
amministrative conferite a Roma capitale in attuazione
dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto.
Non sono altresi' computate le spese relative all'esercizio
delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente
decreto, previa individuazione, nella legge di stabilita',
della copertura degli eventuali effetti finanziari.
2 bis - 5 (omissis)".
Comma 532
Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
"
"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1-27 (omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse
le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 (94), per l'anno 2014, il limite di cui ai
precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa
sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali
possono superare il predetto limite per le assunzioni
strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle
funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni
previste dal presente comma non si applicano agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per
quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta
fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
29 - 37 (omissis)".
Si riporta il testo del comma 557 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)":
"Art. 1
1-556 (omissis)
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
558 - 1364 (omissis)".
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 9 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica.":
"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1-2 (omissis)
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al
31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo'
superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e',
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal
1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al
trattamento economico accessorio sono decurtate di un
importo pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo.
3 - 37 (omissis)".
Comma 533
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 46-ter del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 46-ter Disposizioni in favore dell'Esposizione
Universale di Milano del 2015
1. (omissis)
2. Fermo restando il conseguimento complessivo dei
risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le
societa' in house degli enti locali soci di Expo 2015
s.p.a. e gli enti locali e regionali per le attivita'
strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione
universale possono procedere, anche in deroga agli
specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo
determinato necessarie per la realizzazione di opere
infrastrutturali essenziali e altre opere, nonche' per la
prestazione di servizi e altre attivita', tutte
strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione
delle medesime e comunque con durata non oltre il
31 dicembre 2016 nei limiti delle risorse finalizzate a
dette opere.
3 - 5 ter (omissis)".
Comma 535
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 8 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante
"Misure urgenti per la crescita del Paese".
"Art. 8 Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande
Brera
1. (omissis)
1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014,
e' destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
per straordinari interventi conservativi e manutentivi del
Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento
del grande evento EXPO Milano 2015.
2-7 (omissis)".
Comma 536
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 8, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008).", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2
1-7 (omissis)
8. Per gli anni dal 2008 al 2015, i proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati
per una quota non superiore al 50 per cento per il
finanziamento di spese correnti e per una quota non
superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per
spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e
del patrimonio comunale".
9 - 642 (omissis)
Comma 537
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 62 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria":
"Art. 62
1. (omissis)
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di
Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre
passivita' che prevedano il rimborso del capitale in
un'unica soluzione alla scadenza, nonche' titoli
obbligazionari o altre passivita' in valuta estera. Per
tali enti, la durata di una singola operazione di
indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di
una passivita' esistente, non puo' essere superiore a
trenta ne' inferiore a cinque anni.
3- 11 (omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.":
"Art. 2 Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti
locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le
comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di
comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo
unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni,
ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di
quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica
ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei
consorzi per la gestione dei servizi sociali.".
Comma 538
Si riporta il testo dei commi 15 e 16 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, recante titolo "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42.", come modificati dalla presente
legge:
"Art. 3 Principi contabili generali e applicati
1 - 14 (omissis)
15. Le modalita' e i tempi di copertura dell'eventuale
maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato
di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla
rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito
dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al
1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la
disciplina del patto di stabilita' interno e dei limiti di
spesa del personale, per gli enti che, alla data del
31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo
derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per
le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito
autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle
regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi
all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento
straordinario dei residui sono acquisite le informazioni
riguardanti il maggiore disavanzo al 1o gennaio 2015 e
quelle relative agli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita', con tempi e modalita'
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. In base alle predette informazioni sono
definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo,
secondo modalita' differenziate in considerazione
dell'entita' del fenomeno e della dimensione demografica e
di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono
le predette informazioni secondo le modalita' e i tempi
previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i
disavanzi nei tempi piu' brevi previsti dal decreto di cui
al primo periodo.
16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione
al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento
straordinario dei residui effettuato a seguito
dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ripianato in non
piu' di 30 esercizi a quote costanti. In attesa del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 15, sono definiti criteri e modalita' di ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al
periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:
a) utilizzo di quote accantonate o destinate del
risultato di amministrazione per ridurre la quota del
disavanzo di amministrazione;
b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili
ai fini del ripiano del disavanzo;
c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a
conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina
contabile prevista dal presente decreto.
17. (omissis)".
Comma 539
Si riporta il testo del comma 1, primo periodo,
dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato
a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per
gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere
dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per
gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per
i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del
bilancio di previsione. (omissis).
2 - 3 (omissis)".
Comma 541
Si riporta il testo del comma 2, lettera d),
dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale":
"Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui)
1. (omissis)
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
lettere a) - c) (omissis)
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati.".
Comma 542
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 2 del
decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva
e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e
contributivi.":
"Art. 2 Disposizioni in materia tributaria e contributiva
1-3 (omissis)
3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di
pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti
locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1
dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a
cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015.
4-4bis (omissis)".
Comma 543
Il testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
reca "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.".
Comma 544
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 6-sexies
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015":
"Art. 6 sexies Assunzioni di personale
1 - 2 (omissis)
3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con
decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014,
alle unita' lavorative, ad esclusione dei dirigenti e
titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della
regione, degli enti locali e loro forme associative del
rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso
per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente
documentato per l'espletamento delle attivita' conseguenti
allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si
provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo
per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.":
"Art. 1
1 (omissis)
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3- 5bis (omissis)".
Comma 546
Si riporta il testo del comma 573-bis dell'articolo 1
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2014).", come modificato dalla presente legge:
"Art. 1
1-573 (omissis)
573- bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che
abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio
finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una
deliberazione di diniego da parte della competente sezione
regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni
riunite, e' data facolta' di riproporre un nuovo piano di
riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il
termine perentorio di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Tale
facolta' e' subordinata all'avvenuto conseguimento di un
miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di
amministrazione che come diminuzione del disavanzo di
amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto
approvato. Nelle more del termine previsto per la
presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla
conclusione della relativa procedura, non si applica
l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche per
l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano
presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti
dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, nell'anno 2014.
574 - 749 (omissis)".
Comma 547
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica.":
"Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di riferimento
1. (omissis)
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3 - 5 (omissis)".
Comma 548
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 46-ter del
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 46-ter Disposizioni in favore dell'Esposizione
Universale di Milano del 2015
1. Al fine dello svolgimento delle attivita' di propria
competenza, la societa' Expo 2015 s.p.a. puo' avvalersi
della struttura organizzativa di Consip spa, nella sua
qualita' di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 3, comma 34, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante preventiva
stipula di apposita convenzione che preveda il mero
rimborso delle relative spese a carico della societa' Expo
2015 s.p.a. e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. La societa' Expo 2015 s.p.a. puo' altresi'
richiedere a Consip spa, nell'ambito del Programma per la
razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione, di essere supportata nella valutazione
tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque
acquisiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, e del comma 9 dell'articolo 5
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123
del 28 maggio 2013. A tal fine Consip spa si puo' anche
avvalere dell'elenco dei prezzi pubblicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze a seguito dell'emanazione del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
15 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 230 del 3 ottobre 2014, di cui al comma 3
dell'articolo 10 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.
2 - 5ter (omissis)".
Comma 549
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive.", come inserito dalla presente legge:
"Art. 3 Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di
opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio
dell'economia
1. Per consentire nell'anno 2014 la continuita' dei
cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e' incrementato di complessivi 3.851 milioni di
euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per
l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per
l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni
per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi'
incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro,
mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte in conto
residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, quanto
alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a
valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25
del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il
31 dicembre 2014: Completamento della copertura del
Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema
idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale
Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione
di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati,
con priorita' per la tratta terminale pugliese del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta
Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre
2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore
lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento
asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse
ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e
ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico
dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche;
Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli;
rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle
criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e
gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della
Strada Statale 131 in Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile
2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana
di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed
adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo
svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada
Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello;
Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo
svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo
svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88;
Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della
"Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340
"Regina"; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte
stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e
l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo;
Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuita'
interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento
della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze
e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della
Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o
richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del
decreto-legge n. 69 del 2013.
3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti
locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett.
c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a
nuovi progetti di interventi, secondo le modalita' indicate
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, assegnando priorita': a) alla qualificazione e
manutenzione del territorio, mediante recupero e
riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree
dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza
energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' alla
realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di
energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza
degli edifici pubblici, con particolare riferimento a
quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di
proprieta' comunale e alle strutture di maggiore fruizione
pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di
tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli
di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una quota pari a
100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi
1 e 1-bis e' destinata ai Provveditorati interregionali
alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per interventi di completamento di beni
immobiliari demaniali di loro competenza.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo
si provvede:
a)
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
parziale utilizzo delle disponibilita' derivanti dalle
revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e
confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, quanto a
5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per
l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
d) quanto a 94,8 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge
24 dicembre 2012, n. 228; (11)
e) quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge
24 dicembre 2012, n. 228;
f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8
milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a
1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente
riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e
la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2,
lettere a), b) e c), per l'appaltabilita' e la
cantierabilita' delle opere determina la revoca del
finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.
6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono
nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono
attribuite prioritariamente:
a) al primo lotto funzionale asse autostradale
Termoli-San Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto
Oreto-Notarbartolo;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete
attuale e interazione con l'hinterland;
d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria
Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di
competenza della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici;
d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario
metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la
chiusura del quadrilatero
Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria
Salerno-Potenza-Taranto;
d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di
Genova da Brignole a piazza Martinez;
d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco
Casamassima-Putignano.
7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di
cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun
intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse
assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
applicazione di misure di revoca.
8. Per consentire la continuita' dei cantieri in corso,
sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al
collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, di cui
alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
2014; nonche' sono definitivamente assegnate all'Anas
S.P.A. per il completamento dell'intervento "Itinerario
Agrigento-Caltanissetta-A19- Adeguamento a quattro corsie
della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla
tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso"
del Contratto di programma tra Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo
all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle
risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5
milioni di euro a valere sulle risorse destinate al
Contratto di programma 2012. Le risorse relative alla
realizzazione degli interventi concernenti il completamento
dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio
Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011,
n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla societa'
ANAS Spa, a fronte dei lavori gia' eseguiti.
9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture
approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto
non sono state ancora avviate e per le quali era prevista
una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo
e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo
periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 ottobre
2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al
finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al
primo periodo confermano o rimodulano le assegnazioni
finanziarie inizialmente previste.
9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture
approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella
seduta del 1° agosto 2014, che siano gia' state
precedentemente qualificate come opere strategiche da
avviare nel rispetto dell'articolo 41 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, e per le quali alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sia
stata indetta la conferenza di servizi di cui
all'articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie per la loro
realizzazione, previa verifica dell'effettiva sussistenza
delle risorse stesse.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
confermato Autorita' Nazionale capofila e Capo Delegazione
dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo
periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di
cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in
considerazione di quanto gia' previsto dalla delibera del
CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136
del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione
istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio
propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del
decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge
26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 117, e' aggiunto il seguente
comma:
"2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al
decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono
versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze a uno o piu' capitoli di
bilancio dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della
giustizia secondo le ordinarie competenze definite
nell'ambito del decreto di cui al comma 2.".
12-bis. Per il completamento degli interventi
infrastrutturali di viabilita' stradale di cui
all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa
di 487.000 euro per l'anno 2014.
12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede,
per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2,
comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
12-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1,
comma 41, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere
di congruita' economica, relativo agli atti di affidamento
in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003
per la prosecuzione degli interventi per il completamento e
la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo
alla rete nazionale standard Te.T.Ra., e' rilasciato da
CONSIP SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque
giorni dalla richiesta. Il termine e' sospeso in caso di
richiesta motivata di chiarimenti o documenti e riprende a
decorrere dal giorno del loro arrivo a CONSIP SpA.
L'affidatario adotta ogni utile variante migliorativa
richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione
tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa gia'
disposte.".
Comma 550
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 23-ter del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante
"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 23-ter (Ulteriori disposizioni in materia di
acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti
pubblici)
1. (omissis)
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del
presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di
lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici
impegnati nella ricostruzione delle localita' indicate nel
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di
quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122.
3. (omissis)".
Note all'art. 4:
Comma 551
Si riporta il testo del comma 8 -quater dell'articolo 4
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:
"8-quater. Agli oneri previsti dal comma 8-ter si fa
fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili
di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77.
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 34 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
"7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non
sono ancora avviate attivita' dimessa in sicurezza e di
bonifica, possono essere realizzati interventi e opere
richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di
impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle
prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari
necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di
servizi e, piu' in generale, altre opere lineari di
pubblico interesse a condizione che detti interventi e
opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non
pregiudicano ne' interferiscono con il completamento e
l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la
salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area".
Comma 552
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 57 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e
insediamenti strategici di cui al comma 1, nonche' per le
opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al
trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere
accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture
portuali strumentali allo sfruttamento di titoli
concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del
perimetro delle concessioni di coltivazione le
autorizzazioni, incluse quelle previste all'articolo 1,
comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono
rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti limitatamente agli impianti industriali
strategici e relative infrastrutture, disciplinati
dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con
le Regioni interessate.
Comma 553
Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 57 Disposizioni per le infrastrutture energetiche
strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di
bunkeraggio
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la
sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro
delle misure volte a migliorare l'efficienza e la
competitivita' nel settore petrolifero, sono individuati,
quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli
minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti
all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non
inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita'
autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera
c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia
geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e
insediamenti strategici di cui al comma 1, nonche' per le
opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al
trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere
accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture
portuali strumentali allo sfruttamento di titoli
concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del
perimetro delle concessioni di coltivazione le
autorizzazioni incluse quelle previste all'articolo 1,
comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono
rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti limitatamente agli impianti industriali
strategici e relative infrastrutture, disciplinati
dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con
le Regioni interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati.
3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si
provvede con le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche'
con le modalita' di cui all'articolo 14- quater, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli
effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' quelli di cui
all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta,
pareri o assensi previsti dalla legislazione ambientale per
le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge
23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciati entro il termine di
novanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.».
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova
applicazione alle concessioni gia' rilasciate alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e
migliorarne la competitivita' economica sui mercati
internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche
di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonche'
assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con
gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, promuove accordi di
programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, per la
realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti
e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in
esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita' produttiva degli stabilimenti di lavorazione
e di stoccaggio di oli minerali strategici per
l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti
industriali.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di
oli minerali, le autorizzazioni ambientali gia' rilasciate
ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie
per l'attivita' autorizzata residuale, mantengono la loro
validita' fino alla naturale scadenza.
8-bis.
9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei
siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel
caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro
trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza
operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti
senza necessita' di procedere contestualmente alla
bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo
delle aree interessate, attestante la non compromissione di
eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.
10. La durata delle nuove concessioni per le attivita' di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del
Codice della navigazione e all'articolo 60 del regolamento
per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione
(Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' fissata in
almeno dieci anni.
11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze
6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del
18 marzo 1997, recante «Disposizioni in materia di
sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super
senza piombo con colorante verde».
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui
all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di
esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in
esercizio dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in
materia di accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' consentito:
a) la detenzione promiscua di piu' parti del medesimo
prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che
riepiloga le operazioni di bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco
delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base
documentale.
15. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e
integrazioni, all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte,
infine, le seguenti parole: "il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare adotta procedure
semplificate per le operazioni di bonifica relative alla
rete di distribuzione carburanti."
Comma 554.
Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 38 Misure per la valorizzazione delle risorse
energetiche nazionali
1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche
nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti
del Paese, le attivita' di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio
sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di
interesse strategico e sono di pubblica utilita', urgenti e
indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono
pertanto la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera e l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa
compresi, conformemente al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita'.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, predispone un piano delle aree
in cui sono consentite le attivita' di cui al comma 1. Il
piano, per le attivita' sulla terraferma, e' adottato
previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge
23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano
i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati
sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata
in vigore della presente disposizione.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, dopo
le parole: "coltivazione di idrocarburi" sono inserite le
seguenti: "sulla terraferma e";
b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda,
le parole: "degli idrocarburi liquidi e gassosi e" sono
soppresse;
c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda:
1) la lettera g) e' abrogata;
2) alla lettera l), le parole: ", di petrolio, di gas
naturale" sono soppresse.
