Gazzetta n. 290 del 15 dicembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 ottobre 2014
Estensione d'impiego relativamente alle colture, del prodotto fitosanitario denominato Omnex 10 EC reg. n. 13329, a nome dell'Impresa Syngenta Italia SpA.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, in particolare l'art. 80 recante «Misure transitorie»;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;
Visto il decreto del 16 ottobre 2006, con il quale e' stato registrato al n. 13329 il prodotto fitosanitario denominato OMNEX 10 EC, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection SpA, ora denominata Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, come prodotto copia del prodotto Topas 10 EC, registrato al numero 6945 con decreto 28 gennaio 1987, dell'Impresa medesima;
Visto il decreto del 25 settembre 2007 che ha esteso l'impiego del prodotto di riferimento Topas 10 EC alla coltura del cocomero in pieno campo e serra;
Visto il successivo decreto del 7 febbraio 2012 che ha esteso l'impiego del prodotto di riferimento Topas 10 EC alla coltura del ribes a grappoli in pieno campo;
Vista la domanda presentata in data 3 ottobre 2014 dall'Impresa in questione per ottenere l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario OMNEX 10 EC alle colture del cocomero in pieno campo e serra e del ribes a grappoli in pieno campo, in analogia a quanto effettuato per il prodotto di riferimento;

Decreta:

E' autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alle colture del cocomero, in pieno campo e serra, e del ribes a grappoli in pieno campo, del prodotto fitosanitario denominato OMNEX 10 EC registrato al n. 13329, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, preparato negli stabilimenti e nelle taglie gia' autorizzati.
L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, e' corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.
Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' comunicato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.
I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».
Roma, 16 ottobre 2014

Il direttore generale: Ruocco
 
Allegato

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