Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2014 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 16 dicembre 2014
Individuazione di beni immobili di proprieta' dell'Associazione della Croce Rossa. (Decreto n. 31851).


IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visto l'elenco predisposto dall'Associazione Italiana della Croce Rossa, trasmesso con nota prot. n 0085532/14 del 9 dicembre 2014, in cui il medesimo Ente ha individuato immobili di proprieta' dello stesso;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410.

Decreta:

Art. 1

Sono di proprieta' dell'Associazione Italiana della Croce Rossa i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Associazione Italiana della Croce Rossa e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5

Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
 
Art. 6

Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore: Reggi
 
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