4. Per i procedimenti di valutazione di impatto
ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata
in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la
quale e' stato avviato il procedimento conclude lo stesso
entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine,
la regione trasmette la relativa documentazione al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone
notizia al Ministero dello sviluppo economico. I
conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico
delle societa' proponenti e sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9,
sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio
unico, sulla base di un programma generale di lavori
articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di
sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni
nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a
cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento
tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto
dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di
coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile per
una o piu' volte per un periodo di dieci anni ove siano
stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di
concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e
quella di ripristino finale.
6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e'
accordato:
a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine
di centottanta giorni tramite apposita conferenza di
servizi, nel cui ambito e' svolta anche la valutazione
ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori
espressa, entro sessanta giorni, con parere della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa con la regione o la provincia autonoma di
Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le
attivita' da svolgere in terraferma, sentite la Commissione
per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni
territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e
georisorse;
c) a soggetti che dispongono di capacita' tecnica,
economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate
alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e
con sede sociale in Italia o in altri Stati membri
dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocita', a
soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio
unico ai medesimi soggetti e' subordinato alla
presentazione di idonee fideiussioni bancarie o
assicurative commisurate al valore delle opere di recupero
ambientale previste.
6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle
attivita' di ricerca e di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di
cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto
ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione
europea. La valutazione di impatto ambientale e' effettuata
secondo le modalita' e le competenze previste dalla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni.
6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca
e per la coltivazione di idrocarburi e' vincolato a una
verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da
parte della societa' richiedente, per coprire i costi di un
eventuale incidente durante le attivita', commisurati a
quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi
scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.
7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro
centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, le modalita' di conferimento del titolo
concessorio unico di cui al comma 5, nonche' le modalita'
di esercizio delle relative attivita' ai sensi del presente
articolo.
8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del
titolare o del richiedente, da presentare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, anche ai titoli
rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai
procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva
l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del
procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la
regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
9.
10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di
idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in
ambiti posti in prossimita' delle aree di altri Paesi
rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e coltivazione
di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale
allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo
l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento
dell'attivita' mineraria, il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni
interessate, puo' autorizzare, previo espletamento della
procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri
l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla
costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti
antropici, per un periodo non superiore a cinque anni,
progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I
progetti sono corredati sia da un'analisi
tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di
subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio
dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai
relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e
verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle
attivita' di verifica vengano accertati fenomeni di
subsidenza sulla costa determinati dall'attivita', il
programma dei lavori e' interrotto e l'autorizzazione alla
sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di
validita' dell'autorizzazione venga accertato che
l'attivita' e' stata condotta senza effetti di subsidenza
dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio
dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo
di sperimentazione puo' essere prorogato per ulteriori
cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.
1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis, ai
territori costieri si applica quanto previsto
dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e
successive modificazioni.
1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto
2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole:
"Le regioni" sono inserite le seguenti: ", gli enti
pubblici territoriali".».
11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge
23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole "compresa la
perforazione", sono aggiunte le parole "e la reiniezione
delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in
giacimento" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
". Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque
di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento
sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni
tecniche necessarie a garantire che esse non possano
raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri
ecosistemi''.
11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5
e' inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle
disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore e' tenuto ad
avere un registro delle quantita' esatte di rifiuti di
estrazione solidi e liquidi, pena la revoca
dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva".
11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge
23 agosto 2004, n. 239, le parole: "0,5 per mille" sono
sostituite dalle seguenti: "1 per mille".
11-quater. All'articolo 144 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
"4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee
dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo
del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del
principio di precauzione per quanto attiene al rischio
sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle
attivita' di ricerca o coltivazione di idrocarburi
rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e
l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei
relativi titoli minerari. A tal fine e' vietata qualunque
tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi
liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata
a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni
rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale
oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di
coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e
all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo
pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil,
anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi
utilizzati precisandone la composizione chimica. Le
violazioni accertate delle prescrizioni previste dal
presente articolo determinano l'automatica decadenza dal
relativo titolo concessorio o dal permesso".
11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono definite condizioni e modalita' per il
riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia
da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito
della riconversione di impianti esistenti di generazione di
energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano
siti industriali o artigianali, in unita' di cogenerazione
asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore
valorizzazione e' riconosciuta nell'ambito del regime di
sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come
disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive
modificazioni, e in conformita' alla disciplina dell'Unione
europea in materia.
Comma 556
Il testo del comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 e' citato nelle note al
comma 398.
Comma 557
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 30 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 30 Destinazione del risultato d'esercizio degli
enti del SSN
1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti
di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2
dell'articolo 19 e' portato a ripiano delle eventuali
perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza e'
accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di
cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2
dell'articolo 19, e' reso disponibile per il ripiano delle
perdite del servizio sanitario regionale. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge
23dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione
del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni
rimangono nella disponibilita' delle regioni stesse per
finalita' sanitarie."
Comma 558
Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla
presente legge:
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per
eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della
salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie, nonche' alla realizzazione degli
obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi
al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della
prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le
regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie,
devono concedere gratuitamente i vaccini per le
vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa,
antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e
tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con
prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche
i bambini extracomunitari non residenti sul territorio
nazionale."
Comma 559
Si riporta il testo del comma 34 -bis dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla
presente legge:
"34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34."
Comma 560
Legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di "Indirizzo
alle regioni in materia di provvidenza in favore degli
hanseniani e loro familiari". Pubblicata nella Gazz. Uff.
12 aprile 1980, n. 101.
Legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di
"Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e
loro familiari". Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 novembre
1993, n. 258.

 

Legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di "Programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS". Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 giugno 1990, n. 132.
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge
14 ottobre 1999, n. 362.
"Art. 3. Interventi per la prevenzione e cura della
fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati
da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la
proroga del programma cooperativo italo-americano sulla
terapia dei tumori.
1. A decorrere dall'anno 1999, per le finalita' di
prevenzione e cura della fibrosi cistica di cui alla legge
23 dicembre 1993, n. 548, e' autorizzato a carico del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente il finanziamento di
lire 8.500.000.000 annue, quale quota a destinazione
vincolata da ripartire tra le regioni in base alle
disposizioni dell'articolo 10, comma 4, della citata legge
n. 548 del 1993. A tal fine il Fondo sanitario nazionale di
parte corrente e' integrato in misura pari a lire
8.500.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della
legge 25 luglio 1997, n. 238, e' soppresso.
3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della
legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi
stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a
vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo
di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti
danneggiati devono presentare la domanda alla azienda
unita' sanitaria locale competente, entro il termine
perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. I soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui
al comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997,
n. 238, presentano le relative domande alla azienda unita'
sanitaria locale competente.
5. Per la prosecuzione del programma di cooperazione tra
l'Italia e gli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 5
del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e'
autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 annue per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e
2, pari a lire 43.600.000.000 per l'anno 1999, a lire
43.700.000.000 per l'anno 2000 ed a lire 43.800.000.000 a
decorrere dall'anno 2001, agli oneri derivanti dal comma 3,
pari a lire 6.500.000.000 per l'anno 1999 ed a lire
600.000.000 annue a decorrere dall'anno 2000, nonche' agli
oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a lire
4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
utilizzando quanto a lire 54.100.000.000 per l'anno 1999, a
lire 48.300.000.000 per l'anno 2000 e a lire 48.400.000.000
per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero
della sanita'.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
"16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione
del presente articolo, il livello di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente
lo Stato e' incrementato di 43 milioni di euro per l'anno
2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le
regioni in relazione al numero dei lavoratori
extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
"Art. 26 Determinazione del fabbisogno sanitario
nazionale standard
1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario
nazionale standard e' determinato, in coerenza con il
quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti
dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa,
coerentemente con il fabbisogno derivante dalla
determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In
sede di determinazione, sono distinte la quota destinata
complessivamente alle regioni a statuto ordinario,
comprensiva delle risorse per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata
legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le
quote destinate ad enti diversi dalle regioni.
2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale
standard corrisponde al livello di finanziamento
determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2,
comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, cosi' come
rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122."
Comma 561
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 467.
"Art. 3. 1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988,
n. 109, per la formazione specifica in medicina generale,
sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai
medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 , e per fare
fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo
delle borse di studio e' pari a quello previsto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257 , dedotto il premio dell'assicurazione contro i
rischi professionali e gli infortuni connessi all'attivita'
di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno
degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilita'
gia' accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte
corrente."
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
"6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del
Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si
provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza."
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 28 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
"8. Le economie derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in
misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo per
l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo
sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge
23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo e' integrato a
decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue;
corrispondentemente le disponibilita' destinate al
finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1,
comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, sono ridotte a decorrere
dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.2
Comma 562
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230.
"Art.7. Trasferimento di risorse.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente
decreto legislativo e dei decreti legislativi di cui
all'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998,
n. 419, si provvede mediante utilizzazione delle risorse
assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate
alla sanita' penitenziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le
risorse finanziarie, relative alle funzioni
progressivamente trasferite, iscritte nello stato di
previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
Con il medesimo decreto sono definiti, altresi', i criteri
e le modalita' della loro gestione.
3. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non
possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato
superiori all'ammontare delle risorse attualmente assegnate
al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanita'
penitenziaria."
Si riporta il testo dell'articolo 3-ter del decreto legge
22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
"Art. 3-ter Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari
1. Il completamento del processo di superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto
dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti
accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009
e 13 ottobre 2011, secondo le modalita' previste dal citato
decreto e dai successivi accordi e' disciplinato ai sensi
dei commi seguenti.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche
con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle
strutture destinate ad accogliere le persone cui sono
applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura
e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle
strutture;
b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza
esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei
soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti,
di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle
medesime.
4. Dal 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici giudiziari
sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a
casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente
all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2,
fermo restando che le persone che hanno cessato di essere
socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse
e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di
salute mentale. Il giudice dispone nei confronti
dell'infermo di mente e del seminfermo di mente
l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via
provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale
psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia,
salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che
ogni misura diversa non e' idonea ad assicurare cure
adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale, il
cui accertamento e' effettuato sulla base delle qualita'
soggettive della persona e senza tenere conto delle
condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma,
numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il
magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi
dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non
costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di
pericolosita' sociale la sola mancanza di programmi
terapeutici individuali.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,
in deroga alle disposizioni vigenti relative al
contenimento della spesa di personale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche
quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del
Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere
personale qualificato da dedicare anche ai percorsi
terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti
dagli ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla
attuazione del presente articolo, limitatamente alla
realizzazione e riconversione delle strutture, e'
autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse,
in deroga alla procedura di attuazione del programma
pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del
Ministro della salute di approvazione di uno specifico
programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. Il
programma, oltre agli interventi strutturali, prevede
attivita' volte progressivamente a incrementare la
realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui
al comma 5, definendo prioritariamente tempi certi e
impegni precisi per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte
le persone internate per le quali l'autorita' giudiziaria
abbia gia' escluso o escluda la sussistenza della
pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende
sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti
terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il
diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonche' a
favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o
all'assegnazione a casa di cura e custodia. A tal fine le
regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla
formazione, organizzano corsi di formazione per gli
operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla
organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle
esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno 2014,
le regioni possono modificare i programmi presentati in
precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei
dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero
complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture
sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla
realizzazione o riqualificazione delle sole strutture
pubbliche. All'erogazione delle risorse si provvede per
stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome
di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012,
utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato
articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori
60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a
60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del
comma 6, e' autorizzata la spesa nel limite massimo
complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle
spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del
Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante
riduzione degli stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del
Ministero della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9
dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al
monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente
articolo.
8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo costituisce adempimento ai fini della
verifica del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
8-bis. Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della salute
e il Ministro della giustizia comunicano alle competenti
Commissioni parlamentari lo stato di attuazione dei
programmi regionali, di cui al comma 6, relativi al
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in
particolare il grado di effettiva presa in carico dei
malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del
conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento
sociale.
9. Nel caso di mancata presentazione del programma di cui
al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di
mancato rispetto del termine di completamento del predetto
programma, il Governo, in attuazione dell'articolo 120
della Costituzione e nel rispetto dell' articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al
fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal
comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nomina commissario la
stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono
necessari gli interventi sostitutivi.
10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la
destinazione dei beni immobili degli ex ospedali
psichiatrici giudiziari e' determinata d'intesa tra il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le
regioni ove gli stessi sono ubicati."
Comma 564
Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 25 Bilancio preventivo economico annuale
1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),
punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e
lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico
annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con
la programmazione economico-finanziaria della regione.
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano devono garantire una programmabilita' degli
investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale,
attraverso la predisposizione di piani annuali di
investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei
fabbisogni e della relativa sostenibilita' economico-
finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di
predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa
prospettici di cui al comma 2 .
2. Il bilancio preventivo economico annuale include un
conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa
prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico
e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al
conto economico preventivo e' allegato il conto economico
dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto
ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Il bilancio preventivo economico annuale e' corredato
da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da
una relazione redatta dal direttore generale per gli enti
di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal
responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la
regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi
previste. La nota illustrativa esplicita i criteri
impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo
economico annuale; la relazione del direttore generale o
del responsabile della gestione sanitaria accentrata
evidenzia i collegamenti con gli altri atti di
programmazione aziendali e regionali; il piano degli
investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel
triennio e le relative modalita' di finanziamento. Il
bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto
i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere
corredato dalla relazione del collegio sindacale.
4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2
dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo
economico annuale, corredato da una nota illustrativa che
espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello
stesso, nonche' da un piano degli investimenti che
definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le
relative modalita' di finanziamento. Il bilancio preventivo
economico annuale deve essere corredato dalla relazione del
collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale,
il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla
nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e
dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto
al Consiglio di amministrazione dell'ente per
l'approvazione."
Comma 567
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla
presente legge:
"Art.3-bis. Direttore generale, direttore amministrativo
e direttore sanitario.
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono
adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui
al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si
applica l'articolo 2, comma 2-octies.
3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco
regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle
altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e
selezione effettuata, secondo modalita' e criteri
individuati dalla regione, da parte di una commissione
costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti
indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono
aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede
con il possesso di laurea magistrale e di adeguata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo
delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori,
con autonomia gestionale e con diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonche' di
eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La
regione assicura, anche mediante il proprio sito internet,
adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma
l'intesa con il rettore per la nomina del direttore
generale di aziende ospedaliero-universitarie.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro
diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del
corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale e in collaborazione con le universita' o
altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi
dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti,
la metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei
corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un
periodo non superiore a sei mesi, nonche' le modalita' di
conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del
Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori
generali in carica alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il
certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
tale data.
5. Al fine di assicurare una omogeneita' nella
valutazione dell'attivita' dei direttori generali, le
regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e
delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e
verificare tale attivita', sulla base di obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro
della programmazione regionale, con particolare riferimento
all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza,
all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
equilibri economico-finanziari di bilancio concordati,
avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse
definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con
riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena
autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun
direttore generale, la regione verifica i risultati
aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della
conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14,
ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma
entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La
disposizione si applica in ogni altro procedimento di
valutazione dell'operato del direttore generale, salvo
quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione
di leggi o del principio di buon andamento e di
imparzialita' della amministrazione, la regione risolve il
contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e
provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione
provvede previo parere della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di
dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali
la risoluzione del contratto puo' avere comunque corso. Si
prescinde dal parere nei casi di particolare gravita' e
urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui
all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2,
comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella
realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere
alla regione di revocare il direttore generale, o di non
disporne la conferma, ove il contratto sia gia' scaduto.
Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al
comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis e' integrata con il Sindaco del
comune capoluogo della provincia in cui e' situata
l'azienda.
7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato
conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali
costituisce per il direttore generale grave inadempimento
contrattuale e comporta la decadenza automatica dello
stesso.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario e'
esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato,
di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque
anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del
titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il
direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il
trattamento economico del direttore generale, del direttore
sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in
sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento
ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
amministrativa.
9. La regione puo' stabilire che il conferimento
dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato,
in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di
formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
direttore generale o del corso di formazione manageriale di
cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di
formazione manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale e' incompatibile con
la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o
autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e
sanitario determina per i lavoratori dipendenti il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al
mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa
e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono
ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali comprensivi delle quote a carico del
dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere
da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria
locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale
procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei
casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento
economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti
dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e' versata dall'unita' sanitaria locale o
dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero
della quota a carico dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica
il comma 5 del presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio
sanitario nazionale e' regolato dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la
programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono
disporre la proroga dei contratti con i direttori generali
in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente
decreto per un periodo massimo di dodici mesi."
Comma 569
Si riportano i testi dei commi 79, 83, 84 e 84 -bis
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
modificati dalla presente legge:
"79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le
regioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta
l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei
pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso
di riscontro positivo, il piano e' approvato dal Consiglio
dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per
la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso
di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei
ministri, in attuazione dell' articolo 120 della
Costituzione, nomina un commissario ad acta per la
predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del
piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera
durata del piano stesso. A seguito della nomina del
commissario ad acta:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'
articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via
automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i trasferimenti erariali a carattere
obbligatorio;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
le modalita' previste dal citato articolo 1, comma 174,
della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal
comma 76 del presente articolo.
83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81
emerga l'inadempienza della regione, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti
con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la
Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3,
comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il
proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente,
di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la
regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'
tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e
gestionali idonei a garantire il conseguimento degli
obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante
inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione
dell' articolo 120 della Costituzione nomina il commissario
ad acta per l'intera durata del piano di rientro. Il
commissario adotta tutte le misure indicate nel piano,
nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali da esso
implicati in quanto presupposti o comunque correlati e
necessari alla completa attuazione del piano. Il
commissario verifica altresi' la piena ed esatta attuazione
del piano a tutti i livelli di governo del sistema
sanitario regionale. A seguito della deliberazione di
nomina del commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'
articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a
seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
in via automatica, i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote
vigenti, secondo le modalita' previste dall' articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
84. Qualora il commissario ad acta per la redazione e
l'attuazione del piano, a qualunque titolo nominato, non
adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del
piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano
stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento,
il Consiglio dei ministri, in attuazione dell' articolo 120
della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini
della predisposizione del piano di rientro e della sua
attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede di
verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il
Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120
della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina
uno o piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate
professionalita' ed esperienza in materia di gestione
sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
nel piano e non realizzati.
84-bis. In caso di impedimento del presidente della
regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei
ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i
poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del
comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento."
Comma 570
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
"2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali
soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei
confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle
aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione dalle
funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla
durata massima del commissariamento ovvero alla naturale
scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.
Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono determinati i compensi degli organi della
gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti
adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente."
Comma 571
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come
modificato dalla presente legge:
"2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. I
subcommissari svolgono attivita' a supporto dell'azione del
commissario, essendo il loro mandato vincolato alla
realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati
al commissario con il mandato commissariale. Il commissario
puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti
attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei
direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere
universitarie, fermo restando il trattamento economico in
godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che
possono essere affidate a un soggetto attuatore, e
l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima
del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del
rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali
oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico
della regione interessata, che mette altresi' a
disposizione del commissario e dei subcommissari il
personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento
dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sono determinati i
compensi degli organi della gestione commissariale. Le
regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente."
Comma 573
Si riporta il testo della lettera b) del comma 796
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificata dalla presente legge:
"b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano (410). L'accesso
alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8
dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
formalmente in modo automatico o che sia stato attivato
l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte con
leggi regionali a favore degli esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che
abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge
23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all' articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
come integrati dagli accordi di cui all' articolo 1, commi
278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e
le determinazioni in esso previste possono comportare
effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed
amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in
materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della
salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all' articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai
fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all' articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;"
Comma 574
"Art. 3-ter. Collegio sindacale.
1. Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il
profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la
conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche
di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche
su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro
eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi e'
fondato sospetto di gravi irregolarita'; trasmette
periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale,
una propria relazione sull'andamento dell'attivita'
dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera
rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco
del comune capoluogo della provincia dove e' situata
l'azienda stessa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere
ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e'
composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente
della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e
delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti
del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il
ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari
del ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che abbiano esercitato per almeno
tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti
dei collegi sindacali.
4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al
collegio dei revisori delle aziende unita' sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al
collegio sindacale di cui al presente articolo."
Comma 575
Si riporta il testo del comma 19 dell'articolo 10 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
"19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze
nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita'
indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco,
tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti
professionali stabiliti con decreto di natura non
regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In
sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i
soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari
livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti
equiparati, nonche' i dipendenti del Ministero che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono
incarichi di componente presso collegi di cui al presente
comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei
conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione
o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non
iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39."
Comma 576
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
"1. Le regioni disciplinano le modalita' gestionali,
organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonche'
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa,
di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso
salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano
criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di
verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei
principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi
fondamentali:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e
della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di
efficacia, efficienza ed economicita' dell'attivita'
amministrativa;
b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei
costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei
relativi centri di spesa e mediante adeguamento
dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli
Istituti attraverso:
1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali,
procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a
quelli determinati in applicazione dell'articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, nonche' alla eliminazione delle
duplicazioni organizzative esistenti;
2) la gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e
studio di elevata specializzazione;
5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni
relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi
informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli
affari generali, provveditorati e contabilita' non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate."
Comma 578
Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106:
"2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di
indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita'
dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in
carica quattro anni, e' nominato dal Presidente della
Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di
Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e
Province autonome interessate, ed e' composto da tre a
cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o
equivalente ed aventi comprovata professionalita' ed
esperienza in materia di sanita' pubblica veterinaria e
sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro
della salute e gli altri designati in relazione alle
Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti."
"5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attivita'
scientifica. Il direttore generale e' nominato dal
Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale,
sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti
interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province
autonome interessate, sentito il Ministro della salute."
Comma 579
Il testo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e' citato al comma 576.
Comma 581
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106:
"9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori dei
conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e
3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, in quanto compatibili con il
presente decreto legislativo."
Comma 582
Si riporta il testo dell'articolo 7 -quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla
presente legge:
"Art.7-quater. Organizzazione del dipartimento di
prevenzione.
1. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del
Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e
contabile ed e' organizzato in centri di costo e di
responsabilita'. Il direttore del dipartimento e' scelto
dal direttore generale tra i direttori di struttura
complessa del dipartimento con almeno cinque anni di
anzianita' di funzione e risponde alla direzione aziendale
del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto
organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse
assegnate.
2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree
dipartimentali di sanita' pubblica, della tutela della
salute negli ambienti di lavoro e della sanita' pubblica
veterinaria, prevedendo strutture organizzative
specificamente dedicate a:
a) igiene e sanita' pubblica;
b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) sanita' animale;
e) igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o
in unita' operative, in rapporto all'omogeneita' della
disciplina di riferimento e alle funzioni attribuite,
nonche' alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino
di utenza.
4. Le strutture organizzative dell'area di sanita'
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali
centri di responsabilita', dotati di autonomia
tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della
struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento
degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione
delle disposizioni normative e regolamentari regionali,
nazionali e internazionali, nonche' della gestione delle
risorse economiche attribuite.
4-bis. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle
strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il
livello di organizzazione che le regioni assicurano per
garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli
essenziali di assistenza, nonche' l'osservanza degli
obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea.
4-ter. Le regioni assicurano che le strutture
organizzative di cui alle lettere
b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale
adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalita'
di cui al comma 4-bis, nonche' l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia
di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004.
4-quater. Le strutture organizzative di cui al comma 2
sono possibilmente individuate quali strutture complesse.
5. Nella regolamentazione del dipartimento di
prevenzione, le regioni possono prevedere, secondo le
articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle
funzioni di medicina legale e necroscopica ovvero di altre
funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di
assistenza."
Comma 583
Si riporta il testo del comma 174 dell'articolo 1 della
legge della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dalla presente legge:
"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente
del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il
31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
blocco automatico del turn over del personale del servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica, il divieto di effettuare
spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del
31 maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che
abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
sede di verifica annuale degli adempimenti la regione
interessata e' tenuta ad inviare una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal
responsabile del servizio finanziario, attestante il
rispetto dei predetti vincoli."
Comma 584
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17 Razionalizzazione della spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 e'
incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il
2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il
2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile
2012, sono indicate le modalita' per il raggiungimento
dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il
predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio
sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
in materia di spesa per il personale di cui
all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri
ambiti di spesa sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attivita'
concernenti la determinazione annuale di costi
standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di
potenziare le attivita' delle Centrali regionali per gli
acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio
2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione
dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli
eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai
sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni
di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni
e dei servizi sanitari e non sanitari individuati
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo
a carico del Servizio sanitario nazionale, nonche' la
pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti
dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e
servizi. Per prezzo di riferimento alle condizioni di
maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il
10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il
25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o
servizio oggetto di analisi sulla base della
significativita' statistica e della eterogeneita' dei beni
e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio. Il
percentile e' tanto piu' piccolo quanto maggiore risulta
essere l'omogeneita' del bene o del servizio. Il prezzo e'
rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. Cio', al
fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori
strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della
spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a
garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per
gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati. Qualora sulla base
dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma,
nonche', in sua assenza, sulla base delle analisi
effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche
grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari
corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di
beni e servizi, emergano differenze significative dei
prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre
ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia
l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai
prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che
cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso
di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla
trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere
dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e
cio' in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini
della presente lettera per differenze significative dei
prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento
rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati
della prima applicazione della presente disposizione, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei
dispositivi medici per le finalita' della presente
disposizione e' effettuata dalla medesima Agenzia di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di
qualita', di standard tecnologico, di sicurezza e di
efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta
ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente
gia' operata da parte della citata Agenzia. Le aziende
sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del
contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette
in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di
assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi
indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite
affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato da altre aziende
sanitarie mediante gare di appalto o forniture;
a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione
dei prezzi di riferimento di cui alla lettera a) e'
effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni
appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di
acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici;
b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al
fine di consentire alle regioni di garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati
compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo
periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con
regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico
delle aziende farmaceutiche l'eventuale superamento del
tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, nella misura massima del 35% di tale
superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per
farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalita'
stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la
predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il
richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le
tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire
alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti
obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come
da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella
misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa
sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per
l'acquisto di dispositivi medici, in attesa della
determinazione dei costi standardizzati sulla base dei
livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto
della qualita' e dell'innovazione tecnologica, elaborati
anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici
direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di
cui al decreto del Ministro della salute dell'11 giugno
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010,
a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti
dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di
conto economico (CE), compresa la spesa relativa
all'assistenza protesica, e' fissata entro un tetto a
livello nazionale e a livello di ogni singola regione,
riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale
standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di
cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68.
Cio' al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto
dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a
livello nazionale e per ciascuna regione, e' annualmente
determinato dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni
monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei
dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto
valore e' recuperato interamente a carico della regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria
regionale o con misure di copertura a carico di altre voci
del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione
che abbia fatto registrare un equilibrio economico
complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza
farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio
sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono
aggiuntive rispetto a quelle eventualmente gia' disposte
dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel
rispetto del principio di equilibrio finanziario,
l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicita' delle
prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non
concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza
farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare
provvedimenti di riduzione delle predette misure di
compartecipazione, purche' assicurino comunque, con misure
alternative, l'equilibrio economico finanziario, da
certificarsi preventivamente da parte del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui
all'alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle
manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti
dalle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di
personale dipendente e convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le
misure di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro
il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto
degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato
articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per
l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico
rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1, nonche', per l'esercizio 2014, del 22%,
20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui
alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per l'anno 2014,
il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore
derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in
materia di spese per il personale sanitario dipendente e
convenzionato di cui all'articolo 16. Conseguentemente il
tetto indicato alla lettera c) del comma 1 e' fissato nella
misura del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti
dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese
per il personale sanitario dipendente e convenzionato di
cui all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3
per cento, le citate percentuali per l'anno 2014 sono
proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ove necessario, e'
conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da
finanziare il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in
ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si
provvede con le modalita' previste dall'articolo 2,
comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione
e' giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo
conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli
anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata adempiente
ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato,
negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale
riduzione della spesa di personale fino al totale
conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti
all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191
del 2009 .
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai
deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione
di detti Piani restano comunque fermi gli specifici
obiettivi ivi previsti in materia di personale.
4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012,
l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi
sanitari, nonche' dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre
2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti:
«A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano
o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari
organi di attuazione del piano o il commissario ad acta
rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi
regionali, li trasmettono al Consiglio regionale,
indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano
di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio
regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le
necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o
le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale
non provveda ad apportare le necessarie modifiche
legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in
modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il
Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione, le necessarie misure, anche normative,
per il superamento dei predetti ostacoli.»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e' inserito il seguente: "88-bis
Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i
programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario
aggiornamento degli interventi di riorganizzazione,
riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al
fine di tenere conto del finanziamento del servizio
sanitario programmato per il periodo di riferimento,
dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del
piano di rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali
derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della
legislazione statale vigente.";
c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di
rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo da'
esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, di
cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, che e' approvato con il presente decreto, ferma
restando la validita' degli atti e dei provvedimenti gia'
adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti
giuridici sorti sulla base della sua attuazione (98). Il
Commissario ad acta, altresi', adotta, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Piano sanitario regionale 2011-2012, in modo da garantire,
anche attraverso l'eventuale superamento delle previsioni
contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora
rimossi ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione
e risanamento del servizio sanitario regionale siano
coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza:
1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio
economico stabile del bilancio sanitario regionale
programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del
livello del finanziamento del servizio sanitario
programmato per il periodo 2010-2012 con il Patto per la
salute 2010-2012 e definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti
dal medesimo Patto per la salute 2010-2012 e dalla
legislazione vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare
l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);
e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,"
sono inserite le seguenti: "nonche' al fine di consentire
l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni
di ripristinato equilibrio finanziario";
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al
31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al
31 dicembre 2012";
f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le
quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e' stato applicato il blocco automatico del
turn over del personale del servizio sanitario regionale,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, su richiesta della regione interessata, puo'
essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn
over, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di
dirigenti medici responsabili di struttura complessa,
previo accertamento, in sede congiunta, della necessita' di
procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di
assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza, nonche' della compatibilita' del medesimo
conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera
e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati
nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da
parte del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,
di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.
5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche
amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da
sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a trasferire annualmente una
quota delle disponibilita' finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in
relazione agli effetti della sentenza della Corte
costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70
milioni di euro annui, per essere iscritta,
rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi
carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2,
della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di
pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da
destinare per la copertura dei medesimi accertamenti
medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da
quelle statali;
b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di
bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti
stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti
medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche,
per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni
di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera a).
Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato
al comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo
esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.
5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la
quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui
al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni
delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali
sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali.
Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede
a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento
del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in
proporzione all'organico di diritto delle regioni con
riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun
esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le
istituzioni scolastiche ed educative statali non sono
tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012, sancita nella riunione della conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre
2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente
lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, e' incrementato di 105 milioni di euro per far
fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni,
ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo
compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e
p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di
avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61,
comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
7.
8.
9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi 7
e 8, e' autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione
all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla
cui copertura si provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009,
n. 7. Per il finanziamento delle attivita' si provvede
annualmente nell'ambito di un apposito progetto
interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate
all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e'
vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno
2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,
alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si
provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per l'anno di riferimento. A decorrere dall'anno 2013,
qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia
intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per
cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al
predetto istituto ai sensi del presente comma.
10. Al fine di garantire la massima funzionalita'
dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla
rilevanza e all'accresciuta complessita' delle competenze
ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree
strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi
assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli
obiettivi di semplificazione e snellimento di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre
2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di
cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,
n. 245, e' modificato, in modo da assicurare l'equilibrio
finanziario dell'ente e senza alcun onere a carico della
finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su
proposta del direttore generale, il potere di modificare,
con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 22 del
citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo
dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del medesimo decreto
n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture
amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti
compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della
presente lettera sono sottoposte all'approvazione del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva
tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi,
prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci,
di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei
quali con funzioni di presidente, uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati
dalla Conferenza Stato-regioni nonche', di diritto, il
direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto
superiore di sanita'; i requisiti di comprovata
professionalita' e specializzazione dei componenti nei
settori della metodologia di determinazione del prezzo dei
farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia;
che le indennita' ai componenti, ferma l'assenza di oneri a
carico della finanza pubblica, non possano superare la
misura media delle corrispondenti indennita' previste per i
componenti degli analoghi organismi delle autorita'
nazionali competenti per l'attivita' regolatoria dei
farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni
istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa puo'
rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48,
comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003,
stabilendo altresi' la misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun
titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per
il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle
funzionalita' informatiche della banca dati dei farmaci
autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in
commercio, nonche' per la gestione informatica delle
relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per
le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione
2003/361/CE."
Comma 585
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come
modificato dalla presente legge:
"1. Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle
valutazioni della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso,
provvede a una revisione straordinaria del Prontuario
farmaceutico nazionale sulla base del criterio
costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche
dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche
omogenee, collocando nella classe di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
i farmaci terapeuticamente superati. In sede di revisione
straordinaria ai sensi del precedente periodo del presente
comma e, successivamente, in sede di periodico
aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, i
medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di
cui e' in scadenza il brevetto o il certificato di
protezione complementare non possono essere classificati
come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con
decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge."
Comma 590
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219:
"Art. 20. Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti
sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995;
estensione della disciplina ai medicinali antroposofici.
1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato
italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto
previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Tali prodotti sono soggetti
alla procedura semplificata di registrazione prevista agli
articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le
caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 16. In alternativa alla documentazione
richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente
decreto, per i medicinali omeopatici di cui al presente
comma, le aziende titolari possono presentare una
dichiarazione autocertificativa sottoscritta dal legale
rappresentante dell'azienda medesima, recante:
a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto, avendo
riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e via di
somministrazione;
b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni;
c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai
sensi delle disposizioni di cui al titolo IX del presente
decreto.
La disposizione del terzo periodo non si applica ai
medicinali omeopatici di origine biologica o preparati per
uso parenterale o preparati con concentrazione ponderale di
ceppo omeopatico, per i quali resta confermato l'obbligo di
ottemperare alle prescrizioni del modulo 4 di cui
all'allegato 1 al presente decreto.
2. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma
semplificata, per i medicinali omeopatici non in possesso
di tutti i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 16
si applicano le disposizioni previste dal titolo IX del
presente decreto.
3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea
ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono
assimilabili, agli effetti del presente decreto, ai
medicinali omeopatici."
Si riporta il testo della lettera c) del comma 2
dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219.
c) dossier che descrive le modalita' con cui si ottiene e
si controlla ciascun materiale di partenza per preparazioni
omeopatiche o ceppo omeopatico e ne dimostra l'uso
omeopatico mediante un'adeguata bibliografia;
Si riporta il testo del comma 8 -undecies dell'articolo 6
del decreto- legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17:
"8-undecies. Il termine di cui all'articolo 52, comma 12,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato al
31 dicembre 2015".
Comma 593
Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (12), e successive modificazioni,
il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti
elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi
sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita' della
popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni
territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni
sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici
territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, puo' vincolare quote del Fondo
sanitario nazionale alla realizzazione di specifici
obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorita' per
i progetti sulla tutela della salute materno-infantile,
della salute mentale, della salute degli anziani nonche'
per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare
alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito
della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le
regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie,
devono concedere gratuitamente i vaccini per le
vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa,
antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e
tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con
prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche
i bambini extracomunitari non residenti sul territorio
nazionale."
Comma 595
Si riporta il testo della lettera a) del comma 3
dell'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, come modificato dalla presente legge:
"3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura
proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi
dei medicinali, con l'eccezione della quota di sforamento
imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le
aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da
queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e' posta
a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in
proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
strutture pubbliche. L'entita' del ripiano e' calcolata,
per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci
innovativi la quota dello sforamento imputabile al
superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.
Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un
farmaco innovativo e' superiore a 300.000.000 di euro, la
quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo
aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura
pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC
relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento e'
ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le
aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto."
Comma 598
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Comma 600
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
"2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua
competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo (223);
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende
ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni."
Comma 601
Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 27 Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la
struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3
dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina
annualmente, sulla base della procedura definita nel
presente articolo, i costi e i fabbisogni standard
regionali.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali si fa riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a),
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai
macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del
29 novembre 2001, costituiscono indicatori della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo
fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento
della spesa sanitaria:
a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro;
b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni
a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del
fabbisogno sanitario nazionale standard, e' determinato, in
fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013,
applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati
nelle regioni di riferimento. In sede di prima applicazione
e' stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 all'11.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui
obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla
Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in
quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizione di equilibrio economico, comunque non essendo
assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti,
come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni
in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
base a criteri di qualita' dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della
Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di
supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui
agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del
3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio
economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni di
efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie
stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale,
ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella
individuazione delle regioni si dovra' tenere conto
dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in
termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al
sud, con almeno una regione di piccola dimensione
geografica.
6. I costi standard sono computati a livello aggregato
per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
collettiva, assistenza distrettuale e assistenza
ospedaliera. Il valore di costo standard e' dato, per
ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in
condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media
pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di
riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre
macroaree delle regioni di riferimento:
a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al
netto della mobilita' attiva extraregionale;
b) e' depurato della quota di spesa finanziata dalle
maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie
considerate ai fini della determinazione del finanziamento
nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente sulle
tre macroaree;
c) e' depurato della quota di spesa che finanzia livelli
di assistenza superiori ai livelli essenziali;
d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano
copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del
Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso
i Tavoli tecnici di verifica;
e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa
popolazione pesata regionale.
7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate
sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio
precedente a quello di riferimento e le pesature sono
effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai
fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
al secondo esercizio precedente a quello di riferimento. A
decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella
ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard
regionale, del percorso di miglioramento per il
raggiungimento degli standard di qualita', la cui
misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione di
cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga
raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015
continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
presente comma.
8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato
dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come
determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6,
rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi
del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno
sanitario standard nazionale definito ai sensi
dell'articolo 26.
10. La quota percentuale assicurata alla migliore regione
di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
l'anno precedente, al netto delle variazioni di
popolazione.
11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata
legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali
determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente
articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo
criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1.
12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni
di cui al comma 5, si trovi nella condizione di equilibrio
economico come definito al medesimo comma 5 un numero di
regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono
individuate anche tenendo conto del miglior risultato
economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i
costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe
stata necessaria a garantire l'equilibrio ed escludendo
comunque le regioni soggette a piano di rientro.
13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse
stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale,
come indicato al comma 3.
14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio
sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono
nella disponibilita' delle regioni stesse.2
Comma 602
Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67.
"Art.20. 1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo
complessivo di 24 miliardi di euro (70). Al finanziamento
degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo
che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la
BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e
aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e
procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di
garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che
presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di
integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento
dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali
extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo
intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le
specificazioni di cui alle lettere a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia
autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei
progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali
o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il
programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione
del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico
del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330
miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno
1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988."
Comma 606
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 3 del
decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come
modificato dalla presente legge:
"7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135-
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A
decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e'
rideterminata al valore del 95 per cento e la restante
quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale
entro il 31 marzo dell'anno successivo."
Comma 607
Si riporta il testo del comma 180 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311
"180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma."
Si riportano i testi dei commi 13 e 17 dall'articolo 15
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
"Art.13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli
importi e le connesse prestazioni relative a contratti in
essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e
servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente
lettera adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga
all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente
lettera per differenze significative dei prezzi si
intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al
prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre
2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa
intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli di
assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa e'
garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi relativi alle categorie merceologiche presenti
nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla
presente lettera costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio
sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla
base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici;
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge»;
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.»."
"Art.17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione
si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo
quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe
massime costituiscono un limite invalicabile."
Comma 609
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali
1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano
lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o
bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire
economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo
restando il termine di cui al primo periodo del presente
comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del
servizio in ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di
servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini
territoriali ottimali gia' prevista in attuazione di
specifiche direttive europee nonche' ai sensi delle
discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
regionali che abbiano gia' avviato la costituzione di
ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'
giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque
tali da consentire economie di scala e di differenziazione
idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli
appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della
forma di gestione, di determinazione delle tariffe
all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della
gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente
dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del
comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile
2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai
predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure
entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione
dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai
sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge
30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della
regione esercita, previa diffida all'ente locale ad
adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri
sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono
effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34,
comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente
assunte nei competenti organi degli stessi senza necessita'
di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da
parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata
relazione, gli enti di governo danno conto della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo
per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le
ragioni con riferimento agli obiettivi di universalita' e
socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita'
del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto
affidatario, la relazione deve comprendere un piano
economico- finanziario che, fatte salve le disposizioni di
settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di
durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli
investimenti e dei relativi finanziamenti, con la
specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house,
dell'assetto economico patrimoniale della societa', del
capitale proprio investito e dell'ammontare
dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano
economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto
di credito o da societa' di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una societa'
di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge
23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in
house, gli enti locali proprietari procedono,
contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota
nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio,
una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al
capitale proprio previsto per il triennio nonche' a
redigere il bilancio consolidato con il soggetto
affidatario in house.
2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura
ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela
dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
dell'offerta.
2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario
iniziale, in via universale o parziale, a seguito di
operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti,
comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto
dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue
nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In
tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il
soggetto competente accerta la persistenza dei criteri
qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio
economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario,
alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento
del termine di scadenza di tutte o di alcune delle
concessioni in essere, previa verifica ai sensi
dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, effettuata dall'Autorita' di regolazione
competente, ove istituita, da effettuare anche con
riferimento al programma degli interventi definito a
livello di ambito territoriale ottimale sulla base della
normativa e della regolazione di settore.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione
della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche con
risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a
qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche
statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo
degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio a condizione che dette
risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le
relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente, o
l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui
l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso
sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o
dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano
deliberato operazioni di aggregazione societaria.
4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle
spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o
parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni
in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno.
5.
6. Le societa' affidatarie in house sono tenute
all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Le medesime societa' adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonche' i vincoli assunzionali e di contenimento
delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale
controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 112 del 2008
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in
materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse,
anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente."
Comma 610
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dalla
presente legge:
"1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le
societa' di capitali a partecipazione pubblica, anche in
deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con
le cooperative che svolgono le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi
organismi aventi sede negli altri Stati membri della
Comunita' europea, per la fornitura di beni e servizi
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui
importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di
appalti pubblici, purche' tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunita' di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni
di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento
di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di
efficienza."
Comma 611
Si riporta il testo dei commi da 27 a 29 dall'articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244
" 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire
societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni
e di servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne'
assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di
minoranza, in tali societa'. E' sempre ammessa la
costituzione di societa' che producono servizi di interesse
generale e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali societa'
da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme
le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze
gia' previste dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge. In caso di
costituzione di societa' che producono servizi di interesse
generale e di assunzione di partecipazioni in tali
societa', le relative partecipazioni sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i
diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri
competenti per materia.
28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati
dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla
sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera
di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione
competente della Corte dei conti.
28-bis. Per le amministrazioni dello Stato,
l'autorizzazione di cui al comma 28 e' data con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica, cedono a terzi le societa' e le partecipazioni
vietate ai sensi del comma 27. Per le societa' partecipate
dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in
materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di
cessione di cui al presente comma non si applica alle
aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le
attivita', i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le
pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli
stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1
a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59."

 

Si riporta il testo del comma 569 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
"569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non
alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad
ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione
la societa' liquida in denaro il valore della quota del
socio cessato in base ai criteri stabiliti
all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile."
Comma 612
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
5 aprile 2013, n. 80.
Comma 614
Si riporta il testo dei commi da 563 a 568 e 568-ter,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147
"563. Le societa' controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti
strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle
societa' dalle stesse controllate, anche al di fuori delle
ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un
accordo tra di esse, realizzare, senza necessita' del
consenso del lavoratore, processi di mobilita' di personale
anche in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le
finalita' dei commi 564 e 565, previa informativa alle
rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il
rispettivo ordinamento professionale e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi
primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La
mobilita' non puo' comunque avvenire tra le societa' di cui
al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
564. Gli enti che controllano le societa' di cui al
comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di
riorganizzazione delle funzioni e dei servizi
esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese e
di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani
industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di
avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da
parte delle medesime societa', l'acquisizione di personale
mediante le procedure di mobilita' di cui al medesimo
comma 563.
565. Le societa' di cui al comma 563, che rilevino
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonche'
nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale
sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti,
inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la
societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa
preventiva in cui sono individuati il numero, la
collocazione aziendale e i profili professionali del
personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate
anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni
dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate
nella dotazione di personale neanche mediante nuove
assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa
di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente
controllante, alla riallocazione totale o parziale del
personale in eccedenza nell'ambito della stessa societa'
mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del
tempo di lavoro, ovvero presso altre societa' controllate
dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le
modalita' previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3,
comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive
modificazioni.
567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566,
gli enti controllanti e le societa' partecipate di cui al
comma 563 possono concludere accordi collettivi con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi
del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in
mobilita' dei dipendenti in esubero presso altre societa'
dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio
della regione ove hanno sede le societa' interessate da
eccedenze di personale.
567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si
concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio.
Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure
il personale puo' presentare istanza alla societa' da cui
e' dipendente o all'amministrazione controllante per una
ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica
inferiore nella stessa societa' o in altra societa'
568. Al fine di favorire le forme di mobilita', le
societa' di cui al comma 563 possono farsi carico, per un
periodo massimo di tre anni, di una quota parte non
superiore al 30 per cento del trattamento economico del
personale interessato dalla mobilita', nell'ambito delle
proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine
corrisposte dalla societa' cedente alla societa'
cessionaria non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive."
568-ter. Il personale in esubero delle societa' di cui al
comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566,567 e
568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza,
a parita' di requisiti, per l'impiego nell'ambito di
missioni afferenti a contratti di somministrazione di
lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie,
proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche
amministrazioni."
Comma 615
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 149-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dalla presente legge:
"1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano
d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di
unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale
ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste
dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente,
all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa
nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto
puo' avvenire a favore di societa' interamente pubbliche,
in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento
europeo per la gestione in house, comunque partecipate
dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale."
Comma 616
Si riporta il testo del comma 568-bis dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla
presente legge:
"568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le
societa' da esse controllate direttamente o indirettamente
possono procedere:
a) allo scioglimento della societa' o azienda speciale
controllata direttamente o indirettamente. Se lo
scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in
essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito
allo scioglimento della societa' o azienda speciale sono
esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui
redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive,
ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte
di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura
fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi
di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del
presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una
societa' controllata indirettamente, le plusvalenze
realizzate in capo alla societa' controllante non
concorrono alla formazione del reddito e del valore della
produzione netta e le minusvalenze sono deducibili
nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro
successivi;
b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con
procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici
mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, delle partecipazioni detenute
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque
anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di societa'
mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il
30 per cento alla data di entrata in vigore della presente
disposizione deve essere riconosciuto il diritto di
prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e
del valore della produzione netta e le minusvalenze sono
deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei
quattro successivi."
Comma 617
Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
"Art. 16-bis Misure di semplificazione per le famiglie e
per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita' ivi
previste, i cittadini comunicano il trasferimento della
propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato
civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla
conclusione del procedimento amministrativo anagrafico,
l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice
nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto
comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle
altre amministrazioni pubbliche. In caso di ritardo nella
trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il
responsabile del procedimento ne risponde a titolo
disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo
di danno erariale. (129)
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o
documenti al di fuori di quelli indispensabili per la
formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai
fini della responsabilita' disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.- 8.
9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, in conformita' a quanto previsto dagli standard del
Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti
dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43,
comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche
acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, il documento unico di regolarita' contributiva
(DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in
tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di
lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, si intendono assolti con la
presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le
comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi
competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nonche' alla prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e
nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui
all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto
previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3-bis del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
"1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche
amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino
indicare alla pubblica amministrazione, secondo le
modalita' stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di
posta elettronica certificata."
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106
"Art. 10 Servizi ai cittadini
1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici
nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei
servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il
procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di
identificazione, all'articolo 7-vicies ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica,
che e' documento obbligatorio di identificazione, e'
riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel
rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte
valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli
standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. E' riservata, altresi', al Ministero
dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento
identificativo, attraverso il CNSD".
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il
Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il
Ministro della salute per gli aspetti relativi alla tessera
sanitaria, unificata alla carta d'identita' elettronica ai
sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinate le modalita' tecniche di
attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis,
dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente
articolo, e definito un piano per il graduale rilascio, a
partire dai comuni identificati con il medesimo decreto,
della carta d'identita' elettronica sul territorio
nazionale. Nelle more della definizione delle modalita' di
convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identita'
elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze
continua ad assicurare la generazione della tessera
sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai
sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e'
disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della
carta d'identita' elettronica anche in relazione
all'unificazione sul medesimo supporto della carta
d'identita' elettronica con la tessera sanitaria, alle
modifiche ai parametri della carta d'identita' elettronica
e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione
delle stesse sul medesimo supporto, nonche' al rilascio
gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione,
anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse
disponibili a legislazione vigente per la tessera
sanitaria. Le modalita' tecniche di produzione,
distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del
documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al
comma 1, sono stabilite entro sei mesi con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e,
limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della
salute.
3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del
documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle
risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata
la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82
milioni di euro a decorrere dal 2014.
3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si
mantiene il rilascio della carta di identita' elettronica
di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interromperne
l'emissione e la relativa continuita' di esercizio.
3 quater
3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3
sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di
codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate.
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al
comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1, e ai
commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo
strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono
ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui
all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e
successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il
consiglio di amministrazione delle predette societa' e'
conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri
entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti
di indirizzo strategico, senza applicazione
dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il
relativo statuto, ove necessario, dovra' conformarsi, entro
il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12,
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi
nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta
d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero
dell'interno.";
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per i
minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della
carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta'
compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque
anni.";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte
digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni";
c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici,
l'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio e'
subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di
uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga
menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare
l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o
dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di
trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.".
6. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' aggiunto infine il
seguente periodo: "In caso di ritardo nella trasmissione
all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del
procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne
derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.".
7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998,
n. 407 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al
pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali
competenti per il pagamento della pensione di
reversibilita' o indiretta.".
8.
9.
10. La durata del corso di formazione di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno
di applicazione pratica; la durata del corso di formazione
di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei e la
durata del corso di formazione di cui all'articolo 42,
comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
e' stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio
operativo.
11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi
contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in
tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione
del servizio idrico, con particolare riferimento alla
tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare
determinazione e adeguamento delle tariffe, nonche' alla
promozione dell'efficienza, dell'economicita' e della
trasparenza nella gestione dei servizi idrici, e'
istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione e
la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata
"Agenzia".
12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e
funzionalmente indipendente dal Governo.
13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di
trasparenza e di economicita'.
14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e
di giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualita' del servizio,
sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei
consumatori, e vigila sulle modalita' della sua erogazione,
esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di
documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di
inosservanza, in tutto o in parte, dei propri
provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel
massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle
violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del
servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto
affidante la sospensione o la decadenza della concessione;
determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in
favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi
provvedimenti; (122)
b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui
all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
c) definisce le componenti di costo per la determinazione
della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori
di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di
inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e
settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della
collettivita';
d) predispone il metodo tariffario per la determinazione,
con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale
corrispettivo si articola, della tariffa del servizio
idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e
dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo
conto, in conformita' ai principi sanciti dalla normativa
comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del
servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse,
affinche' siano pienamente attuati il principio del
recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e
con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento
dell'Agenzia; fissa, altresi', le relative modalita' di
revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle
tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini
previsti dalla legge per l'adozione degli atti di
definizione della tariffa da parte delle autorita' al
riguardo competenti, come individuate dalla legislazione
regionale in conformita' a linee guida approvate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di
Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere
sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida
all'autorita' competente ad adempiere entro il termine di
venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorita'
competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,
esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena
d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole
contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le
Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i gestori del
servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della contabilita'
delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni,
definendo indici di valutazione anche su base comparativa
della efficienza e della economicita' delle gestioni a
fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato
su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali,
delle Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni
dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche
valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei
soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali
puo' intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera
a);
i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina
vigente, segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza
e di non corretta applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull'attivita'
svolta, con particolare riferimento allo stato e alle
condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento
delle entrate in applicazione dei meccanismi di
autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
cui si riferisce.
15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al
comma 11, sono trasferite le funzioni gia' attribuite alla
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, due su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal
Governo sono previamente sottoposte al parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono
essere effettuate in mancanza del parere favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono
procedere all'audizione delle persone designate. I
componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel settore. I componenti
dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. La carica di componente
dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici
elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che
abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le
funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di
regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla
regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al
Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di
cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono
scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il
medesimo provvedimento e' nominato anche un membro
supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in
carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Da'
attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa
approvati e assicura l'esecuzione degli adempimenti di
carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato
dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile.
Al direttore generale non si applica il comma 8
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Il compenso e' ridotto
almeno della meta' qualora il componente dell'Agenzia,
essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti
per il mantenimento del proprio trattamento economico.
19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il
direttore generale non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attivita' professionale o di
consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti
pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne'
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti
nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore
generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa
senza assegni per l'intera durata dell'incarico ed il
relativo posto in organico e' reso indisponibile per tutta
la durata dell'incarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione
dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore
generale non possono intrattenere, direttamente o
indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
di impiego con le imprese operanti nel settore. La
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto
costituisca reato, con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari ad un'annualita' dell'importo del
corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato
tale divieto si applicano una sanzione amministrativa
pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e,
comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il
comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca
dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo
sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati rilevato dall'ISTAT.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate
ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al
perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
il medesimo decreto e' nominato un commissario
straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a
sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui
al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia,
secondo quanto disposto dal comma 16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia,
con cui sono definiti le finalita' e i compiti
istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento,
le competenze degli organi e le modalita' di esercizio
delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta
giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo
precedente, e' approvato il regolamento che definisce
l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e
ne determina il contingente di personale, nel limite di 40
unita', in posizione di comando provenienti da
amministrazioni statali con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro quindici
giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al
secondo periodo del comma 22, sono individuate le risorse
finanziarie e strumentali del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare da trasferire
all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel limite massimo
di venti unita', del personale del medesimo Ministero gia'
operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del
contingente di personale di cui al comma 22 si provvede
mediante personale di altre amministrazioni statali in
posizione di comando, cui si applica l'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia
si provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i
soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non
puo' essere recuperato in tariffa, di importo non superiore
all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, per un totale dei contributi versati
non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato
di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia
con propria deliberazione, approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed
e' versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative
somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia;
b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito
fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel
quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui
dotazione non puo' superare 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2011 e puo' essere ridotta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di
cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.
25. In sede di prima applicazione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22,
secondo periodo, e' stabilito l'ammontare delle risorse di
cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente per il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono conseguentemente rideterminate le dotazioni
finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la
misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24,
e le relative modalita' di versamento al bilancio
dell'Agenzia.
26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' soppressa la
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di
cui al presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui
al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto
stabilito dal comma 15, le funzioni gia' attribuite dalla
legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle
risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da
quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla
nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori
dei conti.
26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.
28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato
dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a
decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, e' da
considerarsi cessato il regime transitorio di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio
1995, n. 172."
Comma 621
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come
modificato dalla presente legge:
"1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento,
che si applica sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta."
Comma 623
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, come
modificato dalla presente legge:
"3.Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi
per il trattamento di fine rapporto e' applicata l'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17
per cento."
Comma 624
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati."
Comma 626
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
"2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 30 giugno 2015; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2015."
Comma 627
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448
"2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del
1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448
"2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002."
Comma 628
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
"5.Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Comma 629
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 1972, n. 633, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17 Soggetti passivi
L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i
quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte
le operazioni effettuate e al netto della detrazione
prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel
titolo secondo.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia,
nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o
committente adempie gli obblighi di fatturazione di
registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e
47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od
esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti
direttamente, se identificati ai sensi
dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante
residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme
previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il
rappresentante fiscale risponde in solido con il
rappresentato relativamente agli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e'
comunicata all'altro contraente anteriormente
all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano
dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di
trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono
limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla
fatturazione di cui all'articolo 21.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o
ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11),
nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di
prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il
cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione
contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al
presente comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui
alla lettera a-ter, compresa la prestazione di manodopera,
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei
confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di
costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell'appaltatore principale o di un altro
subappaltatore. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente
generale a cui venga affidata dal committente la totalita'
dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all' articolo 21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro
componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei,
direttamente provenienti da cave e miniere.
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a
effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili
ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva
2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono
essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata
direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e
all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a
un soggetto passivorivenditore ai sensi
dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei
confronti degli ipermercati (codice attivita' 47.11.1),
supermercati (codice attivita' 47.11.2) e discount
alimentari (codice attivita' 47.11.3).
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle
ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero
individuate con decreto emanato ai sensi dell' articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi
in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria
prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977."
Comma 630
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 38 -bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
1972, n. 633.
"10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuate, anche progressivamente, in
relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di
operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i
quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti
in via prioritaria."
Comma 632
Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative.", epubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre
1995, n. 279, S.O.
Comma 633
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
"Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un
importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente."
Si riporta del comma 421 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
"421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti
dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la
riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o
in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, l'Agenzia delle entrate puo' emanare
apposito atto di recupero motivato da notificare al
contribuente con le modalita' previste dall'articolo 60 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle
attivita' di recupero delle somme di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002,
n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27."
Comma 637
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dalla
presente legge:
"8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le
dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono
essere integrate per correggere errori od omissioni
mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli
conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si
riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni."
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13. Ravvedimento
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non
sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento
del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel
termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il novantesimo giorno successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni
dall'omissione o dall'errore;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, entro due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la
constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione
non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3,
o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis)
e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia
delle entrate.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono
stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente
articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione."
Si riporta il testo dell'articolo 5 al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. Avvio del procedimento
1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire,
nel quale sono indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
l'accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed
interessi dovuti;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione
delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla
lettera c).
1-bis. - 1-quinquies (abrogati)
2.
3."
Si riporta il testo dell'articolo 11 al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Avvio del procedimento
1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a
comparire, nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia
o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento
suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
l'accertamento con adesione;
b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione
delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis).
1-bis. (abrogato)."
Si riporta il testo dell'articolo 15 al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15. Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate
nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto,
nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad
impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a
formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
le somme complessivamente dovute, tenuto conto della
predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni
non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 3-bis. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' di versamento delle somme dovute.
2-bis. (abrogato)."
Comma 640
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
"8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni
dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e dei sostituti d'imposta possono essere
integrate per correggere errori od omissioni mediante
successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli
conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si
riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni."
Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
"Art. 43 (Termine per l'accertamento)
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per
uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte."
Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
"Art. 57 Termine per gli accertamenti
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti
previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di
rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante
dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica
della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la
data della loro consegna intercorre un periodo superiore a
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
In caso d'omessa presentazione della dichiarazione,
l'avviso d'accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per
uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto."
Si riporta il testo dell'articolo 76 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131
Art. 76 Decadenza dell'azione della finanza
L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi
dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni
dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe
dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma
dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e' verificato il
fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello
stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero
dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta
dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.
L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore
imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere
notificato entro il termine di decadenza di due anni dal
pagamento dell'imposta
Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve
essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di
tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la
registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di
imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di
cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare;
dalla data della notificazione della decisione delle
commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa
e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto
ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione
della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di
corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre
dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla
data di presentazione della denuncia di cui
all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa
alle annualita' successive alla prima, alle cessioni,
risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le
connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di scadenza del pagamento.
L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere
notificato al contribuente nei modi stabiliti nel terzo
comma dell'art. 52.
La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere
applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per
chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se
questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno
in cui e' avvenuta la violazione.
L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento
dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando
si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6."
Si riporta il testo dell'articolo 27 del testo unico di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
"Art. 27 Procedimento e termini (Artt. 33, 34 e 41, primo
comma, D.P.R. n. 637/1972)
1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio del
registro, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine
stabilito dall'art. 31.
2. L'imposta e' liquidata dall'ufficio in base alla
dichiarazione della successione, a norma dell'art. 33, ed
e' nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in
caso di successiva presentazione di dichiarazione
sostitutiva o integrativa di cui all'art. 28, comma 6. La
liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro
il termine di decadenza di tre anni dalla data di
presentazione della dichiarazione della successione o della
dichiarazione sostitutiva o integrativa.
3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la
dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o
integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi
dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta a norma
dell'art. 34. La rettifica deve essere notificata, mediante
avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal
pagamento dell'imposta principale
4. Se la dichiarazione della successione e' stata omessa,
l'imposta e' accertata e liquidata d'ufficio a norma
dell'articolo 35. Se e' stata omessa la dichiarazione
sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui
all'art. 28, comma 6, si procede d'ufficio,
rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla
liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere
notificato entro il termine di decadenza di cinque anni
dalla scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione omessa.
5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vi sono
stati errori od omissioni, l'ufficio puo' provvedere alla
correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta
dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il
termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla
quale si riferisce la correzione.
6. L'imposta e' dovuta anche se la dichiarazione e'
presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel
comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5
si applicano con riferimento a tale dichiarazione.
7. E' principale l'imposta liquidata in base alle
dichiarazioni presentate, complementare l'imposta o
maggiore imposta liquidata in sede di accertamento
d'ufficio o di rettifica, suppletiva quella liquidata per
correggere errori od omissioni di una precedente
liquidazione."
Comma 641
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni)
1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle
entrate in via telematica ovvero per il tramite di una
banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane
S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa'
o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente,
la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di
soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da
uno o piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del
servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti
al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa'
da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2
e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati
dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata
quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione
delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute
irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di
sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati
di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine
previsto per la presentazione in via telematica delle
stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta
nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi
soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in
cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio
postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle entrate
mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno
dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano
la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite
i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il
periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica
si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
comma 11 del presente articolo".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta
1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla
fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche'
gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in
operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione
di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative,
presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti
all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i
percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati
con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni
dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al
primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano
le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25,
25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al
rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del
medesimo decreto , trasmettono in via telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate
i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta
certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per
l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a
quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',
trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via
telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei
medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La
conservazione delle attestazioni relative ai versamenti
contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti
di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche
con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri
soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2,
2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di
ciascun anno.
5.
6.
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi . Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali , sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi. (45) (52)
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il
28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e
i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono
trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro
il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e
i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione
omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento
euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di
errata trasmissione della certificazione, la sanzione non
si applica se la trasmissione della corretta certificazione
e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla
scadenza indicata nel primo periodo."
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Dichiarazione annuale in materia di imposta sul
valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di
determinati contribuenti.
1. Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 3, nel mese di febbraio, in via
telematica, la dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente,
redatta in conformita' al modello approvato entro il
15 gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento
amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale . La
dichiarazione annuale e' presentata anche dai contribuenti
che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono
esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle
detrazioni di cui all'articolo 19-bis2 del medesimo
decreto, ovvero abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi
di specifiche disposizioni normative.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del contribuente,
per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e
dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonche'
gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate e' in grado di
acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine
stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta
dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi
termini di presentazione non siano ancora scaduti, e'
presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le
modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero
entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine
scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime
modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari
liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni
registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il
fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa.
Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare
anteriore alla dichiarazione di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata, in
via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita
dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo
della procedura concorsuale.
5.
6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la
conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7, 8,
8-bis e 9, e all'articolo 3.
7. I soggetti di cui all'articolo 73, primo comma,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta
sul valore aggiunto secondo le modalita' e i termini
indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.".
Comma 642
Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 10 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come
modificato dalla presente legge:
"2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed
efficace riordino della disciplina delle attivita' di
gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle
societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto
all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti
inderogabilmente al 30 giugno 2015."
Comma 643
Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 11 marzo
2014, n. 23
"Art. 14. Giochi pubblici
1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle
disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici,
riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle
disposizioni sui giochi, fermo restando il modello
organizzativo fondato sul regime concessorio e
autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela
della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il
contemperamento degli interessi erariali con quelli locali
e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la
prevenzione del riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose, nonche' per garantire il regolare afflusso del
prelievo tributario gravante sui giochi.
2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni
vigenti in funzione della loro portata generale ovvero
della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi,
e loro adeguamento ai piu' recenti principi, anche di fonte
giurisprudenziale, stabiliti al livello dell'Unione
europea, nonche' all'esigenza di prevenire i fenomeni di
ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco
minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni
incompatibili ovvero non piu' attuali, fatte salve,
comunque, le previsioni in materia di cui agli articoli 5 e
7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza
di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della
Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie
imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;
c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione
delle condizioni generali di gioco e delle relative regole
tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti
direttoriali generali;
d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di
disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al
fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo
fiscale, distinguendo espressamente quello di natura
tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco
pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali di aggio
o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli
esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout),
nonche' riordino delle disposizioni vigenti in materia di
disciplina degli obblighi di rendicontazione;
e) introdurre e garantire l'applicazione di regole
trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in
materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di
gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme
vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per
territorio al procedimento di autorizzazione e di
pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da
luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale,
della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di
vendita in cui si esercita come attivita' principale
l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi,
nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato
della definizione delle regole necessarie per esigenze di
ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia
delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a
livello locale che risultino coerenti con i principi delle
norme di attuazione della presente lettera;
f) introduzione, anche graduale, del titolo abilitativo
unico all'esercizio di offerta di gioco e statuizione del
divieto di rilascio di tale titolo abilitativo, e,
correlativamente, della nullita' assoluta di tali titoli,
qualora rilasciati, in ambiti territoriali diversi da
quelli pianificati, ai sensi della lettera e), per la
dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita
di gioco, nonche' per l'installazione degli apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
g) revisione degli aggi e compensi spettanti ai
concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di
progressivita' legata ai volumi di raccolta delle giocate;
h) anche al fine di contrastare piu' efficacemente il
gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni
criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, riordino e
rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e
di requisiti soggettivi e di onorabilita' dei soggetti che,
direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al
capitale delle societa' concessionarie dei giochi pubblici,
nonche' degli esponenti aziendali, prevedendo altresi'
specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di
esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni,
anche per societa' fiduciarie, fondi di investimento e
trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni
al capitale o al patrimonio di societa' concessionarie di
giochi pubblici e che risultino non aver rispettato
l'obbligo di dichiarare l'identita' del soggetto
indirettamente partecipante;
i) estensione della disciplina in materia di trasparenza
e di requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla
lettera h) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi
forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
filiere dell'offerta attivate dalle societa' concessionarie
dei giochi pubblici, integrando, ove necessario, le
discipline settoriali esistenti;
l) introduzione di un regime generale di gestione dei
casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio,
specialmente in conseguenza di provvedimenti di revoca o di
decadenza, in modo da assicurare, senza pregiudizio per gli
interessi di tutela dei giocatori e di salvaguardia delle
entrate erariali, la continuita' dell'erogazione dei
servizi di gioco;
m) verifica, con riferimento alle concessioni sui giochi,
dell'efficacia della normativa vigente in materia di
conflitti di interessi;
n) riordino e integrazione delle disposizioni vigenti
relative ai controlli e all'accertamento dei tributi
gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia
preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle
altre violazioni in materia, ivi comprese quelle
concernenti il rapporto concessorio;
o) riordino e integrazione del vigente sistema
sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di
aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettivita',
prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti
il gioco on-line;
p) revisione, secondo criteri di maggiore rigore,
specificita' e trasparenza, tenuto conto dell'eventuale
normativa dell'Unione europea di settore, della disciplina
in materia di qualificazione degli organismi di
certificazione degli apparecchi da intrattenimento e
divertimento, nonche' della disciplina riguardante le
responsabilita' di tali organismi e quelle dei
concessionari per i casi di certificazioni non veritiere,
ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli
certificati; revisione della disciplina degli obblighi,
delle responsabilita' e delle garanzie, in particolare
patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di
programmi informatici per la gestione delle attivita' di
gioco e della relativa raccolta;
q) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta
del gioco, anche in funzione della pianificazione della
dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente
comma, a partire da quello praticato mediante gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e
b)del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, comunque improntata al criterio della
riduzione e della progressiva concentrazione della raccolta
di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa
responsabilita' del concessionario ovvero del titolare
dell'esercizio; individuazione dei criteri di riordino e
sviluppo della dislocazione territoriale della rete di
raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del
limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni
esercizio, della previsione di una superficie minima per
gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale
degli spazi nei quali vengono installati; revisione della
disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al
predetto testo unico, idonea a garantire, previa
definizione delle situazioni controverse, controlli piu'
efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarita'
di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva
alla raccolta lecita del gioco;
r) nel rispetto dei limiti di compatibilita' con
l'ordinamento dell'Unione europea, allineamento, anche
tendenziale, della durata delle diverse concessioni di
gestione e raccolta del gioco, previo versamento da parte
del concessionario, per la durata della proroga finalizzata
ad assicurare l'allineamento, di una somma commisurata a
quella originariamente dovuta per il conseguimento della
concessione;
s) coordinamento delle disposizioni in materia di giochi
con quelle di portata generale in materia di emersione di
attivita' economiche e finanziarie detenute in Stati aventi
regimi fiscali privilegiati;
t) deflazione, anche agevolata e accelerata, del
contenzioso in materia di giochi pubblici o con lo stesso
comunque connesso, al fine di favorire il tempestivo
conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere q) e r);
u) attuazione di un piano straordinario di controlli
volto a contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua
forma, svolto con modalita' non conformi all'assetto
regolatorio stabilito dallo Stato per la pratica del gioco
lecito;
v) definizione di un concorso statale, a partire
dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui
alla presente lettera, a valere su quota parte delle
risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, mediante
istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione e'
stabilita annualmente con la legge di stabilita',
finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco
d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza
regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate
alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad
incrementare le risorse erariali;
z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica
circa il rispetto e l'efficacia delle disposizioni vigenti
in materia di divieto di pubblicita' per i giochi con
vincita in denaro, soprattutto per quelli on-line, anche ai
fini della revisione della disciplina in materia, con
particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori;
aa) introduzione del divieto di pubblicita' nelle
trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei
principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei
minori per i giochi con vincita in denaro che inducono
comportamenti compulsivi;
bb) previsione di una limitazione massima della
pubblicita' riguardante il gioco on-line, in particolare di
quella realizzata da soggetti che non conseguono
concessione statale di gioco;
cc) introduzione di un meccanismo di autoesclusione dal
gioco, anche basato su un registro nazionale al quale
possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere
esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi
con vincita in denaro;
dd) introduzione di modalita' di pubblico riconoscimento
agli esercizi commerciali che si impegnano, per un
determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare
apparecchiature per giochi con vincita in denaro;
ee) previsione di maggiori forme di controllo, anche per
via telematica, nel rispetto del diritto alla riservatezza
e tenendo conto di adeguate soglie, sul rapporto tra
giocate, identita' del giocatore e vincite;
ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore
ippico:
1) promozione dell'istituzione della Lega ippica
italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla
vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari
di cavalli e le societa' di gestione degli ippodromi che
soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che
la disciplina degli organi di governo della Lega ippica
italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole
rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la
struttura organizzativa fondamentale preveda organismi
tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli
allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e
degli altri soggetti della filiera ippica; il concorso
statale finalizzato all'istituzione e al funzionamento
della Lega ippica italiana e' definito in modo tale da
assicurare la neutralita' finanziaria del medesimo decreto
legislativo attuativo, a valere su quota parte delle
risorse del fondo di cui al numero 2);
2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo
sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato
mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica
italiana nonche' mediante quote della raccolta delle
scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su
eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti
all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei
diritti televisivi sugli eventi ippici, nonche' da
eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino
all'anno 2017;
3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali di funzioni di regolazione e
controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonche'
alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con
l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di
organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo
livello sulla regolarita' delle corse, di ripartizione e di
rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione
del settore ippico;
4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle
scommesse ippiche, previsione della percentuale della
raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da
destinare al pagamento delle vincite;
gg) previsione di una relazione alle Camere sul settore
del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e
delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente
i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della
raccolta, sui risultati economici della gestione e sui
progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e
della legalita'.
3. I decreti legislativi di attuazione del comma 2,
lettera ff), sono adottati su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali. Sui
relativi schemi, nel rispetto della procedura di cui
all'articolo 1, e' acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari."
Si riporta il testo dell'articolo 88 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
"Art. 88 (art. 86 T.U. 1926)
1. La licenza per l'esercizio delle scommesse puo' essere
concessa esclusivamente a soggetti concessionari o
autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali
la legge riserva la facolta' di organizzazione e gestione
delle scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal
concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza
della stessa concessione o autorizzazione."
Il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, recante: "Riordino
dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L.
3 agosto 1998, n. 288", e' pubblicato nella Gazz. Uff.
3 febbraio 1999, n. 27.
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
"10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al
totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di
base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o
sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche
utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche
se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare
delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi
ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non
da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli
uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determina induttivamente la base
imponibile utilizzando la raccolta media della provincia,
ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di
accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore
nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica
l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma,
l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di
scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504."
Comma 644
Si riporta il testo del comma 4 -bis dell'articolo 4
della legge 13 dicembre 1989, n. 401
"4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione
o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga
in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di
accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione
o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o
telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque
accettati in Italia o all'estero."
IL D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante: "Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.", e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in
materia di protezione dei dati personali.", e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Si riportano i testi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189
"5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza
dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le
relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare
sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
l'entita' dei dati da riportare sia tale da non potere
essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della
possibilita' di consultazione di note informative sulle
probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della
legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, nonche' dei singoli concessionari e disponibili
presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule
di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le
stesse formule devono essere riportate su apposite targhe
esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita
come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i
gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia
offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a
esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il
materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie
locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di
assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla
cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate alla G.A.P."
"8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui
all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di anni
diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con
vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle
aree ovvero nelle sale in cui sono installati i
videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come
attivita' principale quella di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del
divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22,
del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui
al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale,
del locale ovvero del punto di offerta del gioco con
vincite in denaro identifica i minori di eta' mediante
richiesta di esibizione di un documento di identita',
tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia manifesta. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, emana un decreto per la progressiva
introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche
volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai
giochi, nonche' volte ad avvertire automaticamente il
giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco."
Si riportano i testi degli articoli 16 e 110 del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
"Art. 16 (art. 15 T.U. 1926)
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno
facolta' di accedere in qualunque ora nei locali destinati
all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni di
polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle
prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o
dall'autorita'."
"Art. 110 (art. 108 T.U. 1926)
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri
esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla
pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da
gioco, e' esposta in luogo visibile una tabella,
predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle
autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale
sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che
lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico
interesse, nonche' le prescrizioni ed i divieti specifici
che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve
essere, altresi', esposto in modo visibile il costo della
singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7
e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al
comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell' articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. (211)
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle
vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da
adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il
gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i
quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale
o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di
monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per
ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono,
direttamente e immediatamente dopo la conclusione della
partita, premi consistenti in prodotti di piccola
oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con
premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo
di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo
della partita;
b)
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o
strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti
dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili
con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti
elettronici di pagamento e che possono distribuire
tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione
della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali
l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di denaro
ma con utilizzo a tempo o a scopo.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a
congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i
quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il
nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, tale disposizione si applica dal
1° maggio 2004.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i
quali il parere si intende acquisito, sono definite le
regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui
al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei
medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi
installabili nei punti di offerta, tali da garantire
un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite
apparecchi, nonche' per la determinazione della base
imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di
cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono
utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili
sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le
cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al
comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma
cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in
alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco
all'interno del medesimo punto di vendita.
7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati
nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a
premio, sono regolarizzabili con modalita' definite con il
decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una
somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso
di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a
titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui
all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.
8.
8-bis.
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento
di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di
cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la
sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio;
f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o
installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo
o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie
non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi videoterminali non
rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni
indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di
legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi
dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la
distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalita' stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto
e' presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio. Per le cause di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui
al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha
sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse
per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i
criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell' articolo 3 della legge
25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono
sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell' articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall' articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono
disposti dal questore nei confronti dei titolari della
licenza di cui all' articolo 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il
questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a
quindici giorni, informandone l'autorita' competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria. "
Si riporta il testo del comma 533 dell'articolo 1, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266
"533. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elenco:
a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori
a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, per i quali la predetta
Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di
cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al
decreto del Direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) dei concessionari per la gestione della rete
telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento
che siano altresi' proprietari degli apparecchi e terminali
di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra
quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di
rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui
alle medesime lettere, attivita' relative al funzionamento
e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla
raccolta e messa a disposizione del concessionario delle
somme residue e comunque qualsiasi altra attivita'
funzionale alla raccolta del gioco."
Il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, recante: "Riordino
dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L.
3 agosto 1998, n. 288", e' pubblicato nella Gazz. Uff.
3 febbraio 1999, n. 27.
Comma 645
Si riporta il testo dell'articolo 15-ter del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
"Art. 15-ter Piano straordinario di contrasto del gioco
illegale.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un
piano straordinario di contrasto del gioco illegale.
2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un
apposito comitato, presieduto dal Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui
fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il
comitato, che puo' avvalersi dell'ausilio della societa'
SOGEI Spa, di altri organi della pubblica amministrazione,
di enti pubblici e di associazioni rappresentative,
sovraintende alla definizione, secondo principi di
efficienza, efficacia ed economicita', di strategie e
indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di
interventi organici, sistematici e capillari sull'intero
territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione
del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei
minori. Particolare e specifica attenzione e' dedicata dal
comitato all'attivita' di prevenzione e repressione dei
giochi on line illegali. Ai componenti del comitato non
spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituita,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica, presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni
derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici,
nonche' dall'attivita' di controllo da chiunque effettuata
e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e
l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi
informativi della banca dati sono utilizzati per la
rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio,
quali fonti di innesco delle attivita' di cui al comma 2.".
Comma 646
Si riporta il testo del comma 6, all'articolo 110, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle
vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da
adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera".
Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27.
Comma 648

 

Si riporta il testo del comma 6, all'articolo 110, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle
vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da
adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera".
Comma 649
Si riporta il testo del comma 2, lettera g),
all'articolo 14, della legge 11 marzo 2014, n. 23:
"g) revisione degli aggi e compensi spettanti ai
concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di
progressivita' legata ai volumi di raccolta delle
giocate:".
Si riporta il testo del comma 6, all'articolo 110, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle
vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da
adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera".
Comma 651
Si riporta il testo del comma 5, all'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
Comma 652
Si riporta il testo del comma 431, all'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2013:
"431. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
seguenti risorse:
a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui
all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, al netto della quota gia' considerata nei
commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi
finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di
equita' sociale e ad impegni inderogabili;
b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si
stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle
previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e
a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione
fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
comuni".
Comma 653
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 2 agosto
1982, n. 528:
"Art. 12. 1. I punti di raccolta del gioco del lotto
automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi
di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla
data di entrata in funzione dell'automazione svolgono
attivita' di raccolta con il sistema manuale ai sensi
dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.
2. Allo scopo di estendere progressivamente alle
rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del
lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema
automatizzato ed all'incremento del relativo gettito
erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
provvedera' entro due, cinque e sette anni dalla
realizzazione del sistema di automazione alla
determinazione del numero dei punti di raccolta,
rispettivamente nel numero di diecimila,
dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla
stessa data la concessione sara' rilasciata ad ogni
rivendita richiedente, purche' venga assicurato un incasso
medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei
rispettivi settori maggiormente rappresentative su base
nazionale.
3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al
comma 2 possono essere abbreviati in considerazione
dell'andamento del gioco.
4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di
raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle
finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei
rispettivi settori maggiormente rappresentative su base
nazionale, potra' essere rideterminata in piu' o in meno la
distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di
generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex
dipendenti del lotto.
5. Per l'installazione di ciascun terminale per la
raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni
raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in
ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il
contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori,
per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno
2001. Per quelli installati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione il contributo
viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data
del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della
richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai
terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non
sara' dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il
mancato versamento del contributo una tantum nei termini
predetti comportera' il ritiro del terminale e l'addebito
delle spese sostenute per il ritiro.
6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate
ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la tassa di
concessione governativa di lire 500 mila annue".
Si riporta il contenuto del comma 1, all'articolo 33,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724:
"1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,
provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal
comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85,
l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto
in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000
punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti
i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di
ogni anno, purche' sia assicurato un incasso medio annuo da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa
con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle
zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande
presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti,
definisce il piano di progressiva estensione della rete a
tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni
anno. Per conseguire tali obiettivi, la distanza tra le
ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e
le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto prevista
come requisito dal decreto del Ministro delle finanze
6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, e'
ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale piu'
breve.".
Comma 655
Si riporta il contenuto del comma 1, lettera q),
all'articolo 4, del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344, come modificato dalla presente legge:
"q) fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verra'
attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta
sul reddito, degli enti non commerciali di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo
unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal
presente decreto legislativo, gli utili percepiti, dagli
enti stessi non concorrono alla formazione del reddito
imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 22,26 per
cento del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli
utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo
d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le
societa' e gli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta
del 12,50 per cento a titolo di acconto".
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212:
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati".
Comma 656
Si riporta il contenuto dell'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in
quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi
del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla
detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 15.".
Si riporta il contenuto del comma 5, all'articolo 109,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
"5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3
dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per
cento".
Comma 657
Si riporta il testo del comma 1, all'articolo 25, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dalla presente legge:
"1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste
Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8 per cento a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai
beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto
dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti
dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per
i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono
versate con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le
tipologie di pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione
degli adempimenti relativi alla certificazione e alla
dichiarazione delle ritenute operate".
Comma 660
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601:
"Art. 19 Finanziamenti speciali
Ferme restando le agevolazioni di cui agli artt. 15, 16 e
17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o
conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto
degli stessi non concorrono a formare la base imponibile
dell'imposta sostitutiva.
Non concorrono inoltre a formare la base imponibile
dell'imposta sostitutiva:
a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti
provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi o da
calamita' naturali;
b) i finanziamenti fatti ad Amministrazioni statali,
anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e
comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per
l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto
di servizi pubblici in regime di monopolio.
L'imposta sostitutiva e' ridotta alla meta' per i mutui
concessi dagli istituti di credito fondiario ad Istituti
Autonomi per le Case Popolari e a cooperative edilizie in
conformita' alle disposizioni degli artt. 147 e148 del
Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato
con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.
Per le operazioni di finanziamento dei crediti
all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977,
n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta
sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma
dell'art. 18.
Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di
bollo dal secondo comma dell'art. 15 e' esteso anche agli
effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo
comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente
comma".
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601:
"Art. 17 Imposta sostitutiva
Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli
artt. 15 e 16 , a seguito di specifica opzione, possono
corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione
e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.
Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei
decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923,
n. 3148 , e 20 maggio 1924, n. 731, degli artt. 14 e 18 del
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , dei decreto-legge
13 novembre 1931, n. 1398 e 2 giugno 1946, n. 491 , del
D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418 , della legge 22 giugno
1950, n. 445 , dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952,
n. 949 , e delle leggi 13 marzo 1953, n. 208 ,11 aprile
1953, n. 298 , e 31 luglio 1957, n. 742 , nonche' per gli
istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in
base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646 , per gli
istituti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs.
23 agosto 1946, n. 370 , per le sezioni autonome opere
pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e
11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali
di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio
1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le
imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e
catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli
altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in
essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della
loro attivita', in conformita' alle norme legislative o
agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel
secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le
cambiali".
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601:
"Art. 20 Dichiarazione e pagamento dell'imposta
sostitutiva
Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli
artt. 15 e 16 devono dichiarare, entro tre mesi dalla
chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si commisura
l'imposta dovuta, indicando separatamente l'ammontare
complessivo dei finanziamenti soggetti all'aliquota
normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota
ridotta di cui all'art. 18 e quello dei finanziamenti
previsti dall'art. 19.
La dichiarazione deve essere presentata in due esemplari,
sottoscritti dalle persone che sono tenute a firmare la
dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, all'Ufficio del registro nella
cui circoscrizione e' la sede legale dell'ente.
L'Ufficio annota su un esemplare della dichiarazione
l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo
restituisce all'ente, che deve effettuare il pagamento in
unica soluzione entro trenta giorni.
L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a
recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita
della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui
all' articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per
dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre
anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
benefici medesimi, a recuperare nei confronti del
mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui
al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo
comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione
amministrativa nella misura del 30 per cento della
differenza medesima.
Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento
d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla
omissione o infedelta' della dichiarazione, per la
riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda
l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme
sull'imposta di registro.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite
le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi
precedenti".
Si riporta il testo del comma 4, all'articolo 8, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165:
"4. Gli enti che effettuano operazioni di credito
indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono
presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto,
in luogo della dichiarazione ivi prevista, due
dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni
effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda,
relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo
dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere
presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza
del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio.
L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle
dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e
lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo
pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro
delle finanze saranno stabilite le modalita' di
applicazione delle disposizioni recate dal presente comma,
nonche' le modalita' per l'effettuazione dei controlli
delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi
meccanografici.".
Comma 661
Si riporta il testo del comma 373, all'articolo 1, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla
presente legge:
"373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere
ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il
finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre
2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di
aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da
365 a 372 del presente articolo si tiene conto
dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di
interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di
riferimento calcolato in base alla comunicazione della
Commissione relativa alla revisione del metodo di
fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
C14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in
qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei
danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali
indennizzi assicurativi. L'aiuto e' concesso nei limiti e
alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2206 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d'importanza minore (de minimis)".
Comma 662
Si riporta il testo del comma 3, all'articolo 8, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, cosi'
come modificato dalla presente legge:
"3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque
adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita'
dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a
decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
non oltre il 30 giugno 2015. Ai fini del presente comma, il
contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la
distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente".
Comma 664
Si riporta il testo del comma 5, all'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
Comma 665
Si riporta il testo del comma 17, all'articolo 9, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289:
"17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M.
21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in un massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali".
Si riporta il testo del comma 2, all'articolo 21, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:
"2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della
restituzione di cui all' articolo 19, comma 1, lettera g),
puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla
domanda di restituzione presentata entro i termini previsti
da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla
restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione,
in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere
presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se
posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il
presupposto per la restituzione".
La legge 28 febbraio 2008, n.31, di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51, S.O..
Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
"2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini
di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di
175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti".
Comma 666
Si riporta il testo dell'articolo 63 della legge
21 novembre 2000, n. 42 come modificato dalla presente
legge:
"Art.63. Tasse automobilistiche per particolari categorie
di veicoli.
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse
automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli
adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui
si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo
prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si
considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione
in Italia o in altro Stato.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso
di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di
circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli
autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la
liquidazione, la riscossione e l'accertamento della
predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di
cui al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive
modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale
di trascrizione e' fissata in lire 100.000 per gli
autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.".
Comma 667
Si riporta il testo del numero 18), della tabella A,
parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle
agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura
braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e
ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici
pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di
informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte
geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente
per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
materiale tipografico e simile attinente alle campagne
elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste
degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione
politica".
Comma 668
Si riporta il testo del comma 242, all'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla
presente legge:
"242. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie
disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi
all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di
investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020, inseriti
nell'ambito della programmazione strategica definita con
l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le
autorita' dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le
risorse destinabili agli interventi complementari di cui al
presente comma, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
stessi con risorse a carico dei propri bilanci."
Comma 669
Si riporta il testo del comma 243, all'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla
presente legge:
"243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni di
euro annui a valere sulle proprie disponibilita', a
concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di
cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle
Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati
dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il
FEAMP ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione
europea, nonche' dei programmi complementari di cui al
comma 242. Le risorse cosi' anticipate vengono reintegrate
al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi
accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea
in favore del programma interessato. Per la parte
nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a
valere sulle quote di cofinanziamento nazionale
riconosciute per lo stesso programma a seguito delle
relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi
complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a
valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a
seguito delle relative rendicontazioni di spesa."
Comma 670
Si riporta il testo del comma 245, all'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla
presente legge:
"245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati
dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui
fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonche' degli
interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo
di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242,
e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema
informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e
procedurale a livello di singolo progetto, secondo le
specifiche tecniche definite congiuntamente tra il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e le
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del
coordinamento per i singoli fondi. Alla messa in opera del
sistema informatico di supporto alle attivita' di
monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione
alle attivita' di previsione, gestione finanziaria,
controllo e valutazione di impatto economico e finanziario
degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei
dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi
nazionali, concorre, nei limiti delle proprie
disponibilita', il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183".
Comma 671
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari, pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987,
n. 109, S.O.
"Art.5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere
dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748".
Comma 672
Si riporta il testo del comma 241, all'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, cosi' come modificata dalla
presente legge:
"241. Per gli interventi di cui al comma 240, a
titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato,
alla copertura degli oneri relativi alla quota di
cofinanziamento nazionale pubblica si provvede,
integralmente, con le disponibilita' del Fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri
relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica
dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale
europea di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
di cui la Repubblica italiana e' partner ufficiale, dei
programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al
regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorita' di gestione
italiana, nonche' dei programmi di assistenza alla
pre-adesione - IPA II, di cui al regolamento (UE)
n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, con Autorita' di gestione italiana,
sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite del 25 per
cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario
di ciascun programma".
Comma 674
Si riporta il testo del comma 13, all'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"13. Al fine di assicurare l'efficacia e la
sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con
l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a
finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di
programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183".
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183:
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere
dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748".
Comma 676
Si riporta il teso dell'articolo 12 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:
"Art. 12 Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi
europei
1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste
dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia,
ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche
responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed
interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia,
ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche
responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le
politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime
entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il
parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento
e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, fermo
restando il principio di territorialita', anche
prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i
poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il
rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani,
programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per
lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle
amministrazioni statali e non statali dotate di specifica
competenza tecnica.
3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo
nell'attuazione degli interventi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Comma 678
Si riporta il testo del comma 10, all'articolo 110, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
"10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con
imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori
diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale
deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con
imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al citato decreto".
Si riporta il testo dell'articolo 168-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 168-bis Paesi e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuati gli Stati e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1,
lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del
presente testo unico, nell' articolo 26, commi 1 e 5,
nonche' nell' articolo 27, comma 3-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nell' articolo 10-ter, commi 1 e
9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, nell' articolo 2, comma 5, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
individuati gli Stati e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di
tassazione non e' sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68,
comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi
1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonche'
negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.".
Comma 679
Si riporta il testo del comma 677, all'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla
presente legge:
"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al
comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni
caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile
non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il
2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per
mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati
i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille
a condizione che siano finanziate, relativamente alle
abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori
a quelli determinatisi con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 201, del 2011.
Comma 680
Si riporta il testo del comma 4, all'articolo 167, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge:
"4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati
o territori individuati, con decreti del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione
del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio
di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si
considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia un livello di tassazione
inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si
considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali
speciali che consentono un livello di tassazione inferiore
al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorche'
previsti da Stati o territori che applicano un regime
generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di
quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non
tassativo dei regimi fiscali speciali".
Comma 681
Si riporta il testo del comma 5, all'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
Comma 682
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19. Discarico per inesigibilita'
1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale
comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il
terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo
quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di
legge. La comunicazione e' trasmessa anche se, alla
scadenza di tale termine, le quote sono interessate da
procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso
pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni
fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in
procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in
corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione
assume valore informativo e deve essere integrata entro il
31 dicembre dell'anno di chiusura delle attivita' in corso
ove la quota non sia integralmente riscossa".
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al concessionario,
della cartella di pagamento, prima del decorso del nono
mese successivo alla consegna del ruolo e nel caso previsto
dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese
successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b) (abrogata);
c) la mancata presentazione della comunicazione di
inesigibilita' previsa dal comma 1 entro i termini
stabiliti dalla legge;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa
dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del
contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento,
risultava dal sistema informativo del Ministero delle
finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore
pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonche' sui
nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata
dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti
alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari
effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo,
se imputabile al concessionario; sono imputabili al
concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
al discarico i vizi e le irregolarita' compiute
nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e
nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
non hanno influito sull'esito della procedura o che non
pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero.
3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di
inesigibilita' che non sono soggette a successiva
integrazione, presentate in uno stesso anno solare,
l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato
decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente
creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attivita' di
controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti
corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle
scritture patrimoniali dell'ente creditore;
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al
concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive
nonche' conservative ed ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al
fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del
potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure
esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
fino al discarico delle relative quote, dallo stesso
concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
richiedere al concessionario la trasmissione , entro
centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote
per le quali intende esercitare il controllo di merito,
ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione
presso il concessionario; se entro tale termine, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a
disposizione, tale documentazione perde il diritto al
discarico della quota.
6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale
discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari
ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle
controversie in cui e' parte l'agente della riscossione".
Comma 686
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, concernente Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268. S.O.
Comma 689
Si riporta il testo del comma 535, all'articolo 1, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla
presente legge:
"535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si
applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione
a decorrere dal 1° gennaio 2015.".
Comma 690
Si riporta il testo del comma 175, all'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"175. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da
lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera
o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano,
concorre a formare il reddito complessivo per l'importo
eccedente 6.700 euro.".
Comma 691
Si riporta il testo dell'articolo 188-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente il Testo Unico sui Redditi, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 188-bis. Campione d'Italia.
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei
registri anagrafici del comune di Campione d'Italia
prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso
comune per un importo complessivo non superiore a 200.000
franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui
all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per
cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il
loro debito d'imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte
nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia
anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel
medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di
Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e
residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro
dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a
formare il reddito complessivo per l'importo eccedente
6.700 euro. La disposizione del primo periodo si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2015".
Comma 692
Si riporta il testo del comma 5-bis, all'articolo 4, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:
"5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e
dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a
decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione
di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base
dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta'
collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al
predetto decreto, non ricadano in zone montane o di
collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle
disposizioni di cui al presente comma deve derivare un
maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350
milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il
recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun
comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al
periodo precedente, e' operato, per i comuni delle Regioni
a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna,
con la procedura prevista dai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e,
per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con
apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' per la compensazione del minor
gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta'
collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone
montane o di collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione
dall'IMU.".
Si riporta il testo del comma 1, all'articolo 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
"1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalla province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge
27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,
sono stati recuperati al fine di essere destinati alle
attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104 , limitatamente al periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle attivita' predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti
da partiti politici, che restano comunque assoggettati
all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso
dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222.".
Si riporta il testo del comma 6, all'articolo 13, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per
cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o
in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali".
Comma 693
Si riporta il testo dell'articolo 175 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al
piano esecutivo di gestione.
1. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire
variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che
nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno
degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza
dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate
non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le
seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al
31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione
vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di
destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di
accertamento e riscossione di entrate non previste in
bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio
applicato della contabilita' finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di
amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita'
per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in
cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese
correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al
comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena
di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del
provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi
trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base
della deliberazione non ratificata.
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento
amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le
seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi
natura discrezionale, che si configurano come meramente
applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota
vincolata e accantonata del risultato di amministrazione
nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera
reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, secondo le modalita' previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle
previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato
di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di
approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.
5-ter. Con il regolamento di contabilita' si disciplinano
le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni
di bilancio di cui al comma 5-bis.
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti
di contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza
di disciplina, il responsabile finanziario, possono
effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di
gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e
fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato,
escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di
cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni
di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della
quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti
da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, in termini di
competenza e di cassa, secondo le modalita' previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle
previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni
per conto di terzi.
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione
disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi
previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano
esecutivo di gestione non possono essere disposte con il
medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni
dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del
piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono
effettuate al fine di favorire il conseguimento degli
obiettivi assegnati ai dirigenti.
6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra
macroaggregati appartenenti a titoli diversi.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli
iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per
conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti
del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra
residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il
31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui
all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo,
salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve
le variazioni correlate alle variazioni di bilancio
previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al
31 dicembre di ciascun anno.
9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono
trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui
all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al
provvedimento di approvazione della variazione. Sono
altresi' trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro
riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato
effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le
norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti
nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario
dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista
dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.".
Si riporta il testo del comma 5-bis, all'articolo 4, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, concernente Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44:
"5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e
dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a
decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione
di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base
dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta'
collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al
predetto decreto, non ricadano in zone montane o di
collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle
disposizioni di cui al presente comma deve derivare un
maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350
milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il
recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun
comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al
periodo precedente, e' operato, per i comuni delle Regioni
a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna,
con la procedura prevista dai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e,
per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con
apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' per la compensazione del minor
gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta'
collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone
montane o di collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione
dall'IMU.".
Comma 694
Si riporta il testo del comma 5-quinquies,
all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225:
"5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il
finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno
2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere
dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le
emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di
ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito
allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il
fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante
riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate
nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati
l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni
finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le
conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta
riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui
all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e'
corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con
le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal
Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque
non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita,
sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane
in misura tale da determinare maggiori entrate
corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla
modalita' di reintegro di cui al secondo periodo
all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni
delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di
cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di
gravi difficolta' per il tessuto economico e sociale
derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i
soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti
titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o
inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolta nei
medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi
calamitosi puo' essere concessa, su richiesta, la
sospensione delle rate, per un periodo di tempo
circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate,
per gli interventi di rispettiva competenza, alla
Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni
interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo,
corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione,
entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente
il termine per l'espressione del parere, il decreto puo'
essere comunque adottato".
Comma 697
Si riporta il testo del comma 4, all'articolo 12, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64:
"4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3,
lettera b). Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5
milioni di euro per l'anno 2014, di cui all'Allegato 1, e'
accantonato e reso indisponibile con le modalita' di cui
alla lettera c) del medesimo comma 3. In base agli esiti
del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla
riduzione delle risorse necessarie per assicurare la
copertura di cui al comma 3, lettera b).".
Comma 698
Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante
Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014,
n. 95.
Comma 699
Si riporta il testo del comma 464, all'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego
delle risorse tenendo conto della specificita' e delle
peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto
vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative
amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in
deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo
allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente complessivo corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno
2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
con riserva di assunzione di 1.000 unita' per la Polizia di
Stato, 1.000 unita' per l'Arma dei carabinieri e 600 unita'
per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015".
Si riporta il testo del comma 90, all'articolo 1, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228:
"90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla
base delle attivita' di cui al comma 89 sono iscritte in un
apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti
alle singole amministrazioni interessate, al fine di
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le
finalita' di cui al comma 89, le stesse amministrazioni
possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel
limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di
euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014. A tale fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di euro
per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014.".
Si riporta il testo del comma 2.3, all'articolo 30, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.".
Si riporta il testo del comma 527, all'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al
comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di
personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
fine e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalita' di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni".
Si riporta il testo del comma 1, all'articolo 148, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei
consumatori".
Comma 700
Si riporta il testo del comma 2, all'articolo 45, del
decreto-legge 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalla
presente legge:
"2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche
indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' effettuare emissioni di titoli di
Stato. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale.".
Comma 702:
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale):
"Art. 2 Devoluzione ai comuni della fiscalita'
immobiliare
1-9 (Omissis)
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di
gestione delle entrate comunali e di incentivare la
partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento
tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito
derivante dall'accatastamento degli immobili finora non
dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi
statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per
cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in
relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite
ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe
tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra
informazione riguardante il possesso o la detenzione degli
immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi
idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio
territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio
territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
di lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante
per il controllo dell'evasione erariale o di tributi
locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e' integrato,
d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con
i dati relativi alla fiscalita' locale, al fine di
assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi
necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli
7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata.
(Omissis)".
Comma 703:
Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio e' pubblicato nella GU L
347 del 20.12.2013.
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 10 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 10 Documento di economia e finanza
1-6 (Omissis)
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi
nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.
(Omissis)".
Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88(Disposizioni
in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per
la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
"Art. 6 Contratto istituzionale di sviluppo
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo
scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di
cui al presente decreto e di assicurare la qualita' della
spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati, stipula con le Regioni e le
amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di
sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal
CIPE e individua responsabilita', tempi e modalita' di
attuazione degli interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per
ogni intervento o categoria di interventi o programma, il
soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici.
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
criminalita' organizzata e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e
informazioni antimafia.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98:
"Art. 9-bis Attuazione rafforzata degli interventi per lo
sviluppo e la coesione territoriali
1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, nonche' per
accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici,
sia di carattere infrastrutturale sia di carattere
immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e
regionale, aventi natura di grandi progetti o di
investimenti articolati in singoli interventi tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione
europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un
contratto istituzionale di sviluppo.
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale
di sviluppo e' promosso dal Ministro per la coesione
territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi
progetti strategici, coerenti con priorita' programmatiche
di rango europeo, nazionale o territoriale, ed e' regolato
dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal
presente articolo, in quanto compatibili con il presente
articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito
dal seguente: «Il contratto istituzionale di sviluppo
prevede, quale modalita' attuativa, che le amministrazioni
centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche
ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999,
n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto
demandato all'attuazione da parte dei concessionari di
servizi pubblici».
4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: «attuatrici» e' sostituita
dalle seguenti: «responsabili dell'attuazione e
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999,
n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di
committenza della quale si possono avvalere le stesse
amministrazioni responsabili dell'attuazione degli
interventi strategici»;
b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' gli incentivi all'utilizzazione del
contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6».
5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attivita'
di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui
al presente articolo opera nel rispetto della disciplina
nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si
applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
e di repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le
comunicazioni e le informazioni antimafia.
6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, e' aggiornato il
contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5
dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999,
n. 1, e successive modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
"Art.5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere
dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748."
La citata legge n. 183 del 1987 e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1988, n. 568 recante "Approvazione del regolamento per
l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di
rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in
esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1989, n. 26.
Si riporta il testo dei commi 5 e 8 (quest'ultimo come
modificato dal comma 705 della presente legge)
dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013:
"Art. 10 Misure urgenti per il potenziamento delle
politiche di coesione
1-4 (Omissis)
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delegato, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia,
sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le
unita' di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo
determinato per la loro residua durata, nonche' le risorse
finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo
e la coesione economica del Ministero dello sviluppo
economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle
afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto
di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le
relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali
del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale
dell'Agenzia e' riconosciuto il trattamento economico
complessivo gia' in godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto, senza che da cio' derivino,
sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato. Il personale trasferito eccedente il
contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in
relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo.
Al fine di consentire il piu' efficace svolgimento dei
compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti
con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo
decreto sono stabilite le procedure selettive per
l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e,
comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000
annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione
organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono
organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto
organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero
dello sviluppo economico, gli incarichi di livello
dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del
Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e
comunque fino all'effettiva operativita' dell'Agenzia e,
relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla
normativa vigente, previa indisponibilita' della medesima
quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei
dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.
6-7 (Omissis)
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
(Omissis)".
Si riporta il testo del comma 245 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013:
"Comma 245
245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati
dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui
fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonche' degli
interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo
di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242,
e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema
informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e
procedurale a livello di singolo progetto, secondo le
specifiche tecniche definite congiuntamente tra il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e le
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del
coordinamento per i singoli fondi."
Comma 705:
Il testo del comma 8 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla
presente legge, e' citato nelle note al comma 703.
Comma 707:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1 (Omissis)
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle
anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data,
la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e'
calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
(Omissis)".
Comma 708:
Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:
"Art.3. Trattamento di fine servizio e termini di
liquidazione della pensione.
1 (Omissis)
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1,
loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente
provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono
dovuti gli interessi.
3-4 (Omissis)
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio
per inabilita' derivante o meno da causa di servizio,
nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi
l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la
necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi
successivi alla ricezione della documentazione medesima,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
(Omissis)".
Comma 709:
Il testo dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni e' citato nelle note al comma 2.
Comma 710:
Si riporta il testo degli articoli 36-bis e 36-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
"Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi,
dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate,
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi
spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta .
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
dai contribuenti nella determinazione degli imponibili,
delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. (254) Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta."
"Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni)
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di
specifiche analisi del rischio di evasione e delle
capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta
non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78,
comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito
non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2 , il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione."
Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 54-bis Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure automatizzate
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta
in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e
delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio
nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli
27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge
29 dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente."
Comma 711:
Si riporta il n. 98 della Tabella A, parte III allegata
al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
"Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad
aliquota ridotta]
Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1-97 (Omissis)
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i
pellet (v. d. 44.01)
(Omissis)".
Comma 712:
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
n. 282 del 2004 e' citato nelle note al comma 49.
Comma 713:
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 25 della
legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale);
come modificato dalla presente legge:
"Art. 25. Disposizioni tributarie in materia di
associazioni sportive dilettantistiche
1-4 (Omissis)
5. I pagamenti a favore di societa', enti o associazioni
sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i
versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di
importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti
correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo
altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle
finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della
presente disposizione comporta la decadenza dalle
agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, recante disposizioni tributarie
relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi.
(Omissis)".
Comma 714:
Si riporta il testo dei commi 10-bis e 10-ter
dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificat1 dalla presente
legge:
"Art. 8-quinquies. Disposizioni integrative per la
rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote
latte
1 - 10 (Omissis)
10-bis. La notificazione della cartella di pagamento
prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e ogni altra attivita' contemplata dal
titolo II del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni,
sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale delle
societa' del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della
guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita
le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della
riscossione.
10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai
sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi delle
societa' del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della
guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata
negli atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'agente
della riscossione e nei cui confronti le garanzie gia'
attivate mantengono validita' e grado."
Comma 715:
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 50 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 50 (Disposizioni finanziarie)
1-5 (Omissis)
6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti
dall'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo denominato "Fondo destinato alla concessione di
benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti", con
una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo
netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di
euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di
4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di
euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2018.
(Omissis)".
Comma 716:
Si riporta il testo del comma 431 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013:
"431. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
seguenti risorse:
a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui
all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, al netto della quota gia' considerata nei
commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi
finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di
equita' sociale e ad impegni inderogabili;
b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si
stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle
previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e
a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione
fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
comuni."
Comma 717:
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
n. 282 del 2004 e' citato nelle note al comma 49.
Comma 718:
Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni recante "Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative" e' pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre
1995, n. 279, S.O.
Comma 720:
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge
n. 154 del 2008 e' citato nelle note al comma 148.
Comma 721:
Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla presente
legge:
" Art. 7 Copertura finanziaria
1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo,
valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350
milioni di euro per l'anno 2012, 383 milioni di euro per
gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge
24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali."
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 della
citata legge n. 247 del 2007:
"1-2 (Omissis)
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di
eta', fermi restando il requisito minimo di anzianita'
contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del
pensionamento secondo le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004,
n. 243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto
19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui
alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta
«linea catena» che, all'interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla
lettera medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette
anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della vita
lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in
data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi
e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e
all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal
presente comma, e disciplinare il relativo procedimento
accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli
obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea
catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo
restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice
penale e dalle altre ipotesi di reato previste
dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere,
anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei
benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle
somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la
concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle
risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350
milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d)
emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
(Omissis)".
Comma 722:
Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale):
"Art.25. Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al
Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971,
n. 1041 , un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
contribuitivo di cui al precedente comma affluiscono al
Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al
Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante
dall'applicazione della presente legge nell'esercizio
finanziario 1979, si fara' fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del
1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE
del 20 dicembre 1977".
Comma 723:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 della
legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica):
"Art.10. Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di
ricerca.
1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60
miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno
2001 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca
applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive modificazioni;
b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire 555
miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5
miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50
miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il
Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204.
Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di
particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di
cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 204 del 1998, le cui risorse sono
corrisposte direttamente ai soggetti interessati.
(Omissis)".
Comma 724:
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge
n. 154 del 2008 e' citata nelle note al comma 148.
Comma 725:
Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 25 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
"Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
altri redditi)
(Omissis)
I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una
ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla
parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi',
una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta
sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio
dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti."
Si riporta il testo dell'articolo 4 del codice della
navigazione:
"Art.4. Navi e aeromobili italiani in localita' non
soggette alla sovranita' di alcuno Stato.
Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani
in luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno
Stato sono considerati come territorio italiano."
Si riporta il testo del comma 587 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle
operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 e'
erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il settimo
mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la
trasmissione della dichiarazione di cui ai citati articoli
16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data
della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia
successiva alla scadenza di detti termini. Restano fermi i
controlli previsti in materia di imposte sui redditi."
Comma 727:
Il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196
del 2009 e' citata nelle note al comma 1.
Comma 728:
Il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196
del 2009 e' citata nelle note al comma 1.
Comma 729:
Il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196
del 2009 e' citata nelle note al comma 1.
Comma 730:
Il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196
del 2009 e' citata nelle note al comma 1.
Comma 731:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 30 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 30 Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1- (Omissis)
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti o comunque assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1
ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilita'. I
relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei
limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
(Omissis)".
Comma 732:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 6 della
citata legge n. 243 del 2012:
"Art. 6 Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo
programmatico strutturale
1-2 (Omissis)
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al
comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico.
La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
(Omissis)".
Il testo del comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 196
del 2009 e' citata nelle note al comma 1.
Comma 733:
Il testo del comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 196
del 2009 e' citata nelle note al comma 1.
 
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Tabella 1

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PROSPETTO DI COPERTURA

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BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

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